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Agenzia delle Dogane, 69 dirigenti II fascia
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Da: birillo123 | 01/09/2013 18:16:57 |
Ma se si crede un dio? Perche' una laurea non l'ha presa? Perche' a questo punto non consentire a chiunque di partecipare, basta autosbandireare competenza e bravura .... Alla fine i titoli sono uno spartiacque... del resto se si accetta un determinato impianto legislativo che regola una pubblica amministrazione, bisogna pure ammettere che nel momento in cui una laurea (per legge) e' requisito per diventare dirigenti, si puo' benissimo accettare di essere degli ottimi funzionari e se si aspira a diventare dirigenti, laurearsi ... Se uno e' un genio avrebbe anche potuto prenderlo il titolo, che problema c'e'? | |
Da: delfino curioso x secondo voi | 01/09/2013 19:13:23 |
Mah il problema non è il numero di persone che ammettono ma il punteggio che si avrà , puoi anche essere ammesso ma se sei dopo il 70° posto credi davvero di poter recuperare all'orale? Credo che proprio per questo gli ammessi saranno circa il doppio dei posti disponibili, per non attirare troppo l'attenzione, ma con distacchi tali da rendere impossibile, tranne exploit, i recuperi. Spero ovviamente di sbagliarmi... | |
Da: mavala'' | 01/09/2013 20:33:21 |
Penso che ci sia un errore di persona oppure di comprensione: io sono entrato funzionario nel 99 ed il bando prevedeva laurea e master. Ora per dirigente basta una laurea triennale. Ovvio c'è qualcosa di sproporzionato. Ma la legge lo consente e la PA ha piena discrezionalità e l'avrà sempre più nell'emanazione dei bandi. Forse questo di bando si può impugnare, il prossimo temo di no. Cmq non voglio scoraggiare i giovani, anch'io lo sono stato ma ho avuto esperienza negativa. Auguri sempre ai volenterosi ma tenete conto dell"esperienza altrui. | |
Da: mavala'' | 01/09/2013 20:33:33 |
Penso che ci sia un errore di persona oppure di comprensione: io sono entrato funzionario nel 99 ed il bando prevedeva laurea e master. Ora per dirigente basta una laurea triennale. Ovvio c'è qualcosa di sproporzionato. Ma la legge lo consente e la PA ha piena discrezionalità e l'avrà sempre più nell'emanazione dei bandi. Forse questo di bando si può impugnare, il prossimo temo di no. Cmq non voglio scoraggiare i giovani, anch'io lo sono stato ma ho avuto esperienza negativa. Auguri sempre ai volenterosi ma tenete conto dell"esperienza altrui. | |
Da: x delfino curioso | 01/09/2013 21:54:10 |
..e pensi che finiranno prima di Natale? qualcuno ha per caso telefonato..? io non ho speranze ..lo so bene..ma sono curiosa di vedere..come va a finire.. | |
Da: delfino curioso | 01/09/2013 22:43:05 |
Non credo possano finire prima di Natale ... penso più marzo - aprile con tutti quei compiti da correggere! Io non ho telefonato, comunque mi sembra anche inutile, che potranno dire? | |
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Da: x... delfino curioso | 01/09/2013 23:03:42 |
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Da: Gola profonda "x" x... delfino curioso | 01/09/2013 23:23:40 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: x tutti | 01/09/2013 23:51:08 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: meno male .... | 02/09/2013 00:18:43 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: | 02/09/2013 11:41:05 |
fosse solo questo! | |
Da: gewurz | 02/09/2013 13:38:03 |
Capisco che avere di fronte qualcuno che ti contraddice scoccia e rende nervosi e che Felicetti, con i suoi interventi, come dite " ha rotto le palle". Ma se continuate a citarlo, il diplomato è costretto a rispondere. 1) Autoreferenzialità : visto che nell'ambito dell'Agenzia non si rinvengono, secondo voi, enti certificatori affidabili per la bisogna, perché non provate a chiedere eventuali referenze per il soggetto in questione a (in stretto ordine alfabetico): MAE - Vice direttore generale della Direzione Generale Mondializzazione e Questioni Globali/Direttore Centrale per la Cooperazione Economica e Finanziaria, MEF - Dipartimento del Tesoro - Capo Direzione V, MISE - Direttore generale Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione (e loro collaboratori). Potrei continuare con PCM, MI, MD ecc., ma ve lo risparmio. Già immagino la risposta: "tutti collusi con il sistema…". La tattica del mago. 2) "Perché non consentire a chiunque di partecipare……". Io ho solo dato un mio parere su quelle che, presumibilmente, sono stati i requisiti presi in considerazione per la scelta ed ho elencato quelli in mio possesso attinenti alle funzioni dell'Ufficio. Non sono mica io a decidere. L'ufficio Analisi dei Rischi ha due compiti principali, gestione del Circuito Doganale di Controllo e supervisione dei controlli nel settore dei beni dual use ed in generale sulle esportazioni verso paesi con misure restrittive (soltanto chi mi sostituirà si potrà rendere conto di tutto il resto….). Per il primo è fondamentale la conoscenza generalizzata della normativa doganale e di tutta quella extratributaria di competenza delle dogane (quindi tutta la normativa, di qualsiasi tipo, connessa con la movimentazione transfrontaliera dei beni). Per il secondo è imprescindibile la conoscenza approfondita della relativa normativa che, in parte, ho già citato. E' pacifico che in settori specifici ci possono essere funzionari più bravi di me (e ci mancherebbe altro), ne conosco molti nel settore antifrode e controlli con cui mi interfaccio regolarmente, ma io non ho mai avuto contezza di miei concorrenti con, simultaneamente, tutte le mie conoscenze (e se ci sono, mi piacerebbe confrontarmi con loro). Basterebbe chiedersi se ci si sentirebbe in grado di fare un corso (come ho fatto io) su tutta la normativa di cui sopra, più o meno approfondito, a seconda degli argomenti, con riferimenti e collegamenti alla gestione dei rischi. 3) Investire in borsa capitali propri non è un doppio lavoro e non mi risulta sia incompatibile con le funzioni dei doganali. Chi l'ha detto ha studiato per il concorso? Giusto per inciso, il broker è tutt'altra cosa. 4) Modelli cui si ispira: non mi posso ispirare ai modelli citati perché non ne ho le capacità (e qui già so le reazioni ironiche), in compenso conosco a menadito come lavorano i doganali nei vari uffici (nel settore antifrode e nei controlli) avendo occasione di leggere regolarmente verbali ed esiti dei controlli e potendoli confrontare con i circa 80.000 controlli import/export effettuati in carriera. In sostanza, conosco i miei polli. | |
Da: cicalacanterina | 02/09/2013 14:39:17 |
ahooo ma stai sempre a parla' de quanto sei bbbbravo, ma la laurea non ce l'hai. E basta!! E dirigenti in Italia, si diventa in possesso del titolo. La laurea e' requisito indispensabile, per questo si contesta il bando. | |
Da: | 02/09/2013 14:50:32 |
lasciatelo parlare... ignoratelo | |
Da: art 19 | 02/09/2013 16:12:44 |
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. LA LAUREA NON E' (PURTROPPO ED APPOSITAMENTE) ESPLICITAMENTE RICHIESTA. E' COME L'ART 97: SI ACCEDE PER CONCORSO, MA ANCHE... E' L'ITALIA BELLEZZE. SI PUO' FARE UN PO' COME CAXO SI PARE. | |
Da: | 02/09/2013 16:27:24 |
PARTE IMPORTANTE: ..."La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. "... QUESTI CI STANNO DA UNA VITA, COME MAI? | |
Da: cicalacanterina | 02/09/2013 16:46:10 |
tanto lo so che sei tu il diplomato (non laureato) piu bravo delle dogane e piu bravo di tutta l'amministrazione nazionale, europea, mondiale Forse una semplice laurea ti aiuterebbe a comprendere che l'articolo 19 descrive le funzioni dirigenziali.... Ma e' l'articolo 28 che disciplina l'accesso alla dirigenza. (e qui c'e' la violazione di legge del bando). leggi di seguito ;-) Forse conviene non consentire l'accesso a chi non e' laureato (in fondo la laurea a qualcosa serve ad avere una formazione e sviluppare la capacita' di analisi e il metodo per la valutazione sistematica dei dati ;-) (Un consiglio: metti tutti a tacere... studia un pocheetto e prenditelo il titolo cosi non ci saranno piu dubbi sulle tue capacita'... taciterai tutti). Articolo 28 Accesso alla qualifica di dirigente. (Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, MUNITI DI LAUREA, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di LAUREA. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. | |
Da: cicalacanterina | 02/09/2013 16:59:35 |
e sempre per il diplomato che si autoincensa della chiamata divina a ruolo di dirigente: Quanto segue ti chiarira' la portata dell'articolo 19 ( tenendo presente che con la privatizzazione del contratto tra PA e dirigente si distingue tra qualifica e incarico.La qualifica dirigenziale è stata scissa dall'incarico dirigenziale. La prima è ora unica (sebbene articolata, nelle amministrazioni dello Stato, in due fasce) e viene conferita in modo stabile con il contratto individuale di lavoro, a seguito di una procedura concorsuale. L'incarico dirigenziale, invece, riguarda lo specifico ufficio al quale il dirigente è preposto ed è conferito a tempo determinato, con un separato contratto). Poi leggi anche il seguiot; Un'ulteriore fattispecie di reclutamento, non subordinato all'esperimento del concorso per esami oppure al corso-concorso, è prevista dall'art. 19 del D.lgs. 165/2001. In base a tale disposizione ciascuna amministrazione, entro determinati limiti, può conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni, individuati tra: chi non appartiene ai ruoli dell'amministrazione chiamante ma è già dirigente presso altra pubblica amministrazione "contrattualizzata", ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento; chi, anche non dirigente, sia in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenga da settori di ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato. Tali incarichi sono a tempo determinato e non possono comunque eccedere il termine di cinque anni. Nel caso di dirigenti provenienti da altre amministrazioni il limite è del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 5% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Invece, nel caso di dirigenti provenienti dall'esterno, il limite è del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Ai dirigenti incaricati può essere riconosciuta, oltre al normale trattamento economico una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 27 febbraio 2003 ha fornito tre importanti indicazioni per la corretta applicazione della norma, stabilendo che: gli enti pubblici diversi dallo Stato possano conferire incarichi a soggetti esterni ai sensi del comma 6 dell'art. 19 solo a seguito dell'adozione di appositi regolamenti di organizzazione che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 165/2001 recepiscano i contenuti delle norme dettate per la dirigenza statale; gli incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6, dell'art. 19, possono essere conferiti solo a soggetti esterni all'amministrazione che intende conferirli; le percentuali stabilite dal comma 6 dell'art. 19 sono inderogabili. L'individuazione dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico è del tutto discrezionale ed è subordinata unicamente all'impossibilità di reperire le speciali professionalità nell'ambito della dirigenza di ruolo: non occorre operare una comparazione valutativa (concorso) in capo a più soggetti astrattamente idonei a ricoprire l'incarico. Si ritiene sufficiente la verifica della sussistenza dei requisiti indicati dalla legge in capo al soggetto cui si intende conferire l'incarico. Tale eccessiva discrezionalità ha dato quindi luogo a frequenti abusi. p.S. turbo ancora di piu' la tua serenita' (ci sono due sentenze che hanno affrontato di recente la questione della illegittimita' degli incaricihi a funzionari e riguardano le pronunce del TAR avverso l'agenzia delle entrate. Ma figurati li' si poneva solo il problema della legittimita' dell'incarico senza consorso (figurati cosa direbbe il TAR della violazione dell'art. 28 e dell'incarico ai diplomati). Tanto qs concorso sara' impugnato e probabilmente se ne vedranno delle belle ..... | |
Da: non è così | 02/09/2013 18:03:57 |
l'art. 28 regola l'accesso alla qualifica di dirigente, non regola l'attribuzione temporanea delle funzioni dirigenziali | |
Da: gewurz | 02/09/2013 18:17:36 |
scusate il disturbo, ma io non ho detto niente sulla 165/01. Temo siate vittime di fuoco amico incrociato | |
Da: mavala'' | 02/09/2013 20:08:00 |
Altra distinzione è tra incarichi ex art 19 comma 6, che sono incarichi politici mascherati, vera vergogna legislativa anticostituzionale (ex art 97 l'accesso alla PA avviene solo per concorso) e reggenze, altra vergognosa creazione regolamentare delle agenzie fiscali, ideate per far fronte alle situazioni di carenza prima di indire il concorso, di fatto costituenti l'alibi per attribuire incarichi sindacali/clientelari a chi può far comodo... Così nessuno, tranne i beneficiati, cresce professionalmente, anche per il timor che hanno entrambe le figure di dispiacere a chi li ha promossi, cioè ai dirigenti di prima fascia. Ma, visto il modo di condurre i concorsi in dogana, non so' quale sia il male minore. Comunque mi fa piacere che sia passato il concetto di effetto moltiplicatore perché è grazie a questo che in dogana i reggenti/incaricati si sono autori generati, come il FAP dei motori diesel. Per piacere, ignoriamo quelli che a Roma chiamano " è arrivato sto cazzo'! | |
Da: Non divaghiamo.... | 02/09/2013 21:27:38 |
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Da: mavalà | 02/09/2013 21:48:27 |
.... ed anche una monografia sulle procedure concorsuali, dal bando all'espletamento delle prove con particolare riferimento agli elementi sulla trasparenza ex art. 241/90 e novità recate dalla novella sull'anticorruzione. | |
Da: Non divaghiamo... x mavalà | 02/09/2013 22:11:59 |
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Da: Non divaghiamo... x maval | 02/09/2013 22:54:05 |
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Da: non è così | 03/09/2013 08:28:17 |
per amor di verità la destinataria dell'encomio non è la silvano ma altra reggente incaricata | |
Da: Concorrente esterna | 03/09/2013 08:29:29 |
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Da: x non è così | 03/09/2013 08:32:49 |
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Da: non è così | 03/09/2013 09:14:51 |
la destinataria dell'encomio è la d.ssa manicastri ( prot. 34582 del 18.03.2013) | |
Da: x non è così | 03/09/2013 09:35:45 |
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