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Agenzia delle Dogane, 69 dirigenti II fascia
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Da: io avrvo | 07/08/2013 10:13:38 |
Da: | 07/08/2013 10:53:17 |
da osservatore esterno: se tutto quanto dite è vero resto allibito. a quanto pare la politica, più che in altre amministrazioni (forse le agenzie hanno più libertà) ha monopolizzato il controllo delle dogane. politici e sindacalisti. ex sessantottini che volevano cambiare il mondo (in meglio) si sono dimostrati i più cinici opportunisti, incompetenti, approfittatori, arroganti, asservendo le dogane ai loro interessi personali e di amici e protetti, non perseguendo i fini istituzionali, nella totale arbitrarietà e illegalità della gestione, con discrezionalità amministrativa che sconfina nell'abuso di potere, danno erariale, ecc. qui non è in discussione l'istituzione, le dogane, che giustamente va difesa, ma coloro che l'hanno diffamata coi loro comportamenti. queste persone vanno assolutamente allontanate per il bene delle dogane, dei dipendenti e della nazione. | |
Da: PUNTI SALIENTI E SOLUZIONI | 07/08/2013 11:18:32 |
Sintesi dei punti maggiormente oscuri di questa procedura (a parte gli esiti delle preselettive e degli 80/80): - diritto di ricusazione/dovere di astensione del commissario di concorso ex datore di lavoro di candidati; - nome e cognome (sono stati messi a verbale?) di chi ha sorteggiato le prove (stessa persona nei due giorni?); - contenuto dei temi estratti e relazioni tra attività sindacali nonché docenze di commissari di concorso; - sostanziale negazione del principio della par condicio dei candidati in relazione ai temi estratti; - attinenza del tema della prima prova alla prova orale, ai sensi del bando di concorso (il tema non è riconducibile esclusivamente alla materia diritto del lavoro, bensì a "reati contro la pa"); - materiale sequestrato dalla GdF agli interni sopresi a copiare in bagno (fuga di notizie?); - irregolarità formali (firma buste, controllo telefoni, bagni, addetti alla vigilanza colleghi e sottoposti di candiadati). SOLUZIONI:ANNULLARE TUTTO, SCUSARSI, RISARCIRE E RIFARE TUTTO. OPPURE: AMMETTERE TUTTI AGLI ORALI CON 70/70, CAMBIARE LA COMMISSIONE DI CONCORSO E FARE GLI ORALI A TUTTI. IN REALTA': SENZA UN RICORSO (POCO PROBABILE) O AUTONOME INCHIESTE PER IPOTESI DI REATO (ANCOR MENO PROBABILI, VISTO CHE TRA I CANDIDATI NON C'ERANO NIPOTI DI MUBARAK), DECORSI 60-120 GG DALLA GRADUATORIA, L'ENNESIMA STORIA ALL'ITALIANA SI CHIUDERA', CON LE SUE COMPARSE E I SUOI PROTAGONISTI. E LA NAVE VA. | |
Da: disinformati & co | 07/08/2013 12:12:43 |
ho letto che Peleggi viaggerebbe su una Range Rover da 120.000 euro. A me risulta che sia una macchina comprata usata, che ha fuso il motore dopo tre mesi e che varrà , ottimisticamente, 20.000 euro. Inoltre lo vedo quasi sempre, in pratica ogni qualvolta non ha un incontro istituzionale fuori Agenzia, venire in ufficio con la sua vecchia alfa 155, rinunciando all'auto di servizio. Conoscete un altro direttore generale di agenzie o altro che faccia lo stesso? Continuando a sparare informazioni all'impazzata, anche quelle vere, ormai indistinguibili, non saranno utilizzabili per il fine proposto in questo forum | |
Da: Osservò | 07/08/2013 12:53:55 |
X disinformati Adesso ti beccherai una caterva di insulti, come me li sono presi io, questo forum e' dedicato al chiacchiericcio, a parte del legittime osservazioni da parte di alcuni partecipanti, ci sono una caterva di menzogne e di attacchi personali , ieri un signore/a mi ha chiamato libeccio, magari, ti chiameranno Peleggi, mi hai scavalcato accidenti dopo tanti anni di servizio, io , continuo quando lo ritengo opportuno ad intervenire Ps non ho pensato altrimenti mi definvo "l'infiltrato" mi piace Ps ma la range non arriva massimo a 73.000 euro? | |
Da: INTERROGAZIONE FRESCA FRESCA | 07/08/2013 12:57:21 |
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01603 presentato da BOCCADUTRI Sergio testo di Martedì 6 agosto 2013, seduta n. 66    BOCCADUTRI. â€" Al Ministro dell'economia e delle finanze. â€" Per sapere - premesso che:    nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e nella generalità delle Agenzie fiscali, risulta ampiamente diffuso il fenomeno degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, in misura finanche superiore alla metà delle posizioni dirigenziali disponibili in dotazione organica;    per oltre dieci anni una simile illegittima prassi ha trovato la propria giustificazione nell'articolo 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, che riproduce testualmente l'analogo articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (nonché l'articolo 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio);    infatti, l'articolo 26, comma 2, cit., stabiliva che «per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza disciplinate dall'articolo 14 del presente Regolamento, in conformità all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, comunque, fino al 31 dicembre 2011»;    l'articolo 26, comma 1, prevede la copertura delle posizioni vacanti mediante stipula di «contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva»;    nonostante la declamata «temporaneità » degli incarichi in questione, gli stessi risultano espletati da circa dieci anni da funzionari della terza area senza che le Agenzie fiscali abbiano provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale se non per la copertura di un numero del tutto limitato (solo l'Agenzia delle dogane, le altre non hanno bandito concorsi per dirigenti);    l'articolo 26, comma 2, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, di volta in volta sostituito con apposite ulteriori deliberazioni (di cui si ignorano gli estremi e i contenuti di dettaglio) dal Comitato di gestione nel suo inciso finale (che veniva, quindi, sostituito con: «comunque fino al 31 dicembre 2006»; «comunque fino al 31 dicembre 2007»; «comunque fino al 31 dicembre 2008»; «comunque fino al 31 dicembre 2009»; «comunque fino al 31 dicembre 2010»; «comunque fino al 31 dicembre 2011») - perpetuandosi fino ad oggi la prassi del conferimento di quelli che, almeno in un primo momento, si volevano presentare come incarichi dirigenziali di provvisoria reggenza, ma che, in realtà , tale configurazione non avevano mai rivestito - è secondo l'interrogante illegittimo per violazione degli articoli 19 e 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;    in particolare, le mansioni superiori alle quali è assegnato il prestatore di lavoro devono essere corrispondenti alla «qualifica immediatamente superiore» nell'ambito del sistema di classificazione del personale disciplinato dai contratti collettivi, per cui ad avviso dell'interrogante è illegittimo il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario non in possesso della relativa qualifica, dal momento che quest'ultimo, anche quando appartenente alla posizione più elevata del sistema di classificazione, appartiene ad una «diversa carriera» e non è in alcun modo paragonabile alla figura del dirigente, non avendone l'autonomia né gli obblighi di risultato, ciò con la conseguenza per cui, configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2011;    come stabilisce l'articolo 52, comma 2, cit., «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma la lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave»;    sul punto, si è espresso anche il dipartimento della funzione pubblica con parere 5 agosto 2002, n. 151, secondo cui «la disciplina concernente le mansioni del lavoratore di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 165 del 2011 si applica esclusivamente nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, come espressamente previsto dalla stessa norma di riferimento e dalla contrattazione collettiva. È, dunque, escluso che tale disciplina possa estendersi alla ipotesi di assegnazione di mansioni superiori dirigenziali, che rientrerebbe, semmai, in presenza di determinati requisiti definiti dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, nella fattispecie della "reggenza". Nel caso, tuttavia, di assegnazione illegittima di mansioni superiori dirigenziali, va riconosciuta al funzionario incaricato, ai sensi dell'articolo 2126 c.c., la differenza di trattamento economico con la qualifica dirigenziale»;    sotto questo profilo, occorre evidenziare che lo svolgimento temporaneo di incarichi dirigenziali è stato ricondotto tra i contenuti professionali di base propri della terza area funzionale, così come definiti dall'Allegato «A» del C.C.N.L. del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004, per cui l'assegnazione dei predetti incarichi, non configurando esercizio di mansioni superiori dirigenziali, se contenuto nei ristretti limiti della temporanea reggenza, non comporterebbe il diritto al trattamento economico dirigenziale;    pertanto, l'articolo 26 del regolamento di amministrazione, nel prevedere che l'incarico provvisorio deve essere conferito mediante la «stipula» di «contratti individuali di lavoro a termine ... con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti», non contempla affatto l'ipotesi di un incarico di temporanea reggenza ma il conferimento di un vero e proprio incarico dirigenziale, collocandosi, in questo modo, in rotta di collisione con i principi di cui agli articoli 19 e 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001;    naturalmente, i principi di cui agli articoli 19 e 52 ult. cit., non sono derogabili da fonti di natura regolamentare, per cui l'articolo 26 del regolamento di amministrazione, così come gli atti deliberativi che ne hanno modificato e/o sostituito il suo comma 2, sono illegittimi, mentre gli incarichi conferiti in applicazione della predetta disposizione regolamentare devono ritenersi ad avviso degli interroganti addirittura nulli ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;    la questione è già stata sottoposta al vaglio del giudice amministrativo, con riferimento all'articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, il cui disposto è testualmente identico a quello di cui all'articolo 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane;    con sentenza 1o agosto 2011, n. 6884, la Sezione II del T.A.R. Lazio-Roma ha accolto il ricorso proposto dalla Federazione Dirpubblica e, per l'effetto, ha annullato la delibera del comitato di gestione n. 55 del 2 dicembre 2009, facendo proprie le deduzioni formulate in sede di ricorso introduttivo del giudizio;    il giudice amministrativo, nel fare proprie le predette deduzioni, con la richiamata sentenza 1o agosto 2011, n. 6884, ha statuito che «configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'articolo 52, co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001»;    infine, ha osservato il giudice amministrativo, «a prescindere dalla bontà » della ricostruzione delle ragioni che, nel tempo, avrebbero impedito all'Agenzia delle Entrate di provvedere alla copertura di un numero così rilevante di posizioni dirigenziali mediante l'indizione di concorsi pubblici «e dalla possibile individuazione di cause di una situazione di fatto anche riferibili a condotte e determinazioni di pertinenza dell'amministrazione», «rimane il dato indiscutibile del contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001. Una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto»;    con sentenza 30 settembre 2011, n. 7636, il T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, ha accolto anche il ricorso con il quale la Federazione Dirpubblica aveva impugnato il provvedimento n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, con il quale era stata bandita dall'Agenzia delle entrate una selezione «con modalità speciali» per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed in applicazione dell'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ciò nel dichiarato intento, come rilevato dal giudice amministrativo, di «trovare una soluzione per "sanare" la posizione di una serie di suoi funzionari che da svariati anni - per l'esattezza: 80 funzionari da più di nove anni; 200 da più di cinque e altri 60 da più di tre anni - svolgono "egregiamente" (come specificato nella delibera n. 55 del 22.12.2009 del Comitato di Gestione), "incarichi dirigenziali" pur non rivestendo la corrispondente qualifica dirigenziale. Tale abnorme situazione si è determinata per effetto della sistematica e permanente applicazione dell'articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia che attribuiva temporaneamente (ma che è stato via via sempre prorogato con delibere del Comitato di Gestione, ultima delle quali la n. 55 del 22.12.2009), la facoltà di coprire posti dirigenziali vacanti mediante il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale»;    come è noto, a seguito delle richiamate sentenze del T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 1o agosto 2011, n. 6884, e 30 settembre 2011, n. 7636, è intervenuto l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui «fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio»;    dalla lettura dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 secondo l'interrogante emerge confermata l'illegittimità della prassi da lungo tempo seguita del conferimento degli incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti, dovendo le Agenzie fiscali avviare e concludere entro il 31 dicembre 2013 le procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigente, all'esito delle quali non potranno essere ulteriormente conferiti i predetti incarichi dirigenziali;    risulterebbe che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'emanazione di un decreto ministeriale per consentire di bandire un concorso «con modalità speciali» con l'intento di sanare una parte delle cosiddette reggenze;    tale procedura concorsuale sul modello del precedente concorso bandito dall'Agenzia delle entrate (e annullato dal T.A.R. Lazio con sentenza 30 settembre 2011, n. 7636) pare preveda una selezione per titoli ed esami (la legge prevede che i concorsi siano solo per esami) con una riserva a favore degli interni nella misura del 50 per cento dei posti messi a concorso (in luogo del 30 per cento previsto dalla legge); una sola prova scritta semplificata (in luogo delle due prove scritte), un successivo colloquio. Tra i titoli valutabili saranno presi in considerazione, in particolare, gli incarichi dirigenziali;    tale emananda procedura concorsuale si caratterizza ad avviso dell'interrogante oltre che per l'illegittimità , anche per uno spreco di risorse visto che è attualmente in svolgimento una procedura concorsuale per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia bandita dall'Agenzia delle dogane secondo le modalità ordinarie e che, pertanto, prima di bandire un ulteriore concorso sarebbe più corretto attendere la conclusione di quello in essere -:    quali siano le effettive intenzioni delle Agenzie fiscali con riferimento alla questione delle cosiddette reggenze e se, in ogni caso, si preveda che le prossime procedure concorsuali siano espletate in modo legittimo e trasparente, consentendo a tutti i candidati di potervi partecipare in condizioni di parità e senza in alcun modo favorire coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali sulla base di provvedimenti illegittimi come innanzi specificato. (4-01603) | |
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Da: INTERROGAZIONE FRESCA FRESCA | 07/08/2013 12:57:39 |
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01603 presentato da BOCCADUTRI Sergio testo di Martedì 6 agosto 2013, seduta n. 66    BOCCADUTRI. â€" Al Ministro dell'economia e delle finanze. â€" Per sapere - premesso che:    nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e nella generalità delle Agenzie fiscali, risulta ampiamente diffuso il fenomeno degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, in misura finanche superiore alla metà delle posizioni dirigenziali disponibili in dotazione organica;    per oltre dieci anni una simile illegittima prassi ha trovato la propria giustificazione nell'articolo 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, che riproduce testualmente l'analogo articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (nonché l'articolo 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio);    infatti, l'articolo 26, comma 2, cit., stabiliva che «per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza disciplinate dall'articolo 14 del presente Regolamento, in conformità all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, comunque, fino al 31 dicembre 2011»;    l'articolo 26, comma 1, prevede la copertura delle posizioni vacanti mediante stipula di «contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva»;    nonostante la declamata «temporaneità » degli incarichi in questione, gli stessi risultano espletati da circa dieci anni da funzionari della terza area senza che le Agenzie fiscali abbiano provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale se non per la copertura di un numero del tutto limitato (solo l'Agenzia delle dogane, le altre non hanno bandito concorsi per dirigenti);    l'articolo 26, comma 2, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, di volta in volta sostituito con apposite ulteriori deliberazioni (di cui si ignorano gli estremi e i contenuti di dettaglio) dal Comitato di gestione nel suo inciso finale (che veniva, quindi, sostituito con: «comunque fino al 31 dicembre 2006»; «comunque fino al 31 dicembre 2007»; «comunque fino al 31 dicembre 2008»; «comunque fino al 31 dicembre 2009»; «comunque fino al 31 dicembre 2010»; «comunque fino al 31 dicembre 2011») - perpetuandosi fino ad oggi la prassi del conferimento di quelli che, almeno in un primo momento, si volevano presentare come incarichi dirigenziali di provvisoria reggenza, ma che, in realtà , tale configurazione non avevano mai rivestito - è secondo l'interrogante illegittimo per violazione degli articoli 19 e 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;    in particolare, le mansioni superiori alle quali è assegnato il prestatore di lavoro devono essere corrispondenti alla «qualifica immediatamente superiore» nell'ambito del sistema di classificazione del personale disciplinato dai contratti collettivi, per cui ad avviso dell'interrogante è illegittimo il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario non in possesso della relativa qualifica, dal momento che quest'ultimo, anche quando appartenente alla posizione più elevata del sistema di classificazione, appartiene ad una «diversa carriera» e non è in alcun modo paragonabile alla figura del dirigente, non avendone l'autonomia né gli obblighi di risultato, ciò con la conseguenza per cui, configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2011;    come stabilisce l'articolo 52, comma 2, cit., «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma la lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave»;    sul punto, si è espresso anche il dipartimento della funzione pubblica con parere 5 agosto 2002, n. 151, secondo cui «la disciplina concernente le mansioni del lavoratore di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 165 del 2011 si applica esclusivamente nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, come espressamente previsto dalla stessa norma di riferimento e dalla contrattazione collettiva. È, dunque, escluso che tale disciplina possa estendersi alla ipotesi di assegnazione di mansioni superiori dirigenziali, che rientrerebbe, semmai, in presenza di determinati requisiti definiti dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, nella fattispecie della "reggenza". Nel caso, tuttavia, di assegnazione illegittima di mansioni superiori dirigenziali, va riconosciuta al funzionario incaricato, ai sensi dell'articolo 2126 c.c., la differenza di trattamento economico con la qualifica dirigenziale»;    sotto questo profilo, occorre evidenziare che lo svolgimento temporaneo di incarichi dirigenziali è stato ricondotto tra i contenuti professionali di base propri della terza area funzionale, così come definiti dall'Allegato «A» del C.C.N.L. del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004, per cui l'assegnazione dei predetti incarichi, non configurando esercizio di mansioni superiori dirigenziali, se contenuto nei ristretti limiti della temporanea reggenza, non comporterebbe il diritto al trattamento economico dirigenziale;    pertanto, l'articolo 26 del regolamento di amministrazione, nel prevedere che l'incarico provvisorio deve essere conferito mediante la «stipula» di «contratti individuali di lavoro a termine ... con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti», non contempla affatto l'ipotesi di un incarico di temporanea reggenza ma il conferimento di un vero e proprio incarico dirigenziale, collocandosi, in questo modo, in rotta di collisione con i principi di cui agli articoli 19 e 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001;    naturalmente, i principi di cui agli articoli 19 e 52 ult. cit., non sono derogabili da fonti di natura regolamentare, per cui l'articolo 26 del regolamento di amministrazione, così come gli atti deliberativi che ne hanno modificato e/o sostituito il suo comma 2, sono illegittimi, mentre gli incarichi conferiti in applicazione della predetta disposizione regolamentare devono ritenersi ad avviso degli interroganti addirittura nulli ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;    la questione è già stata sottoposta al vaglio del giudice amministrativo, con riferimento all'articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, il cui disposto è testualmente identico a quello di cui all'articolo 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane;    con sentenza 1o agosto 2011, n. 6884, la Sezione II del T.A.R. Lazio-Roma ha accolto il ricorso proposto dalla Federazione Dirpubblica e, per l'effetto, ha annullato la delibera del comitato di gestione n. 55 del 2 dicembre 2009, facendo proprie le deduzioni formulate in sede di ricorso introduttivo del giudizio;    il giudice amministrativo, nel fare proprie le predette deduzioni, con la richiamata sentenza 1o agosto 2011, n. 6884, ha statuito che «configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'articolo 52, co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001»;    infine, ha osservato il giudice amministrativo, «a prescindere dalla bontà » della ricostruzione delle ragioni che, nel tempo, avrebbero impedito all'Agenzia delle Entrate di provvedere alla copertura di un numero così rilevante di posizioni dirigenziali mediante l'indizione di concorsi pubblici «e dalla possibile individuazione di cause di una situazione di fatto anche riferibili a condotte e determinazioni di pertinenza dell'amministrazione», «rimane il dato indiscutibile del contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001. Una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto»;    con sentenza 30 settembre 2011, n. 7636, il T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, ha accolto anche il ricorso con il quale la Federazione Dirpubblica aveva impugnato il provvedimento n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, con il quale era stata bandita dall'Agenzia delle entrate una selezione «con modalità speciali» per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed in applicazione dell'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ciò nel dichiarato intento, come rilevato dal giudice amministrativo, di «trovare una soluzione per "sanare" la posizione di una serie di suoi funzionari che da svariati anni - per l'esattezza: 80 funzionari da più di nove anni; 200 da più di cinque e altri 60 da più di tre anni - svolgono "egregiamente" (come specificato nella delibera n. 55 del 22.12.2009 del Comitato di Gestione), "incarichi dirigenziali" pur non rivestendo la corrispondente qualifica dirigenziale. Tale abnorme situazione si è determinata per effetto della sistematica e permanente applicazione dell'articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia che attribuiva temporaneamente (ma che è stato via via sempre prorogato con delibere del Comitato di Gestione, ultima delle quali la n. 55 del 22.12.2009), la facoltà di coprire posti dirigenziali vacanti mediante il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale»;    come è noto, a seguito delle richiamate sentenze del T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 1o agosto 2011, n. 6884, e 30 settembre 2011, n. 7636, è intervenuto l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui «fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio»;    dalla lettura dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 secondo l'interrogante emerge confermata l'illegittimità della prassi da lungo tempo seguita del conferimento degli incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti, dovendo le Agenzie fiscali avviare e concludere entro il 31 dicembre 2013 le procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigente, all'esito delle quali non potranno essere ulteriormente conferiti i predetti incarichi dirigenziali;    risulterebbe che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'emanazione di un decreto ministeriale per consentire di bandire un concorso «con modalità speciali» con l'intento di sanare una parte delle cosiddette reggenze;    tale procedura concorsuale sul modello del precedente concorso bandito dall'Agenzia delle entrate (e annullato dal T.A.R. Lazio con sentenza 30 settembre 2011, n. 7636) pare preveda una selezione per titoli ed esami (la legge prevede che i concorsi siano solo per esami) con una riserva a favore degli interni nella misura del 50 per cento dei posti messi a concorso (in luogo del 30 per cento previsto dalla legge); una sola prova scritta semplificata (in luogo delle due prove scritte), un successivo colloquio. Tra i titoli valutabili saranno presi in considerazione, in particolare, gli incarichi dirigenziali;    tale emananda procedura concorsuale si caratterizza ad avviso dell'interrogante oltre che per l'illegittimità , anche per uno spreco di risorse visto che è attualmente in svolgimento una procedura concorsuale per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia bandita dall'Agenzia delle dogane secondo le modalità ordinarie e che, pertanto, prima di bandire un ulteriore concorso sarebbe più corretto attendere la conclusione di quello in essere -:    quali siano le effettive intenzioni delle Agenzie fiscali con riferimento alla questione delle cosiddette reggenze e se, in ogni caso, si preveda che le prossime procedure concorsuali siano espletate in modo legittimo e trasparente, consentendo a tutti i candidati di potervi partecipare in condizioni di parità e senza in alcun modo favorire coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali sulla base di provvedimenti illegittimi come innanzi specificato. (4-01603) | |
Da: ripeto | 07/08/2013 13:20:04 |
da osservatore esterno: se tutto quanto dite è vero resto allibito. a quanto pare la politica, più che in altre amministrazioni (forse le agenzie hanno più libertà ) ha monopolizzato il controllo delle dogane. politici e sindacalisti. ex sessantottini che volevano cambiare il mondo (in meglio) si sono dimostrati i più cinici opportunisti, incompetenti, approfittatori, arroganti, asservendo le dogane ai loro interessi personali e di amici e protetti, non perseguendo i fini istituzionali, nella totale arbitrarietà e illegalità della gestione, con discrezionalità amministrativa che sconfina nell'abuso di potere, danno erariale, ecc. qui non è in discussione l'istituzione, le dogane, che giustamente va difesa, ma coloro che l'hanno diffamata coi loro comportamenti. queste persone vanno assolutamente allontanate per il bene delle dogane, dei dipendenti e della nazione. | |
Da: Osservò | 07/08/2013 18:51:21 |
X ripeto Ovviamente se dimostrato o sbaglio , talvolta certi forum sono guidati , da personaggi interni senza scrupoli, molti per giustificare i propri fallimenti trovano più facile divulgare mezze verità e menzogne allo scopo di delegittimare funzionari di successo, a questo si aggiunge un numero di sfogati cronici, presenti ad ogni concorso dirigenziale, vedasi forum su altri concorsi pubblici del sito e recitano la parte degli sconfitti del sistema, si montano leggende metropolitane per cui la PA non vale un cazzo ed i salvatori della patria potrebbero essere loro. Sono poi presenti ragazzi/e perbene che legittimamente notano delle discrasie del sistema , ma scendere a livello personale e' troppo, infangare famiglie e categorie ritengo sia criminale. Infine ribadisco se esistono presupposti si proceda, poi ci su vede in tribunale. Conoscendo qualche persona e qualche episodio ci sarà da ridere o piangere | |
Da: Novita | 07/08/2013 19:12:15 |
Interessante l'interrogazione parlamentare. | |
Da: A che servono le interrogazioni | 07/08/2013 22:11:14 |
Molto interessante l'interrogazione. Mi sembra tuttavia che l'Agenzia se ne fotta e continui come prima. E' probabile che non intenda fornire nemmeno risposta e le interrogazioni 4-00943, 4-01603 e 3-00219 resteranno inevase (visto che si tratta di M5S e SEL). Ho visto che invece pronta risposta viene fornita alle interrogazioni del PD o del PDL (anche in giornata - cfr interrogazione del 23-7 e del 6-8) specialmente su temi concordati con chi presenta l'interrogazione per giustificare allargamenti di poteri di controllo, apertura e chiusura uffici ed altri argomenti di cui sinceramente non ci interessa un cazzo. Cari amici di SEL e M5S ricordatevi di loro quando sarete determinanti per il prossimo governo con nuove elezioni. Ricordatevi i nomi di Peleggi, Aronica, De Santis, Libeccio e fate finalmente pulizia. | |
Da: A che servono le interrogazioni | 07/08/2013 22:24:32 |
Aggiungo un dubbio. Nel periodo maggio - luglio ci sono almeno quindici interrogazioni nei confronti della Agenzia, alcune su argomenti assurdi (cfr. la 4/01426 del 25/07/2013 sulla esigenza di aprire un nuovo ufficio delle dogane sede dirigenziale a Monza - non doveva sparire anche la provincia ?) A fronte di alcune interrogazioni l'Agenzia ha dato immediata risposta quasi fosse concordata con chi ha presentato l'atto (guarda caso del PD, ex area Visco) Ma forse il numero è così elevato con l'intervento di amici massoni o meno per giustificare poi la mancata risposta alle interrogazioni scomode sulla gestione delle reggenze e dei concorsi dirigenziali ? | |
Da: Novita | 07/08/2013 22:37:15 |
Il rischio che il ministero non risponda nemmeno e' alto, ma e' importante che quantomeno si facciano poi non rests che il Tar e la forte costituzionale. | |
Da: X disinformati & co | 07/08/2013 23:35:38 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: X Osservò di pag 159 | 07/08/2013 23:39:08 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: ma voi dove lavorate | 08/08/2013 07:13:19 |
ma voi dove lavorate, non in Dogana, in Dogana ci venite, ma a fare gli aereoplanini di carta, e così si spiega anche la endemica carenza di risme ! ma avete mai firmato una qualche cosina, una qualunque, un rimborso, uno sgravio, un verbale di verifica una distruzione di merce, anche da solo 1000,00 euro. No per quelli che sono i vostri problemi, voi in Dogana ci avete fatto solo gli aereoplanini di carta, perché se in Dogana ci aveste mai fatto qualcosa, vi assicuro che non parlereste così della Donesi, peraltro laureata con una laurea vera, che prende sempre a cuore le problematiche di chi lavora, ma di chi lavora davvero, aiutandolo a risolvere tutte le questioni preliminari per apporre quella benedetta firma quantomeno con la serenità di chi ha fatto tutto il possibile per redigere un provvedimento valido (come del resto deve saper fare un dirigente), ma voi insolenti che in dogana fate gli aereoplanini di carta che ne sapete e poi parlate di Libeccio che ha modi sgarbati e per forza, lui la Dogana la conosce, il Codice Doganale " se l'ha gnuttut cu tutt'a copertina", tradotto, ha inghiottito il codice doganale con tutta la copertina, aggiungo quella rigida, e quindi per forza ha modi sgarbati, con chi fa gli aereoplanini di carta. Ma prima di scrivere, pensate, se poi siete i fortunati che fanno solo aereoplanini di carta allora scrivete, mi sto divertendo un mondo a leggervi, sono giorni che non acquisto riviste | |
Da: Osservò | 08/08/2013 08:10:59 |
X il galantuomo o la principessa che mi ha mandato a cagare La pratica la espleto quotidianamente , lei viceversa dovrebbe avere seri problemi di stipsi , in quanto la cacca che ha dentro le ha sicuramente invaso quel minimo di cervello che avrebbe dovuto avere. Non sono libeccio , ribadisco , magari lo fossi ognuno di sceglie i suoi miti, non oso immaginare il suo trotino Baci Ps usi qualche lassativi magari si libera un po' | |
Da: Osservò | 08/08/2013 08:18:28 |
X voi dove lavorate Scontato dire che condivido, raccomanderei un linguaggio più semplice ha notato la platea cui si è legittimamente rivolto? Un partecipante simpatico "mamma mia comme sto" Con ironia sottile ne ha dette quattro a tutti lo hanno bollato in tutti i modo come fanno fatto con me e faranno con lei altro che aereoplanini, qui c'è un connubio fra trombati e nuovi managgger ( l'ho scritto così di proposito), diceva il grande De Curtis , voglio vedere questo stupido dove vuole arrivare | |
Da: Ma state dicendo sul serio ? | 08/08/2013 09:50:18 |
Dite il vero ? | |
Da: Osservò | 08/08/2013 11:28:17 |
Sempre, personalmente ribadisco, non ho partecipato al concorso, non ho reggenza, ne legami di parentela, o di amicizia particolare, conosco il mio ambiente e ripeto tutto e' perfettibile, ma esistono etiche anche nella critica, gli attacchi personali vanno oltre, di alcuni dirigenti citati si può anche discutere, non si può discutere di certo ne l'onesta ne la professionalità , e' stata messa in dubbio una struttura che dopo l'immobilismo della fine degli anni 90, ha fatto l'impossibile per stare al passo con i nuovi sistemi commerciali, il contrasto a nuove frodi e forme di criminalità , ottenendo anche discreti successi. Per finire non tutto può essere condiviso, ma attacchi basati da storielle e fiction, no, facendo leva sull'istinto legittimo di giovani che hanno dedicato tempo e denaro per la preparazione di questo concorso. Se esistono dubbi li affidassero a chi è competente per investigare, con una bella firma , poi si vedrà | |
Da: mamma mia comme sto | 08/08/2013 19:11:39 |
A Pag. 159, : "ma voi dove lavorate"= 100% Donesi "Osservò"= 100% Libeccio Scrivono come si comportano nella vita. Sono patetici!!!. Siamo certi che sono loro, noi che li abbiamo tutti i giorni tra le palle, ne siamo sicuri !!! Lo stile è il loro!!! …Un membro della commissione del concorso che scrive sul forum!!!.... (l'unico che interviene ancora a difendere il concorso e se stesso e la sua corte) ...non ci sono parole…come avrebbe detto Emilio fede..."Che figura di merda" Avete letto che bel duetto fanno tutti e due?! "….Ma come è bravo libeccio, …" ha ingoiato tutto il codice doganale" e non ha fatto neppure il ruttino perciò a volte è nervoso…ma che "brava è la dr.ssa Donesi"…lei conosce il rimborso, lo sgravio, il verbale di verifica", ..(è solo teorica in quanto non è mai stata operativa, non è mai stata a lavorare in una Dogana)!!! . Tutto quello che ha imparato lo deve al maestro libeccio…, sotto il quale si è formata, lei che proviene come funzionario dai "segretari comunali", come il dr."Aragno" che invece è diventato dirigente dato che ha beneficiato di una "legge speciale x i segretari comunali" che lo ha tramutato all'improvviso da funzionario a dirigente !!!.Tutte persone dotate di grandi capacità questi "segretari comunali" . Anche alle Dogane avremmo bisogno di una legge così. !!! | |
Da: x mamma mia come sto | 08/08/2013 19:38:24 |
Che pensi dell'ultima interrogazione parlamentare? | |
Da: Povere Dogane x mamma mia come sto | 08/08/2013 20:01:16 |
Penso che chi scrive di Peleggi ed Aronica su questo forum è sicuramente "Libccio " o una della sua corte. Lo fa per spostare l'attenzione che c'è su di lui e sulle sue amiche. Sono informazioni che lui ha. Lo stesso fatto del motore della macchina di Peleggi che si è fusa, libeccio ne era a conoscenza, l'ho sentito da lui, lo deve aver saputo a Roma. Anche questo fa parte del modo "fantasioso" e "cazzimmoso" ( malizioso) di un soggetto come libeccio,che cerca sempre di infilarlo al c..lo degli altri (uomini e donne indistintamente)!! Allora, come volete che un qualsiasi candidato escluso ai quiz ed alle prove scritte non si incazzi e denunci tutto il malaffare che c'è alle dogane ... travolgendo anche Peleggi ed Aronica …. Con questi personaggi e questa commissione di concorso . Tutte le persone vicino a libeccio e gli amici di questi amici qui in campania ed in calabria avevano i quiz altrimenti come sarebbero passati. Ma li avete letti i quiz?!!! Allora NON PRENDIAMOCI IN GIRO. | |
Da: X Povere Dogane | 08/08/2013 20:22:05 |
.....credo che tu abbia ragione!! | |
Da: X Povere Dogane | 08/08/2013 20:22:08 |
.....credo che tu abbia ragione!! | |
Da: X Povere Dogane | 08/08/2013 20:22:09 |
.....credo che tu abbia ragione!! | |
Da: mamma mia come stiamo combinati | 08/08/2013 20:36:47 |
interrogazioni parlamentare : ok, ma non basta non sempre vanno in porto, perciò mi appoggerei anche a sindacati minori non compromessi che cercano di farsi spazio con azioni incisive. Penso all'FLP, il cui segratario nazionale è l'unico dirigente sindacale che non ha fatto carriera, ed alla DIRPUBBLICA, Quest'ultima forte del successo alle entrate dove è riuscita a far annullare il concorso, sta cercando già da prima dell'estate di avvicinare i grandi esclusi e penalizzati dell'attuale gestione delle Dogane. Credo che sarebbero disposti anche a patrocinare i ricorsi. Da soli infatti non si va da nessuna parte, a meno che non si pensi di fare denunzie penali ed alla corte dei conti. | |
Da: x mamma mia come sto | 08/08/2013 20:41:48 |
La Flp la lascerei stare, piuttosto Dirpubblica che ha fatto I ricorsi al Tar. | |
Da: Mamma mia comme sto(originale) | 08/08/2013 21:06:29 |
Da tempo non intervenivo,a il plagio no, poi copia bene e' mamma "comme" sto , almeno copia bene, se non sai leggere figuriamoci come scrivi. Poi ti lamenti un po' di copia op op riprova sarai più fortunato. Ps in dogana ci occupiamo anche di usurpazione dei marchi hahahaha Mamma mia comme sto Er cipolla | |
Da: umiliati x mamma come stiamo combinati | 08/08/2013 21:10:14 |
Allora bisogna agire.. Non ci aspettiamo nulla dai vertici dell'Agenzia, non hanno la sensibilità né la capacità di rendersi conto che la situazione questa volta gli sta sfuggendo di mano e quindi dovrebbero intervenire prima che se li portano tutti via... Continuiamo a raccogliere elementi , fatti circostanziati ed a settembre li mettiamo insieme e li diamo al sindacato, ai M5S , al sottosegretario alle Dogane. Io informarei anche le iene, striscia. Sicuramente anche la gabbanellli potrebbe essere interessata, quando si accorgerà che hanno cercato di "gabbare la gabbanelli" Infatti con la scusa di farle fare il servizio alla SOGEI che gestisce l'anagrafe tributaria, hanno fatto un piacere non da poco a peleggi facendo un servizio sulla contraffazione , nella quale Peleggi si distinse con la frase " chiude sta telecamera...che ti spiego .." In altri tempi , il giorno dopo l'avrebbero chiamato e fatto fare le valigie. | |
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