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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: ska01 | 15/12/2011 18:14:34 |
x raf xchè incuriosire e non svelare.. ormai!!?? io la penso così: il primo preliminare lo produci!!!! quindi è già documentalmente provato io ho chiesto prova testimoniale ( e int Form)sull'esistenza di un accordo simulatorio contestuale al primo preliminare richiesta ammissibile anche x su 2007 | |
Da: mail | 15/12/2011 18:14:59 |
we tanto ti bocciano!!! | |
Da: stasy | 15/12/2011 18:15:04 |
bravo x luxor. e' ovvio che con la dimostrazione della simulazione, ai fini fiscali la ditta gamma si getta la zappa sui piedi............ma che dovevamo consigliarle: BUONGIORNO......NON C'E' NULLA DA FARE....VADA A CASA...RESTITUISCA I SOLDI...L'ATTO NON SI PUò FARE???? e poi si sà che un successivo atto, stipulato tra le stesse parti avente ad oggetto lo stesso bene e la stessa causa, supera quello precedente noooooooooooooo???????????ma è elementare.............aiutooooooo | |
Da: Missy1992 | 15/12/2011 18:15:14 |
Scusate ma a Napoli hanno consegnato??? | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 18:15:22 |
Nota a: Cassazione civile , 22/06/2010 n. 15120, sez. II Compravendita immobiliare: la prova della simulazione dal prezzo va fornita "in primis" rispetto alla scrittura privata che precede l'atto pubblico | |
Da: Tizia | 15/12/2011 18:15:31 |
Tizia è una troia e Sempronio un cornuto | |
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Da: SIC | 15/12/2011 18:15:36 |
Quando si consegna a Napoli?? | |
Da: giustiziere | 15/12/2011 18:15:55 |
scusate, si dice che a Napoli abbiano consegnato, ma come mai non sento i fuochi d'artificio?? | |
Da: X mail | 15/12/2011 18:16:24 |
Io sono già avvocato!!!! al massimo bocciano il tuo parente che sta ancora dentro.................... | |
Da: AvvAlpA | 15/12/2011 18:16:28 |
Ma Napoli ha finito? | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 18:16:36 |
NON è COSì QND IL 2 CONTRATTO è SMENTITO DI FATTO DAL PAGAMENTO DEL PREZZO INDICATO NEL 1 Nota a: Cassazione civile , 22/06/2010 n. 15120, sez. II Compravendita immobiliare: la prova della simulazione dal prezzo va fornita "in primis" rispetto alla scrittura privata che precede l'atto pubblico | |
Da: raf | 15/12/2011 18:17:04 |
Solo un documento contestuale avrebbe avuto la possibilità di poter dare prova piena sulla simulazione relativa, non certamente un documento redatto in precedenza che non riporta l'accordo simulatorio. Il convenuto deve dare la prova. | |
Da: mafy84 | 15/12/2011 18:17:35 |
Qualcuno ha notizie certe da Napoli ? x favore !! sto aspettando la telefonata del mio ragazzo, ma niente ancora......non hanno finito ? è successo qualcosa ? mi fate sapere ??? | |
Da: Petrico | 15/12/2011 18:18:04 |
Tribunale di …. Sez…. G.I.. ud…. Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale Per: Impresa edile Gamma, in persona del legale rapp.te p.t., sig. …., P.IVA ……., corrente in … alla via … nr. , e con domicilio eletto in …… , alla via …. Nr. presso lo studio dell'avv. …….., cod.fisc. ………, che la rapp.ta e difende giusta procura a in calce al presente atto. L'avv….. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.176 cpc comma II, di voler ri-cevere le comunicazioni a mezzo fax al numero ….., ovvero. a mezzo posta elettro-nica certifica all'indirizzo studio legale…… @postacertificata .it Convenuta in riconvenzionale CONTRO Tizio e Sempronia, rappresentati e difesi dall'Avv……. - attori - FATTO : Con atto di citazione ritualmente notificata il …….., Tizia e Sempronia hanno convenuto in giudizio l'odierna impresa comparente, per sentire accogliere le con-clusioni come ivi formulate e per lo effetto condannare l'impresa edile Gamma alla restituzione della somma pagata in eccedenza pari ad euro . 45.000,00, oltre agli acces-sori di legge e spese di lite. A sostegno della domanda, gli istanti, deducevano di aver acqustato dalla odierna comparente con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento de-stinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice euro . 140.000,00, men-tre nei suddetti atti il prezzo indicato era di euro 95.000,00. Tanto espostoi, Tizia e Semprinio hanno chiesto emettersi i provvedimento di cui sopra. In confutazione e risposta del libello introduttivo del presente giudizio, l'impresa edile Gamma, nel costituirsi a mezzo del sottoscritto difensore, deduce, eccepisce, e domanda quanto segue in DIRITTO: 1) inammissibilità della domanda come proposta. Preliminarmente, si evidenzia che gli istanti nella proposizione della domanda omettono di precisare che la compravendita dell'appartamento de quo era stata pre-ceduta da altra scrittura privata ( che si allega in atti), con la quale si era fissato, di comune accordo, che il prezzo di vendita era per euro 140.00,00. Ne consegue che l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. risulta, prima ancora che infondata, inammissibile, in quanto vi è prova documentale dell'esistenza tra le parti in causa dell'obbligazione assunta da Tizia e Sempronia, materialmente adem-piuta con il versamento dell'intero prezzo. Gli istanti non forniscono alcuna prova sull'esistenza dei fatti costituenti il diritto alla ripetizione. E' giurisprudenza pacifica che l'indebito oggettivo si ha o perché manca una causa originaria giustificativa del pagamento, o perché la causa del rapporto, originaria-mente esistente e poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla il rapporto medesimo. In tal caso, tuttavia, la domanda di restituzione di quanto indebitamente pagato an-dava proposta unitamente alla richiesta di nullità o inefficacie delle fonti contrattua-li da cui scaturiscono le obbligazioni indebitamente adempiute, il che non si verifica nella fattispecie. | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 18:18:12 |
MA LO VOLETE CAPIRE CHE L UNICA DIFESA è DIRE CHE IL PRIMO CONTRATTO è VALIDO ANCORA... E CHE L ONERE DELLA PROVA DELLA EVENTUALE SIMULAZIONE DEL PREZZO DEL PRIMO (PRIMOOOOOO) CONTRATTO RICAVE SUGLI ATTORI?? Nota a: Cassazione civile , 22/06/2010 n. 15120, sez. II Compravendita immobiliare: la prova della simulazione dal prezzo va fornita "in primis" rispetto alla scrittura privata che precede l'atto pubblico | |
Da: Consegna Napoli | 15/12/2011 18:18:26 |
A Napoli tutti hanno consegnato e il 40% sta ripassando le false testimonianze da fare domani al gdp, mentre il 30% prova a forzare la serratura delle auto in sosta. Il restante 30% sta scioperando in corteo per la mancanza di lavoro!! LAVORO LAVORO LAVORO | |
Da: X mail | 15/12/2011 18:19:19 |
Basta parlare dell'esame. Ormai è tutto inutile!!!!!!!!!!! Come gli ultimi 2 anni ci sarà la solita percentuale di promossi tra il 13% ed il 15% | |
Da: giustiziere | 15/12/2011 18:19:34 |
a napoli devono prima finire la tazzulella di caffè e poi usciranno | |
Da: merdasecca | 15/12/2011 18:19:36 |
TUTTI BOCCIATI! | |
Da: stasy | 15/12/2011 18:20:11 |
Va buò.....qua ci sono parecchi ottusi...... | |
Da: MONTI | 15/12/2011 18:21:09 |
La manovra Monti in discussione al senato prevede che tutti facciano sacrifici. Gli aspiranti avvocati saranno bocciati d'ufficio e l'anno prossimo dovranno versare il doppio | |
Da: Xmafy84 | 15/12/2011 18:21:09 |
Napoli ha finito ma il tuo ragazzo è stato sequestrato da un gruppo di terroristi. e mi dai il tuo cell ti chiamo io!!!!! | |
Da: raf | 15/12/2011 18:21:53 |
Ragazzi chi ha dato la traccia non è un coglione come i commissari ed ha indicato una strada ben precisa per chi intende svolgere una funzione di difensore. Visti i vs. riferimenti giurisprudenziali se qualcuno li contesta dovrebbe giuridicamente dimostrare il contrario e giustificare una propria difesa. Ricordo che un avvocato che fa un ricorso per cassazione fondando il suo assunto su una sentenza superata viene condannato alle spese ed alla gogna...un giudice no. Allora bisogna percorrere altra strada | |
Da: inculatore | 15/12/2011 18:21:57 |
MA KE CAZZO HA SCRITTO QUELLO STRONZONE DI PETRICO? VAI A ZAPPARE LA TERRA MERDOSOOOOOOOO!!! | |
Da: X Mafy | 15/12/2011 18:22:18 |
Mafy non può parlare...ha il "boccone" in bocca... | |
Da: gmail | 15/12/2011 18:22:41 |
ma non e' un mio parente...e' la mia ragazza!!! cmq hanno finito. ma tu di dove sei??? e perche' rispondi cosi'???? cmq forza napoli!!! | |
Da: X Raf | 15/12/2011 18:23:32 |
Inculatore pensa a Raf....anzi no, gli procureresti piacere!!! | |
Da: Nitus | 15/12/2011 18:23:49 |
il Monti nazionale mo li elimina gli esami, elimina, altresì, anche la classe forense e senza simulazione | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 18:23:53 |
È erronea l'impostazione della sentenza che, nel rigettare la domanda di risoluzione di una compravendita, proposta dall'attore-venditore, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale della simulazione del prezzo indicato nel successivo atto pubblico di compravendita, prezzo invocato dalla convenuta-acquirente, poiché è onere di quest'ultima fornire la prova della simulazione del primo contratto di vendita redatto nella forma di scrittura privata, ritenuto che, in mancanza di tale prova, nessuna efficacia può attribuirsi al successivo rogito, destinato a formalizzare con l'atto pubblico gli effetti già prodotti con la precedente scrittura privata. (cass 2010/15120) | |
Da: x merdasecca | 15/12/2011 18:24:49 |
vai in bocca a raf | |
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