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14 dicembre 2011 - Parere Penale
1769 messaggi, letto 112478 volte
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Da: Cristina CAP Catanzaro14/12/2011 16:28:42
Nessuno mi sa dare una mano? Non ho ancora iniziato a scrivere il parere in preda a questo dubbio :-(

Da: zaza''14/12/2011 16:28:50
Qualcuno per favore mi può dire a napoli a che ora consegnano? Grazie in anticipo

Da: Abogados14/12/2011 16:28:59
Tutti avvocati in Spagna senza esame a solo 25 mila euro

Da: messina14/12/2011 16:29:09
Quando la consegna a Messina?

Da: bau14/12/2011 16:29:39
Ragazzi.. mio fratello e' con voi in qsta prova!!!è tanto difficile??Poverino ;(((((

Da: professionista 14/12/2011 16:29:48
RIEPILOGO
Per la PRIMA traccia,
quali sentenze valgono?
quali sono i reati contestati?
abuso di ufficio o tentato abuso? e sul peculato?

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Da: soluzione 214/12/2011 16:30:25
Per poter dare una risposta al quesito giuridico proposto in favore del sig. Caio dovrà verificarsi se la condotta del sig. Tizio configuri il reato di appropriazione indebita, e se lo stesso sia perseguibile giudizialmente.

Tizio, il 20 gennaio 2011, riceve in conto vendita da Caio della merce da esporre nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi.

Soltanto dopo diversi mesi, al rientro dalle vacanze estive, Caio viene a sapere che la merce è rimasta invenduta e che Tizio con varie scuse non vuole restituirgliela.

La fattispecie descritta configura il reato di appropriazione indebita disciplinato dall'art. 646 cp, e che si sostanzia nella condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui. È necessario che l'autore del reato abbia, a qualsiasi titolo, almeno il possesso del bene.

Secondo la tesi maggioritaria non è necessario che la situazione di possesso sia qualificabile secondo il corrispondente civilistico. Si afferma che mentre il possesso di nozione civilistica esige il concorso dell'elemento materiale ovvero la disponibilità e potere fisico sulla cosa, e dell'elemento spirituale ovverosia il proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, il corrispondente penalistico ex art. 646 cp è comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (come ad esempio in caso di locazione, comodato, deposito, mandato) (Cass., n. 6937/2011).

A tal fine affinchè si abbia possesso, in senso penalistico, occorre pur sempre che la detenzione si esplichi comunque al di fuori della diretta vigilanza del possessore e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore.

Da quanto a noi noto il rapporto giuridico instaurato tra Tizio e Caio configura un contratto di conto vendita, per cui alla consegna della merce, sorge in capo a Tizio l'obbligo di custodirla. Al momento della dazione corrisponde pertanto il passaggio della facultas possidenti: questi infatti se civilisticamente sarà un detentore qualificato, ai fini della configurabilità del delitto in parola ha il "possesso" della merce ex art. 646.

Il bene oggetto del reato deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile comunque suscettibile di fisica apprensione (Cass. n. 33839/2011).

Per la configurabilità del reato di appropriazione indebita dovrà verificarsi la sussistenza del dolo che non necessariamente dovrà tradursi nell'animus possidenti, di civilistica valutazione, né tantomeno nella volontà di possedere uti dominus tipica dell'interventio possessionis.

Il reato ex art. 646 è punito, a querela della persona offesa.

Nel caso prospettato il tempus commissi delicti si cristallizza il 20 gennaio del 2011: da tale data la persona offesa dal delitto, il sig Caio, potrà presentare querela all'autorità giudiziaria.

L'art. 124 c.p. prescrive che la querela deve essere presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.

La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell'autore.

Inoltre, l'onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l'eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante.

Sembra pertanto che la scoperta fatta a fine luglio 2011 che le scuse di Tizio in realtà nascondevano un'appropriazione indebita non dia la possibilità di agire giudizialmente contro lo stesso per decadenza dal diritto d'azione visto che il sig. Caio non ha presentato querela.

Tuttavia sovviene in aiuto dell'interprete il 3 comma dell'art 646, per cui l'appropriazione indebita sarà procedibile d'ufficio, se ricorre la circostanza ex art. 61, n. 11, che stabilisce l'aggravante generica relativa all'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

La questio iuris su cui si incentra il caso proposto, pertanto, ruota sulla possibilità di configurare il contratto di conto vendita quale ipotesi aggravante ex art. 61, n. 11 in caso di appropriazione indebita.

Tra le varie ipotesi tassativamente indicate nell'art. 61, n. 11 il rapporto giuridico sorto tra Tizio e Caio può essere qualificato come prestazione d'opera.

Anche in tal caso la nozione penalistica di "prestazione d'opera" non deve essere intesa nel senso strettamente civilistico: sul punto, infatti, la Cassazione afferma che per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" si riferisca, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che determino l'insorgere un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto (Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989).

Da ciò consegue che il reato configurabile nella condotta del sig. Tizio sarà quello di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, per cui anche in mancanza di querela della persona offesa, l'azione penale sarà procedibile d'ufficio.

Tanto detto presuppone che anche nell'ipotesi in cui la relazione negoziale tra Tizio e Caio sia risolta con la restituzione della merce, e pur'anche il sig. Caio avesse proposto querela poi successivamente rimessa, la perseguibilità del fatto di reato non viene meno.

Alla luce di quanto illustrato il sig. Caio potrà notiziare l'autorità giudiziaria con denunzia-querela della sussistenza del reato di appropriazione indebita aggravata commessa dal sig. Tizio nei suoi confronti, ed il reato sarà perseguibile d'ufficio.

Da: x zaza14/12/2011 16:30:51
Tra 10 minuti consegna a Napoli.
Ovviamente con un minimo margine (2-3 min) di tolleranza.

Da: IPPI14/12/2011 16:31:32
qualcuno sa dirmi a che ora consegnano a milano????

Da: ???14/12/2011 16:33:45
Traccia 2
La Questione giuridica che ci occupa attiene all'abusività della condotta del venditore che non restituisca la merce ricevuta in conto vendita, e non venduta, con la conseguente esclusione della necessità della condizione di procedibilità al fine di perseguire il reato di cui all'art. 646 c.p.
La risposta al quesito prospettato impone preliminari considerazioni in merito alle condizioni procedibilità nell'ambito del procedimento penale.
Nella maggior parte dei casi i reati l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale non incontra alcun limite. In altri casi la legge indica espressamente i casi in cui la procedibilità è sottoposta al verificarsi di una condizione.
Il delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. rientra fra i delitti perseguibili a querela della persona offesa.
Il delitto de quo, che si consuma nel momento in cui avviene l'appropriazione del danaro o della cosa mobile altrui, anche in assenza di profitto immediato, può essere aggravato, con conseguente procedibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui "le cose siano possedute a titolo di deposito necessario" ovvero ricorre una delle "circostanze indicate dall'art. 61,comma 1, n. 11 c.p.".
A parere della giurisprudenza (Cass. Sez. II, Pen., n. 989, 17.01.2011) l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" si riferirebbe non solo alle ipotesi in cui sussista un vero e proprio contratto di lavoro, ma altresì a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere". Situazione che può riscontrarsi acneh a carico del soggetto che si appropria di oggetti consegnatigli in conto vendita.
Ne discende l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 646, comma 3, c.p. e la procedibilità d'ufficio per l'illecito penale.
Atteso che sussiste un rapporto fiduciario fra tizio e caio (cfr. Cass., sez. II, n. 10180/1988) e che l''agente ha approfittato della particolare fiducia in lui risposta attraverso l'affidamento, a qualsiasi titolo, nel disimpegno di un'attività che lo ponga nelle condizioni di commettere più facilmente il reato (cfr. Cass., sez. II, n. 125951/1973), v'è da chiedersi se sia ammissibile l'applicabilità dell'aggravante se il rapporto di prestazione d'opera non sia più in corso al momento dell'appropriazione.
V'è da dire che la circostanza aggravante è stata esclusa nel caso in cui il rapporto sia già cessato, essendo in tale ipotesi venuta meno quella particolare situazione su cui la legge fonda la ragione dell'aggravamento (cfr. Cass., sez. II, 127015/1974). Di qui l'inapplicabilità al caso di specie della fattispecie di cui all'art. 646, comma 3, c.p. in quanto intervenuta la scadenza dell'accordo commerciale (stipulato il 20.01.2011 per la durata di 4 mesi).
A ben vedere, si è sottolineato che l'abusività della condotta vada collegata alla "violazione del pactum fiduciae e, soprattutto, la strumentalizzazione da parte dell'agente della propria posizione che lo agevola nella realizzazione dell'illecito in un contesto di sostanziale minorata difesa della persona offesa" (cfr. Cass. pen., 13/10/2011, n. 36897; Trib. Pen. Nola, sentenza 11.04.03). Pertanto, deve ritenersi che dall'abuso del rapporto fiduciario istaurato fra le parti non possa essere oscurato dal venie meno dell'"attualità" della prestazione d'opera (Cassazione, Sezione IV, 23 giugno 2011, Delfino ed altri).
In conclusione deve l'illecito commesso da Tizio rientra nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 646, comma 3, c.p. per effetto dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11. L'azione penale sarà procedibile d'ufficio anche in assenza della proposizione di querela da parte di Caio.

Da: bau14/12/2011 16:34:17
Ragazzi.. mio fratello e' con voi in qsta prova!!!è tanto difficile??Poverino ;(((((

Da: avv vitus14/12/2011 16:34:30
brevi cenni, sul tentativo art. 56 c.p. e sul reato di abuso d'ufficio e differenze col reato di peculato. il Punto essenziale è stabilire se la condotta del carabiniere che faccia uso della casella di posta elettronica benchè non certificata per scopi personali, tenuto conto altresì della confessione, possa integrare o meno il reato di abuso d'ufficio. E' giusta!

Da: Cristina CAP Catanzaro14/12/2011 16:35:19
e il concorso di persone nell'aberratio ictus????

Da: professionista 14/12/2011 16:37:44
RIEPILOGO
Per la PRIMA traccia,
quali sentenze valgono?
quali sono i reati contestati?
abuso di ufficio o tentato abuso? e sul peculato?

Da: rux14/12/2011 16:37:49
SECONDA TRACCIA

pubblicata sul sito diritto e processo e firmata da
di LUCA D'APOLLO



Per poter dare una risposta al quesito giuridico proposto in favore del sig. Caio dovrà verificarsi se la condotta del sig. Tizio configuri il reato di appropriazione indebita, e se lo stesso sia perseguibile giudizialmente.

Tizio, il 20 gennaio 2011, riceve in conto vendita da Caio della merce da esporre nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi.

Soltanto dopo diversi mesi, al rientro dalle vacanze estive, Caio viene a sapere che la merce è rimasta invenduta e che Tizio con varie scuse non vuole restituirgliela.

La fattispecie descritta configura il reato di appropriazione indebita disciplinato dall'art. 646 cp, e che si sostanzia nella condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui. È necessario che l'autore del reato abbia, a qualsiasi titolo, almeno il possesso del bene.

Secondo la tesi maggioritaria non è necessario che la situazione di possesso sia qualificabile secondo il corrispondente civilistico. Si afferma che mentre il possesso di nozione civilistica esige il concorso dell'elemento materiale ovvero la disponibilità e potere fisico sulla cosa, e dell'elemento spirituale ovverosia il proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, il corrispondente penalistico ex art. 646 cp è comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (come ad esempio in caso di locazione, comodato, deposito, mandato) (Cass., n. 6937/2011).

A tal fine affinchè si abbia possesso, in senso penalistico, occorre pur sempre che la detenzione si esplichi comunque al di fuori della diretta vigilanza del possessore e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore.

Da quanto a noi noto il rapporto giuridico instaurato tra Tizio e Caio configura un contratto di conto vendita, per cui alla consegna della merce, sorge in capo a Tizio l'obbligo di custodirla. Al momento della dazione corrisponde pertanto il passaggio della facultas possidenti: questi infatti se civilisticamente sarà un detentore qualificato, ai fini della configurabilità del delitto in parola ha il "possesso" della merce ex art. 646.

Il bene oggetto del reato deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile comunque suscettibile di fisica apprensione (Cass. n. 33839/2011).

Per la configurabilità del reato di appropriazione indebita dovrà verificarsi la sussistenza del dolo che non necessariamente dovrà tradursi nell'animus possidenti, di civilistica valutazione, né tantomeno nella volontà di possedere uti dominus tipica dell'interventio possessionis.

Il reato ex art. 646 è punito, a querela della persona offesa.

Nel caso prospettato il tempus commissi delicti si cristallizza il 20 gennaio del 2011: da tale data la persona offesa dal delitto, il sig Caio, potrà presentare querela all'autorità giudiziaria.

L'art. 124 c.p. prescrive che la querela deve essere presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.

La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell'autore.

Inoltre, l'onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l'eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante.

Sembra pertanto che la scoperta fatta a fine luglio 2011 che le scuse di Tizio in realtà nascondevano un'appropriazione indebita non dia la possibilità di agire giudizialmente contro lo stesso per decadenza dal diritto d'azione visto che il sig. Caio non ha presentato querela.

Tuttavia sovviene in aiuto dell'interprete il 3 comma dell'art 646, per cui l'appropriazione indebita sarà procedibile d'ufficio, se ricorre la circostanza ex art. 61, n. 11, che disciplina l'aggravante generica relativa all'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

La questio iuris su cui si incentra il caso proposto, pertanto, ruota sulla possibilità di configurare il contratto di conto vendita quale ipotesi aggravante ex art. 61, n. 11 in caso di appropriazione indebita.

Tra le varie ipotesi tassativamente indicate nell'art. 61, n. 11 il rapporto giuridico sorto tra Tizio e Caio può essere qualificato come prestazione d'opera.

Anche in tal caso la nozione penalistica di "prestazione d'opera" non deve essere intesa nel senso strettamente civilistico: sul punto, infatti, la Cassazione afferma che per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" si riferisce, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che determino l'insorgere un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto (Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989).

Da ciò consegue che il reato configurabile nella condotta del sig. Tizio sarà quello di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, per cui anche in mancanza di querela della persona offesa, l'azione penale sarà procedibile d'ufficio.

Tanto detto presuppone che anche nell'ipotesi in cui la relazione negoziale tra Tizio e Caio sia risolta con la restituzione della merce, e pur'anche il sig. Caio avesse proposto querela poi successivamente rimessa, la perseguibilità del fatto di reato non viene meno.

Alla luce di quanto illustrato il sig. Caio potrà notiziare l'autorità giudiziaria con denunzia-querela della sussistenza del reato di appropriazione indebita aggravata commessa dal sig. Tizio nei suoi confronti, ed il reato sarà perseguibile d'ufficio.

Da: a tutto il SUD14/12/2011 16:38:31
Raga del Sud ignorate gli ignoranti, come diciamo da noi lasciate il polpo cuocersi con la sua acqua. Non rispondete e resterà solo a commentarsi, limiteremo i danni visto che i nostri fratelli in tutta Italia sono in aule controllati come colpevoli di omicidio e sudano freddo.

Da: NINCO NANCO14/12/2011 16:38:48
Le nostre responsabiltà si sono fermate al 1861! Fiat, capacità imprenditoriale con i soldi del Banco di Napoli. Avevamo tutto questo 200 anni prima di voi: vedi i Cantieri Navali di  Castellam, avevamo rotte commerciali. Il piemonte  aveva solo debiti e si basava su una società medievale cui abbiamo dovuto spiegare che quella strana cosa che si trovava nel bagno reale della reggia di caserta era un bidet. L'unità di Italia ha capovolto tutto  e quindi devo concludere che i governi hanno fatto una politica a vantaggio del nord. Tu identifichi il sud con la parte peggiore di Napoli, è come se io identificassi il nord con ''i bambini di satana'' o con Donato Bilancia. Io sono siciliano ma non considero l'epiteto pulcinella offensivo così come non disprezzo alcuna  altra espressione culturale

Da: nordista14/12/2011 16:39:09
fino ad ora ero stato zitto, ma dico una cosa: avete notato che i meridionali non fanno altro che riportare esempi di minimo 200 anni fa?? Solo la storia passata, sì.

Sfido chiunque a proporre un esempio di supremazia sudista ma che non sia del passato. Un esempio attuale, forza dai, impegnatevi a trovarlo se ci riuscite.

Da: avv vitus14/12/2011 16:41:08
brevi cenni, sul tentativo art. 56 c.p. e sul reato di abuso d'ufficio e differenze col reato di peculato. il Punto essenziale è stabilire se la condotta del carabiniere che faccia uso per scopi personali, della casella di posta elettronica benchè non certificata , tenuto conto altresì della confessione, possa integrare o meno il reato di abuso d'ufficio. E' giusta!
cosa c'entra l'abberratio ictus delirii

Da: MAGAGRIMALDA14/12/2011 16:41:45
Scusate, ma questo non sarebbe un forum sull'esame di abilitazione???? Piantatela di ragionare di Nord e Sud!!!!!!!

Da: professionista 14/12/2011 16:43:16
RIEPILOGO
Per la PRIMA traccia,
quali sentenze valgono?
quali sono i reati contestati?
abuso di ufficio o tentato abuso? e sul peculato?

Da: ser14/12/2011 16:44:12
sapete ora consegna lecce per favore?

Da: Cristina CAP Catanzaro14/12/2011 16:44:30
Peculato d'uso o peculato?

Da: giustiziere14/12/2011 16:44:47
Uff ma che male c'è se io scambio pareri con ninco nanco!?

Fino a prova contraria mi sta rispondendo con argomentazioni e non con insulti, dunque la discussione è anche piacevole!

Ma pensate a risolvere questi casi per i vostri amici copioni, voi che parlate di legalità e poi , qui, con le vostre condotte, alimentate l'esatto contrario!

Da: little star14/12/2011 16:45:10
invece di pensare ad un prova come quelle che è l'esame di abilitazione per la professione forense, perdete tempo in ridicoli discorsi nord sud...piccolo appunto: ITALIA!!! (la cui vergogna è data dagli show dei leghisti in parlamento e non solo...dalla loro becera ignoranza)

Da: MEssina14/12/2011 16:45:57
Qualcuno sa a che ora Consegnano ???? Grazie mille 

Da: MIKELA8414/12/2011 16:46:16
a Napoli hanno consegnato??qlc sa qualcosa??

Da: Smemorino14/12/2011 16:46:28
Punto primo:perdete più tempo a cercare le soluzioni che a farvi il parere da soli! Punto secondo: Sono consapevole che sia una prova esagerata,di una severità INUTILE..ma la vera prova sarà nel lavoro e nella vita reale dove solo il capace (raccomandati esclusi ovviamente) potrà pensare di riuscire a lavorare e guadagnare!ammiro voi tutti che siete arrivati fin qui...ma non ridicolizzatevi all'ultimo!!e mi raccomando..attenti alla grammatica perché ho letto delle oscenità preoccupanti

Da: principessa8114/12/2011 16:46:30
notizie da NAPOLI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: dave8014/12/2011 16:46:37
@ stipo .. io l'ho fatta esattamente come la tua...      mi stanno venendo tantissimi dubbi leggendo questi post!!    

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