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14 dicembre 2011 - Parere Penale
1769 messaggi, letto 112468 volte
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Da: gi14/12/2011 15:45:51
luxor non c'è???

Da: principessa8114/12/2011 15:47:03
mi dite se il mio parere è fattibile??

Da: virtus 14/12/2011 15:47:57
ragazzi per la 2 traccia ndi penale sapete qualcosa

Da: Avv_M@rco 14/12/2011 15:49:24
Quando si consuma il reato???
1) Scadenza dei quattro mesi;
2) Rifiuto della restituzione.

Oppure non analizzare il problema...cmq procedibile d'ufficio

Da: filippino14/12/2011 15:49:35
Ho il taxi che mi aspetta fuori.. sto a 60 euro...andiamo

Da: ANGY78 14/12/2011 15:52:31
come vi sembra la 2 traccia svolta da II traccia?

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Da: fef14/12/2011 15:52:56
su diritto e processo c'è la seconda traccia svolta

Da: pedro_obiang14/12/2011 15:53:17
vi posto quello che scriverei io se fossi lì (considerate che l'ho fatto in 30 minuti e può essere integrato)

la fattispecie prospettata attiene alla valutazione della condotta di sempronio, membro dell'arma dei carabinieri, che ha utilizzato il suo indirizzo di posta elettronica istituzionale al fine di ottenere dall'anagrafe un elenco di soggetti nati negli anni 1993 e 1994, al fine di consentire alla moglie, proprietaria di un'autoscuola, la trasmissione a questi ultimi di materiale pubblicitario, motivando tale richiesta con informazioni false circa l'esistenza di un presunto procedimento penale che ne avrebbe giustificato l'acquisizione.
Tale obiettivo non è stato però raggiunto, dal momento che il superiore gerarchico di Sempronio ha casualmente appreso della richiesta.
Sempronio ha successivamente reso una confessione scritta inoltrata al pubblico ministero.
Si tratta quindi di valutare in quale fattispecie di reato, consumato o tentato, vada inquadrata la condotta di sempronio e quali sono le conseguenze sul piano penale.
Analizzando la posizione di Sempronio, il primo dato evidente è rappresentato dalla qualifica di pubblico ufficiale dello stesso e dalle finalità per le quali fa uso del proprio indirizzo di posta elettronica, chiaramente estranee agli scopi istituzionali e d'ufficio ai quali egli è preposto e funzionale all'acquisizione di un database di soggetti potenziali clienti dell'attività della moglie.
Di talchè è di facile comprensione quale tipologia di reato gli possa essere contestata: si tratta infatti di un caso "limite" tra il peculato e l'abuso d'ufficio, reati propri dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ed è pertanto necessario valutare all'interno di quale fattispecie possa essere ricondotto il comportamento dell'agente, analizzando singolarmente i due casi.
Da una prima lettura dei dati fattuali forniti si evidenzia come oggetto della condotta sia l'indirizzo email personale ed istituzionale del maresciallo, che viene distolto dai fini ufficiali per i quali è concepito ed utilizzato liberamente dal soggetto agente: il peculato, da questo punto di vista, consiste esattamente nella condotta del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio che sfrutta il possesso o la disponibilità di un determinato bene mobile derivante dalle sue mansioni d'ufficio per appropriarsene, definitivamente (art. 314 comma I c.p.) o temporaneamente al solo fine di farne uso (c.d. peculato d'uso, art. 314 comma II c.p.).
Tuttavia, nella fattispecie descritta in traccia appare evidente la presenza e l'importanza di un elemento soggettivo diverso nella condotta del maresciallo.
Di per sé il peculato ha quale finalità il godimento del bene e l'acquisizione della "proprietà", la possibilità di esercitare sullo stesso una condotta uti dominus, definitiva o temporanea.
Nell'abuso d'ufficio è riscontrabile un quid pluris rispetto al dato normativo dell'art. 314.
L'abuso in sé è la condotta del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, con condotte illegittime attive od omissive, procura ingiusti vantaggi patrimoniali a sé o ai suoi prossimi congiunti, ovvero danni ingiusti a terzi (art. 323 c.p.)
Quindi l'abuso presuppone una impostazione teleologica diversa rispetto al peculato, e non si esaurisce nella condotta abusiva ma richiede anche la realizzazione di situazione di (s)vantaggi patrimoniali altrimenti non realizzabili (da qui, l'"ingiustizia" dell'art. 323 c.p.)
Gli schemi codicistici dei due reati quindi, per quanto parzialmente sovrapponibili, si realizzano in condizioni differenti dal momento che le norme hanno un oggetto parzialmente diverso.
Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p. è certo a monte il buon funzionamento della P.A., ma anche il patrimonio di quest'ultima, mentre l'art. 323 c.p. offre una tutela anche verso terzi i cui diritti soggettivi sono lesi dalle condotte abusive dei pubblici ufficiali.
Qualora il reato fosse stato portato a realizzazione, la moglie di Sempronio avrebbe avuto un vantaggio ingiusto rispetto ai concorrenti nel settore autoscuole, dal momento che avrebbe saputo con largo anticipo i dati anagrafici della potenziale clientela e sarebbe senz'altro "arrivata per prima" nell'offerta dei servizi della propria attività.
Nella fattispecie prospettata quindi appare preferibile configurare l'abuso d'ufficio.
Alla medesima conclusione è giunta anche la Suprema Corte con la decisione n. 20094/2011 per una situazione analoga.
Dal punto di vista strettamente difensivo, il reato come detto non si è consumato, dal momento che non risulta che la richiesta di sempronio sia andata a buon fine e che la moglie abbia potuto effettivamente realizzare la propria campagna pubblicitaria abusiva: appare corretto quindi configurare esclusivamente il tentativo di abuso d'ufficio, non essendo giunti al momento consumativo.
la pena prevista dall'art. 323 c.p. (da 6 mesi a 3 anni) va quindi calcolata sulla base dell'art. 56 c.p. relativo alla pena per il delitto tentato.

Da: Giovanna8414/12/2011 15:53:19

- Messaggio eliminato -

Da: amicainansia14/12/2011 15:53:46
confermo 2 traccia su diritto e processo

Da: NINCO NANCO14/12/2011 15:54:35
Dobbiamo far riferimento al nostro passato perchè la nostra storia si ferma al 1861 con Francesco II di Borbone. Il governo unitario ha amministrato in modo pessimo le regioni del sud con la scusa della malavita organizzata. Gli idioti della lega parlano di sprechi di denaro pubblico nella terronia e allora perchè non hanno commissariato le regioni e i comuni del sud. Io so solo che fino al 1861 le casse del regno delle due sicilie contenevano più del doppio delle ricchezze del resto della penisola, oltre allo sviluppo tecnologico che vedeva la prima ferrovia e la prima illuminazione elettrica delle strade in Italia

Da: virtus 14/12/2011 15:55:06
ragazzi sono a lecce e qui sulla seconbda traccia , ci sono 1000 interpretazioni aiutooo datemi le ultime dritte

Da: pat14/12/2011 15:55:34
ma mi sapete dire perchè non si configura il 479cp??

Da: schiappa14/12/2011 15:55:42
a salerno? sono entrati?

Da: ..........14/12/2011 15:57:31
xkè è stata sospesa la prova?????

Da: TRA14/12/2011 15:58:13
Tutte queste soluzioni sono copiate dal forum di riferimento help****2010 e copiati qui!

Da: father14/12/2011 15:58:55
a che ora si consegna a Napoli???? Grazie!!!

Da: soluzione 2 traccia14/12/2011 15:59:20
Per poter dare una risposta al quesito giuridico proposto in favore del sig. Caio dovrà verificarsi se la condotta del sig. Tizio configuri il reato di appropriazione indebita, e se lo stesso sia perseguibile giudizialmente.
Tizio, il 20 gennaio 2011, riceve in conto vendita da Caio della merce da esporre nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi.
Soltanto dopo diversi mesi, al rientro dalle vacanze estive, Caio viene a sapere che la merce è rimasta invenduta e che Tizio con varie scuse non vuole restituirgliela.
La fattispecie descritta configura il reato di appropriazione indebita disciplinato dall'art. 646 cp, e che si sostanzia nella condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui. È necessario che l'autore del reato abbia, a qualsiasi titolo, almeno il possesso del bene.
Secondo la tesi maggioritaria non è necessario che la situazione di possesso sia qualificabile secondo il corrispondente civilistico. Si afferma che mentre il possesso di nozione civilistica esige il concorso dell'elemento materiale ovvero la disponibilità e potere fisico sulla cosa, e dell'elemento spirituale ovverosia il proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, il corrispondente penalistico ex art. 646 cp è comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (come ad esempio in caso di locazione, comodato, deposito, mandato) (Cass., n. 6937/2011).
A tal fine affinchè si abbia possesso, in senso penalistico, occorre pur sempre che la detenzione si esplichi comunque al di fuori della diretta vigilanza del possessore e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore.
Da quanto a noi noto il rapporto giuridico instaurato tra Tizio e Caio configura un contratto di conto vendita, per cui alla consegna della merce, sorge in capo a Tizio l'obbligo di custodirla. Al momento della dazione corrisponde pertanto il passaggio della facultas possidenti: questi infatti se civilisticamente sarà un detentore qualificato, ai fini della configurabilità del delitto in parola ha il "possesso" della merce ex art. 646.
Il bene oggetto del reato deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile comunque suscettibile di fisica apprensione (Cass. n. 33839/2011).
Per la configurabilità del reato di appropriazione indebita dovrà verificarsi la sussistenza del dolo che non necessariamente dovrà tradursi nell'animus possidenti, di civilistica valutazione, né tantomeno nella volontà di possedere uti dominus tipica dell'interventio possessionis.
Il reato ex art. 646 è punito, a querela della persona offesa.
Nel caso prospettato il tempus commissi delicti si cristallizza il 20 gennaio del 2011: da tale data la persona offesa dal delitto, il sig Caio, potrà presentare querela all'autorità giudiziaria.
L'art. 124 c.p. prescrive che la querela deve essere presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.
La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell'autore.
Inoltre, l'onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l'eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante.
Sembra pertanto che la scoperta fatta a fine luglio 2011 che le scuse di Tizio in realtà nascondevano un'appropriazione indebita non dia la possibilità di agire giudizialmente contro lo stesso per decadenza dal diritto d'azione visto che il sig. Caio non ha presentato querela.
Tuttavia sovviene in aiuto dell'interprete il 3 comma dell'art 646, per cui l'appropriazione indebita sarà procedibile d'ufficio, se ricorre la circostanza ex art. 61, n. 11, che disciplina l'aggravante generica relativa all'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.
La questio iuris su cui si incentra il caso proposto, pertanto, ruota sulla possibilità di configurare il contratto di conto vendita quale ipotesi aggravante ex art. 61, n. 11 in caso di appropriazione indebita.
Tra le varie ipotesi tassativamente indicate nell'art. 61, n. 11 il rapporto giuridico sorto tra Tizio e Caio può essere qualificato come prestazione d'opera.
Anche in tal caso la nozione penalistica di "prestazione d'opera" non deve essere intesa nel senso strettamente civilistico: sul punto, infatti, la Cassazione afferma che per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" si riferisca, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che determino l'insorgere un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto (Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989).
Da ciò consegue che il reato configurabile nella condotta del sig. Tizio sarà quello di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, per cui anche in mancanza di querela della persona offesa, l'azione penale sarà procedibile d'ufficio.
Tanto detto presuppone che anche nell'ipotesi in cui la relazione negoziale tra Tizio e Caio sia risolta con la restituzione della merce, e pur'anche il sig. Caio avesse proposto querela poi successivamente rimessa, la perseguibilità del fatto di reato non viene meno.
Alla luce di quanto illustrato il sig. Caio potrà notiziare l'autorità giudiziaria con denunzia-querela della sussistenza del reato di appropriazione indebita aggravata commessa dal sig. Tizio nei suoi confronti, ed il reato sarà perseguibile d'ufficio.

Da: Marco_7914/12/2011 15:59:26
X pat ... già spiegato


non c'è 476-479 perchè la mail non reca una sottoscrizione certa data solo dal al c.d. firma digitale e pec.

Da: Iougualeio14/12/2011 16:01:17
Nino Manco concordo con te e per la storia del grande Regno delle Due Sicilie.....sti 4 contadini del nord neanche avevano idea dei cantieri navali e del fatto che la prima università era nel Regno delle due Sicilie, non parliamo dell'antica scuola letteraria siciliana e del fatto che le forme più "moderne" di parlamento, compreso quello europeo, nacquero prendendo spunto dal quello del Regno delle due Sicilie. Vennero a fare la rivoluzione promettendo la terra e invece si appropriarono di beni inestimabili considerando che nelle loro casse per miracolo c'era l'equivalente di 100 euro dei nostri giorni

Da: schiappa14/12/2011 16:02:29
a salerno? stanno dettando le tracce?

Da: aa14/12/2011 16:02:49
per favore soluzione della 1 traccia grazie

Da: pat14/12/2011 16:03:44
sì ma c'è scritto posta elettronica non certifica ma con dominio riferito al proprio ufficio mediante password
??

Da: mango14/12/2011 16:03:58
A che ora finiscono a bari?grazieeeeeee

Da: schiappa14/12/2011 16:05:34
qualcuno sa dirmi di salerno? stanno dettando? io adesso sono arrivato allora?

Da: braun14/12/2011 16:05:35
non c'è 476 perchè secondo me non siamo di fronte ad un "atto"

Da: aa14/12/2011 16:06:52
TRACCIA 1

Da: traccia 114/12/2011 16:07:02
n tema di abuso d'ufficio e peculato si veda:
Utilizza indebitamente il fax dell'ufficio per sapere notizie utili all'attivita' della moglie: abuso d'ufficio o peculato? Cassazione, sez. VI 04 maggio 2011 n. 20094

Da: nuba8114/12/2011 16:07:05
e' solo tentato abuso d'ufficio I traccia

Da: schiappa14/12/2011 16:07:58
allora nessuno sa niente?

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