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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: pugliese2 | 12/01/2012 13:32:52 |
N. 00489/2011 REG.PROV.CAU. N. 01099/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2011, proposto da: Maria Antonietta Cesaraccio, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Cheri, con domicilio eletto presso Sebastiano Cheri in Cagliari, via Cugia N.43; Di Stefano Giuseppe, Franca Esposito, Sara Frassetto, Marco Garau, Lorenzo Garrucciu, Rita Maresca, Mario Efisio Mellino, Daniela Monagheddu, Sebastiano Muresu, Ilaria Nieddu, Beatrice Nuvoli, Anna Rita Satta, Anna Piga, Franca Poddighe, Paola Santi, Emilio Secchi, Andreana Stangoni, Milena Tanca, Cristina Vedovelli; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; nei confronti di Gigliola Cocco, Antonio Scarpa; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. 15736 del 9.11.2011 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale con il quale viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici; - di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti unitamente al ricorso il giorno 2 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., e portata all'ufficio postale per le notifiche il giorno 30 novembre 2011; Considerato che i ricorrenti impugnano il provvedimento nella parte in cui non sono stati ammessi al prosieguo delle prove concorsuali; Vista la natura della prova (prova preselettiva), le modalità con le quali è stata svolta e la problematicità della correttezza di alcune delle risposte alle domande del quiz; Ritenuto, prima facie, non manifestamente infondati taluni profili dei motivi di ricorso. Ritenuto, pertanto, che appaiono esistenti ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da giustificare l'intervento cautelare immediato. P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva i ricorrente al prosieguo delle prove (prove scritte). Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 gennaio 2012 (rel. Rovelli). Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Cagliari il giorno 5 dicembre 2011. Il Presidente Aldo Ravalli DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 05/12/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: pugliese2 | 12/01/2012 13:33:38 |
io ho questo e altri | |
Da: DolcePiùPiù | 12/01/2012 13:34:28 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: DolcePiùPiù | 12/01/2012 13:35:09 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: pugliese2 | 12/01/2012 13:36:35 |
Allarme LOMBARDIA In Lombardia ci sono oltre 900 inidonei che saranno ammessi a partecipare alle prove scritte con riserva. Sono quelli patrocinati dalle organizzazioni sindacali (CISL in testa), in più vi è un ricorso patrocinato da una misteriosa signora che è indicata nell'ordinanza del TAR. Avendo furbescamente presentato la domanda in ritardo il giudice monocratico, in data 6 dicembre, ha rinviato tutto alla Camera di Consiglio del 31 Gennaio 2012. L'unica speranza è che l'ANP della Lombardia faccia quanto precedentemente fatto dall'ANP della Puglia, cioè si costituisca per il controricorso. E' importante che gli idonei lombardi chiedano insistemente all'ANP della Lombardia di controricorrere altrimenti anzichè essere in 960, saremo in circa 1.900 a fare gli scritti con conseguente riduzione della possibilità di vincere il concorso. Vi allego una delle sentenze del TAR della Lombardia http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2011/201103428/Provvedimenti/201101830_06.XML | |
Da: Raffa57 | 12/01/2012 13:36:48 |
Ma la sentenza definitiva del Consiglio di Stato per quando e' prevista? | |
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Da: pugliese2 | 12/01/2012 13:37:29 |
N. 01830/2011 REG.PROV.CAU. N. 03428/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 3428 del 2011, proposto da: Milena Ancora ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Bertone, con domicilio eletto presso Francesco Bertone in Milano, via Privata Letizia 6; contro Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Scolastica Regionale della Regione Lombardia; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del giudizio negativo nella prova preselettiva di cui all'art. 8 del D.D.G 13.7.2011 che reca l'indizione di " Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti in data 6.12.2011, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Ritenuta l'accoglibilità della formulata domanda cautelare inaudita altera parte sussistendone i presupposti di legge; P.Q.M. Accoglie la formulata domanda cautelare inaudita altera parte e, per l'effetto, ammette con riserva i ricorrenti alle prove scritte del concorso di che trattasi che si terranno e il 14 e 15 dicembre 2011. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 31 gennaio 2011. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano il giorno 6 dicembre 2011. Il Presidente Adriano Leo DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 06/12/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm | |
Da: ricorsista | 12/01/2012 13:37:50 |
Credo sia utile raccogliere tutte le informazioni sulle sospensive accolte dai vari TAR. Non riesco a trovare notizie su Emilia Romagna e Lombardia (ma so che c'erano state anche lì provvedimenti positivi per i ricorrenti). | |
Da: pugliese2 | 12/01/2012 13:39:40 |
leggi sopra per la lombardia | |
Da: ricorsista | 12/01/2012 13:41:27 |
OK, scusa non avevo letto | |
Da: ricorsisti | 12/01/2012 13:44:41 |
Ma perchè pubblicate queste vecchie ordinanze cautelari ante scritti????????????????????????????? | |
Da: mariga | 12/01/2012 13:49:12 |
X tutti: novità in arrivo? Grazie :-)) | |
Da: mauro39 | 12/01/2012 13:49:35 |
RICORRENTI AMMESSI: 400 candidati in Campania 1 candidato Catanzaro 6 candidati ammessi con riserva dal CdS + 1 candidato Bari 900 candidati cisl 20 candidati Sardegna di contro RICORRENTI NON AMMESSI: 200 candidati in Puglia e i restanti ricorrenti di tutte le regioni | |
Da: ricorsista | 12/01/2012 13:53:17 |
Qualcuno ha notizia del provvedimento del TAR dell'Emilia Romagna? | |
Da: memoria | 12/01/2012 14:11:15 |
io non riesco a trovare la sentenza perchè non so come si fa ma in emilia romagna sono state ammesse persone e lo hanno saputo 7 giorni prima degli scritti,seguiti dall'avvocato masi. | |
Da: nik | 12/01/2012 14:26:04 |
signori il gioco e' chiaro: di rimando in rimando si tratta di arrivare alla fine della correzione degli scritti! poi una sanatoria mettera legalmente tutti dentro. solo i ricorsisti al tar del lazio, l'unico competente , solo noi resteremo fuori. Oggi neanche cosentino sara' arrestato per chiare connivenze con il clan dei casalesi! | |
Da: ricorsista | 12/01/2012 14:41:44 |
O i giudici dei vari tar sono tutti collusi non si sa bene con chi o hanno ravvisato elementi poco chiari nel concorso; forse i giudici del tar del lazio vogliono evitare di creare problemi al miur? certo è che una tale disparità in un concorso che è nazionale non mi sembra possibile. | |
Da: Stefano1 | 12/01/2012 15:15:42 |
Io credo che: la prova selettiva serve solo a diminuire il numero di quelli che fanno gli scritti. Se uno i titoli di ammissione ce li ha. Se gli scritti li ha comunque fatti e superati. Se anche gli orali li ha fatti e superati. Il fatto che poi, nel merito, alla fine il Tribunale amministrativo decida che non doveva essere ammesso agli scritti non conta proprio niente. Cioè: se gli scritti li hai fatti, con o senza riserva, sono comunque validi. C'è qualcuno competente, o comunque più competente di me, che può dare il suo parere? | |
Da: Padova | 12/01/2012 15:33:40 |
Ho sempre sostenuto le vostre ragioni, ma voglio anche fare una considerazione. Io ho dovuto preparare le due prove scritte in poco più di un mese con la scuola e sette riunioni pomeridiane. Ovviamente se avessi potuto avere più tempo, avrei reso molto di più. Anche perchè ero sfinita. Se voi sarete ammessi agli scritti (con mesi in più di studio), credo sia giusto che sia data la possibilità anche a coloro che eventualmente non supereranno le prove scritte di ripeterle. Altrimenti i favoriti sarebbero gli esclusi della prova preselettiva. Se si dovesse annullare tutto? Beh, io sarei d'accordo. | |
Da: Franco66 | 12/01/2012 15:41:29 |
qualcuno sa dirmi a che data è stata spostata la sentenza del tar campania? | |
Da: Leles | 12/01/2012 15:43:09 |
ULTIME NOTIZIE: ESCLUSI TUTTI I RICORRENTI; INIZIATE CORREZIONI;CHI NON SUPERA PRIMA PROVA ESCLUSO SENZA VEDERE SECONDA;PERCENTUALI AMMESSI OLTRE 75% MEDIA NAZIONALE;INIZIO ORALI ENTRO APRILE. AUGURI A TUTTI! | |
Da: Il CdS ... accoglie | 12/01/2012 15:51:43 |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/01/2012 "...l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati ..." "Tenuto anche conto del fatto che gli interessata hanno già partecipato alle prove scritte,.." Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare in epigrafe, e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare formulata dinanzi al T.A.R. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201109912/Provvedimenti/201200067_15.XML | |
Da: mauro39 | 12/01/2012 15:54:51 |
RICORRENTI AMMESSI: 400 candidati in Campania 1 candidato Catanzaro 6 candidati ammessi con riserva dal CdS + 1 candidato Bari 900 candidati cisl 20 candidati Sardegna ----LOMBARDIA (?) di contro RICORRENTI NON AMMESSI: 200 candidati in Puglia e i restanti ricorrenti di tutte le regioni | |
Da: sara 68 | 12/01/2012 15:57:26 |
Al 22 del mese di febbraio | |
Da: x sara 68 | 12/01/2012 15:58:20 |
e chilo ha detto... la fonte? | |
Da: sentenze tar campania | 12/01/2012 16:01:01 |
eccole tutte!! Ma dov'è quella che ci interessa? http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/ElencoSentenze.asp | |
Da: il tar | 12/01/2012 16:01:02 |
campania non doveva decidere ? come mai non si sa ancora niente? | |
Da: Il CdS ... accoglie | 12/01/2012 16:02:57 |
N. 00067/2012 REG.PROV.CAU. N. 09912/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9912 del 2011, proposto dai dottori Ginevra Cristofari, Luciano Cristaldi, Rosanna Rappazzo, Maria Rosaria Coccorullo, Simonetta Picconi, Elisabetta Piedi, Ombretta Paoletti e Fabio Salvatore Paladini, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Giammarco Amoroso; per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III-bis, n. 4584/2011 Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Vannicelli; Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, l'appellante dott. Cristofari avrebbe potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali. Considerato, tuttavia, che dall'esame degli atti di causa emerge che tale probabilità sussistesse solo per l'appellante dott. Cristofari (il quale aveva totalizzato 75 punti, a fronte degli 80 necessari per essere ammessi alla prova scritta), e non anche per gli altri appellanti, i quali avevano riportato punteggi inferiori. Tenuto anche conto del fatto che gli interessata hanno già partecipato alle prove scritte, in base al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione; Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare in epigrafe, e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare formulata dinanzi al T.A.R. in relazione alla posizione dell'appellante dott. Cristofari. Respinge l'istanza in relazione alle posizioni degli altri appellanti. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere, Estensore Gabriella De Michele, Consigliere Silvia La Guardia, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/01/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201109912/Provvedimenti/201200067_15.XML | |
Da: come | 12/01/2012 16:05:40 |
mai nassuna notizia dalla Campania? Che fine hanno fatto le sentenze? C'è forse una volontà precisa di non diffondere la decisione del Tar Campania per non creare una sorta di rivoluzione da parte degli altri ricorrenti? Evitare un'altra primavera araba ma questa volta in ITALIA? | |
Da: come | 12/01/2012 16:05:41 |
mai nassuna notizia dalla Campania? Che fine hanno fatto le sentenze? C'è forse una volontà precisa di non diffondere la decisione del Tar Campania per non creare una sorta di rivoluzione da parte degli altri ricorrenti? Evitare un'altra primavera araba ma questa volta in ITALIA? | |
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