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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: maria1 | 08/12/2011 17:17:15 |
siamo tutti oggetto di speculazione. non c'è rispetto per il lavoro e queste procedure che hanno lasciato maglie così ampie per ricorsi e malumori è totalmente a svantaggio di chi ritiene che il lavoro e le competenze professionali debbano essere i pilasti della professione. come pare...da varie letture... la tenuta psicologica è fondamentale per esser un buon DS....però se non ricordo male non c'era una prova d'esame per valutarla...almeno a me è parso. io farei ricorso!!! ora capisco perchè il leader visionario sia quello da preferire secondo i tecnici del formez. | |
Da: scusate mi chiarite un dubbio.... | 08/12/2011 17:20:32 |
X CANGURO scusa puoi chiarirmi un dubbio? l'ordinanza del CDS postata riguarda il ricorso i docenti che non hanno maturato i cinque anni di ruolo o i docenti non idonei alla preselezione? GRAZIE IN ANTICIPO | |
Da: giacisono | 08/12/2011 17:20:33 |
Per fare un po' di chiarezza in primis a me stesso e poi a quanti leggono c'è da fare alcune riflessioni: -domani 9 dicembre il CdS si pronuncerà sugli appelli proposti dai ricorrenti che si sono visti negare dal Tar Lazio l'ordinanza di sospensiva con le motivazioni che conosciamo; -nel frattempo, pero', lo stesso CdS si è espresso definitivamente (e sottolineo definitivamente) sugli appelli presentati dal Miur contro le ordinanze di sospensiva concesse ai precari che hanno comunque sostenuto con riserva la prova preselettiva il 12 ottobre scorso, bocciandoli (il che sta a significare che il bando era illegittimo nella parte in cui limitava l'accesso alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso per coloro i quali non avessero maturato i 5 anni di servizio di ruolo); alcuni Tar regionali (Puglia, Lombardia, Sardegna) hanno invece accolto la richiesta di sospensiva di fatto ammettendo i ricorrenti alle prove scritte del 14 e 15 dicembre creando sperequazione nei confronti di altrettanti ricorrenti che si sono visti negare dal Tar Lazio tale opportunità relativamente alla stessa fattispecie; infine,il potenziale danno con la sicura produzione di ulteriore contenzioso, per coloro i quali correttamente pensando di non avere i 5 anni di servizio di ruolo al 19 Agosto scorso non hanno presentato domanda di partecipazione e che, domani, facendo ricorso lo vedrebbero sicuramente accolto visto la sentenza del CdS di cui sopra e che comporterebbe certamente a Luglio 2012 a graduatorie di merito pubblicate, il loro necessario annullamento insieme al concorso. Conclusioni: non vorrei essere nei panni del giudice di Palazzo Spadache domani dovrà decidere. Per idonei e non idonei una certezza: siamo tutti sulla stessa barca e dalla stessa parte. Attendiamo.......... | |
Da: kycos | 08/12/2011 17:20:53 |
.....:-)..la sentenza del CdS sui precari e questa ultima del TAR di Puglia in merito alle domande....dimostrano che il bando è viziato dall'origine e che tutto ciò che ne è derivato è viziato....e come tutti gli atti nulli....sono tali anche gli effetti prodotti....un pasticcio colossale....c'è materia per ricorrere per i prossimi 5 anni...tutti contro tutti..e su più questioni....il 14 e 15 sono a forte rischio.... queste due sentenze dimostrano che più nulla è certo....:-( | |
Da: DOVE SEI | 08/12/2011 17:23:13 |
non facciamoci usare | |
Da: kycos | 08/12/2011 17:23:32 |
N. 00979/2011 REG.PROV.CAU. N. 01907/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2011, proposto da Stefanelli Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pagliarulo, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A; contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; nei confronti di Abbate Gabriella; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di incogniti estremi recante l'approvazione dell'elenco degli idonei ammessi alla prova scritta per la Regione Puglia, afferente la prova preselettiva svoltasi in data 12.10.2011 per il concorso "per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi", indetto con Decreto del Direttore Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale scolastico, del 13.7.2011, nella parte in cui la ricorrente è esclusa; - nonché di tutti gli atti presupposti e connessi meglio specificati in ricorso; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Gianluigi Giannuzzi, su delega dell'avv. Giovanni Pagliarulo, e Giovanni Cassano; Rilevato che per le domande (in particolare i quesiti n. 28, n. 32, n. 37, n. 73 e n. 80) poste ai candidati nel corso della prova preselettiva svoltasi in data 12.10.2011 non esiste un riscontro obiettivo ed ufficiale; Ritenuto conseguentemente che le risposte date dalla odierna ricorrente Stefanelli Anna ai quesiti predetti, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non possono essere valutate come errate; Considerato che sussistono i presupposti cautelari, di cui all'art. 55 del codice del processo amministrativo, per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati limitatamente all'ammissione con riserva alle prove scritte di esame di parte ricorrente; P.Q.M. accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte di esame. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Corrado Allegretta, Presidente Giuseppina Adamo, Consigliere Francesco Cocomile, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/12/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
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Da: io pugliese | 08/12/2011 17:24:39 |
giacisono, grazie per il tuo intervento chiaro e per me rassicurante | |
Da: maria62 | 08/12/2011 17:25:29 |
sapete l'orario in cui domani sapremo qualcosa? | |
Da: qui si fa confusione | 08/12/2011 17:26:18 |
tra sospensive e sentenze di merito. Sono due cose ben diverse. E finora mi pare si sia trattato solo di sospensive, concesse o non concesse. Nessuna mi pare sia sentenza di merito. | |
Da: gilberto | 08/12/2011 17:32:29 |
ci sono state sentenze di merito nei tar provinciali, | |
Da: giacisono | 08/12/2011 17:35:41 |
I Tar sono regionali e il CdS si è pronunciato con sentenza contro l'appello del Miur confermando l'orientamentodel TAR Lazio relativamente alla faccenda precari per i requisiti dei cinque anni di ruolo per poter partecipare al concorso. Nessuna confusione | |
Da: dani.emme | 08/12/2011 17:38:31 |
Nunzia dove sei? | |
Da: @ Quanti dubbi!!!! | 08/12/2011 17:38:42 |
significa che vi stanno prendendo per il culo! | |
Da: Quanti dubbi!!!! | 08/12/2011 17:42:40 |
e a te? | |
Da: qui si fa confusione | 08/12/2011 17:42:59 |
Il Cds mi pare abbia solo confermato la cautelare del Tar e non è entrato nel merito cosa che farà il Tar successivamente. Del resto è II grado (appello) e il Miur rispetto ad una sospensiva che i ricorrenti avevano ottenuto non avrebbe potuto che fare appello a quel provvedimento e non ad un altro che ancora non esiste. | |
Da: gerryfor | 08/12/2011 17:42:59 |
dani.emme ancora a chiedere dov'è quella cialtrona? cercate di crescere un po' vi prendono tutti per i fondelli, come ricorda l'amico di sopra. Chi vi ha confezionato il ricorso al TAR, quello al CdS, Nunzia73, vi prendono tutti per i fondelli volete aprire gli occhi????? ognuno a modo suo ha approfittato della vostra debolezza derivante dal non aver passato la prova o tirandovi via dei soldi oppure con letture di astri degni delle migliori fattucchiare.... direi che è proprio giunta l'ora che ognuno di voi riconquisti la propria dignitià di docente e vada oltre questa triste vicenda... | |
Da: qui si fa confusione | 08/12/2011 17:44:07 |
Tar provinciali? questa è proprio bellissima! | |
Da: gerryfor | 08/12/2011 17:44:22 |
qui si fa confusione qui la confusione è solo dentro di voi. Ci sono due sentenze del CdS di rigetto della richiesta delle vostre sospensive. Che dici farete gli scritti? dai su che ce la potete fare ad aprire gli occhi, del resto vi si sono voluti solo due mesi! | |
Da: Mark60 | 08/12/2011 17:45:20 |
L'ordinanza del TAR Puglia in merito ai quesiti mal posti verra' certamente impugnata" ed a ragione, per incompetenza territoriale in quanto si tratta di una procedura disciplinata dal Miur e di carattere nazionale, il cui unico giudice naturale e' il TAR del Lazio: sinceramente sarei molto interessato a capire come mai il TAR della pugliA si sia avocata questa materia ... C'e da riflettere, e molto! Riguardo all'ammissione dei precari, questi possono vantare diritti soltanto se avessero fatto ricorso avverso l'esclUsione dal concorso, come e' avvenuto per i famosi 500. Circa il CSD, se questo conferma la non ammissione dei ricorrenti come proposta dal TAR Lazio, automaticamente cadranno anche le ordinanze di ammissione dei TAR regionali, ovvero i non idonei si potranno presentare agli scritti ma il loro destino e' gia' segnato. | |
Da: ricorrente delusa | 08/12/2011 17:47:06 |
qui la confusione è solo dentro di voi. Ci sono due sentenze del CdS di rigetto della richiesta delle vostre sospensive. Che dici farete gli scritti? Ma gerry, mi sembra che le sentenze del CdS abbiano rigettato il ricorso del MIUR. | |
Da: Ludovico | 08/12/2011 17:48:35 |
Gerrifor, mi sa che hai letto male le sentenze del Consiglio di Stato, che danno ragione ai ricorrenti e torto al Ministero | |
Da: gerryfor | 08/12/2011 17:49:47 |
hai ragione in mezzo a questo schiamazzo ho fatto confusione io stavolta chiedo venia! | |
Da: qui si fa confusione | 08/12/2011 17:50:22 |
Infatti: Ritenuto sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 9078/2011) confermando la misura cautelare disposta in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, del codice del processo amministrativo.art. 11. @gerryfor: sicuro/a che io sia ricorrente? Ti sei acceso/a per nulla. E se avessi letto bene, il mio intervento sottolineava proprio che secondo me tutti i provvedimenti finora emessi sono sospensive e non sentenze di merito. Quindi, niente di certo sugli esiti finali. Comunque, senza rancore. | |
Da: cizza | 08/12/2011 17:52:06 |
ma l'avete vista la motivazione della petizione? ...siccome il CDS ha dato ragione al TAR sulla storia dei 5 anni non di ruolo, allora il bando è taroccato e entrano a concorso tutti quelli che non hanno 80/100 (compreso il "fondatore" che sottoscrive: "fondatore" nel senso che vi prende per i "fondelli"?). come dire che siccome belen ha le doppie punte, allora è una cozza! Ditelo a Corona! Facciamo un'altra petizione: siccome il CDS ha dato ragione al TAR sulla storia dei 5 anni, ora gli darà ragione sul rigetto del ricorso ai non idonei...vi piace? E tutti a rosicare!!! | |
Da: Ludovico | 08/12/2011 17:52:40 |
Sono d'accordo. Qui si rischia tutti di andare avanti con tanta gente ammessa con provvedimenti cautelari, senza avere sentenze di merito che chissà quando arriveranno. Spero che domani il Consiglio di Stato faccia un po' di chiarezza | |
Da: Quanti dubbi!!!! | 08/12/2011 17:54:21 |
@gerryfor? Debolezza?? Ma siamo usciti di testa? ma tu pensi che questo concorso sia la mia vita? Ognuno di noi ha una sua vita: affetti, lavoro, interessi. Questo concorso fa parte di un percorso, ma finisce qui. | |
Da: aura1 | 08/12/2011 17:54:34 |
mi chiedo...come si fa ad ammettere agli esami per DS i precari che hanno maturato 5 anni di servizio?boh | |
Da: @ @ @ | 08/12/2011 17:54:42 |
Rinviare il 9 una prova fissata per il 14? Balconi e terrazzi, ecco cosa siete! Annullare il tutto? Ma vi rendete conto che c'è gente che ha superato una prova preselettiva e che, all'oscuro di tutto questo squallore dei ricorsi, pensa solo a studiare? Oppure davvero pensate che il mondo si sia fermato (come per voi) il 12 di ottobre? Firmare una petizione contro il concorso? Al massimo raggiungerete il numero dei ricorsisti, di meno si (magari qualcuno si è accorto della vigliaccata che sta facendo), di più assolutamente no. Spero per voi che da sabato vi calmerete e ritornerete a fare le madri, i padri, i prof e le persone "normali" quali, credo, eravate prima del 12 di ottobre (che sarà ricordato, come sempre, per la scoperta dell'America e non per il tentativo di "golpe" di alcuni pseudo-docenti). | |
Da: gerryfor | 08/12/2011 17:57:24 |
questa volta l'ho avuto io la premonizione leggendo questa sentenza a parti invertite, OVVIAMENTE LA SENTENZA ME L'HA INVIATA MIO ZIO USCERE DEL PALAZZO DEL CDS: REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9099 del 2011, proposto da XXXXXXXXXXXX contro il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 04614/2011, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori XXXXXXXXXxx; Vista la impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale che respinge la domanda di sospensiva presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l'avvocato Orazio Abbamonte per delega dell'avvocato Giuseppe Abbamonte; Ritenuto, nell'esame proprio della fase cautelare, che, allo stato, l'appello non appare presentare profili di fumus boni iuris siffattamente evidenti da indurre all'accoglimento della sospensiva, senza la necessità dell'approfondimento nel merito della ragionevolezza di quanto prescritto dall'art. 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 in relazione alla fattispecie disciplinata. Ritenuto sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 9078/2011) confermando l'ordinanza disposta in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, del codice del processo amministrativo. Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2011, con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Coraggio, Presidente Rosanna De Nictolis, Consigliere Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore Bruno Rosario Polito, Consigliere Manfredo Atzeni, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/12/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: @ @@@ | 08/12/2011 17:58:46 |
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