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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: puglia19/07/2012 09:46:17
ma le buste utilizzate per contenere i nominativi dei candidati erano uguali in tutte le regioni o solo la Lombardia ha utilizzato buste trasparenti?

Da: uei raga19/07/2012 09:50:38
uei raga ma cosa l'ho fatto a fare sto concorso? Mi ha già fottuto due estati, la scorsa per studiare e questa ad aspettare la nomina...
e mo' che succede?????

Da: uei raga19/07/2012 09:52:32
cioè in Lombardia hanno annullato tutto. Quindi, che fanno? ricorreggono gli scritti? e gli orali? Mi tocca rifare tutto?

Da: lombardia195219/07/2012 10:49:16
Il mio compito lo hanno mai corretto? E' questo il quesito che ho da trombato agli scritti in Lombardia.
Pare  fossero altrove mentre risultavano (dalle firme sui compiti) intenti a correggere gli elaborati.
Vi sembra giusto tutto questo?

Da: rifles19/07/2012 11:26:14
è tutta una questione di bustarelle...
...magari c'è chi piange la sua bustarella piena piena..per colpa di una bustarella trasparente!

Da: per nunzia 7319/07/2012 12:36:51

Carissima, ho sempre avuto fiducia in te e nelle tue capacità sensoriali (anche se gli altri ti deridevano). Potresti dirmi cosa prevedi per il 22 novembre ???
Ti prego rispondimi ......

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Da: insomma19/07/2012 13:00:21
pugliesi svegliatevi!

Da: cavallina19/07/2012 13:17:09
In Lombardia sono state bocciate all'orale non più di 70 persone....io sono tra queste. Adesso ci saranno ricorsi e controricorsi e, come sempre, le categorie dei ricorrenti saranno in qualche modo salvaguardate. Ci sono colleghi che non hanno superato la prova orale che vogliono unirsi a me per fare ricorso?

Da: ...questa poi!19/07/2012 13:23:30
http://www.edscuola.eu/board/viewtopic.php?t=17464

Da: @...questa poi!19/07/2012 13:27:55
ora annulleranno tutto anche da noi?

Da: La Giustizia19/07/2012 13:42:43
Onesti-disonesti 1-0

Da: VENDETTA19/07/2012 14:01:48
BECCATEVI QUESTA :
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie i ricorsi di annullamento degli atti del concorso a dirigente scolastico impugnati dai ricorrenti.

Tra gli atti impugnati ed annullati:

decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all'albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti;
tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti.
graduatoria generale di merito

Da: VENDETTA19/07/2012 14:03:07
In CALABRIA INVECE ACCADRA' DI PEGGIO. GIUSTIZIA DEV'ESSERE FATTA

Da: VENDETTA19/07/2012 14:04:31
CI AVETE RUBATO I POSTI LADRONI, VI CREDETE ANCHE BRAVI .

Da: X tutti19/07/2012 14:04:42
Soffermiamoci a riflettere qualche minuto affinchè il sacrificio di due grandi uomini non sia risultato vano!

23 Maggio 1992
19 luglio 1992

Da: VENDETTA19/07/2012 14:11:30
LEGGETE ANCHE QUESTO



di A.D.F.
18/07/2012
La delusione, lo sconforto e talvolta l'avvilimento di molti esclusi dalla graduatoria di merito finale, ha fatto nascere un moto di protesta fondato su ricorsi amministrativi e su missive inviate a politici e riviste di settore. 

Nel concorso per Dirigenti scolastici svolto nella regione Calabria, sia nelle prove scritte sia in quelle orali, le numerose bocciature hanno creato un clima avvelenato, un ambiente ostile dove impera l'animosità dei tutti contro tutti. La delusione, lo sconforto e talvolta l'avvilimento di molti esclusi dalla graduatoria di merito finale, ha fatto nascere un moto di protesta fondato su ricorsi amministrativi e su missive inviate a politici e riviste di settore. Una di queste lettere è stata pubblicata sulla rubrica "I lettori ci scrivono" de La Tecnica della Scuola.
Nella lettera si evidenzia la denuncia di quattro insegnanti riguardo a una gestione valutativa delle prove poco trasparente e, tra le altre cose, su un fatto particolarmente grave, che se provato, potrebbe avere pesanti strascichi giudiziari.
Infatti, a detta delle quattro insegnanti , dal verbale n.16 risulterebbe che, in data 21 febbraio 2012, il Presidente della commissione regionale calabrese si sarebbe trovato, dalle ore 14 alle ore 18,30, all'Usr con il resto della commissione, per presiedere alla correzione delle prove. Nella stessa data e nello stesso orario (dalle 15 alle 17), stando al calendario aggiornato di lavoro dello stesso presidente di commissione (docente universitario), pubblicato dall'Università Magna Graecia, lo stesso avrebbe tenuto una lezione nell'aula H del medesimo ateneo.
Per quanto denunciato dalle quattro insegnanti, siamo di fronte ad un caso di ubiquità, o al cospetto di una grave irregolarità amministrativa e deontologica?
Nella lettera si dice che la stessa coincidenza si sarebbe verificata anche nel giorno 22 marzo 2012.
Dal verbale n. 31 risulterebbe, infatti, che in quella data il presidente di commissione si sarebbe trovato all'Usrj, dalle ore 9,15 alle ore 14, mentre quello stesso giorno, nelle stesse ore, precisamente dalle 10,30 alle 12,30, avrebbe tenuto una lezione presso l'aula H della Magna Graecia (sempre stando al calendario pubblicato sul sito dell'Università).
Premesso che è comprensibile lo scoramento delle quattro docenti escluse dal concorso, vorremmo fare la parte dell'avvocato del diavolo.
In queste vesti suggeriamo alle denuncianti di provare con dati di fatto e testimonianze giurate le affermazioni da loro riportate (il docente universitario potrebbe non aver fatto lezione o potrebbe essere stato sostituito da un collega), perché in caso contrario rischierebbero una querela per diffamazione, e quindi, se ciò fosse vero ma non provato, al danno pure la beffa. 

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Da: 19 luglio 1992-19 luglio 201219/07/2012 14:21:48
che sia un segno della volontà di risanare questo sfortunato paese?

Da: nunzia73 19/07/2012 14:28:09
il 22 novembre secondo me sarà una data importante......non credo che smantellerà completamente la procedura preselettiva ma sicuramente permetterà di riaggiustare il tiro per risultati compresi tra il 70 e l'80......sento una vittoria a metà tra il ministero e i ricorrenti.....non saprei definire in concreto.....

Da: prevvisione:19/07/2012 14:45:30
a novembre vengono ripescati un certo numero di candidati escusi alla preselettiva (quelli con punteggi alti, oltre 70-75 punti);
vengono svolte prove scritte suppletive per il candidati ripescati e per i candidati di quelle regioni dove, come è già successo in Lombardia, sono state annullate le prove scritte.

Da: nunzia73 19/07/2012 14:45:35
di là nel forum degli orali mi hanno appena accusato di sparare cavolate......io ho solo espresso un mio punto di vista ....d'ora in poi è meglio non rispondere.....è un anno che vengo denigrata.....ora basta


Da: PER nunzia 7319/07/2012 14:47:18

E no cara!
O tutti O nessuno !!!!

Gli errori c'erano e si DEVE ridare la possibilità A TUTTI !!!

Da: scorpione1319/07/2012 14:51:14
Tar Lombardia accoglie ricorso impugnativa atti concorso a dirigente
red - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie i ricorsi di annullamento degli atti del concorso a dirigente scolastico impugnati dai ricorrenti.

Tra gli atti impugnati ed annullati:

decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all'albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti;
tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti.
graduatoria generale di merito 
Il testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2012, proposto da:
- [...];

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

nei confronti di

- [...], non costituita in giudizio;
- [...], non costituita in giudizio.

sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2012, proposto da:
- [...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2012, proposto da:
- [...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2012, proposto da:
-[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2012, proposto da:
[...];

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2012, proposto da:
[...];

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2012, proposto da:
[...];

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1489 del 2012:

- del decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all'albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti;

- di tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti.

quanto al ricorso n. 1545 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;

- della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1546 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;

- della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1547 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;

- della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1584 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1596 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1607 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1645 del 2012:

- del Decreto n. 113 del 19 aprile 2012 del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia, laddove nell'elenco allegato sub 1 esclude i ricorrenti dal novero degli ammessi;

- di tutti i DDG di istituzione della Commissione giudicatrice del concorso per Dirigenti scolastici, ivi compreso il decreto n. 765 del 16 dicembre 2011 del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di integrazione della Commissione giudicatrice ed il decreto n. 56 del 1 marzo 2011 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di ulteriore integrazione della Commissione giudicatrice;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia con particolare riferimento ai verbali nn. 10, 11, 12 e 16 rispettivamente del 14 dicembre 2011, del 15 dicembre 2011, del 16 dicembre e del 9 gennaio 2012;

- del decreto n. 659 del 24 novembre 2011 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di fissazione delle date delle prove scritte del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;

- del verbale di correzione n. 31 del 30 marzo 2012 della prima Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia (quanto al candidato identificato al n. 365);

- dei verbali di correzione n. 35 del 3 aprile 2012 (quanto ai candidati identificati ai n. 845 ed 851) e n. 41 del 13 aprile 2012 (quanto al candidato identificato ai n. 947) della seconda Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;

- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale e diretta comunque lesivo della posizione, con riserva di motivi aggiunti per gli atti non potuti conoscere;

quanto al ricorso n. 1658 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1659 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1699 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1700 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1760 del 2012:

- dell'ammissione/non ammissione alle prove orali di cui al decreto n. 113 del 19 aprile 2012, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia in data 19 aprile 2012, relativo al superamento delle prove scritte, nel concorso per dirigenti scolastici ex DDG MIUR del 13 luglio 2011;

- nonché delle determinazioni assunte dalla commissione concorso in data 9 gennaio 2012, di cui al verbale n. 16 in pari data;

- nonché, in quanto occorrer possa, delle schede di sintesi del 20 marzo 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i verbali, allo stato non noti, delle operazioni di esame degli elaborati della ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 con cui con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione relativamente ai presupposti ricorsi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con riferimento a tutti i ricorsi;

Viste le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 con cui sono stati disposti incombenti istruttori e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai presupposti ricorsi;

Vista la documentazione depositata in giudizio in data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze da parte dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Preso atto degli esiti della verificazione effettuata alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell'udienza camerale;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Uditi, alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti presenti in proposito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con una pluralità di ricorsi, specificamente indicati in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti hanno impugnato gli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (tra i quali il decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012) con cui è stato approvato l'elenco dei candidati da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia.

A sostegno dei ricorsi vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili.

Con i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione relativamente ai ricorsi R.G. n. 1489/2012 e n. 1645/2012.

Si è costituito in giudizio, con riferimento a tutti i ricorsi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanze istruttorie nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 è stata disposta l'acquisizione delle buste contenenti le prove di concorso dei ricorrenti e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai ricorsi R. G. n. 1545/2012, n. 1546/2012 e n. 1547/2012.

In data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze, l'Amministrazione resistente ha depositato la documentazione richiesta.

Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell'udienza camerale, è stata disposta, alla presenza dei difensori delle parti, una verificazione in ordine alla trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti.

I difensori delle parti di cui ai ricorsi R. G. n. 1489/2012 e n. 1584/2012 hanno rinunciato alla domanda di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., subordinatamente alla possibile adozione di una sentenza in forma semplificata.

Nella stessa camera di consiglio del 17 luglio 2012, fissata per la discussione delle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

1. In via preliminare, vanno riuniti tutti i ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva - trattandosi dell'impugnazione degli atti relativi alla medesima procedura concorsuale - e parzialmente anche soggettiva.

2. Sempre in via preliminare, vanno affrontate le due eccezioni sollevate dall'Avvocatura erariale in ordine all'inammissibilità di alcuni dei ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti, e alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che a quelli che abbiano positivamente superato anche quest'ultima.

2.1. Le eccezioni sono infondate.

Quanto alla dedotta inammissibilità di alcuni ricorsi, perché proposti in forma collettiva, va richiamata una recente giurisprudenza secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all'interesse perseguito, avendo l'intento di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti (Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916).

Pertanto, tutti i ricorsi risultano perfettamente ammissibili, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero dei ricorrenti.

2.2. Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza "di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso" (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467).

Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa.

3. Passando al merito della controversia, appare pregiudiziale lo scrutinio della prima doglianza contenuta nei ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, con cui si assume la violazione del principio dell'anonimato nel concorso oggetto della presente controversia, atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l'elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile - anche prima della sua apertura e dell'estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente - quanto nella stessa contenuto.

3.1. La doglianza è fondata.

Va premesso che, in relazione alla presente censura ritenuta di carattere assorbente, al fine di verificarne la fondatezza, il Collegio ha disposto - con le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 - l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012.

Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall'Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell'udienza camerale.

Dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta - al limite della trasparenza - dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012).

3.2. In tal senso appare violato il disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna". Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che "il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).

Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

Sulla scorta di ciò va ribadito "il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione" (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).

Nel caso di specie la possibilità astratta - non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato - di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati.

3.3. In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia.

4. Al fine di conformare la successiva azione dell'Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa - che è un collegio perfetto - dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato.

5. In relazione alle peculiarità anche fattuali della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie secondo quanto specificato in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Gio, 19/07/2012 - 08:13 - Categoria: Concorsi Dirigenti scolastici Versione stampabile
       


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Da: nunzia73 19/07/2012 14:51:51
io rispondo solo tramite mail......nunziamazz73@libero.it

Da: scorpione1319/07/2012 14:54:07
Tar Lombardia accoglie ricorso impugnativa atti concorso a dirigente
red - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie i ricorsi di annullamento degli atti del concorso a dirigente scolastico impugnati dai ricorrenti.

Tra gli atti impugnati ed annullati:

decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all'albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti;
tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti.
graduatoria generale di merito 
Il testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2012, proposto da:
- [...];

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

nei confronti di

- [...], non costituita in giudizio;
- [...], non costituita in giudizio.

sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2012, proposto da:
- [...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2012, proposto da:
- [...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2012, proposto da:
-[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2012, proposto da:
[...]

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2012, proposto da:
[...];

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2012, proposto da:
[...];

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2012, proposto da:
[...];

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

nei confronti di

[...]

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1489 del 2012:

- del decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all'albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti;

- di tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti.

quanto al ricorso n. 1545 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;

- della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1546 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;

- della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1547 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;

- della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1584 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1596 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1607 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1645 del 2012:

- del Decreto n. 113 del 19 aprile 2012 del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia, laddove nell'elenco allegato sub 1 esclude i ricorrenti dal novero degli ammessi;

- di tutti i DDG di istituzione della Commissione giudicatrice del concorso per Dirigenti scolastici, ivi compreso il decreto n. 765 del 16 dicembre 2011 del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di integrazione della Commissione giudicatrice ed il decreto n. 56 del 1 marzo 2011 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di ulteriore integrazione della Commissione giudicatrice;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia con particolare riferimento ai verbali nn. 10, 11, 12 e 16 rispettivamente del 14 dicembre 2011, del 15 dicembre 2011, del 16 dicembre e del 9 gennaio 2012;

- del decreto n. 659 del 24 novembre 2011 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di fissazione delle date delle prove scritte del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;

- del verbale di correzione n. 31 del 30 marzo 2012 della prima Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia (quanto al candidato identificato al n. 365);

- dei verbali di correzione n. 35 del 3 aprile 2012 (quanto ai candidati identificati ai n. 845 ed 851) e n. 41 del 13 aprile 2012 (quanto al candidato identificato ai n. 947) della seconda Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;

- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale e diretta comunque lesivo della posizione, con riserva di motivi aggiunti per gli atti non potuti conoscere;

quanto al ricorso n. 1658 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1659 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1699 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1700 del 2012:

- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.

quanto al ricorso n. 1760 del 2012:

- dell'ammissione/non ammissione alle prove orali di cui al decreto n. 113 del 19 aprile 2012, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia in data 19 aprile 2012, relativo al superamento delle prove scritte, nel concorso per dirigenti scolastici ex DDG MIUR del 13 luglio 2011;

- nonché delle determinazioni assunte dalla commissione concorso in data 9 gennaio 2012, di cui al verbale n. 16 in pari data;

- nonché, in quanto occorrer possa, delle schede di sintesi del 20 marzo 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i verbali, allo stato non noti, delle operazioni di esame degli elaborati della ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 con cui con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione relativamente ai presupposti ricorsi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con riferimento a tutti i ricorsi;

Viste le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 con cui sono stati disposti incombenti istruttori e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai presupposti ricorsi;

Vista la documentazione depositata in giudizio in data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze da parte dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Preso atto degli esiti della verificazione effettuata alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell'udienza camerale;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Uditi, alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti presenti in proposito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con una pluralità di ricorsi, specificamente indicati in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti hanno impugnato gli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (tra i quali il decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012) con cui è stato approvato l'elenco dei candidati da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia.

A sostegno dei ricorsi vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili.

Con i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione relativamente ai ricorsi R.G. n. 1489/2012 e n. 1645/2012.

Si è costituito in giudizio, con riferimento a tutti i ricorsi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanze istruttorie nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 è stata disposta l'acquisizione delle buste contenenti le prove di concorso dei ricorrenti e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai ricorsi R. G. n. 1545/2012, n. 1546/2012 e n. 1547/2012.

In data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze, l'Amministrazione resistente ha depositato la documentazione richiesta.

Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell'udienza camerale, è stata disposta, alla presenza dei difensori delle parti, una verificazione in ordine alla trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti.

I difensori delle parti di cui ai ricorsi R. G. n. 1489/2012 e n. 1584/2012 hanno rinunciato alla domanda di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., subordinatamente alla possibile adozione di una sentenza in forma semplificata.

Nella stessa camera di consiglio del 17 luglio 2012, fissata per la discussione delle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

1. In via preliminare, vanno riuniti tutti i ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva - trattandosi dell'impugnazione degli atti relativi alla medesima procedura concorsuale - e parzialmente anche soggettiva.

2. Sempre in via preliminare, vanno affrontate le due eccezioni sollevate dall'Avvocatura erariale in ordine all'inammissibilità di alcuni dei ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti, e alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che a quelli che abbiano positivamente superato anche quest'ultima.

2.1. Le eccezioni sono infondate.

Quanto alla dedotta inammissibilità di alcuni ricorsi, perché proposti in forma collettiva, va richiamata una recente giurisprudenza secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all'interesse perseguito, avendo l'intento di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti (Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916).

Pertanto, tutti i ricorsi risultano perfettamente ammissibili, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero dei ricorrenti.

2.2. Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza "di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso" (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467).

Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa.

3. Passando al merito della controversia, appare pregiudiziale lo scrutinio della prima doglianza contenuta nei ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, con cui si assume la violazione del principio dell'anonimato nel concorso oggetto della presente controversia, atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l'elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile - anche prima della sua apertura e dell'estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente - quanto nella stessa contenuto.

3.1. La doglianza è fondata.

Va premesso che, in relazione alla presente censura ritenuta di carattere assorbente, al fine di verificarne la fondatezza, il Collegio ha disposto - con le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 - l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012.

Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall'Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell'udienza camerale.

Dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta - al limite della trasparenza - dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012).

3.2. In tal senso appare violato il disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna". Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che "il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).

Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

Sulla scorta di ciò va ribadito "il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione" (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).

Nel caso di specie la possibilità astratta - non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato - di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati.

3.3. In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia.

4. Al fine di conformare la successiva azione dell'Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa - che è un collegio perfetto - dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato.

5. In relazione alle peculiarità anche fattuali della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie secondo quanto specificato in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Gio, 19/07/2012 - 08:13 - Categoria: Concorsi Dirigenti scolastici Versione stampabile
       


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Da: NON DISPERATEVI..perche?19/07/2012 15:01:40
perchè...AL MOMENTO OPPORTUNO......apparirà qualcuno che porterà le PROVE  VERE...concrete  e SALTERA'  TUTTO  A LIVELLO NAZIONALE......

ricordatevi questa

Da: raff69 19/07/2012 15:06:01
NUNZIA, come va??

Mi dispiace che la gente ti tratti male: secondo me ci vuole rispetto per le persone, bisogna rispettare la libertà degli altri (se non lede la libertà altrui), purtroppo su questo forum spesso (come nella vita) così non è...

Sono stato "trombato" alla preselettiva (sono andato VIUCINISSIMO a 80), perché, non avendo MAI avuto problemi di tempo, non mi sono esercitato col librone: purtroppo non ho calcolato a tal punto il problema tempo  che mi sono reso conto di stare fuori tempo massimo quando la prova era già iniziata da molto; se avessi avuto altri minuti avrei preso almeno 85, invece così non è stato e non ho fatto in tempo a rispondere a tutte le domande (se avessi fatto tutto in bella avrei finito forse anche in anticipo...).

Ma a te come è andata?? Mi sembra che anche a te sia andata male, purtroppo (ma forse mi sbaglio)...

Da parte mia non è che mi sia disperato più di tanto per la bocciatura (la burocrazia scolastica è una cosa che mi piace poco,  e purtroppo oggi a scuola un dirigente deve pensare più alle carte che all'unico fatto importante: i ragazzi devono apprendere saperi, educazione e senso civico!!): a scuola non faccio più il vicario e sto come un papa, finalmente!!

Non ho scritto su questo forum neanche più con questo nick (sarei stato insultato, e non avevo voglia di stare a rispondere a certi che, solo per aver passato la preselettiva -ma poi magari sono stati bocciati allo scritto...-, ritenevano già di essere dirigenti di serie A, mentre gli altri sarebbero docenti di serie B): naturalmente non nego assolutamente che tra i vincitori ci sia gente in gamba, anzi sicuramente sono molti., però l'atmosfera qui, dopo la preselettiva, era diventata invivibile...

Da: x prevvisione19/07/2012 16:48:45
prevvisione????

Buon Dio, fai che anche lui sia stato  un trombato...

Da: calabrot19/07/2012 16:57:12
In Lombardia c'è gente con gli "attributi", giudici compresi, che va oltre le logiche di potere .... se bisogna affermare un diritto, si afferma, senza preoccuparsi delle conseguenze ... questa è civiltà giuridica !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Da: Silfide19/07/2012 17:32:23
INSIEME!!! Errore di battitura!!!

Da: per chi vuole leggere19/07/2012 17:36:36
In sicilia oltre alle stesse buste fornite dalla consip a livello nazionale, i vigilanti apponevano un numero su un lembo della busta, a matita, corrispondente al canditato come da elenco.

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