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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: in sieme? | 18/07/2012 20:34:45 |
in sieme? ti prego, dimmi che, almeno tu, sei stato trombato | |
Da: X in sieme? | 18/07/2012 21:14:30 |
No!!! Vedrai che è stato promosso: occorre che qualcuno riesca a ri scrivere la grammatica italiana!!!!! | |
Da: mmahh!ù | 18/07/2012 21:20:33 |
non so proprio cosa pensare | |
Da: ormai.... | 18/07/2012 21:21:34 |
questo è il forum dei calabresi! Solo loro riescono a fare tanto baccano, in tutte le altre regioni le cose vengono gestite in modo civile e non credo che solo in Calabria si sia concentrato il peggio del peggio....sia tra i candidati che tra i commissari. Come mai allora i colleghi calaabresi non la smettono con minacce di denuncia, con insulti per i quali rischiano querele dai destinatari chiamati con nome e cognome, e non provvedono a fare qualcosa di concreto senza sceneggiate degne della peggiore tradizione partenopea? Vadano a denunciare in tutte le sedi i fatti che lamentano ma lo facciano con stile, sbraitare ed inveire non aiuterà la loro causa , al più li rappresenterà come l'iconografia diffusa in Europa sul nostro popolo purtroppo a volte realisticamente ci dipinge! | |
Da: luna2 | 18/07/2012 22:04:17 |
ma brufolo purulento è vivo o morto? o si è convertito? | |
Da: ormai.. | 18/07/2012 22:19:46 |
dice bene, tra un po' lo Spiegel farà una copertina con su un calabrese che sbraita mentre il miraggio di una scuola da dirigere si allontana all'orizzonte e lui/lei resta con le mani piene di fogli, appunti che butta via e che il vento disperde come foglie secche....., inutili segni di una preparazione che non ha dato i frutti sperati. Che dire.....sempre meglio di quella copertina di qualche tempo fa, con su un piatto di spaghetti e una pistola....ricordate....italiani mafiosi? | |
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Da: Aula4 Elena di Savoia | 18/07/2012 22:25:56 |
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2012/201201547/Provvedimenti/201202035_20.XML CHE SI STIA APRENDO IL PORTONE E QUALCHE FINESTRA? Qualcuno dovrebbe cominciare a preoccuparsi.... | |
Da: e'' finita | 18/07/2012 22:38:16 |
concorso in lombardia annulllato. sentenza del tar! vedere su giustizia amministrativa | |
Da: ecco un altro analfabeta | 18/07/2012 22:46:13 |
Da: ecco un altro analfabeta | 18/07/2012 22:46:19 |
Da: e finita | 18/07/2012 22:48:11 |
ti rode è?! | |
Da: ma che sei sardo? | 18/07/2012 22:50:18 |
eja | |
Da: @NO | 18/07/2012 22:54:35 |
fate pena.tutti | |
Da: Aula4 Elena di Savoia | 18/07/2012 22:55:40 |
@NO Tu sei tra i tutti? | |
Da: chiedo lumi | 18/07/2012 22:56:29 |
cos'è successo? mi sono appena connesa qualcuno può spiegarmi, per cortesia | |
Da: Aula4 Elena di Savoia | 18/07/2012 22:57:54 |
@chiedolumi Segui il link ne ho postato nel messaggio precedente | |
Da: chiedo lumi | 18/07/2012 23:01:51 |
annnullato il concorso in lombardia? ma ora che succederà? si rifaranno gli scritti? | |
Da: Calabria mia... | 18/07/2012 23:03:36 |
VISCOMI con L'Università di Catanzaro, mirarchi & C. organizza i corsi di PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO, forniscono dati relativi alla PRIMA TRACCIA, li chiamano corsi di perfezionamento.... e il GIUDICE del TAR CALABRIA che fa???? li RESPINGE entrando pure nel merito con una motivazione da far.... Povera Calabria mia... | |
Da: Aula4 Elena di Savoia | 18/07/2012 23:03:47 |
@chiedo lumi Staremo a vedere, intanto il contenuto é forte! Qualcuno comincerà a preoccuparsi seriamente! | |
Da: @minivi | 18/07/2012 23:06:25 |
Tu sei patetico con quel tuo mantra: "il concorso sarà annullato". Sei evidentemente uno di quelli che non ce l'ha fatta e sei schiacciato dalla frustrazione. Mentre passerai i tuoi prossimi 10 anni in classe con uno stipendio da fame (che di questi tempi , finché durerà, è comunque una fortuna) noi saremo DS e ti comanderemo a bacchetta...ti daremo direttive e ci godremo la nostra poltrona da DS e la nostra retribuzione di risultato (frutto anche del tuo lavoro) che aggiungeremo al nostro stipendio (almeno doppio rispetto al tuo). Macerati nella tua frustazione e lasciaci godere il nostro successo. Che cosa credi che annulleranno mai? Sei solo un illuso e un frustrato. Chi credi di spaventare e quali elucubrazioni ti muovono? E' una questione di grado professionale: noi siamo di di grado superiore, tu inferiore. Punto. | |
Da: il mantra | 18/07/2012 23:23:26 |
può anche essere patetico, chi lo propone non è detto che sia schiacciato dalla frustrazione. Chi definisce il ds uno che comanda a bacchetta e che godrà successo e retribuzione è sicuramente in preda agli effetti dell'afa di questi giorni. | |
Da: è una questione di grado professionale | 19/07/2012 00:30:13 |
Oh mamma mia! | |
Da: TAR Lombardia ANNULLA TUTTO | 19/07/2012 07:23:54 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie i ricorsi di annullamento degli atti del concorso a dirigente scolastico impugnati dai ricorrenti. Tra gli atti impugnati ed annullati: decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all'albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti; tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti. graduatoria generale di merito Il testo integrale della sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2012, proposto da: - [...]; contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; nei confronti di - [...], non costituita in giudizio; - [...], non costituita in giudizio. sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2012, proposto da: - [...] contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso; nei confronti di [...] sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2012, proposto da: - [...] contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso; nei confronti di [...] sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2012, proposto da: [...] contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso; nei confronti di [...] sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2012, proposto da: [...] contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso; nei confronti di [...] sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2012, proposto da: [...] contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; nei confronti di [...] sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2012, proposto da: [...] contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2012, proposto da: -[...] contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; nei confronti di [...] sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2012, proposto da: [...] contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; nei confronti di [...] sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2012, proposto da: [...] contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; nei confronti di [...] sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2012, proposto da: [...]; contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; nei confronti di [...] sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2012, proposto da: [...]; contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; nei confronti di [...] sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2012, proposto da: [...]; contro - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; nei confronti di [...] per l'annullamento quanto al ricorso n. 1489 del 2012: - del decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all'albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti; - di tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti. quanto al ricorso n. 1545 del 2012: - del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti; - ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata; - della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando. quanto al ricorso n. 1546 del 2012: - del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti; - ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata; - della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando. quanto al ricorso n. 1547 del 2012: - del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti; - ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata; - della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando. quanto al ricorso n. 1584 del 2012: - del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando. quanto al ricorso n. 1596 del 2012: - del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando. quanto al ricorso n. 1607 del 2012: - del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando. quanto al ricorso n. 1645 del 2012: - del Decreto n. 113 del 19 aprile 2012 del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia, laddove nell'elenco allegato sub 1 esclude i ricorrenti dal novero degli ammessi; - di tutti i DDG di istituzione della Commissione giudicatrice del concorso per Dirigenti scolastici, ivi compreso il decreto n. 765 del 16 dicembre 2011 del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di integrazione della Commissione giudicatrice ed il decreto n. 56 del 1 marzo 2011 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di ulteriore integrazione della Commissione giudicatrice; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia con particolare riferimento ai verbali nn. 10, 11, 12 e 16 rispettivamente del 14 dicembre 2011, del 15 dicembre 2011, del 16 dicembre e del 9 gennaio 2012; - del decreto n. 659 del 24 novembre 2011 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di fissazione delle date delle prove scritte del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia; - del verbale di correzione n. 31 del 30 marzo 2012 della prima Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia (quanto al candidato identificato al n. 365); - dei verbali di correzione n. 35 del 3 aprile 2012 (quanto ai candidati identificati ai n. 845 ed 851) e n. 41 del 13 aprile 2012 (quanto al candidato identificato ai n. 947) della seconda Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia; - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale e diretta comunque lesivo della posizione, con riserva di motivi aggiunti per gli atti non potuti conoscere; quanto al ricorso n. 1658 del 2012: - del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando. quanto al ricorso n. 1659 del 2012: - del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando. quanto al ricorso n. 1699 del 2012: - del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando. quanto al ricorso n. 1700 del 2012: - del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando. quanto al ricorso n. 1760 del 2012: - dell'ammissione/non ammissione alle prove orali di cui al decreto n. 113 del 19 aprile 2012, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia in data 19 aprile 2012, relativo al superamento delle prove scritte, nel concorso per dirigenti scolastici ex DDG MIUR del 13 luglio 2011; - nonché delle determinazioni assunte dalla commissione concorso in data 9 gennaio 2012, di cui al verbale n. 16 in pari data; - nonché, in quanto occorrer possa, delle schede di sintesi del 20 marzo 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i verbali, allo stato non noti, delle operazioni di esame degli elaborati della ricorrente. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 con cui con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione relativamente ai presupposti ricorsi; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con riferimento a tutti i ricorsi; Viste le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 con cui sono stati disposti incombenti istruttori e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai presupposti ricorsi; Vista la documentazione depositata in giudizio in data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze da parte dell'Amministrazione resistente; Viste le memorie difensive; Preso atto degli esiti della verificazione effettuata alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell'udienza camerale; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita; Uditi, alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale; Visto l'art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito; Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione; Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti presenti in proposito; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con una pluralità di ricorsi, specificamente indicati in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti hanno impugnato gli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (tra i quali il decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012) con cui è stato approvato l'elenco dei candidati da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia. A sostegno dei ricorsi vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili. Con i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione relativamente ai ricorsi R.G. n. 1489/2012 e n. 1645/2012. Si è costituito in giudizio, con riferimento a tutti i ricorsi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanze istruttorie nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 è stata disposta l'acquisizione delle buste contenenti le prove di concorso dei ricorrenti e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai ricorsi R. G. n. 1545/2012, n. 1546/2012 e n. 1547/2012. In data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze, l'Amministrazione resistente ha depositato la documentazione richiesta. Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell'udienza camerale, è stata disposta, alla presenza dei difensori delle parti, una verificazione in ordine alla trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti. I difensori delle parti di cui ai ricorsi R. G. n. 1489/2012 e n. 1584/2012 hanno rinunciato alla domanda di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., subordinatamente alla possibile adozione di una sentenza in forma semplificata. Nella stessa camera di consiglio del 17 luglio 2012, fissata per la discussione delle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. DIRITTO 1. In via preliminare, vanno riuniti tutti i ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva - trattandosi dell'impugnazione degli atti relativi alla medesima procedura concorsuale - e parzialmente anche soggettiva. 2. Sempre in via preliminare, vanno affrontate le due eccezioni sollevate dall'Avvocatura erariale in ordine all'inammissibilità di alcuni dei ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti, e alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che a quelli che abbiano positivamente superato anche quest'ultima. 2.1. Le eccezioni sono infondate. Quanto alla dedotta inammissibilità di alcuni ricorsi, perché proposti in forma collettiva, va richiamata una recente giurisprudenza secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all'interesse perseguito, avendo l'intento di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti (Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916). Pertanto, tutti i ricorsi risultano perfettamente ammissibili, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero dei ricorrenti. 2.2. Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza "di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso" (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467). Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa. 3. Passando al merito della controversia, appare pregiudiziale lo scrutinio della prima doglianza contenuta nei ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, con cui si assume la violazione del principio dell'anonimato nel concorso oggetto della presente controversia, atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l'elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile - anche prima della sua apertura e dell'estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente - quanto nella stessa contenuto. 3.1. La doglianza è fondata. Va premesso che, in relazione alla presente censura ritenuta di carattere assorbente, al fine di verificarne la fondatezza, il Collegio ha disposto - con le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 - l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012. Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall'Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell'udienza camerale. Dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta - al limite della trasparenza - dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012). 3.2. In tal senso appare violato il disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna". Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che "il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734). Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.). Sulla scorta di ciò va ribadito "il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione" (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928). Nel caso di specie la possibilità astratta - non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato - di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte. Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati. 3.3. In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia. 4. Al fine di conformare la successiva azione dell'Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa - che è un collegio perfetto - dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato. 5. In relazione alle peculiarità anche fattuali della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti di causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie secondo quanto specificato in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati: Adriano Leo, Presidente Elena Quadri, Consigliere Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/07/2012 IL SEGRETARIO | |
Da: Trasparenza | 19/07/2012 07:50:25 |
Controllerei se i numeri delle buste grandi in Toscana seguono l'ordine alfabetico e rimandano di conseguenza chiaramente al candidato. Persino la correzione sembrerebbe seguire l'ordine alfabetico con le prove dalla m alla zeta alla commissione novellata. Chiederei a chi ha chiesto copia della documentazione di verificare le due ipotesi, che, se corrispondessero al vero, configurerebbero un pasticcio maggiore rispetto a quello lombardo | |
Da: Da | 19/07/2012 08:28:35 |
In definitiva tutto va a rotoli e si aspetta ancora la senzenza di Novembre relativa al merito, dei ricorsisti alla preselettiva.... | |
Da: isotta60 | 19/07/2012 09:08:14 |
cosa succede adesso, rifanno il concorso per dirigenti scolastici? | |
Da: cinziac | 19/07/2012 09:17:44 |
coglione.!!! | |
Da: se... | 19/07/2012 09:18:26 |
tutto fosse stato bloccato alle prime avvisaglie di pasticci se.... il concorso fosse stato concluso solo dopo una sentenza definitiva se.... tutti i concorrenti , in ogni fase avessero avuto la certezza di una procedura veramente trasparente ....si sarebbero evitati malumori, insulti, malcontenti tra tutti i docenti partecipanti e sprechi inammissibili in una situazione come quella attuale. Eccoci qua: delusi i vincitori, delusi gli idonei, i ricorrenti, tutti a chiedersi, ancora una volta, come andrà a finire. | |
Da: Soluzione | 19/07/2012 09:22:02 |
Soluzione legale: rifare gli scritti in Lombardia con commissione nuova (la vecchia commissione potrebbe riconoscere la grafia anche di un solo candidato). Soluzione razionale: ridecrittare gli scritti e affidarne la correzione a una commissione nuova che non possa riconoscere la grafia anche di un solo candidato. Corollario legale: verificare la riconoscibilità degli scritti in tutti gli altri concorsi regionali. | |
Da: Toscana? | 19/07/2012 09:36:38 |
Quanti scritti al giorno ha corretto la commissione del pesce d'aprile in Toscana, dopo le dimissioni a fine marzo dell'unico componente dal curriculum trasparente? | |
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