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Concorso per 400 posti di NOTAIO
27534 messaggi

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Condono 2016 e 201905/05/2022 14:16:06
Porci, vi stanno regalando 1 sigillo ogni 8 corretti

Cosa volete di più?!?!!

Vergogna

Nel Vero Concorso notarile di Ferro la media era di 1 su 16,5

Rispondi

Da: Follieconcorsuali05/05/2022 15:34:36
Il concorso notarile è la faccia ipocrita dell'Italia dei privilegiati...
Rispondi

Da: Infinity_2015 06/05/2022 12:02:11

Si, se Scozzafava si è dimesso vuol dire che stanno accettando soluzioni che vanno contro al suo pensiero.
Dato che ha scritto proprio sul contratto a favore del terzo chissà quale sarà la motivazione. Anche io avrei rassegnato le mie dimissioni. Ma non so se sia per quel motivo.
Probabilmente i compiti sono pieni zeppi di errori gravi.
D'altronde erano impapocchiati di problemi giuridici non gestibili.Occorreva con coraggio eliminarli.
Se così fosse, non depone certamente a nostro favore.
Vuol solo dire che passerà tutto e il contrario di tutto.
Rispondi

Da: Matteuu06/05/2022 12:19:11
Io ero al mio primo concorso e mi sono ritirato.
Mea culpa, non ho avuto l'esperienza nè la lucidità per confezionare 3 elaborati decenti e, quindi, mi rimbocco le maniche senza cercare scuse.

Ma uscendo il terzo giorno dalla Fiera ero un fiero sostenitore che questo fosse stato un concorso oggettivamente difficile.
Tutti mi prendevano per pazzo dicendo che non avrebbero fatto selezione neanche per 400 posti.

Le tracce classiche sono insidiosissime, perchè ti costringono a ragionare e a prendere selezioni su concetti spesso sui manuali affrontati in maniera incidentale o addirittura non affrontati.
Rispondi

Da: amen 206/05/2022 12:49:50
rega il contratto a favore di terzo non si poteva sentire
Rispondi

Da: andreadeidda 06/05/2022 17:28:58
Condono 2016 non mi pare che il sigillo lo stiano regalando. Mi viene da pensare che tu sia uno che il sigillo non lo abbia mai preso. I tuoi pensieri sono sintomo di una forte frustrazione. Se fossi un notaio te ne fregheresti di chi prende o meno il sigillo. Ti vorrei anche ricordare per tranquillizzarti che non passare questo concorso non significa essere capre. Purtroppo in questo concorso ci sono molte componenti che sfuggono al nostro controllo. L'alea è la componente principale di questo concorso.
Rispondi

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Da: Tindar06/05/2022 20:10:07
La media dell'attuale concorso è: 1 ogni 7,8. Quindi, il calcolo indicato sopra è corretto.
Con la media attuale (consegnanti 1577), dovrebbero ammettere all'orale 202 candidati.
Nel 2018 hanno consegnato 1365 candidati: la media era 1 su 12,6, con 108 ammessi all'orale.
Rispondi

Da: Tindar06/05/2022 20:26:08
Nel concorso Ferro non furono di manica stretta come potrebbe sembrare. Cioè, nei fatti numericamente lo furono, ma si tenne conto anche di possibili errori di distrazione e di candidati che per poco non passarono, pur cogliendone la preparazione. Ciò che non tollerarono, a mio avviso correttamente, fu che i compiti erano "preconfezionati", cioè era possibile riconoscere candidati che, magari situati in padiglioni differenti (quindi, non potevano copiare), avevano frequentato la stessa scuola. Insomma, c'era la stessa impostazione, con gli stessi errori. Si vedeva benissimo chi aveva affrontato solo casi e chi era stato in studio a fare una pratica seria: vi sembrerà strano, ma si nota benissimo chi è pronto a fare il notaio, a partire dall'approccio ai problemi; per non parlare, infine degli strafalcioni in lingua italiana che sono stati riscontrati (non mere distrazioni purtroppo). Dunque, quella Commissione fu semplicemente rigorosa, come è giusto che sia e come dovrebbe essere sempre garantito in concorsi di questo livello. Con meritocrazia. Severi, ma giusti.
Rispondi

Da: ...07/05/2022 07:26:58
...e tu, Tindar, come sai queste cose...???
Rispondi

Da: Il dubbio!,07/05/2022 15:00:30
Ti dare non è così la Commissione Ferro è stata censurata dal TAR più volte con annullamento delle valutazioni e ricorrezione se vuoi ti pubblico le sentenze ed inoltre candidati che andavano censurati per aver commesso gravi errori formali ( come ad esempio aver messo l interprete al sordo ) sono stati promossi
Rispondi

Da: il dubbio!!!07/05/2022 15:31:34
957 del 2018  Tar del lazio che ha accolto il ricirso e disposto la ricorrezione e consiglio di stato 5401 del 2021
Rispondi

Da: il dubbio!!!07/05/2022 15:33:15
Pubblicato il 19/07/2021
N. 05401/2021REG.PROV.COLL.

N. 00427/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 427 del 2021, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Giovanni Verga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti

dei dottori -OMISSIS-e altri, non costituiti in giudizio,
per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (sezione prima), -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137 del 2020, il consigliere Michele Conforti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto la legittimità del verbale n. 316 del 21 novembre 2018, della Commissione esaminatrice del concorso a n. 300 posti di Notaio indetto con D.D. del 2 ottobre 2017, nella parte in cui dichiara non idoneo l'odierno appellante, identificato con il n. 784, impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e il decreto di approvazione della graduatoria al concorso a 300 posti per notaio indetto con D.D. 2 ottobre 2017, impugnato con i motivi aggiunti proposti in data 2 luglio 2020, oltre gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

2. Il candidato ha partecipato al concorso notarile per 300 posti di notaio indetto dal Ministero della Giustizia con D.D. del 2 ottobre 2017.

3. In esito alla correzione del secondo elaborato scritto, costituito dall'atto di diritto civile inter vivos, egli è stato dichiarato non idoneo, e pertanto non è stato ammesso alla prova orale.

4. Dai verbali relativi alle operazioni di correzione, l'interessato ha appreso che la Commissione ha rilevato la presenza, nell'elaborato di diritto civile inter vivos, di un "errore ostativo" ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166/2006, oltre ad "errori non ostativi", rilevanti ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 166/2006, sia nell'atto mortis causa che nell'atto di diritto civile.

5. Il candidato ha dunque impugnato l'atto di esclusione dal concorso per inidoneità, proponendo ricorso per annullamento innanzi al T.a.r. per il Lazio.

6. Con un unico ed articolato motivo, l'interessato ha dedotto l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e dell'art. 8 del D.D. del 2 ottobre 2017, nonché eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, e travisamento dei fatti dell'atto impugnato.

7. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso.

8. Successivamente, l'interessato ha provveduto all'impugnazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, notificando, per pubblici proclami, motivi aggiunti, contenenti due doglianze del tutto analoghe a quelle già proposte nei confronti dell'atto precedentemente impugnato.

9. Con la sentenza -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio:

a) ha richiamato la normativa di riferimento in materia di concorso notarile;

b) ha ribadito i principi posti dal consolidato orientamento dei giudici amministrativi, specialmente con riferimento agli "errori ostativi";

c) ha respinto il motivo di impugnazione formulato dalla parte, rilevando che:

c.1) la commissione ha reputato inidoneo il candidato per la sussistenza del seguente errore ostativo nella prova di diritto civile inter vivos, consistente nella redazione di un contratto di convivenza: "l'elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell'atto consistita: nell'atto di diritto civile inter vivos, l'omissione della indicazione dell'indirizzo dei conviventi per le comunicazioni di legge, né esso è desumibile in altra parte dell'atto".

c.2) l'art. 1, comma 53, della legge n. 76 del 20 maggio 2016, va interpretato nel senso che è necessaria l'indicazione di due separati indirizzi, così come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato;

c.3) è insufficiente l'indicazione di un unico indirizzo comune alle parti del contratto, operata dal candidato, perché ciò frustrerebbe la finalità della norma;

c.4) non vi sarebbero dunque elementi concreti che confermino l'assunto secondo cui la commissione sarebbe incorsa in travisamento dei fatti, per non aver letto con attenzione tutto l'elaborato;

d) non ha esaminato le ulteriori censure avverso gli errori "non ostativi", per sopravvenuta carenza d'interesse ad un loro esame, essendo risultato legittimamente motivato l'atto di esclusione;

e) ha conseguentemente respinto anche i motivi aggiunti che hanno posto censure soltanto in via derivata;

f) ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in 2.000,00 euro in favore del Ministero.

10. Il candidato ha impugnato la sentenza di primo grado.

11. Con un unico mezzo di gravame, l'interessato lamenta, in sintesi, che la motivazione che sorregge la reiezione della domanda di annullamento si concreta in una motivazione postuma dell'atto gravato. Il giudizio di inidoneità reca, esclusivamente, l'indicazione della mancanza dell'indirizzo per le comunicazioni di legge, viceversa indicato dall'interessato, ancorché in maniera unitaria per entrambi i conviventi.

L'appellante rileva inoltre che, nel ricorso introduttivo del giudizio, non furono sollevate censure avverso gli errori non ostativi, benché nella sentenza si legga diversamente, ma fu indicato, semplicemente, come la commissione avesse erroneamente ritenuto mancante anche la dichiarazione dell'assenza di cause impeditive al contratto di convivenza, invece contenuta nella medesima pagina dell'elezione di domicilio, corrispondente all'ultimo foglio della prova redatta.

Secondo l'appellante, tale deduzione sarebbe stata effettuata soltanto per evidenziare come la commissione non avesse letto quella pagina dell'elaborato.

12. Si è costituito in giudizio il Ministero, il quale con la memoria dell'8 febbraio 2021, ha insistito per il rigetto dell'appello, rimarcando come l'unica interpretazione ragionevole della norma fosse quella già sostenuta in primo grado e accolta dalla sentenza del T.a.r., di talché non potrebbe parlarsi di "integrazione postuma della motivazione".

13. Le parti hanno scambiato ulteriori memorie difensive, nelle quali hanno illustrato le rispettive deduzioni.

14. All'udienza dell'8 luglio 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

15. Il giudizio di inidoneità formulato dalla commissione individua quale errore ostativo alla correzione del rimanente elaborato del candidato "l'omissione della indicazione dell'indirizzo dei conviventi per le comunicazioni di legge" che non sarebbe desumibile "in altra parte dell'atto".

15.1. A fronte della censura del ricorrente, che ha allegato di aver indicato, nell'ultima pagina dell'elaborato l'indirizzo in questione, l'Amministrazione, nel corso del giudizio, attraverso un'articolata memoria dell'Avvocatura dello Stato e con il deposito di alcune relazioni della commissione esaminatrice ha sostenuto l'insufficienza dell'indicazione di un unico indirizzo per entrambi i coniugi e la necessità dell'indicazione di un distinto indirizzo per ciascuno di loro.

15.2. Nondimeno, in ragione del tenore testuale della motivazione posta a fondamento del giudizio di inidoneità, un simile modus procedendi concreta un'integrazione postuma della motivazione esposta dalla commissione giudicatrice, come tale inammissibile.

15.3. Nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è infatti ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2001; Sez. VI, 24 giugno 2020, n. 4038; Sez. II, 18 giugno 2020, n. 3909; Sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860).

15.4. Il caso in esame rientra nell'ipotesi in cui la motivazione postuma non risulta ammissibile, poiché dagli atti del procedimento amministrativo non è possibile ricostruire le ragioni della determinazione assunta, nel senso poi chiarito in giudizio.

15.5. In ragione di quanto appena esposto, va accolto l'appello e, conseguentemente, va pronunciato l'annullamento del giudizio di inidoneità formulato dalla commissione di concorso nei confronti dell'interessato e va disposta la ricorrezione dei tre elaborati ad opera di una diversa commissione, nel rispetto dei criteri di anonimato e con ogni conseguenziale determinazione, nell'eventualità che le correzioni abbiano un esito positivo.

16. In ragione del tenore della decisione, si ritiene equo compensare le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 427 del 2021, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi indicati in motivazione.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio, salvo l'integrale rimborso del contributo unificato, ove pagato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante e di eventuali controinteressati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Michele Conforti        Raffaele Greco
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO



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20
Tipo Provvedimento:

Sentenza
Sede:

Consiglio di Stato
Anno e numero provvedimento:

2021
5401

Rispondi

Da: Commissione Ferro07/05/2022 15:33:33
https://foro.romoloromani.it/topic/65326-correzione-scritti-aprile-2018/?page=84&tab=comments#comment-604457
Rispondi

Da: il dubbio!!!07/05/2022 15:35:55
Pubblicato il 26/01/2018
N. 00957/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10302/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10302 del 2016, proposto da:
Maria Carmela Pittella, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Emilio Castorina, Antonio Fazio e Antonio Cordasco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Ofanto, 18;
contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di

Aurelio De Luca e Francesco Caramma, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento, non comunicato alla ricorrente, con il quale quest'ultima è stata esclusa dal prosieguo della procedura e non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D.G. 26.9.14 a 300 posti di notaio e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;

- delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale n. 23 del 20.5.2016, con i quali è stata espressa la valutazione negativa della Commissione esaminatrice con riguardo alla prova "inter vivos", di cui al medesimo concorso notarile;

- del verbale summenzionato, sotto il profilo della sua nullità e del procedimento valutativo in esso risultante;

- della delibera della Commissione di cui al verbale del 28 aprile 2015 e del 29 aprile 2015 contenente i criteri di valutazione;

- della graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso medesimo, mai comunicata alla ricorrente;

- del provvedimento con cui la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale per la nomina a 300 posti di notaio indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 26 settembre 2014, come risultato dall'elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 9 giugno 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le ordinanze collegiali di questa Sezione n. 10469/2016 del 20.10.2016 e n. 12744/2016 del 21.12.2016;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 407/2017 del 26.1.2017;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 20 dicembre 2017 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, la dr.ssa Maria Carmela Pittella chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti la sua esclusione dal concorso notarile pure in epigrafe indicato per essere stata giudicata "non idonea" all'esito della correzione del primo elaborato, relativo alla redazione di un atto "inter vivos" di diritto civile, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006.

In particolare, la commissione esaminatrice aveva rilevato una nullità e due gravi insufficienze, oltre ad altra insufficienza, secondo quanto indicato nella relativa scheda sintetica allegata al verbale della seduta di correzione.

La ricorrente, in proposito, lamentava quindi, in sintesi, quanto segue.

"1. Violazione dell'art. 15, comma 1, D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 27, comma 3, del R.D. n. 1953/1926, nonché dell'art. 21-septies della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e sviamento della funzione tipica esercitata - Violazione dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento".

Il verbale e la scheda di valutazione costituiscono un "unicum" inscindibile, risultando la seconda inderogabilmente parte sostanziale del primo, anche perché contenente l'indicazione delle precise ragioni alla base del giudizio della commissione.

Nel caso di specie risultava che le facciate 1, 2 e 3 del verbale erano sottoscritte da tutti i cinque membri della commissione mentre le facciate 5, 6 e 7 (vale a dire, l'allegato contenente la valutazione della dr.ssa Pittella) erano siglate, le prime due (5 e 6), solo dalla segretaria della commissione e la terza (la 7) da questa e dal presidente, mentre la facciata n. 4 non risultava trasmessa all'interessata né se ne riscontrava traccia alcuna.

Ne conseguiva, per la ricorrente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.p.r. n. 487/94 e dell'art. 27, comma 3, r.d. n. 1953/1926, il processo verbale non era correttamente formato, in quanto non risultava la sottoscrizione di tutti i commissari per quanto riguardava l'allegato costituente parte essenziale dello stesso, privando di certezza le operazioni ivi indicate, con relativa istruttoria non verificabile e carente, non potendo rilevare la sottoscrizione della sole segretaria, che non era soggetto decidente, né potendosi procedere a sottoscrizione "postuma".

Ciò era confermato anche dalla circostanza per la quale, per altro candidato, il cui elaborato era conservato nella busta n. 36, risultavano invece le firme di tutti i commissari, cui riferire la valutazione riportata secondo la loro reale volontà.

"2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11, comma 5, del d.lgs. n. 166/2006, come modificato dall'art. 34, comma 50, lett. f), della l. 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) e comma 7, nonché degli artt. 1 ss. l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento; violazione del 'giusto procedimento".

La ricorrente lamentava che per altri candidati dichiarati idonei non erano state ritenute le gravi insufficienze invece a lei valutate per la medesima fattispecie.

Inoltre, non erano stati predeterminati criteri oggettivi al fine di stabilire quando un'insufficienza potesse essere definita "grave".

Soffermandosi, poi, sui singoli punti di criticità riscontrati dalla commissione esaminatrice, la dr.ssa Pittella riportava brani del suo elaborato, al fine di rilevare la disparità di trattamento con altri candidati, richiamava un parere "pro-veritate" depositato in atti, da cui si rilevava la correttezza della soluzione adottate, sosteneva che la traccia non imponeva una soluzione specifica e, quindi, neanche quella considerata unica valida dalla commissione.

"3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, nella elaborazione dei criteri - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Difetto di motivazione - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, tra l'altro, per ingiustizia, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione, confusione, perplessità, travisamento dei fatti e sviamento di potere - Eccesso di potere per disparità di trattamento - Violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e pubblicità - Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione".

La disposizione normativa di cui agli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 166/06 prevede, come regola, la correzione di tutti i tre elaborati, con eccezioni graduali in caso di riscontrata nullità e gravi insufficienze anche in uno solo ma, dalla lettura del verbale in cui risultava la fissazione dei criteri stabiliti a tal fine dalla commissione, sembrava che questa avesse intenzionalmente esteso l'applicazione di tali eccezioni, ribaltando la "ratio" della norma, come si evinceva anche dal basso numero di ammessi agli orali rispetto ai partecipanti alle prove.

"4. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 10 e 11 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 166, nella elaborazione dei criteri - Violazione e falsa applicazione, sotto altro aspetto, degli artt. 1 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 - difetto di motivazione - eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, tra l'altro, per ingiustizia, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e sviamento di potere - eccesso di potere per disparità di trattamento - Violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e pubblicità".

La ricorrente riscontrava "errori di percezione" della commissione in relazione al rapporto tra la traccia e il contenuto dell'elaborato, in relazione ai punti 3, 4, 7 e 9, secondo la sua ricostruzione, che provvedeva a illustrare.

"5. Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 10 e 11 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 166 - Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore aspetto, degli artt. 1 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Difetto di motivazione - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, tra l'altro, per palese e manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e sviamento di potere - Violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e pubblicità".

La ricorrente, nell'esaminare elaborati di altri candidati giudicati idonei, rilevava la non coerenza dell'operato della commissione, dato che questi presentavano evidenti carenze che erano illustrate.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia e la ricorrente depositava, dal canto suo, una memoria illustrativa.

All'esito della prima camera di consiglio, questa Sezione, rilevando che l'Amministrazione si era costituita con atto di mera forma - cui era seguita una memoria, peraltro tardivamente depositata e di cui non poteva essere tenuto conto - senza allegazione di documentazione, ritenendo di approfondire la fattispecie specifica mediante l'acquisizione, a carico del Ministero della Giustizia, di una dettagliata relazione sulle modalità di sottoscrizione delle schede allegate ai singoli verbali nonché della documentazione relativa alla verbalizzazione di tutte le operazioni legate alla correzione dell'elaborato della ricorrente, disponeva il relativo incombente istruttorio, ex art. 65 c.p.a., a carico del Ministero suddetto.

Con la seconda ordinanza collegiale in epigrafe, questa Sezione, risultando la precedente ordinanza inottemperata da parte dell'Amministrazione, reiterava l'ordine di cui sopra, preannunciando che in caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio avrebbe deciso allo stato degli atti, anche in applicazione dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Il Ministero nuovamente non ottemperava e questa Sezione, con l'ordinanza cautelare pure in epigrafe indicata, all'esito della nuova camera di consiglio in precedenza fissata, si avvaleva della disposizione di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza di trattazione del merito.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017, in perduranza dell'inottemperanza da parte dell'Amministrazione costituita, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve rilevare che, nonostante due ordinanze disponessero in tale senso, l'Amministrazione costituita non ha depositato alcuna documentazione in giudizio, in particolare quella esplicitamente richiesta in ordine alle modalità di sottoscrizione delle schede allegate al verbale contenenti le motivazioni sintetiche su punti "standard", tra cui quella della ricorrente.

In relazione a quanto rilevato nel primo motivo di ricorso, in effetti, risulta - dalla documentazione depositata da parte ricorrente - che la scheda collegata al verbale n. 23 della seduta pomeridiana del 20 maggio 2015, relativa alla busta n. 35 riconducibile alla dr.ssa Pittella, è sottoscritta in calce alla conclusiva pag. 7 (peraltro non recante alcun giudizio critico sull'elaborato) dal Presidente e del Segretario della Commissione mentre le restanti pagine (5 e 6, contenenti i giudizi sull'elaborato della ricorrente) risultano soltanto siglate a margine con un medesimo segno grafico.

Risulta, invece, che l'altra scheda relativa all'elaborato corretto nella stessa seduta pomeridiana, corrispondente alla busta n. 36, presenta sigle, presumibilmente riconducibili a tutti i componenti della commissione, in tutte le pagine, oltre alla firma per esteso del Presidente e del Segretario nell'ultima pagina.

Ne consegue, ad opinione del Collegio e in assenza di giustificazione o illustrazione specifica sul punto da parte del Ministero costituito, che, anche alla luce dell'art. 64, comma 4, c.p.a., non emerge la riconducibilità degli specifici giudizi sull'elaborato "inter vivos" di diritto civile della ricorrente a tutti i componenti della commissione.

Tale circostanza porta a ritenere elementi da cui dedurre la fondatezza del primo - assorbente - motivo di ricorso.

Ne deriva che, quindi, il provvedimento di esclusione della ricorrente debba essere annullato, con conseguente obbligo della commissione giudicatrice in diversa composizione di quella della seduta pomeridiana del 20 maggio 2015 di rivalutare l'elaborato della dr.ssa Pittella, con garanzia dell'anonimato.

In particolare tale garanzia potrà avvenire previa eliminazione di ogni segno di riconoscimento da tale elaborato, il quale dovrà essere esaminato e valutato contestualmente agli elaborati "inter vivos" di diritto civile di altri cinque candidati, da estrarre a sorte tra quelli giudicati idonei, depurati anch'essi da segni di riconoscimento, con la precisazione che il giudizio espresso originariamente per tali elaborati non potrà essere messo in discussione dal giudizio eventualmente difforme formulato in esito alla procedura di riesame.

Ciò coerentemente al fine di garantire neutralità, rigore tecnico, assenza di pregiudizi nella rinnovazione delle operazioni concorsuali, dovendo il potere amministrativo essere comunque ispirato ai principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento (TAR Lazio, Sez. I, 21.7.2010, 27491/10).

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve trovare accoglimento nei sensi ora indicati.

Le spese di lite, atteso anche il comportamento processuale dell'Amministrazione, sono poste a suo carico e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e in tali limiti annulla - riservate le conseguenziali determinazioni all'Amministrazione - gli atti impugnati esclusivamente nella parte in cui dispongono l'esclusione della ricorrente dalla ulteriore correzione dei suoi elaborati dichiarandola non idonea all'esito della lettura del primo elaborato.

Condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Ivo Correale        Rosa Perna
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO


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Da: ciao a tutti i colleghi08/05/2022 15:27:37
qualcuno ha qualche voce? concorso in primavera?
Rispondi

Da: amen 209/05/2022 11:41:06
per voi nel testamento volevano una fondazione ETS o andava bene una fondazione normale da cc?
Rispondi

Da: ???09/05/2022 13:20:26
Per me fondazione normale da c.c.
La traccia deve parlare espressamente di ETS affinché il candidato affronti tutte le problematiche relative. Nel silenzio la consideri una normale fondazione. Poi se l'hai considerata come Ets non succede nulla, credo. Ma ti complicavi la vita...
È un po' come se in una traccia di societario ci fosse una S.r.l. e tu la consideri, in assenza di indicazioni della traccia , come PMI e ti vai ad infognare su tutte le deroghe.
Nel silenzio, presupponi la normalità, a mio avviso.
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Da: amen 209/05/2022 14:56:24
si si ho fatto così anche io ero solo per avere una idea
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Da: Follieconcorsuali09/05/2022 18:47:29
Era una fondazione ETS, sia quanto all'oggetto, sia quanto al patrimonio, che era superiore al minimo previsto dalla normativa vigente...non sarà paletto, tuttavia...a buon intenditor...
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Da: amen 209/05/2022 20:02:55
quindi hai allegato al testamento la perizia giurata di stima del terreno per la fondazione?
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Da: Follieconcorsuali09/05/2022 20:20:52
Stai scherzando...spero...
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Da: x follieconcorsuali09/05/2022 22:07:08
Tu non sei normale.
Ti tocca un altro giro di giostra, me sa
Rispondi

Da: Follieconcorsuali09/05/2022 22:43:44
Tu di giri di giostra te ne intendi...ma fammi il piacere...
Rispondi

Da: x follieconcorsuali10/05/2022 10:13:55
dai, qui l'hai sparata grossa
Rispondi

Da: amen 210/05/2022 10:15:33
anche perché 100k è il minimo di dotazione che voglino di fatto molte prefetture per le fondazioni normali da cc
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Da: Follieconcorsuali10/05/2022 11:00:47
Andava detto che la fondazione aveva tutti i requisiti per essere un ETS, punto, la traccia te lo faceva intendere e in PT dovevi darne cenno, visto anche che in PT non ti davano alcun argomento specifico da trattare, grossa la spari tu...
Rispondi

Da: x follieconcorsuali10/05/2022 14:54:15
PUNTO! ma dai, ti leggi?
Rispondi

Da: Risultato10/05/2022 19:57:05
Quando escono gli esiti ?
Rispondi

Da: Follieconcorsuali10/05/2022 21:32:49
Dopo i prossimi scritti...
Rispondi

Da: Condono 2016 e 201910/05/2022 22:48:36
Taaaacc

Ne sparate grosse
Rispondi

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