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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Lucrezia20/01/2022 20:58:34
Ma perché due?
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Da: Amen 220/01/2022 21:14:30
Certo i cdu 2 o uno se specifichi che comprende però due particelle... metterne uno è come non metterne nessuno ai fini della validità
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Da: xamen20/01/2022 21:58:07
metterne uno si può forse salvare sostenendo che il proprietario non avesse adibito a pertinenza l'area, via stretta ma forse percorribile..
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Da: Concorsista10720/01/2022 22:20:59
Il CDU è relativo all'area complessiva interessata, quindi al comune va chiesto un unico CDU comprendente le due aree...chi ne ha messi due dimostra di non avere cognizione della realtà...magari non bocciano per solo questo ma...
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Da: Novità20/01/2022 22:47:55
Novità sul bando?
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Da: amen 220/01/2022 23:04:41
allora il cdu deve essere relativo a tutti i pezzi di terra trasferiti su questo non ci piove.. nel caso di specie erano due particelle.. nella prassi si richiede un unico cdu per entrmbe... a concorso io ne ho messi due ma per puro paraculismo perché non vorrei che vedendo un solo allegato e leggendo in fretta l'atto vanno a pensare che non ho considerato uno dei due terreni
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Da: x ordine di correzioni bis20/01/2022 23:25:00
la planimetria del.locale deposito andava aggiornata con l inserimento della corte esclusiva altrimenti non c è confornita;' è previsto espressamente dalla modifica della legge catastale del 2016
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Da: x ordine di correzioni bis20/01/2022 23:49:22
Analisi della Circolare n. 2/E del 01/02/2016

Nella Circolare in questione, al paragrafo 3.3.2 è scritto :

"Nelle dichiarazioni di nuova costruzione [1.1] le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma [1.2] unità immobiliari a se stanti. Pertanto, le suddette tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle categorie C/2 - Magazzini e locali di deposito e C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.[1.3]
Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale."

Analisi del testo:
[1.1] il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 01/12/1949 all'art. 61 stabilisce che le unità immobiliari devono essere classate in base "alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento" e quindi indipendentemente dal tipo di denuncia catastale (denuncia di Variazione o di Nuova Costruzione) con la quale viene trattato l'immobile;
sempre all'art. 61 stabilisce che "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali";
il concetto degli usi locali è contenuto anche nel Decreto Min. Finanze n. 28/1998;
quindi se l'uso locale è quello che gli accessori indiretti non comunicanti con i vani principali (le cantine e le soffitte) sono sempre stati accatastati congiuntamente all'unità abitativa e l'uso locale è che questi accessori non siano abitualmente oggetto di atti di trasferimento di diritti o contratti di locazione in maniera disgiunta dall'abitazione cui sono pertinenziali, non vi è obbligo di denunciarli separatamente.
Questo concetto è chiaramente espresso nella Massima n. 95: "Magazzini annessi ad abitazioni e con ingresso diretto da strada. - I magazzini che non hanno comunicazione interna con le abitazioni cui sono annessi possono costituire accessori a servizio complementare delle abitazioni stesse, anche se hanno accesso esclusivamente da strada, quando, per la insufficiente o quasi nulla richiesta sul mercato locale, non offrono la possibilità di produrre un reddito proprio indipendente e quindi mancano del requisito fondamentale prescritto dall'art. 5 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII n. 652."
il Decreto Min. Finanze n. 28/1998, l'art. 1 comma 2 stabilisce che "L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato,……. che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta……." , quindi l'unità immobiliare deve essere considerata tale in funzione delle sue caratteristiche e non solo per il fatto che sia originata da una Denuncia di Nuova Costruzione;

[1.2] "di norma" letteralmente significa abitualmente, di solito, normalmente, solitamente;
una Circolare non può stabilire se un locale accessorio con accesso autonomo costituisce "abitualmente" unità immobiliare autonoma, ignorando le caratteristiche minime prescritte dal Decreto n. 28/1998, prima tra tutte l'uso locale;

[1.3] il Decreto Min. Finanze n. 28/1998, l'art. 1 comma 2 stabilisce che "Il minimo modulo inventariale e' l'unita' immobiliare" e al successivo art. 2 comma 1 stabilisce che "L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale."
Il minimo inventariale è l'unità immobiliare, quindi non una porzione di essa; per essere considerata tale, l'unità immobiliare deve possedere contemporaneamente tutti i requisiti prescritti dall'art. 2 comma 1 del Decreto Min. Finanze n. 28/1998, ovvero, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale deve avere autonomia reddituale e funzionale (o presentarne potenzialità);
l'uso locale è fondamentale e quindi si deve fare riferimento esclusivamente all'uso locale consolidato dalle direttive imposte nel corso degli anni dagli Uffici Provinciali di riferimento;
l'uso locale andrà dimostrato e non potrà essere quello impropriamente derivante dalle dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore della Circolare 2/E/2016;
l'uso locale non può essere deciso da una norma ma deve essere accertato sulla base delle reali abitudini locali che, chiaramente, potranno essere notevolmente differenti tra Città, grossi agglomerati urbani, piccoli centri contadini o montani;
il fatto che un accessorio indiretto non sia comunicante con l'appartamento è ininfluente in quanto il Decreto Min. Finanze n. 28/1998 stabilisce che l'unità immobiliare può essere composta anche da un insieme di fabbricati (i cui locali evidentemente non possono comunicare direttamente tra di loro).
Il DPR n. 1142/1949 stabilisce che il classamento deve essere effettuato mediante "gli opportuni confronti con le unità tipo"; quindi prima di censire autonomamente una cantina si dovrà verificare se le unità tipo a cui fare riferimento nel contesto in cui si colloca l'unità immobiliare oggetto della variazione dispongono o meno di pertinenze.
Analogamente si dovrà verificare se in zona esistono unità tipo costituite da cantine o soffitte disgiunte dall'unità abitativa.
Le stesse verifiche dovranno essere effettuate dall'Agenzia prima di eseguire variazioni d'ufficio.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 138, nell'allegato C, al punto 4 è scritto: "la superficie catastale e' data dalla somma:
a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
del 25 per cento qualora non comunicanti;"
Nel DPR n. 138/1998 è previsto che gli accessori indiretti (cantine e soffitte) possano essere non comunicanti con i vani principali; nel Decreto non viene fatta alcuna menzione al motivo per il quale non sono comunicanti, non viene fatta alcuna precisazione o distinzione sulla tipologia o sulla destinazione degli ambienti (o degli spazi liberi) che li separano e li dividono dai vani principali;
quindi secondo quanto prescritto dal DPR n. 138/1998, le cantine e le soffitte possono costituire pertinenza di una unità immobiliare abitativa anche se non direttamente comunicanti con i relativi vani principali in quanto non è previsto alcun obbligo di costituire una unità immobiliare autonoma (qualora gli accessori non siano direttamente comunicanti con tali vani).
i criteri per il calcolo delle superfici catastali stabiliti dal DPR n. 138/1998 sono adottati anche dalla procedura DOCFA oggi in uso.

Rispondi

Da: x ordine di correzioni bis20/01/2022 23:49:31
Analisi della Circolare n. 2/E del 01/02/2016

Nella Circolare in questione, al paragrafo 3.3.2 è scritto :

"Nelle dichiarazioni di nuova costruzione [1.1] le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma [1.2] unità immobiliari a se stanti. Pertanto, le suddette tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle categorie C/2 - Magazzini e locali di deposito e C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.[1.3]
Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale."

Analisi del testo:
[1.1] il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 01/12/1949 all'art. 61 stabilisce che le unità immobiliari devono essere classate in base "alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento" e quindi indipendentemente dal tipo di denuncia catastale (denuncia di Variazione o di Nuova Costruzione) con la quale viene trattato l'immobile;
sempre all'art. 61 stabilisce che "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali";
il concetto degli usi locali è contenuto anche nel Decreto Min. Finanze n. 28/1998;
quindi se l'uso locale è quello che gli accessori indiretti non comunicanti con i vani principali (le cantine e le soffitte) sono sempre stati accatastati congiuntamente all'unità abitativa e l'uso locale è che questi accessori non siano abitualmente oggetto di atti di trasferimento di diritti o contratti di locazione in maniera disgiunta dall'abitazione cui sono pertinenziali, non vi è obbligo di denunciarli separatamente.
Questo concetto è chiaramente espresso nella Massima n. 95: "Magazzini annessi ad abitazioni e con ingresso diretto da strada. - I magazzini che non hanno comunicazione interna con le abitazioni cui sono annessi possono costituire accessori a servizio complementare delle abitazioni stesse, anche se hanno accesso esclusivamente da strada, quando, per la insufficiente o quasi nulla richiesta sul mercato locale, non offrono la possibilità di produrre un reddito proprio indipendente e quindi mancano del requisito fondamentale prescritto dall'art. 5 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII n. 652."
il Decreto Min. Finanze n. 28/1998, l'art. 1 comma 2 stabilisce che "L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato,……. che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta……." , quindi l'unità immobiliare deve essere considerata tale in funzione delle sue caratteristiche e non solo per il fatto che sia originata da una Denuncia di Nuova Costruzione;

[1.2] "di norma" letteralmente significa abitualmente, di solito, normalmente, solitamente;
una Circolare non può stabilire se un locale accessorio con accesso autonomo costituisce "abitualmente" unità immobiliare autonoma, ignorando le caratteristiche minime prescritte dal Decreto n. 28/1998, prima tra tutte l'uso locale;

[1.3] il Decreto Min. Finanze n. 28/1998, l'art. 1 comma 2 stabilisce che "Il minimo modulo inventariale e' l'unita' immobiliare" e al successivo art. 2 comma 1 stabilisce che "L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale."
Il minimo inventariale è l'unità immobiliare, quindi non una porzione di essa; per essere considerata tale, l'unità immobiliare deve possedere contemporaneamente tutti i requisiti prescritti dall'art. 2 comma 1 del Decreto Min. Finanze n. 28/1998, ovvero, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale deve avere autonomia reddituale e funzionale (o presentarne potenzialità);
l'uso locale è fondamentale e quindi si deve fare riferimento esclusivamente all'uso locale consolidato dalle direttive imposte nel corso degli anni dagli Uffici Provinciali di riferimento;
l'uso locale andrà dimostrato e non potrà essere quello impropriamente derivante dalle dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore della Circolare 2/E/2016;
l'uso locale non può essere deciso da una norma ma deve essere accertato sulla base delle reali abitudini locali che, chiaramente, potranno essere notevolmente differenti tra Città, grossi agglomerati urbani, piccoli centri contadini o montani;
il fatto che un accessorio indiretto non sia comunicante con l'appartamento è ininfluente in quanto il Decreto Min. Finanze n. 28/1998 stabilisce che l'unità immobiliare può essere composta anche da un insieme di fabbricati (i cui locali evidentemente non possono comunicare direttamente tra di loro).
Il DPR n. 1142/1949 stabilisce che il classamento deve essere effettuato mediante "gli opportuni confronti con le unità tipo"; quindi prima di censire autonomamente una cantina si dovrà verificare se le unità tipo a cui fare riferimento nel contesto in cui si colloca l'unità immobiliare oggetto della variazione dispongono o meno di pertinenze.
Analogamente si dovrà verificare se in zona esistono unità tipo costituite da cantine o soffitte disgiunte dall'unità abitativa.
Le stesse verifiche dovranno essere effettuate dall'Agenzia prima di eseguire variazioni d'ufficio.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 138, nell'allegato C, al punto 4 è scritto: "la superficie catastale e' data dalla somma:
a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
del 25 per cento qualora non comunicanti;"
Nel DPR n. 138/1998 è previsto che gli accessori indiretti (cantine e soffitte) possano essere non comunicanti con i vani principali; nel Decreto non viene fatta alcuna menzione al motivo per il quale non sono comunicanti, non viene fatta alcuna precisazione o distinzione sulla tipologia o sulla destinazione degli ambienti (o degli spazi liberi) che li separano e li dividono dai vani principali;
quindi secondo quanto prescritto dal DPR n. 138/1998, le cantine e le soffitte possono costituire pertinenza di una unità immobiliare abitativa anche se non direttamente comunicanti con i relativi vani principali in quanto non è previsto alcun obbligo di costituire una unità immobiliare autonoma (qualora gli accessori non siano direttamente comunicanti con tali vani).
i criteri per il calcolo delle superfici catastali stabiliti dal DPR n. 138/1998 sono adottati anche dalla procedura DOCFA oggi in uso.

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Da: X amen221/01/2022 12:09:31
Il CDU per la corte (se inserita nella planimetria) non ci vuole: nelle ipotesi in cui in virtù del nesso di pertinenzialità l'area sia stata accatastata unitamente al fabbricato, costituisce con esso un unico bene (almeno dal punto di vista catastale) e non è assoggettata allo statuto relativo alla circolazione dei terreni, ma (unitamente al manufatto al quale pertiene) a quello dei fabbricati.
Rispondi

Da: Concorsista10721/01/2022 12:17:35
Insieme all'area urbana di 4600 mq invece il CDU ci vuole...mi sa che...ops...
Rispondi

Da: X concorsista 10721/01/2022 12:24:39
Solo se consideri la corte censita autonomamente al catasto terreni. Smettila di fare terrorismo.
Rispondi

Da: un dubbio mi sorgeva21/01/2022 13:42:43
ma l'area di corte può essere cementata?
Rispondi

Da: Concorsista10721/01/2022 16:14:24
L'area urbana sta al Catasto Fabbricati, lo dice la parola stessa...e comunque, continuando a sbagliare, non hai capito che la partita del CDU, quando complessivamente superi mq 5000, prescinde dalla natura del Catasto terreni o fabbricati..

Non è terrorismo (solito parolone da te buttato in pasto ai leoni da tastiera) ma è PALETTO CONCORSUALE CHE PORTA ALLA BOCCIATURA...
Rispondi

Da: Per favore...21/01/2022 16:27:07
Possiamo creare una pagina solo per l'aggiornamento delle date del concorso e dei risultati? C'è chi come me vorrebbe avere solo queste informazioni. Sta diventando uno strazio.
Grazie mille
Rispondi

Da: DD21/01/2022 16:39:22
Concorsista107 ma tu che ne sai dei paletti scusa? Te li ha detti qualche commissario o sono frutto del tuo pensiero? No perché a questo punto dilli tutti e scrivi anche l'ordine di correzione visto che sai tutte queste cose con sicurezza
Rispondi

Da: Concorsista10721/01/2022 16:41:04
Anche se avessi info di prima mano non le darei su un forum e soprattutto non a maleducati come soggetti che bazzicano qui...i paletti stanno nella sostanza sxcritti sopra...e...buon concorso notarile a tutti...
Rispondi

Da: DD21/01/2022 16:43:21
Ma a quanto pare queste info di prima mano le dai da giorni… hai scritto varie volte i paletti. Volevo solo capire se c'è qualcuno della commissione che ti dice le soluzioni… a questo punto te le avrà dette anche prima del concorso visto che le sai tutte e soprattutto hai fatto 3 compiti giusti senza prendere i paletti che dici…
Rispondi

Da: DD21/01/2022 16:46:30
. Per scrivere i paletti con tanta sicurezza o sai i paletti perché qualche commissario te li ha detti (e a questo punto te li avrà detti anche prima del concorso perché se hai questa confidenza da farti dire i paletti a questo punto te li avrà detti prima del concorso) oppure sono pensieri tuoi. Delle due l'una
Rispondi

Da: Concorsista10721/01/2022 16:51:23
Forse ho studiato prima di sedermi o forse ho l'umiltà di ascoltare anche i pareri degli altri...dicci tu le tue fonti...per il resto stai letteralmente farneticando, mi chiedo come possa un soggetto dire delle cose come le dici tu...con questa sicurezza...
Rispondi

Da: Concorsista10721/01/2022 16:54:52
Quanto ai paletti, ci vuole poco ad individuarli, come sempre sono 1 o 2 per compito...non ho nessuna certezza sulla professio ma ovviamente mi auguro che sia un paletto...diversamente, per il CDU, ovviamente ci andava e ci andava non per l'area urbana di 4600 al terreni ma perché l'area complessivamente oggetto del negozio era di 5100 mq...cifra non sparata a caso...
Rispondi

Da: DD21/01/2022 16:56:32
Io non ho nessuna fonte e non so nulla e non mi permetto di scrivere i paletti a caratteri cubitali dandoli per certi se sono solo frutto del mio studio o del confronto con altri. Tutto qui.
Le considerazioni sul tuo conto sono frutto del mio pensiero perché non mi spiego come un concorsista possa conoscere i paletti scrivendo alla gente che se ha fatto una determinata cosa va a casa.
Rispondi

Da: DD21/01/2022 16:57:53
Ok vedi, già la tua ultima risposta va bene. Sono considerazioni tue
Rispondi

Da: Concorsista10721/01/2022 16:59:12
Mie convinzioni dettate dall'esperienza e, permettimi, da una certa lucidità che mi porta a volere scoprire i problemi piuttosto che a nasconderli...se non hai messo il CDU la vedo molto male...poi scusa...il primo giorno le menzioni urbanistiche non ci volevano (o no? Confermi?)...non crederai mica che ti facevi il concorso notarile senza menzioni...no è...
Rispondi

Da: Concorsista10721/01/2022 17:02:29
Per me i paletti sicuri sono CDU, aggiornamento planimetria deposito e corte e onere costituire società in mc...oltre il curatore speciale in iv...sulla professio e sull'interprete tedesco ho già detto come la penso...
Quanto all'argomenti di pt in mc, bastava avere sfogliato le riviste degli ultimi due anni...
Rispondi

Da: DD21/01/2022 17:03:05
Si certo sono d'accordo con te. Le menzione a commerciale ci andavano. Sul cdu però non so. Probabilmente è come dici tu ma secondo me se consideri l'area urbana come bene a parte e metti il cdu solo per l'area con l'aggiornamento della planimetria per la corte va bene lo stesso…'spesso al concorso premiano la coerenza
Rispondi

Da: Concorsista10721/01/2022 17:04:55
Se...se...e se...di sicuro te ne vai a casa...
Rispondi

Da: Concorsista10721/01/2022 17:05:52
Premiano le scimmie ammaestrate, altro che coerenza...
Rispondi

Da: DD21/01/2022 17:07:56
Vabbè ok. Non ti rispondo più
Rispondi

Da: Tracce soc non estratte21/01/2022 17:43:10
"poi scusa...il primo giorno le menzioni urbanistiche non ci volevano (o no? Confermi?)...non crederai mica che ti facevi il concorso notarile senza menzioni...no è..."

Nelle due tracce non estratte erano previsti conferimenti contestuali che richiedevano le menzioni? Non le ho fatto attenzione mentre il presidente le leggeva
Rispondi

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