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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, ..., 913, 914, 915, 916, 917, 918 - Successiva >>

Da: ….l08/01/2022 23:15:52
Cass civ 19510/2020 sulla fideiussione taic
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 23:21:08
Se ne parlò in lungo ed in largo appena dopo il concorso...nel caso che citi, la nullità è sicura ma al concorso la caparra veniva versata a mani del notaio e non del costruttore o di un suo delegato...

L'obbligo della fideiussione è discutibile, pertanto, in quanto il costruttore non riscuote nulla...cionondimeno, siccome trattavasi di deposito volontario (non ex lege ), si può ben dire che nel caso del concorso il promissario acquirente non ha la garanzia del deposito legale (es. la segregazione del condo dedicato) e che pertanto ci volesse la garanzia fideiussoria...
Rispondi

Da: ,.....08/01/2022 23:53:42
verosimilmente  la fideussione obbligatoria ex art 2 Taic  non occorreva per la caparra confirmatoria in deposito al notaio come non occorreva per i pagamenti successivi ( anche.mediante accollo) al.trasferimento della proprietà con la venuta ad esistenza dell l'appartamento in condizioni di ottenere il rilascio dell agibilita'; pertanto se è stata messa e non occorreva è un ipotesi di nullità ex 1346 cc  per inesistenza dell oggetto del.contratto di fideussione per cui come  puoi vedere la correzione di Iv diventa opinabile e contestabile anche a prescindere dall eventuale conflitto d interessi o dalle imprecisioni nella redazione del.contenuto del preliminare di cui all art. 6 Taic
Rispondi

Da: !!! 3puntiesclamativi09/01/2022 12:10:19
Per la cronaca, io sono !!! (3 e solo 3 punti esclamativi), gli altri con più varia punteggiatura sono altre persone.

Certo che anche IV era pieno di questioni, forse anche il peggiore dei tre, ma si prestava a molteplici soluzioni. Su commerciale invece andranno giù come lame, ed è per questo che inizieranno da lì.

Come ho detto già in passato, follia inserire lo straniero come interprete. Non c'entra una mazza la disapplicazione, non esiste un diritto a fare da interprete, non scherziamo.
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 12:21:45
Concordo con !!!

Potrebbero già essersi riuniti per decidere i criteri ma è molto probabile che sarà commerciale ad aprire le danze, con una marea di bocciati per questioni formali (CDU, minorato, sottoscrizioni, planimetrie)...IV se lo terranno per terzo credo, dato che è un atto atipico...

quanto ai tempi di correzione, ho sentito che volevano fare presto...entro fine anno...ma credo che li faranno rallentare per poter fare l'accavallamento...

Buon concorso a tutti...
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 12:25:51
La disapplicazione ci può pure stare ma sicuro non la fa il notaio ma il giudice, assurdo chi non ha applicato alla lettera la legge notarile...
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Da: un concorsista09/01/2022 15:00:39
M. Di Fabio, Manuale di Notariato, Ed. 2014, pag. 168 (testimoni stranieri e necessità
della residenza in Italia anche se cittadini UE)e Santarcangelo Forma e clausole degli atti notarili della wolter klowers 2018 capitolo 5  art 50 requisiti dei.testimoni e fidefacienti scaricabile da internet nessun accenno alla disapplicazione
Rispondi

Da: ''xxxxxx09/01/2022 15:19:22
5.1.1 La cittadinanza
I testimoni devono essere «cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti»3
.
È irrilevante che il cittadino italiano risieda in Italia o all'estero, mentre per il cittadino straniero
è richiesto che egli abbia la residenza in Italia4
.
Sebbene non sia detto dalla legge, il testimone cittadino straniero deve conoscere la lingua italia-
na5
, altrimenti non potrebbe assolvere la sua funzione istituzionale.
È irrilevante che il cittadino straniero sia in possesso o meno del permesso di soggiorno, purché
sia legalmente dimorante in Italia6
.
Nessuna deroga è posta per i cittadini comunitari7
.
1 Comma così modificato dall'art. 1 della legge 10.5.1976, n. 334. Il testo precedente era:
«I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno eser-
cizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto».
La modifica si rese necessaria perché la legge 8.3.1975 n. 39 aveva abbassato a 18 anni il limite per la maggiore età,
per cui si dubitava se si dovesse considerare interpretativamente modificato anche il limite di età posto dalla norma
in esame, oppure se si continuasse ad applicare il limite letterale dei 21 anni.
La questione fu risolta dall'art. 2 della citata legge che prescrisse un'applicazione retroattiva della norma, facondo
salvi gli atti già stipulati:
«Art. 2. La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla L. 16.2.1913, n. 89, ricevuti
successivamente alla entrata in vigore della L. 8.3.1975, n. 39, e prima dell'entrata in vigore della presente legge».
2 Santarcangelo, La forma degli atti notarili, cit., 97.
3 Intendendosi per residente lo straniero che abbia la dimora abituale nello Stato (Di Fabio, Manuale, cit., 156).
4 La limitazione non ha un fondamento plausibile. Avevo ritenuto che la ratio della norma fosse da individuare
nello scopo di assicurarne la reperibilità in caso di testimonianza giudiziale sull'atto (Santarcangelo, La forma
degli atti notarili, cit., 97), ma giustamente è stato obiettato che la stessa esigenza vale per il cittadino italiano resi-
dente all'estero, il quale invece è idoneo (Boero, La legge notarile commentata, cit., 290).
5 Lenzi, Il notaio e l'atto notarile, cit., 19; Lasagna, Il notaro e le sue funzioni, cit., 1114; Santarcangelo, La forma
degli atti notarili, cit., 97; Boero, La legge notarile commentata, cit., 290; Genghini, La forma degli atti notarili, cit., 44.
6 Santarcangelo, La forma degli atti notarili, cit., 97.
7 Di Fabio, Manuale, cit., 15

@: dalle argomentazioni di cui sopra si può dedurre che la tesi della disapplicazione neanche accennata da Santarcangelo sia del tutto.isolata perché il cittadino italiano residente all estero può essere assunto come testimone mentre il cittadino tedesco residente all estero sicuramente no!
Rispondi

Da: Fiorenza agostini09/01/2022 15:33:29
Ciao ragazzi avendo parlato nei giorni successivi con un commissario, ovviamente a livello informale, mi accennava al fatto di come avessero voluto inserire problematiche di diritto internazionale privato nelle tracce. Di qui la necessità o quantomeno l'opportunità della professione iuris in mc, nonché la necessità  di affrontare l interferenza del reg europeo "Roma 2" nell'inter vivos e del falso problema dell'interprete nel mc, che ben poteva/doveva assumersi.
Mi ha fatto presente in particolare che non era tanto un problema di scelta su quale interprete nominare ma circa il fatto che si fosse presentato al notaio un soggetto che tale carica voleva assumersi è che pertanto laddove non ci fossero stati motivi ostativi, ben doveva assumersi
Ovviamente chi avrà mostrato in parte teorica consapevolezza che nulla ostava alla sua nomina (io personalmente non l'ho preso), non avrà da temere :)
Volevano solo farci ragionare parole sue e vedere chi sarebbe stato attento accorgendosi di  tutte le problematiche che le tracce nascondevano.
Altro punto importante che ha tenuto a sottolineare nonché al fatto che la fideiussione dovesse essere in ogni caso inserita.
Le correzioni inizieranno a fine mese, settimana prossima dovrebbero (condizionale è d'obbligo causa covid) iniziare a riunirsi.
Spero di aver fatto  cosa gradita
Rispondi

Da: ×××××××09/01/2022 16:01:35
L abrogazione della legge è vincolata alle ipotesi contemplate agli art. 15 delle Preleggi e 136 Cost. ( Corte Cost sentenze n.ri 348 e 349 del 2007 in tema di Cedu e Cass.n. 950/2015 ).
La giurisprudenza della Cassazione ( cfr. Cass civ n.20435 del 2014 ) conformemente alle decisioni della Consulta è univoca nel ritenere che il giudice nazionale in quanto giudice dell unione può giungere a disapplicare la norma interna contrastante con quella dell Unione avente efficacia diretta senza l intermediazione della Corte Cost. Lo spazio riservato alla Consulta residua nell ipotesi di contrasto con una norma dell Unione priva di efficacia diretta e nei casi in cui le norme europee ledano i valori fondanti del sistema costituzionale.Eventuali dubbi interpretativi sul contenuto delle norme e dei principi vanno in ogni caso rimessi alla Corte di Giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale. Sembra evidente che la materia ed il potere di disapplicazione appartenga al Giudice dell Unione e non al Notaio perciò nei trattati sulla forma di autorevoli giuristi non viene menzionata proprio.
Rispondi

Da: ×××××××09/01/2022 16:02:13
L abrogazione della legge è vincolata alle ipotesi contemplate agli art. 15 delle Preleggi e 136 Cost. ( Corte Cost sentenze n.ri 348 e 349 del 2007 in tema di Cedu e Cass.n. 950/2015 ).
La giurisprudenza della Cassazione ( cfr. Cass civ n.20435 del 2014 ) conformemente alle decisioni della Consulta è univoca nel ritenere che il giudice nazionale in quanto giudice dell unione può giungere a disapplicare la norma interna contrastante con quella dell Unione avente efficacia diretta senza l intermediazione della Corte Cost. Lo spazio riservato alla Consulta residua nell ipotesi di contrasto con una norma dell Unione priva di efficacia diretta e nei casi in cui le norme europee ledano i valori fondanti del sistema costituzionale.Eventuali dubbi interpretativi sul contenuto delle norme e dei principi vanno in ogni caso rimessi alla Corte di Giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale. Sembra evidente che la materia ed il potere di disapplicazione appartenga al Giudice dell Unione e non al Notaio perciò nei trattati sulla forma di autorevoli giuristi non viene menzionata proprio.
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 16:08:49
Grazie Fiorenza!

La professio iuris in mc era doverosa, non costava niente e ti metteva al sicuro...

Su Roma I ci posso stare ma cmq il TAIC è norma di applicazione necessaria e quindi la scelta non ha senso pratico...

Sull'interprete mi sembra che chi non lo ha messo non possa essere bocciato...
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 16:14:05
Fiorenza, mi sembra di capire che correggeranno mc per prima prova?
Rispondi

Da: Guglielmo da Baskerville09/01/2022 16:21:28
Purtroppo per te  somaro il potere di disapplicazione, in assenza di un'interpretazione di senso contrario della cassazione, spetta da tempo anche ai Notai quali operatori di diritto depositari del munus di controllori di  legalità ai quali l'ordinamento riconosce il potere di conferire pubblica fede.
Per la cronaca, Detto potere non spetta unicamente al giudice nazionale ma anche alla pubblica amministrazione nell'ambito dei propri processi decisori.
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 16:22:51
So chi sei, inutile che mandi ingiurie...stai bene dove stai...vedrai che fra poco sarai raggiunto dai giusti provvedimenti di legge...allora ti vedrò chiedere scusa...perché so che lo farai...
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 16:24:38
Spiegaci questa, caxxaro che non sei altro:

"il potere di disapplicazione, in assenza di un'interpretazione di senso contrario della cassazione"...fai ridere, ignorante, nel senso che ignori i fondamenti del diritto...
Rispondi

Da: ×××××××09/01/2022 16:33:21
Quindi mi sembra di capire che i Notai nell esercizio delle loro funzioni possano anche effettuare alla pari del.giudice nazionale  un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia cortesemente mi indicate in base a quale norma grazie!
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 16:44:43
Si tratta di minxhiate sparate da un asino patentato, peraltro ben conosciuto nell'ambiente...che la norma sia potenzialmente discriminatrice è possibile, anzi verosimile ma che il notaio possa tranquillamente infischiarsene del dettato normativo è una cosa impensabile...

L'assunzione dell'interprete straniero comunitario non residente è concorsualmente parlando un "missile", una cosa che non sta né in cielo e né in terra...la non applicazione della norma in oggetto può essere fatta solo dal giudice, la PA (e il notaio esercita una funzione lato sensu amministrativa) non può disapplicare norma interne contrarie al diritto dell'Unione, al più può interpretarle in senso conforme...la soluzione data dal commissario, sotto il profilo sostanziale, ci può stare ma assumere un soggetto incapace per la legge notarile è gravissimo...

Mi rivolgo a te, che sei conosciuto, una altra ingiuria e vedrai se non ti rintraccio con gli strumenti di legge...
Rispondi

Da: Guglielmo da Baskerville09/01/2022 16:58:33
Sumaro con uno studio di giugno di quest'anno a firma del Notaio Liotti presidente di Federnotai che espressamente ti ripete quanto da me detto, fossi in te non dormirei sogni tranquilli a non aver preso quell'interprete argomentando per giunta sulla lettera di una legge discriminatoria del 1913… il missile c'era eccome solo che tu penso lo abbia percepito quando ormai era troppo tardi 
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 17:07:31
Asino che non sei altro, l'articolo l'ho letto benissimo e dice che la cosa sarebbe possibile e il notaio non sarebbe passibile di sanzione disciplinare, in quanto non esiste un contrario orientamento della Cassazione...

La opinione è senza dubbio rispettabile (non la tua, perché sei un villano e per tale devi esser trattato) ma non è assolutamente da accogliere, men che meno al concorso...

Il principio di non discriminazione nazionale vale per le materie oggetto dei trattati e non vedo cosa c'entri direttamente l'essere capace di essere interprete o testimone con le materie dei trattati.

In una parola, se violazione c'è, si tratta di violazione di un principio di diritto comunitario, che, nella materia, non ha efficacia diretta verticale...

Che il notaio possa essere un cittadino UE è stato inserito (solo da alcuni anni) poiché il notaio è considerato nella veste non tanto di pubblico ufficiale ma di operatore economico...ecco il perché di questa modifica...

Ma cosa sto a parlare con te, tu non sai nemmeno comprendere il significato di un articolo, nel quale la questione viene vista eminentemente sotto il profilo disciplinare..., vai a vergognarti se ne sei capace...
Rispondi

Da: ×××××÷09/01/2022 17:15:40
Sull eventuale natura discriminatoria dell art.50 LN ( tutta da dimostrare) nella parte in cui richiede la residenza in Italia anche del.cittadino comunitario per assumere la  funzione di.testimone  io ci andrei cauto perché se la ratio dell art.50 LN non è quella della pronta reperibilità del.testimone ( visto che anche il cittadino italiano residente all.estero può essere testimone ) la stessa va ricercata quindi nella presumibile conoscenza della lingua italiana da parte del testimone straniero che risiede in Italia per poter svolgere adeguatamente la funzione di teste strumentale all atto  per cui non si pone neanche un eventuale questione di disapplicazione da parte del Giudice dell Unione e non del Notaio.
Rispondi

Da: Chissà09/01/2022 17:25:45
Chissà se le cose che si leggono adesso sulle soluzioni volute dai commissari hanno la stessa autorevolezza di quelle che si leggevano prima degli scritti sul fatto che volessero fare eccezionalmente togliere la parte teorica e per tutta risposta hanno dato 5 punti di parte teorica nel commerciale e di fatto altrettanti nel mortis causa!!!
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 17:27:46
Non è tanto questo, si tratta di circostanze che denotano un effettivo collegamento con l'ordinamento italiano, specie in tema di amministrazione pubblica del diritto privato...il requisito è, quindi, discrezionalmente posto dalla legge italiana...tanto è vero che, quand'anche all'atto sia applicabile una legge straniera o di altro paese comunitario, la normativa sulla redazione dell'atto notarile, riguardando l'attività amministrativa o comunque l'esercizio di poteri pubblicistici di certazione e controllo, è sempre e solo quella italiana...

Pur rispettando l'opinione posta dall'articolo, rilevante sul piano delle conseguenze disciplinari per il notaio disapplicante, si tratta di una visuale non confortata da alcun aggancio giurisdizionale e soprattutto pratico...

Rispondi

Da: Guglielmo da Baskerville09/01/2022 17:28:45
La questione trattata nell'articolo è tutt'altro che incentrata sull'aspetto disciplinare della questione, ma della possibilità a monte di poter ricevere atti pubblici in altra lingua Ue anche in presenza di parti che conosco nano l'italiano.
Almeno fai finta di leggerlo lo  studio se vuoi rispondere seriamente
Dopodiché cerca di rispondermi a questa domanda : se in notaio non potesse disapplicare la norma interna, sulla base di quale criterio lo stesso non sarebbe passibile di sanzione disciplinare per aver trasgredito la legge notarile ?
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 17:29:37
Sì, come no...questi, se non sono costretti dall'AGCM, la tabella non la rivedranno mai...
Rispondi

Da: ###09/01/2022 17:31:53
L'articolo di Liotta si pone in questione dubatitativa ed esprime un parere scientifico favorevole, ma non ha avuto una particolare eco nell'ambiente notarile.
Non può l'articolo di Liotta, per quanto autorevolissimo, fare selezione al concorso e pensare che i circa 2000 candidati lo conoscessero e lo "applicassero", fottendosene della legge notarile. Solo alla legge dobbiamo obbedire, nessuno è superiore.
Possiamo discutere di soluzioni da un punto di vista sostanziale ma in punto di forma l'atteggiamento deve essere rigidissimo. Io ho studiato sul Genghini e sul Santarcangelo e ho frequentato nell'ultimo anno 3 scuole notarili e nessuno ha mai posto questa questione. Un motivo ci sarà!!!
In conclusione, probabilmente passerà anche chi ha costituito Filano come interprete ma deve aver esposto in una pagina di motivazione la tesi progressista e all'avanguardia di Liotta che tra l'altro si chiede pure se sia ammissibile un atto rogato solo in una lingua della UE...
Credo che sia imbocciabile chi ha pedissequamente applicato la legge notarile.
Concordo poi con xxxxxx sul fatto che si potrebbe pure discutere sulla natura discriminatoria dell'art. 50 l.not. che ben potrebbe essere ispirato alla ratio della presumibile conoscenza della lingua italiana da parte del testimone straniero che risiede in Italia per poter svolgere adeguatamente la funzione di teste.
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 17:36:51
Come tu ben sai, essendo notaio (eh sì, ti conosco, o meglio ti conosciamo), la responsabilità disciplinare si ha solo in caso di nullità assoluta inequivoca...nell'articolo si paventa che la norma della legge notarile sia probabilmente discriminatoria (e ci potrei anche stare) e che quindi il notaio potrebbe disapplicarla di suo...

Se non che tale ragionamento si rivela semplicistico poiché:
- le norma sull'atto notarile sono di diritto pubblico nel senso dianzi detto;
- non spetta comunque al pubblico ufficiale che non sia un giudice disapplicare una norma interna non conforme al diritto comunitario...(e vediti tutte le ultime sentenze della magistratura amministrativa);

Quello che dice l'articolo lo posso comprendere nella sostanza ma al concorso è pura fantasia...
Rispondi

Da: ×××××09/01/2022 17:41:51
A maggior ragione nessuna discriminazione e disapplicazione  è ravvisabile alla luce delle Tue considerazioni ( concorsista 107 ) perché si presume che il cittadino italiano residente all.estero o straniero ( o comunitario ) residente in Italia, puo' svolgere la funzione di testimone perché conosce la legge italiana
Rispondi

Da: Concorsista10709/01/2022 17:48:03
Quale che sia la ratio, la materia riguarda la forma e la confezione dell'atto pubblico, che sicuro non è materia comunitaria...stiamo parlando di liberi pensieri, forse funzionali a escludere il profilo disciplinare in un caso magari già accaduto...tanto è vero che attualmente stanno lavorando a una riforma della legge notarile per introdurre anche la modifica de quo...

Rispondi

Da: !!! 3punti esclamativi09/01/2022 18:08:04
Cambio argomento, dato che la discussione sull'interprete è senza senso (rischio enorme prenderlo, forse chi lo ha preso si salverà - per me no - ma di certo chi non lo ha preso passa; poi andate a dire al vostro notaio di disapplicare la legge notarile, così ci facciamo tutti due risate).

Volevo invece capire la questione della professio. Se lei non parlava italiano per aver vissuto all'estero, e quindi oggi vive in Italia, perchè mai ritenete che andasse fatta?
Rispondi

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