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Concorso per 400 posti di NOTAIO
27537 messaggi

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: ###08/01/2022 12:46:00
Ti ho chiesto perché hai scritto "un onere avente molteplici oggetti, continuare l'attività..." e avevo capito male.
Personalmente ho fatto legato di azienda con onere di conferirla in una società di capitali (ad eccezione della veste sì socio accomandatario di s.a.p.a.) o cooperativa.
In motivazione ho spiegato l'autonomia patrimoniale perfetta di dette società, ma ho anche precisato che in sede di conferimento scatterà comunque nei rapporti esterni il 2560 che è inderogabile. Quindi la limitazione della responsabilità è nei limiti del 2560.
Ho parlato di conferimento in generale perché esso può riguardare sia l'atto costitutivo sia durante societate. On altri termini anche in fase costitutiva sì tratta comunque di conferimento
Rispondi

Da: Guglielmo da Baskerville08/01/2022 14:29:06
Capre… Bastava leggersi lo Studio di giugno 2021 per capire e sapere che l'interprete comunitario non residente era tranquillamente ammissibile in forza della disapplicazione diretta dell'art. 50 e 55 LN ex art 18 Tuef
In errore di diritto, e aggiungerei Grave, dovrebbe ritenersi chi ha ritenuto prevalente la legge Notarile a tal proposito, argomentando pure contra legem…
Un suggerimento per il prossimo concorso Studiate di più e commentante ad cazzum di meno
https://www.federnotizie.it/stipulare-in-una-lingua-ue-si-puo/
Rispondi

Da: per Guglielo08/01/2022 14:43:38
riguardo ad affermare che prevalga uno studio di Giugno 2021 sulla legge ci andrei molto ma molto piano, anche se il ragionamento per me può starci..

concordo con concorsista107..guai se iniziano con commerciale..
Rispondi

Da: NOTIZIE08/01/2022 14:56:02
Sul bando?
Rispondi

Da: Guglielmo da Baskerville08/01/2022 14:59:15
Non è lo studio che prevale, ma il diritto comunitario ed il principio di disapplicazione diretta
Chi lo ignora, argomentando per giunta, dimostra di non conoscere ne l'uno né l'altro
Rispondi

Da: Condono2016e201908/01/2022 15:03:05
Vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna vergogna
Rispondi

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Da: Concorsista10708/01/2022 15:57:44
La disapplicazione, se ne è il caso, la fa il Giudice e non il notaio, il notaio non si mette a disquisire, è un mero certificatore (seppur qualificato) della volontà altrui...a parte che per i munus pubblici non vedo cosa ci possa entrare il diritto comunitario...ma allora anche per fare il notaio basterebbe avere la cittadinanza di uno stato UE...non facciamo ridere...
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 15:59:13
E invece mi sa tanto che iniziano da commerciale, poi iv e poi mc...non ho notizie fresche in merito cmq...volatili per diabetici in arrivo...
Rispondi

Da: Guglielmo da Baskerville08/01/2022 16:33:10
Infatti capra è dal 2005 che la cittadinanza di altro stato europeo (non più quella italiana) è condizione di accesso alla professione notarile nel nostro paese…
Lascia stare i forum e Studia che è meglio
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 16:52:54
Infatti il bando lo prevede ma se non lo prevedesse, come per i testimoni nella legge notarile, non esiste alcuna equiparazione quanto all'esercizio delle funzioni pubbliche...ma che perdo tempo pure a spiegartelo...capra doppia...
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 17:08:21
Tanto è vero che un DPCM del 1994 riserva ai soli cittadini italiani (esclusi i comunitari) l'accesso, per esempio, al concorso in magistratura, tra gli altri.

Inoltre, spero tu stia scherzando che la disapplicazione possa essere fatta direttamente dal notaio...scherzi spero...lo spero per te...
Rispondi

Da: Guglielmo da Baskerville08/01/2022 17:42:30
Spero per le tasche dei tuoi che hanno buttato soldi nella tua erudizione che ti metta a studiare sul serio 
Capra comunitaria
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 17:44:42
Io spero che tu abbia consegnato e che ti diano il giudizio che meriti, cioè a casa...
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 17:45:44
Ma cosa vuoi disapplicare, ahahahaha
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 17:47:45
Mi spiace, non sono stato foraggiato, forse tu ne sai qualcosa, in vita mia ho sempre lavorato, dicci tu oh Guglielmo, dicci di quante volte ti hanno bocciato...facci ridere, aspirante notaio disapplicatore...ma fammi il piacere...
Rispondi

Da: ###08/01/2022 17:49:10
Quindi adesso bocciano pure chi applica la legge notarile? Chi sono io che disapplico la legge notarile? In aula girava questo orientamento del notariato secondo cui il 50 l.not. sarebbe discriminatorio ma io non me la sono sentita e non ho costituito Filano. In motivazione ho scritto che il 50 l.not. non distingue tra cittadini UE e extra UE perché parla di straniero in generale, a differenza delle norme in generale sulla capacità dello straniero (il giorno prima nella parte teorica parlando della capacità dello straniero avevo, tra l'altro, distinto tra cittadino UE per il quale si applica il 20 tfue e cittadino extra UE per il quale occorre permesso di soggiorno o deve esserci un trattato o vi deve essere la condizione del reciprocità ex 16 preleggi).
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 17:54:44
La non discriminazione per il cittadino Ue attiene solo alle materie comunitarie, tra cui assolutamente non rientra l'esercizio di poteri e funzioni pubbliche...tanto è vero che nella PA i comunitari ci possono lavorare ma senza esercitare funzioni dirigenziali o decisionali...Hai fatto benissimo a non disapplicare la norma italiana della legge notarile, tanto è vero che, come dice Guglielmo (che ha cambiato nick ma è sempre lui, quello che solo con le querele si leva di torno), il notaio può essere un cittadino UE ma solo perché la legge lo prevede espressamente...senza previsione sarebbe una caxxata micidiale...
Rispondi

Da: Pippogol 08/01/2022 18:03:25
Ragazzi ma si sa nulla dell'eliminazione del limite di consegne? Ormai i praticanti stanno finendo, non se ne sono accorti??
Rispondi

Da: !!!!!!08/01/2022 18:14:24
Testimoni stranieri non residenti aventi cittadinanza in un Paese UE.
Il candidato e' chiamato a misurarsi con la mancanza del requisito della residenza nel
caso di specie.
L'Articolo V della convenzione aggiunge che "tuttavia la sola qualità di straniero non
costituisce ostacolo per essere testimone di un testamento internazionale". Di qui parte
(minoritaria) della dottrina ha ritenuto che l'art. 50 della Legge Notarile nella parte
relativa alla residenza degli stranieri fosse disattivato in caso di testamento
internazionale, stante la prevalenza delle convenzioni internazionali sulle norme di
diritto interno. La maggioranza degli autori, invece, ha ritenuto che il menzionato
articolo V non incida sull'articolo 50 L.N. poiché tale ultima norma non contiene una
preclusione a che gli stranieri assumano la qualità di testimone ma si limita solo a
pretendere il requisito della residenza allo scopo di assicurarne una più facile
reperibilità. Nello stesso senso la nota del Ministero di Grazia e Giustizia del giorno 11
febbraio 1992 n. 2/33-16/92 che recita testualmente "Tale norma non può essere ritenuta
abrogativa dell'articolo 50 primo comma Legge Notarile. Ne segue che il testimone
straniero deve essere residente nel territorio della Repubblica. Considerato infatti che,
per dato testuale, l'articolo V in oggetto esclude che 'la sola qualità di straniero' possa
costituire 'ostacolo per essere testimone internazionale' si osserva che per il citato
articolo 50 1° co. L.Not. l'esclusione è collegata alla doppia condizione: di straniero e di
non residente e ciò all'evidente fine di vedere assicurata quella reperibilità minima,
intrinseca ai compiti del testimone".
Chiarito, dunque, che il requisito della residenza per il testimone straniero vale anche in
caso di testamento internazionale, la questione si complica per la circostanza che i
testimoni in parola sono cittadini comunitari.
E' noto che per il principio di non discriminazione tra i cittadini comunitari,
l'ordinamento interno non può pretendere requisiti da parte di un cittadino di un altro
paese Ue che non siano richiesti altresì a un cittadino italiano. Parte della dottrina
notarile ritiene, pertanto, che il Notaio debba disapplicare la prescrizione dell'art. 50
L.N. sulla residenza in caso di teste comunitario per contrasto con la normativa
internazionale di rango superiore ma deve constarsi la posizione autorevole di altri
autori, a cui si devono due tra i testi sulla forma notarile di maggiore diffusione,
secondo cui il requisito della residenza non sia comunque derogabile.
Entrambe le soluzioni, se ben motivate, appaiono adottabili.
Rispondi

Da: ###08/01/2022 18:16:40
Per Pippogol. In realtà non si applica più il limite delle 5 consegne perché è discriminatorio! Puoi sederti al concorso e fottertene del limite! Ahahah
Scherzi a parte, è da anni che se ne parla e ultimamente in modo molto insistente. Quindi secondo me a breve non ci sarà più il limite (come è avvenuto di recente con il limite anagrafico)! Però sono mie considerazioni personali, non ho fonti!
Rispondi

Da: ###08/01/2022 18:19:58
Rectius, 5 inidoneità
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 18:25:39
Per !!!

Grazie del contributo ma cmq ciò che posti è superato, nella sostanza, dal principio di non discriminazione in materia comunitaria.
Questo principio non opera per qualsiasi previsione ma solo per quelle materie attinenti le materie comunitarie, tra cui vi può essere la libera prestazione di servizi.

Il munus di testimone negli atti notarili, in sè, non ha nulla a che fare con la libera prestazione di servizi (o altra materia comunitaria), bensì attiene all'esercizio di una pubblica funzione. Si può discutere quanto si vuole sulla estensione del detto principio ma una cosa è certa...solo un folle al concorso disapplica una normativa italiana di natura pubblicistica...

Vabbè che di folli e vigliacchi ce ne sono ma al concorso mai...
Rispondi

Da: !!!!!!!!08/01/2022 18:26:47
"Testimoni strumentali"
Tribunale di Latina, Sez. II, 3 aprile 2020, n. 667 - Rel. Valeri - R. c. P. e altri
Non sono considerati interessati all'atto, e dunque inidonei all'ufficio di testimoni, coloro che hanno un interesse
indiretto e mediato alle vicende patrimoniali dei contraenti: non è rilevante un interesse semplicemente morale o
eventuale, ma occorre che esso abbia attinenza con l'oggetto della regolamentazione negoziale e sia attuale,
effettivo, diretto, immediato, personale ed economico. Determina l'inidoneità del testimone solo l'atto che sia
idoneo a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico o un vincolo di obbligazione riguardante la
persona o il patrimonio del testimone.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme Non constano precedenti conformi.
Difforme Non constano precedenti difformi.
Omissis
Con atto di citazione notificatoin data 22 novembre 2012,
F.R., in proprio e quale esercente la potestà sul minore R.
A., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Latina
allora sezione distaccata di Gaeta, l'ex-coniuge A.P., C.I. e
il notaio M.S.M. al fine di sentire accertare e dichiarare la
nullità dell'atto di donazione di usufrutto a rogito notaio S.
del 14/1/2009 rep. n. (...) racc. (...) e per l'effetto condan-
nare i convenuti in solido al risarcimento di danni per
mancato godimento dell'appartamento di Via B. quale
diretta dipendenza dell'atto di disposizione nullo.
A sostegno della domanda, si deduceva che in data 14
gennaio 2009 il notaio S. rogava l'atto di donazione di
usufrutto per la durata di anni 5 da P.A. a favore di C.I. alla
presenza, oltre ad altro testimone, dell'Avv. A.T. avente
ad oggettola quota di un mezzo di unimmobile sitoinG. C.
so A. 3 attualmente via B., spettante per la restante quota
quanto all'usufrutto all'attore e quanto alla nuda proprietà
al figlio minore di questi R.A.
Esponeva inoltre l'attore che il donatario, abusando dei
suoi diritti di usufruttuario, con contratto registratoin data
20 ottobre 2009 aveva locato l'immobile ad una coppia di
rumeni deprivando in tal modo l'altro usufruttuario ed il
minore nudo proprietario dei diritti sulla metà del bene.
Si deduceva altresì che l'avv. T. aveva inviato nell'inte-
resse della sua assistita P.A.lettera del 20 dicembre 2008in
risposta alla diffida del R. volta alla riconsegna delle chiavi
dell'appartamento al quale la P. aveva cambiato la serra-
tura d'ingresso e che per tale motivo la stessa doveva
ritenersi interessata alla vicenda.
Secondo l'attore, pertanto, sussisteva la nullità dell'atto di
donazione per violazione dell'art. 50 della L. notarile n. 89
del 1913 che richiede che i testimoni non siano interessati
all'atto (sussistendo un "sospetto di un'influenza esercitata
sulla donante e sull'assenza di spontaneità"), la nullità/
annullabilità dell'atto di donazione stipulato in conflitto
di interessi tra le parti per non avere il notaio riscontrato la
condizione giuridica del bene oggetto di usufrutto e per
non avere acquisitoil consenso degli altri comproprietari o
titolari di diritti reali sul bene, contravvenendo in tal
modo ai doveri del suo ufficio, la nullità della donazione
di usufrutto per mancanza di causa, tenuto conto del fatto
che la donante conviveva in altro appartamento con il
donatario il quale d'accordo con lei aveva locato a terzi
l'appartamento all'insaputa del R. e nella consapevolezza
del dissenso da questi manifestato alla disponibilità esclu-
siva del bene da parte della ex-coniuge.
L'attore evidenziava pertanto che la P., conseguita con la
violenza la disponibilità effettiva del bene con il cambio di
serratura, aveva donato l'usufrutto al convivente che poi
lo aveva locato in frode dei diritti del R.
Si costituivanoi convenuti P. ed I. chiedendoil rigetto della
domanda e deducendo il difetto di legittimazione attiva e la
carenza di interesse ad agire in capo all'attore, tenuto conto
che l'atto di donazione non aveva intaccato i diritti del R.
essendo subentrato il donatario nei diritti già spettanti al
donante, l'insussistenza della violazione della legge nota-
rile, non risultando alcun divieto a che il legale della
donante potesse assistere quale testimone all'atto rogato
ed alcun interesse dell'avvocato alla stipula dell'atto, l'in-
sussistenza di alcuna nullità dell'atto per presunto conflitto
di interesse con i diritti del comproprietario, come ritenuto
nell'ambito del procedimento cautelare per sequestro giu-
diziario instaurato dal R. rigettato anche in sede di reclamo,
atteso il mancato pregiudizio ai diritti dell'altro titolare,
l'infondatezza della domanda giudiziaria di nullità della
donazione per mancanza di causa, atteso lo spirito di libe-
ralità che la donante voleva dimostrare nei confronti del
convivente, come del resto l'attore aveva intestato la pro-
prietà della sua quota al figlio avuto in seconde nozze A.R.,
in danno della figlia di primo letto. I convenuti inoltre
deducevano l'insussistenza di alcuna frode alla legge risul-
tando l'usufrutto costituito solo sulla quota spettante alla
donante e la locazione solo su un vano dell'immobile.
Si costituivail notaio S. convenuto chiedendoil rigetto della
domanda deducendo il difetto di legittimazione attiva del-
l'attore all'azione di responsabilità contrattuale nei confronti
del notaio rogante, deducibile solo dalla parte che aveva
concluso il contratto d'opera intellettuale e l'insussistenza di
qualsivoglia elemento a fondamento di presunta responsa-
bilità extracontrattuale, l'inammissibilità della domanda
attorea per carenza assoluta di interesse ad agire, tenutconto che la causa del pregiudizio asseritamente subito
dall'attore non derivava dalla donazione ma dalla successiva
locazione da parte del donatario e considerato che l'usufrutto
risultava donato a termine di cinque anni e la locazione
destinata ex art. 999 c.c. a cessare entro l'anno di cessazione
dell'usufrutto. Il notaio convenuto deduceva altresì il difetto
di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore
riguardo alla azione di annullamento del contratto di dona-
zione, non risultando egli contraente e portatore di interesse
suscettibile di tutela per gli effetti di cui agli artt. 1433 e 1441
c.c. e l'assenza di responsabilità in capo al professionista,
attesa la genericità delle censure mosse al suo operato ed il
fatto che il danno lamentato derivava in realtà dal cambio di
serratura operato dalla P. senza consegna delle chiavi all'at-
tore. Veniva inoltre dedotta l'insussistenza di qualsivoglia
interesse all'atto in capo all'Avv. T. che vi aveva assistito
quale testimone e persona di fiducia della donante e la
genericità della domanda di risarcimento danni anche con
riferimento alla lesione presuntamente patita.
Espletate le prove orali ammesse alle parti, la causa veniva
assunta in decisione all'udienza del 30 maggio 2019.
Motivi a fondamento della decisione
La domanda di parte attrice non è fondata e non risulta
meritevole di accoglimento.
F.R. in proprio e quale genitore del figlio minore A. ha
agito in giudizio per l'accertamento della nullità della
donazione di usufrutto posta in essere dalla ex-coniuge
in favore del suo convivente ed avente ad oggetto la sua
quota di comproprietà dello stesso spettante per il residuo
50% all'attore come usufruttuario ed al figlio minore quale
proprietario.
In primo luogo, non sussiste il profilo di nullità dell'atto di
liberalità in considerazione della presunta violazione del-
l'art. 50 della legge notarile L. n. 89 del 1913 che esige che i
testimoni devono "non essere interessati nell'atto". Con
questo requisito la legge intende garantire la neutralità e
l'imparzialità del testimone, assicurando la sua totale
indifferenza per la conclusione o meno dell'atto nonché
la spontaneità dell'atto stesso. Viene accolta al riguardo
una nozione restrittiva per la quale non sono considerati
interessati coloro che hanno un interesse indiretto e
mediato alle vicende patrimoniali dei contraenti, non è
rilevante un interesse semplicemente morale o eventuale,
ma occorre che esso abbia attinenza con l'oggetto della
regolamentazione negoziale24, e sia attuale, effettivo,
diretto, certo, immediato, personale ed economico e che
determina l'inidoneità del testimone solo l'atto che sia
idoneo a costituire, modificare o estinguere un rapporto
giuridico o un vincolo di obbligazione riguardante la
persona o il patrimonio del testimone. Nel caso di specie
la mera qualità in capo al testimone di legale della parte
con riferimento alla comunicazione stragiudiziale all'at-
tore del 15/12/2008 non vale a conferire tale interesse
all'Avv. A.T. del quale si deduce genericamente "il coin-
volgimento professionale dellaindicata avvocatessa" onde
la "partecipazione della medesima professionista in qualità
di testimone alla redazione dell'atto di donazione" solleva
il "sospetto di un'influenza esercitata sulla donante e sul-
l'assenza della spontaneità che imprescindibilmente deve
connotare gli atti di liberalità". Di converso tutte le dedu-
zioni dell'atto di citazione sono volte a sottolineare che
"l'intenzione della P. di lucrare in via esclusiva dai beni
acquistati dall'ex-coniuge era presente sin dal principio", a
conferma che non si poneva un problema di interesse
sovrastante dell'avvocato sulle finalità della donante.
Certamente l'atto di donazione in questione si inserisce
nell'ambito di un aspro contenzioso tra le parti in cui si era
inscritto già da epoca antecedente all'atto di donazione la
mancata consegna delle chiavi dell'appartamento in que-
stione da parte della P. che si dichiarava disposta a darvi
corso nella predetta comunicazione del 15/12/2008 del suo
legale confermando la circostanza.
Alla stregua di tanto, gli addebiti mossi al notaio rogante
correlati alla dedotta invalidità dell'atto stipulato
appaiono infondati in primo luogo quanto alla mancata
indagine circa la condizione giuridica del bene, tenuto
conto del chiaro oggetto della donazione riferito all'usu-
frutto sulla quota della donante, nonché, con riferimento
al "conflitto di interessi" dedotto dall'attore, circa la
mancata acquisizione del consenso del comproprietario
o dell'usufruttuario dell'altra quota, non dovendo il notaio
ingerirsi sull'assetto degli interessi conformi a diritto per-
seguiti dalla donante con riguardo alla porzione di pro-
prietà, salvo poi l'esito finale ottenuto con la locazione
parziale del cespite da parte del donatario.
Risulta altresì fondata l'eccezione della difesa del notaio
rogante circa il difetto di legittimazione attiva dell'attore
al fine di far valere la responsabilità contrattuale del
professionista attesala sua estraneità all'atto e la mancanza
di addebiti rilevanti in termini di responsabilità extra-
contrattuale sia con riferimento all'elemento oggettivo
della condotta illecita che del danno arrecato, evidente-
mente ricondotto anche dall'attore a fatti successivi.
Circa la mancanza di causa della donazione impugnata nel
presente giudizio per il solo fatto che il donatario aveva
diversa residenza e non vi avrebbe vissuto, certamente tale
circostanza non può far ritenere il difetto di causa dell'atto
sia che si accolga la nozione tradizionale di funzione
economico sociale del contratto sia che si riferisca agli
interessi reali che il singolo specifico contratto posto in
essere è diretto a realizzare.
Certamente non può ravvisarsi l'incidenza della dedotta
frode agliinteressi dell'attore tenuto conto che ex art. 1344
c.c. il negozio in frode alla legge è quello che persegue una
finalità vietata in assoluto dall'ordinamento in quanto
contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine
pubblico o del buon costume ovvero perché diretta ad
eludere una norma imperativa e per giurisprudenza paci-
fica l'intento di recare pregiudizio ad altri soggetti non
rientra di per sé nella descritta fattispecie, sia perché il
negozio in frode alla legge è ipotesi del tutto distinta da
quella del negozio in frode ai terzi, sia perché non si
rinviene nell'ordinamento una norma che stabilisca in
via generale, come per la prima ipotesi, l'invalidità del
contratto stipulato in frode ai terzi, ai quali ultimi, invece,
l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varieipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui
attività negoziale.
A tale ultimo riguardo peraltro non sussiste la legittima-
zione attiva dell'attore all'azione di annullamento stante il
chiaro disposto dell'art. 1441 c.c.
In ogni caso il presunto danno che sarebbe derivato dalla
donazione asseritamente invalida viene collegata dall'at-
tore al mancato godimento dell'immobile, come tale deri-
vante dal pregresso comportamento della convenuta P. e
dalla succcessiva locazione e che in ogni caso, secondo
quanto dedotto dall'attore, è venuto a cessare nel 2014 con
il riacquisto della disponibilità dell'immobile.
Va quindi dedotta anche la genericità di tale pre-
sunto danno patito cui non può sopperire il potere
equitativo del giudizio in difetto di assolvimento del
relativo onere probatorio anche ove avesse trovato
accoglimento la domanda in punto di nullità dell'atto
di liberalità e dunque di fattispecie generatrice della
dedotta invalidità.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente
pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disat-
tesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna F.R. in proprio e quale esercente la potestà
sul minore R.A. a rimborsare le spese del presente giudizio,
liquidate, in favore dei convenuti P.A. e I.C. nella somma
di Euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
CPA ed IVA con distrazione a favore del procuratore
antistatario Avv. Gaspare Morgante dichiaratosi antista-
tario ed a rimborsare le spese del presente giudizio, liqui-
date, in favore del convenuto Dott. M.S. nella somma di
Euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
CPA ed IVA.
Testimone strumentale e interesse all'atto
di Claudia Mariani e Carlo Cervasi
La sentenza in esame, condivisa nelle sue conclusioni, attiene alla possibilità che l'avvocato di una
delle parti venga assunto quale testimone dell'atto notarile. Il caso consente di riesaminare la figura
del testimone strumentale, la sua funzione e la sua operatività concreta negli studi notarili, conclu-
dendo che si tratta di un istituto ormai privo di funzione, tanto sostanziale che formale. Quanto al
requisito della mancanza di interesse nell'atto si è raffrontato con l'analogo requisito del testimone
giudiziale ex art. 246 c.p.c. e si è convenuto con la decisione in esame nell'escludere che l'avvocato
della parte sia interessato all'atto e pertanto che lo stesso possa essere assunto quale testimone
strumentale.
1. Il caso
Il caso affrontato dal Tribunale di Latina nella sen-
tenza che si annota è di grande interesse perché da un
lato è nuovo, per quanto consta a chi scrive, dall'al-
tro, a dispetto della novità, decide su una prassi
abbastanza diffusa, quella dell'assunzione di un pro-
fessionista che assiste una delle parti quale testimone
strumentale dell'atto.
In particolare, il notaio viene chiamato in causa per
l'asserita nullità di una donazione di usufrutto, tra
l'altro, per aver assunto quale testimone l'avvocato di
una delle parti che avendo inviato "nell'interesse
della sua assistita [...] lettera del 20 dicembre 2008
in risposta della diffida del[l'attore] volta alla ricon-
segna delle chiavi dell'appartamento al quale [...]
aveva cambiato la serratura d'ingresso e che per
tale motivo la stessa doveva ritenersi interessata
alla vicenda".
Secondo l'attore, ciò avrebbe comportato una viola-
zione dell'art. 50 l. not., e precisamente del requisito
negativo della mancanza di interesse all'atto, sussi-
stendo un "sospetto di un'influenza esercitata sulla
donante e sull'assenza di spontaneità".
Il giudice di merito, come si vedrà condivisibilmente,
esclude l'interesse del testimone e respinge la
domanda, argomentando, con riferimento al tema
che qui ci interessa, che con il requisito dell'impar-
zialità "la legge intende garantire la neutralità e
l'imparzialità del testimone, assicurando la sua totale
indifferenza per la conclusione o meno dell'atto". Per
il giudice di merito, "non è rilevante un interesse
semplicemente morale o eventuale, ma occorre che
esso abbia attinenza con l'oggetto della regolamen-
tazione negoziale e sia attuale, effettivo, diretto,
certo, immediato, personale ed economico.".
Per la verità, ove il giudice avesse ritenuto sussistente
il conflitto d'interesse, la stragrande maggioradegli atti notarili ricevuti con l'assistenza dei testi-
moni, sarebbero nulli (giacché è proprio con la nullità
dell'atto che viene sanzionata tale violazione dall'art.
48, n. 4, l. not.) considerato che, nella maggior parte
degli atti nei quali intervengono, i testimoni sono
impiegati di studio (1) o tecnici delle parti.
2. Il testimone strumentale
Il testimone dell'atto notarile, di cui si occupa la sen-
tenza in commento, è comunemente definito testimone
strumentale, per distinguerlo dal testimone giudiziale ed
è, secondo la definizione più diffusa, la "persona fisica
chiamata nel processo strumentale per assistere alla
formazione dell'atto pubblico [...] e per dire, poi, all'oc-
correnza, ciò che sa intorno alla formazione stessa, a
scopo di prova"(2). La seconda parte della definizione,
quella relativa alla testimonianzafutura, è stata criticata
da chi ha evidenziato come "l'eventualità di una futura
deposizione è un accidens incerto e comunque estraneo
alla tipica funzione del teste strumentale" (3).
Il testimone strumentale ha una lunga storia (ben
percorsa da vari autori (4)), che muove dalle società
primitive, dove il testimone, non essendo ancora in
uso la scrittura, aveva la funzione di sostituire il docu-
mento, restando affidate alla sua memoria l'esistenza e
il contenuto dell'atto. L'importanza del testimone
crebbe in rapporto alla sfiducia sull'autenticità dei
documenti che circolavano e dalla fine del medioevo
declina, in uno con l'aumentata affidabilità delle fonti
scritte e in particolar modo di quella notarile (5).
Nella nostra legislazione, il testimone strumentale
viene importato dalla legge notarile francese dove,
abolito il doppio notaio (assistito da un solo
testimone), per la stipula dell'atto notarile si richiede
che l'unico notaio sia affiancato da due testimoni.
Negli anni la legislazione in materia è stata oggetto di
varie revisioni, dapprima aumentando le ipotesi in
cui i testimoni non erano richiesti o comunque erano
rinunciabili ed infine, nel 2005, invertendo la regola
per cui all'atto notarile devono assistere due testi-
moni e adottando quella opposta per cui i testimoni,
salve alcune categorie di atti determinate dalla legge,
assistono all'atto solamente se richiesti dal notaio o
dalle parti o in caso di deficit di queste ultime.
In sostanza, dopo la riforma del 2005, vi sono oggi tre
grandi gruppi di atti nei quali è richiesto il testimone
strumentale: quelli nei quali è la legge ad imporre
espressamente la presenza dei testimoni (es. testamenti,
donazioni, convenzioni matrimoniali), quelli nei quali
una delle parti siaincapace dileggere e scrivere e,infine,
quando le parti o il notaio ne facciano richiesta.
3. La funzione
La funzione del testimone strumentale è stata varia-
mente ricostruita dagli autori che se ne sono occupati.
Si ritiene per lo più che il testimone abbia il mero
compito di presenziare e assistere a ciò che accade
durante la lettura dell'atto, ma non manca chi ritiene
che al testimone competa una più ampia valutazione
sull'esercizio della funzione di adeguamento.
Secondo il primo dei due orientamenti anzidetti, il
testimone controlla che il notaio legga l'atto alle parti,
che queste siano presenti, lo approvino e lo sottoscri-
vano insieme ai testimoni stessi e al notaio (6). Tale
attività è coerente con le qualità richieste a chi assuma
l'ufficio di testimone (7), ossia la maggiore età, la
(1) Paradossalmente, proprio come per l'avvocato testimone
della donazione della sentenza in esame, anche per i collaboratori
di studio-testimoni strumentali si potrebbe in astratto ravvisare un
interesse alla stipula dell'atto. Tale interesse, che non ha natura di
interesse giuridico né diretto né attuale né effettivo, è banalmente
quello di far stipulare l'atto, facendo così guadagnare l'onorario al
notaio e avere maggior sicurezza del proprio posto di lavoro. Ma
così argomentando sarebbe ben difficile trovare dei testimoni
strumentali per la stipula dell'atto: dal testimone amico del dona-
tario (che dunque ha un interesse morale a vederlo arricchito), a
quello che, completamente estraneo e sconosciuto alle parti,
presta la sua assistenza solamente al fine di lucrare una parcella
(come pure si usava in passato).
(2) Così Donà, voce Notariato e archivi notarili, in Nuovo Dig.It.,
VIII, 1939, 1076 s.
(3) Per tutti, G. Girino, Testimoni e fidefacienti nell'atto notarile,
in NNDI, XIX, Torino, 1973, 275.
(4) Tra i tanti, v. almeno G. Casu, L'atto notarile tra forma e
sostanza, Milano-Roma, 1996, 55 ss.; G. Girino, op. cit., 274; S.
Tondo, Note sui testimoni all'atto notarile, in CNN Studi e Mate-
riali, 1990, II, 329.
(5) G. Girino, op. cit., 274 s.
(6) Tra i tanti, Di Fabio, Manuale di notariato, Milano, 2014, 167,
per il quale "La funzione dei testimoni, [...] consiste non tanto
nell'esplicarsi a futura prova o memoria [...] ma soprattutto nel
garantire con la loro sottoscrizione, la veridicità del documento nel
suo stesso contesto, non anche - salvo le eccezioni sopra richia-
mate - della sua formazione".
(7) In giurisprudenza v. Cass. Civ. 9 febbraio 1963, n. 243, inVita
not., 1963, 388 ss., che si è trovata a decidere in un caso che
riguardava un testamento nel quale il notaio aveva ridotto in
iscritto in modo erroneo la volontà del testatore. La Corte si
esprime, tra l'altro, sulla richiesta di risarcimento danni in capo
ai testimoni per aver sottoscritto il testamento "mentre avevano
poi asserito di aver prestato scarsa attenzione alla lettura del
testamento e di aver poco compreso ciò che il notaio e il testatore
avevano detto" e quindi per aver omesso di rilevare che le risul-
tanze del testamento non corrispondevano a ciò che essi avevano
ritenuto di percepire come dichiarato dal testatore. Il giudice di
legittimità reputa che "a norma dell'ultimo comma dell'art. 47
della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato,
spetta solo al notaio di indagare la volontà delle parti e dirigere
personalmente la compilazione integrale dell'atto. I testi chiamati
ad assistervi non sono collaboratori del notaio quanto alla inter-
pretazione e traduzione in iscritto della volontà delle parti e alla
certificazione di fede del contenuto del documento. La loro
responsabilità, quali organi di prova, è limitata alla verità estrinseca
della formazione materiale del documento in relazione all'oggetto
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 18:27:06
Per quanto ne so io, sono solo voci ma per adesso non se ne fa nulla...fra qualche anno forse...
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 18:30:59
Che non ci fosse alcuna incapacità a essere testimone era abbastanza chiaro...e cmq la sentenza conferma che le tracce se le inventano la mattina alle 6 e 30...
Rispondi

Da: Tizietta 08/01/2022 18:49:59
Io credo che mc sarà tra i primi due corretti.
Più che altro per potersi scontare un buon numero di pagine di correzione.
Sia IV che comm erano lunghissimi.
Rispondi

Da: per concorsista 10708/01/2022 21:39:26
cosa ne pensi del testimone avvocato richiesto da una parte?
Rispondi

Da: ,!!''!,08/01/2022 21:46:01
Concordo anche perche' la traccia di IV oltre a non avere menzioni a pena di nullità da autorevoli giuristi è stata considerata una traccia aperta a piu soluzioni ma nello stesso tempo illogica
Rispondi

Da: Concorsista10708/01/2022 22:20:13
Ne penso che nessun conflitto rilevate sussistesse...in ogni caso, penso che chi non lo ha fatto intervenire quale testimone, per prudenza, non possa venire bocciato...

Quanto a IV non è vero che non c'erano menzioni...oltre al curatore speciale dell'AdS, nominato e autorizzato dal GT, bisognava dare conto di tutte le prescrizioni dell'art. 6 TAIC e dell'art. 2645bis c.c. relative agli immobili da costruire...c'era poi il deposito al notaio...la fideiussione la vedo dubbia ma cmq se non l'hai messa devi motivare bene...IMHO
Rispondi

Da: ,,,,08/01/2022 23:11:10
Per la mancanza di  menzioni a pena di nullità intendevo quello urbanistiche e catastali; quanto  al contenuto del preliminare bastava ricopiare o almeno richiamare il contenuto del l art 6 Taic; ;  quanto alla fideiussione invece la sua mancanza o la sua insufficienza in relazione all' importo ( vedi cassazione 2019 e 2020) e' causa di nullità testuale difficilmente contestabile.
Rispondi

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