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PROCEDURA CIVILE: ARGOMENTI DI STUDIO E DOMANDE
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Da: bahh 15/10/2011 10:54:43
Io ce l'ho tra 12 giorni, cda di Roma... E domani inizio il ripasso generale, cercando di farlo due volte.... Ce la faró? X forza!!!!!Baci a tutti e buon sabato di studio

Da: dott.esaurito15/10/2011 11:00:42
Due volte?? Ma sei una forza. Grande
Ma come fai?Ti ricordi già tante cose?
Hai già ripassato qualche materia piccola?

Da: bahh 15/10/2011 12:50:08
Bhé é stata dura, ma le cose le ricordo.... Da perfezionare, ma poteva andare peggio ;))) te come stai messo?

Da: dott.esaurito15/10/2011 12:55:11
Sono disperato...devo rifare tutto...ho la testa vuota...è dura, ho solo tre settimane

Da: D.m.s.  x Dig15/10/2011 15:18:39
Grazie Dig, infatti farò come dici tu, se no m'impatano nell'espropriazione immobiliare e non ne esco più..

Da: D.m.s.  x Dott esaurito15/10/2011 15:21:42
Dottore pure io sono a Bologna VI Commissione e ce l'ho tra meno di 2 settimane..se ti può consolare io proc civ la sto rifacendo tutta sul mandrioli per la seconda volta, ma è più quello che non so che quello che so;stio ripassando Int Priv a notte fonda e non ho idea di quando ripasserò comunitario e deontologia...insomma un macello...pure io sono stanco e sto facendo una fatica bestia a studiare..

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Da: bahh 15/10/2011 16:31:40
Su dott esaurito, con tre sett ancora hai tempo.... Calma e sangue freddo ;))) ma soprattutto ottimismo ;)

Da: chiarimentooooo17/10/2011 19:49:34
qualcuno di buona volontà mi sa spiegare la mediazione nel proc del lavoro alla luce del collegato lavoro???è obbligatoria???Per i diritti disponibili?Indisponibili?Nel mio manuale nn si capisce una mazza.

Da: Chiarimentooooooooo17/10/2011 22:26:24
qualcuno di buona volontà mi sa spiegare la mediazione nel proc del lavoro alla luce del collegato lavoro???è obbligatoria???Per i diritti disponibili?Indisponibili?Nel mio manuale nn si capisce una mazza.

Da: TheMoon17/10/2011 22:32:34
....... domani ripeterò dip. Mercoledì procedura. Se ci arrivo te la spiego io...sempre se qualche altro più generoso non si fa avanti prima..

Da: Chiarimentooooooooo17/10/2011 23:58:31
grazie Themoon, conto su di te!

Da: bahh 18/10/2011 17:18:12
Mediazione???? Forse intendi l'Arbitrato in Luigi del giudizio di lavoro, o l'istituzione di una commissione conciliativa nella fase del tentativo?

Da: dott.ssaesaurita 18/10/2011 18:24:43
Ragazzi ma che dite bisogna fare la parte relativa alla amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione e via discorrendo? Sono oggetto di domanda d'esame?

Da: Mariangela6118/10/2011 19:03:44
x dott.ssaesaurita
secondo me ti conviene farla. L'amministrazione di sostegno potrebbe essere un argomento papabile...

Da: Mariangela6118/10/2011 19:12:01
x Bahh
Volevi scrivere "in funzione" di giudice del lavoro?

Da: aiutoooooooooo18/10/2011 19:14:32
SI, anche ieri l'hanno chiesta

Da: TheMoon18/10/2011 20:13:50
x aiutoooo: cosa hanno chiesto di preciso? hanno chiesto anche l'appello? Chiarimentooo, manterrò la promessa, don't worry. Dimmi di preciso cosa vuoi sapere, domani in tarda mattinata posterò uno schema. Ragazzi, diamoci una mano tutti xò!

Da: Chiarimentooooooooo18/10/2011 21:38:42
grazie Themoon...ti aspetto domani. Allora, nel processo del lavoro so che è stato abolito il tentativo di conciliazione obbligatorio. il mio manuale prosegue poi con questa frase: "in tale prospettiva (abolizione conciliazione), l'assetto lavoristico riformato potrebbe intendersi non interamente sottratto all'applicabilità del decreto legislativo (si intende quello sulla mediazione), bensì solo per le contoversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, esclusi dall'ambito di operatività del Decreto legislativo". Ecco, non capisco. Significa che nel processo del lavoro la mediazione è obbligatoria per i diritti disponibili, come nel procedimento ordinario???

Da: TheMoon19/10/2011 14:13:16
La mediazione non è obbligatoria, è facoltativa tanto nel rito del lavoro che nel proc. ordinario (fatta eccezione x le controversie relativamente alle quali ne sia prevista l'obbligatorietà tassativa), considerato soprattutto che nel rito del lavoro l'istituto della concilizione si è rivelato un vero fallimento!
Posto un sunto del rito del lavoro:
-Ratio: tutela del lavoratore: celerità. La finanziaria 2011 ha introdotto in contr. Unificato a carico del ricorrente (prima il rito de qui ne era esente)
-oggetto (art. 409). Rapporti di lavoro ( lav. Subordinato privato o pubblico, mezzadria, colonia parziaria, contratti agrari in generale, affitto, rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale, collaborazione continuata e coordinata detta altrim. co.co.co. )
1) FASE STRAGIUDIZIALE
La l. 183/2010 (collegato lavoro) ha introdotto il principio della facoltatività del tentativo di conciliazione, che antecedentemente era invece condizione di procedibilità del giudizio. Le parti sono dunque libere di scegliere se optare x il tentativo di conciliazione, x l'arbitrato o se adire direttamente il giudice del lavoro.
Tentativo di conciliazione (art. 410): la domanda si propone con ricorso (ricorso c.d. non formale o richiesta) da inviare anche a mezzo racc. a.r. alla commissione di conciliazione della  Direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione del luogo in cui la prestaz. Lavorativa si è svolta (in base al principio della territorialità). Il ricorso de quo interrompe eventuali prescrizioni o decadenze. La commiss. Di conciliazione fissa la data di udienza (o, meglio, di "incontro") e ne dà comunicazioni alle parti. La controparte può, entro 20 gg dal ricevimento della richiesta, depositare presso la direz. Provinciale del lavoro una memoria contenente le proprie difese, eccezioni, eventuali domande riconvenzionali.
Al tentativo di conciliazione le parti possono comparire personalmente o farsi assistere da un consulente del lavoro, da un sindacalista, da un commercialista o da un legale. L'udienza è collegiale. La commissione è composta da un presidente e due "giudici" a latere. In genere è la stessa commissione che formula la proposta conciliativa. Se la conciliaz. Riesce se ne redige processo verbale che avrà valore di titolo esecutivo. Se non riesce, il verbale di mancata conciliaz. Dovrà essere dettagliatamente motivato e il giudice potrà tenerne conto ove le parti decidano di adire le vie legali.
Il tentativo di conciliazione può avere luogo anche presso una sede sindacale. Le modalità di esperimento sono simili. In questo caso, spettera al sindacato trasmettere il verbale di conciliazione alla direzione provinciale del lavoro.
2) RISOLUZIONE ARBITRALE DELLA CONTROVERSIA
Può essere chiesta dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione o al suo termine ove questo non riesca. In questo caso devono indicare la soluzione sulla quale concordano e affidare alla commiss. Di conciliazione il mandato a risolvere la controversia in vita arbitrale. Dovranno altresì indicare il termine x l'emanazione del lodo arbitrale(non più di 60 gg dalla richiesta) e le norme sulle quali ritengono si fondi la loro pretesa. Gli arbitri potranno decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali del diritto del lavoro e degli obblighi comunitari.
3) PROCEDIMENTO GIUDIZIALE
Giudice competente è il giudice della sez. lavoro. La domanda si propone con ricorso ex art. 414 cpc, nel quale il ricorrente dovrà indicare, tra l'altro, i mezzi di prova di cui intenderà valersi (ad es. ctu contabile, testimonianza, documenti…)+ la causa petendi, il petitum e la conseguente dettagliata descrizione del rapporto di lavoro. Il ricorso va depositato nella cancelleria del Trib, sez. lavoro, ed entro 5 gg il giudice dovrebbe (nella pratica nn avviene mai) fissare con decreto la data della prima udienza, da celebrare entro 60 gg dal deposito del ricorso. La notifica del ricorso e del decreto de quo devono essere effettuate dal ricorrente 30 gg prima della data dell'udienza. Se oggetto della controversia è una rapporto di lav. Alle dipendenze della PA, il ricorso va notificato direttamente alla PA e all'avvocatura dello Stato.
Il convenuto resistente deve costituirsi depositando in cancelleria una memoria di costituzione (art. 416) almeno 10 gg prima dell'udienza, indicando in essa eccezioni, domanda riconvenz, eventuali contestazioni, mezzi di prova, chiamata di terzo in causa etc. Se il convenuto  nn si costituisce nel termine suddetto, perderà tutti i suoi diritti e nn potrà far valere alcunché. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale (art. 418), il giudice fisserà con decreto una nuova udienza e il decreto de quo dovrà essere notificato al ricorrente entro 10 gg. Il ricorrente diventerà quindi convenuto resistente e si creerà una situazione similare a quella dell'opposizione a D.I.
Udienza di discussione (art.420): il giudice interroga liberamente le parti, tenta la conciliazione, verifica la regolarità della posizione delle parti, dispone eventuali ispezioni presso il luogo di lavoro, ordina la produzione di documenti. Se la conciliazione riesce, si redige proc. Verbale etc… Se non riesce, si dà avvio al processo con rinvio ad altra udienza per audizione testi, verifica Ctu contabile… Se le parti hanno chiesto di chiamare in causa un terzo, il giudice si pronuncia concedendo termine x notificare il provvedimento autorizzativo, il ricorso, la memoria di costituz. Al terzo chiamato spetterà l'adempimento degli oneri del convenuto.
Il giudice del lavoro ha ampi poteri istruttori (art. 421): può interrogare liberamente le parti, può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di nuovi mezzi di prova ad eccezione del giuram. decisorio, può disporre l'audizione di testi direttamente sul luogo di lavoro e durante le eventuali ispezioni ove ne ravvisi l'opportunità, può chiedere chiarimenti alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Può anche chiamare a testimoniare persone che sarebbero incapaci a testimoniare ex artt. 246 e 247.
Il giudice può emettere anche sentenza non definitiva e parziale (art. 420 bis), decidendo su una questione rilevante collegata alla validità o meno del contratto di lavoro, e che sarà impugnabile immediatamente mediante ric. X cassazione. Può emettere ordinanze ex artt. 186 bis, ter, quater.
Le sentenze di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dal rapporto dio lavoro sono provvisoriamente esecutive.

Da: TheMoon19/10/2011 14:14:43
ragazzi, se c'è qualche imprecisione correggetemi!

Da: TheMoon19/10/2011 14:28:49
ho fatto un lavoraccio...e pensare che avrei bisogno di riposare! va bene, spero che almeno ne sia valsa la pena..chiarimento, che ne dici? mi auguro sia così,perchè altrimenti potrei incacchiarmi come una bestia inferocita. e non sto scherzando, ho ancora i postumi di un recente esaurimento..In bocca al lupo a tutti..

Da: chiarimentoooooooo19/10/2011 15:13:26
ciao the moon...non voglio assolutamente farti incacchiare, anzi ti ringrazio moltissimo per il tuo post. Tuttavia, sì, confermo che hai fatto un lavoraccio....io ti chiedevo solo di spiegarmi la frase del mio manuale, in relazione alla mediazione nel processo del lavoro...Ti chiedevo solo quello, ossia la mediazione nel processo del lavoro. Però così hai fatto un bel ripasso sul rito del lavoro, che non è cosa da poco!!!!Grazie mille, in bocca al lupo!
Ps quindi la mediazione nel processo del lavoro si applica, facoltativamente, per i diritti disponibili?

Da: x themoon19/10/2011 15:41:07
perfetto!! solo una piccola aggiunta quando il giudice emette decreto di fissazione udienza può( nella maggioranza dei casi è così) stabilire un termine perentorio di non oltre 10 gg. dalla emissione o comunicazione del decreto per la notifica al convenuto del ricorso più decreto nel caso in cui non fissa tale termine è come dici te il ricorso più il decreto sono da notificare 30 gg. prima dell'udienza
bravoooooooooaaaaaaaaaaaaa

Da: TheMoon19/10/2011 16:25:51
;)))
Buono studio a tutti! Evviva il sostegno vicendevole! ciao!

Da: Mariangela6119/10/2011 17:27:04
Caspiterina themoon, che brava! La mediazione si applica facoltativamente a tutte le controversie. Cosa alquanto paradossale, considerato che nel rito del lavoro la definizione stragiudiziale delle liti si è rivelata del tutto fallimentare...

Da: TheMoon19/10/2011 23:58:20
ma no, nessun lavoraccio!!! Ho solo copiato lo schemino che avevo preparato per me!!

Da: TheMoon21/10/2011 21:27:09
ragazzi qualcuno mi spiega in 2 parole litispendenza, continenza e connessione? Grazie!!

Da: x waiting22/10/2011 11:57:05
litispendenza: ricorre quando pendono due processi aventi le stesse parti e il medesimo oggetto innanzi a due giudici in questo caso si applica il criterio della prevenzione e cioè il giudice adito per secondo dichira con ordinanza la propria litispendenza e cancella la causa dal ruolo
continenza: ricorre quando una causa contiene in sè un'altra causa cioè una pretesa oggetto di altra causa. in tal caso ricorreranno due ipotesi: se il giudice adito per primo è competente anche per la causa proposta succ.  il secondo dichiarerà con ordinanza la continenza e rimetterà le parti al primo giudice fissando un termine per la riassunzione( crit. prevenzione)
se il primo giudice non è competente dichiarerà con ordinanza la continenza e rimetterà le parti al secondo giudice ( criterio dell'assorbimento)fissando un termine per la riassunzione
connessione: ricorre quando due cause sono connesse tra di loro perchè hanno le medesime parti( conn sogg) o il medesimo petitum e/o causa petenti( conn oggettiva) il codice prevede vari tipi di connessione ( per accessorietà -per garanzia -  pluralità di soggetti - per pregiudizialità ( accertamento incidentale) per compensazione - per riconvenzionale
le ordinaze che dichiarano la litispendenza la continenza e la connessione possono essere impugnate con regol di competenza
può andare??

Da: x themoon22/10/2011 11:58:55
ops..volevo dire x themonn

Da: aiutiamoci!!!!!22/10/2011 12:08:51
Una volta letta tutta procedura civile, quanto tempo avete impiegato per il ripasso???E un solo ripasso può bastare???

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