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PROCEDURA CIVILE: ARGOMENTI DI STUDIO E DOMANDE
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Da: Ely25/08/2011 15:26:35
ma certo scusa se ti fanno la domanda sarà di sicuro del tipo mi dica i provvedimenti del giudice?...mica ci puoi stare un ora a parlare della sent nn definitiva....

Da: Mariangela6125/08/2011 15:28:13
E se volessi starci? scusami, ma io sono tendenzialmente precisa...un'ora cmq. Ciao, e grazie x avermi risp!

Da: osaka125/08/2011 15:29:56
aggiungo... sempreché l'altra parte non abbia già proposto appello principale prima della pronuncia della sentenza definitiva, nel qual caso dovrà impugnarla negli stessi termini previsti per proporre appello incidentale...

Da: osaka125/08/2011 15:31:38
ehm... la mia aggiunta era a un precedente post di Ely (quello del 25.8.2011 alle ore 15:13.21)...

Da: Ely25/08/2011 15:31:50
x me puoi fare come ti pare sono cose tue hai chiesto un consiglio e io ti ho risposto

Da: Ely25/08/2011 15:33:26
precisazione perfetta osaka1

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Da: mimimimimi25/08/2011 15:34:24
ragazzi una domanda!
ma bisogna sapere tutte le differenze sulle riforme oppure basta sapere come funzionano o diversi giudizi?????
non ci sto capendo nulla???!!!!!

Da: Mariangela6125/08/2011 18:29:04
Ely non volevo sembrare sgarbata prima. Il fatto è che vorrei sapere tutto alla perfezione, cosa che non è possibile...e allora fondo..Quindi voi vi limitate a dire quanto sopra sulle sent definitive e non?
X mimimi: Credo basti sapere la disciplina attuale, anche se, ovviamente, se chiedono un confronto bisognerà saper rispondere...

Da: Ely25/08/2011 19:24:48
non ci sono problemi mariangela.....si sulle sent nn definitive dico come ti ho postato prima niente di più

Da: Dindondan!25/08/2011 20:08:41
Riforme del processo civile... argomento rognoso... a parte l'ovvio confronto pre/post L. 69/2009 avrei qualche difficoltà a disquisire dei riti più remoti...

Da: Dindondan!26/08/2011 19:14:47
Ciao a tutti!
Rapida verifica in tema di tardiva costituzione delle parti.
Il giuffrè tratta la sola ipotesi di tardiva costituzione dell'attore e mancata costituzione del convenuto, affermando (giustamente) che in tal caso il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo, con onere per le parti di riassumere la causa entro tre mesi dal provvedimento di cancellazione, pena l'estinzione della causa.
Vale lo stesso principio pure in ipotesi di tardiva costituzione del convenuto e mancata costituzione dell'attore, giusto?
(scusatemi, ma ormai sono in piena paranoia su qualunque stupidaggine....).

Da: Ely26/08/2011 19:31:01
quando parla di tardiva cost vale x entrambe le parti il simone lo mette infatti in modo generico

Da: Qui quo qua28/08/2011 22:10:15
x dindondan
come ti capisco...sì comunque, è giusto quello che hai detto.

Da: Mariangela6129/08/2011 22:39:34
raga qualcuno di voi ha intenzione di dare un'occhiata alla lex sull'equo canone? Me lo chiedevo oggi, visto che ho ripetuto il procedim. di sfratto per morosità...Io credo sia sufficiente farvi un mero accenno, collegandola al termine di grazia..voi che dite??

Da: help06/09/2011 00:05:19
In materia di difetto di giurisdizione il giuffrè fa riferimento al regolamento preventivo di giurisdizione, proponibile d'ufficio (ma il regolamento di competenza può essere proposto, ex art. 41 I comma solo dalle parti). Mi domando: potrebbe essere l'ipotesi dell'art. 59 III comma della novella del 2009??

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

grazie!

Da: mai col daglas06/09/2011 00:06:51
bravissima/o help...anche io lo avevo pensato. siamo giunti alla stessa conclusione

Da: help06/09/2011 00:08:31
ops volevo scrivere regolamento di giurisdizione, non di competenza!

Da: mai col daglas06/09/2011 00:09:39
sisi...lo avevo capito....non sei affatto stupido/a...solo un pò distratto/a;-))))

Da: mimimimimi06/09/2011 10:43:45
ma voi li studiate i procedimenti innanzi al pretore ed al conciliatore?

Da: mimimimimi06/09/2011 10:43:46
ma voi li studiate i procedimenti innanzi al pretore ed al conciliatore?

Da: mimimimimi06/09/2011 10:43:47
ma voi li studiate i procedimenti innanzi al pretore ed al conciliatore?

Da: Dindondan!07/09/2011 11:31:15
X mimimimimi (non dovrebbe mancare nessun mi!)
Assolutamente no!

Volevo segnalarvi un errore nel manuale breve giuffrè di proc civ:
a pag. 314 la revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4 e 5 c.p.c. è stata erroneamente inclusa fra i mezzi di impugnazione che vanno proposti avanti ad un giudice diverso da quello che ha reso la sentenza impugnata.

Da: Mariangela6107/09/2011 13:32:49
Pretore? E' uno scherzo? Comunque no...

Da: mimimimimi07/09/2011 15:41:07
bene.........grazie

Da: Dindondan!07/09/2011 16:58:30
Mimimimimi, me la togli una curiosità? Il tuo nick è un omaggio alla nota pallavolista? ;-)

Da: Ra07/09/2011 17:13:36
oggi (a Ve) ho sentito chiedere: l'onere della prova.
e specificamente: i termini di decadenza per la produzione di documenti..

Da: mimimimimi07/09/2011 17:16:03
no sono le prime lettere che ho cliccato sulla tastiera del computer.....................magari facessero a me questa domanda!!!!!!!!! 

Da: Dindondan!07/09/2011 17:16:41
X Ra
Eri in V commissione?

Da: Dindondan!07/09/2011 17:31:04
Grazie della risposta mimimimimi :-)

Da: x dindondan07/09/2011 22:47:13
no, in prima.Domande davvero tranquille (se hai visto un tribunale in vita tua). Sinceramente pensavo peggio. ma dev'essere quella specifica commissione molto blanda!

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