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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: numero3 13/02/2013 13:20:27
- Evoluzione storica.

- Sotto il vigore del Codice civile del 1865, il principio (di matrice liberale) della signoria della volontà impediva di riconoscere al giudice un potere di controllo sull'equilibrio tra le prestazioni, essendo ogni determinazione sulla congruità dello scambio rimessa all'autonomia delle parti.
- Il legislatore del 1942 dà invece qualche limitato rilievo allo squilibrio contrattuale, dando la stura ad alcuni strumenti di tutela azionabili in presenza di determinate situazioni. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447, c.c.) ed alla rescissione per lesione ultra dimidiumdel contratto concluso con approfittamento dell'altrui stato di bisogno (art. 1448, c.c.). In presenza dei presupposti legislativi previsti per l'operatività delle succitate norme, al giudice viene riconosciuto il potere di sindacare la congruità dello scambio contrattuale, ed eventualmente di intervenire sull'assetto negoziale, evitando la rescissione del contratto, attraverso la riconduzione ad equità dello stesso.
La giurisprudenza prevalente, tuttavia, riteneva che tali norme fossero eccezioni, di stretta interpretazione, al principio generale dell'insindacabilità delle scelte negoziali ove non corrose da vizi della volontà. Si concludeva, pertanto, nel senso dell'indifferenza dell'ordinamento giuridico all'equità, normativo-economica della transazione, espressione della signoria della volontà. 
- Più di recente, nel nostro ordinamento si registrano sempre maggiori aperture verso il superamento del dogma dell'insindacabilità dell'autonomia negoziale, soprattutto alla luce di impulsi provenienti in tal senso a livello sovranazionale e, in particolare, dalla necessità di adeguamento alle direttive comunitarie (si pensi al settore consumeristico): principi della commissione Lando e della Convenzione Unidroit; Progetto preliminare di codice europeo dei contratti; Carta di Nizza; diritto comunitario, che, nel campo consumeristico (Dir. 5 aprile 1993, n. 93/13/CEE), ha comportato l'obbligo per gli Stati membri di conformarsi a nuove prescrizioni volte a garantire un maggiore controllo sull'equilibrio del contratto, in ragione della diversa forza economica e contrattuale delle parti e, quindi, del loro differente status soggettivo. Sono poi significative di questa nuova stagione  le nuove disposizioni in materia di clausole vessatorie,  usura, subfornitura e  transazioni commerciali;
ulteriore spinta verso un più stringente controllo giudiziale dell'equilibrio contrattuale proviene da una nuova lettura degli istituti civilistici, in materia di contratto, alla luce di alcuni fondamentali principi costituzionali, quali quelli di uguaglianza in senso sostanziale e di solidarietà sociale (artt. 3 comma 2 e 2 Cost.), nonché l'art.41 Cost. a mente del quale l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, in base ai quali i giudici tendono a compiere un più incisivo controllo sull'equilibrio del testo contrattuale. È quanto ad esempio accade attraverso un sempre maggiore utilizzo, da parte della giurisprudenza, dell'istituto del c.d. abuso del diritto. Questa nuova fase conosce un suggello con la svolta giurisprudenziale (Sez. Unite 18128/2005), che, nell'ammettere la riduzione d'ufficio della penale eccessivamente onerosa, sancisce il superamento del principio dell'indifferenza dell'ordinamento giuridico all'equilibrio  ed all'equità dello scambio, ponendo in essere quello che è stato  efficacemente definito l'assalto alla cittadella dell'autonomia contrattuale. Ancor più significativa è la decisione del 2009 con cui la Cassazione, in tema di recesso ad nutum, afferma il generale principio del divieto dell'abuso del diritto come strumento finalizzato anche al sindacato, specie nelle relazioni asimmetriche, sull'autonomia negoziale.
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Da: numero3 13/02/2013 13:24:01
ceringella dixit. è una parte della soluzione alla traccia proposta da Caringella. nell'ultima frase fa riferimento pure all'abuso del diritto. secondo me qualche parola non era di troppo (senza chiedersi se è stata la cassazione a fare confusione tra buona fede ed abuso del diritto). vale anche per me l'acronimo innanzi: IMHO, OF COURSE
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Da: ciuciù13/02/2013 13:47:55
stavo per applaudirti!!!
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Da: spasmodica attesa13/02/2013 13:53:20
Non credo ci sia un unico modo (corretto) per ottenere una sufficienza in civile. Anche se mi consola sapere che il modo in cui ho redatto il tema è molto simile a quello postato da numero 3.
Una rivista segnalava due ipotetiche soluzioni, molto diverse tra loro.
Credo che si giochi tutto sul ragionamento seguito da ciascuno per approdare a certe conclusioni. Puoi aver scritto tutto quello che i commissari hanno chiesto, aver citato tutti gli istituti possibili e non avere l'idoneità perché il tema non segue un filo logico.
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Da: rurt13/02/2013 14:11:18
io ad esempio non ho citato la rescissione,perchè ho interpretato la traccia nel senso di poteri del giudice non espressamente previsti dalla legge, e quindi mi sn concentrata sull'individuazione di norme che consentissero il sindacato del giudice anche laddove nn vi fossero disposizioni che claris verbis lo consentissero.Mi sn soffermata su 1374 e poi bf e roba varia.
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Da: vi13/02/2013 14:15:47
Bolle il cervello!!!è  troppo tardi miei cari......ah!ah!ah!
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Da: spasmodica attesa13/02/2013 14:20:14
per rurt: anche io ho fatto come te.
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Da: rurt13/02/2013 14:26:52
mas non so se abbiamo fatto bene. Cioè la prima parte del tema non c'è. mahh ormai è andata
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Da: rurt13/02/2013 14:34:52
io sn partita dal 1322 e oii via rapporti simmetrici e asimmetrici. soffermandomi sostanzialmente sui secondi. senza specificare nulla sui primi sui quali ho solo scritto il giudice nn ha potere di invadere l'autonomia delle parti.
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Da: NON CE LA FARò MAI13/02/2013 14:39:36
SONO D'ACCORDO CON SPASMODICA ATTESA
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Da: Tttoop13/02/2013 14:44:46
Io non ho proprio parlato ne' di clausola penale ne' di rescissione. Il filo conduttore e' stato per me l'abuso del diritto. Probabilmente lo stracceranno ma oramai non posso farci più niente
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Da: PC13/02/2013 14:49:05
Ecco il mio schema
Rapporti simmetrici:
- regola: nessun controllo del giudice (in virtù del passaggio dal concetto di causa in astratto a causa in concreto)
- eccezione: controllo ammesso nei casi di rescissione, risoluzione
Rapporti asimettrici (contratto dei cons; contratti tra imprese)
- regola: controllo del giudice
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Da: rurt13/02/2013 14:59:06
ma infatti ormai I GIOCHI SONO FATTI.mI VIENE DA RIDERE, PER NN PIANGERE, ANNI DI STUDIO BUTTATI NEL CESSO...AHAHAHAHAH
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Da: spasmodica attesa13/02/2013 15:12:16
per rurt: anche io non so se abbiamo fatto bene, figurati. sulla prima parte (rapporti simmetrici) ho citato la clausola penale e altri istituti per affermare che, ormai, il dogma della volontà delle parti è stato scalfito grazie ad una rilettura degli istituti civilistici ossequiosa dei principi costituzionali di solidarietà ed eguaglianza sostanziale. capisco che è un punto di vista da molti non condiviso, ma il diritto non è una scienza esatta, come diceva qualcuno.
Detto questo, una grande preoccupazione, tra le altre, mi viene data proprio dal tema di amministrativo e da quei benedetti obblighi di provvedere.
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Da: dita incrociate13/02/2013 15:18:14
anch'io mi tormento per la parte sugli obblighi di provvedere.
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Da: rurt13/02/2013 15:20:04
PURE IO OBBLIGHI A PROVVEDERE UNO SCHIFO...VEDO CHE NN SN DA SOLA.MAL COMUNE MEZZO GAUDIO CHE VE DEVO Dì
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Da: spasmodica attesa13/02/2013 15:23:31
Oh, ma qualcuno lo deve pur passare 'sto concorso, no?
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Da: rurt13/02/2013 15:25:44
NO IO PURTROPPO.
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Da: per me13/02/2013 15:28:57
per il tema di civile un consigliere di stato ha chiarito che il tema poteva essere risolto indifferentemente in due modi o tramite la strada della buona fede (e abuso del diritto) o tramite la strada della causa in concreto (come ho fatto io). Vanno bene tutte e due le strade. E poi il mio maestro dice sempre che ciò che i commissari premiano è la maturità del pensiero giuridico espresso nel tema e dunque una soluzione vale l'altra purchè "matura" :-)
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Da: spasmodica attesa13/02/2013 15:29:01
Neanche io, salvo miracoli.
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Da: dita incrociate13/02/2013 15:31:11
quale consigliere, per curiosità?
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Da: spasmodica attesa13/02/2013 15:31:59
Condivido il pensiero del consigliere. Infatti, più che civile, mi preoccupa  amministrativo e quelle gravi omissioni.
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Da: rurt13/02/2013 15:38:27
Se devo essere onesta il mio tema di civile non è malvagio, solo che la prima parte è carente, temo che npn vadano oltre la lettura della prima pagina. Cmq io ho seguito fondamentalmente la strada della buona fede.
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Da: no comment13/02/2013 15:39:51
Ragazzi ricordiamoci che era richiesto nel tema di parlarne con specifico riferimento al Codice del consumo e contratti tra imprese quindi mille pagine di parte generale, tralasciando il quesito specifico, a mio modestissimo parere, erano rischiose.
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Da: per me13/02/2013 15:42:58
il pensiero maturo l'ha detto Corradino, le soluzioni dei compiti sono pubblicate nel sito del corso del consigliere Bellomo
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Da: rurt13/02/2013 15:44:50
chiaro che poi ho parlato di nullita di protezione e rapporti asimmetrici tra imprese, in particolare art.7 della legge sulle transazioni
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Da: spasmodica attesa13/02/2013 15:46:19
Non ho il coraggio di andare a vedere quel sito. A questo punto, ha poco senso.
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Da: dita incrociate13/02/2013 15:48:24
secondo me era interessante evidenziare l'evoluzione del sindacato del giudice, scarso nel cd. primo contratto sempre più intenso nel cd. secondo e terzo contratto. il riferimento a buona fede/abuso del diritto attesta il tentativo di allargarlo anche nell'ambito del contratto del cc..  per lo meno, io l'ho inteso così.
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Da: no comment13/02/2013 15:49:08
Io non ci vado...già i miei sonni tranquilli stanno diminuendo di giorno in giorno, non sono così masochista ; )
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Da: dita incrociate13/02/2013 16:12:06
comunque quoto in pieno chi scrive che non c'è un solo modo giusto in assoluto di svolgere il tema, abuso o non abuso, dipende tutto dal contesto. e ricordiamoci che stando ai rumors è penale la traccia "maledetta".
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