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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: per ... per considerazioni02/03/2012 22:51:45
Cioè detto in italiano?
Rispondi

Da: ...per considerazioni02/03/2012 22:58:07
Detto senza fretta, mi pare che lo studio di Gazzoni fatto seriamente sia incompatibile con lo spazio da dedicare ad altre due materie.

Mi chiedevo se allo studio universitario del manuale occorra sostituire uno studio che guardi al dato sistematico d'assieme, e meno invece alle sfumature dei singoli istituti.
Rispondi

Da: ...02/03/2012 23:12:28
io non ho tempo per portare avanti una materia per volta che sto ancora lì a chiedermi come facciano tanti a sciropparsi anche le tracce ed i temi. Misteri della vita
Rispondi

Da: per ... per considerazioni02/03/2012 23:13:04
Io, invece, ritengo il contrario.
Una volta che si studia il Gazzoni si vanno a cercare dei testi più o meno analoghi.
Questo perchè lo studio deve essere finalizzato a un metodo.
Il Gazzoni o, ad es., il Galli di amministrativo sono gli strumenti che consentono di acquisire e di stimolare la capacità di analisi e di ragionamento che non si sviluppa con altri testi.
Con questo non intendo criticare i vari Garofoli o Caringella dico solo che quest'ultimi hanno forse il limite di essere paradossalmente troppo chiari.
In questo modo non ci si pone in maniera critica davanti agli istituti ma si finisce con l'assorbire solo quello che è scritto nel libro.
La conseguenza è, a mio avviso, che in questo modo rimane nel tempo poco o nulla di quello che si è studiato anche abbastanza bene.
Questo perchè lo studio, in questo modo, finisce con l'essere asettico.
Studiare il Gazzoni è sicuramente più impegnativo però una volta che si è entrati nel linguaggio e nel "metodo" i concetti resteranno impressi a vita!

Saluti  
Rispondi

Da: al02/03/2012 23:25:18
a vita non proprio.....
ho vissuto di rendita dello studio gazzoni per divrsi anni
ma poi ho dimentiato molto di quanto studiato.
Rispondi

Da: ...02/03/2012 23:29:31
quando lo studiai all'università ne fui travolto fisicamente e psicologicamente; ed infatti, oggi che lo riprendo in mano per il concorso avverto le stesse sensazioni. Se pure è vero che difficilmente si scorda, alla fine ciò avviene. Bastano, direi, 3 anni circa.
Rispondi

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Da: per ...02/03/2012 23:48:42
Il metodo giusto (o meglio più corretto) è quello di cercare di studiare il dato sistematico e non le sfumature dei singoli istituti.
E' dal dato sistematico che si può ricostruire l'istituto.
Non c'è cmq un metodo vincente: giocano molti fattori.
Però quello di concentrarsi sulle sfumature, a mio avviso, non porta da nessuna parte.
Rispondi

Da: sandrone 8303/03/2012 00:38:08
Per considerazioni: lo schema del 1333 cc. è chiaro. D'altra parte le questioni che si trattano sono, necessariamente, teoriche come puramente teorica è l'ammissibilità stessa dell'istituto del pagamento traslativo solvendi causa di un negozio unilaterale.
Parlando di altro: lo schema del pagamento traslativo può essere riproposto nel normale contratto consensuale di compravendita? Ovvero possono le parti, liberamente, derogare al 1376 c.c., scindendo, di comune accordo, tra titulus e modus?
Rispondi

Da: anna67 03/03/2012 08:56:16
per sandrone
un'ipotesi potrebbe essere quella contemplata nell'art. 1327 c.c. ossia l'esecuzione prima della risposta dell'accettante, detto anche più brevemente ipotesi di contratto mediante esecuzione.
Rispondi

Da: einstein03/03/2012 09:37:46
ho sempre odiato il Gazzoni.
Non mi resta mai nulla in testa di quello che leggo lì.
Ok..il diritto civile è quello che è, ma un testo dispersivo non ti aiuta certo a capirne le connessioni.
Se lo togliessero da magistratura..civile dico..
;-)
Rispondi

Da: OFDG03/03/2012 09:40:12
Qualcuno ha notizie sulle date???

Io avevo sentito il 21 maggio, ma ho sentito anche che potrebbe essere spostato, si sa nulla??
Rispondi

Da: per my.sky03/03/2012 15:31:17
guarda le mail
Rispondi

Da: galli on line03/03/2012 17:01:56
qualcuno ha seguito il corso galli on line? mi date la vostra opinione? graizie
Rispondi

Da: indignado03/03/2012 17:27:28
nella ripetizione, con differimento dell'effetto traslativo al momento in cui le parti ripetono il contratto innanzi al notaio, si ha deroga al principio del consenso traslativo. In caso di inadempimento sarebbe possibile agire ex art. 2932 c.c.
Sinceramente io non vedo come il differimento dell'effetto reale ad un atto consensuale non possa non ricondursi allo schema del contratto preliminare seguito dal definitivo.

Con riferimento al privilegio, davvero il creditore privilegiato non può far causa sol perché il bene oggetto di privilegio speciale sia andato distrutto. Non se ne capirebbe la ragione, atteso che ex art. 2742 e 2743 ha garanzia dellla surrogazione reale per l'indennizzo assicurativo e della reintegra nella garanzia con possibilità dell'immediato pagamento.

L'interesse finale dell creditore è di avere il credito e non di mantenere integra la garanzia. Intanto il mantenimento della garanzia ha senso in quanto sia funzionale alla soddisfazione del credito. Ma se la legge prevede un certa reazione di fronte alla distruzione della res oggetto di garanzia, ha ben poco senso prendersela con colui che l'ha malamente manutenuta. Si vuol dire con questo che dal negozio ex art. 1333 e, più a monte, dal contratto a favore di terzo ben possono discendere effetti traslativi con riferimento a beni mobili.
Rispondi

Da: è tutto soggettivo03/03/2012 18:32:49
io di tutti quelli che conosco che lo hanno passato nessuno ha fatto gazzoni..secondo me è tutto soggettivo...all'uni i testi erano semplici e cmq mi ponevo domande e cercavo spunti critici...e cosi riesco a fare se leggo testi che non sono già di per sè critici..se leggo gazzoni riesco ad imparare quello che dice ed è critico ma non riesco ad andare oltre con la mente..cosa che faccio se leggo testi semplici e discorsivi
Rispondi

Da: è tutto soggettivo03/03/2012 18:39:52
c'è gente che lo passa studiando solo sentenze e acquisendo da là capacita critica...c'è gente che lo passa seguendo un corso, facendo solo quello e avendo la fortuna che escono le cose trattate pur non avendo di per sè capacità critiche proprie..c'è gente che lo passa facendo gazzoni....c'è gente che lo passa senza mai aver fatto un tema...è tutto troppo soggettivo, qualcuno dirà: non si può passare se non si fanno i temi....eppure c'è gente che lo ha passato pur non avendo materialmente mai fatto un tema perchè evidentemente sapeva di riuscire a scrivere bene nonostante non lo avesse mai materialmente fatto...insomma ragazzi, regole non ce ne sono...ognuno faccia come meglio crede, in base a quello che sente di fare e in base a quello che meglio gli riesce...se uno per studiarsi un testo complicato alla fine non sa niente di un istituto perchè non gli resta niente...meglio fare testi semplici...è tutto soggettivo...e che la fortuna ci assista!!!!!
Rispondi

Da: sandrone 8303/03/2012 18:55:52
Per indignado: non sono d'accordo con te; in primo luogo non è detto che il bene risulti assicurato, presupposto imprescindibile perchè possa operare il 2742 cc.; in secondo luogo, anche l'applicazione del 2743 c.c. richiede l'esistenza di "altri beni" che non è detto siano in possesso del debitore; l'ulteriore rimedio, poi, di richiedere l'immediato pagamento al debitore, a maggior ragione, richiede l'esistenza di un patrimonio aggredibile in caso di inadempimento. Nella peggiore ipotesi, dunque, il creditore resta a bocca asciutta non potendo escutere alcunchè in capo al debitore!!!Se la cosa oggetto di privilegio, medio tempore ceduta all'oblato che non ha tempestivamente rifiutato l'attribuzione, perisce per difetto di custodia? Su chi deve rivalersi il terzo per il pregiudizio relativo? A me pare che ricorrerebbero gli estremi del 2043 c.c.; poi, indubbiamente, l'oblato potrà eccepire tutto quello che desidera, a cominciare dal mancato perfezionamento del negozio per finire con la carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano; nel frattempo, tuttavia, è stato citato in giudizio, deve pagare le proprie spese legali e non potrà recuperare le somme versate, non risultando minimamente capiente il debitore!!!
Possono sembrare ipotesi irrealistiche ma, di fatto, non di impossibile verificazione; peraltro, ciò che rileva al fine di escludere l'ammissibilità del negozio unilaterale con pagamento traslativo di bene mobile è che l'effetto di tale attribuzione possa non risultare soltanto accrescitivo della sfera patrimoniale dell'oblato!!!
Rispondi

Da: concordo con è tutto soggettivo03/03/2012 18:58:07
hai perfettamente ragione: conosco un giovane magistrato che nel preparare il concorso venne esortata da un consigliere di stato che aveva incontrato al corso che seguiva , testuali parole, a spararsi in bocca piuttosto che studiare il gazzoni... non ascoltò il consiglio e la prima volta non superò lo scritto pur ritenendo di aver fatto un buon compito. Lo superò la seconda volta avendo studiato - e giuro che sono rimasto sconvolto nel sentirlo - sui manuali "semplici" della simone integrati con lo studio costante e attento della giurisprudenza..anche secondo me intervengono tanti e diversi fattori...certo, però, che a giudicare dal forum mi tornano in mente le parole che lessi una volta su altalex che, tra i consigli per la preparazione e con particoalre riferimento a quelli psicologici, "avvertiva" della sicura presenza in sede concorsuale di gente che potrebbe conoscere assurde sentenze di pretori (non saltatemi al collo: lo so che è una figura non più esistente) di sperduti paesini se non sbaglio sardi...insomma: ovviamente in bocca al lupo e soprattutto a chi studia con costanza e abnegazione per questo concorso, ma, nel caso venissi sul serio a Roma o dove sarà, attiverò la funzione ilenzioso se sentirò parlare, come sarà, di questioni giuridiche...Miseria se non vi fissate con la terminologia dei manuali...
Rispondi

Da: lega mafiosa03/03/2012 19:18:36
il testo non conta.
conta chi studia e che lavoro riesce a fare sulla materia.

lo studio è qualcosa di più ampio del manuale.
leggere un istituto e conoscerlo sono cose diverse:
il primo tutti possono farlo. basta imparare ciò che riporta qualsiasi manuale. eccetto quelli che trattano il nulla.
conoscere un istituto invece significa pensarlo.
per questo legge è di gran lunga superiore ad altre facoltà.
qui occorre pensare.

vincere un concorso nulla a che vedere con l'essere bravi.
ci sono bravi che vincono e bravi che perdono.
ci sono pessimi che vincono.

nella maggior parte dei casi si hanno solo pessimi giudici.
ormai la cassazione deve intervenire anche per le questioni più elementari.

Rispondi

Da: indignado03/03/2012 19:43:14
Ed allora si dovrebbe negare, in linea di principio, la possibilità del contratto a favore del terzo ovvero del negozio ex art. 1333 tutte le volte che importi il trasferimento, a qualsivoglia titolo, del possesso ovvero della detenzione del bene.

Non sarebbe possibile il comodato, giacché il rischio intrinseco della cosa potrebbe far sorgere la responsabilità per danni da cose in custodia.

Non sarebbe possibile, di pari modo, il mutuo di cose fungibile e così discorrendo, giacché sono infiniti i modi in cui la responsabilità ex art. 2043 c.c. può intervenire.

A maggior ragione se poi si amplia lo scenario alle spese di lite, dal momento che qualunque tipo di attribuzione è suscettibile di ricadere in revocatoria ex art. 2901 c.c., con conseguente chiamata in giudizio  del terzo, nei cui confronti dovrà naturalmente essere esteso il giudizio.

Rispondi

Da: indignado03/03/2012 19:53:08
Esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 1333 e, più in generale, dal contratto gratuito i contratti reali, giacché pure la dazione della cosa comporta una attività collaborativa della controparte; esclusi, altresì, gli immobili, a motivo - a tacer d'altro - delle spese di notaro e trascrizione; esclusi, por lo stesso motivo, i mobili registrati; esclusi i mobili non registrati per l'obbligo di manutenere la roba da altri conferita, a motivo della lesione della garanzia da prelazione; fatte tutte queste esclusione, cosa rimane? Un istituto evanescente, applicabile, nella migliore delle ipotesi al mandatario ed al terzo accollante ed espromittente.

Abbiamo parlato per due giorni di una cagata ;-)
Rispondi

Da: lega mafiosa03/03/2012 20:29:56
finalmente l hai capito.

tu e qualche fenomenologo del diritto siete dediti ad occuparvi di argomenti inesistenti.

basta dire che il 1333 c.c. può trovare applicazione ad es. nel caso di garanzia fideiussoria, e fermarsi.

tutti quei post sono indigesti.
concentrati sul concreto e non porti problemi che nessuno si è posto.

oppure guardati un film porno.
Rispondi

Da: per lega mafiosa03/03/2012 23:01:53
Ti consiglio di dedicarti ad altro.
Parli come un oracolo ma poi non capisci e non sai neanche la differenza tra negozio gratuito e oneroso.
Ci vieni a dire che il pagamento traslativo è un problema di esecuzione mentre il negozio gratuito attiene a un problema causale senza neanche capire l'intima connessione che li lega.
Peccato che di questi argomenti inesistenti si sia occupata anche la giurisprudenza...
Mi sa che tu ne vedi troppi di film porno.... forse faresti meglio a dedicarti di più allo studio.
Rispondi

Da: miii...04/03/2012 00:47:34
la pesantezza che siete...peggio del peggio della gente che si incontra all'esame d'avvocato...qui le pippe sono almeno un miliardo di volte maggiori...studiate troppo.
Rispondi

Da: lega mafiosa04/03/2012 10:49:18
porta le sentenze sul pagamento traslativo legato al contratto gratuito atipico.
e al negozio unilaterale gratuito atipico.
sparare cazzate a vanvera non serve se poi non sai provare ciò che affermi.

inoltre vedo che hai serie difficoltà a capire l'oggetto del discorso.
si parlava della traccia di civile non estratta. dove il tema era sulla causa. dove il pag. trasl. non c entrava nulla. poiché esso è cmq un non tema.
o un tema sul nulla.

portaci le sentenze da cui trai le tue affermazioni e
secondo: spiegaci il tema di civile se sei capace precisando la pertinenza ad esso del pag. trasl.

attendiamo...
Rispondi

Da: per lega mafiosa04/03/2012 12:47:08
Per quanto riguarda il tema di civile non estratto l'attinenza tra negozio gratuito atipico e pagamento traslativo è talmente evidente che mi sembra davvero assurdo non riuscire a coglierla.
Come del resto è stato scritto nelle pagine precedenti il negozio gratuito avviene in assenza di corrispettività, cioè di onerosità.
Manca, in pratica, una controprestazione sicchè l'attribuzione è gratuita e, quindi, unilaterale. Da un punto di vista causale come si spiega una prestazione che avviene in assenza di corrispettivo?????Come si può giustificare uno spostamento di richezza in assenza di onerosità e quindi di una controprestazione?
Ciò, a rigore, si potrebbe spiegare solo con una donazione, laddove il donante si obbliga o trasferisce un diritto (a seconda, cioè, che la donazione sia obbligatoria o ad effetti reali) in assenza di corrispettività/onerosità e, quindi, gratuitamente.
Lo stesso accade nel negozio gratuito dove c'è assenza di onerosità.
Ma, s'è detto, la differenza tra gratuità e liberalità va vista nel diverso interesse che anima il solvens.
C'è, in definitiva, un'area comune tra liberalità e gratuità ma se è vero che tutte le liberalità sono gratuite non è vero il contrario.
Laddove infatti la prestazione sia effettuata dal solvens gratuitamente e, cioè, in assenza di corrispettivo, come si giustifica tale prestazione se non avviene per liberalità? Come si giustifica, cioè, se c'è pur sempre un interesse patrimoniale che è alla base della prestazione gratuita?
Il problema è quindi causale come del resto causale è la tematica del pagamento traslativo.
Esso vale cioè a superare l'astratezza del negozio gratutito che se non trovasse all'esterno la sua giustificazione sarebbe nullo.
Nel tema del 2008 si chiedeva di parlare di negozi gratuiti ATIPICI.
Il problema, che involge la natura giuridica del 1333, è, allora riferito sia ai negozi gratuti atipici con effetti obbligatori (che, a sua volta, involge la tematica della tipicità delle promesse unilaterali) che con effetti reali (per i quali vale la tematica del pagamento traslativo).
Sentenze sul pagamento traslativo, Cass. 87/9500; 87/5147; 91/1062
Rispondi

Da: sandrone8304/03/2012 12:50:15
Per indignado: sì; a quello si vuole arrivare laddove si sostiene che lo schema del pagamento traslativo non è ricorribile per i negozi ad effetti reali;
N.B. sulla revocatoria, tuttavia, è opportuno precisare che l'azione viene esperita contro il debitore, sfociando in mera dichiarazione di inefficacia dell'atto; solo l'azione esecutiva, poi, può essere esercitata contro il terzo "oblato".
Inoltre non sarebbe  così assurdo restringere l'ambito applicativo di una disposizione a ciò che, tra l'altro, testualmente prevede: "obbligazioni a carico del solo proponente"; in questo senso l'esempio della fideiussione è perfettamente calzante: la giurisprudenza, infatti, ne ammette, pacificamente, la stipula ex art. 1333 c.c.!!!
Rispondi

Da: indignado04/03/2012 14:18:58
Penso che nella revocatoria esista litisconsorzio necessario, perché non vedo come il creditore possa far valere l'inefficacia verso il terzo, diverso dal debitore, senza averlo prima convenuto in giudizio: parliamo dei limiti soggettivi del giudicato, tanto a maggior ragione che si tratta di inefficacia e non di invalidità dell'atto dispositivo.
Rispondi

Da: indignado04/03/2012 14:20:45
per lega mafiosa: pensavo che dopo due giorni avessi capito qualcosa sul nesso tra il pagamento traslativo ed il negozio gratuito a CAUSA NEUTRA...ed invece stai ancora lì ostinato, senza che ti sia nata neppure la curiosità di sfogliare un libro.
Rispondi

Da: per lega mafiosa04/03/2012 17:33:51
stiamo attendendo le tue controdeduzioni....
Soprattutto stiamo attendendo le tue analisi sul tema del negozio gratutito e sul problema causale che esso comporta.
Siamo tutti curiosi di sapere come va visto secondo te il problema causale del negozio gratuito atipico.
Attendiamo....
Rispondi

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