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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: u f f a | 28/02/2012 19:23:10 |
questo è il concorso 2012 x gli orali create un altro forum!! | |
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Da: anna67 | 29/02/2012 09:06:55 |
argomento: i reati culturalmente orientati. | |
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Da: avanti tutta | 29/02/2012 15:12:23 |
scusate ma dove avete preso tutte queste informazioni sulle date degli scritti? | |
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Da: barcel | 29/02/2012 16:36:25 |
x ma: hai parlato di giugno..potresti gentilmente indicare il periodo di riferimento? grazie mille | |
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Da: avanti tutta | 29/02/2012 16:44:59 |
io frequento un corso di preparazione e lì danno x confermata l'ultima settimana di maggio...quindi non capisco da dove derivano tutte queste fonti certe...o sono solo supposizioni e speranze?? | |
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Da: !! | 29/02/2012 17:25:06 |
Io credo che la data sicura nn la sappia nessuno, visto quello che si era detto sulla data del bando. Certo è che bisognerebbe pensare tutti che il concorso sia realmente a fine Maggio così da poter sfruttare l'eventuale tempo in piú! | |
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Da: secondo me | 29/02/2012 21:47:59 |
questa discussione sulle date è assolutamente inutile. A parte qualcuno che ogni tanto fa degli interventi giuridici la maggior parte si preoccupa solo di sapere quando ci sarà la prova...come se tra fine maggio o inizio giugno cambi qualcosa. Questa è la classica ansia inutile: costoro oggi si preoccupano delle date, dei corsi e dei testi, poi dal 30 marzo cominceranno a preoccuparsi dei codici da portare, poi delle cibarie che dovranno portarsi poi..: insomma l'unica cosa di cui bisogna preoccuparsi seriamente è quella di studiare! | |
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Da: Traccia | 29/02/2012 22:53:50 |
PENALE Premessi generali cenni sulle condizioni obiettive di punibilità , si soffermi il candidato sul sistema delle soglie di punibilità , soffermandosi sulle più rilevanti fattispecie in materia societaria e tributaria. La confisca nel diritto penale AMMINISTRATIVO La procedura ex l. 689/81. Se ne affrontino le principali questioni, comparandola con i principi del giusto procedimento. La risarcibilità del danno da disturbo della P.A. Affronti il candidato le problematiche sottese al predetto istituto, tracciando i necessari tratti differenziali e comuni con il danno da ritardo, anche "mero". CIVILE Ingiustificato arricchimento mediato. Responsabilità del medico e degli insegnanti. Si soffermi il candidato più in generale sul sistema dell' illecito civile, distinguendo ed esplicando le ipotesi di responsabilità oggettiva pura e di responsabilità soggettiva cd. aggravata | |
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Da: Considerazioni | 29/02/2012 23:04:10 |
in merito all'art. 1333, al c.d. pagamento traslativo, alla donazione e ai negozi gratuiti. La figura del pagamento traslativo (p.t.) è discussa attesa la deroga che esso apporta al principio consensualistico di cui all'art. 1376. Nel nostro sistema, infatti, si è sempre ritenuto che un effetto reale potesse prodursi solo attraverso gli schemi "tipici" della compravendita e della donazione configurando ogni altra attribuzione "atipica" un negozio astratto privo, cioè, di una sua giustificazione causale. Tale impostazione è stata però superata dalla dottrina più recente sul rilievo che una prestazione isolata può trovare cmq una sua causa giustificatrice nel rapporto obbligatorio che ad essa preesiste e che giustifica la prestazione stessa di dare. In tal modo si ripropone la scissione tra titulus e modus adquirendi propria del diritto romano e tuttora presente in alcuni sistemi come, ad es., quello austriaco. L'attribuzione unilaterale avverrebbe attraverso lo schema dell'art. 1333 sol che si riconoscesse a tale istituto la natura di negozio unilaterale (rifiutabile). Secondo tale impostazione la proposta di cui all'art. 1333 sarebbe essa stessa un negozio unilaterale recettizio che produce effetti nel momento in cui viene conosciuta dall'oblato. Il rifiuto di quest'ultimo andrebbe, così, ad incidere sugli effetti dell'atto (che verrebbero rimossi ex tunc), ma non sul suo perfezionamento posto che il negozio è gia perfezionato nel momento stesso in cui viene fatta la proposta. In questo è allora la differenza con i negozi unilaterali non recettizi nei quali, invece, c'è assoluta coincidenza tra perfezionamento ed efficacia (es. accettazione dell'eredità ). Ricostruendo il 1333 in termini di negozio unilaterale si darebbe ingresso non solo ai negozi (gratuiti) atipici ma anche a quelli atipici con effetti traslativi. L'ammissibilità dei negozi atipici è sempre stata esclusa sul rilievo che il criterio di compatibilità di cui all'art. 1324, difficilmente potesse essere applicato a schemi che strutturalmente prescindono da un accordo e, quindi, da una regolamentazione di contrapposti interessi. In questi casi, infatti, si andrebbe ad incidere, senza il suo consenso, sul patrimonio di un terzo in deroga non solo al disposto dell'art. 1376, ma anche a quello della relatività del contratto ex art. 1372. Tale assunto è stato, però, rivisitato attraverso la fattispecie del contratto a favore di terzo che dimostra come un contratto possa cmq produrre effetti anche nella sfera giuridico-patrimoniale di un terzo estraneo. Ciò consentirebbe, allora, di dare ingresso a negozi gratuiti atipici purchè essi producano solo effetti migliorativi nel patrimonio giuridico del terzo e salvo il suo rifiuto. L'ammissibilità di tale figura opererebbe sia con riguardo agli effetti obbligatori che traslativi (anche se tale ipotesi presenta diversi profili di criticità ). Quanto ai primi una tale ricostruzione consentirebbe di superare il "dogma" della tipicità delle promesse unilaterali veicolando attraverso il 1333 anche promesse obbligatorie atipiche. Quanto ai negozi gratuiti atipici ad effetto traslativo, superato il limite del 1376, verrebbero a configurarsi problemi di compatibilità qualora il trasferimento avesse ad oggetto beni immobili o diritti reali di godimento sugli stessi. In questi casi, infatti, il terzo sarebbe onerato di tutti gli obblighi che gravano ad es. in capo all'usufruttuario sicchè, sotto tale aspetto, non vi sarebbe un effetto solo incrementativo della sua sfera giuridico-patrimoniale. Ulteriori problemi si pongono poi con riguardo anche agli oneri di trascrizione che verrebbero a gravare sul terzo. Per questo alcuni ritengono che tali negozi siano ammessi solo laddove abbiano ad oggetto beni mobili. Tuttavia riconosciuta la categoria dei negozi gratuiti si colgono anche le principali differenze con la donazione. Quest'ultima, infatti, trova il suo fondamento in un interesse non patrimoniale che è alla base dell'animus donandi. Quest'ultimo, infatti vale a connotare solo "in negativo" la fattispecie donativa e a chiarire che l'attribuzione viene fatta in assenza di obbligatorietà . Ma è l'interesse che alla base della donazione a caratterizzare "in positivo" la fattispecie e a richiederne, pertanto, la solennità della forma. La donazione, infatti, è pur sempre un contratto e poichè elemento caratterizzante i contratti è la patrimonialità , si rende necessario compensare l'assenza di patrimonialità della fattispecie donativa con una forma solenne qual è quella dell'atto pubblico (forma che, quindi, sarebbe non necessaria qualora fosse specificato il motivo che, infatti, a differenza del contratto, è da solo sufficiente a rendere nulla la donazione ove illecito). La distizione tra liberalità e gratuità riposa allora sull'interesse (non patrimoniale o patrimoniale sia pur mediato) di colui che compie l'attribuzione e non sul contenuto dell'obbligo di dare o di fare. Secondo quest'ultima impostazione, infatti, la donazione avrebbe ad oggetto solo un obbligo di dare atteso che l'obbligo di fare sarebbe difficilmente stimabile e, quindi, difficilmente ripetibile in sede di collazione o di riduzione. L'obbligo di dare, invece, potrebbe rilevare solo ex art. 1333 dando vita ad una promessa obbligatoria. Tale impostazione è tuttavia da respingere perchè, come detto, non è su queste premesse che si basa la distinzione tra liberalità e gratuità . Alla luce di tale ricostruzione emerge, allora, che il 1333 è al pari della donazione un negozio aperto che può essere riempito di qualsiasi contenuto (sia, cioè, di un effetto obbligatorio che reale). Laddove vi sia liberalità è possibile pur sempre dar vita ad un pagamento traslativo posto che, in tal caso, la scissione tra titulus e modus sarebbe data dal preliminare di donazione obbligatoria (titulus) (che deve rivestire la forma dell'atto pubblico) e l'atto unilaterale di attribuzione ex art. 1333 (modus); laddove, invece, vi sia gratuità (patrimonialità /obbligatorietà ) vi sarà un rapporto obbligatorio di base a cui consegue il negozio posto in essere solvendi causa ex art. 1333. | |
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Da: ... | 01/03/2012 00:57:14 |
l'obbligo a contrarre derivante dal preliminare è incompatibile con la spontaneità della donazione. | |
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Da: nuove norme | 01/03/2012 00:58:32 |
Art. 406 A. Definizione e diritto applicabile 1 Con l'accettazione di un mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si obbliga, contro rimunerazione, a presentare delle persone al mandante in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia. 2 Le norme del mandato propriamente detto sono applicabili a titolo suppletivo al mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner. | |
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Da: x secondo me | 01/03/2012 10:02:17 |
è esattamente quello che penso anch'io ho cercato di stimolare un pò le discussioni ma con scarsi risultati ringrazio traccia e gli altri forumisti che cercano come me di "elevare" un pò l'andazzo!! la gente che si preoccupa solo di date, libri, codici, denota solo immaturità caratteriale buona giornata a tutti | |
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Da: x secondo me | 01/03/2012 10:10:06 |
bisogna solo studiare e perchè no.. utilizzare anche questo strumento per discutere serenamente tra noi | |
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Da: infoplease | 01/03/2012 12:05:10 |
sul sito mancusibarone, ho verificato dopo aver letto la info nei post precedenti, si parla addirittura di prove ad aprile...le prove si terranno ad aprile o maggio o giugno dice il sito....ma aprile io l'ho sempre scartato...secondo voi è possibile aprile se solo il 30 marzo escono le date? mahhhhhhhhhh non ci capisco più niente | |
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Da: barcel | 01/03/2012 12:32:29 |
xinfoplease in ultimo, il sito di cui parli indica come date plausibili quelle di giugno o luglio (scorri la pag e troverai in basso quanto detto). | |
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Da: ... | 01/03/2012 12:39:39 |
o forse più che immaturità caratteriale, sarà gente che avrà cominciato a studiare ORA. non intervengono perchè non sanno un ca@@o! | |
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Da: ... | 01/03/2012 12:40:46 |
e così parlano di date e di libri! | |
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Da: Partecipante | 01/03/2012 12:43:06 |
ciao a tutti, bisogna, anche, considerare un aspetto normativo importa. la legge stabilisce che le prove scritte non possono avvenire prima di sessanta giorni dall'avviso in G.U. Quindi, le prove, di certo, non si possono fare prima del 30 maggio, essendo previsto che l'avviso sia pubblicato in G.U per il 30 marzo. | |
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Da: per partecipante | 01/03/2012 12:55:56 |
Qual è la norma che prevede ciò? In effetti le scorse volte tra la comunicazione delle date e le prove sono sempre passati più di 60 giorni... | |
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Da: ... | 01/03/2012 13:39:16 |
ma sarà anche legittimo di parlare di date e di libri, o no? Non tutti possono permettersi il lusso del mantenimento paterno e familiare per un lustro e ci sono persone che devono conciliare lo studio con il lavoro, sicché anche due settimane possono essere decisive. Dunque state zitti e se volete parlare d'altro, fatelo, consentendo a chi è interessato alle date di farlo in uguale modo. | |
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Da: wa | 01/03/2012 14:20:22 |
sinceramente io frequento il forum solo per distrarmi dallo studio (10h al dì) e non ho voglia in questa sede di sciorinare angomenti giuridici......... | |
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Da: per .... | 01/03/2012 14:25:13 |
Si ma vedi il discorso è che tra circa un mese si saprà con sicurezza la data. Per cui che senso ha questa discussione sul corso x che dice una cosa e su quello y che ne dice un'altra? Certo volendo si può andare avanti all'infinito, però, ciò è assolutamente sterile. Come pure inutile è pensare che due settimane in più o meno facciano chissà quale differenza. Questo è un concorso che non si improvvisa: occorrono anche anni di studio. | |
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Da: ...per gli anni di studio | 01/03/2012 15:07:32 |
la cosa è variabile, c'è chi passa dopo qualche mese di studio | |
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Da: Partecipante | 01/03/2012 15:30:42 |
la norma che prevede che deve decorrere almeno 60 giorni adesso non mi viene in mente. cmq, non cambia molto. questo è un concorso che ci vogliono anni di studi. | |
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Da: ..... | 01/03/2012 16:00:08 |
la norma di legge prevede 15 gg dall'avviso per le scritte e 20 per le prove orali .... | |
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Da: sandrone 83 | 01/03/2012 20:12:49 |
Per considerazioni: tutto condivisibile; ovviamente il preliminare di "donazione obbligatoria" immagino sia un lapsus. In proposito, però, ti pongo un'altra questione strettamente connessa a quella di cui hai discorso. Ti scrivo la tua affermazione: "una prestazione isolata può trovare cmq una sua causa giustificatrice nel rapporto obbligatorio che ad essa preesiste e che giustifica la prestazione stessa di dare". Ebbene da questa tua affermazione parrebbe di desumere che le parti possono scindere, liberamente, lo schema del contratto traslativo, imponendo, dapprima, una mera obbligazione di dare, successivamente, un pagamento traslativo con causa esterna. A questo punto: può il contratto meramente obbligatorio essere trascritto, se relativo a beni immobili? Se sì, applicando quale disposizione? Ciao, grazie!!! | |
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Da: lega mafiosa | 01/03/2012 20:34:25 |
il pagamento traslativo non esiste. ci si riferisce all'ipotesi di trasferimento di un diritto reale su bene immobile. la tipicità dei diritti in questione implica e si estende alla tipicità dei negozi di trasferimento: vendita e donazione. al più adempimento dell'obbligazione naturale; donazione obnuziale; promessa al pubblico. comunque tutte ipotesi tipizzate. a parte una sporadica sentenza della cassazione la giurisprudenza dominante non ammette l'atto unilaterale per il trasferimento del diritto reale. lasciate perdere le teorie alla moda che non hanno alcuna rilevanza concreta. | |
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Da: indignado | 01/03/2012 21:35:37 |
La scissione tra titulus e modus adquirendi si verifica nel caso del contratto preliminare da cui deriva non già l'obbligo a contrarre ma l'obbligo di "dare", ovvero di far acquistare in capo al promittente acquirente la proprietà . Con la recente novella al codice civile è stata introdotta la possibilità della trascrizione del preliminare, fino ad allora non con sentita, giacché le norme sulla trascrizione sono di stretta interpretazione. All'art. 2643 c.c. è prevista la sola trascrivibilità del contratto che trasferisce la proprietà e non anche di quello da cui discende obbligazione di trasferimento. | |
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Da: considerazioni | 01/03/2012 22:37:16 |
Il preliminare di donazione non è un lapsus ma è funzionale al discorso che ho fatto. In pratica è vero che il preliminare farebbe nascere un obbligo a carico del donante che, come tale, sarebbe incompatibile con la liberalità che caraterizza la fattispecie donativa, però questa ipotesi risulta smentita proprio laddove si ammettesse la possibilità di scindere il titulus dal modus. In questo caso, infatti, il preliminare di donazione sarebbe esso stesso una donazione (obbligatoria) con la conseguenza che il definitivo avrebbe mera natura adempitiva. Solo in questo modo si può spiegare la differenza tra liberalità e gratuità (atipica) e cioè ammettere il pagamento traslativo. Se c'è un interesse patrimoniale il rapporto obbligatorio sarebbe la causa che giustifica l'atto di attribuzione unilaterale ex art. 1333 (costruito in termini di negozio unilaterale rifiutabile), ma se non c'è patrimonialità l'obbligazione che preesiste alla successiva attribuzione e che, quindi, la giustica, si atteggia necessariamente a preliminare di donazione (essendo cioè esso stesso una donazione obbligatoria) tant'è che il succesivo atto di attribuzione posto in essere ex art. 1333 è meramente adempitivo. | |
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Da: considerazioni | 01/03/2012 23:06:39 |
Per quanto riguarda poi la trascrizione del preliminare in caso di beni immobili, com'è stato giustamente osservato, saremmo in presenza di un obbligo di dare e non di fare che andrebbe trascritto ex art. 2645 bis. Piuttosto rilevante è il 2645 bis secondo comma in forza del quale il definitivo può risolversi in un atto traslativo unilaterale posto in essere dal solo venditore. In tal modo il preliminare di vendita potrebbe essere assimilato ad una sorta di vendita obbligatoria. Cmq queste sono solo "considerazioni" posto che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti escludono la natura adempitiva del definitivo riconoscendogli natura negoziale (con tutte le ricadute in termini di rescissione e di vizi del consenso) e, conseguentemente, non ammettono la figura del pagamento traslativo nei termini riferiti. E men che mai ammettono un preliminare di donazione. Tuttavia qualche sentenza critica sul punto esiste così come esiste un acceso dibattito sulla natura giuridica dell'art. 1333 che è il vero banco di prova del pagamento traslativo (al di fuori delle ipotesi tipizzate). Se, però, si riconoscesse natura unilaterale all'istituto de quo si aprirebbero scenari nuovi che porterebbero a rivedere non solo il dogma della tipicità delle promesse unilaterali ma anche la configurabilità di negozi unilaterali atipici (gratuiti) con effetti traslativi. Saluti | |
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