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INPS, 35 posti di DIRIGENTE
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Da: zoo 226/04/2010 14:06:27
e iene
Rispondi

Da: Maria26/04/2010 19:22:42

ciao,
io non ho fatto questo concorso ma ho letto la sentenza del tar del lazio e ritengo che il CDS non possa "perdonare" l'INPS per una palese violazione di legge. Ripeto che a volte il CDS ribalta le sentenze del TAR, ma quasi sempre per questioni di merito e non di legittimità.

però vale il principio di conservazione, ritengo che la situazione possa essere sanata ora per allora, ma non azzerando tutto.

vediamo se è così
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Da: Maria26/04/2010 19:24:48

per questo motivo non ci saranno nè vincitori nè vinti, tecnicamente si tratta di "rimescolare" le carte, ma le posizioni successive alle preselettive saranno conservate.
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Da: xxx maria26/04/2010 20:29:04
abbiamo capito hai passato le preselettive    ma non gli scritti. Cicero pro domo sua.  All'altro  la sentenzea si basa su un precedente ribaltato dal Cds   ma guarda un pò
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Da: x Maria26/04/2010 20:53:01
quale sarebbe questa palese violazione
non c'è mai stata sovrapposizione della carica
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Da: vincitrice di nulla26/04/2010 21:08:30
Maria è un troll mascherato da giurista dei poveri, lasciatela perdere.
il CDS che ribalta per questioni di merito e non di legittimità...fantastica interpretazione della giurisdizione amministrativa
Rispondi

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Da: xxx tutti26/04/2010 21:44:27
il CDS che ribalta per questioni di merito e non di legittimità
e vaaai giurista fai date no alpitour?   e maria grande che avendo superato lsolo le preselettive RITIENE GIUSTO RIFARE SOLO GLI SCRITTI    grandi
Rispondi

Da: 26/04/2010 22:16:09
ma quante chiacchiere
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Da: Maria26/04/2010 23:14:30

ragazzi non scherziamo.
io sono dalla ostra parte perchè non ho partecipato al concorso.
Rispondi

Da: Maria26/04/2010 23:14:35

ragazzi non scherziamo.
io sono dalla ostra parte perchè non ho partecipato al concorso.
Rispondi

Da: ....26/04/2010 23:29:43
..
Rispondi

Da: abstractus27/04/2010 17:21:28
ah Marì, ma che cazzo dici?
chi l'ha deciso che c'è stata una palese violazione di legge, tu insieme alla sez. 3^quater del Tar Lazio, dopo esservi bevuti il cervello, frullato con sterco animale rancido?
ma vedi d'annartene, va!
Rispondi

Da: ....27/04/2010 17:35:18
,, ,, ,,
Rispondi

Da: concretus27/04/2010 17:56:39
amanti del diritto apriamo un dibattito sui seguenti pezzi di sentenze sia del cds che del tar lazio:

2.4. Il Collegio ritiene che detta delimitazione relativa ai rappresentanti sindacali sia ragionevole e che essa debba operare anche con riferimento alla categoria di coloro che ricoprano cariche politiche.
Occorre perciò che vi sia comunque un qualche elemento di possibile incidenza tra lâattività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e lâattività dellâente che indice il concorso, altrimenti la disposizione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un punto divista astratto, a condizionare la vita dellâente che indice la selezione.
2.5. Detto elemento di collegamento, in mancanza di criteri legali, può essere rinvenuto nella sfera di influenza dellâattività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche, sindacali o professionali, per cui se questa in astratto è idonea a riverberare i suoi effetti anche sullâente che indice la selezione, lâincompatibilità deve ritenersi sussistente, altrimenti deve escludersi, salva la deducibilità delle ipotesi di cui allâart. 51 c.p.c. o del vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili consentiti (aspetti che nella specie non vengono in considerazione).
Esemplificando, può ammettersi che un assessore di una Regione A sia nominato membro di una commissione esaminatrice di un concorso indetto da un Comune compreso in altra Regione B, mentre ciò deve escludersi nel caso in cui tale Comune sia compreso nella Regione A.

Il primo motivo dâappello è fondato: lâarticolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorsi di pubblico impiego di «rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali». Nel caso in esame il presidente della commissione giudicatrice non era stato designato da associazioni sindacali, ma, come afferma la stessa dottoressa Laruccia nel ricorso di primo grado, era stato nominato dalla giunta comunale per la sua qualifica di funzionario comunale (âratione officiiâ); sicché la circostanza che egli fosse iscritto a unâassociazione sindacale, come pure che ne fosse lâunico iscritto nel comune e ne fosse il âreferenteâ, non hanno nessun rilievo. La norma che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di rappresentanti sindacali (ossia: designati dalle associazioni sindacali o scelti come commissari in ragione dellâappartenenza a unâassociazione sindacale) è diretta a preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici e a scongiurare lâattribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri; ma, se viene intesa come ha fatto il giudice di primo grado, essa viene a ledere, senza ragione, la libertà di associazione delle persone che, per ragione delle loro qualifiche professionali, hanno titolo per essere componenti di commissioni giudicatrici
La doglianza è infondata.
La disposizione che disciplina lâipotesi in esame è costituita dal D.P.R. 24 settembre 2004 n. 272, che allâart.4 comma 6 dispone che non possono essere chiamati a far parte delle commissioni, i soggetti che fanno parte dellâorgano di direzione politica dellâamministrazione che indice il concorso o che ricoprono cariche politiche o che sono comunque designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali od organizzazioni professionali comunque denominate.
Al fine di individuare i soggetti che rientrano nelle categorie indicate nella norma ed in particolare i rappresentanti sindacali o che comunque appartengano allâambito sindacale, la giurisprudenza afferma che nella categoria dei rappresentanti sindacali vanno annoverati tutti i sindacati presenti nel comparto di riferimento.
Tuttavia, affinché sia operativo il divieto previsto nella norma in esame, occorre che venga provato un qualche elemento di possibile incidenza od interferenza tra lâattività di chi ricopre cariche sindacali e lâattività dellâente che ha indetto il concorso (cnfr. Cons Stato, sent. 6527/03).
Inoltre la stessa giurisprudenza ha chiarito che la norma in esame intende colpire quelle situazioni in cui il commissario, che sia anche rappresentante sindacale, sia stato scelto non per meriti professionali, non esistendo unâincompatibilità assoluta tra lâincarico sindacale e lâincarico di commissario di esame (cnfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5572 del 23.10.2007).
Nel caso in esame, pur essendo vero che due commissari â" lâIng. Michele Branca e lâIng. Roberta De Robertis â" sono stati membri del Consiglio Nazionale di unâorganizzazione sindacale dei dirigenti pubblici del comparto, non è stato dimostrato lâinfluenza tra tale attività sindacale e lâente che ha indetto il concorso, con la conseguenza che tale motivo non può essere accolto.
Rispondi

Da: cento per cento27/04/2010 18:09:30
tranquilli che vi assumono tutti
non serve aprire dibattiti
la ragione è dalla vostra
il diritto pure
Rispondi

Da: ....27/04/2010 18:29:42
se lo dico io gufo, ma se lo dice cento per cento.....
Rispondi

Da: B.Pascal27/04/2010 19:00:25
Sembrerebbe che, pur nella specificità delle questioni,  il tar abbia preso una cantonata, copiando, chissà perchè, la memoria Cerullea ed equiparando semplicisticamente la designazione fatta da una sigla sindacale maggiormente rappresentativa ad incompatibilità, indipendentemente dal considerare in quale organismo si fosse stati designati, dalla accettazione della designazione e contro tutta la giurisprudenza su richiamata.
Marchetta dell'avvocato dei ricorrenti?
Rispondi

Da: xxx tutti27/04/2010 19:29:24
certo che sostenere la tesi  terza Q basata su una sentenza del Tar annullata (vedi concretus) e demolita poi dal Cds a lè dura
Rispondi

Da: x cento per cento27/04/2010 20:22:13
anche in I grado sembrava tutto così cristallino con diritto e ragione dalla parte di chi aveva superato il concorso e poi sappiamo come è andata
Rispondi

Da: x cento per cento27/04/2010 20:40:59
in questo paese tutto è possibile
Rispondi

Da: x Maria27/04/2010 21:04:31
capito qualcosa degli stralci di giurisprudenza postati prima?
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Da: x x maria27/04/2010 21:05:53
bisogna chiedere a giurista fai da te 
Rispondi

Da: lucifero27/04/2010 22:59:41
aspettiamo... state tranquilli, che lo sono anche quelli dell'Uff Leg... anzi, non lo sono per nulla... e lo sapete bene
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Da: ...28/04/2010 08:43:34
speriamo finisca presto sta cosa, fra troll, gufi, rosiconi, vincitori di niente, luciferini predicatori è tutto davvero nauseante.
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Da: 28/04/2010 13:08:22
ma quale uff. legl. quello di qualche egregio ricorrente ?
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Da: Mettiamola così:28/04/2010 13:42:21
è verosimile che la sentenza sia ribaltata dal consiglio di stato, perchè (diciamolo francamente) è veramente inconsistente; ciò nonostante, non si può escludere a priori una conclusione estemporanea che mantenga fermo quanto deciso dal tar.
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Da: x x ....28/04/2010 13:44:06
cioè una sentenza creativa?
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Da: 28/04/2010 13:47:44
vorresti dire che nel dubbio il CDS dovrebbe dire rifate comunque le prove con un nuovo commissario
oppure potrebbe dire ricorregete solo i compiti delle sedute di gennaio ?

guarda il cds deve solo dire che il concorso è valido e che sia dia luogo alle assunzioni (magari di tutti insieme visto che ci hanno fatto comunque aspettare )
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Da: abstractus28/04/2010 15:04:36
due cose:

- perdonate se me sò perso qualche passaggio, ma se pò sapè che cacchio c'entra st'ufficio legale e quanto ce ne pò feregà se sò tranquilli o agitati?
- sentenza creativa per sentenza creativa, allora il CdS potrebbe pure confermare la sentenza di primo grado, così per simpatia e soddisfazione morale dei cerullini, epperò ordinare comunque la pubblicazione della graduatoria e l'assunzione degli autorizzati in essa contenuti!

Il principio sarebbe lo stesso della versione di Mettiamola così, no?
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Da: e ci risiamo28/04/2010 15:36:15
con le stronzate in libertà
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