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Proroga graduatorie
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Da: Ipocrito | 09/10/2013 18:08:00 |
Stiamo parlando della legge di conversione di un decreto che non è stato ancora convertito. Io non avrei tutte queste certezze. | |
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Da: Se questo emendamento é passato | 09/10/2013 18:08:09 |
Da oggi la mobilità prevale sullo scorrimento! Ti ci faccio un disegnino?! | |
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Da: riflessione | 09/10/2013 18:08:21 |
ok ok...ragazzi va bene coasì.....sono felice.....come dite voi è ok | |
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Da: x Fino ad oggi | 09/10/2013 18:09:54 |
LA modifica di Ichino dice solo che la mobilità prevale sulla bandizione di un nuovo concorso. Ciò che vuole fare l'Amministrazione di una vacanza rimane nella sua alea di discrezionalità | |
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Da: Per x fino ad oggi | 09/10/2013 18:10:54 |
Assolutamente no | |
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Da: x Fino ad oggi | 09/10/2013 18:11:44 |
Tanto è vero che il comma 3 parla di PRESENZA di graduatorie non di SCORRIMENTO di graduatorie. BECCA PROROGA A 20166666666666666666 E PORTA A CASA | |
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Da: No, davvero | 09/10/2013 18:13:02 |
Non capite?! Vabbè ci rinuncio! La mobilità ADESSO prevale sullo scorrimento della graduatoria. | |
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Da: Io | 09/10/2013 18:13:39 |
Vorrei un link della legge grazie | |
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Da: x Fino ad oggi | 09/10/2013 18:13:55 |
IL COMMA 3 è la lista di cose da verificare PRIMA DI BANDIRE UN NUOVO CONCORSO non ALTRO. MA LA PROROGA al 2016 C'E' E DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
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Da: Si vabbè | 09/10/2013 18:14:58 |
Non capite proprio niente! | |
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Da: x Si vabbè | 09/10/2013 18:17:42 |
LA prossima volta dì a Ichino che il comma era un altro. Ma io non te lo dico! haahahahahah. firmato dequalificato | |
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Da: Il comma | 09/10/2013 18:19:33 |
É quello giusto! Non sapete proprio leggere!! | |
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Da: Il comma | 09/10/2013 18:20:44 |
Giusto quale sarebbe se non il 3?! | |
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Da: Ecco la legge come era | 09/10/2013 18:21:46 |
Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"; b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato."; c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.". 3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. 8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita' volti a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalita' mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico". 12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,". 13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. 14. Per le finalita' di cui al comma 1, il comune dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. 15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico. | |
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Da: x il comma | 09/10/2013 18:22:26 |
Digli a Ichino di studiare di più la prossima volta ;) Se gli serve un consulente per la PA si affidasse a un ottimo dequalificato! | |
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Da: Davvero | 09/10/2013 18:24:56 |
Mi preoccupi L'articolo 3 parla proprio di vincitori e idonei Senza l'emendamento non c'era bisogno di fare la mobilità prima di scorrere la graduatoria. | |
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Da: Accetta un consiglio | 09/10/2013 18:25:47 |
Studia di più tu, che capisci poco e nulla! | |
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Da: E anzi ti dirò di più | 09/10/2013 18:27:59 |
La proroga della graduatorie é sancita al comma 4 per cui rimane al 31/12/2015 | |
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Da: x Davvero | 09/10/2013 18:28:52 |
Senza l'emendamento non c'era bisogno di fare la mobilità prima di BANDIRE UN NUOVO CONCORSO. Difatti era già così, Ichino ha sbagliato perché ha ripetuto un qualcosa di già normato e tu hai perso! Ti ripeto, il comma da modificare era un altro :) Un caro e affettuoso saluto al Prof. BECCA LA PROROGA AL 2016 INVECE -----------------APPROVATO---------------------------- | |
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Da: x Anzi ti dirò di piu'' io a te | 09/10/2013 18:30:04 |
4.501 IL RELATORE Al comma 4, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori cinque anni oltre la loro vigenza ordinaria.". APPROVATO | |
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Da: Visto che credi di essere tanto bravo | 09/10/2013 18:30:33 |
Dicci quale sarebbe il comma giusto, ILLUMINACI | |
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Da: ooo | 09/10/2013 18:35:51 |
l'Assemblea è passata all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che riguarda l'immissione in servizio di vincitori e idonei di concorsi e di precariato nel pubblico impiego. Sono stati approvati gli emendamenti 4.501 e 4.850 del relatore; 4.40 (testo 2), 4.63 (testo 2), 4.504, 4.88 (testo 2), 4.90 (testo 2), 4.109, 4.1001, 4.125 (testo corretto) della Commissione; 4.57 del senatore Lepri (PD) e altri, 4.75 del senatore Stefano Esposito e altri e 4.93 della senatrice De Petris (Misto-Sel) e altri. | |
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Da: Il comma é il 3 | 09/10/2013 18:36:14 |
Hai voglia di cercare! Grazie Ichino | |
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Da: Io non dò | 09/10/2013 18:39:37 |
Consulenze aggratis CARA! Se gli servono al Prof mi pagasse (pagherebbe un dequalificato). Ma al contrario mi godo la proroga al 2016 ANNO IN CUI TADAAAAAAAAAA' IL turnover sarà al 2016! | |
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Da: Io non dò | 09/10/2013 18:40:22 |
Sarà al 100% | |
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Da: Ahahhahahhahahha | 09/10/2013 18:41:55 |
Il turnover sarà al 2016. Ciao competente di qui al 2016 tutti i posti vacanti saranno ricoperti con mobilità . Tante care cose! | |
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Da: x ahahahahah | 09/10/2013 18:45:23 |
Ti puoi attaccare solo a un errore di distrazione immediatamente corretto (peraltro). Il comma non è il 3, ripeto, posso fornire una consulenza DEQUALIFICATA al Prof se è interessato :) E' che sai com'è questo 2016 è talmente figo che....mi viene fuori in maniera incontrollabile 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Tante care cose a te! | |
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Da: Ahahhahahhahahha | 09/10/2013 18:46:35 |
Si si! Vedrai che resterai a casina tua, tante care cose di qui al 2016 | |
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Da: assumere. | 09/10/2013 18:47:40 |
E' incredibile la discussione. La legge attuale prevede che prima di fare un concorso bisogna fare la mobilita'. Ichino dice lo stesso. Per i nuovi concorsi bisogna fare la mobilita'. IN piu' ci vuole un dpcm. E se ci sono graduatorie.??? Attualmente o si utilizzano o si motiva. Adunanza del consiglio di stato. Ora se ci sono graduatorie nisba concorsi. E' difficile da capire?????? | |
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Da: x ahahahahah | 09/10/2013 18:47:54 |
TI stimo perché nonostante hai evidentemente perso, la voglia di trolleggiare non ti è passata! Sei straordinaria! Quasi quasi mi innamoro di te ;) | |
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