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200 Istruttori Comune di Roma: Commenti dopo la prova scritta
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Da: ale | 26/03/2008 15:36:30 |
Questa volta intervengo per farvi i complimenti, gli ultimi interventi sono la dimostrazione che nonostante le vostre infinite lacune giuridiche, alcuni di voi stanno studiando in modo serio. Ovviamente gli strafalcioni sono numerosi ma considerando la vostra ignoranza giuridica, bisogna almeno apprezzare la buona volontà. | |
Da: martinica x ale | 26/03/2008 15:52:46 |
Che ne pensi? con riferiemento ai contratti della p.a. vi consiglio di dare uno sguardo alle novita' introdotte dalle direttive 2004/17 e 2004/18 e recepite nel d.lgs 163/2006 | |
Da: cane malato | 26/03/2008 15:56:38 |
ale, complimenti per la tua modestia giuridica! | |
Da: àààà | 26/03/2008 15:58:54 |
siete tutti 'gnuranti! | |
Da: Kalibro | 26/03/2008 15:59:37 |
Infatti, a volte mi chiedo come mai questi "lumunari" del diritto si riducono a fare i concorsi per diplomati. Ma poi penso che è meglio non sapere la risposta...Buono studio a coloro che come me ne hanno bisogno. ka' | |
Da: speriamo che me la cavi | 26/03/2008 16:02:31 |
ciao a tutti sono nuova del forum. anche a me e' arrivata la raccomandata ea me tocca il 18 e non saprei proprio cosa studiare bene . aiutatemi datemi degli argomenti. | |
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Da: Concorsista disperata | 26/03/2008 16:08:32 |
E' vero che i Co.re.co sono previsti a livello regionale però mi chiedevo: poiché ormai i controlli obbligati sono aboliti può la Regione unilateralmente prevedere la previsione di Comitato di controllo nei confronti del Comune? Si creerebbe una disparità di trattamento con altri Comuni nei confronti dei quali la rispettiva regione non ha previsto controlli. Quindi presumo che la previsione nello Statuto Regionale debba essere in qualche modo concordata con i Comuni...Che dite? Quanto al dlgs del 2006 è il c.d codice degli appalti. Certo saperlo in teoria sarebbe meglio ma penso che quando sai i principi generali sull'evidenza pubblica possa bastare. L'affidamento in house è un modo di affidamento per un'opera o servizio pubblico senza gara ma con affidamento diretto. E' quindi un'eccezione al modulo dell'evidenza pubblica e può essere utilizzato solo in presenza di elementi che lo giustifichino (in sostanza che il privato sia controllato dall'ente pubblico e ne sia una sorta di longa manus). | |
Da: cane malato | 26/03/2008 16:16:56 |
Un grande dibattito si è aperto a seguito dellâentrata in vigore della legge costituzionale numero 3 del 18 ottobre del 2001 con la quale si è provveduto ad abrogare lâart. 130 della Carta Costituzionale il quale, così recitava testualmente: ââ un organo della Regione costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, esercita anche in forma decentrata il controllo di legittimità sugli atti delle province dei Comuni e degli altri enti localiâ.â Il dibattito, si è ulteriormente ampliato a seguito dellâemanazione del D.L. n.° 13/2002 con il quale il legislatore ha attribuito allo statuto degli enti locali la potestà di disciplinare la nomina del Commissario ad acta, quale figura che si sostituisce al Consiglio o alla Giunta, nel caso di loro inosservanza degli adempimenti stabiliti per legge. Dunque, con lâattribuzione allo statuto, in quanto espressione di una potestà organizzativa a carattere normativo, del ruolo di fonte principale e primaria dellâautonomia locale attraverso cui lâente organizza e definisce le linee fondamentali di attività, si sarebbe concretizzato lâabbandono di un sistema di controlli sugli enti locali e lâ assegnare allo statuto in via principale e alla legge, solo in via sussidiaria, il compito di stabilire chi e come debba intervenire in caso di inerzia risulta certamente conforme allo spirito della recente riforma della Costituzione. In sostanza, il Legislatore nel cercare di dare attuazione al principio di sussidiarietà e al connesso principio di adeguatezza, lascia il potere di provvedere allo statuto, considerato come fonte dellâautonomia locale dallâart 114 della Cost. cercando di risolvere, con il Decreto in questione, il problema del vuoto normativo che si sarebbe creato nella materia dei controlli per effetto dellâavvenuta abrogazione dellâart. 130 Cost. Un vuoto normativo, per la verità, solo apparente. Ed infatti, lâabrogazione del citato art. 130 Cost. da parte della legge cost. numero 3 del 18 ottobre 2001, non ha avuto alcuna incidenza sulla fattispecie oggetto di regolamentazione da parte del D.L. n.° 13/2002, dal momento che la legge costituzionale numero 3 del 2001 si è limitata ad abrogare i soli controlli sugli atti, mentre il dl n.° 13/2002, modificando lâart.141 del D. Lgs. 267/2000 (disposizione posta in apertura del titolo II del T.U. la cui rubrica è proprio âcontrollo sugli organiâ) esamina la materia dei controlli sugli organi. Per lâeffetto, il dl. N.13/2002 si limita semplicemente a estromettere il Co.Re.Co. dalla sola procedura di scioglimento dei Consigli, nel caso di mancata approvazione del bilancio nei termini (si sottolinea, peraltro, come il dl 13/2002 non riguarda i controlli sul bilancio, ma sul rispetto dei termini di approvazione). Conseguentemente, il Co. Re. Co. è certamente privato dellâ importante funzione di controllo degli organi, loro assegnata dallâordinamento degli enti locali, ma non anche di tutte quelle funzioni e attività residuali che sfuggono alla mera logica del controllo. Tra esse sicuramente sono da ricomprendere quelle relative alla nomina del Commissario ad acta in conseguenza del ritardo o della omissione di atti obbligatori per legge, come previsto dallâart. 136 del D.lgs. 267/2002. Così, come deve ritenersi ancora pienamente sussistere la funzione di consulenza che il T.U. sugli Enti Locali affida proprio al Co.Re. Co., devono ritenersi altresì pienamente operativi i controlli surrogatori e i controlli sostitutivi previsti dalle leggi ordinarie, come quelli di cui allâarticolo 135 del T.U., e che i Co.re.Co. sono legittimati svolgere in virtù del richiamo allâart.120 Costituzione . Una delle prime pronunce in tema alla sopravvivenza o meno dei Co.Re.Co. sembra confermare questa interpretazione: Sent. N.539/2002 del T.A.R. Sicilia Catania Sez.II. Il giudice osserva, correttamente, come lâabrogazione non comporta lâeliminazione degli organi regionali di controllo per quelle attività che il legislatore ha âictu oculiâ riservato proprio, in sede di regolamentazione unitaria della materia relativa agli enti locali, alla competenza di questo Organo e che sfuggono alla logica del mero controllo sugli atti espressa dallâabrogato art.130. Cost. Ragionare diversamente, implicherebbe di domandarsi quale organo debba sostenere il Prefetto nelle funzioni a questi specificamente assegnate dalla legge (e che non investono il controllo di legittimità) ovvero, nellâattività obbligatoria, chi debba sostituire , ove non sussista perché non nominato, il difensore civico. Ne deriva che non appare sussistere quel nesso di stretta consequenzialità tra abrogazione della norma costituzionale e dissolvimento immediato dellâorgano di controllo, con lâulteriore conseguenza della inattualità della incostituzionalità del Co.Re. Co., le cui funzioni, pertanto, devono essere regolamentate o definitivamente eliminate secondo un apposito intervento legislativo regionale o nazionale ovvero, mediante un pronunciamento di illegittimità costituzionale degli artt 126 e segg. del Dlgs n.° 267/2002 da parte della Consulta. | |
Da: speriamo che me la cavi | 26/03/2008 16:22:26 |
sei percaso laureato? di tutto cio' che hai scritto per me e' arabo | |
Da: claudio | 26/03/2008 16:23:17 |
Ha copiato,basta copiare e ci riusciamo tutti | |
Da: Kalibro | 26/03/2008 16:28:24 |
Credo che il Co.re.co. non possa fare più un controllo di legittimità sugli atti, ma possa avere funzioni funzioni consultive ex art. 129 del TUEL | |
Da: martinica x cane malato | 26/03/2008 16:34:47 |
Grazie, per la spiegazione. Quindi ricapitolando: abolizione dei controlli sugli atti e sugli organi da parte dei coreco aseguito della riforma del titolo V (abolizione art. 30 costituzione); Mantenimento funzioni di consulenza degli enti locali e sostitutivi secondo alrt. 135Tu così some sancito dall'art. 120 costituzione; nomina del Commissario ad acta in conseguenza del ritardo o della omissione di atti obbligatori per legge, come previsto dallâart. 136 del D.lgs. 267/2002. Tanto per riassumere è Ok? | |
Da: cane malato | 26/03/2008 16:35:30 |
infatti..ho copiato da qualcuno che ha affrontato e risolto il problema... altro intervento, rigorosamente copiato: La Costituzione affidava ad un organo della Regione - CO.RE.CO. - i controlli di legittimità sugli atti di enti locali. Tale disciplina, come contemplato nellâarticolo 131 della Costituzione, è stata attuata con la 142, poi modificata con la 127 fino al testo nuovo degli enti locali con la legge 267. Avevamo avuto nel corso del tempo, una ridefinizione giusta, decisiva e significativa degli atti sottoposti a controllo di legittimità in un quadro che ha visto, costituzione invariata, uno dei processi riformatori più significativi dellâordinamento degli enti locali. Analogamente la riforma del titolo V della Costituzione ha prodotto un notevole impatto sul sistema dei controlli. La legge n. 3/2001, unitamente al disegno di legge âLa Loggiaâ, ha avviato, infatti, una radicale rivisitazione di tale sistema, mediante lâabrogazione dellâart. 130 che costituiva il presupposto dei controlli preventivi e di legittimità, mentre, nel contempo, la legge costituzionale, modificando lâart. 114, faceva venir meno anche il presupposto - per così dire gerarchico - del controllo dallâalto sugli enti locali. Il sistema dei controlli sugli atti, sugli organi e sulla gestione, così come contemplati nellâordinamento precedente, ha visto, inoltre, una modifica sostanziale oltre che nella tipologia (merito - numero di atti - legittimità) anche nel ruolo e nella funzione degli organi preposti (CO.RECO - Difensore Civico - Prefetto - Corte dei Conti). Il quadro, però, risulta confuso e fuorviante e, allo stato, siamo ben lontani dallâavere uno scenario chiaro ed un percorso condiviso di questo processo riformatore. Unâaltra osservazione è questa: è vero che sono diminuiti i controlli preventivi e di legittimità, tuttavia non sono affatto diminuiti i controlli stessi, sebbene abbiano carattere postumo o successivo, come si evince dal quadro di vincoli ed adempimenti previsti dalla legge finanziaria, dal patto di stabilità e dalla UE verso il Governo, il Prefetto e la Corte dei Conti. Il novellato articolo 114 della Costituzione disegna il ruolo nuovo degli enti locali nella composizione della Repubblica, nonché il rapporto con lo Stato di Regioni, Province e Comuni; la equiordinazione strutturale posta dallâart. 114, quindi, costituisce un principio fondamentale imprescindibile per lâanalisi costituzionale del tema dei controlli sulle Regioni ed in particolare sugli enti locali. Lâassunzione della Costituzione come riferimento unico e comune dellâautonomia degli enti diversi dallo Stato ha come conseguenza che Regione ed enti locali sono su un piano equiordinato ed enti autonomi con propri poteri, funzioni e statuti. In materia di abrogazione bisogna riconoscere poi che la dottrina ha assunto posizioni diverse sulle conseguenze della mancanza di disposizioni in positivo; lâabrogazione non comportava automaticamente la soppressione del regime legislativo ordinario su un diverso sistema di vigilanza e controllo. Con lâentrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 e lâabrogazione degli articoli 130 e 125, si è aperto un dibattito confuso e forviante in merito ai controlli sugli atti degli enti locali. Si è avuto un movimento ampio, favorevole allâabolizione di tutto il sistema dei controlli di legittimità. Nessuno vuole i controlli. I controlli come difesa dei diritti del cittadino nellâuso delle risorse pubbliche sono e saranno, però, uno snodo fondamentale per lo sviluppo civile di ogni paese e, perciò, una grande questione democratica. Tali mutamenti possono essere così riassunti: lâelezione diretta dei Sindaci, dei Presidenti di Province e Regioni; il sistema politico- istituzionale sempre più presidenzialista e maggioritario; una accentuata concentrazione dei poteri nelle mani dei Presidenti (Governatori) e degli esecutivi; uno svuotamento delle assemblee elettive (Parlamento, Consigli Regionali, Provinciali e Comunali) e conseguente crisi della rappresentanza; rapporto difficile tra maggioranza e opposizione e debolezza della democrazia istituzionale (mancanza di norme e di regole); mancanza di controlli come grande questione democratica a tutela dei diritti dei cittadini. Si può dire, allora, che sia cresciuta negli ultimi tempi la legalità, la trasparenza, nonché la democrazia istituzionale nella vita degli enti locali? Non sembra. Anzi, nellâambito dei mutamenti normativi intervenuti, la scelta di abolire i controlli preventivi di legittimità è stata quanto mai pericolosa sullâuso delle risorse pubbliche, né appare persuasiva, per quanto mi riguarda lâobiezione sollevata da molti secondo cui sarebbero sufficienti gli attuali controlli interni (Revisore dei Conti) ed esterni (Corte dei Conti â" TAR â" Giudice Ordinario). Si ignora il fatto che si va evidenziando sempre più un giudizio di forte criticità sui controlli interni (inadeguati â" inefficaci) e sui controlli esterni (sempre più controlli successivi) che risentono di una crisi che affligge da tempo la giustizia in Italia, compresa quella amministrativa. con la nuova legge 30/2002. È vero, anche che come CO.RE.CO. siamo stati i primi a non credere in un eccesso di controlli nei confronti degli enti locali, salutando la fine di un ruolo vessatorio e politico strumentale e lo sviluppo, invece, di un ruolo sempre più collaborativo, di assistenza e garanzia per gli enti locali stessi. I CO.RE.CO hanno costituito, infatti, un filtro allâulteriore intasamento dei TAR e della Magistratura contabile e penale, evitando, come purtroppo avviene oggi, che il conflitto politico in mancanza di controlli accentuasse il conflitto giudiziario; i CO.RE.CO come organi terzi ed autonomi capaci di dare risposte in tempi brevi e certi alla domanda di trasparenza proveniente dalla società civile ed a disposizione del sistema della autonomie locali e dei singoli cittadini. I CO.RE.CO. ancora, però, come lâanello più debole e più facile da abrogare nella definizione dei âsistemiâ dei controlli. In ogni caso il concetto di autonomia del novellato articolo 114 non va interpretato come esonero degli enti locali da ogni controllo o filtro, soprattutto per quanto riguarda la finanza pubblica, ma come necessità e bisogno di strumenti terzi ed autonomi a disposizione delle autonomie locali e dei singoli cittadini per rispondere a una domanda sempre più presente: come rendere trasparente, certo e democratico il procedimento amministrativo. Lâistituzione del Difensore Civico, recepito dallâordinamento degli enti locali, prima con lâarticolo 8 della 142 e poi con la 267 allâarticolo 11 ha rappresentato un fatto importante per la crescita democratica della società e la tutela e lâaffermazione dei diritti dei cittadini. Il ruolo del Difensore Civico è un ruolo di impulso e di stimolo per rimuovere i comportamenti negativi della pubblica amministrazione, attraverso una funzione di verifica e controllo che si esercita con la comunicazione del responsabile del procedimento, lâacquisizione di documentazione e lâinformazione. Funzione e ruolo che si manifesta e si esercita attraverso segnalazioni e raccomandazioni, senza alcuna competenza, però, di carattere sanzionatorio. In questo ultimo punto si avverte il problema serio di debolezza dellâistituto del Difensore Civico. La rilevanza, però, del Difensore Civico ai fini dellâaffermazione di una nuova cultura dei diritti e di un nuovo patto democratico istituzioni - cittadini ha bisogno che si affronti tale punto di debolezza attraverso una nuova legge nazionale che faccia tesoro di anni di esperienze ed operi un deciso rilancio del ruolo e della funzione del Difensore Civico. Questo è un problema ineludibile da affrontare, pena la messa in discussione prima o poi dellâistituto stesso del Difensore Civico. Titolo V, disegno âLa Loggiaâ, novellato articolo 117, federalismo istituzionale, federalismo fiscale (modello di stato e di finanza pubblica), conflitto di competenze Stato - Regioni - Enti Locali sono i punti qualificanti del processo riformatore di questi anni. Un processo riformatore non unitario e non condiviso che ha avuto un impatto notevole sullâassetto del sistema dei controlli, sugli organi e sulle loro funzioni. Si è posto e si pone, infatti, con urgenza lâesigenza di un riordino dei controlli esterni sugli atti degli enti locali da parte del legislatore in relazione a compiti anche particolari affidati dalla normativa agli organi di controllo, quali: - la nomina di Commissari ad acta per attività sostitutive nel caso di omissioni o ritardo dellâente locale; - la funzione consulenziale da essi comunque svolta in favore degli enti locali. A chi la competenza di questi specifici punti? La decisione del Consiglio di Stato inoltre afferma che a seguito della riforma del titolo V devono ritenersi espunti dal nostro ordinamento i controlli di legittimità ad opera di un organo regionale sugli atti degli enti locali, non affronta, invece, la problematica legata agli altri compiti demandati al CO.RE.CO.. Occorre, un intervento legislativo, quindi, che metta fine a un processo confuso nel pieno rispetto delle autonomie di Regioni ed enti locali. La legge 131/2003, legge La Loggia, ha inteso ridefinire e riavvicinare il sistema dei controlli sugli enti locali a quello vigente presso unâaltra amministrazione dello Stato, con un forte ruolo della Corte dei Conti, cosa che la legge ha fatto dando nuove attribuzioni alla Magistratura contabile. La vera svolta avviene, quindi, con la legge 131/2003 che getta le basi di un vero e proprio riassetto del sistema complessivo dei controlli, anche se si è ben lontani dallâaffrontare una riforma generale dellâordinamento finanziario e contabile. Una legge, però, in gran parte non applicabile immediatamente, che delega il Governo, infatti, ad emanare uno o più decreti legislativi per la revisione organica delle disposizioni in materia di enti locali. Il disegno di legge La Loggia attribuisce alla Corte dei Conti, quindi, il compito del controllo sui bilanci degli enti locali, individuando e decidendo a tale scopo un processo di regionalizzazione della stessa, riadeguata nella sua struttura e nel suo funzionamento. Le Regioni sono chiamate ad una forte collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei Conti. Occorre tener presente però, lâallarme lanciato da Staderini - Presidente della Corte dei Conti - qualche tempo fa sul fatto che la gestione finanziaria di Comuni e Province è priva da tempo di qualsiasi controllo. Sui problemi applicativi che comporta il nuovo controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali - Staderini aggiungeva - una seria preoccupazione dato che il numero degli enti locali è talmente ampio rispetto alle forze della Corte dei Conti che è difficile pensare che le Sezioni possano svolgere tali compiti in maniera efficace. Ai nuovi temi e problemi posti dal patto di stabilità, federalismo fiscale, regionale, uso fondo perequativo, conflitto tra enti ed arbitrati, consiglio autonomie locali e nuove relazioni tra enti, documenti contabili e previsioni finanziarie e fiscali come si risponde? Sono grandi questioni da affrontare. In conclusione occorre ribadire la necessità di riaffermare e rilanciare il ruolo del Difensore Civico attraverso una nuova legislazione nazionale, superando i limiti dellâistituto stesso (modalità di elezione - autonomia e terzietà). Lâistituto del Difensore Civico potrebbe esprimersi anche in altri compiti (poteri sostitutivi - nomina Commissari ad acta) se accompagnato da una struttura (nuovo CO.RE.CO. con i caratteri di autonomia e terzietà) che svolge compiti di assistenza, consulenza, monitoraggio, uso fondo perequativo, supporto consiglio delle autonomie, racconta documenti contabili eccâ Se tutto questo ha un senso si possono trovare le ragioni di un nuovo modello organizzativo e funzionale del Difensore Civico e del nuovo CO.RE.CO. Tutto ciò per rafforzare e segnare il nuovo processo riformatore con un deciso rilancio del regionalismo capace di riaffermare e sostenere la possibilità degli enti locali di esercitare i poteri e le funzioni in un quadro di trasparenza e legalità, in cui i controlli sono il fondamento del vivere civile e democratico della società. | |
Da: cane malato | 26/03/2008 16:38:03 |
x martinica..l'art. della cost. è il 130 non il 30..ok? | |
Da: martinica x cane malato | 26/03/2008 16:41:39 |
Si èun errore di scrittura per la fretta. Per il resto i contenuti sono giusti? Ho capito bene? | |
Da: martinica x cane malato | 26/03/2008 16:48:30 |
Che ne pensi? con riferimento ai contratti della p.a. vi consiglio di dare uno sguardo alle novita' introdotte dalle direttive 2004/17 e 2004/18 e recepite nel d.lgs 163/2006. Secondo te dobbiamo andarre tanto nel dettaglio considerato che fino a ieri nessuno pensava di fare i contratti? | |
Da: cane malato | 26/03/2008 16:51:52 |
no...non credo proprio che siano richiesti tali approfondimenti...chi vi interroga è un dirigente amministrativo che può conoscere la materia, ma fino ad un certo punto... | |
Da: speriamo che me la cavi | 26/03/2008 16:54:14 |
ma quando t'interrogano sei solo tu e la commissione? | |
Da: martinica x cane malato | 26/03/2008 16:56:23 |
Ti togli un peso dallo stomaco.... Sai dirmi cosa si intende per favore l'affidamento in house ?? | |
Da: cane malato | 26/03/2008 16:56:42 |
...l'esame è pubblico ed a porte aperte...chiunque vi può assistere.. | |
Da: CHRISTINE | 26/03/2008 16:56:56 |
IO A QSTO PUNTO NON SO SE MI PRESENTO! | |
Da: martinica x christine | 26/03/2008 16:57:34 |
perckè dici questo? | |
Da: speriamo che me la cavi | 26/03/2008 16:57:37 |
ma quando t'interrogano sei solo tu e la commissione? a porte chiuse vero? | |
Da: CHRISTINE | 26/03/2008 16:59:35 |
perchè non penso di riuscire ad entrare cosi nello specifico come molti di voi state facendo...non ho molto tempo visto che il mio orale sarà il 2ndo giorno!! miracolo se riuscirò a finire il programma! che depressione! | |
Da: speriamo che me la cavi x cane malato | 26/03/2008 17:00:27 |
e se una persona decidesse che non vuole nessuno? potrebbe farlo? quanto dura su per giù l'esame? | |
Da: martinica x christine | 26/03/2008 17:01:07 |
Su forza siamo sulla stessa barca. Calma e sangue freddo! | |
Da: CHRISTINE | 26/03/2008 17:01:38 |
ragazzi l'esame è pubblico! chiunque vi puo vedere ma non so a che distanza sta il pubblico dal candidato... | |
Da: cane malato | 26/03/2008 17:02:59 |
l'esame è pubblico, per quei principi di trasparenza e pubblicità dell'attività della P.A....li hai studiati no? | |
Da: cane malato | 26/03/2008 17:04:21 |
non c'è un "quantum" sulla distanza...ragazzi, su... | |
Da: speriamo che me la cavi | 26/03/2008 17:07:01 |
eeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
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