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Concorso INAIL, 404 posti
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Da: INTERNOPOLIS28/01/2014 14:03:18
\/\/ GLI INTERNI........

/\/\ GLI ESTERNI ROSICONI.........
Rispondi

Da: x tutti28/01/2014 14:03:19
Pe favore, vi sbrigate a fare questo gruppo e a togliere lo spasso a questi soggetti?
Rispondi

Da: una sentenza totalmente sbagliata28/01/2014 15:09:05
Si da per assodato con un inspiegabile salto logico che il principio del 50% esterni /interni sia stato rispettato "..."le vacanze di personale risultanti dal confronto tra le presenze in servizio ed i fabbisogni riferiti alle posizioni economiche di ingresso complessivamente considerate saranno coperte attingendo risorse dall'esterno nella misura tendenzialmente pari al 50% delle medesime vacanze ed il restante 50% verrà naturalmente riservato alle selezioni interne". L'amministrazione decideva quindi di indire selezione per un contingente di numero 738 posti, rivolto ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Istituto, per il passaggio dall'area B all'area C -posizione economica C1 e di destinare un contingente di 404 posti al pubblico concorso. " Come se 738 sia il 50% di 404 . Principio del 50% REALE già sancito in infinite pronunce della Corte Costituzionale : (Corte Costituzionale n° 1 del 04/01/1999, n° 363 del 2006, n° 293 del 2009, n° 30 del 2012, n° 90 del 2012). Poi si invoca il principio della non contestualità causa forza maggiore quando questo è stato cientemente voluto dall' ente . Infatti si parela di più di 10.000 domande. Basta por mente all' avviso 4 : " Palalottomatica, piazzale Nervi, nei giorni 16, 17,18,19, 20 e 23 giugno 2008,  si comunica quanto segue:
    hanno partecipato n. 14.899 candidati
    l'articolo 5, comma 7, del bando di indizione prevede che la prova preselettiva ha la finalità di ammettere alle prove scritte di esame un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso (n. 404) e cioè 1212 candidati, nonché coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio ottenuto dall'ultimo candidato ammissibile
    pertanto i candidati ammessi alle prove scritte d'esame previste dall'articolo 5, commi 1-3 del citato bando sono 1304, di cui 92 che hanno conseguito il medesimo punteggio acquisito dall'ultimo candidato ammissibile.
Con il presente avviso, si dà comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte d'esame. "
BALLE
Preselezione effettuata con il metodo del lettore ottico ( con partecipenti solo nella misura di 14.899 e non 100.000) che garantisce correzione quasi in tempo reale ed a fronte della quale i 1304 selezionati erano senz' altro gestibili quasi con la tempistica del concorso interno. 
BALLE sul numero dell' archivio dei quiz come riportato nell' avviso 3 erano 4000 e non 5000 come in sentenza: "Avviso 3
Concorso pubblico per esami a n. 404 posti per l'area C - posizione C1 - profilo delle attività amministrative, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La prova preselettiva del concorso pubblico si svolgerà in Roma, Eur presso il Palazzo Palalottomatica, piazzale Nervi, nei giorni 16, 17,18,19, 20 e 23 giugno 2008 con le seguenti modalità:Allegato 1: Norme per i concorrenti

Archivio di 4000 quesiti a risposta multipla (la risposta esatta è sempre quella indicata con la lettera A)"
Lo scorrimento della graduatoria interna nulla dice sulla posizione giuridica dei beneficiari IDONEI E NON VINCITORI DI CONCORSO : il candidato idoneo è titolare di una posizione soggettiva corrispondente ad una mera aspettativa o, al più, ad un interesse legittimo, ma non ad un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, ( In questo senso cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 settembre 2006 n. 5320, in Diritto e Giustizia, 2006, 91; Consiglio di Stato sez. VI, 11 ottobre 2005 n. 5637, in Foro amm.vo - Consiglio di Stato, 2005, 3014; Consiglio di Stato 1° marzo 2005 n. 794). Come se nella gerarchia delle fonti si desse precedenza al criterio cronologico su quello gerarchico di due diverse posizioni giuridiche soggettive, appunto interesse legittimo= idoneo, diritto soggettivo = vincitore di concorso. INCREDIBILE

Rispondi

Da: @@@@@@28/01/2014 16:03:05
Il problema che il Tar ha fatto il copia e incolla delle memorie dell'Inail, sugli altri punti da noi richiesti non si è pronunciato, nè sulla carenza dei c1 viste le nuove progressioni interne, nè sulla perdita di chance, è una sentenza fatta con i piedi....
Rispondi

Da: @@@@@@28/01/2014 16:11:40
Speriamo che le notizie sulle assunzioni siano veritiere, mi spiace per i B3 ma anche il Tar ha riconosciuto che  la graduatoria della procedura selettiva interna ha perso definitivamente la sua efficacia dal 31/03/2010, quindi se prima non si risolve la situazione dei vincitori non si potrà risolvere la loro, con una differenza che loro lavorano e noi no...
Rispondi

Da: paolo1968 28/01/2014 16:20:29
Vedete questo è il punto;

i vincitori esterni avevano un diritto soggettivo all'assunzione

tale diritto, secondo alcuna giursisprudenza, non è assoluto, ma è condizionato alla sussistenza di alcuni presupposti giuridici (posti in organico)

Nel nostro caso, l'Ente ha deliberato illegittimamente, in pendenza di concorso esterno, di assumere gli idonei interni, facendo venir meno i posti in organico (presupposto dell'assunzione)

A questo punto i vincitori esterni, hanno tutte le ragioni giuridiche per lamentarsi, ma non devono sbagliare azione;
chiedere l'annullamento dell'assunzione degli idonei è problematico; va ad incidere sullo stato giuridico di soggetti che hanno un affidamento (incolpevole) sulla validità del rapporto in corso

chiedere l'assunzione dei vincitori esterni è doveroso; a tal fine si può seguire la strada giurisdizionale (G.O.) con domanda di assunzione e risarcimento dei danni derivanti in via conseguenziale e diretta dall'illecità condotta dell'Ente

si può, in aggiunta e/o in alternativa percorrere la via amministrativa: al riguardo avevo già indicato, come elementi utili a determinare in senso favorevole la volontà dell'Ente, di considerare:

a) l'inoltro di un esposto dettagliato alla Corte dei Conti, che è il giudice competente a sindacare la responsabilità amministrativa 

b) di chiedere formalmente all'Ente la tempistica delle assunzioni dei vincitori

c) di chiedere formalmente all'Ente di cedere la graduatoria ad altre P.A.  nel caso in cui l'ente non risponda in modo soddisfacente all'istanza sopraindicata, con l'avvertenza che in difetto si prvvederà ad informare la magistratura contabile.

Ci fosse stato un Comitato dei vincitori sarebbe stato utile, dato che l'iniziativa singola è dispendiosa ed espone al rischio di ritorsioni (es. sedi impossibili)



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Da: dario28/01/2014 16:36:16
a chi si pò chiedere la cessione della graduatoria? direttore generale, presidente... e chi potreppe acquisire la nostra graduatoria?
Rispondi

Da: x @@@@@@28/01/2014 16:47:25
non andava chiesta la perdita di chance perchè va provata concretamente, bisognava concentrarsi solo sulla disparità di trattamento delle diverse posizioni giuridiche , cioè sul paradosso della posizione deteriore dei vincitori rispetto agli idonei , del mancato rispetto del principio dell' equivalenza dei posti (50%) e sul fatto che i posti riservati ai vincitori non andavano sacrificati ad ingiusto vantaggio degli idonei facendo scorrere la graduatoria
Rispondi

Da: se se28/01/2014 17:00:02
sentenza incredibile, davvero assurda.
Rispondi

Da: se se28/01/2014 17:07:40
x paolo 68
la strada del g.o. adesso potrebbe essere gravemente pregiudicata da questa sentenza che non censura affatto come illecito il comportamento dell'ente ed anzi, lo giustifica inspiegabilmente (??!!) in punto di diritto
nulla cambia rispetto al fatto che adesso toccherà chiaramente a noi, ma riguardo al risarcimento e sulla ricostruzione della carriera eventuali azioni senza una pronuncia del cds che smentisca le assurdità di questa sentenza...io le vedo male...
quanto alle censure sollevate...che dire? forse al tar la calcolatrice è rotta! oppure matematica creativa...
si ironizza per non piangere!
Rispondi

Da: @@@@@@28/01/2014 17:08:49
per X@@@@@@
nel nostro ricorso abbiamo richiesto tutto questo abbiamo messo in evidenza tutte le "porcate" fatte, ma quando scrissi che il tar era politicizzato qualcuno disse che non era vero, l'Inail ha fatto pressioni perchè emettesse questo tipo di sentenza..
Rispondi

Da: ecco28/01/2014 17:40:00
non solo l'Inai ha fatto pressioni ma anche il Governo, la Merkel l'Onu, e perfino Obama....

ma vi rendete conto delle caxxate che scrivete?

offensive tra l'altro della autonomia della Suprema Corte!!!!

ora il Tar si gioca la propria credibilità per una graduatoria di un concorso che coinvolge 300 persone!!!!

ma per favore!!!!
Rispondi

Da: uno serio28/01/2014 17:58:31
a questo punto questo forum si può chiudere.

Ricapitolando: sentenza negativa e assunzioni nel 2014 zero

non vi sono più argomenti....
Rispondi

Da: scusate.28/01/2014 18:23:12
tutti parlano di questa senteza.ma dove è? quale è il numero'
Rispondi

Da: x sopra28/01/2014 18:39:43
3912/2011
Rispondi

Da: ha vinto28/01/2014 18:45:09
che dire?? ha vinto pastore.
Rispondi

Da: piazzale del pastore28/01/2014 19:02:30
non si tratta di vincere o perdere ma di conoscere come vanno le cose in Italia e nel mondo.....

la vita è fatta anche di queste cose negative.....

ma finchè non uscite dal guscio di mammà che ve lo dico a fare!!!!
Rispondi

Da: ecco28/01/2014 19:10:54
Da: scusate.    28/01/2014 18.23.12
tutti parlano di questa senteza.ma dove è? quale è il numero'

Da: x sopra    28/01/2014 18.39.43
3912/2011

la solita pappa pronta, ma nemmeno una sentenza sapete cercare?

e se il tanto vituperato C3 anziano magari non laureato vi chiede di cercare una sentenza come fate, per non parlare del consulente del lavoro e delle richieste che vi può fare allo sportello....

chissà come l'h vinto qualcuno questo concorso ? forse studiando a memoria e a pappagallo....
Rispondi

Da: x piazzale28/01/2014 19:54:21
se l'Inail gli avesse dato il lavoro che meritano sarebbero usciti da un pezzo dal guscio di mammà. Ti auguro di trovarti un giorno nelle condizioni di questi ragazzi, di cuore, così capirai e diventerai u8na persona migliore di ciò che ora sei.
Rispondi

Da: platiny28/01/2014 20:11:06
l'odio che pastore nutre x i colleghi e per l'ente che lo ha accolto è inconcepibile!

VERGOGNA!!!
Rispondi

Da: eccola qua28/01/2014 20:35:28
N. 00995/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03912/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3912 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

omissis rappresentati e difesi dagli avv. Maria Laura Rita Laudadio, Alberto Saggiomo, con domicilio eletto presso Maria Laura Laudadio in Roma, via Alessandro III, 6;
contro
Inail - Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Letizia Nunzi, Donatella Moraggi, con domicilio eletto presso Inail Ufficio Legale Inail in Roma, via IV Novembre,144; Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di

omissis
per l'annullamento, previa sospensione
della determinazione n. 219/2008, con cui è stato autorizzato lo scorrimento per ulteriori 232 posti della graduatoria relativa alla selezione interna indetta dall'INAIL, giusta determina n. 61/2007, per la copertura di n. 738 posti per il passaggio dall'area B all'area C, profilo delle attività amministrative;
della determina della direzione centrale dall'INAIL n. 14/2009 con cui è stata prorogata fino al 30.4.2009 la validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva interna per il passaggio dall'area B all'area C profilo delle attività amministrative.
della determinazione n. 89/2009 di proroga della validità della graduatoria della procedura selettiva interna fino all'ultimo giorno dal mese successivo a quello di pubblicazione del DPCM, con il quale è stata autorizzata l'assunzione di personale di livello economico Cl;
della determinazione n. 52/2010 di individuazione di n. 29 risorse destinate dalla progressione verticale dall'area B all'area C, nonché della determinazione n. 73/2010, con la quale 29 risorse già individuate sono state inquadrate nell'area C, p.c. Cl a far data dal 1.4.2010;
del DPCM del 23.6.2008 con il quale l'INAIL è stato autorizzato ad assumere n. 232 risorse profilo professionale della graduatoria relativa alla selezione interna indetta giusta determina n. 61/2007;
del D.P.C.M. del 17.1.2009, con il quale l'INAIL è stato autorizzato tra gli altri ad assumere n. 31 unità C l relative allo scorrimento della graduatoria dei passaggi d'area.
Atti tutti conosciuti a seguito di procedura di accesso agli atti avvenuti in data 14.2.2011;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti, ivi compresi gli atti con cui l'INAIL ha destinato a pubblico concorso n. 404 posti della carenza complessiva di n. 1571 di unità di posizione CI e n. 738 posti a selezione interno, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio n. 1511/2006, confermata dalla VI Sezione del Consiglio dì Stato giusta ordinanza n. 2113/2006;
per la condanna al risarcimento dei danni subiti e patiendi dalle ricorrenti in ragione dell'illegittimo operato della P.A;
con motivi aggiunti
della nota del 27 gennaio 2012 con la quale la direzione centrale delle risorse umane dell'Inail ha comunicato testualmente che "in conseguenza delle disposizioni introdotte in materia di riduzione delle dotazioni organiche dall'art. 1 commi 3 e 4 del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, ove non intervengano nuove norme di legge, l'Istituto, al 31 marzo p.v., si troverà nelle condizioni di dover interrompere le assunzioni dal concorso in parola".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inail - Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Le ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per esami indetto dalla direzione centrale risorse umane dell'INAIL, ai sensi del D.P.C.M. del 16.1.2007, per la copertura di n. 404 posti per l'area C posizione economica, Cl, profilo delle attività amministrative, nel ruolo del personale dell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La procedura concorsuale si è conclusa in data 09.2.2010, previa pubblicazione, a tale data, della graduatoria generale di merito sulla G.U. IV serie speciale.
Le ricorrenti sono collocate in posizione utile nella graduatoria di merito.
In data 29.3.2007, con determina della direzione centrale delle risorse umane l'INAIL, nel dare esecuzione alla ordinanza del C.d.S. n. 2113/2006, decideva di annullare il proprio precedente atto di indizione di procedura selettiva interna per il passaggio dall'area B all'area C per un numero di posti pari a 621 unità nel profilo amministrativo e contestualmente indiva selezione interna e concorso pubblico per l'accesso alla posizione economica C1 profilo delle attività amministrative.
Il provvedimento adottato dalla direzione centrale delle risorse umane, decidente l'attivazione contestuale e del pubblico concorso e della selezione interna per colmare le carenze di personale in area C profilo delle attività amministrative, era necessitato in adempimento della decisione cautelare della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 2113/2006, con cui, nel sospendere l'efficacia degli atti di indizione di procedura selettiva riservata al solo personale interno, veniva sottolineata "la necessità di effettuare un'operazione di reclutamento di personale, che risulti unitaria e contestuale e che preveda titoli e prove selettive omogenei, in linea di principio per tutti i posti complessivamente messi a concorso".
La direzione centrale delle risorse umane operava un richiamo all'accordo di programma approvato dal comitato di settore nella seduta del 12 novembre 2004 secondo cui "le vacanze di personale risultanti dal confronto tra le presenze in servizio ed i fabbisogni riferiti alle posizioni economiche di ingresso complessivamente considerate saranno coperte attingendo risorse dall'esterno nella misura tendenzialmente pari al 50% delle medesime vacanze ed il restante 50% verrà naturalmente riservato alle selezioni interne". L'amministrazione decideva quindi di indire selezione per un contingente di numero 738 posti, rivolto ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Istituto, per il passaggio dall'area B all'area C -posizione economica C1 e di destinare un contingente di 404 posti al pubblico concorso.
Il ricorrente evidenzia che la selezione, iniziata nel 2008 previo avviso della procedura preselettiva diramato nella G.U. del 20.05.2008, a seguito dei rinvii pubblicati nelle GG.UU. del 19.10.2007 e del 04.03.2008, si è conclusa inspiegabilmente solo nel febbraio 2010 con la pubblicazione della graduatoria generale di merito sulla G.U. del 09.2. 2010. I tempi di durata della procedura concorsuale (circa tre anni) non risulterebbero pertanto ragionevoli rispetto alla tempistica definita in via generale dell'art. 11 del DPR n. 487 del 9.5.1994. Inoltre la lentezza nello svolgimento della procedura avrebbe impedito alle ricorrenti, non solo di essere assunte sin da subito nel contingente dei 404 posti messi al pubblico concorso, ma anche di beneficiare di un eventuale scorrimento della graduatoria.
Ciò soprattutto se si fa riferimento alla rapidità con cui è stata svolta la procedura interna per il passaggio dall'area B all'area C -posizione economica C1, conclusasi in data 30 ottobre 2007 che ha visto l'assunzione immediata di tutto il contingente pari a 738 posti (determina n. 8 del 2008) e l'ulteriore scorrimento della graduatoria, disposto con determina numero 219/2008 per la copertura di ulteriori 232 posti. La validità della graduatoria inoltre è stata prorogata con determina numero 89/2009, inoltre, con successive determine nn. 52/2010 e 73/2010 si era provveduto allo scorrimento della graduatoria per ulteriori 31 posti. Effetto consequenziale degli atti sopra richiamati sarebbe quindi l'avvenuta copertura di numero 1001 posti su 1571 vacanze accertate di area C, previo utilizzo esclusivo del meccanismo selettivo interno.
Deducono le ricorrenti:
violazione dell'art. 35 testo unico n. 165/2001; violazione del giusto procedimento; violazione artt. 3 e 97 Cost.; violazione L. 241/90; eccesso di potere per sviamento di potere, simulazione del procedimento; disapplicazione di atti amministrativi promananti dallo stesso ente;
violazione dell'art. 35 comma 3 D.Lgvo n. 165 del 2001, violazione art. 11 co. 5 dpr n. 487 del 9.5.1994; violazione ordinanza TAR Lazio n. 151/06 e della VI sezione C.d.S. n. 2113 del 15.05.2006; elusione del giudicato; violazione art. 21 septies L. 241/90; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti; difetto di motivazione; irragionevolezza; sviamento di potere.
Sostengono le ricorrenti che i tempi di durata della pubblica selezione - circa tre anni - sono in violazione dell'art. 11 comma 5 del DP-R-n-48-7 del-9.5.1994 secondo cui "prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione considerato il numero dei concorrenti stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico".La norma prevede poi che "le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione dell'prove scritte o se trattasi di concorso per titoli dalla data di prima convocazione". L'art. 35 co. 3 D.Lgvo 165/01 stabilisce poi che le procedure di reclutamento nel pubbliche amministrazioni si conformino ai principi di celerità dello svolgimento.
Con motivi aggiunti, le ricorrenti impugnano la nota del 27 gennaio 2012 con la quale la direzione centrale delle risorse umane dell'Inail ha comunicato testualmente che "in conseguenza delle disposizioni introdotte in materia di riduzione delle dotazioni organiche dall'art. 1 commi 3 e 4 del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, ove non intervengano nuove norme di legge, l'Istituto, al 31 marzo p.v., si troverà nelle condizioni di dover interrompere le assunzioni dal concorso in parola".
Con ordinanza collegiale n. 1655/2012 è stata respinta l'istanza cautelare di sospensiva.
Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso deducono le ricorrenti violazione dell'art. 35 testo unico n. 165/2001; violazione del giusto procedimento; violazione artt. 3 e 97 Cost.; violazione L. 241/90; eccesso di potere per sviamento di potere, simulazione del procedimento; disapplicazione di atti amministrativi promanare anche dallo stesso ente; violazione dell'art. 35 comma 3 D.Lgvo n. 165 del 2001, violazione art. 11 co. 5 dpr n. 487 del 9.5.1994; violazione ordinanza TAR Lazio n. 151/06 e della VI sezione C.d.S. n. 2113 del 15.05.2006; elusione del giudicato; violazione art. 21 septies L. 241/90; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti; difetto di motivazione; irragionevolezza; sviamento di potere.
In sintesi sostengono le ricorrenti che la durata irragionevole del pubblico concorso (3 anni) e la celere definizione della selezione interna (9 mesi) hanno di fatto determinato la violazione del criterio della contestualità delle procedure disposta con decisione cautelare del Consiglio di Stato n. 2113/2006.
Inoltre tale illegittimo procedere - comportando l'assunzione di numero 1001 dipendenti con procedura concorsuale interna a fronte di un numero esiguo di concorrenti esterni (assunti 102 con scorrimento della graduatoria fino al 150^) -oltre a violare la predetta decisione cautelare, sarebbe in contrasto con la precedente determina n. 61/2007 e accordo di programma approvato dal comitato di settore nella seduta del 12 novembre 2004 che avevano previsto l'assunzione, attingendo risorse dall'esterno nella misura tendenzialmente pari al 50% delle medesime vacanze ed il restante 50% riservato le selezioni interne.
La contestata condotta dell'ente sarebbe poi violativa anche del principio di cui all'art. 14 CCNL del 1999.
Ciò determinerebbe altresì la violazione del principio dell'accesso al pubblico concorso come prioritario sistema di assunzione dei più meritevoli presso la pubblica amministrazione espresso dall'art. 97 Cost.
Le censure sono infondate. Infatti, riferisce l'amministrazione che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 - che subordina l'avvio delle procedure concorsuali all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - fu inoltrata al competente Dipartimento della Funzione Pubblica - LI.P.P.A., la prescritta formale richiesta per ottenere l'autorizzazione, con le citate modalità, alla bandizione di entrambe le procedure concorsuali, in ragione della sancita qualificazione delle progressioni verticali tra le aree in termini di nuove assunzioni (Consiglio di Stato - Commissione speciale pubblico impiego - 9 novembre 2005) e, in quanto tali, soggette alla medesima disciplina autorizzativa di spesa. La richiesta si riferiva nello specifico a: concorso pubblico per n. 507 posti nell'area C, posizione economica C1, profilo delle attività amministrative; procedura selettiva interna per il passaggio dall'Area B all'Area C, posizione economica C1, stesso profilo professionale, per un numero di posti pari a n. 738 unità. Il numero di posti richiesto per ciascuna delle due procedure risultava determinato sulla base dei dati del personale in servizio alla data del 2 novembre 2005 e secondo quanto previsto nell' "Accordo di programma per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane per il triennio 2005/2007" - documento di programmazione triennale del reclutamento delle risorse umane, redatto ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 20, della Legge n.449/1997 e approvato con deliberazione dell'allora Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n.586 del 29 novembre 2005: quota esterna tot. 786 e quota interna tot. 785 per un totale n. 1.571.
Risulta chiaro come le carenze di personale riferite alla posizione ordinamentale d'ingresso (C1), complessivamente pari a 1571 unità, risultavano coperte in misura pari al 50% per ciascuna delle due quote riservate all'esterno e all'interno. Nella citata richiesta, inoltre, veniva precisato che il numero dei posti da bandire per il concorso esterno sarebbero stati rideterminati, sulla base delle procedure di mobilità, sia volontaria ex art.30 del d.lgs. n.165/2001, sia obbligatoria ai sensi dell'art. 34bis del medesimo decreto legislativo. Ciò in quanto entrambe le procedure di mobilità - da esperire preventivamente rispetto al reclutamento ordinario - secondo gli indirizzi contenuti nella circolare 3/2006 del Dipartimento FP, non trovavano applicazione nelle progressioni verticali, andando, così, ad incidere sulla quota (posti) destinata all'esterno.
Risultate soddisfatte le condizioni stabilite, venivano bandite contemporaneamente (marzo/maggio 2007) la selezione interna (735 posti sul territorio nazionale e n. 3 posti con bando riservato per il ruolo locale della provincia autonoma di Bolzano) e il concorso pubblico (404 posti sul territorio nazionale e n. 3 posti con bando riservato per Bolzano).» - (cfr. determinazione INAIL n. 61/2007 e bando del concorso pubblico). Tuttavia, riferisce plausibilmente l'amministrazione che l'espletamento della selezione interna, a cui hanno partecipato circa 1700 dipendenti, è stata di pronta realizzazione, in considerazione del contenuto numero di partecipanti. Ciò ha dato la possibilità di inquadrare i vincitori nell'area C in tempi relativamente brevi, previa concessione della prescritta autorizzazione da parte del Dipartimento F.P./MEF ai relativi passaggi d'area, avvenuta con D.P.R. 29 novembre 2007.
Nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, che ha richiesto urta tempistica ben più lunga, sono stati effettuati due scorrimenti della graduatoria relativa alla suddetta selezione interna, preventivamente autorizzati con DPCM 23.06.2008 (n.232) e DPCM 17.11.2009 (n.31).
Per quanto riguarda il concorso pubblico nazionale, ha evidenziato l'amministrazione che le domande di partecipazione pervenute sono state 110.000 ca. Tale numero così elevato ha comportato, evidentemente, un rallentamento nella gestione della procedura concorsuale in conseguenza del notevole impegno resosi necessario sia sul piano organizzativo che funzionale (gara europea per l'affidamento a Società specializzata dei servizi connessi all'esecuzione delle prove, pubblicazione archivio di 5000 quesiti, preselezioni ecc).
Nel periodo 16-23 giugno 2008 sono state espletate le prove preselettive al fine di ammettere un numero di candidati pari al triplo dei posti a concorso (1300 unità ca.), mentre le prove concorsuali vere e proprie, si sono concluse nel dicembre 2009.
La pubblicazione della graduatoria dei vincitori è avvenuta il 9 febbraio 2010.
Nel frattempo, è intervenuto, tuttavia, il D.L. n. 194/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 25 del 26 feb.2010, che all'art.2, commi 8 bis e ss., ha previsto una nuova riduzione, in misura non inferiore al 10%, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale. La nuova dotazione organica dell'INAIL, ai sensi della suddetta disposizione, è stata adottata con determinazione del Presidente dell'Istituto, n.80 del 15 settembre 2010. Venuto meno, pertanto, il suddetto divieto di assunzione, tra dicembre 2010 e marzo 2011 si è data attuazione alle assunzioni delle n. 32 unità del primo contingente autorizzato con il DPCM 18/3/2010.
Nel rispetto dei vincoli imposti dal regime di limitazione delle assunzioni per gli anni 2010 e 2011 - 20% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente e comunque per un numero di unità non superiore a120% delle unità cessate - con le modalità e i tempi previsti dalle rispettive circolari del DFP/MEF n. 46078 del 18 ottobre 2010 e n. 11786 del 22 febbraio 2011 sono state richieste e ottenute le autorizzazioni ad assumere, tra gli altri, due ulteriori contingenti di vincitori del concorso pubblico in argomento, e precisamente: n. 35 unità con DPCM 10 marzo 2011, in competenza anno 2010; n. 41 unità con DPCM 7 luglio 2011, in competenza anno 2011.
Si è giunti, cosi, fino alla posizione n. 150 (compresa) della graduatoria di merito, anche se a causa delle numerose rinunce (mediamente un terzo degli interessati) risultano ad oggi complessivamente assunte 102 unità.
A far data dal 31 marzo 2012, a seguito delle intervenute disposizioni di cui all'art.1, comma 3, del DL n.138/2011, convertito nella L, n.148/2011, in materia di ulteriore riduzione degli organici delle PP.AA. in misura non inferiore al 10% - ¬fino all'adozione della nuova dotazione organica è vigente il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, sancito dal comma 4 della medesima norma di legge.
Pertanto, è evidente che le sopra esposte circostanze, mentre spiegano l'articolata evoluzione dello svolgimento delle due procedure concorsuali interna/esterna in argomento, mostrano come la non-assunzione, ad oggi, di tutti i vincitori del concorso pubblico non sia riconducibile ad un'impropria copertura delle vacanze destinate all'accesso esterno con scorrimenti interni, bensì al fatto oggettivo che ha visto, a fronte dei percorsi paralleli delle due procedure, il verificarsi di una serie dl eventi contingenti. legati alla loro peculiarità, ma soprattutto ai diversi e ripetuti provvedimenti di legge mirati al contenimento della spesa pubblica che hanno condizionato e condizionano inevitabilmente la tempistica delle assunzioni del concorso in parola.
Peraltro, la graduatoria della procedura selettiva interna ha perso definitivamente la sua efficacia dal 31/03/2010. Il primo scorrimento della graduatoria, per n. 232 posti, è stato disposto in data 31/07/2008, allorquando la procedura del concorso pubblico non era ancora ultimata. Invece, il secondo scorrimento è stato adottato in data 10/03/2010, ma a tale data, l'Istituto non poteva ancora procedere all'assunzione dei vincitori del concorso risultanti in quanto il DPCM autorizzativo, presupposto indefettibile per dare corso alle assunzioni delle unità richieste, seppure emanato il18/03/2010, è divenuto efficace soltanto dopo la sua registrazione presso la Corte dei Conti e la sua pubblicazione in G.U., avvenuta in data 28/06/2010; inoltre, nelle more dell'emanazione del citato decreto autorizzativo, nell'ambito delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica e di blocco delle assunzioni era intervenuto il D.L. n. 194 del 30/12/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 25 del 26/02/2010, (art. 2, commi 8 bis e ss..)
Parimenti infondata si palesa altresì la denunciata violazione dei precetti contenuti nella più volte citata ordinanza n. 2113/2006 C.d.S., per mancata simultaneità dell'espletamento delle due procedure, oggettivamente impossibile nel caso di specie e, peraltro, neanche prescritta dal Consiglio di Stato, avendo lo stesso ritenuta necessaria soltanto la "simultanea messa a concorso" di posti per l'accesso esterno, puntualmente disposta dall'INAIL con la determinazione n. 61/2007.
Non può essere accolta poi la censurata violazione dell'art. 97 Cost. per le ragioni sopra evidenziate.
Sostengono, poi, le ricorrenti che i tempi di durata della pubblica selezione - circa tre anni - sono in violazione dell'art. 11 comma 5 del DP-R-n-48-7 del-9.5.1994 secondo cui "prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione considerato il numero dei concorrenti stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico".
La norma prevede poi che "le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione dell'prove scritte o se trattasi di concorso per titoli dalla data di prima convocazione". L'art. 35 co. 3 D.Lgvo 165/01 stabilisce poi che le procedure di reclutamento nel pubbliche amministrazioni si conformino ai principi di celerità dello svolgimento. Le censure non possono essere accolte in quanto la violazione delle dedotte disposizioni non può che dar luogo a mere irregolarità formali e non a vizi idonei ad inficiare l'intera procedura concorsuale, trattandosi di termini procedurali.
Deducono le ricorrenti i medesimi vizi per illegittimità derivata avverso la nota -impugnata con i motivi aggiunti - del 27 gennaio 2012 con la quale la direzione centrale delle risorse umane dell'Inail ha comunicato testualmente che "in conseguenza delle disposizioni introdotte in materia di riduzione delle dotazioni organiche dall'art. 1 commi 3 e 4 del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, ove non intervengano nuove norme di legge, l'Istituto, al 31 marzo p.v., si troverà nelle condizioni di dover interrompere le assunzioni dal concorso in parola".
Inoltre, evidenziano le ricorrenti che la disposizione normativa richiamata a supporto dell'impugnata nota sottrarrebbe espressamente dal divieto di assunzione di personale gli esiti dei pubblici concorsi avviati entro il 31 marzo 2012 ("sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19 co. 5 bis D.Lgvo 165/2011 avviate alla predetta data del 31 marzo 2012). Nel caso di specie, il pubblico concorso, indetto dall'Inail per la copertura dei 404 posti in oggetto, era stato avviato tempo prima della data del 31 marzo 2012, per essere stato indetto con avviso pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2008, ma si era anche concluso in un momento antecedente alla predetta data, giusta pubblicazione della graduatoria definitiva nella G.U. del 9 febbraio 2010.
La censura non può essere accolta. L'art. 1 D.L. 138/2011 commi 3 e 4 stabilisce che " Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data" (31 marzo 2012);
Ritiene il Collegio che la previsione - sopra evidenziata - contenuta nell'ultima parte del comma 4 - invocata da parte ricorrente - correttamente letta ed interpretata nel suo contesto, si riferisce non al divieto di assunzione, bensì alle modalità di determinazione delle dotazioni organiche "provvisorie", nel senso che consente di ricomprendere nelle stesse, oltre al personale già in servizio, anche le unità relative a procedure concorsuali e di mobilità inerenti procedure già avviate, seppure non ancora definite.
Infatti, dalla lettura della norma sopra riportata, emerge chiaramente che le Amministrazioni che non abbiano adempiuto alla prescritta riduzione delle dotazioni organiche entro il 31/03/2012, incorrono, dalla medesima data, nel divieto totale ed assoluto, di procedere a nuove assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, con l'unica ed espressa esclusione degli incarichi di funzioni dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19. commi 5-bis e 6 D.lg.vo n. 165/2001.
Trattasi di un divieto evidentemente volto a rafforzare la norma che fissa gli obiettivi di risparmio e ad indurre le amministrazioni interessate a realizzarli celermente, per evitare il protrarsi della misura restrittiva.
La domanda risarcitoria è infondata per mancanza di danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
Conseguentemente, il ricorso è infondato e va respinto. Sussistono ragioni di giustizia per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: questa28/01/2014 22:13:30
quindi? quanto incide questa sentenza? non ci sarà nessuna assunzione nel 2014?
Rispondi

Da: questa28/01/2014 22:13:35
quindi? quanto incide questa sentenza? non ci sarà nessuna assunzione nel 2014?
Rispondi

Da: x tutti28/01/2014 22:23:10
Ma che c'entra? L'inail ha cmq l'obbligo di assumerci in quanto vincitori! Non mi sembrate neanche laureati in legge a volte! Cmq ho saputo da fonte sicura che gli esuberi saranno riassorbiti a marzo. Poi non so come si procederà. Qualcuno ha altre notizie?
Rispondi

Da: QUESTI SONO I GIUDICI IN ITALIA29/01/2014 08:08:29
Scajola, innocente a sua insaputa

di Marco Travaglio | 28 gennaio 20

il Fatto Quotidiano

Dunque, per il Tribunale di Roma, Claudio Scajola è innocente a sua insaputa (s'era dimesso, ma l'hanno assolto). E all'insaputa di Berlusconi (aveva preteso le sue dimissioni da ministro e, proprio dopo quello scandalo, aveva violentato se stesso annunciando una legge anticorruzione). E perfino all'insaputa dei complici (l'architetto Angelo Zampolini, che ha patteggiato la pena, e il costruttore della Cricca Diego Anemone, che se l'è cavata solo per prescrizione).

Ma l'aspetto più paradossale di questa sentenza paradossale che chiude (almeno in primo grado) una vicenda paradossale, è che potrebbe essere molto meno scandalosa di quanto appaia. Anzi, potrebbe essere addirittura in linea con la legge italiana sull'illecito finanziamento ai partiti. In attesa delle motivazioni della sentenza, che comunque si annunciano avvincenti, si può solo tirare a indovinare come abbia potuto il giudice stabilire che, per un deputato e ministro dell'Interno, beneficiare di 1 milione e passa versati in nero da imprenditori che lavorano per il suo ministero, "non costituisce reato".

Quel che è certo è che la legge del 1974 sul finanziamento ai partiti, essendo stata scritta dai partiti, è piena di buchi e scappatoie, almeno per i partiti. Tutto ruota intorno al "dolo": l'intenzione di violare la legge. Che, naturalmente, va dimostrato. Il politico foraggiato può sostenere - e infatti di solito sostiene - di non sapere che il finanziamento provenisse dai fondi neri di una società di capitali senza deliberazione dell'organo societario competente e senza l'iscrizione a bilancio: pensava che l'imprenditore avesse preso i soldi dal suo patrimonio personale. In teoria, se non ci sono prove che lo smentiscano e se il giudice è particolarmente generoso o credulone, viene assolto. Potrebbe essere il caso di Scajola.

Un caso comunque eccezionale, perché di solito la condanna scatta lo stesso per "dolo eventuale": se il politico non ha verificato la provenienza del finanziamento, ha accettato il rischio che uscisse dalla società del finanziatore. Il quale fra l'altro, per pagarlo fuoribusta, ha dovuto accumulare fondi neri e farli uscire dalle casse dell'azienda (aggiungendo al finanziamento illecito i reati di falso in bilancio, frode fiscale e appropriazione indebita). Scajola è stato più fortunato: non verificò, comprò una casa con vista Colosseo pagandola un terzo del suo valore, e al resto provvidero i costruttori, ma il giudice lo esime dal dolo.

Un'altra possibile spiegazione è che sia riuscito a convincere il Tribunale della sua versione che tanto buonumore suscitò a suo tempo in Italia e nel mondo: al compromesso con le proprietarie dell'immobile, non era presente nell'ufficio del notaio quando Zampolini arrivò con gli assegni circolari; dunque non si accorse che l'appartamento costava il triplo della somma versata da lui e che il resto l'avevano pagato altri, dunque anche in questo caso il suo "dolo" non c'è. Se il giudice si fosse bevuto una storia così comica bisognerebbe complimentarsi con lui per il suo spiccato sense of humour. Ma questo lo sapremo solo al deposito della motivazione.

Per ora sappiamo solo che "il fatto", anche se per il primo giudice "non costituisce reato", è assolutamente certo: Scajola acquistò un mega-appartamento in una delle zone più chic di Roma pagandone un terzo, mentre il resto lo versarono due costruttori che avevano appena beneficiato di due contratti senza gara dal suo ministero. Il che basterebbe e avanzerebbe, in un paese serio, per farlo scomparire dalla circolazione per sempre. E per mettere subito mano alla legge sul finanziamento illecito per renderla più severa, tappando la falla che ha consentito a Scajola di farla franca. Invece siamo in Italia, dunque Scajola - anziché accendere un cero alla Madonna - fa pure il martire, piagnucola per i "quattro anni di sofferenza", esulta perché "giustizia è fatta" e chiede che "mi venga restituita la mia credibilità politica". Restituire quel milioncino no, eh?

Rispondi

Da: piazzale del pastore29/01/2014 08:19:16
Da: x tutti    28/01/2014 22.23.10
Ma che c'entra? L'inail ha cmq l'obbligo di assumerci in quanto vincitori! Non mi sembrate neanche laureati in legge a volte! Cmq ho saputo da fonte sicura che gli esuberi saranno riassorbiti a marzo. Poi non so come si procederà. Qualcuno ha altre notizie?

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l'avessi scritto io, avrei ricevuto i soliti insulti.....

ho torto quando scrivo certe cose?
Rispondi

Da: mirco per piazzale29/01/2014 10:58:27
la sentenza del Tar non inficia assolutamente la nostra posizione giuridica di vincitori di concorso. Ficcatelo bene in mente, caro pastorello : l'inail prima o poi ci dovrà assumere. Hai capito brutto frustrato?  Vai a recuperare il gregge, che le pecore si sono smarrite.
Rispondi

Da: la vita è bella29/01/2014 11:14:48
ciao a tutti.
ho letto ora quanto sopra postato (sentenza) ... ecco l'italia.
comunque ho contattato la sede di roma, una signora molto gentile mi ha confermato che per tutto quest'anno non chiameranno nessuno.
Ahimè mettiamoci l'anima in pace (riporto  un dato quindi non cominciamo con sterili insulti alla mia persona per il mettiamoci l'anima in pace).
Ho chiesto se hanno un "piano di assunzione" per gli anni a venire, tipo chiamate in blocco 2015, risposta negativa pure qua.
Spero davvero che non facciano decadere la graduatoria, ma non illudiamoci.
Si dice che quando si ha la salute si ha la possibilità di cambiare il mondo.... forse noi la stiamo perdendo a forza di pensare alla graduatoria e ai soprusi che abbiamo vissuto.
Non so quanto possa incidere questa sentenza...
quanto a noi vincitori e non (mi viene naturale includere anche gli idonei per quanto sia in una situazione ancora diversa rispetto i vincitori) ... mi viene da dire solo un mi dispiace... a saperlo non avremmo sprecato soldi, energie e tempo che nessuno mai ci renderà.
Non perdiamone altro ... purtroppo siamo in italia!.
So che cominceranno  i soliti insulti ma alla fine lo scopo del forum era di passarci info utili, poi ahimè nel tempo anche questo è degenerato.
Forse non ho aggiunto nulla di nuovo ma ad oggi la situazione aggiornata è questa.
Rispondi

Da: se se29/01/2014 11:22:35
x @@@@@
io non so se il tar è politicizzato, la triste realtà secondo me è che il cittadino nei giudizi contro la pubblica amministrazione è destinato a perdere quasi sempre
il problema è che l'inail ha fatto progredire 1000 interni e, dopo anni, nessuno si è preso la responsabilità di rimettere in discussione una situazione che sarebbe stata esplosiva
paolo ha ragione quando dice che gli interni hanno fatto affidamento incolpevole nella situazione, nel senso che giuridicamente li hanno fatti progredire e non ne sono responsabili, tanto che in giudizio è stato chiamato l'inail e non chiaramente loro perchè il comportamento giuridicamente  illegittimo "secondo noi?!" è chiaramente dell'ente e non degli interni (rispetto ai quali ognuno avrà il suo bel dire, sopratutto se con la terza media ricoprono certe posizioni ed hanno lasciato il loro collega diplomato in posizione B a vita...ma questo non è diritto..è stata politica sindacale sulla pelle di alcuni...compresi noi..vabbè).
Questo affidamento incolpevole tuttavia in uno Stato che pretende di essere considerato "Stato di diritto" , avrebbe dovuto tradursi in una eventuale azione di ingiustificato arricchimento dopo la NULLITà DELLA LORO PROGRESSIONE e non in una "sanatoria all'italiana" delle porcate fatte e riconoscimento della legittimità di un inquadramento avvenuto come tutti sanno...
ma siamo in Italia e non ci smentiamo mai!
questa è la tutela dei lavoratori?si! la tutela dei privilegi, la ricerca spasmodica delle pezze giustificative delle schifezze, dei meccanismi legali entro cui "aggirare" la legge per poter realizzare, nelle legalità, obiettivi ingiusti ed illegittimi!
Ci siamo illusi di una giustizia che esiste solo sulla carta ma poi prevalgono esigenze di cosa? equilibri, giochi di potere...e il pesce grande mangia il pesce piccolo
gli interni sono una potenza rispetto a chi non lavora ancora ed in Italia manca il coraggio o la volontà di far rispettare le regole.
certo trattasi di giudizio di primo grado ed io non so cosa consiglierà il legale dei ricorrenti...ma una cosa è certa: aveva ragione da vendere e la sentenza è allucinante in più punti!
probabilmente la decisione di mettere in discussione la progressione interna ha inciso sulle sorti del ricorso, mentre un giudice del lavoro avrebbe avuto un atteggiamento diverso...non lo so è una mia opinione
e concordo con paolo: se l'azione fosse stata intrapresa dal comitato sarebbe stato diverso, se il comitato si fosse fatto nella sua unità portavoce della NOSTRA VOCE e avesse preteso fin dal principio con forza legalità, , invece di assecondare la linea morbida e diplomatica suggerita guarda caso dai sindacalisti di turno...forse ora saremmo già tutti al lavoro (anzi sicuramente secondo me)
visto come eravamo visionari? la sentenza che respinge il ricorso illustra nero su bianco i fatti supportati da prove documentali di cui all'interno si negava l'esistenza, anche nel comitato...
Ciò ha pregiudicato parecchi dei nostri diritti
il ferro si batte quando è caldo, cioè il ricorso è del 2011 le cose sarebbero state diverse se il comitato si fosse attivato prontamente cioè, subito dopo la sua costituzione che doveva essere finalizzata alla nostra assunzione ed invece è servita a tenerci buoni e calmi in attesa di consolidare situazioni che poi...nessuno avrebbe più avuto il coraggio di mettere in discussione, come la sentenza dimostra.
ma esistono più gradi di giudizio e chissà...io non riuscirei a biasimare alcuna decisione dei ricorrenti
cmq la sentenza ci condanna tutti riguardo all'anzianità di servizio, oltre che al risarcimento, è questo è vergognoso!
Rispondi

Da: se se29/01/2014 11:35:19
ho appena letto l'intervento arrendevole su cui non concordo affatto
scusa, nessun insulto per carità..però io ho vinto un concorso (come te immagino) e sono sicuro che l'ente mi chiamerà! quando? questo non lo so ma non mi lascio certo intimorire da questa sentenza (che mi lascia incredibilmente amareggiato ma non mi fa certo dubitare di cosa sia giusto e ingiusto, di cosa io abbia il diritto ed il dovere di pretendere e cosa no!)
resto spiazzato sulla richiesta risarcitoria e anzianità di servizio ma non sul diritto al lavoro: ora tocca a noi significa che ora più che mai bisogna stare addosso all'amministrazione con le richieste di esuberi e quant'altro.
la sentenza non respinge il nostro diritto al lavoro...e non sto qui a commentarla in diritto (ci sono gli avvocati dei ricorrenti che si saranno espressi)
Cioè una cosa è la battaglia legale (che non necessariamente finisce qui) altra è quella con l'amministrazione che non è affatto persa e, anzi, appena l'esubero rientra si potrà chiedere al giudice del lavoro che ordini lui all'amministrazione di assumerci se l'inail continua a temporeggiare "scientemente"!
insomma ragazzi ora bisogna stare addosso all'amministrazione con le richieste FORMALI e INFORMALI,. sono tenuti a dirci numero degli esuberi, noi abbiamo diritto di sapere tutto ciò che concerne l'oganico poichè la nostra assunzione senza esubero e nei limiti del turn over è ATTO DOVUTO.
non mollate!
Rispondi

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