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Regione Sardegna - Concorso per 42 funzionari amministrativi della categoria D
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Da: x ma | 20/01/2011 21:34:00 |
Semplice. Basta mettersi a 90°. A 90° ci vogliono mettere anche noi, solo che la differenza rispetto a noi e che loro fanno finta di lamentarsi perchè sanno che poi dopo arriva qualcosa che gli piacerà , noi, tentando di stare con la schiena dritta invece, il dolore spesso lo sentiamo e spesso non ci lamentiamo. Capito? | |
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Da: giosuè | 20/01/2011 22:01:15 |
Ma secondo voi come si può definire la mente che fa una norma di legge retroattiva per la stabilizzazione dei precari dal 2007 fino al 2013, senza tenere nella dovuta considerazione i vincitori e gli idonei x i posti già messi in concorso e per i concorsi futuri riservando ai precari una quota del 40% senza procedura concorsuale pubblica . Ma esisterà una giustizia a questo mondo | |
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Da: vento | 20/01/2011 22:03:51 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: ma | 20/01/2011 22:27:49 |
vento io sono perfettamente d'accordo con te...io mi sono messa sempre in gioco nei concorsi..ma ho sempre collezionato idoneità ...ho lavorato nelle p.a sempre a tempo determinato facendomi il mio concorso..ma quando scadeva il contratto me ne tornavo a casa...giustamente poi.. il contratto era a tempo determinato lo sapevo fin dall'inizio...ma rinnovi mai..e mai ho avanzato diritti...ma a questo punto il mio incazzo sale...perchè allora se devono stabilizzare i precari retroattivamente devono stabilizzare anche me che a monte a differenza dei precari co.co.co io mi sono fatta il mio concorso...non in regione però..perchè nella nostra regione autonoma della sardegna concorsi a tempo determinato non ne sono mai stati fatti..solo short list....o queste selezioni mirate che da un paio di anni compaiono nei vari assessorati...selezioni mirate...molto mirate... | |
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Da: ma | 20/01/2011 22:30:46 |
più che il principio di sussidiarietà è necessario prima che si rispetti l'art.3 della costituzione ossia il principio di uguaglianza sia in senso formale sia in senso materiale...principio che sta alla base della nostra democratica repubblica... | |
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Da: miki mouse | 20/01/2011 22:51:46 |
Ragazzi se andate a vedere cosa dicono i riferimenti legislativi nella norma se così si può definire,nell' art. 7 della legge finanziaria 2011 scoprirete che a stabilizzazione non ci solo solo i vari contratti a termine , flessibili etc, ma sopratutto quelli atipici cioè interinali e come si fà ad entrare nella P.A. da agenzie interinali ? A chi bisogna rivolgersi ? A voi la risposta . Bisogna far sentire il nostro urlo strozzato in gola | |
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Da: ma | 20/01/2011 23:08:22 |
impossibile fare l'interinale...è piu facile forse vincere un concorso... | |
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Da: x vento | 21/01/2011 00:42:56 |
Se ciascun cittadino potesse sentire le tue parole, penso che crollerebbe anche quella parte di sufficienza di giudizi su cui questa mediocre e sprezzante mandria politica affonda le radici del proprio perpetuo decadimento. Non decadiamo con loro. Noi c'è un giornalista che sbatta in prima pagina le parole limpide di ventooooooo???????? Alla manifestazione ci sarò!!!!!!! | |
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Da: Andreaa | 21/01/2011 09:05:08 |
non vorrei sembrare il solito esagerato ma secondo me, la politica è tutto un magna magna | |
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Da: ................ | 21/01/2011 09:09:41 |
infatti le loro sono solo parole al vento | |
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Da: yacht | 21/01/2011 09:55:21 |
giustissimo vento | |
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Da: Carla B | 21/01/2011 11:33:44 |
Saranno parole al vento ma se verba volant...non si può ignorare la giurisprudenza costante della Corte Cost che in più occasioni, negli anni, ha affermato che il concorso pubblico è funzionale alla piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, poiché consente l'accesso ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza e senza altre distinzioni che quella delle loro competenze e doti intellettuali. Il concorso è altresì meccanismo strumentale all'attuazione del principio di efficienza e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'articolo 97, 1° comma, Cost» (sentenze n. 205 del 2004; n. 453/1990). La Corte è pronunciata fermamente anche contro gli avanzamenti verticali senza concorso e questo - come dicono i giuristi - nessuno lo può negar...detto questo credo che ci si dovrebbe organizzare in un vero e proprio gruppo di pressione che, sulla base dei principi di diritto espressi inequivocabilmente dagli organi competenti nel nostro ordinamento (Corte Costituzionale...) insista nel pretendere una risposta politica.Sostenere i politici che tengono conto del diritto più che del privilegio, anche a costo di andare contro alla corrente di riferimento, mi sembra un primo passo... | |
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Da: ginetta | 21/01/2011 14:15:34 |
Ecco a voi una recentissima sentenza : Corte Costituzionale, sentenza 05.01.2011 n. 7 Concorso pubblico, posti riservati agli interni, limiti, precisazioni LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " - Luigi MAZZELLA " - Gaetano SILVESTRI " - Sabino CASSESE " - Maria Rita SAULLE " - Giuseppe TESAURO " - Paolo Maria NAPOLITANO " - Giuseppe FRIGO " - Alessandro CRISCUOLO " - Paolo GROSSI " ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, da 4 a 8 e 28, comma 10, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 febbraio - 3 marzo 2010, depositato in cancelleria l'8 marzo 2010 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2010. Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella; uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato in cancelleria l'8 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi primo e secondo, lettere e), l) e m), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 4, 5, 6, 7, 8 e 28, comma 10, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010). 1.3. - Il ricorrente censura poi l'art. 5 della legge regionale ligure n. 63 del 2009. Tale norma prevede, per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico, che siano banditi concorsi pubblici riservati, per titoli ed esami, per soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità e di anzianità , stabilendo che in tali casi non operino i divieti previsti dall'art. 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008). Il Presidente del Consiglio muove diverse censure alla norma in esame. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 97 Cost., perché la norma regionale prevederebbe una modalità di assunzione riservata, in contrasto con la normativa statale sopra citata e, dunque, con il principio del necessario carattere pubblico dell'accesso ai pubblici uffici. In terzo luogo, la norma sarebbe illegittima, perché riserverebbe tale concorso a personale titolare di rapporti di lavoro flessibile escluso dalla normativa statale "di riferimento". 1.4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, l'art. 6 della medesima legge regionale ligure. Tale disposizione, in tema di progressione economica e di carriera, prevede che i soggetti risultanti vincitori nelle prove selettive bandite entro il gennaio 2010 siano "riclassificati" e che le relative graduatorie siano utilizzabili, ai fini della loro progressione, per un triennio. In tal modo, sostiene il ricorrente, sarebbe violato il principio, introdotto dall'art. 23 del d.lgs. 150 del 2009, che dispone che le progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo a un numero limitato di dipendenti e in relazione a competenze professionali e risultati, individuali e collettivi; sarebbe, altresì, violato l'art. 24 dello stesso decreto, che limita la possibilità di coprire posti disponibili mediante personale interno in progressione al 50 %. Tale deroga determinerebbe, da un lato, l'invasione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (e dei sopra riportati principi di coordinamento della finanza pubblica) e, dall'altro, una lesione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 1.5. - Il Presidente del Consiglio censura, infine, l'art. 28 della legge regionale n. 63 del 2009. Tale norma autorizza la Giunta e il suo presidente a dotarsi di personale assunto con forme di collaborazione flessibile, anche in deroga dei principi dettati dagli artt. 7 e 36 del d.lgs. 165 del 2001. In base a tali norme statali, di carattere generale, le amministrazioni pubbliche e le Regioni possono assumere personale con forme contrattuali flessibili soltanto per sopperire ad esigenze eccezionali e temporanee. Secondo il ricorrente, la deroga disposta dalla norma impugnata viola il principio dell'accesso ai pubblici uffici mediante pubblico concorso e quello di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., oltre che la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 2.1. - La questione relativa all'art. 4 della legge regionale impugnata è fondata. La norma censurata, pur limitandosi a recepire il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 1999 e a ricalcarne pedissequamente la previsione, è lesiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva. Infatti, essa, attraverso il richiamo ad una norma contrattuale, pur adottata nella sede competente, fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole, qual è la contrattazione collettiva, determinando, per la sola Regione Liguria, l'ultrattività di tale regime; che, peraltro, è stato sopravanzato, a livello nazionale, da una nuova disciplina contrattuale più rigorosa. 2.2. - Anche le questioni relative ai successivi artt. 7 ed 8 sono fondate. In riferimento al personale contrattualizzato, invero, tali norme dettano una disciplina eccentrica in materia, rispettivamente, di orario di lavoro e di trattamenti economici, incidendo su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (sentenze n. 189 del 2007, n. 308 del 2006 e n. 507 del 2000).2.3. - La questione relativa all'art. 5 della legge regionale ligure, sollevata con riferimento all'asserita lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost.) deve essere dichiarata inammissibile, dal momento che nella deliberazione del Consiglio dei ministri non è fatto alcun cenno ai predetti parametri. Pertanto, considerato il carattere dispositivo dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la mancata indicazione di tale doglianza nella determinazione dell'organo chiamato ad esprimere la volontà dell'ente preclude a questa Corte l'esame nel merito della questione. 2.3.1. - La questione, ammissibile relativamente alle altre censure, nel merito è fondata con riguardo alla denunciata lesione del principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso. Questa Corte ha più volte avuto occasione di ribadire il principio in base al quale la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso. La questione va, pertanto, accolta con riferimento al principio del necessario carattere aperto delle procedure selettive concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici; principio, peraltro, consacrato non soltanto nell'art. 97 Cost., indicato dal ricorrente, ma anche nell'art. 51 Cost. L'accoglimento della questione, con riferimento ai predetti parametri, determina l'assorbimento delle altre censure attinenti all'art. 5 della legge regionale ligure n. 63 del 2009. 2.4. - La questione relativa all'art. 6 della legge regionale impugnata è fondata, con riferimento ai principi espressi dall'art. 97 Cost. Questa Corte, nel dichiarare l'illegittimità di una legge della Regione Lombardia che introduceva procedure di mobilità verticale per i dipendenti regionali, prevedendo il reinquadramento nella qualifica superiore di categorie di personale senza una specifica verifica attitudinale in relazione alla qualifica e alle funzioni da conferire, ha da tempo avuto modo di affermare il principio in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenza n. 478 del 1995 e, in senso analogo, sentenze n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002 e n. 1 del 1999). La norma regionale censurata, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc, nella quale i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per i successivi tre anni, si pone, pertanto, in contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera. Restano assorbite le ulteriori censure. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, 4, 5, 6, 7, 8, comma 10, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010); dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria n. 63 del 2009, sollevata con riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere l) e m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Liguria n. 63 del 2009, sollevate in riferimento all'art. 97 e all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2011. | |
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Da: morituri | 21/01/2011 14:24:01 |
ripeto: inviate mail al governo, a brunetta e a Tremonti segnalandoli l'incostituzionalità della norma della Regione Sardegna. io l'ho già fatto Loro hanno interesse a procedere per evitare che si creino dei precedenti di spreco di risorse a danno della stabilità dei conti pubblici. | |
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Da: non capisco perchè | 21/01/2011 14:49:06 |
stiamo continuando ad inserire elementi che non c'entrano niente, avanzamenti verticali ? gli affari interni dei dipendenti lasciamoli a loro, mi sembre che la guerra se la fanno benissimo da soli. ne hanno accontentato una cinquantina e ci sono gli altri 5000 che protestano e minacciano ricorsi. In ogni caso questi passaggi per gli interni non coprono i posti per l'esterno ma modificano solo la loro composizione numerica all'interno delle loro categorie sopprimendo posti in C e aumentando in D. Non mi sembra che siamo parte in causa. Il nostro problema sono le assunzioni senza concorso di accozzati o di finti precari e quando queste pratiche clientelari ledono il diritto costituzionale di pari possibilità agli accessi alla pubblica amministrazione , abbiamo tutto il diritto di incavolarci, manifestare e chiedere al governo di impugnare queste norme oltre che chiedere anche alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti di verificare anche tutte le assunzioni o inquadramenti di personale degli ultimi anni. | |
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Da: morituri | 21/01/2011 14:58:12 |
come sarebbe non capisci perchè? l'avanzamento automatico non solo potrebbe togliere i posti a noi che vogliamo fare il concorso proprio per la cat D ma introduce il principio che per passare da impiegati a funzionari basti una leggina invece di un normale concorso. diamoci una sveglia : scriviamo al governo a Brunetta e a Tremonti affinché ricorrano alla Consulta per chieder l'incostituzionalità del'art 7 comma 1, 2, 3 della legge finanziaria regionale per il 2011 | |
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Da: marica | 21/01/2011 15:39:15 |
http://www.facebook.com/Salviamo-il-concorso-per-funzionari-regione-Sardegna/ Organizziamoci e facciamoci sentire!!! | |
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Da: non capisco X morituri | 21/01/2011 15:44:05 |
semplicemente perchè il loro avanzamento automatico non toglie i posti a noi, come ho detto, leggendo la norma, i posti da mettere a concorso all'esterno non cambiano e la dotazione organica rimane uguale compresi i posti da coprire in D. Ovviamente in un eventuale ricorso non siamo, in questo caso, parte in causa, tuttavia ovviamente si può segnalare anche questo al governo. Quello che mi preoccupa è che mentre probabilmente la norma per gli interni verrà sicuramente cassata (visto che, dall'articolo che ho letto nella Nuova Sardegna, sindacati e altri dipendenti segnaleranno loro stessi la norma) le norme sul precariato possano passare lisce perchè evidentemente godono di parecchie appoggi politici , infatti sono passate indenni le norme per i precari nell'Amministrazione regionale già fatte nel 2007 e ampliate nella finanziaria del 2009. Evidentemente le norme per la Regione le scivono in maniera tale da non far capire di chi si tratta e di cosa si tratta. Poi leggendo i comunicati di un sito di un sindacato della Regione, (trovato cercando in internet il nome del sindacato che ho letto sulla Nuova) ho trovato denuncie su decine di assunzioni dubbie. Comunque scriviano anche al Ministero per gli Affari Regionali, al Ministero della Funzione Pubblica e al Rappresentante del Governo a Cagliari (piazza del carmine). E facciamoci sentire in Giunta Regionale ed in Consiglio Regionale, solo così la stampa e i politici ci possono stare a sentire. | |
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Da: morituri | 21/01/2011 16:13:35 |
l'avanzamento automatico dalla categoria C alla D toglie eccome il posto a noi. Poichè il concorso viene bandito perché ci sono carenze nella pianta organica per la categoria D, se tali carenze vengono eliminate o ridotte tramite la norma prevista dal comma 3, non ci sono più ragioni per fare il concorso oppure il numero dei posti previsti verrà ridotto con un nuovo bando. Poi leggi a chi è rivolto il passaggio automatico: a laureati che vogliono passare dalla cat C alla D e che avrebbero ottenuto i requisiti (???) sulla base di selezioni interne . Il conflitto con le nostre rivendicazioni è evidente Per cui è opportuno segnalare i commi 1, 2 e 3 dell'art 7, al governo, a Brunetta e a Tremonti | |
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Da: io | 21/01/2011 16:19:06 |
io non vedo l'ora di fare casino sotto il consiglio regionale. si alla manifestazione, facciamola!! | |
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Da: io | 21/01/2011 16:19:53 |
sono veramente stufa di vedere calpestato il merito | |
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Da: presa in giro | 21/01/2011 16:22:04 |
avanzamento automatico da C3 a D1 dopo selezione interna. Che schifo!!!! Ragazzi ci stanno fregando di brutto. Organizziamoci e manifestiamo la nostra indignazione :( | |
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Da: non capisco x morituri | 21/01/2011 16:50:36 |
Ovviamente segnaliamo tutto quello che riteniamo opportuno, è naturale che se fossi dipendente regionale io segnalerei al governo la norma del passaggio da C a D, ma come ho detto la norma parla chiaro i posti sono soppressi in C e aumentati in D. Le carenze non vengono ridotte. questa norma tuttavia è ben visibile e facilmente censurabile. Le norme sui precari invece, quella sugli enti locali parla di selezioni riservate e probabilmente essendo ben visibile quella la impugnano. la norma che riguarda i precari della Regione parla di concorso pubblico mentre in realtà è un concorso con i nomi dei vincitori già scritti e per tre anni, inoltre li chiama dipendenti regionali impropriamente perchè anche le norme Brunetta riservano posti ai dipendenti interni, in ogni caso non è facile capire il mix ben studiato tra posti riservati, esenzione preselezione e concorso per titoli. Un concorso riservato camuffato da concorso pubblico, Per questo mi sembrava meglio concentrarsi sul comma 1 dell'art. 7, è scritto in una maniera che senza una lettura attenta e rifacendosi ad alltre leggi, potrebbe sembrare anche normale ai più. Dimenticavo altra illeggitimità , ho letto la L.R. 31/98 la riserva per i precari sommata alla riserva per gli interni arriva al 60% superando quindi il 50% che la Corte Costituzionale ritiene invalicabile. | |
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Da: ragazzi | 21/01/2011 17:08:32 |
non facciamo confusione, la selezione interna non è un automatismo, il passaggio in D per via della laurea può essere un automatismo. Se facciamo segnalazioni dobbiamo essere precisi. | |
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Da: salvagente | 21/01/2011 17:12:00 |
Ragazzi propongo di coinvolgere più persone possibili, aspiranti funzionari , amministrattivi , operatori socio sanitari , impuegati vari, contabili , avvocati , disoccupati che hanno fatto qualsiasi concorso presso la P.A. o che si accingono a farlo, per una grande mobilitazione il 1 febbraio quando si riunirà il consiglio regionale e formare una delegazione preparata nell'affrontare la materia sulla norma approvata in finanziaria e proporre ai politici le opportune modifiche . Mi raccomando | |
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Da: morituri | 21/01/2011 17:15:16 |
io non sono dipendente regionale ma un concorsista esterno che vorrebbe provare concorso il concorso per 42 funzionari cat D1, fortemente a rischio. nel frattempo viene approvata una norma che sancisce la promozione a D1 per gli impiegati interni che così vengono messi ope legis in una botte di ferro. il numero dei posti totali in regione non aumenta, ma vengono già assegnati posti per D1, cioè proprio per la categoria interessata dal concorso. E' una norma che va chiaramente a nostro danno. E solo chi fa parre della ristrettta cerchia degli interni promossi da quella norma ha interesse a trascurarla. Segnaliamo i commi 1,2,3 dell'art 7 al al governo, a Brunetta e a Tremonti. e andiamo a manifestare in Regione | |
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Da: ape regina | 21/01/2011 17:24:03 |
non si può passare da C3 a D1 tramite selezione interna. Occorre sottoporsi a un concorso pubblico aperto, e si ha diritto a una premialità solo se si dimostra di avere svolto mansioni corrispondenti alla categoria prevista dal concorso. Mi sa che qui ci sono dei dipendenti regionali che con la scusa dell'anonimato fanno i troll perchè sono beneficiari della norma prevista dal comma 3 art 7 | |
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Da: non capisco | 21/01/2011 20:15:22 |
se vi riferite a me siete molto fuori strada, non sono dipendente regionale ma vorrei esserlo e con regolare concorso, ma se proprio lo volete sapere sono precario molto molto sottopagato in uno studio, comunque conosco abbastanza bene le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e mi sono documentato anche su quello dei dipendenti della Regione che è regolato dalla L.r. 31/98 e dai loro CCRL. Prima della recente legge "Brunetta" i concorsi interni erano consentiti ed erano previsti anche dal contratto dei regionali. Comunque fate come volete, siamo tutti abbastanza contrariati per queste norme, però io sono abituato a scrivere supportato anche dalla lettura delle norme ed in questi giorni ho avuto tempo di approffondire. In ogni caso non voglio assolutamente creare divisioni fra noi e quindi questo è il mio ultimo intervento, se però viene organizzato qualcosa io ci sarò. | |
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Da: viviana | 21/01/2011 20:30:16 |
per non capisco per far conoscere le motivazioni di una manifestazione serve in questo forum delle discussioni costruttive come questa. Senza manifestazione non salveremo il concorso presente e futuro. Bisogna avvisare tutti. | |
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Da: ape regina | 21/01/2011 21:50:09 |
per non capisco.... dopo la legge regionale del 98 c'è stata una evoluzione in senso restrittivo della Corte Costituzionale sulle selezioni interne per progressione verticale di carriera ( che è il nostro caso visto che parliamo di progressione da C3 a D1). la legge Brunetta non ha fatto altro che recepire normativamente l'evoluzione giurisprudenziale della Consulta. Corte costituzionale ha costantemente interpretato la disposizione dell'art. 97, comma 3, Cost. - secondo cui "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" - nel senso di riferirla tanto al primo accesso quanto al passaggio alla qualifica funzionale superiore. In sostanza, la Corte costituzionale, anche dopo la cd. privatizzazione del rapporto di impiego, aveva ribadito che il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce l'accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la selezione, come le altre forme di reclutamento, è soggetta alla regola del pubblico concorso (Corte cost. 4 gennaio 1999, n. 1; Corte cost. 16 maggio 2002, n. 194; Corte cost. 23 maggio 2002, n. 218; Corte cost. 23 luglio 2002 n. 373; Corte cost. 24 luglio 2003, n. 274). In particolare la Corte costituzionale, investita della questione concernente la legittimità dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione ai cd. concorsi misti, cioè aperti ai candidati esterni ed interni, ma con una quota di posti riservata a questi ultimi, ha rilevato che la procedura concorsuale non ha diversa natura per i concorrenti in quota di riserva e per quelli esterni, trattandosi per gli uni e per gli altri di procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando (concludendo che l'intera controversia deve essere attribuita al giudice amministrativo: Corte cost. 4 gennaio 2001, n. 2). http://www.altalex.com/index.php?idnot=393 alcune sentenze della Consulta che sanciscono tale orientamento per la sentenza n. 1/99 "l'abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all'altro produce una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina che ne prevede invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione"; seconda la sentenza n. 159/05 La regola del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata, "solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati parteciparvi", laddove la sua deroga può unicamente operare "in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione [...] ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore"; infine Per C.Cost. n. 81/06 deroghe al pubblico concorso: "possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" dunque poiché nel nostro caso si è trattato di una selezione esclusivamente interna per progressione verticale non solo è estremamente probabile che Brunetta sia sensibile alle nostre esigenze e che dunque promuova in consiglio dei ministri il ricorso, ma anche che la Corte Costituzionale cassi il comma 3 , oltre che l'1 e il 2 dell'art 7. | |
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