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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Da: ancoraio | 10/10/2021 13:15:11 |
Continui a sostenere una tesi senza pero' motivare! Ci sara' ina ragione se la commissione ha indicato ina data di deposito dopo tre anni. Oppure pensi che si sia trattato di in refuso? Riguardo alla prescrizione, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal rinvio a giudizio ( penale) | |
Da: ancoraio | 10/10/2021 13:19:41 |
AvvTriste. Vero. Prima era cosi' ora con il cgc e' espressamente prevista l'inammissibilita' dell'atto di citazione. Non dico che andava rilevata d'ufficio ma che bisognava scrivere nel tema due righe per far capire alla Commissione che si era a conoscenza del problema | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 10/10/2021 14:59:52 |
Scusate ma nessuno sa quanti sono ì consegnanti? | |
Da: archimedepitagorico | 10/10/2021 15:11:19 |
Circolavano voci di 10 ritirati ma nessuna conferma ufficiale, ho chiesto prima di a dare via l'ultimo giorno ma non ho ricevuto risposta | |
Da: Ametista2020 | 10/10/2021 15:55:49 |
C'è qualcuno alle prime armi che ha seriamente voglia di confrontarsi? | |
Da: babika | 1 - 10/10/2021 20:07:36 |
Ritengo che, quand'anche non si tenesse conto della data del rinvio a giudizio (2014, se non ricordo male), il dies a quo dal quale far partire il quinquennio di legge ai fini della possibile prescrizione è da individuarsi non nella data della domanda presentata da Caio alla Regione Y (2010) ma dalla data nella quale è materialmente avvenuto l'esborso da parte della medesima Regione (2013). E' solo in quel momento, infatti, che si produce concretamente il danno. Se consideriamo che l'invito a dedurre è del 2016, siamo ampiamente nei termini del quinquennio. Riguardo la certezza, l'attualità e la concretezza del danno, stante l'acclarato sviamento, non avrei dubbi. p.s.: piuttosto la traccia qualificava la somma di 100.000 in almeno tre modi diversi. Parlava, in punti diversi, di: sussidio, contributo, finanziamento. | |
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Da: In limine | 10/10/2021 20:10:14 |
@Amerista Eccomi. Premetto che non ho partecipato. Però ho letto le tracce estratte di civile e amministrativo e devo dire che mi sono sembrati argomenti di carattere generale. Forse civile è molto più insidiosa perché alla fine si poteva scrivere il mondo. Io mi sarei limitato a richiamare gli artt. 1175, 1366 e 1375 dicendo che i doveri di correttezza e buona fede devono governare il contatto in ogni sua fase. Da qui il richiamo all'art. 2 Cost. e alla solidarietà contrattuale. Avrei poi evidenziato come possono costituire anche i parametri della proporzionalità , dell'equità e della ragionevolezza consentendo un intervento eteronomo sul contratto da parte del giudice ex art. 1374. Quindi avrei distinto i tre contratti e lo squilibrio normativo e economico e differenziato i rimedi (rescissione nel primo contratto, nullità protezionistiche nel secondo e nel terzo contratto con poteri diversi del giudice).. Infine avrei richiamato la riduzione ex officio della penale eccessivamente onerosa (al limite ci poteva stare anche la disquisizione sulla possibilità di ridurre ex officio una caparra eccessivamente onerosa) per evidenziare come i poteri del giudice, attraverso l'archetipo di cui all'art. 1384 cc, potessero incidere anche sul primo contratto e mettere in discussione la distinzione tra regole di validità e di responsabilità . Amministrativo Sarei partito dagli artt. 4-5 LAC e poi avrei affrontato il problema del rapporto tra regolamento (che formalmente amm. ma sostanzialmente normativo in quanto ha i caratteri della generalità , astrattezza e innovatività ) e bando di gara evidenziando che se ci si limitasse alla sola impugnativa del bando si avrebbe l'effetto di arrivare a pronunce non soddisfacenti (di rigetto o di accoglimento). Se invece si considerasse il rapporto trilatero legge- regolamento- bando l'esito del ricorso sarebbe diverso atteso un potere di disapplicazione da parte (anche) del g.a. Quindi la disapplicazione del ga va inserita nel principio della gerarchia delle fonti e del principio iura novit curia che deve governare l'attività del giudice di fronte ad atti normativi. Stesso discorso per l'atto anticomuniitario che pone sempre un problema di gerarchia delle fonti (norma comunitaria- norma interna e provv.). | |
Da: kuschiro | 10/10/2021 20:26:54 |
Per Babika, col riferimento alla certezza attualità e concretezza del danno mi riferivo al dubbio se la stessa fosse da trattare come rilievo preliminare di nullitá della citazione ovvero come questione non preliminare ma di merito quale sussistenza degli elementi di fattispecie .. io l'ho trattata così nel merito rilevando che di certo era certo concreto ed attuale | |
Da: Ma16 | 10/10/2021 21:08:44 |
Rispetto all'inammissibilità 67 comma 5 io penso sia stata l'unica cosa "cattivella" che hanno inserito e spero vivamente che non si basino solo sul rilievo ai fini della bocciatura, per quanto reputo gravissimo rilevare eccezione non rilevabile d'ufficio... Basare il superamento o meno solo su questo significa favorire chi non si è posto proprio il problema e quindi non credo che in questo modo si valuti la preparazione. Ma è solo una mia opinione. Per il resto è bello vedere delle scalette di temi dove si vede studio e preparazione perché io attorno a me ho sentito parlare gente che non aveva proprio contezza di nulla e pensavano pure di essere preparatissimiðŸ˜" | |
Da: Essereononessere | 10/10/2021 21:33:17 |
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda il tema di contabilità , la professoressa De Giorgi ha scritto un intero capitolo sul danno all'equilibrio di bilancio che troverete nel testo di Schlitzer. Ovviamente, il punto di partenza è il patto di stabilità , le fattispecie tipizzate e non di elusione dell'obbligo di rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui alla legge 183/2011, il concorso tra responsabilità sanzionatoria e responsabilità erariale (danno da squilibrio), la violazione dell'equilibrio di bilancio tra controllo e giurisdizione, la differenza tra pareggio e equilibrio e soprattutto la non abrogazione della legge 243 attesa la sua natura di norma "paradigma". Per quanto riguarda la prescrizione, nel testo di Vito Tenore è presente un paragrafo fatto benissimo che richiama le sezioni riunite 5 del 2007 e 14 del 2011. Nel caso di credito erariale il dies a quo di decorrenza è stabilito dall'esborso effettivo nel rispetto dell'art. 2935 cc | |
Da: maxmax_ | 11/10/2021 00:21:51 |
Dico la mia sulla inammissibilità . Per me è sanata perché la citazione è depositata prima della riforma dell'art 67 cgc. Il testo vigente all'epoca rimandava all'art 86. La costituzione del convenuto sanava il vizio. La citazione è di giungo 2019, il correttivo al cgc di settembre. | |
Da: ancoraio | 11/10/2021 06:07:07 |
Forse non riesco a farmi capire bene sull'inammissibilita'. Premesso che essa e' sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto e, pertanto, non c'e' niente da rilevare d'ufficio, forse, e' una mia opinione ovviamente, due parole bisognava dirle nel tema soltanto per far capire alla commissione che il candidato ha ragionato. Altrimenti perche' mai la Commissoone avrebbe indicato una data così remota? | |
Da: ancoraio | 11/10/2021 06:09:43 |
Forse non riesco a farmi capire bene sull'inammissibilita'. Premesso che essa e' sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto e, pertanto, non c'e' niente da rilevare d'ufficio, forse, e' una mia opinione ovviamente, due parole bisognava dirle nel tema soltanto per far capire alla commissione che il candidato ha ragionato. Altrimenti perche' mai la Commissoone avrebbe indicato una data così remota? | |
Da: ancoraio | 11/10/2021 06:13:48 |
Oppure non era rilevabile d'ufficio perche' avvenuta prima dell'entrata in vigore del codice giustizia contabile. Il discorso non cambia: in entrambi casi, secondo me, bisognava dimostrare alla commissione di essersi posti il problema!. Altrimenti la commissione che ce l'ha messa a fare? | |
Da: arty000 | 11/10/2021 10:45:26 |
per @UN Fortunato, cortesemente ci diresti su quali testi hai preparato gli orali? grazie | |
Da: maxmax_ | 11/10/2021 11:40:41 |
@ancoraio, probabilmente la commissione avrebbe apprezzato un passaggio sull'argomento. Concordo. Tuttavia (opinione personale) non averlo fatto non credo costituisca un errore determinante. | |
Da: ancoraio | 11/10/2021 12:22:58 |
Speriamo maxmax, speriamo | |
Da: archimedepitagorico | 11/10/2021 12:47:55 |
Condivido a pieno maxmax | |
Da: Un fortunato | 11/10/2021 15:08:17 |
Spero che questa tornata possa essere quella decisiva per molti di voi. Confesso.che l'argomento dell'ultima giornata non l'ho particolarmente approfondito, ma avrei dovuto ricostruirlo. Comunque, per venire alle richieste: - per macmiller, anche se gli orali son terminati, non ho ancora notizie sul numero finale dei vincitori; - per Arty, per l'orale ci si prepara sulle sintesi di Simone, Dike, Nel diritto, ecc. Dei testi fondamentali ho tenuto solo quelli di contabilità per l'orale. | |
Da: speranzosa2019 | 11/10/2021 16:10:34 |
maxmax_ concordo con te, un passaggio sull'argomento sarebbe stato qualcosa in più ma non dirimente visto che trattasi di una sentenza e non di un tema | |
Da: ancoraio | 11/10/2021 16:30:35 |
Non vorrei vestire i panni del pessimista ma visto che ce l'hanno messa aiutandoci anche con le date ( ben tre anni dopo la notifica dell'invito) forse per la Commissione era importante. Vorrei tanto sbagliarmi non avendoci fatto caso! | |
Da: kuschiro | 11/10/2021 16:50:37 |
Art. 112 c.p.c. ai sensi del quale "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti" ..non comprendo quindi perchè nella sentenza si sarebbe dovuto affrontare la questione. | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 11/10/2021 17:02:32 |
Esattamente kuschiro! Io ho fatto questo ragionamento | |
Da: ancoraio | 11/10/2021 17:03:33 |
E' rilevabile d'ufficio se non c'e' costituzione del convenuto! Mi dirai " pero' nel nostro caso il convenuto si e' costituito". D'accordo, non andava rilevata d'ufficio ma allora perche' c'erano quelle date? Si e' trattato di un refuso? Sono messe a caso?. Evidentemente la Commissione voleva che il candidato due parole le dicesse sia pure per escludere l'inammisibilita' stessa. Che peso puo' avere tutto questo sul buon esito del concorso? Mi piacerebbe saperlo. | |
Da: macmiller | 11/10/2021 17:12:04 |
Grazie UnFortunato! | |
Da: PrimaEsperienza | 1 - 11/10/2021 17:39:58 |
Ma che questioni assurde vi ponete? Era rilevabile d'ufficio? No. Allora punto. Dirlo o no non cambia nulla. Il giudice non è mai tenuto a spiegare perché non rileva d'ufficio un'eccezione non rilevabile d'ufficio. Altrimenti dovrebbe spiegarlo anche per tutte le varie eccezioni di parte. Poi si poteva certamente dire, ma giusto perché era una prova concorsuale, ma arrivare a pensare che uno possa essere pregiudicato perché non ha spiegato il motivo oer cui mon ha rilevato una cosa che non poteva rilevare significa che non avete mai letto una sentenza. La polpetta avvelenata c'era, e hanno messo appositamente tre anni proprio per renderla più appetitosa. Poi leggo un altro che dice che il dies a quo della prescrizione decorre dal pagamento. Ma che diamine. La PA ti da un finanziamento e da quel giorno decorre il termine? Ma come si fa?? Il dies a quo relativo al pagamento vale per il danno erariale indiretto! | |
Da: arty000 | 11/10/2021 17:53:50 |
Grazie @ unFortunato. | |
Da: ancoraio | 1 - 11/10/2021 18:14:19 |
Datti una calmata primaesperienza e cerca di smaltire lo stress accumulato.... Puo' darsi che sia diventato un po' paranoico a furia di pensarci ma credo che quella data non sia stata messa a caso nella traccia. Ad maiora | |
Da: neuf | 11/10/2021 18:57:56 |
Intanto è stata pubblicata la graduatoria dell'ultimo concorso. | |
Da: Essereononessere | 11/10/2021 19:44:30 |
Cara esaurita Prima esperienza. Non è la prima volta che riempi il forum delle tue idiozie. Studia bene e meglio per la prossima volta e vedrai che l'esordio prescrizionale, come da me rilevato, non è applicato solo ai danni indiretti (casistica delle citate sentenze riportate) ma anche ai danni diretti. Ci sono sentenze del 2020 e del 2021 che lo stabiliscono e che potrei riportarti... Ma sei troppo ciuccia e presuntuosa e non meriti condivisioni. Comunque tu do un piccolo indizio... Cerca in Sicilia, in particolare... Qua non vale la pena condividere. | |
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