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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Da: archimedepitagorico | 1 - 09/10/2021 18:11:09 |
Io ho seguito il corso di fratini e non lo consiglio. E un corso pensato per magistratura ordinaria e adattato | |
Da: non ci credo ancora | 09/10/2021 22:57:30 |
Come avete svolto gli scritti? In particolare mi interesserebbe sapere di amministrstivo e di cknrabilità | |
Da: DamnatioMemoriae | 09/10/2021 23:08:48 |
1) civile Buona fede come clausola generale eterointegrativa Divieto di abuso del processo Exceptio doli Casi: frazionamento credito garanzie autonome 2) amministrativo Regola del divieto di disapplicazione Disapplicazione da parte del GO GA solo atti generali per tutela su atti applicativi Il caso dei bandi di gara e dei provvedimenri espulaovi 3) sentenza Ho condannato a 100k Si rapporto servizio No prrscrizione (decorre al piu da revoca) No sospensjone No riduzione 4) tema contabilita Excursus su regole di bilancio Responsabilita erariale molteplici sanzionatoria risarcitoria Bilancio come bene giuridico aui generis | |
Da: kuschiro | 1 - 10/10/2021 06:52:43 |
Civile: evoluzione giurisprudenziale della buona fede - applicazione art 2 cost nozione di clausola generale eterointegrazione in termini di equità del rapporto estensione applicativa alle discipline extracodicistiche (consumo e contratti di impresa) divieto dell'abuso del diritto casi applicativi Amministrativo: riparto di giurisdizione e rilevanza dell'esercizio del potere per GA disapplicazione nella giurisdizione esclusiva - questioni sulla sua configurabilità disapplicazione del GA provvedimenti formalmente amministrativi sostanzialmente normativi Sentenza come Damnatio Memoriae Contabilità ricostruzione delle ipotesi di resp erariale atipica, tipica e sanzionatoria principio di quilibrio di bilancio e vincoli come applicazione del diritto europeo bilancio come bene pubblico ed equità intergeneazionale rilevanza in particolare per gli equilibri della resp sanzionatoria collegamento tra controllo e giurisdizione | |
Da: ancoraio | 10/10/2021 08:11:03 |
X prova pratica: avere rilevato d'ufficio l'inammissibilia' della citazione ( per tardivita' del deposito rispetto alla notifica dell'invito a dedurre) o comunque, se l'avete superata, ne avete parlato nel tema, | |
Da: DamnatioMemoriae | 10/10/2021 08:15:10 |
Swcondo me tardivita citazione non c erano sufficienti elementi nella traccia... Perche quel termine processuale ha un dies a quo mobile e puo essere prorogato | |
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Da: corto | 10/10/2021 08:39:08 |
Per speranzosa: quando ho iniziato a fare questi concorsi mi hanno detto che bisogna rispondere a quanto chiesto dalla traccia, non saltare delle parti. Il diritto è tecnico, quindi immagino che rispetto a una traccia la Commissione deve avere una griglia di cose da dire essenziali. Rispetto a quel tema di amministrativo concorso gennaio 2020 le cose essenziali saranno state 4/5? Non credo ci possano essere interpretazioni sulle cose essenziali da dire. Ma, soprattutto, bisogna parlare dell'argomento chiesto. Poi c'è lo stile, la forma, l'impostazione del tema che possono piacere o meno ma devono esserci quelle 4/5 cose essenziali di base? Altrimenti è un tema libero. Infine l'imponderabile: la fortuna o la sfortuna.... Il momento in cui la Commissione legge il tema. Ecco, ci sono Stati tanti voti troppo Bassi, tutti uguali... Boh, anche se erano state dette le cose essenziali. Per carità , la Commissione è sovrana e ti può rispondere che le hai scritte male... Ma almeno le hai scritte. Ecco, l'imponderabile forse non è la fortuna o la sfortuna. Però è un qualcosa che non riesco a comprendere. È non riguarda solo quel tema di amministrativo.... Ma sono io che non capisco.... | |
Da: ancoraio | 1 - 10/10/2021 09:41:36 |
X damnatioMemoriae Se non sbaglio la citazione era stata depositata nel 2019 mentre la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta nel 2009, dopo ben tre anni!! ( RICORDO MALE?). Purtroppo non me ne sono accorto è non ho affrontato questo profilo!!. Tuttavia anche se la tardività della citazione ( rilevabile d'ufficio dal giudice) non è stata eccepita dal convenuto - molto probabilmente sanata dalla sua costituzione in giudizio - andava trattata nel tema dal candidato per provare alla Commissione di aver ragionato. Se così è, non avendolo fatto, non credo che i commissari ci passeranno sopra. | |
Da: kuschiro | 10/10/2021 09:43:18 |
no perchè l'invito a dedurre era stato notificato prima del codice e quindi della previsione della inammissibilità ... e non era stata sollevata dalla parte ... almeno questo è il ragionamento che ho fatto | |
Da: ancoraio | 10/10/2021 09:43:40 |
riguarda alla possibilità di proroga del termine, non è possibile inventarsi cose che nella traccia non ci stanno. | |
Da: ancoraio | 10/10/2021 09:45:06 |
X Kuschiro Ok, ma questo ragionamento andava svolto nel tema per far capire alla Commissione do conoscere il problema | |
Da: kuschiro | 1 - 10/10/2021 09:48:46 |
credo di non per non andare oltre petitum dato che l'orientamento prevalente ante codice era quello che il termine tra invito e citazione non era a pena di inammissibilità | |
Da: kuschiro | 10/10/2021 10:31:28 |
il problema della sentenza.. secondo me.. era l'eccezione di sul fatto che il danno non era certo concreto ed attuale perche non era fatta in termini di nullita della citazione... quindi se era da trattarla come tale prima della prescrizione o come disquisizione nel merito | |
Da: Ametista2020 | 10/10/2021 10:37:12 |
Archimede: sarebbe Fglaw? | |
Da: eterno.studente | 10/10/2021 10:41:21 |
Una citazione depositata 3 ANNI dopo l'invito non pone leggeri problemi di compatibilità con i principi di ragionevolezza e diritto alla difesa (artt. 3 e 24 Cost)? e con l'art. 11 Cost sul giusto processo? Mi risulta tanta giurisprudenza costituzionale che ne estende la portata non soltanto al processo strettamente inteso ma all'esercizio della funzione giurisdizionale. Il problema di inammissibilità sulla base del c.g.c. si porrebbe per qualche settimana o mese di ritardo, ma 3 anni mi pare cosa ben diversa. Non so se sia casuale che la traccia prevedesse un ritardo così abnorme. Magari proprio per trattare questo aspetto... | |
Da: DamnatioMemoriae | 2 - 10/10/2021 10:47:14 |
Ma la difesa di parte non solleva nulla di fronte a questa abnormita? Ad ogni modo io non ho grande esperienza concorsuale; autosollevare una questione d'ufficio senza avere elementi concreti e sufficienti per risolverla mi sembrava un po sfoggio di conoscenza di un termine processuale (non risolutivo, peraltro). Io ho fatto una scelta precisa e spero che la commissione non faccia distinguo su questo. Ad esempio, anche sul fatto che era una ditta individuale pure si poteva ricamare tanto rispetto al tema del rapporto di servizio rispetto all'ipotesi di dipendente di società ; pero un conto è ragionare sulla traccia; altro è andare di fantasia, imho eh... sia chiaro | |
Da: kuschiro | 1 - 10/10/2021 10:51:32 |
concordo... peraltro il sollevarla d'ufficio avrebbe significato concludere con ordinanza per rispetto 101 cpc. .. forse | |
Da: eterno.studente | 10/10/2021 10:54:03 |
Il punto è soltanto se depositare un atto di citazione 3 anni dopo l'invito a dedurre costituisca o meno una violazione di diritti costituzionali. Se non il problema non sussiste. Se si, è evidente che il giudice debba intervenire, il rilievo d'ufficio esiste per questo. Che non ci fossero elementi per il rilievo di ufficio mi pare un pò discutibile: ti scrivono nella traccia che sono passati 3 anni cosa dovrebbero dirti di più? Secondo questa tesi anche se fosse stato depositato dopo 20 anni bisognerebbe ritenerlo ammissibili per non volare con la fantasia... Se il problema fosse stato di mera inammissibilità sulla base dei termini del c.g.c. probabilmente il ritardo sarebbe stato di qualche mese. Specificare in una traccia concorsuale che il deposito è avvenuto dopo 3 anni deve avere uno scopo,e comunque introduce un elemento di analisi e valutazione | |
Da: Ametista2020 | 1 - 10/10/2021 11:06:28 |
Sulla traccia di amministrativo: scusate ma il tema non riguardava anche l'atto Amministrativo anticomunitario e il rapporto tra primazia del diritto UE e il principio di inoppugnabilità degli atti amministrativi (decorso il Termine per l'impugnazione?) | |
Da: kuschiro | 1 - 10/10/2021 11:13:35 |
cosi ha scritto Raeli.. ma mi domando allora perche se puntavano su questo specifica questione la traccia non fosse mirata del tipo la disapplicazione del provvedimento antiuniutario .. e non in termini piu ampi la disapplicazione del provvedimento | |
Da: Ametista2020 | 10/10/2021 11:29:50 |
Chi ha partecipato alle prove ricorda la traccia esatta? | |
Da: Ametista2020 | 1 - 10/10/2021 11:32:35 |
Scusate, ho capito solo adesso che quello di Raeli era uno spunto su come svolgere le traccia e non il titolo esatto. Secondo me poteva farsi riferimento a questo tema applicativo, a condizione di aver bene inquadrato "l'evoluzione storico/normativa del potere di disapplicazione e il riparto di giurisdizione. | |
Da: archimedepitagorico | 2 - 10/10/2021 12:24:20 |
Anche a mio avviso nella traccia non c'erano sufficienti elementi per la tardivita della citazione | |
Da: neuf | 10/10/2021 12:52:56 |
ma in quanti hanno consegnato alla fine si sa? | |
Da: ancoraio | 10/10/2021 12:55:22 |
Perche' Archimede? Non ritieni che il giudice possa rilevarlo d'uufficio visto che sono passati tre anni dalla notifica dell'atto introduttivo? D'altra parte per quale motivo la Commissione avrebbe indicato quella data del deposito ( tre anni dalla notifica dell'invito!!!) Chissa' staremo a vedere | |
Da: archimedepitagorico | 10/10/2021 12:58:35 |
Invece della tardiva citazione e dei tre anni tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione a mio avviso occorreva verificare il termine prescrizione tra erogazione del contributo e citazione di poco inferiore ai sette anni previsti dal codice. La traccia parlava di prescrizione no di inammissibilità , a mio avviso, anche se concordo su molti dei rilievi letti, si sarebbe andati fuori tema | |
Da: archimedepitagorico | 10/10/2021 13:00:50 |
Che dire.. Alla commissione l'ultima parola sperando di non dovere aspettare anni... | |
Da: archimedepitagorico | 10/10/2021 13:06:20 |
X ametista, scusa ma non so cosa sia fglaw | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 10/10/2021 13:13:39 |
Ancoraio era una trappola visto che è un termine non perentorio non rilevabile d'ufficio per giurisprudenza maggioritaria poi si vedrà quel che è fatto è fatto… | |
Da: ancoraio | 2 - 10/10/2021 13:14:12 |
Continui a sostenere una tesi senza pero' motivare! Ci sara' ina ragione se la commissione ha indicato ina data di deposito dopo tre anni. Oppure pensi che si sia trattato di in refuso? Riguardo alla prescrizione, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal rinvio a giudizio ( penale) | |
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