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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Narziss   1  1  - 14/07/2019 06:23:34
Perché lì non c'è la risposta: la pagina è ferma a gennaio 2018!

Da: Peccatodigola  17/07/2019 19:16:22
Novità sul prossimo bando? Grazie

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
17/07/2019 20:37:40
Cara Narziss,
Ti leggo adesso, scusa il ritardo.
Ho le tracce di novembre 2018, ma non di aprile, mi dispiace.

CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  A  VENTICINQUE  POSTI,  ELEVABILI  A  TRENTAQUATTRO,  DI REFERENDARIO  NEL  RUOLO  DELLA  CARRIERA  DI  MAGISTRATURA  DELLA  CORTE  DEI  CONTI.  INDETTO  CON D.P.  N°  25  DEL  27.03.2018 DIRITTO  COSTITUZIONALE  E  AMMINISTRATIVO  A)  La Corte  dei  conti  come  giudice  a  quo  in  sede  di  controllo,  di  giurisdizione  e  consultiva B)  Il  conflitto  tra  la  legge  nazionale  e  il  diritto  eurocentrico:  tipologie  e  rimedi   C)  Accesso  ai  dati  della  pubblica  amministrazione  e  tutela  della  riservatezza    (Estratta)     DIRITTO  CIVILE  E  DIRITTO  COMMERCIALE  E  DIRITTO  FINANZIARIO        Prova  del  20  novembre  2018 Prova  del  21 novembre  2018 A)  L'esclusione  pattizia  della  garanzia  per  vizi  nella  compravendita.  Profili  processuali.  (Estratta) B)  Dopo  aver  trattato  della  ripetizione  di  indebito,  con  particolare  riguardo  alle  obbligazioni  restitutorie  conseguenti  alla  nullità del  contratto,  si  illustrino  gli  effetti  sull'obbligazione  di  restituzione  del  perimento  della  cosa  compravenduta  in  forza  di  contratto nullo C)  Vendita  di  immobile  usucapito  in  mancanza  di  accertamento  giudiziale  e  sorte  dell'ipoteca  gravante  sul  bene.  Si  illustri  infine il  conflitto  tra  usucapiente  e  acquirente  del  medesimo  bene  in  forza  di  decreto  di  trasferimento  pronunciato  dal  giudice dell'esecuzione.     D)  PROVA PRATICA  RIFERITA  ALLE  FUNZIONI  DELLA  CORTE  DEI  CONTI            Prova  del  22  novembre  2018 A  )  Il  Sindaco  del  Comune  Alfa,  sito  nella  Regione  Beta  nella  quale  non  risulta  istituito  il  Consiglio  delle  Autonomie  Locali,  ha fatto  pervenire  una  richiesta  di  parere  in  relazione  alla  corretta  applicazione  delle  prescrizioni  recate  dal  d.lgs.  19  agosto  2016, n.  175  (c.d.  TUSP)  in  tema  di  ripiano  perdite  degli  organismi  partecipati. Richiamati  i  contenuti  della  deliberazione  con  la  quale,  ai  sensi  dell'art.  24  del  citato  d.lgs.  n.  175/2016,  è  stata  effettuata  la revisione  straordinaria  delle  partecipazioni,  rilevato  che  per  due  degli  organismi  ricompresi  nel  proprio  portafoglio,  la  società Gamma  S.p.a.  e  la  Fondazione  Delta  Cultura,  sono  stati  registrati  risultati  di  esercizio  negativi  per  i  quali  potrebbe  rendersi necessario  il  soccorso  finanziario  degli  enti  partecipanti,  il  Comune  istante  -  nel  dare,  altresì,  atto  di  aver  provveduto all'accantonamento  prescritto  dall'art.  21  del  Testo  Unico  delle  società  partecipate  -  ha  interpellato  la  Sezione  regionale  di controllo  in  ordine: ï‚·  all'ascrivibilità  delle  fondazioni  nell'ambito  soggettivo  di  applicazione  dell'art.  21,  comma  3  bis,  del  d.lgs.  n.  175/2016 come  novellato  dal  d.lgs.  n.  100/2017; ï‚·  all'interpretazione  della  vigente  normativa  in  tema  di  ripiano  perdite  con  specifico  riguardo  alla  corretta  esegesi  del richiamato  art.  21,  comma  3  bis,  a  mente  del  quale  le  pubbliche  amministrazioni  locali  partecipanti  possono  procedere  al ripiano  delle  perdite  subìte  dalla  società  partecipate  con  le  somme  accantonate,  nei  limiti  della  loro  quota  di  partecipazione e  nel  rispetto  dei  principi  e  della  legislazione  dell'Unione  europea  in  tema  di  aiuti  di  Stato. ***** Il  candidato,  esaminati  i  profili  di  ammissibilità  soggettivi  e  oggettivi,  rediga  motivato  parere  in  relazione  alle  questioni  sottese alla  richiesta  formulata  dal  Comune  istante.   B)  In  data  10  aprile  2018,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  lett.  b),  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  è  pervenuto  alla  Sezione regionale  di  controllo  il  decreto  con  il  quale  il  Prefetto  di  Alfa  in  data  2  aprile  2018  rinnovava,  con  decorrenza  9  aprile  2018  e  per ulteriori  tre  anni,  al  dott.  Sempronio,  Dirigente  di  II  Fascia,  l'incarico  -  già  dallo  stesso  ricoperto  ininterrottamente  dal  9  aprile 2008  -  di  Dirigente  del  Servizio  amministrazione,  Servizi  generali  ed  attività  contrattuali. Il  Magistrato  istruttore,  in  data  26  aprile  2018,  restituiva  non  registrato  il  suddetto  provvedimento  e  formulava  "rilievo" evidenziando,  in  primo  luogo,  sotto  il  profilo  procedurale,  la  tardiva  sottoposizione  a  controllo  preventivo  di  legittimità  del decreto,  atteso  che  lo  stesso  risultava  pervenuto  alla  Sezione  regionale  per  i  prescritti  controlli,  successivamente  alla  data  fissata quale  termine  iniziale  di  decorrenza  dell'atto  stesso. In  considerazione  della  reiterazione  dell'incarico,  esprimeva,  altresì,  dubbi  sulla  conformità  a  legge  del  provvedimento,  con specifico  riguardo  alla  disciplina  recata  dall'art.  19  del  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  ed  ai  principi  informatori  della  legge  6 novembre  2012,  n.  190,  rilevando,  peraltro,  come  il  decreto  in  parola  fosse  sfornito  di  adeguato  supporto  motivazionale  circa  la sussistenza  di  specifiche  e  peculiari  ragioni  organizzative  tali  da  giustificare  le  determinazioni  assunte  dall'Amministrazione. Con  nota  del  10  maggio  2018  l'Amministrazione  forniva  riscontro  a  tali  osservazioni,  rappresentando  partitamente  che: a)  la  conferma  dell'incarico  al  suddetto  dirigente,  in  ragione  delle  elevate  competenze  acquisite,  rispondeva  ad  esigenze di  buon  andamento  e  di  funzionalità  dell'Ufficio; b)  in  tal  senso,  risultavano  soddisfatti  i  presupposti  di  fatto  in  costanza  dei  quali  è  possibile  derogare  all'espletamento  di procedure  comparative; c)  d'altro  canto,  dalla  stessa  normativa  c.d.  anticorruzione  non  potrebbe  farsi  discendere  alcun  obbligo  di  ricorrere  a procedure  comparative  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali.     Esaminata  la  risposta  dell'Amministrazione  e  ritenuta  la  stessa  non  idonea  a  superare  i  rilievi  formulati,  con  nota  in  data  17 maggio  2018,  il  Magistrato  istruttore  prospettava  la  necessità  di  un  approfondimento  in  sede  collegiale  e,  per  l'effetto,  proponeva il  deferimento  alla  Sezione  del  controllo,  ai  sensi  dell'art.  2  del  Regolamento  approvato  con  deliberazione  delle  Sezioni  riunite della  Corte  dei  conti  n.  14,  del  16  giugno  2000.

A  sostegno  del  proposto  deferimento  il  Magistrato  istruttore  deduceva,  in  particolare,  l'infondatezza  delle  controdeduzioni  svolte dalla  Prefettura  di  Alfa,  richiamando  le  coordinate  interpretative  rese  dalla  Sezione  centrale  di  legittimità  sugli  atti  del  Governo e  delle  amministrazioni  dello  Stato  in  tema  di  rinnovo  di  incarichi  dirigenziali  nonché  i  principi  elaborati  dalla  giurisprudenza contabile  circa  la  necessità  di  una  lettura  coordinata  della  disciplina  in  materia  di  conferimenti  degli  incarichi  dirigenziali  con  la normativa  c.d.  anticorruzione. A  tal  riguardo  argomentava,  in  particolare,  in  ordine  alla  precipua  rilevanza  della  disciplina  recata  dalla  legge  n.  190/2012  in considerazione  degli  specifici  compiti  -  nella  specie  lo  svolgimento  delle  procedure  contrattuali  -    afferenti  al  posto  funzione  di cui  trattasi,  rilevando  la  genericità  delle  motivazioni  addotte  dall'Amministrazione  per  giustificare  le  determinazioni  assunte. Rilevava,  da  ultimo,  come  fossero  rimaste  sfornite  di  riscontro  le  osservazioni  formulate  dal  Magistrato  istruttore  relativamente alla  tardiva  sottoposizione  a  controllo  del  decreto  in  esame. Il  Consigliere  delegato,  in  data  18  maggio  2018,  condividendo  le  prospettazioni  del  Magistrato  istruttore,  trasmetteva  la  predetta relazione  al  Presidente  della  Sezione  regionale  di  controllo  per  l'esame  collegiale  delle  questioni  come  sopra  richiamate. All'adunanza  pubblica  del  18  giugno  2018  il  rappresentante  dell'Amministrazione  rilevava  l'avvenuto  decorso  del  prescritto termine  per  la  definizione  del  procedimento  ex  art.  3,  comma  1,  lett.  b)  della  legge  n.  20/1994  e,  comunque,  nel  merito,  ribadiva quanto  già  esposto  nell'ambito  del  contraddittorio  intercorso,  concludendo  per  la  piena  legittimità  del  decreto  in  esame. ****** Rediga  il  candidato  la  motivazione  in  diritto  e  il  dispositivo  della  deliberazione  della  Sezione  regionale  di  controllo. C)  A  seguito  della  trasmissione  da  parte  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Roma  di  copia  degli  atti  relativi  al procedimento  penale  a  carico  di  Tizio,  la  competente  Procura  regionale,    effettuati  ulteriori  accertamenti  con  l'ausilio  della  Guardia di  Finanza,  con  atto  di  citazione  depositato  in  data  2  gennaio  2018,  preceduto  da  invito  a  dedurre  notificato  a  Tizio  il  12  settembre 2017  e  a  Caio  il  31  luglio  2017,  ha  convenuto  in  giudizio  i  sig.ri  Tizio  e  Caio,  in  qualità  rispettivamente  il  primo  di  impiegato  e  il secondo  di  segretario  comunale  nonché  dirigente  ad  interim  del  I  Settore  del  Comune  Alfa  -  ove  operava  Tizio  -  chiedendone  la condanna  al  pagamento,  in  favore  del  Comune  Alfa: -  per  Tizio  dell'importo  di  euro  27.000,00,  di  cui  euro  6.000,00  a  titolo  di  retribuzione  indebita,  euro  16.000,00  a  titolo di  danno  all'immagine  ed  euro  5.000,00  a  titolo  di  danno  da  disservizio  o  alla  diversa  somma  che  sarà  determinata  dal Collegio  giudicante,  oltre  interessi  e/o  rivalutazione  monetaria  e  spese  di  giustizia; -  per  Caio  dell'importo  di  euro  37.000,00,  di  cui  euro  3.000,00  equitativamente  commisurati  per  retribuzione  indebita, euro  24.000,00  a  titolo  di  danno  all'immagine  ed  euro  10.000,00  a  titolo  di  danno  da  disservizio,  oltre  agli  interessi  e/o rivalutazione  monetaria  e  spese  di  giustizia,   salvo  diversa  quantificazione  rimessa  al  prudente  apprezzamento  del  Collegio,  da  addebitare  a  titolo  di  dolo  per  la  ipotizzata condotta,  illecita  e  dannosa,  tenuta  dall'impiegato  Tizio  che,  nel  periodo  aprile-giugno  2017,  falsamente  attestava  la  presenza in  servizio  con  modalità  fraudolente,  riscontrandosi  in  plurime  occasioni  la  dolosa  alterazione  delle  registrazioni  di  entrata  e  di uscita.   Con  riguardo  al  dirigente  e  segretario  comunale  Caio,  l'Ufficio  requirente  rappresentava,  inoltre,  come  anch'egli  in  tale  periodo non  utilizzasse  regolarmente  i  macchinari  segnatempo,  nonostante  fosse  tenuto  a  farlo  in  base  al  Regolamento  comunale,  di talché  anche  la  sua  presenza  presso  il  Comune  non  era  effettivamente  attestata  e  lo  stesso  non  assicurava  la  propria  presenza in  servizio  durante  l'orario  di  lavoro  stabilito  per  i  dipendenti  appartenenti  al  proprio  Settore.  Evidenziava,  inoltre,  che  più  volte egli  utilizzava  un  ingresso  secondario  privo  di  macchinario  segnatempo  ovvero  passava  il  badge  in  entrata  presso  l'Ente  e  poi usciva  senza  fare  rientro  sino  al  giorno  seguente. La  Procura  requirente,  inoltre,  rilevava  che  Caio,  nella  veste  di  Dirigente  di  riferimento,  aveva  alle  sue  dirette  dipendenze l'impiegato  Tizio  e,  quindi,  doveva  anche  essere  chiamato  a  rispondere  poiché  non  assumeva  alcuna  iniziativa  per  contrastare l'evidente  fenomeno  assenteistico. Secondo  la  prospettazione  attorea,  dall'esaminata  vicenda  emergevano  manifestamente  i  seguenti  danni: -  il  danno  subito  dalle  pubbliche  finanze  per  gli  importi  ingiustificatamente  percepiti  da  Tizio,  impiegato  del  Settore  I  del Comune  Alfa,  a  titolo  di  costo  orario  lordo  più  retribuzione  indebita  a  causa  di  comportamenti  antidoverosi,   -  nonché  per  gli  importi  percepiti  da  Caio  a  titolo  di  retribuzione,  quali  equitativamente  determinati  ex  art.  1226  c.c., poiché  in  qualità  di  dirigente  non  aveva  vincoli  orari  specifici,   -  il  grave  danno  all'immagine  causato  all'ente  quantificato  sulla  base  di  una  valutazione  equitativa,  tenuto  conto  dei  ruoli rivestiti  da  ciascuno  dei  convenuti,  della  natura,  gravità  e  reiterazione  dell'attività  delittuosa  perpetrata,  delle  relative modalità  nonché  dell'eco  mediatica  ricevuta,  e -  il  danno  da  disservizio  equitativamente  determinato  ex  art.  1226  c.c.  a  ristoro  del  gravissimo  pregiudizio  subito  dal Comune  Alfa  sotto  perlomeno  un  duplice  profilo:  la  percezione  di  retribuzione  in  assenza  di  corrispondente  prestazione;  il minor  risultato  conseguito  dall'azione  amministrativa,  a  causa  delle  omissioni  concretatesi  in  un  difetto  di  attività,  rispetto a  quello  che  sarebbe  stato  possibile  conseguire  attraverso  un'attività  efficiente  e  conforme  ai  doveri  di  servizio. La  Procura  regionale  faceva  presente  che,  nell'ambito  del  procedimento  penale,  il  PM  assegnatario  aveva  chiuso  le  indagini procedendo  alla  notifica  dell'avviso  all'indagato  Tizio  ex  art.  415  bis  c.p.p.,  ma  non  aveva  ancora  esercitato  l'azione  penale.   Il  Comune  Alfa  non  aveva  avviato  alcun  procedimento  disciplinare. Entrambi  i  convenuti,  costituitisi  in  giudizio,  hanno:
-  eccepito  l'inammissibilità  dell'atto  di  citazione  in  quanto  sui  medesimi  fatti  non  vi  è  una  sentenza  penale  irrevocabile  di condanna;   -  eccepito  l'inammissibilità  dell'atto  di  citazione  in  quanto  sui  medesimi  fatti  non  vi  è  alcun  provvedimento  disciplinare  da  parte del  Comune  Alfa; -  domandato  la  sospensione  del  procedimento  o  l'improcedibilità  dello  stesso  in  attesa  dell'esito  di  quello  penale. Caio,  inoltre,  eccepiva  l'inammissibilità  dell'atto  di  citazione  sotto  plurimi  profili: perché  era  stato  depositato  oltre  i  120  giorni  dalla  notifica  dell'invito  a  fornire  deduzioni; perché  non  aveva  tenuto  conto  delle  deduzioni  scritte  tempestivamente  depositate,  che  negavano  la  sua  responsabilità. Il  difensore  del  convenuto  Tizio  ha,  poi,  eccepito  la  nullità  dell'atto  di  citazione  in  quanto  l'audizione  difensiva  si  era  svolta  senza essere  stato  avvertito  della  possibilità  di  avvalersi  delle  facoltà  difensive  previste  dalla  legge. Nel  merito,  la  difesa  di  Tizio  ha  rilevato  che  buona  parte  degli  episodi  di  assenteismo  contestati  sarebbero  stati  da  ricondurre  a missioni  esterne  fornendo  indicazioni  orali  circa  gli  spostamenti.                         Formulava,  inoltre,  richiesta  di  applicazione  della compensatio  lucri  cum  damno,  atteso  che  in  altri  giorni  si  era  trattenuto  presso  il  Comune  Alfa  ben  oltre  l'orario  di  servizio. La  difesa  del  convenuto  Caio  rilevava  che  in  base  alla  disciplina  nazionale  il  dirigente  non  ha  obblighi  orari  specifici  e,  quindi, non  poteva  essere  chiamato  a  rispondere  dei  suoi  spostamenti  fuori  dalla  sede  di  servizio  dopo  che  aveva  utilizzato  il  badge  in entrata,  rilevando,  in  ogni  caso,  come  la  responsabilità  non  potesse  gravare  su  colui  che  aveva  meri  obblighi  di  vigilanza  nei confronti  del  dipendente  Tizio.   Lamentava  anche  la  lesione  del  diritto  di  difesa  poiché  Caio  non  era  parte  del  procedimento  penale  e,  quindi,  non  poteva contestare  il  contenuto  delle  evidenze  raccolte  in  tale  sede. Entrambi  censuravano  la  quantificazione  delle  varie  voci  di  danno,  poiché  asseritamente  svincolate  da  parametri  normativi. In  via  subordinata,  entrambi  i  convenuti  chiedevano  l'applicazione  del  più  ampio  potere  riduttivo. ****** Rediga  il  candidato  la  decisione  nella  parte  motiva  e  nel  dispositivo  esaminando  tutte  le  deduzioni  ed  eccezioni  di  rito  e  di  merito formulate  dalle  parti. (Estratta) CONTABILITA'  PUBBLICA,  SCIENZA  DELLE  FINANZE         A)  Le  operazioni  di  partenariato  pubblico-privato  e  la  loro  contabilizzazione. Prova  del  23  novembre  2018 B)  I  controlli  interni  ed  esterni  sul  costo  del  lavoro  pubblico.  Si  approfondiscano,  poi,  le  funzioni  attribuite  alla  Corte  dei  conti  in materia  di  accordi  nazionali  di  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  e  di  contrattazione  integrativa. C)  Crisi  e  insolvenza  della  società.  Prevenzione,  gestione  e  controllo,  nonché  profili  di  responsabilità.  (Estratta)

Caro Peccato di gola, riconfermo che venerdì 19 dovrebbe uscire il bando Corte da 65 posti, lo dice il consigliere Raeli e gli credo.
Saluti passanti quando può informanti

Da: Narziss  17/07/2019 21:58:40
Grazie di cuore

Da: gemy 79  18/07/2019 08:40:23
Pare che il nuovo bando dovrebbe uscire domani

Da: gemy 79  18/07/2019 08:40:44
Pare che il nuovo bando dovrebbe uscire domani

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Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
18/07/2019 20:28:06
Io ho i 50 euro pronti, e grazie al loro ottimo sistema on line, in 5 minuti netti avrò presentato la domanda!
Studiare e passare, ovviamente, è tutta un'altra storia...
Ma magari, visto che i prossimi saranno i miei ultimi tre scritti prima che Big ben ed i miei 60 anni dicano stop, chissà che non ci riesca..
Saluti passanti verso le prossime bocciature già veleggianti

Da: sintagma  1  - 19/07/2019 11:25:19
Buongiorno, sul sito della corte - Amministrazione trasparente, è stato pubblicato il nuovo bando a 64 posti. Buono studio a tutti

Da: Alessandria 19/07/2019 12:55:39
Caro Passante, ho appena letto il bando e in particolare l'ultimo periodo del co. 2 dell'art. 9 dove si legge che... il punteggio sarà conteggiato partitamente per ogni singola attività svolta. Significa che per chi come me è stata iscritta all'albo degli avvocati (nel mio caso per 8 anni) ma già da 5 anni  si è dovuta cancellare in quanto funzionaria ex carriera direttiva, comunque i punti saranno riconosciuti anche se non più iscritti per incompatibilità? In caso di risposta positiva, posso cumularli con gli attuali 5 anni di ex carriera direttiva?

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
19/07/2019 16:13:48
Cara Alessandria,
Da quel che capisco io puoi certamente cumulare i punti di tutte le tue precedenti attività,quindi conto di vederti all'Ergife verso aprile o maggio, il periodo in cui immagino ci saranno gli scritti, che saranno il mio ultimo tentativo a Corte...
Ringrazio la.mia amica Sintagma per la notizia che mi aveva dato subito via whatsapp, e per i più pigri ecco il link al bando, che, ci informo, prevede come prova pratica solo una sentenza od un parere, perché servono persone al settore giurisdizionale...
64 posti, 80 vincitori dei precedenti concorsi non partecipanti... Insomma, occasione unica ed imperdibile!
Rischio di passare perfino io!
Saluti passanti cose impossibili sognanti

http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/concorsi_magistratura/concorso-64-posti-referendario/

Da: strat 19/07/2019 22:13:57
scusate ma 3.5 punti per i primi 5 anni per il servizio prestato presso amministrazioni pubbliche  si intende 3.5 punti totali per i primi 5 anni o 3.5 punti per ogni anno fino al quinto?

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 2  - 20/07/2019 08:52:52
Caro Strat,
Premesso che la norma in effetti si presta ad una duplice interpretazione, ti pongo una domanda: visto che il senso del gioco è limitare l'accesso riservandolo solo ai candidati più bravi ed esperti, se i 3,5 punti fossero per ogni anno, e visto che i cinque anni debbono averli tutti, ogni candidato avrebbe subito e sempre almeno 17,5 punti sui 25 necessari.
Chi mai resterebbe fuori?
E se ancora non sei convinto, rifletti sul fatto che gli anni successivi contano 0,5.
Che senso avrebbe che i primi cinque anni contino 3,5 anni l'uno, ed i tre successivi solo 0,5? Invece, ipotizzando che i 3,5 punti siano per tutti e cinque gli anni, ogni anno dei primi cinque conterebbe solo 0,7 punti. Una ricostruzione più omogenea, non pensi?
Se poi la mia ipotesi non ti convince, e giustamente non ti fidi di chi ha presentato la stessa domanda circa otto volte, ma essendo poi sempre bocciato, telefona direttamente lunedì alla Corte.
0638762850
Sono gentilissimi e molto efficienti, ti sapranno dare subito la risposta che cerchi in modo ben più autorevole di me!
Saluti passanti i bandi oscuri interpretanti

Da: gemy 79   1  - 20/07/2019 09:07:36
Scusate se sono ripetitiva..Ma del commerciale voi avete acquistato I tre volumi oppure il singolo manuale?

Da: strat   1  - 20/07/2019 09:47:26
Carissimo Un passante,
grazie per la risposta.
Ho ragionato al tuo stesso modo. Tuttavia leggendo un topic relativo ai referendari Tar mi pare di aver capito che i punti vengono conteggiati nella maniera piu' generosa.
Nessuno puo' confermarmi l'interpretazione piu' restrittiva con esperienza diretta?

Da: Per aspera87  20/07/2019 09:51:02
credo che abbia ragione strat

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
20/07/2019 10:19:57
Caro Strat,
Alla luce della tua gentile risposta e del corretto commento di Peraspera ho riesaminato criticamente la mia risposta, ed ho capito tre cose importanti...
1) che ormai ho una età, mi scordo le cose e dovrei lasciare certe attività ai ragazzini e prepararmi alla pensione imminente...
2) la ragione per cui non ho (quasi,per fortuna...) mai vinto un concorso manco per sbaglio...
3) e la terza appunto non me la ricordo già più...
Riesaminando il testo, esso dice anno o frazione pari o superiore ai sei mesi... Può mai la frazione di anno contare quanto i cinque ?
Ero caduto in un "Momentary Lapse of Raison"...
Ogni singolo anno o frazione conta, a seconda dalla categoria, 6, 5, 4, 3,5 o 3 anni, ma solo per i primi cinque.
Ti chiedo scusa, e sono certo della interpretazione, che coincide, re melius perpensa, con la vostra.
Il bello è che rifaccio la domanda ogni anno o quasi dal 2007, ed incorro sempre nel medesimo errore ricordandomelo solo ex post.
Ah, mi sono ricordato della terza cosa che mi hai aiutato a capire:
Che sono abbastanza cretino...
Ma in compenso sono bello dentro perché ho un pancreas bellissimo!
Saluti passanti i suoi limiti evidenzianti

Da: stefanoo89   1  - 20/07/2019 11:04:46
Caro Strat, questa cosa l'ho chiesta personalmente inviando una mail agli uffici di Corte e nel mio caso specifico (appartenente a Ex Carriera direttiva), mi é stato confermato che per ogni anno viene assegnato un punteggio di 3,00 punti. Per cui 5 anni di servizio, vengono valutati 15 punti. Nel tuo caso, 5 anni di servizio ti valgono 17,5 punti.

Da: poesse 20/07/2019 11:13:23
Buongiorno a tutti, grazie a Passante sul forum TAR ho saputo del nuovo bando!
Chiedo a voi, senz'altro più esperti di me, se il referendario Cdc debba necessariamente risiedere nella Regione di assegnazione, ovvero se il tipo di lavoro consenta di spostarsi solo alcune volte al mese, come per il TAR.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere

Da: Orbetello47  20/07/2019 11:25:44
Mi consigliereste dei corsi di preparazione

Da: Peccatodigola  20/07/2019 12:13:55
Ma avete notato la rimodulazione dei punteggi? mi sembra che rimarrà fuori molta piu gente dei precedenti se considerate che 8 anni di ex carriera direttiva valgono 19 +abilitazioni 2, a causa dei minori punti x laurea e media si resta fuori se non si ha un voto superiore a 104, è non si hanno altri titoli o mi sbaglio???

Da: emila16  20/07/2019 12:38:45
Valgono anche i master annuali prima solo i biennali

Da: strat  20/07/2019 13:46:19
grazie per le risposte!

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 1  1  - 20/07/2019 14:42:50
Caro Poesse,
Esattamente come al TAR, non c'è obbligo di residenza, perché lavoro da casa ed in tribunale devi andarci ben due volte.
Al mese...
Tanto per farti un esempio conosciuto, una mia amica vive con la famiglia ed una bimba piccola a Roma e lavora nel profondo Sud...
Quindi buttati sotto nello studio perché un'occasione come questa di 64 posti, con 80 concorrenti sui soliti 300 habitué che si presentano da dieci anni tolti di mezzo perché vincitori di due dei tre concorsi precedenti tolti di mezzo e per di più senza rischio di trovarsi una impossibile prova di controllo da fare non la troverai mai più!

Caro Orbetello,
Direkta con Orefice, Jus for You di Giovanili, Metodo magistrato di Fratini sono tre dei corsi che vanno per la maggiore, ed ho sentito solo lodi da chi li frequenta.
Vai sui loro siti, confronta prezzi, numero di ore e lezioni e numero di correzioni di prove e decidi.
Vanno sicuramente bene tutti e tre, e i colleghi sapranno di certo indicartene anche altri tra cui scegliere.
Saluti passanti si spera bene consiglianti

Da: stefanoo89  20/07/2019 17:17:30
Approfitto della questione titoli per porre una semplice domanda. I titoli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, verranno valutati al solo fine di stabilire se un candidato può essere ammesso o no a partecipare, oppure il punteggio dei titoli verrà poi sommato anche ai voti ottenuti nelle prove scritte e orale e concorrerà dunque a formare il punteggio complessivo e qui di graduatoria finale di merito? Spero di essere stato chiaro! Grazie

Da: strat  21/07/2019 10:56:44
l'art. 11 del bando dice che la graduatoria finale e' formata tenendo conto anche del punteggio titoli.

Da: Orbetello47  21/07/2019 11:39:43
Ho visto i corsi. Alcuni costano 2 mila euro che non mi posso permettere purtroppo

Da: Orbetello47   1  - 21/07/2019 11:40:31
Ho visto i corsi. Alcuni costano 2 mila euro che non mi posso permettere purtroppo

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 1  - 21/07/2019 14:03:03
Caro Orbetello,
Allora dovrai studiare di più ed avere più fortuna.
Non è impossibile vincere senza frequentare corsi, tanto lo hanno fatto!
Però ovviamente è più difficile e richiede maggior impegno, tutto qua!
Ed aggiungo, a riprova di ciò, che anche tanti che frequentano i corsi non passano.
È solo un aiuto, importante ma non indispensabile.
Se puoi seguirne uno conviene farlo senza dubbio, se non puoi però non sei tagliato fuori!
Saluti passanti i fatti notorii riepiloganti

Da: Orbetello47   1  - 21/07/2019 16:34:52
Quanta gente partecipa di solito? Lo vincono solo i magistrati?

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 1  2  - 21/07/2019 19:58:26
Io ho partecipato sei o sette volte, ed i consegnanti alla fine sono sempre stati tra tre o quattrocento.
E questa volta ci saranno 80 candidati in meno, perché saranno finiti gli orali per loro e quindi non avranno interesse a venire.
Mentre ci saranno 64 posti, cosa mai vista.
E per di più per la prova pratica dovrai studiare solo sentenza e parere, e non anche i noiosissimi atti di controllo.
Per di più vincono moltissimi funzionari ed avvocati, anzi, i magistrati sono pochini.
Ti aspetto, il 19 novembre sapremo quando, ma ad occhio verso aprile, maggio 2020.
Il tempo è poco ma ce la puoi fare.
Non è sicuro, ma c'è qualcosa di più sicuro ancora.
Che se resti a casa non arrivi da nessuna parte...
Saluti passanti alla lotta sempre incoraggianti
Buono studio!

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