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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Da: Narziss | 1 1 - 14/07/2019 06:23:34 |
Perché lì non c'è la risposta: la pagina è ferma a gennaio 2018! | |
Da: Peccatodigola | 17/07/2019 19:16:22 |
Novità sul prossimo bando? Grazie | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 17/07/2019 20:37:40 |
Cara Narziss, Ti leggo adesso, scusa il ritardo. Ho le tracce di novembre 2018, ma non di aprile, mi dispiace. CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A VENTICINQUE POSTI, ELEVABILI A TRENTAQUATTRO, DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI. INDETTO CON D.P. N° 25 DEL 27.03.2018 DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO A) La Corte dei conti come giudice a quo in sede di controllo, di giurisdizione e consultiva B) Il conflitto tra la legge nazionale e il diritto eurocentrico: tipologie e rimedi C) Accesso ai dati della pubblica amministrazione e tutela della riservatezza (Estratta) DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO FINANZIARIO Prova del 20 novembre 2018 Prova del 21 novembre 2018 A) L'esclusione pattizia della garanzia per vizi nella compravendita. Profili processuali. (Estratta) B) Dopo aver trattato della ripetizione di indebito, con particolare riguardo alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla nullità del contratto, si illustrino gli effetti sull'obbligazione di restituzione del perimento della cosa compravenduta in forza di contratto nullo C) Vendita di immobile usucapito in mancanza di accertamento giudiziale e sorte dell'ipoteca gravante sul bene. Si illustri infine il conflitto tra usucapiente e acquirente del medesimo bene in forza di decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione. D) PROVA PRATICA RIFERITA ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI Prova del 22 novembre 2018 A ) Il Sindaco del Comune Alfa, sito nella Regione Beta nella quale non risulta istituito il Consiglio delle Autonomie Locali, ha fatto pervenire una richiesta di parere in relazione alla corretta applicazione delle prescrizioni recate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. TUSP) in tema di ripiano perdite degli organismi partecipati. Richiamati i contenuti della deliberazione con la quale, ai sensi dell'art. 24 del citato d.lgs. n. 175/2016, è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni, rilevato che per due degli organismi ricompresi nel proprio portafoglio, la società Gamma S.p.a. e la Fondazione Delta Cultura, sono stati registrati risultati di esercizio negativi per i quali potrebbe rendersi necessario il soccorso finanziario degli enti partecipanti, il Comune istante - nel dare, altresì, atto di aver provveduto all'accantonamento prescritto dall'art. 21 del Testo Unico delle società partecipate - ha interpellato la Sezione regionale di controllo in ordine:  all'ascrivibilità delle fondazioni nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 21, comma 3 bis, del d.lgs. n. 175/2016 come novellato dal d.lgs. n. 100/2017;  all'interpretazione della vigente normativa in tema di ripiano perdite con specifico riguardo alla corretta esegesi del richiamato art. 21, comma 3 bis, a mente del quale le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subìte dalla società partecipate con le somme accantonate, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. ***** Il candidato, esaminati i profili di ammissibilità soggettivi e oggettivi, rediga motivato parere in relazione alle questioni sottese alla richiesta formulata dal Comune istante. B) In data 10 aprile 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è pervenuto alla Sezione regionale di controllo il decreto con il quale il Prefetto di Alfa in data 2 aprile 2018 rinnovava, con decorrenza 9 aprile 2018 e per ulteriori tre anni, al dott. Sempronio, Dirigente di II Fascia, l'incarico - già dallo stesso ricoperto ininterrottamente dal 9 aprile 2008 - di Dirigente del Servizio amministrazione, Servizi generali ed attività contrattuali. Il Magistrato istruttore, in data 26 aprile 2018, restituiva non registrato il suddetto provvedimento e formulava "rilievo" evidenziando, in primo luogo, sotto il profilo procedurale, la tardiva sottoposizione a controllo preventivo di legittimità del decreto, atteso che lo stesso risultava pervenuto alla Sezione regionale per i prescritti controlli, successivamente alla data fissata quale termine iniziale di decorrenza dell'atto stesso. In considerazione della reiterazione dell'incarico, esprimeva, altresì, dubbi sulla conformità a legge del provvedimento, con specifico riguardo alla disciplina recata dall'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed ai principi informatori della legge 6 novembre 2012, n. 190, rilevando, peraltro, come il decreto in parola fosse sfornito di adeguato supporto motivazionale circa la sussistenza di specifiche e peculiari ragioni organizzative tali da giustificare le determinazioni assunte dall'Amministrazione. Con nota del 10 maggio 2018 l'Amministrazione forniva riscontro a tali osservazioni, rappresentando partitamente che: a) la conferma dell'incarico al suddetto dirigente, in ragione delle elevate competenze acquisite, rispondeva ad esigenze di buon andamento e di funzionalità dell'Ufficio; b) in tal senso, risultavano soddisfatti i presupposti di fatto in costanza dei quali è possibile derogare all'espletamento di procedure comparative; c) d'altro canto, dalla stessa normativa c.d. anticorruzione non potrebbe farsi discendere alcun obbligo di ricorrere a procedure comparative per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Esaminata la risposta dell'Amministrazione e ritenuta la stessa non idonea a superare i rilievi formulati, con nota in data 17 maggio 2018, il Magistrato istruttore prospettava la necessità di un approfondimento in sede collegiale e, per l'effetto, proponeva il deferimento alla Sezione del controllo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14, del 16 giugno 2000. A sostegno del proposto deferimento il Magistrato istruttore deduceva, in particolare, l'infondatezza delle controdeduzioni svolte dalla Prefettura di Alfa, richiamando le coordinate interpretative rese dalla Sezione centrale di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato in tema di rinnovo di incarichi dirigenziali nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile circa la necessità di una lettura coordinata della disciplina in materia di conferimenti degli incarichi dirigenziali con la normativa c.d. anticorruzione. A tal riguardo argomentava, in particolare, in ordine alla precipua rilevanza della disciplina recata dalla legge n. 190/2012 in considerazione degli specifici compiti - nella specie lo svolgimento delle procedure contrattuali - afferenti al posto funzione di cui trattasi, rilevando la genericità delle motivazioni addotte dall'Amministrazione per giustificare le determinazioni assunte. Rilevava, da ultimo, come fossero rimaste sfornite di riscontro le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore relativamente alla tardiva sottoposizione a controllo del decreto in esame. Il Consigliere delegato, in data 18 maggio 2018, condividendo le prospettazioni del Magistrato istruttore, trasmetteva la predetta relazione al Presidente della Sezione regionale di controllo per l'esame collegiale delle questioni come sopra richiamate. All'adunanza pubblica del 18 giugno 2018 il rappresentante dell'Amministrazione rilevava l'avvenuto decorso del prescritto termine per la definizione del procedimento ex art. 3, comma 1, lett. b) della legge n. 20/1994 e, comunque, nel merito, ribadiva quanto già esposto nell'ambito del contraddittorio intercorso, concludendo per la piena legittimità del decreto in esame. ****** Rediga il candidato la motivazione in diritto e il dispositivo della deliberazione della Sezione regionale di controllo. C) A seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di copia degli atti relativi al procedimento penale a carico di Tizio, la competente Procura regionale, effettuati ulteriori accertamenti con l'ausilio della Guardia di Finanza, con atto di citazione depositato in data 2 gennaio 2018, preceduto da invito a dedurre notificato a Tizio il 12 settembre 2017 e a Caio il 31 luglio 2017, ha convenuto in giudizio i sig.ri Tizio e Caio, in qualità rispettivamente il primo di impiegato e il secondo di segretario comunale nonché dirigente ad interim del I Settore del Comune Alfa - ove operava Tizio - chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune Alfa: - per Tizio dell'importo di euro 27.000,00, di cui euro 6.000,00 a titolo di retribuzione indebita, euro 16.000,00 a titolo di danno all'immagine ed euro 5.000,00 a titolo di danno da disservizio o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria e spese di giustizia; - per Caio dell'importo di euro 37.000,00, di cui euro 3.000,00 equitativamente commisurati per retribuzione indebita, euro 24.000,00 a titolo di danno all'immagine ed euro 10.000,00 a titolo di danno da disservizio, oltre agli interessi e/o rivalutazione monetaria e spese di giustizia, salvo diversa quantificazione rimessa al prudente apprezzamento del Collegio, da addebitare a titolo di dolo per la ipotizzata condotta, illecita e dannosa, tenuta dall'impiegato Tizio che, nel periodo aprile-giugno 2017, falsamente attestava la presenza in servizio con modalità fraudolente, riscontrandosi in plurime occasioni la dolosa alterazione delle registrazioni di entrata e di uscita. Con riguardo al dirigente e segretario comunale Caio, l'Ufficio requirente rappresentava, inoltre, come anch'egli in tale periodo non utilizzasse regolarmente i macchinari segnatempo, nonostante fosse tenuto a farlo in base al Regolamento comunale, di talché anche la sua presenza presso il Comune non era effettivamente attestata e lo stesso non assicurava la propria presenza in servizio durante l'orario di lavoro stabilito per i dipendenti appartenenti al proprio Settore. Evidenziava, inoltre, che più volte egli utilizzava un ingresso secondario privo di macchinario segnatempo ovvero passava il badge in entrata presso l'Ente e poi usciva senza fare rientro sino al giorno seguente. La Procura requirente, inoltre, rilevava che Caio, nella veste di Dirigente di riferimento, aveva alle sue dirette dipendenze l'impiegato Tizio e, quindi, doveva anche essere chiamato a rispondere poiché non assumeva alcuna iniziativa per contrastare l'evidente fenomeno assenteistico. Secondo la prospettazione attorea, dall'esaminata vicenda emergevano manifestamente i seguenti danni: - il danno subito dalle pubbliche finanze per gli importi ingiustificatamente percepiti da Tizio, impiegato del Settore I del Comune Alfa, a titolo di costo orario lordo più retribuzione indebita a causa di comportamenti antidoverosi, - nonché per gli importi percepiti da Caio a titolo di retribuzione, quali equitativamente determinati ex art. 1226 c.c., poiché in qualità di dirigente non aveva vincoli orari specifici, - il grave danno all'immagine causato all'ente quantificato sulla base di una valutazione equitativa, tenuto conto dei ruoli rivestiti da ciascuno dei convenuti, della natura, gravità e reiterazione dell'attività delittuosa perpetrata, delle relative modalità nonché dell'eco mediatica ricevuta, e - il danno da disservizio equitativamente determinato ex art. 1226 c.c. a ristoro del gravissimo pregiudizio subito dal Comune Alfa sotto perlomeno un duplice profilo: la percezione di retribuzione in assenza di corrispondente prestazione; il minor risultato conseguito dall'azione amministrativa, a causa delle omissioni concretatesi in un difetto di attività , rispetto a quello che sarebbe stato possibile conseguire attraverso un'attività efficiente e conforme ai doveri di servizio. La Procura regionale faceva presente che, nell'ambito del procedimento penale, il PM assegnatario aveva chiuso le indagini procedendo alla notifica dell'avviso all'indagato Tizio ex art. 415 bis c.p.p., ma non aveva ancora esercitato l'azione penale. Il Comune Alfa non aveva avviato alcun procedimento disciplinare. Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno: - eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione in quanto sui medesimi fatti non vi è una sentenza penale irrevocabile di condanna; - eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione in quanto sui medesimi fatti non vi è alcun provvedimento disciplinare da parte del Comune Alfa; - domandato la sospensione del procedimento o l'improcedibilità dello stesso in attesa dell'esito di quello penale. Caio, inoltre, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione sotto plurimi profili: perché era stato depositato oltre i 120 giorni dalla notifica dell'invito a fornire deduzioni; perché non aveva tenuto conto delle deduzioni scritte tempestivamente depositate, che negavano la sua responsabilità . Il difensore del convenuto Tizio ha, poi, eccepito la nullità dell'atto di citazione in quanto l'audizione difensiva si era svolta senza essere stato avvertito della possibilità di avvalersi delle facoltà difensive previste dalla legge. Nel merito, la difesa di Tizio ha rilevato che buona parte degli episodi di assenteismo contestati sarebbero stati da ricondurre a missioni esterne fornendo indicazioni orali circa gli spostamenti. Formulava, inoltre, richiesta di applicazione della compensatio lucri cum damno, atteso che in altri giorni si era trattenuto presso il Comune Alfa ben oltre l'orario di servizio. La difesa del convenuto Caio rilevava che in base alla disciplina nazionale il dirigente non ha obblighi orari specifici e, quindi, non poteva essere chiamato a rispondere dei suoi spostamenti fuori dalla sede di servizio dopo che aveva utilizzato il badge in entrata, rilevando, in ogni caso, come la responsabilità non potesse gravare su colui che aveva meri obblighi di vigilanza nei confronti del dipendente Tizio. Lamentava anche la lesione del diritto di difesa poiché Caio non era parte del procedimento penale e, quindi, non poteva contestare il contenuto delle evidenze raccolte in tale sede. Entrambi censuravano la quantificazione delle varie voci di danno, poiché asseritamente svincolate da parametri normativi. In via subordinata, entrambi i convenuti chiedevano l'applicazione del più ampio potere riduttivo. ****** Rediga il candidato la decisione nella parte motiva e nel dispositivo esaminando tutte le deduzioni ed eccezioni di rito e di merito formulate dalle parti. (Estratta) CONTABILITA' PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE A) Le operazioni di partenariato pubblico-privato e la loro contabilizzazione. Prova del 23 novembre 2018 B) I controlli interni ed esterni sul costo del lavoro pubblico. Si approfondiscano, poi, le funzioni attribuite alla Corte dei conti in materia di accordi nazionali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di contrattazione integrativa. C) Crisi e insolvenza della società . Prevenzione, gestione e controllo, nonché profili di responsabilità . (Estratta) Caro Peccato di gola, riconfermo che venerdì 19 dovrebbe uscire il bando Corte da 65 posti, lo dice il consigliere Raeli e gli credo. Saluti passanti quando può informanti | |
Da: Narziss | 17/07/2019 21:58:40 |
Grazie di cuore | |
Da: gemy 79 | 18/07/2019 08:40:23 |
Pare che il nuovo bando dovrebbe uscire domani | |
Da: gemy 79 | 18/07/2019 08:40:44 |
Pare che il nuovo bando dovrebbe uscire domani | |
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Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 18/07/2019 20:28:06 |
Io ho i 50 euro pronti, e grazie al loro ottimo sistema on line, in 5 minuti netti avrò presentato la domanda! Studiare e passare, ovviamente, è tutta un'altra storia... Ma magari, visto che i prossimi saranno i miei ultimi tre scritti prima che Big ben ed i miei 60 anni dicano stop, chissà che non ci riesca.. Saluti passanti verso le prossime bocciature già veleggianti | |
Da: sintagma | 1 - 19/07/2019 11:25:19 |
Buongiorno, sul sito della corte - Amministrazione trasparente, è stato pubblicato il nuovo bando a 64 posti. Buono studio a tutti | |
Da: Alessandria | 19/07/2019 12:55:39 |
Caro Passante, ho appena letto il bando e in particolare l'ultimo periodo del co. 2 dell'art. 9 dove si legge che... il punteggio sarà conteggiato partitamente per ogni singola attività svolta. Significa che per chi come me è stata iscritta all'albo degli avvocati (nel mio caso per 8 anni) ma già da 5 anni si è dovuta cancellare in quanto funzionaria ex carriera direttiva, comunque i punti saranno riconosciuti anche se non più iscritti per incompatibilità ? In caso di risposta positiva, posso cumularli con gli attuali 5 anni di ex carriera direttiva? | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 19/07/2019 16:13:48 |
Cara Alessandria, Da quel che capisco io puoi certamente cumulare i punti di tutte le tue precedenti attività ,quindi conto di vederti all'Ergife verso aprile o maggio, il periodo in cui immagino ci saranno gli scritti, che saranno il mio ultimo tentativo a Corte... Ringrazio la.mia amica Sintagma per la notizia che mi aveva dato subito via whatsapp, e per i più pigri ecco il link al bando, che, ci informo, prevede come prova pratica solo una sentenza od un parere, perché servono persone al settore giurisdizionale... 64 posti, 80 vincitori dei precedenti concorsi non partecipanti... Insomma, occasione unica ed imperdibile! Rischio di passare perfino io! Saluti passanti cose impossibili sognanti http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/concorsi_magistratura/concorso-64-posti-referendario/ | |
Da: strat | 19/07/2019 22:13:57 |
scusate ma 3.5 punti per i primi 5 anni per il servizio prestato presso amministrazioni pubbliche si intende 3.5 punti totali per i primi 5 anni o 3.5 punti per ogni anno fino al quinto? | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 2 - 20/07/2019 08:52:52 |
Caro Strat, Premesso che la norma in effetti si presta ad una duplice interpretazione, ti pongo una domanda: visto che il senso del gioco è limitare l'accesso riservandolo solo ai candidati più bravi ed esperti, se i 3,5 punti fossero per ogni anno, e visto che i cinque anni debbono averli tutti, ogni candidato avrebbe subito e sempre almeno 17,5 punti sui 25 necessari. Chi mai resterebbe fuori? E se ancora non sei convinto, rifletti sul fatto che gli anni successivi contano 0,5. Che senso avrebbe che i primi cinque anni contino 3,5 anni l'uno, ed i tre successivi solo 0,5? Invece, ipotizzando che i 3,5 punti siano per tutti e cinque gli anni, ogni anno dei primi cinque conterebbe solo 0,7 punti. Una ricostruzione più omogenea, non pensi? Se poi la mia ipotesi non ti convince, e giustamente non ti fidi di chi ha presentato la stessa domanda circa otto volte, ma essendo poi sempre bocciato, telefona direttamente lunedì alla Corte. 0638762850 Sono gentilissimi e molto efficienti, ti sapranno dare subito la risposta che cerchi in modo ben più autorevole di me! Saluti passanti i bandi oscuri interpretanti | |
Da: gemy 79 | 1 - 20/07/2019 09:07:36 |
Scusate se sono ripetitiva..Ma del commerciale voi avete acquistato I tre volumi oppure il singolo manuale? | |
Da: strat | 1 - 20/07/2019 09:47:26 |
Carissimo Un passante, grazie per la risposta. Ho ragionato al tuo stesso modo. Tuttavia leggendo un topic relativo ai referendari Tar mi pare di aver capito che i punti vengono conteggiati nella maniera piu' generosa. Nessuno puo' confermarmi l'interpretazione piu' restrittiva con esperienza diretta? | |
Da: Per aspera87 | 20/07/2019 09:51:02 |
credo che abbia ragione strat | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 20/07/2019 10:19:57 |
Caro Strat, Alla luce della tua gentile risposta e del corretto commento di Peraspera ho riesaminato criticamente la mia risposta, ed ho capito tre cose importanti... 1) che ormai ho una età , mi scordo le cose e dovrei lasciare certe attività ai ragazzini e prepararmi alla pensione imminente... 2) la ragione per cui non ho (quasi,per fortuna...) mai vinto un concorso manco per sbaglio... 3) e la terza appunto non me la ricordo già più... Riesaminando il testo, esso dice anno o frazione pari o superiore ai sei mesi... Può mai la frazione di anno contare quanto i cinque ? Ero caduto in un "Momentary Lapse of Raison"... Ogni singolo anno o frazione conta, a seconda dalla categoria, 6, 5, 4, 3,5 o 3 anni, ma solo per i primi cinque. Ti chiedo scusa, e sono certo della interpretazione, che coincide, re melius perpensa, con la vostra. Il bello è che rifaccio la domanda ogni anno o quasi dal 2007, ed incorro sempre nel medesimo errore ricordandomelo solo ex post. Ah, mi sono ricordato della terza cosa che mi hai aiutato a capire: Che sono abbastanza cretino... Ma in compenso sono bello dentro perché ho un pancreas bellissimo! Saluti passanti i suoi limiti evidenzianti | |
Da: stefanoo89 | 1 - 20/07/2019 11:04:46 |
Caro Strat, questa cosa l'ho chiesta personalmente inviando una mail agli uffici di Corte e nel mio caso specifico (appartenente a Ex Carriera direttiva), mi é stato confermato che per ogni anno viene assegnato un punteggio di 3,00 punti. Per cui 5 anni di servizio, vengono valutati 15 punti. Nel tuo caso, 5 anni di servizio ti valgono 17,5 punti. | |
Da: poesse | 20/07/2019 11:13:23 |
Buongiorno a tutti, grazie a Passante sul forum TAR ho saputo del nuovo bando! Chiedo a voi, senz'altro più esperti di me, se il referendario Cdc debba necessariamente risiedere nella Regione di assegnazione, ovvero se il tipo di lavoro consenta di spostarsi solo alcune volte al mese, come per il TAR. Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere | |
Da: Orbetello47 | 20/07/2019 11:25:44 |
Mi consigliereste dei corsi di preparazione | |
Da: Peccatodigola | 20/07/2019 12:13:55 |
Ma avete notato la rimodulazione dei punteggi? mi sembra che rimarrà fuori molta piu gente dei precedenti se considerate che 8 anni di ex carriera direttiva valgono 19 +abilitazioni 2, a causa dei minori punti x laurea e media si resta fuori se non si ha un voto superiore a 104, è non si hanno altri titoli o mi sbaglio??? | |
Da: emila16 | 20/07/2019 12:38:45 |
Valgono anche i master annuali prima solo i biennali | |
Da: strat | 20/07/2019 13:46:19 |
grazie per le risposte! | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 1 1 - 20/07/2019 14:42:50 |
Caro Poesse, Esattamente come al TAR, non c'è obbligo di residenza, perché lavoro da casa ed in tribunale devi andarci ben due volte. Al mese... Tanto per farti un esempio conosciuto, una mia amica vive con la famiglia ed una bimba piccola a Roma e lavora nel profondo Sud... Quindi buttati sotto nello studio perché un'occasione come questa di 64 posti, con 80 concorrenti sui soliti 300 habitué che si presentano da dieci anni tolti di mezzo perché vincitori di due dei tre concorsi precedenti tolti di mezzo e per di più senza rischio di trovarsi una impossibile prova di controllo da fare non la troverai mai più! Caro Orbetello, Direkta con Orefice, Jus for You di Giovanili, Metodo magistrato di Fratini sono tre dei corsi che vanno per la maggiore, ed ho sentito solo lodi da chi li frequenta. Vai sui loro siti, confronta prezzi, numero di ore e lezioni e numero di correzioni di prove e decidi. Vanno sicuramente bene tutti e tre, e i colleghi sapranno di certo indicartene anche altri tra cui scegliere. Saluti passanti si spera bene consiglianti | |
Da: stefanoo89 | 20/07/2019 17:17:30 |
Approfitto della questione titoli per porre una semplice domanda. I titoli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, verranno valutati al solo fine di stabilire se un candidato può essere ammesso o no a partecipare, oppure il punteggio dei titoli verrà poi sommato anche ai voti ottenuti nelle prove scritte e orale e concorrerà dunque a formare il punteggio complessivo e qui di graduatoria finale di merito? Spero di essere stato chiaro! Grazie | |
Da: strat | 21/07/2019 10:56:44 |
l'art. 11 del bando dice che la graduatoria finale e' formata tenendo conto anche del punteggio titoli. | |
Da: Orbetello47 | 21/07/2019 11:39:43 |
Ho visto i corsi. Alcuni costano 2 mila euro che non mi posso permettere purtroppo | |
Da: Orbetello47 | 1 - 21/07/2019 11:40:31 |
Ho visto i corsi. Alcuni costano 2 mila euro che non mi posso permettere purtroppo | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 1 - 21/07/2019 14:03:03 |
Caro Orbetello, Allora dovrai studiare di più ed avere più fortuna. Non è impossibile vincere senza frequentare corsi, tanto lo hanno fatto! Però ovviamente è più difficile e richiede maggior impegno, tutto qua! Ed aggiungo, a riprova di ciò, che anche tanti che frequentano i corsi non passano. È solo un aiuto, importante ma non indispensabile. Se puoi seguirne uno conviene farlo senza dubbio, se non puoi però non sei tagliato fuori! Saluti passanti i fatti notorii riepiloganti | |
Da: Orbetello47 | 1 - 21/07/2019 16:34:52 |
Quanta gente partecipa di solito? Lo vincono solo i magistrati? | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 1 2 - 21/07/2019 19:58:26 |
Io ho partecipato sei o sette volte, ed i consegnanti alla fine sono sempre stati tra tre o quattrocento. E questa volta ci saranno 80 candidati in meno, perché saranno finiti gli orali per loro e quindi non avranno interesse a venire. Mentre ci saranno 64 posti, cosa mai vista. E per di più per la prova pratica dovrai studiare solo sentenza e parere, e non anche i noiosissimi atti di controllo. Per di più vincono moltissimi funzionari ed avvocati, anzi, i magistrati sono pochini. Ti aspetto, il 19 novembre sapremo quando, ma ad occhio verso aprile, maggio 2020. Il tempo è poco ma ce la puoi fare. Non è sicuro, ma c'è qualcosa di più sicuro ancora. Che se resti a casa non arrivi da nessuna parte... Saluti passanti alla lotta sempre incoraggianti Buono studio! | |
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