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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Da: Imagine | 23/02/2019 21:15:28 |
Io l'unico esperto di amministrativo che interrogherei sulla traccia è quello che l'ha scritta. Per il resto io coperta e film stasera | |
Da: LED1 | 1 1 - 24/02/2019 10:39:09 |
x avvtriste Salve, mi dispiace smentirti sull'importanza o meno del diritto amministrativo. Nel lontano 2008 ( ho qualche capello bianco!) presi i seguenti voti: Prova pratica: 45 Contabilità : 43 Civile; 38 DIRITTO AMMINISTRATIVO : 30!! Purtroppo sono ancora qui.... Purtoppo sono ....ancora qua! Era una traccia su occupazione appropriativa e occupazione usurpativa: di notte, a volte, ho ancora gli incubi! | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 3 - 24/02/2019 10:43:04 |
Led purtroppo sei l'eccezione che conferma la regola, sia di marzio che Raeli hanno detto che amministrativo è l'unica prova in cui ti puoi permettere sbavature.. un grosso in bocca al lupo per l'orale di corte costituzionale se non sbaglio eri tra gli ammessi e questo testimonia la tua bravura e conoscenza della materia.. | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 1 - 24/02/2019 11:36:06 |
Caro Led, nel 2008 io c'ero pure! IL mio primo concorso superiore! Bocciato con 36 nel tema di Civile, che feci di appena una ventina di facciate, e voti orribili nelle altre prove, tipo 15 o 20... Ecco, riguardati i titoli e pensa... Peccato, mi potevi salutare però! Saluti passanti ai temi passati pensanti Concorso a trenta posti referendario D.P. 28 maggio 2007 16 SET. 2008 Diritto civile, commerciale e procedura civile. A) Nullità del contratto per violazione di norme imperative. Sua configurabilità nell'ipotesi di violazione delle regole di comportamento da parte dell'intermediario finanziario e mezzi di tutela del cliente. Tratti altresì il candidato della problematica inerente alle omissioni delle autorità di controllo. B) Divieto del patto commissorio. Riflessi sui contratti di "sale and lease back". C) Intese restrittive della concorrenza. Tratti in particolare il candidato dell'azione risarcitoria del consumatore finale e delle relative condizioni di esercizio. (estratta) 17 SET. 2008 Diritto amministrativo e costituzionale. A - Affidamento in house e servizi pubblici locali. B - Le fattispecie traslative del diritto di proprietà dal privato alla P.A. mediante trasformazione del fondo, nella disciplina legislativa e nell'elaborazione giurisprudenziale. (estratto) C - L'invalidità dell'aggiudicazione degli appalti pubblici: sorte del contratto e giurisdizione. 18 SET. 2008 A) In Gazzetta Ufficiale viene pubblicato, privo del visto di legittimità della Corte dei Conti un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente "disposizioni urgenti di protezione civile". Il competente Ufficio di controllo della Corte si rivolge allora all' Amministrazione per richiamare l'atto onde sottoporlo, ai sensi dell'art. 3, co. 2, della legge n. 20/1994, al proprio scrutinio di legittimità , cui - afferma l'Ufficio - non possono essere sottratti né i provvedimenti recanti le dichiarazioni di stato di emergenza, in quanto emanati "a seguito "di deliberazione del Consiglio dei Ministri, né le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992. Replica la Presidenza del Consiglio dei Ministri, osservando che: la natura intrinseca del provvedimento con cui viene dichiarato lo stato di emergenza non appare compatibile con la procedura e la tempistica che la Corte riterrebbe di porre in essere ai sensi dell'art. 3, co. 2 della legge n. 20/1994; la dichiarazione dello stato di emergenza è demandata dalla legge alla "diretta competenza del Consiglio dei Ministri", che delibera su "proposta" del Presidente del Consiglio, con la conseguenza che il relativo decreto è firmato dal Presidente del Consiglio non già in virtù di una competenza propria, ma unicamente come Presidente dell'organo collegiale, cosicché sarebbe frutto di un'inversione logico-giuridica parlare di provvedimento adottato "a seguito" di deliberazione del Consiglio dei Ministri; l'atto in questione deve piuttosto essere annoverato tra gli atti politici e di governo, in quanto tali sottratti al controllo preventivo di legittimità della Corte. Il consigliere delegato al controllo, ritenendo che la risposta dell'Amministrazione non consenta di superare le perplessità in ordine alla assoggettabilità a controllo preventivo del decreto in questione, rimette gli atti al Presidente della competente Sezione del controllo che ne deferisce l'esame alla sede collegiale. Prima che questa emetta la sua pronuncia interviene il D.L. 23 maggio 2008 n. 90, poi convertito nella legge 14 luglio 2008 n. 123, il cui articolo 14 reca una "norma di interpretazione autentica", secondo la quale l'art. 5 della legge n. 225/1992 (relativo alla deliberazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza a causa di calamità naturali ed al conseguente potere di ordinanza) e l'art. 5/bis, comma 5, della legge n. 401/2001 (che estende le disposizioni dell'art. 5 della legge 225/1992 alla "dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile") "si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all' art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20" Il candidato stenda la motivazione in diritto della deliberazione della Sezione del controllo, esaminando anche la possibilità per la stessa di proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. B) A seguito della trasmissione di alcune delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio adottate nel 2003, da parte di un ente locale, veniva rilevato dalla Procura regionale che alcuni di tali debiti riguardavano spese varie quali pagamenti per prestazioni e compensi professionali, per acquisto di materiale di cancelleria e manutenzione di macchinari, per compensi a commissari "ad acta" e per far fronte a sentenze di condanna della P.A. Risultava altresì che le prestazioni professionali e gli acquisti di materiali erano avvenuti in date anteriori al 7 novembre 2001, ma che la liquidazione delle spese, la pubblicazione delle sentenze di condanna e le delibere di riconoscimento dei D.F.B. erano tutti atti intervenuti nel 2003. Per fare fronte a tali spese, lo stesso ente locale richiedeva un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti poi effettivamente contratto e concesso nel 2004. La Procura regionale riteneva le suddette delibere violative dell'art. 41 della Legge 28.12.2001 n. 448. e dell'art. 30, comma 15, della Legge 27.12.2002 n. 289, che fa espresso riferimento al divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento secondo la previsione dell' art. 119, VI comma, della Costituzione, novellato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, entrata in vigore l'8.11.2001, nonché della Legge 24.12.2003 n. 350 che, all'art. 3, definisce le nozioni di "indebitamento" e "investimento", rilevando, appunto, che i suddetti debiti riguardavano spese correnti non di investimento. La Procura regionale avviava, quindi, istruttoria per acquisire ulteriore documentazione e conoscere gli importi dell'indennità di carica degli amministratori che avevano partecipato alle delibere, onde poter procedere a richiedere alla Sezione territoriale la irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 30, comma 15, della citata Legge n. 289/2002. L'ente locale comunicava, tra l'altro, i richiesti dati (euro 500,00, l'indennità di carica per Sindaco e vice Sindaco; euro 300,00 per gli assessori; euro 80,00 i gettoni di presenza per i consiglieri) importi tutti - questi ultimi - riferibili al periodo di adozione delle delibere in questione. Conseguentemente, la Procura regionale iniziava l'azione volta alla applicazione della suddetta sanzione e, nel proprio atto di citazione, preceduto da rituale invito a dedurre, si soffermava sulla natura della "sanzione" in questione e sulla individuazione del periodo di "maturazione" del debito, argomentando che i debiti erano divenuti certi, liquidi ed esigibili e, quindi, maturati. dopo il 7 /11/2001 sia perché la liquidazione ( accordi transattivi e fatture, per le prestazioni d'opera e gli acquisti di beni), come la pubblicazione della sentenza di condanna, erano atti intervenuti dopo la suddetta data, sia perché il riconoscimento di "utilitas" delle prestazioni era intervenuto anch'esso nel 2003 con le suddette delibere di riconoscimento dei D.F.B. La Procura regionale, ritenuta altresì comprovata la colpa grave dei convenuti, per la chiarezza della normativa violata e per essere anche intervenuta una circolare della stessa Cassa Depositi e Prestiti sui casi in cui era ammissibile finanziare con mutuo le sole spese di investimento, riteneva la sanzione pecuniaria applicabile indipendentemente dalla sussistenza di un danno patrimoniale (per il quale faceva altresì espressa riserva di altra e concorrente azione), essendo sufficiente, per far scattare la "sanzione" richiesta, la realizzazione della fattispecie violativa tipizzata dal Legislatore. Infine, la Procura regionale, richiedeva alla Sezione Territoriale una sanzione pecuniaria del massimo importo previsto (da. 5 a 20 volte l'indennità di carica), differenziando la posizione di Sindaco e assessori da quella dei consiglieri che percepiscono il solo gettone di presenza alle sedute consiliari. Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano in primo luogo che le prestazioni che avevano dato luogo a debito erano state rese prima del 7/11/2001 e che i fatti che avevano provocato la sentenza di condanna erano ancora più risalenti, conseguendone la inapplicabilità della sanzione e la inammissibilità della citazione, attesa la "maturazione" dei debiti prima del 7/11/2001. Inoltre, veniva eccepita la mancanza di un danno patrimoniale attesa "l'utilitas" delle prestazioni rese in assenza del quale la sanzione non è applicabile, determinandosi altrimenti una sorta di responsabilità formale non consentita. Infine, veniva dedotta la mancanza di colpa grave per difficoltà interpretativa. Il candidato rediga la parte motiva della sentenza, completa del dispositivo, esaminando compiutamente le eccezioni di rito e di merito. (estratta) C) Con atto di citazione ritualmente notificato e preceduto da puntuale invito a dedurre, recante contestuale istanza di sequestro conservativo, la Procura regionale conveniva in giudizio, in proprio e quale legale rappresentante di una società privata, un soggetto che aveva beneficiato di contributi comunitari ex lege n. 488/1992 e D.M. 20/10/1995 n. 527 e s.m.i. per la realizzazione di un programma di investimenti afferente l'attività esercitata riguardante, tra l'altro, la realizzazione di un opificio industriale e l'acquisto di macchinari produttivi. Esponeva il Requirente che si era realizzato un danno erariale (euro 100.000,00) ricollegabile al comportamento dell'indebito percettore che aveva dichiarato il falso nelle autocertificazioni rese circa la presenza dei requisiti necessari e utilizzato invece per fini diversi i contributi ottenuti, sia a scopi personali che mediante sostituzione dei beni strumentali acquistati con i predetti contributi. L'indebito percettore era anche stato penalmente condannato ex art. 316 bis c.p. con sentenza passata in giudicato. Il sequestro conservativo azionato dal Requirente contestualmente all'invito a dedurre veniva altresì anche parzialmente confermato dal giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione. Il Requirente provvedeva, quindi, tempestivamente a notificare l'atto di citazione, precisando che pur trattandosi di un soggetto privato, lo stesso si configurava come fruitore terminale di una attività di gestione di fondi pubblici sviati dal fine normativamente previsto mediante una condotta distrattiva antigiuridica caratterizzata da dolo civile contrattuale (oltre che penale), conseguendone l'incardinamento della giurisdizione contabile. La Procura regionale, configurando altresì un rapporto di servizio tra P.A. e la società in questione, riteneva che del danno dovesse rispondere il convenuto, sia in proprio che in solido con la società dal medesimo rappresentata. Il convenuto non si costituiva in giudizio (non comparendo, peraltro, neanche in sede pre-processuale e cautelare) e il P.M. d'udienza, confermando l'atto scritto, ha chiesto che si tenesse conto anche del comportamento processuale tenuto dal convenuto ai sensi dell'arto 116 c.p.c. Il candidato rediga la parte motiva della sentenza completa di dispositivo. 19 SET. 2008 Contabilità pubblica e scienza delle finanze A Controllo sulla finanza locale alla luce delle recenti innovazioni legislative, anche con riferimento al "patto di stabilità " interno. B Società a partecipazione pubblica: profili di controllo e di giurisdizione della Corte dei conti. (estratta) C Copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alle spese pluriennali. http://www.corteconti.it/cittadini_pa/concorsi/temi_concorsi/ | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 2 - 24/02/2019 11:53:40 |
Il tema di contabilità per certi versi era lo stesso di novembre sui profili di responsabilità | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 1 - 24/02/2019 12:31:39 |
Sì, caro Avvocato, riflettevo proprio su questo. Temo che il voto sarà lo stesso... ;-) :-) Saluti passanti le più dure bocciature sempre strameritanti | |
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Da: LED1 | 1 - 24/02/2019 13:52:32 |
Grazie Avv!! grazie anche a te carissimo Passante che mi hai fatto rivivere l'incubo notturno i cui contorni erano ormai sbiaditi a causa del tempo trascorso. | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 1 - 24/02/2019 14:07:21 |
Beh caro Led, è ormai tempo di cancellare i vecchi incubi! Sostituendoli con incubi nuovi... Saluti passanti le proprie bocciature sempre rinnovanti e grazie a questo sempre andando avanti! (nel senso che non ho il tempo di lamentarmi per una sconfitta che già è ora di farsi bocciare di nuovo... E' così che è bello vivere...) | |
Da: mirtillamalcontenta | 2 - 25/02/2019 10:19:02 |
buon inizio settimana forum!!! Penso onestamente , per quanto mi riguarda, che il sinonimo di contabiltà pubblica sia INCUBO a prescindere!!! A prescindere se, come qualcuno hai già già ti sei cimentato negli scritti del concorso,o come me sei una novellina!!! Qui da lazio, scampata sabato alla caduta alberi, mentre rientravo a casa dopo 3 direttissime, auguro a tutti settimana proficua di studio folle e disperato!!! | |
Da: tar2016 | 25/02/2019 12:29:35 |
AvvTriste quale testo di civile usi ? | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 25/02/2019 12:31:42 |
Amadio macario | |
Da: tar2016 | 25/02/2019 14:59:09 |
Grazie.. ultima.edizione non è recente.. ti trovi bene lo stesso? | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 2 - 25/02/2019 15:06:15 |
Integro con la giurisprudenza più recente | |
Da: tar2016 | 25/02/2019 17:17:47 |
È fatto bene? Lo consigli? | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 25/02/2019 18:30:30 |
Non è un testo semplice devi avere delle buone basi di civile per comprenderlo | |
Da: tar2016 | 1 - 25/02/2019 19:44:47 |
Diciamo che non.sono alle prime armi. Grazie | |
Da: Nell attesa | 26/02/2019 16:51:19 |
buongiorno... abbiamo aggiornamento sullo stato delle correzioni? Marzo è alle porte e il Presidente della commissione aveva detto - mi pare di ricordare che qualcuno fosse rimasto per assistere ai lavori conclusivi del concorso e avesse appreso la notizia in quella sede - che marzo sarebbe stata la deadline per i risultati degli scritti... | |
Da: Imagine | 26/02/2019 16:59:27 |
Secondo me ci vorrà la fine di marzo | |
Da: trudi1 | 26/02/2019 18:26:10 |
In che senso marzo sarebbe la deadline per i risultati degli scritti? | |
Da: Nell attesa | 26/02/2019 19:07:35 |
Come ho detto, il presidente aveva dato un'indicaZione di massima sul periodo in cui sarebbero usciti i risultati dello scritto. Ma ripeto, di indicazioni di massima si tratta, non di certezze. Passante, GigiRossi... avete news? | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 2 1 - 26/02/2019 19:28:50 |
Carissimi, semplicemente avevano il mandato di fare in fretta e finire, orali compresi, prima di Aprile, per dare spazio al nuovo concorso. Ecco perchè parlavano di finire entro i primi di marzo, per poter fare gli orali prima dell'8 aprile. Purtroppo hanno avuto problemi imprevisti, e quindi questo ha portato uno slittamento nei tempi. Non credo proprio che riusciranno a finire quando avevano programmato di finire, e forse nemmeno entro il 31 marzo, che per altro sarebbe comunque troppo tardi per impedire le doppie idoneità , quanto meno agli scritti. Ma ovviamente potrei sbagliarmi, e magari riusciranno a tappe forzate a finire in pochi giorni, chi può dirlo? Non ho fonti privilegiate, sono un candidato come tutti voi, solo più scarso. Vi invito a fare come me. Darvi per bocciati e studiare per gli scritti dell'8. Così se passate, siete pronti per gli orali. E se invece mi fate compagnia e non passate nemmeno voi, siete già pronti perchè lo sapevate già , e subite uno choc minore. Abbiamo un obiettivo, arrivare al meglio (nel mio caso al peggio...) all'8 aprile. Perchè si sa, concorso passato non macina più... Quindi scurdammuce u' passato e cu ci u fici fa... Jamme, jamme, jamme jamme ja concorsar sì concorsar là , funiculì funiculà ... Saluti passanti che se poi avesse notizie lo rivelerebbe in pochi istanti (se avesse il permesso dai suoi fornitori di notizie, che sono per ora silenti, ma tanti...) | |
Da: Nell attesa | 26/02/2019 20:39:58 |
grazie Passante... sempre saggio :) E' che la curiosità mi uccideeee!!! a questo punto speriamo escano dopo le prove di aprile... | |
Da: Mabeh | 27/02/2019 11:14:15 |
Grazie Passante, spero che il tuo messaggio tranquillizzi mia moglie.che non ha ancora staccato dal precedente concorso. Cosa fatta e' fatta... | |
Da: clamiele | 27/02/2019 11:40:44 |
Gentilissimi, vendo il testo di Vito Tenore " La nuova Corte dei Conti" ultima edizione, nuovo. Chi é interessato mi può contattare. | |
Da: clamiele | 27/02/2019 11:42:17 |
via email clabianchi2003@libero.it Grazie | |
Da: tenore | 27/02/2019 15:32:22 |
E il prossimo scritto dopo aprile quando più o meno? | |
Da: JACK-57 | 27/02/2019 20:26:43 |
E che fare in soli 4 mesi simili concorsi é una bella impresa.cmq sul livello di scarsezza mi associo al saggio Passante.E che andando avanti uno si rende conto di essere sempre più ignorante.Saluti | |
Da: Maschiotto | 27/02/2019 21:38:40 |
grazie Passante | |
Da: mirtillamalcontenta | 1 1 - 28/02/2019 10:22:51 |
Corte Costituzionale, sentenza 14/02/2019 n° 18 Enti locali: incostituzionale norma che consente ripiano dei disavanzi in 30 anni | |
Da: mirtillamalcontenta | 1 1 - 28/02/2019 10:26:56 |
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge di Stabilità 2016, in seguito modificata dalla legge di Bilancio 2017, che consentiva agli enti locali in predissesto di spalmare il ripiano dei disavanzi in 30 anni, in quanto si tratta di una norma che grava in modo sproporzionato sulle opportunità delle generazioni future e favorisce un pernicioso allargamento della spesa corrente e rimanda il risanamento in modo irragionevole. | |
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