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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: Bug | 17/06/2010 11:11:15 |
Azz più che un concorso parteciamo a un ricorso.....E' un continuo ricorrere che geni che abbiamo. Ps gli avv. amministrativisti ringraziano, quanta grazia dal cielo... | |
Da: Ricorsista | 17/06/2010 11:19:06 |
Tranquillissimi! la rete è uno strumento importantissimo di comunicazione ed è giusto usare questo forum per coalizzarsi per una causa giusta. Più siamo e più risparmiamo!! e se il TAR ci da ragione la RAS ci paga pure le spese!!! | |
Da: coccinella | 17/06/2010 11:27:51 |
sono d'accordo anche io | |
Da: Rosa | 17/06/2010 11:36:24 |
mi unisco anche io | |
Da: LETTERA RAS | 17/06/2010 11:37:45 |
Siamo un gruppo di partecipanti al concorso che, stufi del caos che si è generato, oltre che delle possibili illegittimità, hanno deciso di inviare questa lettera, via mail, ai soggetti individuati come destinatari, Chi ne condivide il contenuto e ritiene di aderire all'iniziativa può copiarla e fare come noi. La speranza è quella di avere almeno un minimo di chiarezza. Ciao ****** AllâAssessore degli Affari Generali Dr.ssa Maria Paola Corona aagg.assessore@regione.sardegna.it Al Presidente della Commissione Prof. Armando Buccellato buccellato@unica.it Al Direttore Generale dellâAssessorato degli Affari generali Dr. Giuseppe Manca aagg.personale@regione.sardegna.it Al Direttore del Servizio Concorsi Dr.ssa Vittoria Desogus mvdesogus@regione.sardegna.it Loro sedi Oggetto: Concorso per titoli ed esami per lâassunzione a tempo indeterminato di n. 57 dirigenti per lâAmministrazione regionale. _____ In merito al concorso di cui allâoggetto con la presente il/la sottoscritto/a, partecipante al concorso medesimo e quindi portatore di un interesse immediato e diretto, intende richiedere alcuni chiarimenti che si sono resi necessari a seguito della situazione venutasi a determinare. La richiesta è finalizzata a garantire la partecipazione ad una prova scritta di un esame di tanta e tale importanza con la maggiore serenità possibile e non sussistendo dubbi ed incertezze circa il buon esito della procedura. Non a caso la presente viene inviata anche al Presidente della Commissione in quanto soggetto garante della correttezza della procedura stessa. Lâart. 5 del decreto NP29297/97 del 5 ottobre 2009 che modifica lâart. 6 del decreto NP/28406/91 del 25 settembre 2009 prevede che : âSono ammessi alla successiva prova scritta i candidati classificati dal 1° al 570° posto, nonché quelli che hanno ottenuto lo stesso punteggio del 570°classificato. In caso di esclusione di alcuni candidati a seguito della verifica di invalidità della domanda o della mancanza dei requisiti di partecipazione, lâAmministrazione procederà ad ammettere in sostituzione degli stessi i candidati che seguono fino al limite del 570° classificato ed eventuali ex aequo.â Orbene è principio pacifico in materia concorsuale che il bando costituisca lex specialis e, pertanto, sia i partecipanti che lâAmministrazione procedente siano vincolati al suo rispetto. Dalla lettura della seconda parte della norma citata si evince che in ipotesi di esclusione di alcuni candidati lâAmministrazione deve provvedere alla sostituzione degli stessi entro, in ogni caso, il limite di 570 posti, salvo âex aequoâ. In merito allâapplicazione dellâart. 5 di cui sopra è fatto notorio che siano stati esclusi, in sede di accertamento dei requisiti di ammissibilità, un numero considerevole di partecipanti inizialmente ammessi alla prova scritta. LâAmministrazione regionale ha provveduto alla loro sostituzione pubblicando il nuovo elenco degli ammessi alla stessa prova comprendente un numero di 571 candidati, di cui il 571° riportante un punteggio (27,44) inferiore a quello del 570° (27,47). Sul punto occorre, a parere di chi scrive, che vengano chiarite le motivazioni sottostanti la scelta effettuata che appare in evidente contrasto con lâart. 5 del bando. Eâ altresì fatto notorio che a seguito di tali esclusioni siano stati promossi nanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale numerosi ricorsi in esito ai quali lâAmministrazione è, nella fase cautelare, risultata spesso soccombente (ad esempio nella camera di consiglio del 16.06 sono stati riammessi a partecipare 11 concorrenti inizialmente esclusi), con conseguente riammissione con riserva degli esclusi. A seguito di quanto accaduto e di quanto accadrà con i successivi ricorsi, quindi, appare evidente che lâultimo elenco pubblicato debba necessariamente essere adeguato e, soprattutto, reso pubblico. Il tutto si rende necessario al fine di consentire a tutti i partecipanti al concorso di poter verificare lâoperato dellâAmministrazione in termini di rispetto del bando e, quindi, poter conoscere sia il numero esatto dei soggetti ammessi alla prova scritta che le generalità degli stessi. Tale richiesta oltre che a rispondere ai principi di trasparenza e pubblicità che sempre devono sovrintendere lâoperato di una PA, anche ma non solo in ipotesi di procedure concorsuali, ha altresì lâulteriore finalità di evitare la possibilità di giudizi, derivanti dal mancato rispetto del bando che potrebbero venire instaurati solo a seguito della pubblicazione della graduatoria finale. Eâ, infatti, principio pacifico in materia che nellâipotesi in cui lâAmministrazione procedente non renda noti gli atti endoprocedimentali che hanno determinato lâesito finale della procedura, tutti i concorrenti non risultati vincitori o idonei possono impugnare la graduatoria finale, e gli atti presupposti, quale primo atto lesivo dei propri interessi. Una simile eventualità oltre a rendere vano lâespletamento del concorso determinerebbe inevitabilmente un grave danno economico sia allâAmministrazione procedente che ai concorrenti stessi, contravvenendo al principio di economicità richiamato nella D.G.R. 41/13, art. 3 dellâallegato, riportante i criteri per lo svolgimento del concorso pubblico in oggetto. La pubblicazione dellâelenco definitivo degli ammessi risulta maggiormente necessaria considerate le finalità per le quali si è provveduto allâespletamento della prova preselettiva. Come emerge dallo stesso bando, nonché dallâallegato alla DGR n. 41/13 del 08.09.2009, lâeffettuazione di tale tipologia di prova è finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali di modo da assicurare la partecipazione alle c.d vere e proprie prove di un numero limitato di candidati stessi. Lâammettere un numero superiore di persone, rispetto ai 570 previsti dal citato art. 5, determinerebbe quindi oltre che la violazione del bando di cui si è detto, anche il venire meno delle finalità per cui la stessa prova si è svolta. Oltre a quanto detto, attinente puramente la procedura di concorso, con la presente si intende richiedere altresì un chiarimento in merito allâavviso del 13 luglio p.v. LâAmministrazione, infatti, con i precedenti avvisi pare, a chi scrive, abbia terminato le comunicazioni attinenti lâimminente prova scritta. Alla luce anche di quanto detto sopra e considerato lâelevato numero di ricorsi ancora pendenti nanti i Giudici Amministrativi parrebbe lâavviso del 13 luglio finalizzato a comunicare eventuali rinvii della stessa prova scritta, non essendo logicamente ipotizzabile che a due soli giorni dalla stessa possano essere comunicati ulteriori elementi attinenti il suo svolgimento. Considerata lâevidente necessità per tutti i candidati, dei quali almeno un certo numero proveniente da Regioni o Province diverse, di prepararsi nel migliore dei modi allâespletamento della stessa prova, con necessità magari di usufruire di un periodo di assenza dal lavoro, parrebbe a chi scrive maggiormente opportuno il provvedere ad eventuali ulteriori avvisi in data antecedente al citato 13 luglio, lasciando, per motivi attinenti alla forma, in ogni caso fermo anche lâ avviso in tale data. Tutto ciò premesso si auspica che lâAmministrazione procedente voglia, con cortese sollecitudine, dare risposta ai quesiti qui sopra evidenziati ed, in particolare, chiarire le motivazioni per le quali nellâelenco degli ammessi in seguito alla verifica dei requisiti vi siano 571 ammessi e non 570 come invece previsto dallâart. 5 del bando. Voglia altresì, prima dellâespletamento della prova scritta, ed almeno venti giorni prima come previsto dallâart. 7 del bando, pubblicare una ulteriore graduatoria, ricomprendente i 570 aventi diritto, salvo âex aequoâ ammessi, di modo da consentire a tutti i soggetti di conoscere in tempo utile il proprio diritto alla partecipazione allo scritto, in quanto allo stato lâultimo elenco pubblicato pare superato dalle vicende narrate. Sul punto appare opportuno precisare che la pubblicazione dellâelenco degli ammessi è auspicabile anche in ragione della possibilità che questa offre di potere verificare eventuali incompatibilità esistenti tra i candidati ed i componenti della Commissione (incompatibilità di cui al citato allegato della deliberazione n.41/13). Come detto, infine, si chiede che ogni eventuale decisione sia resa nota in data antecedente il 13 luglio. Il tutto nello spirito e nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e pubblicità già più volte richiamati. Distinti saluti. Firma | |
Da: buona iniziativa | 17/06/2010 11:55:02 |
Io ci aggiungerei anche la richiesta del perchè chiedano i titoli prima degli scritti, visto che questo può essere motivo di "minore" trasparenza nellavalutazione degli scritti stessi!!! | |
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Da: Ricorsista | 17/06/2010 12:16:40 |
Vi invito a guardavi il DPR 09/05/1994 , n. 487 artt. 6,7 e 8. Pare che la norma preveda che la valutaz dei titoli si faccia prima dello scritto. anche se questo non ci piace... Io la lettera la mando ma la vorrei snellire. penso che sia troppo lunga e non se la legga nessuno. | |
Da: buona iniziativa | 17/06/2010 12:24:46 |
Thanks, ora leggo. Per l'accorciare, nella parte finale si ripetono concetti già chiariti all'inizio della lettera. | |
Da: Bug | 17/06/2010 12:27:29 |
Per ricorsista : Articolo 8, DPR 09/05/1994 , n. 487 Concorso per titoli ed esami. 1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla orrezione dei relativi elaborati (1). 2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. (1) Comma così sostituito dall'art. 8, d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693. | |
Da: Ricorsista | 17/06/2010 12:47:17 |
hai ragione ho scritto velocemente. cmq intendevo dire che è regolare | |
Da: Sibilla Cumana | 17/06/2010 13:31:11 |
la sibilla vi da ragione sul presentare ricorso alla regione senza eccezione... | |
Da: Sara | 17/06/2010 13:44:09 |
Ma ad oggi ci sono ricorsi discussi nel merito? | |
Da: commodo | 17/06/2010 14:05:13 |
Io la lettera l'ho firmata e spedita. rinnovo il mio interessamento per il ricorso in ipotesi di più di 570 persone ammesse allo scritto. Ricorsista ci sentiamo presto. Ciao | |
Da: Bardo x Sara | 17/06/2010 14:19:20 |
Tu che lavori ai piani che contano, che aria tira? KC ha già provveduto a dare tutte le colpe alla dirigente? | |
Da: .... | 17/06/2010 15:49:33 |
Sara che si dice nei piani alti.... | |
Da: coccinella | 17/06/2010 15:55:50 |
Anche io ho firmato e spedito la lettera. | |
Da: Pat | 17/06/2010 16:38:02 |
Ho preso visione della lettera . Concordo perfettamente sulla parte relativa al 571esimo concorrente ammesso. Qualche dubbio sorge invece relativamente agli ammessi dall'ordinanza sospensiva del Tar. Mi pare di capire, correggetemi se sbaglio, che a seguito del provvedimento del Tar, la Regione debba procedere all'esclusione di coloro che ha provveduto ad ammettere il luogo di chi non aveva i titoli per partecipare alla selezione. L'articolo citato dal collega, estensore della lettera, recita:" ...In caso di esclusione di alcuni candidati a seguito della verifica di invalidità della domanda o della mancanza dei requisiti di partecipazione, lâAmministrazione procederà ad ammettere in sostituzione degli stessi i candidati che seguono fino al limite del 570° classificato ed eventuali ex aequo.â Pertanto la fattispecie descritta non sembra ricomprendere anche coloro che sono "ripescati" per atto del Tar. Ovviamente la Regione è tenuta ad ammettere queste persone che hanno ottenuto la sospensiva, ma non mi pare anche a rimanipolare nuovamente la graduatoria per escludere i subentrati in loro vece. Attendo lumi. | |
Da: buona iniziativa | 17/06/2010 16:54:52 |
Pat, mettiamola così. Se alla fine delle prove tu arrivi 58°, con 57° una persona che è arrivata alle preselezioni 600° e che poi sarebbe dovuta uscire a causa del reintegro di altri grazie al TAR, come ti comporti? | |
Da: Chiarezza | 17/06/2010 17:01:24 |
Vorrei chiarire la situazione a persone come ripescato all'amo Certo che i vincitori dei ricorsi hanno più di 5 anni di servizio effettivo. Non sono stati esclusi per tale motivazione, la regione non ha mai messo in dubbio che non avessero i 5 anni di anzianità di servizio effettivo. Il motivo di esclusione è un altro ed è il seguente (riporto letteralmente) "Pur essendo dipendente di ruolo egli non ha un anzianità di servizio effettivo in ruolo di 5 anni". La regione ha interpretato erroneamente, come ormai chiarito dal consiglio di stato, che l'anzianità di servizio effettivo dovesse essere maturata con servizio svolto il ruolo. Quanto sostenuto dalla regione è contrario alla clausula del bando che riporto " essere dipendente di ruolo di una PA e con un'anzianità di Servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica ....". Ebbene ogni persona con un po di giudizio può vedere che la clausula del bando non può essere letta che l'anzianità di servizio dovesse essere stata maturata con servizio in ruolo. Ciò che dice il bando in merito al ruolo è solo "essere dipendente di ruolo" quindi al momento della presentazione della domanda. E questa è stata l'interpretazione corretta del C di stato alla quale il TAR ora (dopo che il C di stato le ha dato torto) si sta allineando. Quindi i perodi di pre ruolo non c'entrano assolutamente nulla, non servono ai ricorrenti per dimostrare che hanno ragione perche essi sono attualmente dipendenti di ruolo con un'anzianità di servizio effetiva superiore ai 5 anni. Vorrei dire alla Sara (quasi magistrato ed appartenente allo staff della mediocre dirigente che ha combinato questo casino) che avevi torto, riesci ad ammettere che avevi fatto una valutazione errata. Anche saper ammettere i propri errori può essere, in certi casi, può essere segno di intelligenza. | |
Da: Lumi per Pat | 17/06/2010 17:05:29 |
Tutto questo casino, come già detto in precedenti post, è stato studiato a tavolino dallo staff di K per far fare il concorso a circa 630 persone (tra le quali evidentemente c'è qualcuno che deve vincere per forza). E' evidente ed impossibile che escludano le persone riammesse erroneamente in quanto le pronunce delle due corti sono solo sulle sospensive. Il giudizio sul merito dovrà ancora arrivare e visti i tempi della giustizia potrebbe essere tra 1 due anni. Quindi è palese che parteciperanno tutti al concorso. Alla fine del concorso ci sarà la graduatoria dei vincitori e degli idonei. Tra i vincitori câè il famoso amico ripescato grazie a questo piano. Quando il TAR si pronuncerà sul merito ormai sarà già in pianta organica. Inoltre non è detto se vi sarà mai la sentenza sul merito. Infatti, questa per non cadere in prescrizione deve essere discussa entro due anni e per volontà di una delle due parti. Inoltre per poterlo far cadere (ossia licenziare) occorre che chi ha un interesse legittimo (ossia il primo idoneo in graduatoria) faccia ricorso entro 60 gg dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori. Difficilmente il primo idoneo ma anche il secondo farà un ricorso del genere per due motivi. Il primo è che non è detto che conosca la situazione ossia che tra i vincitori câè uno che è stato ripescato e che vi è stata una sentenza sul merito del Tar (sempre se ci sarà) in base alla quale avrebbe diritto al posto al posto dellâaccozzato. Il secondo motivo è che essendo tra i primi idonei , non sarebbe per lui conveniente iniziare una causa contro la regione se tanto prima o poi lo chiameranno in servizio (sempre se farà da bravo). Sono pronto a scommettere che nessuno farà ricorso se chiameranno più di 570 persone allo scritto. Sarebbe un suicidio e un avvovato onesto che non vorrà spillarvi soldi ve lo sconsiglierà. La cosa va risolta a livello politico scoperchiando questo imbroglio e facendo pagare i danni a chi finora con la sua arroganza ed ignoranza ha sbagliato. A proposito comâè andata lâinterrogazione consigliare sul famoso corso di Tamassia. Non ditemi che è finito tutto a tarallucci e vino. | |
Da: commodo | 17/06/2010 17:05:54 |
Per Pat. Coloro che sono stati ammessi a seguito dell'esclusione di altri vuole dire che non erano tra i primi 570. Se poi però uno degli originari vincitori viene riammesso, ergo l'esclusione non era legittima, perchè devo lasciare dentro chi non aveva ottenuto il punteggio minimo? A me sembra sbagliato Inoltre l'art citato pone un limite. Ci dice che in ogni caso, anche a seguito di esclusioni, devono stare dentro 570 persone. Perchè l'amm può disattendere questa norma? Perchè ha sbagliato (tanto che il TAR ha riammesso) ad escludere. Io non credo. Se cio fosse ammissibile si da la possibilità di scorrere la graduatoria a piacimento. Esempio tizio arriva 600 ma io lo voglio riammettere. Faccio 30 esclusioni pretestuose arrivo a tizio. Poi i giudici mi riammettono gli altri ma io ho ottenuto il risultato di fare partecipare Tizio e il gioco è fatto. | |
Da: Pat | 17/06/2010 17:22:53 |
Grazie a Lumi e Commodo per la risposta. Da quella di Lumi ne deduco che non è il caso di bruciarmi le ferie per studiare, ma in parte era una decisione che avevo preso (studiare cosa poi?). Sulla risposta di Commodo posso replicare che sono perfettamente d'accordo con lui, però stiamo entrambi ragionando con le comuni regole del buon senso. Le norme invece mi pare ci diano torto. L'articolo 5 parla delle esclusioni relative alla invalidità della domanda o mancanza dei requisiti di partecipazione. Pertanto se qualcuno viene ripescato perchè chi lo precedeva non aveva il requisito, che poi un sospensiva del tar (che non entra nel merito) lo riammette, non vuol dire che il requisito lo abbia e tanto meno abbia titolo a sbattere fuori colui che gli è subentrato. Peraltro io ho avuto un punteggio intorno a 38 e non sono ripescata, il mio giudizio non è da ciò influenzato. Il meccanismo preselettivo, in questo ed altri concorsi, serve solo agli amministrativisti. Le amministrazioni ed i concorrenti hanno da perdere (sopratutto questi ultimi, visto che pagano come concorrenti e contribuenti, le amministrazioni se ne infischiano!). Pertanto in conclusione, non credo che possa spedire la lettera alla regione, a meno che non mi fermi a chiedere chiarimenti sul 571esimo. Credo che la linea di Lumi, ovvero di scoperchiare questo casino, sia da tentare. Non perchè ne abbiamo un tornaconto personale ma per dire basta a questo modo di gestire le cose. | |
Da: commodo | 17/06/2010 17:22:55 |
Perchè una sospensiva non dovrebbe portare all'esclusione dei riammessi? Il riammesso è stato fatto entrare solo a seguito dell'esclusione e ad oggi l'esclusione non c'è più. In ogni cao il bndo parla chiaro 570. Sei proprio sicuro che nessuno farà ricorso qualora ci siano più di 570 ammessi? Io no. Comunque non capisco perchè solo i primi in graduatoria potranno fare ricorso. Tutti quelli che non passeranno gli scritti e gli orali potranno fare ricorso. almeno io la penso così, poi chissà. ciao | |
Da: commodo | 17/06/2010 17:30:07 |
Ma scusate se tutto è a posto e in regola perchè non ripubblicare tutta la graduatoria. Un po di materiale. La giurisprudenza è solita ritenere che I candidati ammessi ad una procedura concorsuale con riserva hanno pari dignità ed uguale stato giuridico rispetto agli altri concorrenti:, ne consegue che il principio dell'unicità del procedimento e della par condicio opera in maniera indifferenziata fra tutti i canditati siano essi stati ammessi o meno con riserva (Tar Campania Salerno n. 333 del 27 maggio 1997). Sulla natura dell'ammissione con riserva ad un concorso, si rileva che L'ammissione con riserva ad un concorso si risolve in un atto condizionato di definitivo accertamento dei requisiti per la partecipazione all'esame, posto sia nell'interesse del candidato sia in quello generale al corretto svolgimento della prova (CdS, VI, 274 13 febbraio 1997). Circa la finalità dellâammissione con riserva si legga (CdS, II, 3074 19 giugno 1996) ove si afferma che L'ammissione con riserva ai concorsi pubblici ha la mera finalità di consentire la partecipazione ai concorsi in pendenza di impugnativa contro i provvedimenti di esclusione e resta, ovviamente subordinata all'esercizio della proposta impugnazione. In senso generale, circa i rapporti fra ammissione con riserva e successive prove concorsuali può affermarsi che La sorte degli effetti prodotti dalla pronuncia cautelare con la quale il giudice ha disposto l'ammissione con riserva alle prove d'esame di un candidato a pubblico concorso dipende strettamente dall'esito della decisione di merito; pertanto, ove quest'ultima si concluda in senso sfavorevole per il ricorrente, risultano travolti tutti gli atti relativi alle prove d'esame alle quali quest'ultimo era stato ammesso dall'Amministrazione in esecuzione della "sospensiva". (Tar Campania-Napoli V n.523 3 marzo 1997). | |
Da: Pat | 17/06/2010 17:31:38 |
per buona iniziativa. Indubbiamente mi incazzerei molto, e penserei di esser la solita sfigata. probabilmente tenterei anche un ricorso. Premesso che non sono una "ripescata" ma partecipante a "titolo pieno" senza sospensiva, volevo porvi semplicemnte il problema dal punto di vista della normativa e dell'analisi dell'articolo 5 del bando dove cita due casi di esclusione e riamissione di concorrenti come dipendenti dalle seguenti cause: - invalidità della domanda - mancanza dei requisiti di partecipazione. Rimane sempre l'arcano del 571 esimo!! su questo ci devono grandi spiegazioni. A presto P. S. concordo però sulla cattiva gestione del concorso e su grossolani errori dell'amministrazione che hanno portato a ricorsi, incertezze e spendita di soldi pubblici a carico di tutti noi. Pertanto continuo ad essere d'accordo con Lumi sulla necessità di scoperchiare il calderone. | |
Da: Pat | 17/06/2010 17:40:28 |
In senso generale, circa i rapporti fra ammissione con riserva e successive prove concorsuali può affermarsi che La sorte degli effetti prodotti dalla pronuncia cautelare con la quale il giudice ha disposto l'ammissione con riserva alle prove d'esame di un candidato a pubblico concorso dipende strettamente dall'esito della decisione di merito; pertanto, ove quest'ultima si concluda in senso sfavorevole per il ricorrente, risultano travolti tutti gli atti relativi alle prove d'esame alle quali quest'ultimo era stato ammesso dall'Amministrazione in esecuzione della "sospensiva". (Tar Campania) Caro Commodo se leggo quanto sopra, da te riportato, mi ancor più mi assalgono i dubbi sul fatto che possano escludere i riammessi in luogo dei ricorrenti (ammessi dal tar). Bada bene, la mia non è una certezza. Sto cercando di condividere con voi i miei dubbi. Ora per la Regione i ricorrenti rimangono, anche se hanno la sospensiva del tar, persone sempre senza i requisiti. Aventi titolo ad espletare le prove concorsuali solo in virtù di un provvedimento cautelare che può esser messo nel nulla da una sentenza di merito. Invece quelli ammessi in loro vece, a seguito dello scorrimento della gradutoria, hanno per la regione i requisiti. Concordo sulla necessità che pubblichino la graduatoria completa dei partecipanti nei giusti tempi. | |
Da: Sibilla Cumana | 17/06/2010 17:41:09 |
sul 571posizionato l'arcano è svelato...al concorso doveva nella graduatoria stare perchè se no uno dei 57 posti non può arraffare... | |
Da: Salomone.... | 17/06/2010 17:53:56 |
Carissimi colleghi del forum, se non sbaglio il bando dice che sono amessi agli scritti un numero di concorrenti pari a 10 volte i posti messi a concorso.... Ora se l'amministrazione decidesse che servono altri dieci dirigenti nel prossimo anno i posti diventerebbero 67.... ergo 630 concorrenti ci starebbero comunque... Chissa se Katty & C ci hanno già pensato..... | |
Da: buona iniziativa | 17/06/2010 18:05:54 |
Per Pat ecco, se non ripubblicano la classifica, per sapere in quanti parteciperemo allo scritto, per sapere che il 57° ("intruso"), in realtà, non avrebbe dovuto partecipare allo scritto? Ci contiamo il giorno dello scritto? Per Chiarezza hai scritto che la regione ha interpretato erroneamente. ne siamo sicuri? ossia, siamo sicuri che la fantastica frasettina del bando " essere dipendente di ruolo di una PA e con un'anzianità di Servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica ...." non sia stato voluto per fare entrare esattamente chi ora sta facendo ricorso? a me la cosa comincia ad apparire alquanto strana | |
Da: ivano f | 17/06/2010 18:15:50 |
questo bando è molto rock e cambia faccia all'occorrenza da quando il trasformismo è diventato un'esigenza... | |
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