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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: Interno13/07/2010 16:12:06
Scusa ma il comunicato di oggi non dice che i ripescati saranno esclusi se, scusa il gioco di parole, gli esclusi saranno definitivamente ammessi?

Da: commodo13/07/2010 16:15:41
Certo ma allo scritto si è 631 e non 570 e poi l'esclusione doveva essera automatica con la riammissione. La riammissione necessariamente deve fare venire meno il ripescato che, non ha passato la selezione, ha diritto solo a fronte di una esclusione. ti chiedo che tipo di provvedimento è quello del 25 ? Una revoca ? Un annullamento ? Ma se io revoco o annullo il provvedimento di esclusione su cosa si fonda il diritto del ripescato di sedersi se le sedie dovrebbero essere 570? Non certo sulla fretta.

Da: giuliano13/07/2010 16:16:43
concordo, è la medesima posizone da me esperessa.
Mi lascia perplesso il mutamento di condizione dei ripescati che alla luce della comunicazione di oggi cambiano status e divengono ammessi con riserva.
Quindi ricapitolando abbiamo 480 circa amessi a pieno titolo
e 110 ammessi con riserva.
Anche sta volta hanno esagarato, però almeno non si può sostenere che il numero degli ammesi sia superiore a 570 , in quanto gli ammesi sono solo 480 circa.
Ricostituita la serinità giuridica ci si può rimettere a studiare anche se il caldo non aiuta.

Da: giuliano13/07/2010 16:17:24
specifico concordo con interno

Da: Interno13/07/2010 16:18:32
Intanto non mi pare ci sia un nostro interese giuridico a essere in 570 alla scritto, ciò che conta è che alla fine del procedimento concorsuale non vi siano soggetti in graduatoria oltre i 570. Per fare questo è necesasrio che le riserve siano sciolte man mano che si hanno decisioni definitive, passate in giudicato, dei giudici amministrativi che ammettono o escludono i candidati.
Di questo ne ho anche discusso con un'avvocato che le pensava così già prima della famosa nota.

Da: Interno13/07/2010 16:20:15
p.s. il provvedimento di esclusione è stato oggetto della forma di autotutela detta "sospensione"...

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Da: commodo13/07/2010 16:20:42
La giurisprudenza è solita ritenere che I candidati ammessi ad una procedura concorsuale con riserva hanno pari dignità ed uguale stato giuridico rispetto agli altri concorrenti:, ne consegue che il principio dell'unicità del procedimento e della par condicio opera in maniera indifferenziata fra tutti i canditati siano essi stati ammessi o meno con riserva (Tar Campania Salerno n. 333 del 27 maggio 1997).

Da: Interno13/07/2010 16:22:02
quindi?

Da: commodo13/07/2010 16:22:24
Mi sembrava che il bando dicesse 570 allo scritto e non dopo altrimenti che senso ha la preselezione ? comunque discorsi già fatti.

Da: .....13/07/2010 16:24:03
mentre qui si pippeggia, alcuni allievi di un membro della commissione organizzano con il loro mentore gruppi di studio con simulazione di prova di concorso... (naturalmente tutto regolare), pre a pagamento (ancora più regolare!!!).
il numero degli ammessi alla fine è irrilevante, perché 57 passeranno e se non si è nei 57, 570, 571, 630, 1000: non cambia un legume dicotiledone dentro il baccello verde.
oramai si è capito che la scelta è già fatta...
ecchè.... qualcuno è così fesso da pensare di andare alla Bocconi con i soldi della Regione perchè è bravo a scrivere quattro fesserie in croce...
ci sono voluti anni e anni di lavoro nel buoi, nell'ombra, nel silenzio, per selezionare i 57.
il concorso è una formalità per sacramentare la situazione...
ahhhhh
beata ingenuità....

Da: Sara13/07/2010 16:24:19
bravo commodo finalmente citi qualcosa di interessante

Da: commodo13/07/2010 16:24:25
quindi sono concorrenti a tutti gli effetti e vanno conteggiati per raggiungere il numero di 570. Poi se perdono perdono anche l'eventuale vittoria del concorso. Sono condizionati solo dall'esito del giudizio del TAR ma come concorrenti sono identici agli altri e quindi vanno conteggiati entro i 570. Come già fatto dalla stessa amministrazione nella prima graduatoria.

Da: commodo13/07/2010 16:25:51
non a caso la sentenza dice "unicità del procedimento"

Da: Interno13/07/2010 16:28:51
Boh, ciccia! Io non sono daccordo, comunque ti do atto che in diritto tutto e opinabile, intanto si va avanti.
Piuttosto prendo spunto da questa pacata discussione e dal post demenziale di ..... per chiedermi:
se anche l'amministrazione a fatto degli errori, alcuni evidenti per carità, perchè si deve insinuare che ci sia per forza qualche imbroglio?
Perchè si devono fare nomi e cognomi di persone più o meno coinvolte per fare insinuazioni rispetto a cosa che col concorso non c'entrano niente? Mogli, mariti, figlie, ma perchè? Cosa c'entra?
Mah?!?

Da: Interno13/07/2010 16:31:06
Queste cose si che non giovano a nessuno e forse sviliscono il valore di rivendicazioni, come quella di cui abbiamo parlato, più che legittime.
E' un po' come l'interpellanza firmata dal consigliere che non ha passato il concorso... Insomma perde un po' di significato no?
Ciao e grazie della chiaccherata.

Da: sol13/07/2010 16:33:24
oggi veniva riproposta la delibera sull'applicazione del brunetta nella regione sardegna, qualcuno sa se è passata?

Da: commodo13/07/2010 16:33:57
Su questo posso concordare per quanto mi riguarda nomi e cognomi non ne ho fatti. Ho sollevato la questione dei ff sulla quale ritengo che ci siano molte e molte pecche. Ma allora te la faccio io la domanda. perchè tanta fretta ? perchè non valutare bene invece che fare e poi rischiare ricorsi? perchè un patrocinio a un corso a pagamento con carta intestata della regione ? Perchè poca pubblicità tanto che di otto concorrenti (61 - 53) non sappiamo neanche il punteggio ? perchè avvisi senza protocollo graduatorie non si sa da chi approvate ? Il tutto in un concorso tanto importante.

Da: commodo13/07/2010 16:34:51
Ciao grazie anche a te

Da: Piersilvia13/07/2010 16:47:24
per......


sei in grado di provare o almeno avvalorare quel che hai scritto sulle simuazioni d'esame organizzate da un membro della commissione?....

Da: Mariano13/07/2010 16:47:53
Io la penso così.

L'Amministrazione ha l'obiettivo di fare il concorso in tempi stretti.

Noi abbiamo come obiettivo che la procedura vada avanti senza lasciare la possibilità di renderla attaccabile.

I due obiettivi possono convivere.

L'Amministrazione ha dimostrato di saper ascoltare e non si può che rendergliene atto.

Penso che sia stata una buona prova da parte sua.
Penso sia costata fatica.

E' costata fatica e tempo anche a noi.
A maggior ragione, penso che il Forum, e chi lo anima, al di là di qualche ruvidità, sia anch'esso uno strumento utile per dare voce a tanti dubbi.

Da: Bardo x ....13/07/2010 16:54:52
Scherzi o sei serio?
Quale sarebbe il commissario?

Da: Interno13/07/2010 17:13:30
Commodo, ecco quello che volevo dire... riprendono i pettegolezzi della comari...
Comunque i tuoi perchè sono più che legittimi, io ho le mie spiegazioni e nessuna va verso la tesi del grande complotto, magari un'altro giorno ne riparliamo.
Bye.

Da: commodo13/07/2010 17:17:20
avrai notato che neanche le mie. tu però sei un interno e quindi in una posizione che ti permette di conoscere cose che altri non possono sapere. Capiscimi capita a tutti noi nel proprio ambito lavorativo. Gli altri no e questo spesso determina incertezza e alimenta i dubbi. se poi ci metti un po di testardagine. Comunque i miei dubbi sono tutti fondati sulla procedura. Quando vuoi ne parliamo ciao.

Da: ///13/07/2010 18:04:15
....

Da: commodo13/07/2010 19:17:18
Interno in un post precedente ci ha detto in un post precedente che : "p.s. il provvedimento di esclusione è stato oggetto della forma di autotutela detta "sospensione"...

copio e incollo un articolo sulla sospensione. A me sembra che rispetto a quello che c'è scritto nel provvedimento del 25 manchino 2 presupposti e requisiti fondamenteli 1) il termine della sospensione 2) la motivazione. Che ne dite?

LA SOSPENSIONE IN VIA AMMINISTRATIVA: IL NUOVO ART. 21-QUATER, COMMA 2, LEGGE 241/90. A cura di Barbara ACCETTURA*
La sospensione in via amministrativa concreta un provvedimento di autotutela decisoria âdi specie cautelareâ, attualmente disciplinato dallâart. 21-quater, comma 2, legge 241/90, introdotto dallâart. 14 della legge 15/05, secondo cui âlâefficacia ovvero lâesecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nellâatto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenzeâ.
Un nodo centrale del dibattito dottrinale sviluppatosi in passato sulla sospensione amministrativa riguardava il relativo fondamento normativo: si discuteva, infatti, se nellâordinamento fosse configurabile un potere di sospensione generale ed implicito, in quanto manifestazione dellâautotutela e, più specificamente, della revoca, ovvero esplicito ricavabile dalla potestà cautelare prevista dallâart. 7, comma 2, legge 241/90, oppure se, in ossequio al principio di legalità, la sospensione era ammissibile solo ove prevista da specifiche disposizioni di legge.
La nuova disposizione supera la questione, codificando per la prima volta in termini generali il potere di sospensione dellâefficacia o dellâesecuzione dei provvedimenti amministrativi.
Il carattere temporaneo e le peculiari ragioni giustificative di interesse pubblico della sospensione rappresentano i tratti che contrassegnano lâistituto e che ora trovano compiuto riferimento nella disciplina ex art. 21-quater, comma 2.
In ordine a questi due profili caratterizzanti i provvedimenti di sospensione possono proporsi alcune considerazioni, anche alla luce del loro recepimento normativo.
Assai significativo è lâobbligo legislativo imposto allâamministrazione di limitare lâeffetto sospensivo al âtempo strettamente necessarioâ e di prevedere immediatamente il termine finale della sospensione, la quale pertanto non potrà protrarsi sine die, ricadendosi altrimenti nel diverso istituto della revoca (attualmente disciplinata dallâart. 21-quinquies, legge 241/90) o dellâannullamento dâufficio (art. 21-nonies, medesima legge).
Il carattere necessariamente transitorio della sospensione serve dunque a distinguere questo istituto da quelli che pure condividono con la sospensione lâinquadramento nellâambito dellâautotutela decisioria, ma hanno effetti permanenti.
Con la previsione di questo presupposto di legittimità della sospensione amministrativa il legislatore ha fugato la preoccupazione della giurisprudenza di stabilire limiti allâesercizio di questo potere.
La giurisprudenza maggioritaria, infatti, già da tempo ha riconosciuto il principio di efficacia temporanea peculiare della sospensione ed ha affermato lâillegittimità, per contrasto con il principio di tipicità degli atti amministrativi, della sospensione sine die, la quale altro non sarebbe che un atto di ritiro vero e proprio, un altro istituto dunque che comporta diversi presupposti ed effetti (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2005, n. 1067; Tar Lazio Roma, sez. II, 2 marzo 2005, 1565; Tar Sicilia, Catania, sez. II, 4 febbraio 2004, n. 132; Tar Campania, Napoli, sez. I, 12 giugno 2002, n. 3413).
Peraltro, lâatto di sospensione non rileva neanche in funzione necessariamente strumentale verso gli atti di ritiro; sussistono, infatti, degli elementi di differenziazione che permettono di attribuirvi una propria autonomia: oltre alla temporaneità degli effetti, il fatto che la sospensione sia prodromica non solo alla revoca o allâannullamento dâufficio, ma anche ad ipotesi diverse come la sanatoria o la conferma del provvedimento stesso.
Semmai è da rilevare che la formula utilizzata dal legislatore (âper il tempo strettamente necessarioâ) sia tale da riconoscere in capo allâamministrazione di unâampia discrezionalità della p.a. nella definizione del termine e questo dato potrebbe essere foriero di possibili abusi dellâamministrazione e di un conseguente ampio contenzioso.
Anche in relazione al profilo motivazionale della sospensione, è stato determinante lâapporto della giurisprudenza in ordine alla necessità di unâadeguata motivazione che espliciti la sussistenza di attuali ed indifferibili ragioni di interesse pubblico e la prevalenza rispetto alle ragioni dei privati destinatari, anche in considerazione dellâaffidamento di essi nella piena efficacia ed effettiva esecuzione del provvedimento (ex multis, Cons. Stato, 16 marzo 2005, n. 1067; Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6038; Tar Abruzzo, Pescara, 3 marzo 2005, n. 92; Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 1998, n. 741).
Così, recentemente il giudice amministrativo ha affermato che âla sospensione, in quanto provvedimento riduttivo e limitativo di una posizione giuridica dellâinteressato, deve contenere adeguata motivazione in ordine alle ragioni che nella necessaria valutazione dei contrapposti interessi in gioco abbiano indotto lâamministrazione a ritenere prevalenti quelli pubbliciâ (Tar Puglia-Bari, sez. II, sentenza 13 febbraio 2006, n. 490).
Il nuovo art. 21-quater, comma 2, subordina lâesercizio del potere sospensivo alla sussistenza di âgravi ragioniâ: esse sono sempre ascrivibili ad esigenze di tipo cautelare e fanno pensare a motivi di opportunità; il silenzio legislativo ed anzi lâonnicomprensività della locuzione âgravi ragioniâ inducono, comunque, a non escludere che lâamministrazione possa sospendere in via cautelativa un provvedimento perché sospetto di illegittimità, in vista della successiva, eventuale adozione di un annullamento dâufficio ove a seguito di un esame più attento i dubbi prefigurati dovessero trovare conferma.
Lâesplicita previsione normativa, pur con margini di indeterminatezza, dei presupposti di legittimità della sospensione in via amministrativa risulta di notevole importanza e sembra costituire lâennesima espressione di quel dialogo che, in virtù del principio di trasparenza (art. 1, comma 1, legge 241/90), impone una costante e leale comunicazione tra i poli del rapporto procedimentale.
Rimane aperto, al riguardo, il problema dellâipotizzabilità di forme di contraddittorio procedimentale in relazione allâattività sospensiva: ove la potestà di sospensione fosse ricondotta al novero dei poteri cautelari dellâamministrazione di cui allâart. 7, comma 2, potrebbe giungersi facilmente ad escludere lâapplicabilità del regime della partecipazione; purtuttavia, lâutilità della partecipazione dellâinteressato alla formazione del provvedimento sospensivo non è da escludere e la sua ammissibilità sarebbe riscontrabile nelle ipotesi in cui lâimmediatezza cautelare non sia particolarmente qualificata e si esterni in un termine di sospensione apprezzabilmente lungo.

* Dipartimento di Studi Giuridici dellâUniversità degli Studi di Lecce.

Da: x MP13/07/2010 19:36:00
Apprezziamo il tuo nobile gesto, ma a questo punto chi non lo avrebbe fatto avendo già conquistato un incarico da dirigente in un altro Ente con modalità di reclutamento alquanto AMBIGUO?

Da: x MP13/07/2010 19:43:50
ohps, ...MODALITA' AMBIGUE

Da: ...13/07/2010 20:15:39
di dire3tto non so nulla...
me ne hanno parlato delle persone affidabili che sanno di master e altri corsi del prof in cui si fanno casi pratici di progettazione di interventi pubblici e di programmazione

Da: Piersilvia13/07/2010 21:15:32
per.....
bene...si dovrebbe capire meglio la finalità del corso...i partecipanti...ed infine potremo confrontare con la prova scritta che verrà estratta...il 3 ci divertiamo...

Da: Sibilla Cumana13/07/2010 21:48:29
tutto alla fine si risolverà per coloro che dentro in un modo o nell'altro entrar dovran...

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