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Esame avvocato Spagna
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Da: xxxxsfigato | 13/12/2011 18:14:41 |
Hai ragione......................è messo bene questo di Paese che stiamo veramente freschi. Dillo al papi che probabilmente questo mese non gli danni nemmeno la trdicesima per non parlare della pensione pure a rischio. Credi ancora di potercela fare?? beato te continua così. | |
Da: Fuori gli âabogadosâ dagli albi | 13/12/2011 18:14:49 |
Fuori gli "abogados" dagli albi italiani Una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee ha affermato che l'uso in Italia di un titolo professionale conseguito in Spagna per l'iscrizione in un albo professionale è legittimo solo se il professionista ha anche esercitato in Spagna per qualche tempo la professione per la quale è stato abilitato L'Assemblea dell'Unione Triveneta degli ordini forensi, riunitasi a Bolzano il 18 aprile 2009, ha esaminato lo schema di deliberazione proposto dal Consiglio dell'Ordine forense di Verona (Presidente Carlo Trentini, Segretario e relatore Barbara Bissoli), con il quale è stato affrontato l'argomento degli "abogados", coloro cioè che hanno acquisito in Spagna il titolo professionale evitando l'onere dell'esame di Stato, colà non previsto. L'Unione Triveneta ha approvato una mozione con la quale, aderendo alla Sentenza della Corte della Comunità Europea, si afferma che l'uso del titolo spagnolo per l'iscrizione in un albo professionale può essere legittimo in Italia solo se l'"abogado" ha esercitato in Spagna la professione per qualche tempo. Conseguentemente, l'Unione Triveneta ha invitato i Consigli aderenti "ad adottare decisioni conformi, in analoghi casi dovessero presentarsi alla loro attenzione". Questi provvedimenti devono, ovviamente, consistere: a) nel non iscrivere all'albo gli "abogados" che non dimostrino in modo corretto e veritiero l'esercizio della professione in Spagna per qualche tempo; b) nel cancellare gli "abogados", se illegittimamente iscritti, ancorché abbiano già conseguito il titolo italiano. I principi affermati dall'Ordine forense di Verona e dall'Unione Triveneta sono senz'altro da approvare, perché corretta applicazione della decisione della Corte europea (29 gennaio 2009, in causa C-311/06). La decisione della Corte di giustizia europea si riferisce al caso di un ingegnere, ma è con assoluta evidenza, applicabile anche agli avvocati, perché costituisce applicazione di identici principi. Per quanto riguarda il divieto di iscrizione, non possono certo essere sollevate obiezioni. Per quanto riguarda la cancellazione di un abogado illegittimamente iscritto, non ci può essere nessun dubbio sul potere/dovere di cancellazione, una volta constatata l'illegittimità dell'iscrizione. A questo proposito, va richiamata la sentenza Cass. civ. 14 luglio 2006, n. 16127, nella cui motivazione si afferma: "L'interesse pubblico all'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo discende direttamente dalla legge e non può venir meno per effetto dell'esercizio di fatto della professione, quale ne sia la durata, e per il conseguimento, in data successiva all'illegittima iscrizione all'albo, di un valido diploma di laurea, fatti, questi, cui non può attribuirsi efficacia sanante. Resta infatti esclusa, appunto in ragione dell'interesse pubblico sottostante al potere di cancellazione dall'albo, esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all'iscrizione, la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un'iscrizione ottenuta sulla base di presupposti inesistenti (v., con riferimento alla professione di avvocato, Cass. S.U. n. 13005 del 1992). d. Delibera n° 3/09 L'assemblea dell'Unione Triveneta, riunita a Bolzano il 18.4.2009, VISTA - la sentenza della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009, in causa C-311/06, riguardante un cittadino italiano laureato in ingegneria meccanica in Italia che, dopo avere chiesto ed ottenuto l'omologazione del diploma di laurea italiano in Spagna e, quindi, l'iscrizione all'albo di uno dei colegios de ingenieros técnicos industriales della Catalogna, in applicazione del ALA PREVIDENZA FORENSE 108 Fuori gli "abogados" dagli albi italiani Una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee ha affermato che l'uso in Italia di un titolo professionale conseguito in Spagna per l'iscrizione in un albo professionale è legittimo solo se il professionista ha anche esercitato in Spagna per qualche tempo la professione per la quale è stato abilitato. a cura dell'Unione Triveneta 109 ALA PREVIDENZA FORENSE D.Lgs. 115/1992, aveva conseguito il riconoscimento del titolo spagnolo con decreto ministeriale, impugnato avanti il Giudice Amministrativo dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri RILEVATO - che la Corte di Giustizia, nella menzionata sentenza, afferma i principi di seguito riportati, che devono trovare applicazione da parte delle Autorità amministrative interessate e, dunque, da parte degli Ordini professionali e cioè: "La direttiva 89/48 mira a sopprimere gli ostacoli all'esercizio di una professione in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il titolo che attribuisce le qualifiche professionali in oggetto. Dal primo, terzo e quinto 'considerando' di detta direttiva risulta che un titolo che sancisca formazioni professionali non può essere assimilato ad un 'diploma' ai sensi della stessa direttiva in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, delle qualifiche nel contesto del sistema dell'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo. La Corte ha peraltro già avuto modo di sottolineare che un titolo facilita l'accesso ad una professione ovvero il suo esercizio in quanto attesti il possesso di una qualifica supplementare (v., in tal senso, sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I- 1663, punti 18-23, e 9 settembre 2003, causa C-285/01, Burbaud, Racc. pag. I-8219, punti 47-53). â Accettare, in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di beneficiare dell'accesso alla professione regolamentata nella causa principale in Italia si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione regolamentata di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito in Spagna attesti una qualifica supplementare o un'esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48, ed enunciato al suo quinto 'considerando', secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. â Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che l'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 deve essere interpretato nel senso che la definizione della nozione di 'diploma' che esso prevede non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro. â Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro". VISTA - la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nella versione modificata dalla direttiva 2001/19/CEE (ora sostituita dalla direttiva del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CEE) e in particolare: - Il terzo 'considerando' di tale direttiva che così recita: "considerando che, onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini europei in possesso di diplomi di istruzione superiore che sancisc[o]no formazioni professionali e sono rilasciati in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano esercitare la loro professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti diplomi atto ad agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro". - Il quinto 'considerando' della suddetta direttiva, che precisa quanto segue: "considerando AAVVOCATURA albi forensi che, relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo 5 del Trattato, imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento, quando l'interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali". - L'art. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/48, il quale dispone che: "Ai sensi della presente direttiva si intende: a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli: - che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, - da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e - dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla, quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo. - È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata; b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione". - L'art. 2, primo comma, della direttiva 89/48, il quale così recita: "La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante". - L'art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48, che prevede quanto segue: "Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini: â a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro (â)". CONSIDERATO - che l'iscrizione a un Colegio de Abogados spagnolo avviene, generalmente, sulla base dell'omologazione spagnola del diploma universitario italiano, ai sensi del Regio Decreto 20 febbraio 2004, 285/2005, recante la disciplina spagnola delle condizioni per l'omologazione e la convalida di diplomi e/o corsi di ALA PREVIDENZA FORENSE 110 111 ALA PREVIDENZA FORENSE studi superiori stranieri (BOE n. 55 del 4 marzo 2004, pag. 8996), in vigore dal 4 settembre 2004; - che la procedura di omologazione mira a sottoporre a verifica esclusivamente il contenuto accademico, in termini di conoscenze, degli studi seguiti per conseguire un diploma; - che, infatti, la nozione di omologazione viene definita dall'art. 3, lett. a) e b) del predetto regio decreto spagnolo sull'omologazione, che è la seguente: "Ai sensi del presente regio decreto, si intende per: a) omologazione dell'equivalenza ad un diploma dell'elenco dei diplomi universitari ufficiali: il riconoscimento ufficiale della formazione ricevuta per il conseguimento di un diploma straniero, riconosciuta come equivalente a quella richiesta per il conseguimento di un diploma spagnolo menzionato nell'elenco citato; b) omologazione dell'equivalenza ad uno dei gradi accademici in cui sono strutturati gli studi universitari in Spagna: il riconoscimento ufficiale della formazione ricevuta per il conseguimento di un diploma straniero, riconosciuta equivalente a quella richiesta per il conseguimento di un grado accademico corrispondente ad uno dei livelli in cui sono strutturati gli studi universitari spagnoli, e non ad un diploma concreto". - che l'art. 4, n. 1, del regio decreto spagnolo sull'omologazione specifica nei seguenti termini gli effetti dell'omologazione: "L'omologazione conferisce al diploma straniero, dal momento in cui viene accordata e dal momento in cui la corrispondente attestazione viene rilasciata, gli stessi effetti su tutto il territorio nazionale del diploma o del grado accademico spagnolo rispetto al quale esso viene omologato come equivalente, in conformità della legislazione in vigore"; VISTI - la direttiva del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica e in particolare: - il secondo 'considerando' di tale direttiva, che così recita: "considerando che un avvocato in possesso di tutte le qualifiche prescritte in uno Stato membro può fin da ora chiedere il riconoscimento del proprio diploma per stabilirsi in un altro Stato membro, allo scopo di esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale di questo Stato membro a norma della direttiva 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni; che tale direttiva ha lo scopo di garantire l'integrazione dell'avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l'avvocato all'applicazione delle stesse"; - il terzo "considerando" di tale direttiva, che così recita: "considerando che alcuni avvocati possono integrarsi rapidamente nella professione dello Stato membro ospitante, in particolare superando la prova attitudinale prevista dalla direttiva 89/48/CEE, mentre altri avvocati in possesso di tutte le qualifiche prescritte devono poter ottenere tale integrazione dopo un certo periodo di esercizio della professione nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale d'origine oppure continuare la loro attività con il titolo professionale d'origine"; - il quinto "considerando" di tale direttiva, che così recita: "considerando che un'azione comunitaria in materia è giustificata non solo perché rispetto al sistema generale di riconoscimento offre agli avvocati un metodo più semplice che consente loro di integrarsi nella professione di uno Stato membro ospitante, ma anche perché, dando agli avvocati la possibilità di esercitare stabilmente con il loro titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante, risponde alle esigenze degli utenti del diritto, che a motivo del flusso crescente delle attività commerciali, dovuto particolarmente alla creazione del mercato interno, chiedono consulenze in occasione di operazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali"; - il settimo "considerando" di tale direttiva, che così recita "considerando che la presente direttiva, in armonia con le sue finalità, si astiene dal disciplinare situazioni giuridiche puramente interne e lascia impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale, salvo ladAAVVOCATURA albi forensi dove ciò risulti indispensabile per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi; che, in particolare, essa non lede in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante"; - l'art. 1, comma 1, della direttiva 98/5/CE, il quale dispone che "Scopo della presente direttiva è di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale". - l'art. 1, comma 2, della direttiva 98/5/CE, il quale dispone che: "Ai fini della presente direttiva si intende per: a) avvocato: ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali: b) Stato membro di origine: lo Stato membro nel quale l'avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro; c) Stato membro ospitante: lo Stato membro nel quale l'avvocato esercita secondo le disposizioni della presente direttiva; d) titolo professionale di origine: il titolo professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha acquistato il diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di avvocato nello Stato membro ospitante â"; - l'art. 1, comma 3, della direttiva 98/5/CE, il quale dispone che: "La presente direttiva si applica agli avvocati che esercitano la professione sia come liberi professionisti che come lavoratori subordinati nello Stato membro di origine e, fatto salvo l'articolo 8, nello Stato membro ospitante". CONSIDERATO - che la direttiva 98/5/CE trova il suo presupposto logico-giuridico nella precedente direttiva 89/48/CEE, la quale (giova ribadire) ha lo scopo di garantire l'integrazione dell'avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira, né a modificare le regole professionali in esso vigente, né a sottrarre l'avvocato all'applicazione delle stesse e che non può essere invocata al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte di titolare di un titolo professionale rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi, né su un esame, né su una esperienza professionale acquisita in detto Stato membro; - che, alla stessa stregua, la direttiva 98/5/CE, nell'esplicito scopo di semplificare la prosecuzione dell'esercizio della professione forense in uno Stato membro ospitante, prevede che la stessa si applichi agli avvocati che esercitano la professione nello Stato membro di origine e, fatta salva l'unica eccezione ivi prevista, nello Stato membro ospitante; - che, pertanto, non sussiste alcun diritto di utilizzare un "titolo professionale di origine" (nel caso di specie, il titolo di "abogado") non acquisito al termine del percorso accademico e formativo/ professionalizzante, previsto nello "Stato membro di origine" (nel caso in esame, formalmente, la Spagna), bensì sulla base dell'omologazione, da parte di tale Stato, del diploma di laurea conseguito nello "Stato membro ospitante" (nel caso in esame, formalmente, l'Italia: in realtà Stato in cui il percorso accademico e formativo dell'Interessato si è compiuto) e non suffragato dall'esercizio della professione forense nello "Stato membro di origine" (nel caso in esame, formalmente, la Spagna), non potendo la direttiva 98/5/CE essere invocata al fine di esercitare la professione di avvocato in uno "Stato membro ospitante" da parte di un titolare di "titolo professionale di origine", conseguito con le modalità predette, in palese spregio della disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e/o al suo esercizio dello "Stato membro ospitante" (in realtà tale solo in apparenza); - che, per "titolo professionale di origine", deve intendersi il titolo di avvocato acquisito nello Stato membro di origine, al termine di un percorso accademico/formativo/ professionalizzante previsto e disciplinato dallo Stato membro di origine medesimo, nonché suffragato dall'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di origine; CONSIDERATO: - che il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, che introduce in Italia la disciplina di "Attuazione della di- ALA PREVIDENZA FORENSE 112 113 ALA PREVIDENZA FORENSE rettiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale", deve essere interpretato e applicato nel rispetto dei principi comunitari sopra enucleati; RILEVATO - che la documentazione presentata dai laureati italiani che rientrano in Italia dopo avere acquisito il titolo professionale spagnolo depone spesso per l'inesistenza di qualsiasi esperienza accademica/formativa/professionalizzante conseguita in Spagna dall'abogado finalizzata all'ottenimento della qualifica professionale forense e all'esercizio della professione forense in quel Paese, nonché per la mancanza dell'esercizio della professione di avvocato in Spagna; - che detta documentazione attesta spesso che l'abogado sopra indicato non ha mai esercitato effettivamente l'attività professionale di avvocato in Spagna; - che detta documentazione dimostra, invece, che l'abogado ha iniziato, svolto e completato in Italia sia il percorso accademico sia il percorso formativo finalizzato al conseguimento in Italia dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; - che, pertanto, l'iscrizione al Colegio de Abogados spagnolo quale "Colegiados Ejercitente" e il titolo di "abogado" non attribuisce al soggetto italiano che lo spende il diritto di essere iscritto nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti ex art. 6 D.Lgs. 96/2001 di un Albo degli Avvocati italiano, né di esercitare, in Italia, la professione di avvocato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. stesso; CONSIDERATO - che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, R.D.L. 27 novembre 1578, il Consiglio dell'Ordine procede alla revisione dell'Albo e alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme e che la cancellazione è sempre doverosa qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti, in base ai quali fu disposta l'iscrizione; - che, da quanto sin qui si è esposto, si prospetta la carenza, in capo al suddetto ipotetico Interessato, dei requisiti soggettivi necessari per l'iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati, istituita per gli stabiliti ex art. 6 D.Lgs. 96/2001 e il potere/dovere del Consiglio dell'Ordine di provvedere alla conseguente cancellazione; tutto ciò premesso, l'Assemblea dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati all'unanimità delibera di esprimere profonda censura nei confronti della pratica, purtroppo diffusa e pubblicizzata anche da soggetti privati che ne sfruttano commercialmente l'opportunità, di completare gli studi universitari in Italia e trasferirsi, poi, in Spagna, al solo fine di acquisire il titolo professionale di abogado e, successivamente, anche creando grave disparità di posizione rispetto agli iscritti italiani, rientrare in Italia per richiedere l'iscrizione negli elenchi speciali tenuti dagli Ordini italiani, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. Invita i Consigli dell'Ordine del Triveneto ad adottare decisioni conformi, in analoghi casi dovessero presentarsi alla loro attenzione. Si dà mandato all'Ufficio di Segreteria di dare massima diffusione alla presente, anche tramite l'Ufficio stampa, al fine di far comprendere le ragioni di interesse pubblico sottostanti alla suddetta decisione. Approvata in assemblea a Bolzano il 18 aprile 2009. P.S. Mentre questo numero della rivista è già in stampa, si apprende che il CNF ha espresso un parere sostanzialmente conforme alla delibera dell'Unione Triveneta. Il testo del parere del CNF sarà pubblicato sul prossimo numero della rivista, con nota di commento. 115 ALA PREVIDENZA FORENSE AAVVOCATURA albi forensi Presentazione In questa relazione viene fatta una storia dell'avvocatura moderna in Italia, quanto mai sintetica, rivolta soprattutto ai colleghi stranieri e ai giovani che non ne conoscono le vicende. Vengono poi indicati alcuni temi variamente dibattuti, che hanno interessato gli avvocati italiani, o che possono tuttora interessare tutti i partecipanti al convegno. 1. L'accesso alla nascita dell'Ordine forense La storia moderna dell'avvocatura inizia nel 1874. È in quell'anno che viene approvata la legge 8 giugno 1874, n. 1938, accompagnata dal Regolamento approvato il 26 luglio 1884, n. 20121. Con queste leggi, è nato l'Ordine forense. A dire il vero, nelle leggi non si parlava ancora di "ordini", ma di "collegi". Due erano i collegi: quello degli avvocati e quello dei procuratori. La distinzione tra queste due professioni corrispondeva ad una tradizionale differenza di funzioni: il procuratore era il rappresentante della parte in giudizio, mentre l'avvocato era il difensore al quale spettava il compito di illustrare gli argomenti di fatto e di diritto a sostegno delle istanze del cliente. Con la legge del 1874, fu prescritta l'iscrizione ad un albo per l'esercizio della professione. Fu tenuto distinto l'accesso alle due professioni ciascuna con il suo albo. Per entrambe le professioni, era prevista una pratica biennale da svolgere presso un avvocato o presso un procuratore. Le modalità della pratica erano eguali e consistevano quasi esclusivamente nella frequenza dello studio di un professionista e nella assistenza alle udienze giudiziarie. Per la iscrizione negli albi, era poi previsto, per entrambe le professioni, un distinto esame, organizzato tuttavia in modo quasi identico. Gli esami si svolgevano presso ciascuna Corte d'Appello due volte all'anno e, grazie al limitato numero dei partecipanti, il risultato si conosceva in pochi giorni. Gli esami si svolgevano nei vari distretti; essi consistevano in una prova scritta ed una prova orale. I temi della prova scritta erano tre ed erano dettati dalle commissioni. La prova orale verteva su quesiti relativi ai principi generali di diritto ed alle norme dei codici, applicati ai fatti proposti dagli esaminatori. La legge stabiliva che l'esercizio della professione di avvocato per due anni consentisse la iscrizione nell'albo dei procuratori. Non era prevista una iscrizione nell'albo degli avvocati per i procuratori, se non attraverso lo specifico e diverso esame. Non ci sono notizie precise circa il fatto che i due distinti esami siano stati indetti per tutto il tempo in cui è rimasta in vigore la legge del 1874. La possibilità per gli avvocati di iscriversi all'albo dei procuratori, dopo un biennio di esercizio professionale, fa supporre che, da un certo momento in poi, siano stati indetti solo gli esami di avvocato: chi mai avrebbe voluto sostenere un secondo diverso esame, se uno era sufficiente per l'iscrizione in entrambi gli albi? 2. Le riforme del 1926 e del 19332 Questo sistema di accesso alla professione è rimasto sostanzialmente immutato fino alla riforma approvata nel 1926, con legge 23 marzo 1926, n. 453, con il relativo regolamento approvato con R.d. 26 agosto 1926, n. 1683. Fu mantenuto il sistema degli albi e la separazione delle due professioni. Le modifiche | |
Da: iocivogliocredere | 13/12/2011 18:14:55 |
@17.57.07 .. pensa che questa è solo una filiale delle di dove passa parte della nostra corrispondenza ;) http://www.italianiamadrid.it/wp-content/uploads/2011/04/visita-madrid-cibeles_0.jpg Non hai idea di che cosa siano i vari Palazzi di Giustizia e l'efficienza che vi regna. Eviterei paragoni con Paesi dove un bambino muore ogni minuto. Ritieniti pure libero di continuare.. Ma se fossi in te, proverei un po' di vergogna. | |
Da: Fuori gli abogados dagli albi | 13/12/2011 18:15:59 |
fate schifo, non va detto altro | |
Da: dite la verità | 13/12/2011 18:17:08 |
non siete in grado di superare l'esame in Italia, questo è!!!! | |
Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA | 13/12/2011 18:21:15 |
x x sfigatos: truffatore ci sarai tu, tanto x cominciare. Adesso x consolarvi vi hanno fatto il lavaggio del cervello co 'sta cazzata i capoccia??? Finchè vi propinano cazzate gli aggggenti. (Approposito manca uno all'appello che doveva venire per dicembre a farci gli auguri per l'esame??? Ah è sotto plotone di esecuzione, dimenticavo.) Forse il tuo amico lo farà il prox anno, ma nn di certo da cancellato. Tu lo farai da BOCCIATo. Se invece a culo lo supererai inizierai a fare la fame. Comunque hai la cacca al culo x domani ed è giusto che ti sfoghi quà, anche se contro persone che nn ti hanno fatto assolutamente nulla. Prenditela con chi di dovere se hai le palle. Però, senza rancore alcuno, un "in bocca al lupo" di cuore | |
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Da: dite la verità che tra sei mesi piangerà | 13/12/2011 18:21:15 |
A giugno quandro ti recherai alla corte d'appello e non vedrai il tuo nome nell'elenco non prendertela a male non cè l'hai fatta. dovevi studiare e applicarti un pò di più!!! sarà per il prossimo anno ti andrà meglio. Intanto in questo periodo di tempo che ti separa dal verdetto di al papi che si metta in contatto con qualche pezzo grosso per strappargli un 30. | |
Da: common law | 13/12/2011 18:22:47 |
insomma...se siete così tanto certi che noi poveri abogados...reietti del diritto...ingnoranti a prescindere (ahahaha)...cancellati sempre a prescindere con buona pace di ogni norma in materia...truffatori da meritare l'ergastolo...rigettati persino da un (voi dite) tanto nuovo quanto sconosciuto indirizzo comunitario nonostante la Koller (12 mesi non vi sono bastati per leggerla?)...perchè vi affannate così tanto a postare le vostre ingiurie?... Non sapete che non ci si abbassa al nostro livello? Suvvia... lasciateci morire in pace...che v'importa di noi...voi, veri ed autentici giuristi, avvocati(si fa per dire) con la A maiuscola... Poverini.. siete arrivati a terrorizzare in sede d'esame (anche questo.. si fa per dire) i poveretti che hanno accettato di sottoporsi all'ennesima VOSTRA truffa... a che pro, scusate, se siamo già defunti..? Godetevi le festività imminenti e state certi che, data la vostra bravura, che si evince palesemente dall'osservanza delle norme deontologiche (se il rapporto conoscenza del diritto-conoscenza della deontologia è proporzionale...spero abbiate una buona assicurazione professionale), Babbo Natale vi porterà tanti bei giocattolini..:))) Cose folli... questi mandano i commissari (magari tutti abilitati a catanzaro) a spaventare pre-esame i candidati...siete francamente ridicoli.... | |
Da: common low | 13/12/2011 18:29:42 |
Carissimo Collega sono a stringerti la mano virtualmente per le tue veritiere e sagge parole. Purtroppo da gente abilitata nel periodo di tangentopoli non ci si può aspettare altro. Fiero e libero di essere abogado e di aver raggiunto l'obiettivo senza il clientelismo di questo paese. Su dai un bel bagno caldo che domani è un altra giornata impegnativa ricordati che domani dovete portare i codici di penale :) :) | |
Da: common law | 13/12/2011 18:29:43 |
ahahaha... non ci credo..!!!... ma chi è il folle che ha postato la RILEVANTISSIMA delibera dell'unione triveneta del 2009????!!!!! Ahahahah... siete alla canna del gas... | |
Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA | 13/12/2011 18:30:54 |
e rosicano e scrivono Km di cazzate indottrinati da loro maestri di cazzatologia. Ma quanto rosicate, ma quanto vi cagate sotto, braccia sottratte all'agricoltura perchè ci vuole tenacia per imbrattare un forum di una marea di stronzate. Ripassate qualcosina che domani è dura.. AAHAHHAHHAHAH. E come dice il mio AMORE common law (che donna, nn la meritate su un forum di bifolchi- bruti come questo)entrate nello spirito natalizio: per 6 mesi non sarete afflitti dallo spettro della bocciatura | |
Da: xcommon low | 13/12/2011 18:31:02 |
ho dimanticato un PER | |
Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA | 13/12/2011 18:34:37 |
perchè nn l'avevi letta tesoro la data?? Questi la prima cazzata che scoprono sul web, fanno a gara per fare il copia-incolla qui. Poi a che pro, fossero aggggenti pure pure. NN sanno comprendere che quelli che li fomentano a fare 'ste cazzate sono i loro veri nemici. Sono allo sclero più totale. Fateglielo superare di ufficio questo esame per record di presenze, sennò si suicidano. | |
Da: common law | 13/12/2011 18:39:53 |
Per x common law non so chi tu sia.. ma sii cortese.. non ricordarmi nulla... io non mi sottoporrei alla vostra presa per i fondelli neppure sotto minaccia di morte. Ero e sono fiera di essere un abogado, titolo che mi sono guadagnata, come ho già precisato, in un Paese più civile del nostro. Vi ringrazio, comunque, per avermi fatto ridere ancora una volta con i vostri ultimi interventi. | |
Da: La rivincita parte da Macerata | 13/12/2011 18:41:00 |
tornerete a nuoto nella vostra terra iberica, dopo essere stati buttati via dal monte Conero. | |
Da: blocco retroattivo | 13/12/2011 18:41:24 |
al simpaticone che mi ha detto di provare ad andare in udienza da solo rispondo che in udienza io andrò sempre col mio avvocato d'intesa :) sono molto giovane e ho tutto da imparare, ma lo farò nei prossimi anni lavorando sul campo e non studiando per un esame farsa! | |
Da: xcommon low | 13/12/2011 18:42:15 |
Io sono dalla tua parte visto che siamo colleghi volevo ribadire che loro a differenza nostra non sono nemmeno degni di considerazione. | |
Da: iocivogliocredere | 13/12/2011 18:49:00 |
Constato che qui c'è troppo "gentilume" interessato verso COMMON MIA XD ! Te Olle ti diffido dal continuare ALTRIMENTI (nota che è una minaccia.. ma di diritto XD) ti devo sfidare a DUELLO e non userò pietà ( sta storia delle confidenzine che ti prendi deve finire ! ) XD | |
Da: ottimino | 13/12/2011 18:51:41 |
continuate ad abbaiare alla luna che vi cancellano nel contempo. | |
Da: la luna | 13/12/2011 18:54:11 |
io irradio di luce i romantici e gli porto fortuna al contempo. | |
Da: Steve J. | 13/12/2011 18:55:21 |
Io penso che se fai qualcosa e risulta abbastanza buona, dovresti andare avanti a fare qualcosa di meraviglioso, non aspettare troppo. Pensa solo alla prossima cosa. Think different | |
Da: common law | 13/12/2011 18:57:03 |
ahahahah... posto qui quel che ho trovato in altro canale di questo forum... ora tentano di "terrorizzare" gli avvocati d'intesa...non ci posso credere... ahahahaha...mi correggo.. non siete alla canna del gas... siete già morti...(ma non avevate abbastanza denaro da comperare i regali di Natale per fare queste cose... ahahaha) Il testo: "Dichiarazioni d'intesa con "abogados": è pericoloso. Pregiatissimi Colleghi Avvocati, purtroppo, i fatti di cronaca che ultimamente stanno caratterizzando la cosiddetta questione abogados, in attesa di un'annunciata ed imminente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, impone ai vertici della neonata associazione "Prestigio forense", di specificare e rimarcare alcuni obblighi in capo agli avvocati che spesso per mero spirito caritatevole si adoperano a sottoscrivere dichiarazioni di intesa con gli abogados. Con parere definitivo a qui è seguita acquiescenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a cui riteniamo di accostarci, ha statuito quanto segue: 8. la funzione del professionista regolarmente abilitato con il quale l'avvocato stabilito deve agire di intesa è quella di assicurare i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori; 9. la relazione illustrativa al sopra citato D.Lgs. 96/2001 "negava" la necessità di una presenza di entrambi gli avvocati, neppure per gli atti difensivi di maggiore rilevanza, rimettendo a costoro, nell'esercizio della loro autonomia professionale e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti in Italia, le modalità di cooperazione adeguate al mandato conferito dal cliente; 10. deve tuttavia segnalarsi la continua evoluzione giurisprudenziale comunitaria sull'argomento, nonché l'esplicito disconoscimento della possibilità, da parte dell'avvocato stabilito, di "sostituire l'avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell'art. 5, par. 3 della direttiva (98/5 CE), dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilità detta disposizione" (risposta della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo del 26 settembre 2008 - petizione 0637/2007); 11. del resto, in via generale e prescindendo dalla specifica situazione prospettata dall'istante, la figura dell'avvocato stabilito non può reputarsi equivalente o assimilabile sic et simpliciter a quella del professionista regolarmente iscritto nell'Albo, ove solo si consideri l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività forense e la necessità di distinguere la legittima libertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi (c.d. interpenetrazione economica e sociale) dall'abuso del diritto comunitario per il surrettizio riconoscimento del titolo professionale (sul punto si veda il parere dell'Avv. Raffaele Izzo al Consiglio Nazionale Forense in data 11 maggio 2010 e la recente Circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 9-C-2011 del 5 maggio 2011). Alla luce dei fatti di cronaca avvenuti in questi giorni, che hanno comportato la sospensione disciplinare per un malcapitato collega, è ulteriormente il caso, "qualora ve ne fosse bisogno" di rimarcare: l'abogado, non può stare in udienza ad solo. È lex specialis che i rapporti con l'autorità adita, vanno tenuti dall'avvocato. L'abogado che presta attività da solo, pure se iscritto in Italia è soggetto a difetto di ius postulandi, con tutte le conseguenze penali. Alle stesse censure è responsabilità è esposto l'avvocato che presta intesa, a cui potranno essere addotte le responsabilità in capo all'abogado, in concorso; l'avvocato che presta intesa, può essere sostituito in udienza da altro avvocato, delegato e retribuito dal primo. Restano in capo all'avvocato che presta intesa tutte le responsabilità. Sono improduttive di effetti tutti i diversi accordi; l'avvocato che presta intesa risponde per culpa in vigilando, anche se totalmente all'oscuro delle eventuali attività poste in essere dall'abogado a cui presta intesa. Salvo il dimostrare che l'abogado ha scientemente posto l'avvocato d'intesa in uno stato di ignoranza sulle attività espletate; l'attività d'intesa è "condicio sine qua non" per l'esercizio professionale, quindi va retribuita volta per volta. In caso di ispezione e accertamento fiscale, non valgono in materia tributaria diversi accordi. La retribuzione non può essere inferiore al 50% del valore della prestazione. Alla luce di quanto sopra, invitiamo tutti i colleghi di ben valutare di concedere delle dichiarazioni d'intesa che espongono l'avvocato a gravi pericoli sine die. Allo stesso tempo, invitiamo i colleghi di far circolare questo messaggio, anche ai colleghi "avvocati", che non ne siano a conoscenza. Infine, ricordiamo che, l'avvocato che ha prestato dichiarazione d'intesa, può recedere "ad libitum", comunque con comunicazione da inviare per conoscenza al consiglio dell'ordine degli avvocati depositaria della dichiarazione. Cordialità" Mi vergogno di essere di nazionalità italiana... capisco perchè tutto il mondo ride di noi... | |
Da: Berseker | 13/12/2011 19:07:01 |
per la rivincita parte da Macerata. Ma cosa diavolo scrivi.....Eri forse presente ai colloqui che si sono tenuti a Macerata ? Oppure riporti solo voci di corridoio. Io c'ero e ti posso assicurare che stanno valutando bene quello che fanno. D'altronde le leggi riguardo agli stabiliti sono ben precise ed i vari pareri e circolari contano poco. D'altronde un giurista dovrebbe ben saperlo. Un saluto a Common Law....i tuoi interventi sono precisi e molto degni di nota. Si vede che ti sei (ci siamo) abilitati in un paese serio che non ricorre al terrore per vessare i deboli. | |
Da: blocco retroattivo | 13/12/2011 19:07:28 |
sto ancora aspettando le motivazioni di questo famigerato blocco retroattivo... suvvia non fate aspettare un giovane abogado fresco di stabilimento! | |
Da: Berseker | 13/12/2011 19:09:56 |
Giusto.....ed in base a quali motivazione verrebbero a toccare dei diritti acquisiti regolarmente e legalmente maturati ? Spiegatecelo ! | |
Da: ottimino | 13/12/2011 19:22:12 |
qui siete tutti forti e tenaci, poi a giorni mi faccio due risate. Mi vado a riposare che domani devo fare i mio dovere di cittadino italiano, cari murciani | |
Da: blocco retroattivo | 13/12/2011 19:23:57 |
se lo dici tu... chissà come mai mi hanno appena iscritto allora... e specifico iscritto al nord :) | |
Da: ottimino | 13/12/2011 19:34:31 |
sempre abogado sei. hahahhahahahahhahahahahhahahhaha | |
Da: Berseker | 13/12/2011 19:47:43 |
Abogados si.....ed orgogliosi di esserlo. Un in bocca al lupo a tutti per lo scritto di domani...Malgrado tutto sono sempre solidale con voi e vi auguro buone cose. L'invidia, purtroppo, è una brutta bestia. | |
Da: TANGO2 | 13/12/2011 20:03:22 |
cara common l. quanto da te postato alle 18,57 mi fa rabbrividire..ora pero' hai semplicemente rappresentato quanto hanno scritto ..non ho visto un tuo commento da giurista..leggendo ..veramente dobbiamo andare accompagnati con il grembiulino...ci manca lo jus postulandi...non possiamo far nulla.io reputo siano pazzie ..non e' vero quel documento e' artefatto. come non credo che in un esame /concorso per avvocati abbiano a parlare degli abogadi ..io non credo..ma come si permettono? ma costoro hanno delle responsabilita' non da poco..... cilatroni, malandrini mafiosi ...ma qualcuno avrebbe dovuto dire ..chi della commissione si e' abilitato da bologna in giu' lasci l'aula...vedresti che molti se ne andrebbero... mi sono consultato con un anziono giudice e sai cosa mi ha detto ..se hai un titolo Abogado...spendilo ..lavora senza paura. ma e' mai possibile ogni giorno ....una... rispodimi per favore il tuo pensiero?? | |
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