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Esame avvocato Spagna
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Da: xxxxsfigato13/12/2011 18:14:41
Hai ragione......................è messo bene questo di Paese che stiamo veramente freschi. Dillo al papi che probabilmente questo mese non gli danni nemmeno la trdicesima per non parlare della pensione pure a rischio.
Credi ancora di potercela fare?? beato te continua così.

Da: Fuori gli âabogadosâ dagli albi13/12/2011 18:14:49
Fuori gli "abogados" dagli albi
italiani
Una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee
ha affermato che l'uso in Italia di un titolo professionale conseguito in Spagna
per l'iscrizione in un albo professionale è legittimo solo se il professionista
ha anche esercitato in Spagna per qualche tempo la professione per la quale
è stato abilitato

L'Assemblea dell'Unione Triveneta
degli ordini forensi, riunitasi
a Bolzano il 18 aprile 2009, ha
esaminato lo schema di deliberazione
proposto dal Consiglio dell'Ordine
forense di Verona (Presidente
Carlo Trentini, Segretario e
relatore Barbara Bissoli), con il
quale è stato affrontato l'argomento
degli "abogados", coloro
cioè che hanno acquisito in Spagna
il titolo professionale evitando
l'onere dell'esame di Stato,
colà non previsto.
L'Unione Triveneta ha approvato
una mozione con la quale, aderendo
alla Sentenza della Corte
della Comunità Europea, si afferma
che l'uso del titolo spagnolo
per l'iscrizione in un albo professionale
può essere legittimo in
Italia solo se l'"abogado" ha
esercitato in Spagna la professione
per qualche tempo.
Conseguentemente, l'Unione Triveneta
ha invitato i Consigli aderenti
"ad adottare decisioni
conformi, in analoghi casi dovessero
presentarsi alla loro attenzione".
Questi provvedimenti devono, ovviamente,
consistere: a) nel non
iscrivere all'albo gli "abogados"
che non dimostrino in modo corretto
e veritiero l'esercizio della
professione in Spagna per qualche
tempo; b) nel cancellare gli
"abogados", se illegittimamente
iscritti, ancorché abbiano già
conseguito il titolo italiano.
I principi affermati dall'Ordine
forense di Verona e dall'Unione
Triveneta sono senz'altro da approvare,
perché corretta applicazione
della decisione della Corte
europea (29 gennaio 2009, in
causa C-311/06).
La decisione della Corte di giustizia
europea si riferisce al caso di
un ingegnere, ma è con assoluta
evidenza, applicabile anche agli
avvocati, perché costituisce applicazione
di identici principi.
Per quanto riguarda il divieto di
iscrizione, non possono certo essere
sollevate obiezioni.
Per quanto riguarda la cancellazione
di un abogado illegittimamente
iscritto, non ci può essere
nessun dubbio sul potere/dovere
di cancellazione, una volta constatata
l'illegittimità dell'iscrizione.
A questo proposito, va richiamata
la sentenza Cass. civ. 14 luglio
2006, n. 16127, nella cui motivazione
si afferma:
"L'interesse pubblico all'adozione
del provvedimento di cancellazione
dall'albo discende direttamente
dalla legge e non può venir
meno per effetto dell'esercizio di
fatto della professione, quale ne
sia la durata, e per il conseguimento,
in data successiva all'illegittima
iscrizione all'albo, di un
valido diploma di laurea, fatti,
questi, cui non può attribuirsi efficacia
sanante. Resta infatti
esclusa, appunto in ragione dell'interesse
pubblico sottostante al
potere di cancellazione dall'albo,
esercitabile sia per fatti sopravvenuti
che per fatti anteriori all'iscrizione,
la configurabilità di diritti
acquisiti alla permanenza di
un'iscrizione ottenuta sulla base
di presupposti inesistenti (v., con
riferimento alla professione di avvocato,
Cass. S.U. n. 13005 del
1992).
d.
Delibera n° 3/09
L'assemblea dell'Unione Triveneta,
riunita a Bolzano il 18.4.2009,
VISTA
- la sentenza della Corte di Giustizia
del 29 gennaio 2009, in
causa C-311/06, riguardante un
cittadino italiano laureato in ingegneria
meccanica in Italia
che, dopo avere chiesto ed ottenuto
l'omologazione del diploma
di laurea italiano in Spagna
e, quindi, l'iscrizione all'albo di
uno dei colegios de ingenieros
técnicos industriales della Catalogna,
in applicazione del
ALA PREVIDENZA FORENSE
108
Fuori gli "abogados" dagli albi
italiani
Una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee
ha affermato che l'uso in Italia di un titolo professionale conseguito in Spagna
per l'iscrizione in un albo professionale è legittimo solo se il professionista
ha anche esercitato in Spagna per qualche tempo la professione per la quale
è stato abilitato.
a cura dell'Unione Triveneta
109
ALA PREVIDENZA FORENSE
D.Lgs. 115/1992, aveva conseguito
il riconoscimento del titolo
spagnolo con decreto ministeriale,
impugnato avanti il
Giudice Amministrativo dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
RILEVATO
- che la Corte di Giustizia, nella
menzionata sentenza, afferma i
principi di seguito riportati, che
devono trovare applicazione da
parte delle Autorità amministrative
interessate e, dunque, da
parte degli Ordini professionali
e cioè:
"La direttiva 89/48 mira a sopprimere
gli ostacoli all'esercizio
di una professione in uno
Stato membro diverso da quello
che ha rilasciato il titolo che
attribuisce le qualifiche professionali
in oggetto. Dal primo,
terzo e quinto 'considerando'
di detta direttiva risulta che un
titolo che sancisca formazioni
professionali non può essere
assimilato ad un 'diploma' ai
sensi della stessa direttiva in
assenza dell'acquisizione, totale
o parziale, delle qualifiche
nel contesto del sistema dell'istruzione
dello Stato membro
che ha rilasciato il titolo de
quo. La Corte ha peraltro già
avuto modo di sottolineare che
un titolo facilita l'accesso ad
una professione ovvero il suo
esercizio in quanto attesti il
possesso di una qualifica supplementare
(v., in tal senso,
sentenze 31 marzo 1993, causa
C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-
1663, punti 18-23, e 9 settembre
2003, causa C-285/01,
Burbaud, Racc. pag. I-8219,
punti 47-53).
â Accettare, in tale contesto,
che la direttiva 89/48 possa essere
invocata al fine di beneficiare
dell'accesso alla professione
regolamentata nella causa
principale in Italia si risolverebbe
nel consentire ad un
soggetto che abbia conseguito
esclusivamente un titolo rilasciato
da tale Stato membro
che, di per sé, non dà accesso a
detta professione regolamentata
di accedervi egualmente,
senza che tuttavia il titolo di
omologazione conseguito in
Spagna attesti una qualifica
supplementare o un'esperienza
professionale. Un siffatto risultato
sarebbe contrario al principio
sancito dalla direttiva
89/48, ed enunciato al suo
quinto 'considerando', secondo
cui gli Stati membri conservano
la facoltà di stabilire il livello
minimo di qualifica necessario
allo scopo di garantire
la qualità delle prestazioni
fornite sul loro territorio. â
Dall'insieme delle suesposte
considerazioni risulta che l'art.
1, lett. a), della direttiva 89/48
deve essere interpretato nel
senso che la definizione della
nozione di 'diploma' che esso
prevede non include il titolo rilasciato
da uno Stato membro
che non attesti alcuna formazione
prevista dal sistema di
istruzione di tale Stato membro
e non si fondi né su di un esame
né su di un'esperienza professionale
acquisita in detto
Stato membro. â
Di conseguenza, la prima questione
deve essere risolta nel
senso che le disposizioni della
direttiva 89/48 non possono essere
invocate, al fine di accedere
ad una professione regolamentata
in uno Stato membro
ospitante, da parte del titolare
di un titolo rilasciato da un'autorità
di un altro Stato membro
che non sanzioni alcuna formazione
prevista dal sistema di
istruzione di tale Stato membro
e non si fondi né su di un esame
né su di un'esperienza professionale
acquisita in detto
Stato membro".
VISTA
- la direttiva del Consiglio 21
dicembre 1988, 89/48/CEE,
relativa ad un sistema generale
di riconoscimento dei diplomi
di istruzione superiore, che sanzionano
formazioni professionali
di una durata minima di tre
anni, nella versione modificata
dalla direttiva 2001/19/CEE
(ora sostituita dalla direttiva del
Consiglio 7 settembre 2005,
2005/36/CEE) e in particolare:
- Il terzo 'considerando' di tale
direttiva che così recita: "considerando
che, onde soddisfare
rapidamente le aspettative
dei cittadini europei in possesso
di diplomi di istruzione
superiore che sancisc[o]no
formazioni professionali e sono
rilasciati in uno Stato
membro diverso da quello nel
quale essi desiderano esercitare
la loro professione, è opportuno
istituire anche un altro
metodo di riconoscimento
di detti diplomi atto ad agevolare
l'esercizio di tutte le attività
professionali subordinate
in un determinato Stato membro
ospitante al possesso di
una formazione post-secondaria,
sempreché essi siano
in possesso di siffatti diplomi
che li preparino a dette attività,
sanzionino un ciclo di
studi di almeno tre anni e siano
stati rilasciati in un altro
Stato membro".
- Il quinto 'considerando' della
suddetta direttiva, che precisa
quanto segue: "considerando
AAVVOCATURA
albi forensi
che, relativamente alle professioni
per il cui esercizio la
Comunità non ha stabilito il
livello minimo di qualifica
necessario, gli Stati membri
conservano la facoltà di stabilire
detto livello allo scopo
di garantire la qualità delle
prestazioni fornite sul loro
territorio; che tuttavia essi
non possono, senza violare
gli obblighi loro incombenti
in virtù dell'articolo 5 del
Trattato, imporre ad un cittadino
di uno Stato membro di
acquisire qualifiche che essi
di solito si limitano a determinare
riferendosi ai diplomi
rilasciati nel quadro dei loro
sistemi nazionali di insegnamento,
quando l'interessato
ha già acquisito in tutto o in
parte dette qualifiche in un
altro Stato membro; che ogni
Stato membro ospitante nel
quale una professione è regolamentata
è pertanto tenuto a
prendere in considerazione le
qualifiche acquisite in un altro
Stato membro e ad esaminare
se esse corrispondono a
quelle prescritte dalle disposizioni
nazionali".
- L'art. 1, lett. a) e b), della direttiva
89/48, il quale dispone
che: "Ai sensi della presente
direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma,
certificato o altro titolo
o qualsiasi insieme di
diplomi, certificati o altri titoli:
- che sia stato rilasciato da
un'autorità competente in
uno Stato membro, designata
in conformità delle sue disposizioni
legislative, regolamentari
o amministrative,
- da cui risulti che il titolare ha
seguito con successo un ciclo
di studi post-secondari di durata
minima di tre anni oppure
di durata equivalente a
tempo parziale, in un'università
o un istituto di istruzione
superiore o in un altro istituto
dello stesso livello di formazione
e, se del caso, che
ha seguito con successo la
formazione professionale richiesta
oltre al ciclo di studi
post-secondari e
- dal quale risulti che il titolare
possiede le qualifiche professionali
richieste per accedere
ad una professione regolamentata
in detto Stato
membro o esercitarla, quando
la formazione sancita dal
diploma, certificato o altro titolo
è stata acquisita in misura
preponderante nella Comunità
o quando il titolare
ha un'esperienza professionale
di tre anni, certificata
dallo Stato membro che ha
riconosciuto il diploma, certificato
o altro titolo rilasciato
in un paese terzo.
- È assimilato a un diploma ai
sensi del primo comma qualsiasi
diploma, certificato o
altro titolo, o qualsiasi insieme
di diplomi, certificati o
altri titoli che sia stato rilasciato
da un'autorità competente
in uno Stato membro
qualora sancisca una formazione
acquisita nella Comunità
e riconosciuta da un'autorità
competente in tale Stato
membro come formazione
di livello equivalente e qualora
esso conferisca gli stessi
diritti d'accesso e d'esercizio
di una professione regolamentata;
b) per Stato membro ospitante,
lo Stato membro nel quale un
cittadino di un altro Stato
membro chiede di esercitare
una professione ivi regolamentata
senza aver ottenuto
nello stesso il suo diploma o
avervi esercitato per la prima
volta la professione in
questione".
- L'art. 2, primo comma, della
direttiva 89/48, il quale così
recita: "La presente direttiva
si applica a qualunque cittadino
di uno Stato membro
che intenda esercitare, come
lavoratore autonomo o subordinato,
una professione
regolamentata in uno Stato
membro ospitante".
- L'art. 3, primo comma, lett. a),
della direttiva 89/48, che prevede
quanto segue: "Quando
nello Stato membro ospitante
l'accesso o l'esercizio di una
professione regolamentata è
subordinato al possesso di un
diploma, l'autorità competente
non può rifiutare ad un cittadino
di un altro Stato membro,
per mancanza di qualifiche,
l'accesso a/o l'esercizio
di tale professione, alle stesse
condizioni che vengono applicate
ai propri cittadini:
â a) se il richiedente possiede il
diploma che è prescritto in un
altro Stato membro per l'accesso
o l'esercizio di questa
stessa professione sul suo territorio,
e che è stato ottenuto in
un altro Stato membro (â)".
CONSIDERATO
- che l'iscrizione a un Colegio de
Abogados spagnolo avviene,
generalmente, sulla base dell'omologazione
spagnola del diploma
universitario italiano, ai
sensi del Regio Decreto 20 febbraio
2004, 285/2005, recante
la disciplina spagnola delle condizioni
per l'omologazione e la
convalida di diplomi e/o corsi di
ALA PREVIDENZA FORENSE
110
111
ALA PREVIDENZA FORENSE
studi superiori stranieri (BOE n.
55 del 4 marzo 2004, pag.
8996), in vigore dal 4 settembre
2004;
- che la procedura di omologazione
mira a sottoporre a verifica
esclusivamente il contenuto accademico,
in termini di conoscenze,
degli studi seguiti per
conseguire un diploma;
- che, infatti, la nozione di omologazione
viene definita dall'art.
3, lett. a) e b) del predetto
regio decreto spagnolo sull'omologazione,
che è la seguente:
"Ai sensi del presente regio decreto,
si intende per:
a) omologazione dell'equivalenza
ad un diploma dell'elenco
dei diplomi universitari ufficiali:
il riconoscimento ufficiale
della formazione ricevuta
per il conseguimento di un diploma
straniero, riconosciuta
come equivalente a quella richiesta
per il conseguimento di
un diploma spagnolo menzionato
nell'elenco citato;
b) omologazione dell'equivalenza
ad uno dei gradi accademici
in cui sono strutturati gli
studi universitari in Spagna: il
riconoscimento ufficiale della
formazione ricevuta per il
conseguimento di un diploma
straniero, riconosciuta equivalente
a quella richiesta per
il conseguimento di un grado
accademico corrispondente ad
uno dei livelli in cui sono
strutturati gli studi universitari
spagnoli, e non ad un diploma
concreto".
- che l'art. 4, n. 1, del regio decreto
spagnolo sull'omologazione
specifica nei seguenti termini
gli effetti dell'omologazione:
"L'omologazione conferisce
al diploma straniero, dal momento
in cui viene accordata e
dal momento in cui la corrispondente
attestazione viene rilasciata,
gli stessi effetti su tutto
il territorio nazionale del diploma
o del grado accademico
spagnolo rispetto al quale esso
viene omologato come equivalente,
in conformità della legislazione
in vigore";
VISTI
- la direttiva del Consiglio 16
febbraio 1998, 98/5/CE, volta
a facilitare l'esercizio permanente
della professione di avvocato
in uno Stato membro diverso
da quello in cui è stata acquistata
la qualifica e in particolare:
- il secondo 'considerando' di tale
direttiva, che così recita:
"considerando che un avvocato
in possesso di tutte le qualifiche
prescritte in uno Stato membro
può fin da ora chiedere il riconoscimento
del proprio diploma
per stabilirsi in un altro Stato
membro, allo scopo di esercitarvi
la professione di avvocato
con il titolo professionale di
questo Stato membro a norma
della direttiva 89/48/CEE, del
21 dicembre 1988, relativa ad
un sistema generale di riconoscimento
dei diplomi di insegnamento
superiore che sanzionano
formazioni professionali
della durata minima di tre anni;
che tale direttiva ha lo scopo di
garantire l'integrazione dell'avvocato
nella professione
dello Stato membro ospitante e
non mira né a modificare le regole
professionali in esso vigenti,
né a sottrarre l'avvocato all'applicazione
delle stesse";
- il terzo "considerando" di tale
direttiva, che così recita: "considerando
che alcuni avvocati
possono integrarsi rapidamente
nella professione dello Stato
membro ospitante, in particolare
superando la prova attitudinale
prevista dalla direttiva
89/48/CEE, mentre altri avvocati
in possesso di tutte le qualifiche
prescritte devono poter
ottenere tale integrazione dopo
un certo periodo di esercizio
della professione nello Stato
membro ospitante con il proprio
titolo professionale d'origine
oppure continuare la loro attività
con il titolo professionale
d'origine";
- il quinto "considerando" di tale
direttiva, che così recita: "considerando
che un'azione comunitaria
in materia è giustificata
non solo perché rispetto al sistema
generale di riconoscimento
offre agli avvocati un metodo
più semplice che consente
loro di integrarsi nella professione
di uno Stato membro ospitante,
ma anche perché, dando
agli avvocati la possibilità di
esercitare stabilmente con il loro
titolo professionale d'origine
in uno Stato membro ospitante,
risponde alle esigenze degli
utenti del diritto, che a motivo
del flusso crescente delle attività
commerciali, dovuto particolarmente
alla creazione del
mercato interno, chiedono consulenze
in occasione di operazioni
transfrontaliere nelle quali
si trovano spesso strettamente
connessi il diritto internazionale,
il diritto comunitario e i diritti
nazionali";
- il settimo "considerando" di tale
direttiva, che così recita "considerando
che la presente direttiva,
in armonia con le sue finalità,
si astiene dal disciplinare
situazioni giuridiche puramente
interne e lascia impregiudicate
le norme nazionali dell'ordinamento
professionale, salvo ladAAVVOCATURA
albi forensi
dove ciò risulti indispensabile
per consentire di conseguire
pienamente i suoi scopi; che, in
particolare, essa non lede in alcun
modo la disciplina nazionale
relativa all'accesso alla professione
di avvocato e al suo
esercizio con il titolo professionale
dello Stato membro ospitante";
- l'art. 1, comma 1, della direttiva
98/5/CE, il quale dispone che
"Scopo della presente direttiva
è di facilitare l'esercizio permanente
della professione di avvocato,
come libero professionista
o come lavoratore subordinato,
in uno Stato membro diverso da
quello nel quale è stata acquisita
la qualifica professionale".
- l'art. 1, comma 2, della direttiva
98/5/CE, il quale dispone che:
"Ai fini della presente direttiva
si intende per:
a) avvocato: ogni persona,
avente la cittadinanza di
uno Stato membro, che sia
abilitata ad esercitare le
proprie attività professionali
facendo uso di uno dei seguenti
titoli professionali:
b) Stato membro di origine: lo
Stato membro nel quale
l'avvocato ha acquisito il diritto
di utilizzare uno dei titoli
professionali di cui alla
lettera a) prima di esercitare
la professione di avvocato in
un altro Stato membro;
c) Stato membro ospitante: lo
Stato membro nel quale l'avvocato
esercita secondo le
disposizioni della presente
direttiva;
d) titolo professionale di origine:
il titolo professionale
dello Stato membro nel quale
l'avvocato ha acquistato il
diritto di utilizzare tale titolo
prima di esercitare la professione
di avvocato nello Stato
membro ospitante â";
- l'art. 1, comma 3, della direttiva
98/5/CE, il quale dispone che:
"La presente direttiva si applica
agli avvocati che esercitano la
professione sia come liberi professionisti
che come lavoratori
subordinati nello Stato membro
di origine e, fatto salvo l'articolo
8, nello Stato membro ospitante".
CONSIDERATO
- che la direttiva 98/5/CE trova il
suo presupposto logico-giuridico
nella precedente direttiva
89/48/CEE, la quale (giova ribadire)
ha lo scopo di garantire
l'integrazione dell'avvocato nella
professione dello Stato membro
ospitante e non mira, né a
modificare le regole professionali
in esso vigente, né a sottrarre
l'avvocato all'applicazione
delle stesse e che non può essere
invocata al fine di accedere
ad una professione regolamentata
in uno Stato membro ospitante,
da parte di titolare di un
titolo professionale rilasciato da
un'autorità di un altro Stato
membro che non sanzioni alcuna
formazione prevista dal sistema
di istruzione di tale Stato
membro e non si fondi, né su un
esame, né su una esperienza
professionale acquisita in detto
Stato membro;
- che, alla stessa stregua, la direttiva
98/5/CE, nell'esplicito scopo
di semplificare la prosecuzione
dell'esercizio della professione
forense in uno Stato
membro ospitante, prevede che
la stessa si applichi agli avvocati
che esercitano la professione
nello Stato membro di origine e,
fatta salva l'unica eccezione ivi
prevista, nello Stato membro
ospitante;
- che, pertanto, non sussiste alcun
diritto di utilizzare un "titolo
professionale di origine" (nel caso
di specie, il titolo di "abogado")
non acquisito al termine del
percorso accademico e formativo/
professionalizzante, previsto
nello "Stato membro di origine"
(nel caso in esame, formalmente,
la Spagna), bensì sulla base dell'omologazione,
da parte di tale
Stato, del diploma di laurea conseguito
nello "Stato membro
ospitante" (nel caso in esame,
formalmente, l'Italia: in realtà
Stato in cui il percorso accademico
e formativo dell'Interessato
si è compiuto) e non suffragato
dall'esercizio della professione
forense nello "Stato membro
di origine" (nel caso in esame,
formalmente, la Spagna), non
potendo la direttiva 98/5/CE essere
invocata al fine di esercitare
la professione di avvocato in uno
"Stato membro ospitante" da
parte di un titolare di "titolo professionale
di origine", conseguito
con le modalità predette, in
palese spregio della disciplina
nazionale relativa all'accesso alla
professione di avvocato e/o al
suo esercizio dello "Stato membro
ospitante" (in realtà tale solo
in apparenza);
- che, per "titolo professionale di
origine", deve intendersi il titolo
di avvocato acquisito nello Stato
membro di origine, al termine di
un percorso accademico/formativo/
professionalizzante previsto
e disciplinato dallo Stato membro
di origine medesimo, nonché
suffragato dall'esercizio
della professione di avvocato
nello Stato membro di origine;
CONSIDERATO:
- che il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.
96, che introduce in Italia la disciplina
di "Attuazione della di-
ALA PREVIDENZA FORENSE
112
113
ALA PREVIDENZA FORENSE
rettiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio permanente della
professione in uno Stato membro
diverso da quello in cui è
stata acquisita la qualifica professionale",
deve essere interpretato
e applicato nel rispetto
dei principi comunitari sopra
enucleati;
RILEVATO
- che la documentazione presentata
dai laureati italiani che rientrano
in Italia dopo avere acquisito
il titolo professionale spagnolo
depone spesso per l'inesistenza
di qualsiasi esperienza
accademica/formativa/professionalizzante
conseguita in Spagna
dall'abogado finalizzata all'ottenimento
della qualifica
professionale forense e all'esercizio
della professione forense
in quel Paese, nonché per la
mancanza dell'esercizio della
professione di avvocato in Spagna;
- che detta documentazione attesta
spesso che l'abogado sopra
indicato non ha mai esercitato
effettivamente l'attività professionale
di avvocato in Spagna;
- che detta documentazione dimostra,
invece, che l'abogado
ha iniziato, svolto e completato
in Italia sia il percorso accademico
sia il percorso formativo
finalizzato al conseguimento in
Italia dell'abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato;
- che, pertanto, l'iscrizione al Colegio
de Abogados spagnolo
quale "Colegiados Ejercitente"
e il titolo di "abogado" non attribuisce
al soggetto italiano che
lo spende il diritto di essere
iscritto nella Sezione speciale
degli avvocati stabiliti ex art. 6
D.Lgs. 96/2001 di un Albo degli
Avvocati italiano, né di esercitare,
in Italia, la professione di avvocato,
ai sensi dell'art. 4 del
D.Lgs. stesso;
CONSIDERATO
- che, ai sensi dell'art. 16, comma
2, R.D.L. 27 novembre 1578, il
Consiglio dell'Ordine procede
alla revisione dell'Albo e alle
occorrenti variazioni, osservate
per le cancellazioni le relative
norme e che la cancellazione è
sempre doverosa qualora la revisione
accerti il difetto dei titoli
e requisiti, in base ai quali fu
disposta l'iscrizione;
- che, da quanto sin qui si è esposto,
si prospetta la carenza, in
capo al suddetto ipotetico Interessato,
dei requisiti soggettivi
necessari per l'iscrizione alla
Sezione speciale dell'Albo degli
Avvocati, istituita per gli stabiliti
ex art. 6 D.Lgs. 96/2001 e
il potere/dovere del Consiglio
dell'Ordine di provvedere alla
conseguente cancellazione;
tutto ciò premesso, l'Assemblea
dell'Unione Triveneta dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati all'unanimità
delibera
di esprimere profonda censura nei
confronti della pratica, purtroppo
diffusa e pubblicizzata anche da
soggetti privati che ne sfruttano
commercialmente l'opportunità,
di completare gli studi universitari
in Italia e trasferirsi, poi, in Spagna,
al solo fine di acquisire il titolo
professionale di abogado e,
successivamente, anche creando
grave disparità di posizione rispetto
agli iscritti italiani, rientrare in
Italia per richiedere l'iscrizione
negli elenchi speciali tenuti dagli
Ordini italiani, ai sensi dell'art. 6
D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Invita i Consigli dell'Ordine del
Triveneto ad adottare decisioni
conformi, in analoghi casi dovessero
presentarsi alla loro attenzione.
Si dà mandato all'Ufficio di Segreteria
di dare massima diffusione
alla presente, anche tramite
l'Ufficio stampa, al fine di far
comprendere le ragioni di interesse
pubblico sottostanti alla suddetta
decisione.
Approvata in assemblea a Bolzano
il 18 aprile 2009.
P.S. Mentre questo numero della
rivista è già in stampa, si apprende
che il CNF ha espresso un parere
sostanzialmente conforme alla
delibera dell'Unione Triveneta.
Il testo del parere del CNF sarà
pubblicato sul prossimo numero
della rivista, con nota di commento.
115
ALA PREVIDENZA FORENSE
AAVVOCATURA
albi forensi
Presentazione
In questa relazione viene fatta una
storia dell'avvocatura moderna in
Italia, quanto mai sintetica, rivolta
soprattutto ai colleghi stranieri
e ai giovani che non ne conoscono
le vicende.
Vengono poi indicati alcuni temi
variamente dibattuti, che hanno
interessato gli avvocati italiani, o
che possono tuttora interessare
tutti i partecipanti al convegno.
  
1. L'accesso alla nascita
dell'Ordine forense
La storia moderna dell'avvocatura
inizia nel 1874.
È in quell'anno che viene approvata
la legge 8 giugno 1874, n.
1938, accompagnata dal Regolamento
approvato il 26 luglio
1884, n. 20121.
Con queste leggi, è nato l'Ordine
forense. A dire il vero, nelle leggi
non si parlava ancora di "ordini",
ma di "collegi".
Due erano i collegi: quello degli
avvocati e quello dei procuratori.
La distinzione tra queste due professioni
corrispondeva ad una
tradizionale differenza di funzioni:
il procuratore era il rappresentante
della parte in giudizio,
mentre l'avvocato era il difensore
al quale spettava il compito di
illustrare gli argomenti di fatto e
di diritto a sostegno delle istanze
del cliente.
Con la legge del 1874, fu prescritta
l'iscrizione ad un albo per l'esercizio
della professione.
Fu tenuto distinto l'accesso alle
due professioni ciascuna con il
suo albo. Per entrambe le professioni,
era prevista una pratica
biennale da svolgere presso un avvocato
o presso un procuratore. Le
modalità della pratica erano eguali
e consistevano quasi esclusivamente
nella frequenza dello studio
di un professionista e nella assistenza
alle udienze giudiziarie.
Per la iscrizione negli albi, era poi
previsto, per entrambe le professioni,
un distinto esame, organizzato
tuttavia in modo quasi identico.
Gli esami si svolgevano presso
ciascuna Corte d'Appello due
volte all'anno e, grazie al limitato
numero dei partecipanti, il risultato
si conosceva in pochi giorni.
Gli esami si svolgevano nei vari
distretti; essi consistevano in una
prova scritta ed una prova orale.
I temi della prova scritta erano tre
ed erano dettati dalle commissioni.
La prova orale verteva su quesiti
relativi ai principi generali di diritto
ed alle norme dei codici, applicati
ai fatti proposti dagli esaminatori.
La legge stabiliva che l'esercizio
della professione di avvocato per
due anni consentisse la iscrizione
nell'albo dei procuratori. Non era
prevista una iscrizione nell'albo
degli avvocati per i procuratori, se
non attraverso lo specifico e diverso
esame.
Non ci sono notizie precise circa
il fatto che i due distinti esami siano
stati indetti per tutto il tempo
in cui è rimasta in vigore la legge
del 1874.
La possibilità per gli avvocati di
iscriversi all'albo dei procuratori,
dopo un biennio di esercizio professionale,
fa supporre che, da un
certo momento in poi, siano stati
indetti solo gli esami di avvocato:
chi mai avrebbe voluto sostenere
un secondo diverso esame, se uno
era sufficiente per l'iscrizione in
entrambi gli albi?
  
2. Le riforme del 1926
e del 19332
Questo sistema di accesso alla
professione è rimasto sostanzialmente
immutato fino alla riforma
approvata nel 1926, con legge 23
marzo 1926, n. 453, con il relativo
regolamento approvato con
R.d. 26 agosto 1926, n. 1683.
Fu mantenuto il sistema degli albi
e la separazione delle due professioni.
Le modifiche

Da: iocivogliocredere13/12/2011 18:14:55
@17.57.07
.. pensa che questa è solo una filiale delle di dove passa parte della nostra corrispondenza ;)

http://www.italianiamadrid.it/wp-content/uploads/2011/04/visita-madrid-cibeles_0.jpg

Non hai idea di che cosa siano i vari Palazzi di Giustizia e l'efficienza che vi regna.

Eviterei paragoni con Paesi dove un bambino muore ogni minuto.
Ritieniti pure libero di continuare..
Ma se fossi in te, proverei un po' di vergogna.

Da: Fuori gli abogados dagli albi13/12/2011 18:15:59
fate schifo, non va detto altro

Da: dite la verità13/12/2011 18:17:08
non siete in grado di superare l'esame in Italia, questo è!!!!

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA13/12/2011 18:21:15
x x sfigatos: truffatore ci sarai tu, tanto x cominciare. Adesso x consolarvi vi hanno fatto il lavaggio del cervello co 'sta cazzata i capoccia??? Finchè vi propinano cazzate gli aggggenti. (Approposito manca uno all'appello che doveva venire per dicembre a farci gli auguri per l'esame??? Ah è sotto plotone di esecuzione, dimenticavo.) Forse il tuo amico lo farà il prox anno, ma nn di certo da cancellato. Tu lo farai da BOCCIATo. Se invece a culo lo supererai inizierai a fare la fame. Comunque hai la cacca al culo x domani ed è giusto che ti sfoghi quà, anche se  contro persone che nn ti hanno fatto assolutamente nulla. Prenditela con chi di dovere se hai le palle. Però, senza rancore alcuno, un "in bocca al lupo" di cuore

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Da: dite la verità che tra sei mesi piangerà13/12/2011 18:21:15
A giugno quandro ti recherai alla corte d'appello e non vedrai il tuo nome nell'elenco non prendertela a male non cè l'hai fatta.
dovevi studiare e applicarti un pò di più!!!
sarà per il prossimo anno ti andrà meglio.
Intanto in questo periodo di tempo che ti separa dal verdetto di al papi che si metta in contatto con qualche pezzo grosso per strappargli un 30.

Da: common law13/12/2011 18:22:47
insomma...se siete così tanto certi che noi poveri abogados...reietti del diritto...ingnoranti a prescindere (ahahaha)...cancellati sempre a prescindere con buona pace di ogni norma in materia...truffatori da meritare l'ergastolo...rigettati persino da un (voi dite) tanto nuovo quanto sconosciuto indirizzo comunitario nonostante la Koller (12 mesi non vi sono bastati per leggerla?)...perchè vi affannate così tanto a postare le vostre ingiurie?...
Non sapete che non ci si abbassa al nostro livello?
Suvvia... lasciateci morire in pace...che v'importa di noi...voi, veri ed autentici giuristi,  avvocati(si fa per dire) con la A maiuscola...
Poverini.. siete arrivati a terrorizzare in sede d'esame (anche questo.. si fa per dire) i poveretti che hanno accettato di sottoporsi all'ennesima VOSTRA truffa... a che pro, scusate, se siamo già defunti..?

Godetevi le festività imminenti e state certi che, data la vostra bravura, che si evince palesemente dall'osservanza delle norme deontologiche (se il rapporto conoscenza del diritto-conoscenza della deontologia è proporzionale...spero abbiate una buona assicurazione  professionale), Babbo Natale vi porterà tanti bei giocattolini..:)))

Cose folli... questi mandano i commissari (magari tutti abilitati a catanzaro) a spaventare pre-esame i candidati...siete francamente ridicoli....

Da: common low13/12/2011 18:29:42
Carissimo Collega sono a stringerti la mano virtualmente per le tue veritiere e sagge parole.
Purtroppo da gente abilitata nel periodo di tangentopoli non ci si può aspettare altro. Fiero e libero di essere abogado e di aver raggiunto l'obiettivo senza il clientelismo di questo paese.
Su dai un bel bagno caldo che domani è un altra giornata impegnativa ricordati che domani dovete portare i codici di penale :) :)

Da: common law13/12/2011 18:29:43
ahahaha... non ci credo..!!!... ma chi è il folle che ha postato la RILEVANTISSIMA delibera dell'unione triveneta del 2009????!!!!!

Ahahahah... siete alla canna del gas...

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA13/12/2011 18:30:54
e rosicano e scrivono Km di cazzate indottrinati da loro maestri di cazzatologia. Ma quanto rosicate, ma quanto vi cagate sotto, braccia sottratte all'agricoltura perchè ci vuole tenacia per imbrattare un forum di una marea di stronzate. Ripassate qualcosina che domani è dura.. AAHAHHAHHAHAH. E come dice il mio AMORE common law (che donna, nn la meritate su un forum di bifolchi- bruti come questo)entrate nello spirito natalizio: per 6 mesi non sarete afflitti dallo spettro della bocciatura

Da: xcommon low13/12/2011 18:31:02
ho dimanticato un PER

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA13/12/2011 18:34:37
perchè nn l'avevi letta tesoro la data?? Questi la prima cazzata che scoprono sul web, fanno a gara per fare il copia-incolla qui. Poi a che pro, fossero aggggenti pure pure. NN sanno comprendere che quelli che li fomentano a fare 'ste cazzate sono i loro veri nemici. Sono allo sclero più totale. Fateglielo superare di ufficio questo esame per record di presenze, sennò si suicidano.

Da: common law13/12/2011 18:39:53
Per x common law
non so chi tu sia.. ma sii cortese.. non ricordarmi nulla... io non mi sottoporrei alla vostra presa per i fondelli neppure sotto minaccia di morte.
Ero e sono fiera di essere un abogado, titolo che mi sono guadagnata, come ho già precisato, in un Paese più civile del nostro.

Vi ringrazio, comunque, per avermi fatto ridere ancora una volta con i vostri ultimi interventi.

Da: La rivincita parte da Macerata13/12/2011 18:41:00
tornerete a nuoto nella vostra terra iberica, dopo essere stati buttati via dal monte Conero. 

Da: blocco retroattivo13/12/2011 18:41:24
al simpaticone che mi ha detto di provare ad andare in udienza da solo rispondo che in udienza io andrò sempre col mio avvocato d'intesa :) sono molto giovane e ho tutto da imparare, ma lo farò nei prossimi anni lavorando sul campo e non studiando per un esame farsa!

Da: xcommon low13/12/2011 18:42:15
Io sono dalla tua parte visto che siamo colleghi volevo ribadire che loro a differenza nostra non sono nemmeno degni di considerazione.

Da: iocivogliocredere13/12/2011 18:49:00
Constato che qui c'è troppo "gentilume" interessato verso COMMON MIA XD !
Te Olle ti diffido dal continuare ALTRIMENTI (nota che è una minaccia.. ma di diritto XD) ti devo sfidare a DUELLO e non userò pietà ( sta storia delle confidenzine che ti prendi deve finire ! ) XD 

Da: ottimino13/12/2011 18:51:41
continuate ad abbaiare alla luna che vi cancellano nel contempo.

Da: la luna13/12/2011 18:54:11
io irradio di luce i romantici e gli porto fortuna al contempo.

Da: Steve J.13/12/2011 18:55:21
Io penso che se fai qualcosa e risulta abbastanza buona, dovresti andare avanti a fare qualcosa di meraviglioso, non aspettare troppo. Pensa solo alla prossima cosa.
                      Think different

Da: common law13/12/2011 18:57:03
ahahahah... posto qui quel che ho trovato in altro canale di questo forum... ora tentano di "terrorizzare" gli avvocati d'intesa...non ci posso credere... ahahahaha...mi correggo.. non siete alla canna del gas... siete già morti...(ma non avevate abbastanza denaro da comperare i regali di Natale per fare queste cose... ahahaha)
Il testo:
"Dichiarazioni d'intesa con "abogados": è pericoloso.

Pregiatissimi Colleghi Avvocati,
purtroppo, i fatti di cronaca che ultimamente stanno caratterizzando la cosiddetta questione abogados, in attesa di un'annunciata ed imminente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, impone ai vertici della neonata associazione "Prestigio forense", di specificare e rimarcare alcuni obblighi in capo agli avvocati che spesso per mero spirito caritatevole si adoperano a sottoscrivere dichiarazioni di intesa con gli abogados.
Con parere definitivo a qui è seguita acquiescenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a cui riteniamo di accostarci, ha statuito quanto segue:
8.        la funzione del professionista regolarmente abilitato con il quale l'avvocato stabilito deve agire di intesa è quella di assicurare i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori;
9.        la relazione illustrativa al sopra citato D.Lgs. 96/2001 "negava" la necessità di una presenza di entrambi gli avvocati, neppure per gli atti difensivi di maggiore rilevanza, rimettendo a costoro, nell'esercizio della loro autonomia professionale e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti in Italia, le modalità di cooperazione adeguate al mandato conferito dal cliente;
10.    deve tuttavia segnalarsi la continua evoluzione giurisprudenziale comunitaria sull'argomento, nonché l'esplicito disconoscimento della possibilità, da parte dell'avvocato stabilito, di "sostituire l'avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell'art. 5, par. 3 della direttiva (98/5 CE), dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilità detta disposizione" (risposta della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo del 26 settembre 2008 - petizione 0637/2007);
11.    del resto, in via generale e prescindendo dalla specifica situazione prospettata dall'istante, la figura dell'avvocato stabilito non può reputarsi equivalente o assimilabile sic et simpliciter a quella del professionista regolarmente iscritto nell'Albo, ove solo si consideri l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività forense e la necessità di distinguere la legittima libertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi (c.d. interpenetrazione economica e sociale) dall'abuso del diritto comunitario per il surrettizio riconoscimento del titolo professionale (sul punto si veda il parere dell'Avv. Raffaele Izzo al Consiglio Nazionale Forense in data 11 maggio 2010 e la recente Circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 9-C-2011 del 5 maggio 2011).
Alla luce dei fatti di cronaca avvenuti in questi giorni, che hanno comportato la sospensione disciplinare per un malcapitato collega, è ulteriormente il caso, "qualora ve ne fosse bisogno" di rimarcare:
l'abogado, non può stare in udienza ad solo. È lex specialis che i rapporti con l'autorità adita, vanno tenuti dall'avvocato. L'abogado che presta attività da solo, pure se iscritto in Italia è soggetto a difetto di ius postulandi, con tutte le conseguenze penali. Alle stesse censure è responsabilità è esposto l'avvocato che presta intesa, a cui potranno essere addotte le responsabilità in capo all'abogado, in concorso; 
l'avvocato che presta intesa, può essere sostituito in udienza da altro avvocato, delegato e retribuito dal primo. Restano in capo all'avvocato che presta intesa tutte le responsabilità. Sono improduttive di effetti tutti i diversi accordi;
l'avvocato che presta intesa risponde per culpa in vigilando, anche se totalmente all'oscuro delle eventuali attività poste in essere dall'abogado a cui presta intesa. Salvo il dimostrare che l'abogado ha scientemente posto l'avvocato d'intesa in uno stato di ignoranza sulle attività espletate;
l'attività d'intesa è "condicio sine qua non" per l'esercizio professionale, quindi va retribuita volta per volta. In caso di ispezione e accertamento fiscale, non valgono in materia tributaria diversi accordi. La retribuzione non può essere inferiore al 50% del valore della prestazione.

Alla luce di quanto sopra, invitiamo tutti i colleghi di ben valutare di concedere delle dichiarazioni d'intesa che espongono l'avvocato a gravi pericoli sine die. Allo stesso tempo, invitiamo i colleghi di far circolare questo messaggio, anche ai colleghi  "avvocati", che non ne siano a conoscenza. 
Infine, ricordiamo che, l'avvocato che ha prestato dichiarazione d'intesa, può recedere "ad libitum", comunque con comunicazione da inviare per conoscenza al consiglio dell'ordine degli avvocati depositaria della dichiarazione.
Cordialità"

Mi vergogno di essere di nazionalità italiana... capisco perchè tutto il mondo ride di noi...      

Da: Berseker13/12/2011 19:07:01
per la rivincita parte da Macerata. Ma cosa diavolo scrivi.....Eri forse presente ai colloqui che si sono tenuti a Macerata ? Oppure riporti solo voci di corridoio. Io c'ero e ti posso assicurare che stanno valutando bene quello che fanno. D'altronde le leggi riguardo agli stabiliti sono ben precise ed i vari pareri e circolari contano poco.
D'altronde un giurista dovrebbe ben saperlo.
Un saluto a Common Law....i tuoi interventi sono precisi e molto degni di nota. Si vede che ti sei (ci siamo) abilitati in un paese serio che non ricorre al terrore per vessare i deboli.

Da: blocco retroattivo13/12/2011 19:07:28
sto ancora aspettando le motivazioni di questo famigerato blocco retroattivo... suvvia non fate aspettare un giovane abogado fresco di stabilimento!

Da: Berseker13/12/2011 19:09:56
Giusto.....ed in base a quali motivazione verrebbero a toccare dei diritti acquisiti regolarmente e legalmente maturati ? Spiegatecelo !

Da: ottimino13/12/2011 19:22:12
qui siete tutti forti e tenaci, poi a giorni mi faccio due risate. Mi vado a riposare che domani devo fare i mio dovere di cittadino italiano, cari murciani

Da: blocco retroattivo13/12/2011 19:23:57
se lo dici tu... chissà come mai mi hanno appena iscritto allora... e specifico iscritto al nord :)

Da: ottimino13/12/2011 19:34:31
sempre abogado sei. hahahhahahahahhahahahahhahahhaha

Da: Berseker13/12/2011 19:47:43
Abogados si.....ed orgogliosi di esserlo. Un in bocca al lupo a tutti per lo scritto di domani...Malgrado tutto sono sempre solidale con voi e vi auguro buone cose. L'invidia, purtroppo, è una brutta bestia.

Da: TANGO213/12/2011 20:03:22
cara common l. quanto da te postato alle 18,57 mi fa rabbrividire..ora pero' hai semplicemente rappresentato quanto hanno scritto ..non ho visto un tuo commento da giurista..leggendo ..veramente dobbiamo andare accompagnati con il grembiulino...ci manca lo jus postulandi...non possiamo far nulla.io reputo siano pazzie ..non e' vero quel documento e' artefatto.
come non credo che in un esame /concorso per avvocati abbiano a parlare degli abogadi ..io non credo..ma come si permettono? ma costoro hanno delle responsabilita' non da poco..... cilatroni, malandrini mafiosi ...ma qualcuno avrebbe dovuto dire ..chi della commissione si e' abilitato da bologna in giu' lasci l'aula...vedresti che molti se ne andrebbero...
mi sono consultato con un anziono giudice e sai cosa mi ha detto ..se hai un titolo Abogado...spendilo ..lavora senza paura.
ma e' mai possibile ogni giorno ....una...
rispodimi per favore il tuo pensiero??

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