>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Esame avvocato Spagna
61277 messaggi, letto 962632 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Su questo thread è assolutamente vietata la compravendita di quiz e dispense.
Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>

Da: lano26/05/2011 17:47:54
forse si riferisce alla procedura adottata dalla città di ancona

Da: xolleeeee26/05/2011 21:59:51
ma sei ancora qui? speravo fossi riuscito a crearti una vita.
Tanti saluti alla mamma.

Da: Fai da te26/05/2011 22:02:11
x ottimo. Credo che abbiamo ragione tutti e due. Nel senso che, alcuni collegi, esempio Madrid, ti fanno firmare la chiarazione sostitutiva di giuramento (se vuoi non farlo). In Catalogna, sono certo non è obbligatorio, in Andalucia sì. Previo restando che, se non giuri firmi sempre il verbale di impegno. 

Da: Per tutti27/05/2011 07:42:20
Fatte causa ai cdo, consiglio spassionato. Lesione di diritto soggettivo e chiedete i danni, nel caso poi i cdo non vi pagheresti vendete il credito ad una società di factor .

Da: iocivogliocredere27/05/2011 08:58:14
ahahha la Soc di Factoring: la trovata geniale che mancava XD !!
ma perchè non ci dovrebbero pagheresti XD ??

dai dai su che se al limite il singolo coa non si muove ad iscrivere.. ci pensa il Cnf (questo è il primo passaggio prima di pensare a cause.. ) !!
Ma se ci si trova in una situazione (non come quella burocratica tipo Cavallera..) dove sono stati fatti esami e si ha in mano la credencial.. perchè avere timori ?! Andate dal Presidente del vs coa e se ha le idee poco chiare permettetevi di ricordargli che l'art. 6 del Dlgs 96/2001 ..
L'esperienza professionale all'estero avrebbero titolo a domandarvela solo se non aveste fatto quei benedetti esami..

Da: ottimo27/05/2011 09:34:40
x Fai da te
Può darsi che sia  come dici tu, però se non mi ricordo male il giuramento è reso abbligatorio dalla legge sulla abogacia della quale alcuni giorni fa ho postato il link.
Poi se tale legge sia derogabile da normative delle Comunidades Autonomas non te lo sò dire.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: fai da te27/05/2011 09:42:19
Certo, credo tu abbia ragione e, che il verbale di giuramento è un sostituto del giuramento che diversamente deve essere prestato. Onestamente come ben sai, ad oggi ho altri problemi da risolvere, ecco perchè non ho approfondito, però un sano confronto è molto utile per evitare di fare fesserie specie in Italia.
x tutti stabiliti e non: x favore evitate caxxate come sottoscrizioni abv., adv., av., avv. stab., dott. avv. stab., ecc.  I COA hanno aperto un mare di procedimenti in proposito. Essere stati stabiliti non significa averla fatta franca, anzi e da quel momento che si inizia a rischiare seriamente ....... La norma è chiara!!!!!

Da: fai da te27/05/2011 09:50:47
amici, io creco ch questa sentyenza possa in un certo senso aiutarci, che ne pensate' Aspetto suggerimenti

In quali Stati dell'Unione europea possono esercitare la professione di notaio anche i non cittadini? Risposta: in tutti gli Stati dell'Unione.

Decidendo sei ricorsi della Commissione (appoggiata dal Regno Unito) per inadempimento nei confronti di vari Stati membri (Belgio causa C-47/08, Francia causa C-50/08, Lussemburgo causa C-51/08, Austria causa C-53/08, Germania causa C-54/08, Grecia causa C-61/08 e Portogallo causa C-52/08) che riservavano ai loro cittadini l'esercizio della professione notarile, la Corte di giustizia, con sentenza depositata il 24 maggio 2011, ha stabilito che la professione di notaio, anche se è certo che persegue obiettivi di interesse generale, non è per ciò solo partecipe dell'esercizio di poteri pubblici. Conseguentemente, poichè la partecipazione ai poteri pubblici è l'unica causa, secondo il Trattato dell'Unione Europea, per cui è possibile derogare al principio della libertà di stabilimento, ne deriva per la Corte che sono incompatibili con il Trattato (in quanto discriminano inammissibilmente in base alla nazionalità e quindi violano l'art. 43 del Trattato ) quelle normative nazionali che escludono la possibilità per i non cittadini d'esercitare la professione di notaio....

Se la conferma del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza appariva scontata, non lo era affatto l'affermazione per cui solo le attività che costituiscono una "partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri" possono beneficiare di una deroga all'applicazione del principio della libertà  di stabilimento. Non era scontata l'affermazione per cui "le attività notarili, come attualmente definite negli Stati membri in questione  non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'art. 45 del Trattato CE. Pertanto, il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa di tali Stati per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dal Trattato CE". Non era affatto scontato il rifiuto della tesi avversa per cui il notaio sarebbe "un pubblico ufficiale che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri e la cui attività è esclusa dalla disciplina sulla libertà di stabilimento". Non era scontato che non si sarebbero riconosciute applicabili le esclusioni consentite dal Trattato CE, relative al principio di libertà di stabilimento, per attività che partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Non era scontato che si sarebbe potuto leggere nelle sentenze della Corte di giustizia frasi del genere: "Il fatto che l'attività dei notai persegua un obiettivo di interesse generale, ossia quello di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente, di per sé, a far considerare tale attività come partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri"; e ancora: "le attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate comportano  di frequente l'obbligo, per le persone che le compiono, di perseguire un obiettivo del genere, senza  che dette attività rientrino per questo nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri".

Negare che il notaio sia partecipe al potere pubblico, sconfessa la posizione giurisprudenziale largamente dominante che riconosceva tale professionista in generale come partecipe del potere statuale. La decisione della Corte di giustizia smonta tale convincimento anche con particolare riferimento alle varie attività dei notai: quella di pubblico ufficiale che autentica, quella del redigere atti aventi efficacia probatoria, quella del compiere attii aventi efficacia esecutiva, quella dell'intervenire in materia successoria. La conseguenza sarà che i notariati d'europa non potranno più ritenersi per previsione generale esentati dalle regole dell'Unione che valgono per tutti gli altri professionisti in tema di libertà di stabilimento, libertà di concorrenza, libertà di prestazione dei servizi. Certo gli Stati potranno invocare le esigenze imperative di interesse generale che si possono riscontrare nella regolazione della indipendenza, incompatibilità, inamovibilità dei notai, così come nella selezione dei notai, nella limitazione del loro numero, nella limitazione delle loro competenze territoriali, nella loro remunerazione. Ma è altro tipo di esclusione dalle regole di concorrenza, stabilimento e prestazione dei servizi, rispetto a quella (generale) sino ad oggi invocata. Da oggi in poi gli Stati potranno introdurre e mantenere in vigore regole derogatorie rispetto a quelle valide per tutte le professioni in tema di concorrenza, stabilimento e prestazione di servizi, solo se si tratti di regole rispettose del principio di proporzionalità (efficaci e non limitatrici della libertà in misura superiore al necessario). 

Scrive, tra l'altro, la Corte di giustizia, con riguardo all'attività del notaio pubblico ufficiale che autentica atti: "Mediante tale intervento - obbligatorio o facoltativo in funzione della natura dell'atto - il notaio constata il ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per la realizzazione dell'atto, nonché la capacità giuridica e la capacità di agire delle parti. L'atto pubblico gode inoltre di un'efficacia probatoria qualificata nonché di efficacia esecutiva.            Sono oggetto di autenticazione gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito. Sono infatti le parti stesse a decidere, nei limiti posti dalla legge, la portata dei loro diritti e obblighi e a scegliere liberamente le pattuizioni alle quali vogliono assoggettarsi allorché  presentano un atto o una convenzione al notaio per l'autenticazione.              L'intervento del notaio presuppone quindi la previa esistenza di un consenso o di un accordo di volontà delle parti. Inoltre, il notaio non può modificare unilateralmente la convenzione che è chiamato ad autenticare senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti.         L'attività di autenticazione affidata ai notai non comporta quindi una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri.              La circostanza che determinati atti o determinate convenzioni debbano essere obbligatoriamente oggetto di autenticazione a pena di nullità non è idonea ad inficiare tale conclusione, in quanto è usuale che la validità di atti diversi sia assoggettata a requisiti di forma o ancora a procedure obbligatorie di convalida.

Quanto alla rilevanza dell'essere il notaio in concorrenza, su un determinato territorio, con suoi colleghi, aggiunge la Corte di giustizia: "Inoltre, nei limiti delle rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri".

Pure rilevanza attribuisce la Corte di giustizia alla responsabilità professionale del notaio, affermando: "Del pari, essi sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell'esercizio delle loro attività, a differenza delle pubbliche autorità, per i cui errori assume responsabilità lo Stato".

DUNQUE ANCHE IN ITALIA LA PROFESSIONE DI NOTAIO NON PARTECIPA DEL POTERE PUBBLICO, SECONDO IL SIGNIFICATO CHE A DETTA PARTECIPAZIONE ATTRIBUISCONO LE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA. QUINDI IL NOTARIATO ITALIANO (CHE HA EVITATO DI INCAPPARE DIRETTAMENTE NELLE SENTENZE IN QUESTIONE, AVENDO ABOLITO NEL 2003 IL REQUISITO DELLA CITTADINANZA ITALIANA) NON PUO' RITENERSI ESTRANEO ALLE RICHIAMATE CONSEGUENZE DELLE SETTE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 24 MAGGIO 2011. RIBADISCO: da oggi in poi gli Stati dell'Unione, compresa l'Italia, potranno introdurre e mantenere in vigore regole in tema di notariato (ad es. riguardo a indipendenza, incompatibilità, inamovibilità dei notai, oppure riguardo a selezione dei notai, limitazione del loro numero, limitazione delle loro competenze territoriali, loro remunerazione) derogatorie rispetto a quelle valide per tutte le professioni in tema di concorrenza, stabilimento e prestazione di servizi, solo se si tratti di regole rispettose del principio di proporzionalità e cioè efficaci e non limitatrici della libertà in misura superiore al necessario. 

Non mi pare che in senso contrario sia argomento valido quanto si legge nel comunicato stampa del Notariato italiano del 24 maggio 2001

Da: fai da te27/05/2011 09:54:22
scusate gli orrori di battitura, ma sono in Spagna e la tastiera è diversa ..........

Da: Per tutti27/05/2011 10:55:56
Fare causa : se non vi iscrivono: e un vs diritto l iscrizione all albo professionale!

Da: in effetti27/05/2011 11:04:10
ho letto i punti tra 80 e 90 della motivazione, in effetti vengono ribaditi dei punti molto interessanti che ci vengono in soccorso.

Da: in effetti27/05/2011 11:06:39
- Nel merito
77 Va anzitutto ricordato che l'art. 43 CE costituisce una delle disposizioni fondamentali del diritto
dell'Unione (v. in questo senso, in particolare, sentenza Reyners, cit., punto 43).
78 La nozione di stabilimento ai sensi di tale disposizione è una nozione molto ampia e implica la
possibilità, per un cittadino dell'Unione, di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita
economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine e di trarne vantaggio,
favorendo così l'interpenetrazione economica e sociale nell'ambito dell'Unione europea nel settore
delle attività autonome (v., in particolare, sentenza 22 dicembre 2008, causa C-161/07,
Commissione/Austria, Racc. pag. I-10671, punto 24).
79 La libertà di stabilimento riconosciuta ai cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro
Stato membro comporta in particolare l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio alle
condizioni poste dalla normativa dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini (v., in
particolare, sentenza 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273, punto
13, e, in questo senso, sentenza Commissione/Austria, cit., punto 27). In altri termini, l'art. 43 CE
vieta a ciascuno Stato membro di prevedere nella sua legislazione, per le persone che si avvalgono
della libertà di stabilirvisi, norme per l'esercizio delle loro attività diverse da quelle stabilite per i
propri cittadini (sentenza Commissione/Austria, cit., punto 28).
80 L'art. 43 CE mira quindi a garantire il trattamento nazionale a qualsiasi cittadino di uno Stato
membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata e
vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto
restrizione della libertà di stabilimento (sentenza Commissione/Francia, cit., punto 14).
81 Orbene, nella fattispecie, la normativa nazionale controversa riserva l'accesso alla professione di
notaio ai cittadini belgi, sancendo così una disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza,
vietata, in linea di principio, dall'art. 43 CE.
82 Il Regno del Belgio sostiene tuttavia che le attività notarili esulano dall'ambito di applicazione
dell'art. 43 CE in quanto esse parteciperebbero all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'art. 45,
primo comma, CE. Occorre quindi, anzitutto, esaminare la portata della nozione di esercizio dei
pubblici poteri ai sensi di quest'ultima disposizione e, in un secondo tempo, verificare se le attività
affidate ai notai nell'ordinamento giuridico belga rientrino in tale nozione.
83 Con riferimento alla nozione di «esercizio dei pubblici poteri» ai sensi dell'art. 45, primo comma,
CE occorre sottolineare che la sua valutazione deve tener conto, secondo costante giurisprudenza,
del carattere, proprio del diritto dell'Unione, dei limiti posti da tale disposizione alle deroghe
consentite al principio della libertà di stabilimento, al fine di evitare che l'effetto utile del Trattato in
materia di libertà di stabilimento venga vanificato da disposizioni unilaterali adottate dagli Stati
membri (v., in questo senso, sentenze Reyners, cit., punto 50; Commissione/Grecia, cit., punto 8,
e 22 ottobre 2009, causa C-438/08, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-10219, punto 35).
84 Sempre secondo giurisprudenza costante, l'art. 45, primo comma, CE costituisce una deroga alla
norma fondamentale della libertà di stabilimento. In quanto tale, detta deroga deve essere
interpretata in maniera che la sua portata si limiti a ciò che è strettamente necessario per tutelare
gli interessi che tale disposizione permette agli Stati membri di proteggere (sentenze
Commissione/Grecia, cit., punto 7; Commissione/Spagna, cit., punto 34; 30 marzo 2006, causa
C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I-2941, punto 45; 29 novembre
2007, causa C-393/05, Commissione/Austria, Racc. pag. I-10195, punto 35, e causa C-404/05,
Commissione/Germania Racc. pag. I-10239, punti 37 e 46, nonché Commissione/Portogallo, cit.,
punto 34).
85 La Corte ha inoltre più volte ribadito che la deroga prevista all'art. 45, primo comma, CE va
limitata alle sole attività che, di per sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e
specifica all'esercizio dei pubblici poteri (citate sentenze Reyners, punto 45; Thijssen, punto 8;
Commissione/Spagna, punto 35; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 46;
Commissione/Germania, punto 38, e Commissione/Portogallo, punto 36).
86 In proposito la Corte ha avuto l'occasione di considerare escluse dalla deroga prevista all'art. 45,
primo comma, CE talune attività ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri
(v., in tal senso, citate sentenze Thijssen, punto 22; Commissione/Spagna, punto 38; Servizi
Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 47; Commissione/Germania, punto 38, e
Commissione/Portogallo, punto 36), o determinate attività il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorità amministrative o giudiziarie, o addirittura una
partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di
decisione di tali autorità (v., in tal senso, sentenza Reyners, cit., punti 51 e 53), o ancora
determinate attività che non comportano l'esercizio di poteri decisionali (v., in tal senso, citate
sentenze Thijssen, punti 21 e 22; 29 novembre 2007, Commissione/Austria, punti 36 e 42;
Commissione/Germania, punti 38 e 44, nonché Commissione/Portogallo, punti 36 e 41), di poteri di
coercizione (v. in tal senso, in particolare, sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 37), o di
potestà coercitiva (v., in tal senso, sentenze 30 settembre 2003, causa C-47/02, Anker e a.,
Racc. pag. I-10447, punto 61, nonché Commissione/Portogallo, cit., punto 44).

Da: x "fai da te" e "in effetti"27/05/2011 11:12:57
scusate, ma voi credete che degli abogados sono in grado di leggere una sentenza. Dai su non scherziamo ehhh!!! Al massimo posso disquisire di accenti, talchè, ma pretendere di leggere una sentenza è troppo. A limite andranno presso qualche guru con la V° elementare che riferirà di essere la reincarnazione di Sai Baba che dirà loro, 4000 grazie.

Da: abogado number 127/05/2011 11:49:31
ammetto infatti io n ciò capito na sega

Da: iocivogliocredere27/05/2011 11:49:42
che coraggio questo qua su delle 11.12 : uno che scrive sono al posto di siano.. si permette di scrivere ditalchè XD.
Un buffone licenziado !

Da: fai da te27/05/2011 11:50:35
xx "fai da te" e "in effetti".
Scusa, presumo che sei il principe del foro. Alle 11.12 del mattino che fai, non sei in tribunale o sei uno di quelli che voleva prederci a calci ed ora ha scoperto che le scarpe si sono fatte talmente strette da non poter tirar calci e nemmeno camminare. O peggio, sei uno di quelli che divenuto avvocato per grazia ricevuta (pareri ed atti di gruppo) ora ha scoperto di essere solo un mulo da soma, senza una pratica, idoneo a chiedere a mamma e papà i soldini per pagare l'affitto dello  studio sempre deserto e la cassa; o ancora meglio un topo di cancelleria che per 1000 euro al mese inizia  a far file alle 6 del mattino e termina alle 22, per un dominus che a natale gli offre una pizza, prima di andare in Porche a Cortina, mentre tu vai in motorino anche d'inverno perchè la macchina non puoi permettertela.
Non è colpa degli abogados, pensaci bene.

Da: fai da te27/05/2011 11:55:19
c'è molto da capire. La corte mette dei paletti definitivi sulla stabilizzazione. I nostri nemici hanno sempre detto che loro non ci vogliono perchè devono tutelare l'utente terzo. Beh, il punto è superato.

84 Sempre secondo giurisprudenza costante, l'art. 45, primo comma, CE costituisce una deroga alla
norma fondamentale della libertà di stabilimento. In quanto tale, detta deroga deve essere
interpretata in maniera che la sua portata si limiti a ciò che è strettamente necessario per tutelare
gli interessi che tale disposizione permette agli Stati membri di proteggere (sentenze
Commissione/Grecia, cit., punto 7; Commissione/Spagna, cit., punto 34; 30 marzo 2006, causa
C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I-2941, punto 45; 29 novembre
2007, causa C-393/05, Commissione/Austria, Racc. pag. I-10195, punto 35, e causa C-404/05,
Commissione/Germania Racc. pag. I-10239, punti 37 e 46, nonché Commissione/Portogallo, cit.,
punto 34).

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA27/05/2011 12:12:21
x x ollllèèèè: infatti proprio perchè ho una vita intervengo poco, tanto ci sei tu che mi sostituisci usando il mio nick. A tua mamma più che i saluti faccio gli auguri: auguri di riprendersi prima o poi fisicamente e psichicamente dal parto anale che ha subito. Ma ancora girano sti elementi neanche Avv. che denigrano gli Abogados??? Voi che neanche avete un titolo le sentenze le sapete leggere?? Dalle cappelle atomiche che sento in Tribunale anche dai vs. padroncini i dubbi mi sorgono. Ciao a tutti, ciao FAI, ci sentiamo presto

Da: lillovero27/05/2011 12:14:24
fai date, ma di che parliamo? qualcuno sano di mente potrebbe accettare la motivazione offensiva per l'intelligenza che i crociati contro-abogados non vogliono abogados per tutelare i terzi??????

è una motivazione simile a quella secondo cui le tariffe minime sono a tutela dei giovani.

fino a quando si permetterà ai vecchi tromboni e ai loro servi di dire queste cose senza farli vergognare non si andrà molto avanti.

l'amico che ci prende in giro a non conosce il congiuntivo è un esempio palese; ci sono persone talmente poco sveglie che non capiscono la propria dimensione fino a quando non viene loro sbattuta in faccia.

e alla fine ci si trova con dei semi-analfabeti che proclamano di rappresentare l'avvocatura tutta.... che disastro che si prospetta.

ora anche confindustria pretende liberalizzazioni; con i rappresentanti dell'avvocatura che si sono giocati la faccia con "desclamazioni" al limite della licenza media voglio vedere con quanta autorevolezza si opporranno a chi proporrà di affidare la conciliazione ai laureati in scienze della comunicazione.

la dignità va conservata, il prestigio, il rispetto, l'autorevolezza sono beni preziosi. alcuni rappresentanti dell'avvocatura hanno sperperato un patrimonio da questo punto di vista (e non solo...)

Da: fai da te27/05/2011 12:28:02
purtroppo hai ragione...............
certo, alla luce della lesa maestà dei notai, ora voglio devere che dicono i coa. Fatto salvo che, non diano una lettura della nuova sentenza dopo aver bevuto litri di chianti a mo' di Cavallera.

Da: abogado seguro27/05/2011 13:02:58

- Messaggio eliminato -

Da: lillovero27/05/2011 16:00:19
chissà perchè ho il sospetto che abogadoseguro sia quello che scriveva "LILLAAAAAAAAAA AHAHAHAHAHAH" sul forum e probabilmente l'autore di altre similari fantastiche e raffinate trovate di spirito...

Da: x abogado seguro27/05/2011 16:22:09
Non voglio insegnare nulla a nessuno, però tra tanti a cui dare soldi perchè proprio a uno che utilizza uno spazio web gratis e nemmeno spende 10euro  per comprarsi un dominio...
Non sei disposto a spendere un centesimo per il tuo business figurati gli altri...

Da: abogado seduto27/05/2011 17:46:32
cari colleghi,
attenzione a  quel pataccaro di abogado seguro.....state "seguri" che vi troverete bloccati a vita.
Senza referenze e senza tituli ,senza un numero fisso , un fax......classica pubblicità da improvvisato.

VAI  A LAVORARE

Da: gianni27/05/2011 17:47:42
Sento puzza di truffa!!

Da: paiella27/05/2011 17:50:32
X tutti i convocati a Roma e Milano nn vi scoraggiate nn iscrivono solo chi nn ha formazione o chi ne tiene poca!!

Da: pinotto27/05/2011 17:51:51
Ci sono cialtroni seduti sul sofà che beati chi se li fa!

Da: Abogado convocado27/05/2011 17:53:26
Sono un abogado convocato come devo fare nn avere problemi ad essere stabilito?

Da: copacabana27/05/2011 17:55:23
Ragazzi arriva l'estate partiamo per le vacanze ,ma non fidiamoci di questi culi flaccidi senza ritegno!

Da: X TUTTI27/05/2011 22:28:10
riprendo un concetto IMPORTANTISSIMO di FAI DA TE:
siete abogados, iscritti anche in italia o meno?
Attenzione, NON scrivete MAI:
Avv.
Dott. Abg
Abg.
Dott.
Adv.
Abv.
e simili.
Chi è iscritto a barcelona IN TEORIA può scrivere advocat, ma senza abbreviarlo in "Adv." (divieto di usare espressioni che possono far confusione col titolo di avvocato, il titolo straniero va usato per intero).
Ricordo che contravvenire a questa regola è illecito che viene segnalato perfino al coa spagnolo di appartenenza (codice deontologico forense degli avvocati europei)

Poi fate come volete, ma se vi trovate sottoposti a procedimento disciplinare e (in alcuni casi) anche penale, col culo dolorante (chiedere a chi sta subendo sto trattamento ora, sta facendo grande uso di disinfiammanti), ringraziate solo voi stessi.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>


Torna al forum