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Esame avvocato Spagna
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Da: Stefano8424/03/2011 19:00:56
sei sicuro? non ho trovato da nessuna parte questo vincolo!

Da: Sapete cosa significa?24/03/2011 19:05:53
Che il ricorso al CNF ciascuno se lo può fare da se, in libera prestazione di servizi, agendo d'intesa con un avvocato locale..

Da: ottimo24/03/2011 19:14:34
x Stefano84, si. Il diritto alla libera circolazione professionale non può essere compresso nemmeno a livello interno.  Ti dovrai al limite avvalere di un domiciliatario.

Da: Sapete cosa significa?24/03/2011 19:18:12
Che il ricorso al CNF ciascuno se lo può fare da se, in libera prestazione di servizi, agendo d'intesa con un avvocato cassazionista locale.

Da: Sapete cosa significa24/03/2011 19:19:28
NON DIMENTICATE DI CHIEDERE I DANNI !!!

Da: Sapete cosa significa24/03/2011 19:28:28
Picche dal CNF? Tanto meglio.. si va in cassazione, quindi, obligatoriamente alla CGCE !!!

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Da: Stefano8424/03/2011 19:30:08
Infatti mi sembra assurdo che tu debba prevalentemente lavorare nel foro in cui sei iscritto. Perchè altrimenti vi sarebbe la libera circolazione a livello europeo e non invece quella a livello nazionale? Poi è ovvio un domicilio nel foro in cui ti iscrivi è sempre necessario, anche se tu potessi iscriverti come avvocato.

Da: fai da te24/03/2011 21:14:24
no, significa che non possono dirti nulla è chiaro. Certo, dopo i tre anni........... v° parere 14 2010 cnf, su ipsoa

Da: fai da te24/03/2011 21:29:28
ma, non avete capito che la legge 31/1982 è l'uovo di Colombo!!!???
Non mi iscrivi, intanto esercito, senza limiti di minimali ecc., e poi vediamo come va a finire. Tanto siamo chiari con noi stessi e gli altri, dove vogliono andare? Un mese, 6, 8, un anno e poi, che fanno non ti iscrivono? Ohhh, l'Italia è in Europa,   c'è l'Euro!!!!
Fino ad un po' di tempo fa, eravamo il passatempo dell'Oua, ora che si sono accorti che per pensare a 500 abogados, si sono infilati lì la madiazione, vedi se pensano più a noi. E' una moda parlar male di noi. Passerà.

Da: x CLEX x OTTIMO24/03/2011 22:01:12
"ottimo 24/03/2011 18.12.13
x CLEX x OTTIMO
Scusami ho commesso un'altra imprecisione: dovevo dire 30.10.2013.
Mi sa che hai sbaglaito ancora leggi il n. due della disposicion transitoria unica della ly 34/06 sotto riportata:


Disposición transitoria �ºnica. Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia de título profesional.


1. Los títulos profesionales regulados en esta norma no serán exigibles a quienes ya estuvieran incorporados a un colegio de abogados o procuradores, como ejercientes o no ejercientes, en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.

2. Los títulos profesionales regulados en esta ley tampoco serán exigibles a quienes, sin estar incorporados a un colegio de abogados o procuradores a su entrada en vigor, hubieran estado incorporados antes de su entrada en vigor, como ejercientes o no ejercientes, durante un plazo continuado o discontinuo no inferior en su cómputo total a un a�±o, siempre que procedan a colegiarse antes de ejercer como tales y no hubieran causado baja por sanción disciplinaria.

3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley se encontraran en posesión del título universitario de licenciado o de grado en Derecho, y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un plazo máximo de dos a�±os, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los títulos profesionales que en ella se regulan."


Leggendole in combinato disposto a mio giudizio:

l'espressione "entrata in vigore" utilizzata per i soggetti del punto 3 è da considerare il 30.10.2013  (per i quali gli effetti dell'entrata in vigore hanno una dilazione di ulteriori di due anni)

Diversamente ci sarebbero a mio modesto avviso dei profili di incostituzionalità della norma per disparità di trattamento

Da: Dimostrazione richiesta ex art. 8 legge 31/198225/03/2011 10:52:25
Ley 38/1980, Art. 1 Todo Letrado incorporado a cualquier Colegio
de Abogados de Espana podr6 actuar en todos los
recursos de que Sean susceptibles los asuntos que dirigi6
en cualquier instancia ante cualesquiera Tribunales
o Juzgados, incluso ante el Tribunal Supremo
y la Audiencia Nacional, sin que pare ello tenga
nece*******d de incorporarse a los Colegios donde
radiquen los Tribunales ante los que dichos recursos,
acciones o reclamaciones se sustancien . Para
las actuaciones antedichas, el Letrado, previa acreditaci6n
de su perterencia al Colegio de origen y
de su intervenci6n en el proceso, deber5 comunicarlo
al Decano del Colegio receptor, que le habilitari
para actuar como colegiado a todos los efectos
en el asunto concreto y, en consecuencia, quedare
acogido a la protecci6n y sujeto a la discipline
del Colegio, que Ilevara un registro de estas habilitaciones
. No necesitara abonar cuota de incorporaci6n
y solamente podr5 ejercitar derechos politicos
en el Colegio de origen .

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_038_1980.pdf

Da: spagnoli25/03/2011 10:57:23
vi adoro

Da: libero25/03/2011 11:20:33
anvedi, gli abogados vanno a patrocinà pure in cassazione

è una vita che esercito come avvocato e la cassazione non l'ho vista de recente manco in fotografia. Una vorta sola, quanno me escrissi ar palazzaccio...poi solo pe sentito dire

e loro esercitano così in libera prestazione e vanno a patrocinà in cassazione

faccio loro i complimenti e mi rammarico per la mia povera misera condizione, ce l'hanno er diritto dentro ar sangue, loro, e io so solo un poraccio

Da: sempre25/03/2011 11:46:11
forza maggica

Da: x fai da te25/03/2011 11:55:02
Altro che uovo di Colombo..rischi di cadere in un trappolone.
Attento all'esercizio il libera prestazione di servizi.L'attività non deve essere "stabile e continuativa" (oltre ad altri parametri)o devi per forza avvalerti del diritto di stabilimento (e in caso di diniego proporre ricorso) e non nasconderti dietro la 31/1982  .
Sulla normativa vi è della giurisprudenza nazionale e comunitaria proprio su un avvocato tedesco(Ordine Milano,CNF,Cassazione e Corte di giustizia).

Da: x stefano8425/03/2011 12:33:39
non puoi farlo!!! o meglio tu esercita pure al di fuori del foro dove sei iscritto, ma vedrai che passati i 3 anni non otterrai l'integrazione... e qui gli ordini hanno pienamente ragione...

Da: Stabilito25/03/2011 12:45:28
Scusate sto cercando il parere, in merito agli Abogados, del Prof. Avv. R. Izzo che trovai l'anno scorso sul sito del cnf e adesso non lo trovo più; nessundo di Voi ha idea di come reperirlo?

Da: ottimo25/03/2011 13:39:18
x   x stefano 84
Motiva perchè gli "ordini hanno pienamente ragione".
Io non vedo perchè dovrebbero vietarti l'integrazione, solo  perchè non hai esercitato nel foro di appartenza?.
Nessuna legge impone ad un avvocato di esercitare nel circondario di appartenenza, ed anche quelle limitazioni che c'erano sono state tolte ormai circa 25 anni fa, non vedo perchè ti ostini a pensare che siamo nel medioevo.
Non preoccuparti Stefano 84 se tu eserciti, nel senso che devi avere cause veramente seguite in Italia ( in tutto il territorio italiano), nessuno potrà toglierti l'integrazione.

Da: ----------25/03/2011 14:39:29
Dal centro italia si sà qualcosa sugli iscrivendi o meglio sulle odmande presentate ma sospese? tipo Roma,Latina, Frosinone, Velletri,Tivoli, Civitavecchia.....

Da: fai da te25/03/2011 15:25:16
x x fai da te. Se avessi letto quel che ho detto, capiresti che io ho detto ben altra cosa. La sentenza che dici tu, la conosco parola x parola, come tutta la materia. Spero che tu non dica quel che dici eprchè devi vendere pacchi di natale.

Da: fai da te25/03/2011 15:34:50
proseguo intervento delle 15.25.16.
Una volta che il professionsita ritiene per il numero e la natura delle pratiche che ha nel territorio ospitante, e/o lo rileva un coa ospitante, che di fatto vi è una stabilizzazione, è obbligo del professionsita "chiedere" di essere stabilito non essere stabilito. Una volta osservato l'obbligo di richiesta se si è stabiliti bene, altrimenti il professionista ha ottemperato a quanto di suo dovere e, può esercitare tranquillamente. Nessuno, nemmeno il Papa può sindacare la libera circolazione dei lavoratori. In pratica, se è il paese ospitante che non ti stabilizza e/o rallenta artatamente la tua stabilizzazione, puoi esercitare e guadagnare anche 1000.000 di euro al giorno che nessuno può toccarti. Vedi la sentenza del veterianario polacco e tante altre.
Il fatto è che, le agenzie non vogliono che si sappiano certe cose poichè, poi non possono prendere per la gola la gente, tanto non ha più fretta perchè esercita lo stesso. Ma la legge è chiara. 

Da: è vero25/03/2011 15:41:26
infatti la sentenza Ordine Milano,CNF,Cassazione e Corte di giustizia, parla di un  tedesco che a Milano fatturava all'epoca 700.000.000 di lire annue, e mai eludendo tasse e contributi ha chiesto l'iscrizione. Spero di avere lo stesso problema.

Da: resoluciòn25/03/2011 16:02:33
ma che caxxo è successo che non arrivano più?

Da: pochini25/03/2011 16:04:02
mi sembrate eravamo 4 amici al bar. Tra un po' fare prima a ritrovarvi al bar, in un tavolo da 2.
Addios Spagna

Da: xpochini25/03/2011 16:07:02
grazie che ci sei tu

Da: x fai da te25/03/2011 16:42:36
prima di tutto non ho pacchi e pacchetti da vendere.Anzi sostengo fermemente di far valere i propri diritti con il solo certificazione di iscrizione a un collegio e senza fornire ulteriori gadget spagnoli.
Ma questa azione deve esser fatta prima di passare dalla parte di possibile torto.Tu dici "tanto prima o poi dovranno iscrivere".A parte che vi è chi è bloccato da più di un anno, se si arriverà alla cgce passaeranno altri 3-4 anni(da quando qualcuno inizierà un ricorso).
Tu dici che chi intende esercitare in modo continuo ha il "dovere" di chiedere lo stabilimento.In primo luogo è un diritto che ti obbliga a presentare una domanda non appena vuoi avvalertene.
Ad ogni modo la direttiva prevede il potere degli Ordini di rigettare la domanda con motivazione così come il potere dell' istante di ricorrere giurisdizionalmente.Se non impugni le motivazioni fornite non puoi dire che il diritto ti sia stato negato(più che altro hai rinunciato al tuo diritto di essere stabilito) e men che meno puoi servirti "senza preoccupazioni" di una direttiva che disciplina la prestazione di servizi, con finalità  diverse dallo stabilimento, in quanto hai esercitato in violazione dei limiti previsti della stessa 77/249/CEE.
Questo è il mio pensiero, poi ognuno legga le leggi e sentenze e si coporti come meglio crede.

Da: gianni melma25/03/2011 16:59:34
x fai da te: sono della tua stessa opinione

Da: ottimo25/03/2011 17:07:14
x fai da te e gianni melma
Si però il potere degli ordini dovrebbe essere del tipo Discrezionale Vincolato, non discrezionale e basta.

Da: ius utendi fruendi25/03/2011 17:23:54
chi si vede rigettata la domanda di iscrizione come stabilito può si avvalersi della direttiva MA ha l'obbligo anche di impugnare la delibera di rigetto. E ha l'obbligo (per cos' dire) di vincere la causa perchése sfortunatamente la perde vorrà dire che nel frattempo ha esercitato abusivamente ai sensi della direttiva.
La direttiva sulla libera prestazione dei servizi oltre ad essere di difficoltosa applicazione (non puoi avere uno studio stabile etc. non sei sull'albo né sugli elenchi con  tutte le conseguenze) è una direttiva che disciplina servizi sporadici, non stabili

Da: ius utendi fruendi25/03/2011 17:24:49
tutto il resto sono cazzate da agenzia.
ciauzz!

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