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Esame avvocato Spagna
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Da: cnf21/03/2011 19:34:43
che cosa maggio?

Da: non capisco21/03/2011 19:42:55
una cosa, come mai c'è così tanta incertezza i n merito alla procedura per ottenere l'abilitazione in Spagna? non c'è una legge che regolamenta il tutto?

Da: fai da te21/03/2011 20:18:27
xBy OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA. Sì, volevo dire resoluciòn. Il senso è quello, anche se ci sono dei colleghi che forse stanno rischiando un po' troppo, da quel che mi dicono. Parlo di spendere soldi.Io tenterei, ma senza spendere un centesimo, se non per le spese cd. vive.

Da: GioAlessandro27 21/03/2011 20:24:40
L'incertezza è dovuta al fatto che la Spagna è in competizione con l'Italia per essere l'ultima ruota del carro insieme all' Italia (peggio di noi solo la Grecia credo). Burocrazia borbonica e spesso inefficente nè piu' nè meno che in Italia.
Io vivo in Spagna e seguendo da vicino (essendo a contatto con la realtà universitaria) l'evoluzione della riforma posso dire per certo che c'è solo INCERTEZZA. Presidi di facoltà e rettori hanno chiesto la proroga della riforma, ma al momento non si sa nulla. Al ministero dell'istruzione spagnola ne sanno meno di voi che state in Italia, di certo c'è che allo stato attuale non c'è nessuna attivazione dei master di specializzazione forense...
Altra cosa : qualcuno di voi ha sentito parlare dell'accordo di Bologna? In base a tale protocollo, SE NON ERRO, le lauree ottenute in un Paese europeo dovrebbero essere tutte parificate e riconosciute.

Da: GioAlessandro27 21/03/2011 20:26:11
** ERRATA CORRIGE **
Intendevo scrivere  che la Spagna è in competizione con l'Italia per essere l'ultima ruota del carro in ambito europeo ;)

Da: fai da te21/03/2011 20:30:08
la Convenzione di Bologna, ha costretto di fatto la Spagna a dover fare la laurea in legge di 5 anni, così come è successo in Italia. Xò la differenza è nel fatto che, l'Itlia è stata furba ed ha fatto un decreto ad hoc di equiparazione delle quadriennali con le quinquennali, la Spagna no! Inoltre, l'It, ha portato all'epoca gli insegnamenti da 21 a 26, proprio per questo motivo.

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Da: x fai da te21/03/2011 20:37:02
In Spagna la laurea in diritto (nuovo grado en derecho) è di 4 anni e non 5.
ciao

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA21/03/2011 20:38:59
x fai da te: hai perfettamente ragione, però se affermo io ciò che hai detto tu nel tuo penultimo intervento qualche diversamente intelligente, come ha già fatto, scrive che parlo per stroncare la concorrenza (pensa a che punto siamo: credo che da adesso gli unici miei interlocutori sarete tu e ottimo e mi esimerò totalmente dal dispensare consigli).

Da: GioAlessandro27 21/03/2011 20:39:12
Confermo, i nuovi corsi sono di 4 anni.

Da: fai da te21/03/2011 21:28:05
il corso di graudado in derecho, è fatto in modo tale che, è diviso per moduli. La somma è 4 anni e 7/8 mesi, più un esame finale, che non ho ben capito. Alla fine con il cavolo che fai in 5 anni. Poi, se vuoi omologare il titolo in giurisprudenza (V:O: 4 ANNI) devi fare un corso tutelado di 18 mesi. Se hai la magistrale, almeno 12 mesi.

Da: dottnikolas21/03/2011 22:08:23
Quanto sopra premesso,

delibera

di procedere, allo stato, alla iscrizione dalla sezione speciale annessa all'albo, dedicata agli avvocati stabiliti, di coloro che abbiano sostenuto -nel Paese comunitario di provenienza- una prova attitudinale omologa di quella richiesta nella Repubblica Italiana per il conseguimento dell'abilitazione forense oppure che dimostrino, anche con il supporto di appropriata documentazione, di avere effettivamente conseguito adeguata esperienza professionale attraverso lo svolgimento di un consistente percorso formativo e lavorativo -nel Paese comunitario di provenienza- che giustifichi la dispensa dalla prova attitudinale, stante i requisiti di effettività e regolarità dell'esercizio professionale antecedentemente svolto.

Da: dottnikolas21/03/2011 22:12:56
http://www.paolonesta.it/consiglio_ordine_roma_informazioni/2011/marzo%202011/21-3-2011/STRALCIO%20DEL%20VERBALE%20DELL_ADUNANZA%20CON.htm

Da: *.*21/03/2011 22:13:26
questo stralcio da dove viene?

Da: *.*21/03/2011 22:33:20
ho letto il verbale. Auguri per gli abogados già iscritti e "incaccellabili" e per i quli già si sapeva all'inizio della storia l'esito. Il problema rimane per gli iscrivendi nel senso che i CoA chiederanno una "consistente" prova  formativa (esame all'italiana che in spgana non c'e) o lavorativa.E in questo secondo caso  mi domando nello specifico cosa vorranno? la cpia degli atti una semplice dichirazione ila dichiarazione trimestrale....

Da: considerando21/03/2011 22:37:54
che la via spagnola è finita vi isriveranno tutti e segheranno più gente agli esami nei prossimi anni. mi sembra una equa compensazione.

Da: triplice fischio21/03/2011 23:01:23
è finita tutti a casa!

Da: gioiosa21/03/2011 23:35:38
Che si dice, che si dice?

Da: E'' crema e gusto21/03/2011 23:50:53
questo è proprio il momento giusto!

Il momento è giusto per ricordare, come ha fatto triplice fischio qualche post sopra, che la pacchia è finita!

E adesso studiate!

Da: Studiare?22/03/2011 00:00:53
Per sto lavoro de mmerda? Ma secondo te?

Da: fai da te22/03/2011 07:27:22
xdottnikolas, queste richieste pro agenzie, mi lasciano un po' perplesso, devo sentire nuovamente qualche PM. 

Da: Licenciados22/03/2011 08:16:07
Iure dove sei? Confermi quanto sopra?

Da: X i colleghi abogados22/03/2011 08:54:45
Ritengo che quanto è stato riportato nel sito dell'Avv. Nestadenoti quanta la paura che i variCoa hanno dell'apertura di una procedura di infrazione per lo Stato Italiano a causa delle sbandate prese dai vari coa, è certo che possono fare dell'ostruzionismo, ma c'è anche da rilevare che ora sanno che finalmente qualcuno ha alzato la testa e si sta opponendo a tutte le angherie che stanno ponendo in essere.
Una cosa è certa, cioè, che per le agenzie la pacchia è finita,  se hanno munto i soldi a quei vitelli grassi che avevano da buttarne buon per loro, ma ora è finita.
Si dovranno cercare qualche altro tipo di attività, anche se esiste l'abilitazione per gli insegnanti, il titolo per gli odontoiatri, commercialisti.
Datevi da fare che fessi ce ne sono parecchi in giro

Da: x by  OLLLLLEEEEE22/03/2011 09:10:04
Ora aspettiamo il tuo ricorso:
- Il Presidente sollecita una definizione dei procedimenti relativi alle iscrizioni dei c.d. "Abogados", ringraziando il Consigliere Graziani per gli accurati studi svolti di recente nonchè per le bozze di provvedimenti predisposti.

Il Consigliere Vaglio comunica che l'Ordine degli Avvocati di La Spezia ha deliberato di non iscrivere alcuni "Abogados" e suggerisce di rinviare ogni decisione dopo la lettura di tale delibera.

Il Consigliere Segretario invita il Consigliere Graziani a voler rendere edotti i Consiglieri dell'esito dell'audizione svolta presso la Società Solvit sulla questione in argomento.

Il Consigliere Graziani a questo punto riferisce dell'esito dell'audizione comunicando di aver partecipato, in rappresentanza del Consiglio, alla riunione convocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Solvit Center) in relazione alle problematiche inerenti la condizione di permanenza e di iscrizione, nella sezione speciale annessa all'Albo, degli "avvocati stabiliti" di cui al Decreto Legislativo n.96/2001.

Nel corso della riunione, il Prof. Roberto Adam ha segnalato l'obiettivo dell'incontro, finalizzato a conoscere se le condotte segnalate possano aver dato luogo a situazioni suscettibili di generare l'avvio di procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana. In rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense, l'Avv. Giuseppe Colavitti ha rappresentato i criteri di ripartizione delle competenze che improntano il sistema italiano di tenuta degli Albi forensi e ha illustrato l'orientamento del Consiglio Nazionale Forense in materia di stabilimento degli avvocati provenienti da Paesi comunitari e di valutazione del percorso professionale svolto nel Paese di provenienza.

Per conto del Ministero della Giustizia, la Dott.ssa Emanuela Ronzitti ha sottolineato le considerazioni espresse più dettagliatamente dalla sentenza "Koller", che ha indotto il Ministero stesso a riprendere in considerazione la questione sotto nuova luce per verificare se debbano essere confermate le medesime conclusioni sinora raggiunte.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, Avv. Vanni Barzellotti, ha rappresentato il fenomeno venutosi a creare nel proprio contesto.

All'esito della riunione, è stato richiesto al Consiglio di fare pervenire indicazioni (possibilmente, entro breve termine) in merito a sei specifiche posizioni, affinchè il Solvit Center possa rendere chiarimenti che manifestino i profili di legittimità dell'operato del Consiglio e contribuiscano a evitare sanzioni a carico del nostro Paese.

Il Consigliere Barbantini osserva che non può usarsi un metodo diverso per chi è iscritto rispetto a chi chiede di iscriversi.

Il Consigliere Graziani rileva che non esiste affatto un diverso binario tra gli iscritti e gli iscrivendi, atteso che solo per i primi si è formato un affidamento che invece non esiste per i secondi.

Il Consigliere Segretario ritiene che altra è la posizione di chi risulta essere già iscritto da quella di chi è ancora in attesa di una deliberazione di ammissione all'Elenco degli stabiliti e che per questa seconda categoria dovrà farsi applicazione dei principi stabiliti nella citata sentenza "Koller", la quale fa leva sulla necessità che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma accerti l'effettivo esercizio di attività professionale.

Il Consigliere Di Tosto ricorda che aveva suggerito prudenza in origine sulla vicenda, e ritiene che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma non possa revocare le iscrizioni già effettuate alla luce degli orientamenti emersi nelle varie discussioni.



Il Consiglio



- Ritenuto opportuno, nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 16 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, valutare l'eventualità di cancellazione dall'Albo, previa convocazione ai sensi dell'art.16 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (novellato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2009 n. 59), di coloro che vi siano stati ammessi -in qualità avvocati "stabiliti"- sulla base di titoli professionali stranieri non più reputabili congrui, per avere conseguito (in forza di laurea in giurisprudenza italiana omologata da altro Stato membro) l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di altri Stati;

- Rammentato che, sulla scorta della vigente normativa, coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli avvocati stabiliti, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96;

- Considerato che il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero, in ambito comunitario, è oggi regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita a mezzo del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 206;

- Ritenuto che, per le attività professionali regolamentate, la normativa comunitaria citata prevede espressamente la facoltà -da parte dello Stato ospitante- di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare -e dunque garantire- che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di stabilimento;

- Preso atto del fatto che, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, la suddetta facoltà è ribadita dall'art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell'art. 23 del D.Lgs. 206/2007);

- Considerato che possono essere dispensati dalla prova attitudinale coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione di avvocato con il titolo di origine ed a seguito di iscrizione in albo forense del Paese di provenienza, tale quindi da dimostrare l'effettivo conseguimento di adeguata esperienza professionale all'estero attraverso lo svolgimento di un consistente percorso formativo;

- Ritenuto che, nell'ambito dei doveri di revisione dell'Albo, gravanti sul Consiglio, possa avere luogo l'eventualità della cancellazione pure di coloro che già abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, nella sezione speciale dedicata agli avvocati stabiliti, senza né aver sostenuto una prova attitudinale, nè aver pienamente dimostrato di avere effettivamente conseguito adeguata esperienza professionale all'estero -dopo l'iscrizione nell'Albo del Paese comunitario di provenienza- attraverso lo svolgimento di un adeguato percorso formativo che possa tener luogo del sostenimento della prova attitudinale richiesta dallo Stato ospitante;

- Considerato, tuttavia, che la rimozione di un provvedimento d'iscrizione -seppure in via di autotutela- presuppone soprattutto la dimostrazione e l'accertamento di un concreto interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del medesimo iscritto negli Albi.

- Valutato che, pur prescindendo da ogni valutazione inerente i connessi riflessi di responsabilità patrimoniale, appare obiettivamente evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito e coinvolgenti anche l'affidamento di terzi estranei;

Quanto sopra premesso,

delibera

di non procedere, allo stato, alla cancellazione dalla sezione speciale annessa all'Albo, dedicata agli avvocati stabiliti, di coloro che già vi abbiano ottenuto l'iscrizione, laddove abbiano sostenuto -nel Paese comunitario di provenienza- una prova attitudinale omologa di quella richiesta nella Repubblica Italiana per il conseguimento dell'abilitazione forense oppure abbiano dimostrato, anche con propria espressa dichiarazione, di avere effettivamente conseguito adeguata esperienza professionale attraverso lo svolgimento di un consistente percorso formativo e professionale, svolto all'estero dopo l'iscrizione in albo forense del Paese comunitario di provenienza.



Il Consiglio



- Ritenuto opportuno, nell'ambito delle prerogative e degli obblighi di cui al R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, valutare le condizioni di concreta iscrizione nell'Albo forense, previa convocazione ai sensi dell'art.16 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (novellato dal Decreto legislativo 26 marzo 2009 n. 59), di coloro che vi richiedano l'iscrizione -in qualità avvocati "stabiliti"- sulla base di titoli professionali conseguiti in altro paese comunitario, per avere conseguito (in forza di sola laurea in giurisprudenza italiana omologata da altro Stato membro) l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di altro Stato di provenienza;

- Rammentato che, sulla scorta della vigente normativa, coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli avvocati stabiliti, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96;

- Considerato che il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero, in ambito comunitario, è oggi regolato dalla direttiva 2005/36/CE;

- Considerata la normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali, sancito dalla Direttiva 2005/36/CE (recepita a mezzo del Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206) anche sulla scorta di quanto indicato dalla precedente Direttiva 89/48/CEE;

- Ritenuto che, per le attività professionali regolamentate, la normativa comunitaria citata prevede espressamente la facoltà -da parte dello Stato ospitante- di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare -e dunque garantire- che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di stabilimento;

- Preso atto del fatto che, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, la suddetta facoltà è ribadita dall'art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell'art. 23 del d.lgs. 206/2007);

- Considerato che possono essere dispensati dalla prova attitudinale coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione di avvocato con il titolo di origine ed a seguito di iscrizione in albo forense del Paese di provenienza, tale quindi da dimostrare l'effettivo conseguimento di adeguata esperienza professionale all'estero attraverso lo svolgimento di un consistente percorso formativo;

- Valutata la complessiva giurisprudenza espressa nel recente passato dalla Corte di Giustizia e, in particolare, l'indirizzo additato dai pronunciamenti rinvenibili nelle seguenti pronunzie:

a) sentenza 13 novembre 2003 nella causa C-313/01 (cd. sentenza Morgenbesser), con cui si impone all'Ordine forense di valutare in modo ampio e sistematico il curriculum del richiedente l'iscrizione, per verificare in concreto quali siano le abilità acquisite, anziché basarsi sul solo dato formale della denominazione o della provenienza del titolo di studio posseduto;

b) sentenza 10 dicembre 2009 nella causa C-345/08 (cd. sentenza Pesla), con cui è stato confermato che, anche per l'accesso al semplice tirocinio professionale, le autorità dello Stato membro ospitante possono pretendere non tanto -e non solo- una generica conoscenza giuridica, ma anche una padronanza degli strumenti del proprio diritto nazionale, onde garantire che l'attività professionale o di formazione professionale sia adeguata e conforme all'interesse dell'ordinamento;

c) sentenza 29 gennaio 2009 nella causa C-311/06 (cd. sentenza Cavallera), con cui è stata richiamata l'attenzione dei Consigli circondariali sulla necessità di compiere, secondo i criteri enunciati dalla Corte, un'adeguata istruttoria sulle domande di iscrizione, al fine di distinguere motivatamente i casi di professionisti stranieri intenzionati ad esercitare in buona fede il loro pieno diritto allo stabilimento in Italia dalle ipotesi - come descritte dalla Corte - di abuso del diritto comunitario, sotto forma di "duplice passaggio" da uno Stato all'altro, senza l'acquisizione di qualifiche supplementari rispetto a quelle di partenza;

d) sentenza 22 dicembre 2010 nella causa C-118/09 (cd. sentenza Koller), con cui è stato chiarito che uno Stato membro non possa negare il riconoscimento di un titolo professionale per il solo fatto che il richiedente non ha effettuato il tirocinio pratico nello Stato membro di destinazione, una volta che l'interessato ha provato l'effettivo svolgimento della professione all'estero;

e) sentenza 3 febbraio 2011 nella causa C-359/09 (cd. sentenza Ebert), con cui la Corte di Giustizia ha precisato che il sistema di Ordini forensi o Camere di Avvocati costituisca il lecito presidio per la tutela di interessi pubblici fondamentali e la correlata organizzazione -in senso pubblicistico- sia necessaria per la strutturazione della professione, di modo che, all'Avvocato comunitario possa essere richiesta l'iscrizione in albi ed elenchi, alle medesime condizioni previste per i professionisti locali e con gli stessi requisiti.

- Tenuto quindi conto che ciascun richiedente l'iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell'Albo possa giovarsi di dispensa dalla prova attitudinale unicamente previa verifica dei predetti requisiti di effettività e regolarità dell'esercizio professionale, che il Consiglio competente può verificare tramite l'analisi delle pratiche seguite e delle prestazioni svolte dal richiedente e che, nel caso tali presupposti non risultino sussistenti, l'interessato sarà tenuto a sostenere la richiamata prova attitudinale, secondo il procedimento ordinario di riconoscimento dei titoli professionali applicabili all'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo 206/07;

- Ritenuto pertanto che, in conformità allo spirito delle norme comunitarie e nel rispetto delle finalità di tutela dell'interesse pubblico preposto al corretto accesso alla professione forense, i Consigli dell'Ordine siano titolari del potere di negare l'iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell'albo da loro custodito allorquando si rilevi un caso di abuso del diritto comunitario;

- Considerato inoltre che, avverso una tale decisione negatoria, il richiedente l'iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell'Albo possa esperire i mezzi di gravame previsti dalla legge nazionale, che prevedono il reclamo avverso la decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense e l'eventuale successiva impugnabilità delle sentenze di fronte alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.

Quanto sopra premesso,

delibera

di procedere, allo stato, alla iscrizione dalla sezione speciale annessa all'albo, dedicata agli avvocati stabiliti, di coloro che abbiano sostenuto -nel Paese comunitario di provenienza- una prova attitudinale omologa di quella richiesta nella Repubblica Italiana per il conseguimento dell'abilitazione forense oppure che dimostrino, anche con il supporto di appropriata documentazione, di avere effettivamente conseguito adeguata esperienza professionale attraverso lo svolgimento di un consistente percorso formativo e lavorativo -nel Paese comunitario di provenienza- che giustifichi la dispensa dalla prova attitudinale, stante i requisiti di effettività e regolarità dell'esercizio professionale antecedentemente svolto.



Da: dove l''avete preso?22/03/2011 10:13:52
Da dove avete copiato questo verbale? sul sito del coa di roma non c'è

Da: dove lavete preso22/03/2011 10:15:41
www.paolonesta.it/consiglio_ordine_roma_informazioni/2011/marzo%202011/21-3-2011/STRALCIO%20DEL%20VERBALE%20DELL_ADUNANZA%20CON.htm

Da: .....22/03/2011 10:52:46
non sono direttamente interessato da questa vicenda ma debbo dire che il COA di roma ha fatto un'interpretazione assolutamente errata della giurisprudenza comunitaria... Non penso che possa finire tutto in questo modo...

Da: x ...22/03/2011 11:06:20
e invece finisce proprio così perchè probabilmente hanno capito che difronte non ci sono persone capaci di azionare la giustizia in modo proficuo.

Da: ...22/03/2011 11:14:16
Se la legge esiste e nonostante ciò le autorità non la rispettano, perchè gli individui dovrebbero rispettarla? Questa decisione è un'istigazione ad infrangere la legge...

Da: per x ...22/03/2011 11:17:41
quello è un altro discorso! dicevo solamente non si può stravolgere così impunemente il significato di una serie di leggi e sentenze... tutto qui! io personalmente mi sono letto la sentenza koller e non viene minimamente presa in considerazione l'attività professionale, infatti il koller non produce nessuna dimostrazione o certificazione a riguardo... siamo seri! sai cosa dovevano fare per evitare tutto questo casino??? fare a meno di approvare nel 98 la direttiva sullo stabilimento e il successivo d.lgs. del 2001... ma se ci sono non si possono disapplicare in questa maniera! questo è il mio pensiero

Da: Il problema è che:22/03/2011 11:19:56
il tuo pensiero vale più o meno zero, quindi ....

e adesso basta a sparare baggianate, miei cari sceriffi da forum, mettetevi l'animo in pace.

game is over

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