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Esame avvocato Spagna
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Da: x tutti25/07/2012 17:16:39
c'è qualcuno che è stato integrato e può postare la sua esperienza???

Da: x tutti25/07/2012 17:17:43
o qualcuno che ha fatto domanda di integrazione senza ottenerla...

Da: lillovero25/07/2012 19:05:11
quà ingi vole un esame a crociette proposto da una aggginzia. magari a crociette in italiano, che sò...

Da: common law 25/07/2012 19:19:02

@ deontologia

Non puoi prendere mandati contro di lui solo se hai difeso egli stesso in passato. Diversamente nulla osta. Non è inusuale che si proceda contro colleghi...anzi...

Da: lillovero25/07/2012 19:20:07
"sradicare la mentalità mafiosa, che è la protezione a tutti i costi dell'amico, la protezione a tutti i costi di un beneficio raggiunto, il far raggiungere illegalmente certe posizioni a persone che non lo meritano, tutto questo è mafioso!"

piccolo quiz: chi lo ha detto? e a cosa si riferiva?

a me sembra una descrizione dell'avvocatura italiana, voi che ne dite? :)

Da: info grazie a tutti25/07/2012 22:38:25
salve a tutti io ho la resolucio definitiva con data 15 luglio 2011

per motivi personali non sono andata a fare gli esami in spagna fino ad ora

VORREI CHIEDERVI POSSO FINITO L'ITER CON LA VECCHI NORMATIVA O DEVO FARE IL MASTER GRAZIE MILLE

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Da: XInfo25/07/2012 23:58:42
e stai ancora ad aspettare?Ma che razza di infraditos!

Da: agente 00726/07/2012 00:12:20
ragazzi è partita la via afghana!!!
la nostra agenzia organizza tutto vi mandiamo in afghanistan e farete l'esame li lanciando le freccette sul foglio delle domande
io ho andato li e ora tengo studio in tutto medio oriente!
affrettatevi!!! la normativa cambia da ottobre!!!

Da: ROMANIA ABILIT26/07/2012 07:39:50
AMICI MI HANNO PROPOSTO LA VIA RUMENA...POICHE DOVREI FARE MASTER ED ESAME IN SPAGNA....SONO AD UN BIVIO...ANCORA MI HANNO DETTO CHE CI SONO SPERANZE CHE IL MASTER NON SI FACCIA...PER CHI LAUREATO ANTE 31 0TT 2011. CHE DITE RISCHIO LA VIA SPAGNOLA?....OPPURE VADO A FARE L ESAME IN ROMANIA....CHE è UNA STRADA NUOVA ....VORREI UN CONSIGLIO SPASSIONATO...

Da: studia!!!26/07/2012 08:37:31
con quasi il 40% di ammessi all'orale  vuoi che ti portano la certificazione di ottenuta abilitazione della corte di appello a casa con lo champagne?

Fatela finita!!!

Da: xstudia!!!26/07/2012 08:59:30
e la donna fica seminuda che ti porta il tutto non c'è?
Scherzi a parte, qui siamo al ridicolo. Romania e ordini non riconosciuti, Bulgaria, Spagna e Albania. Ma vi rendete conto che siete e rimarrete quelli che sono usciti dalla melma? Dai un minimo di dignità

Da: per studia26/07/2012 09:23:29
si hai ragione...cmq io l esame lo vado a fare a dicembre....ma voglio diventare avvocato in spagna è un problema?...qui lavoro come praticante abilitato al patrocinio...finche posso...perchè scrivi qui...se tu ovviamente sei un avvocato...morto di fame ovviamente...quello che conta non è il titolo che arriva prima o poi con o senza spagna...il punto è che tu rimani un morto di fame...io faccio l avvocato mi prendo le mie  cause ...quelle che posso fare mi firmo p avv abilitato al patrocinio...quelle che non posso fare mi firma un altro...e tu puoi solo rosicare....ahahahah....cmq in spagna ci vado cosi divento avvocato stabilito e mi firmerò da subito però solo avv....si lo so non si potrebbe ma lo faccio lo stesso ahahahah

Da: studia!!!26/07/2012 09:48:43
ahahahahahahahaha!
Quando un avvocato ha un po' di tempo viene a farsi due risate con gli indefinibili abogados. Siete un passatempo per tutti. Qualcuno di voi è un mito. Tipo quel matto che se non sbaglio si chiama Millo.  Se   uno di voi gira per il tribunale è motivo di scherno. Non  che invece di preocuparsi dlelo spagnolo critica la grammatica italiana. Non parliamo quando qualche vostro collega va sul penale e dice sono l'abogado ..., la risata in sottofondo è scontata come la faccia perplessa del pm e giudice. Molto spesso ci scappa l'eccezione e allora si va sul grottesco. L'abogado che inizia a balbettare e tira fuori sentenze europee. Il giudice che replica che siamo in Italia. Ma queste cose le sapete. 
Studia dottore che fai una bella figura. Lascia perdere queste trovate.
Visto che sei il principe del foro dovresti ben sapere che, pure se le udienze si sospendo il 31, di fatto i giudici, almeno nel mio foro, hanno iniziato a rinviare a settembre da diverso tempo. Ma tu principe abogado del foro lo sai.

Da: modello 5?26/07/2012 09:50:10
che fare?

Da: modello 526/07/2012 10:21:34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI


Svolgimento del processo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, con deliberazione dell'8 luglio 2010,a conclusione del procedimento avviato ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 5, su segnalazione del Servizio Tributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, sospese a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'avvocato C.B., iscritto nel locale albo, per aver il medesimo omesso di ottemperare alla richiesta di invio al suddetto ente previdenziale del c.d. "Modello 5/2002", relativo al volume di affari prodotto e dichiarato al fisco nell'anno 2001.
Avverso il suddetto provvedimento il suddetto professionista propose tempestivo ricorso al Consiglio Nazionale Forense,deducendo l'estinzione della subita "misura cautelare accessoria" per prescrizione,quale conseguenza di quella,già ritenuta dal C.O.A., dell'illecito disciplinare di cui all'art. 15 del Codice Deontologico Forense e, nel merito, di non essere tenuto all'invio del citato "modello. 5", in mancanza della propria iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, a tanto non essendo sufficiente quella i all'albo professionale, al riguardo richiamando l'interpretazione dell'art. 17, comma 1 della legge sopra citata fornita da due sentenze (le nn. 233/06 e 24784/09) della Sezione Lavoro di questa Corte.
Il ricorso, cui aveva resistito il C.O.A. di Pescara, veniva respinto dal C.N.F. con decisione n. 307 del 24.2.2011, depositata e pubblicata il 1.6.2011, ritenendo:
a) che la permanenza della condotta omissiva contestata avesse comportato la non decorrenza del termine prescrizionale;
b) l'ineludibilità dell'obbligo di comunicazione, nella specie rimasto inevaso,sussistente a carico di "ogni avvocato italiano";
c) l'inconferenza della richiamata giurisprudenza,in quanto relativa a casi di avvocati esercenti in Italia, ma iscritti in albi professionali e casse previdenziali di paesi esteri appartenenti all'Unione Europea.
Avverso tale decisione l'avv. C. ha proposto tempestivo ricorso a queste Sezioni Unite, affidato ad un unico motivo.
L'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

p.1. Con l'unico motivo di ricorso si censura, per "violazione della L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 1, in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3", la reiezione del motivo d'impugnazione con il quale il ricorrente aveva dedotto di non essere tenuto ad inviare alla Cassa di Previdenza Forense la comunicazione prevista dall'art. 17 della legge citata (c.d. "modello 5"), per non essere egli iscritto alla medesima.
Al riguardo si sostiene che la ritenuta generalità dell'obbligo in questione, che secondo il C.O.A. di Pescara ed il Consiglio Nazionale Forense prescinderebbe dalla suddetta iscrizione e sarebbe imposto a tutti gli iscritti agli albi professionali forensi, indipendentemente dalla percezione di proventi o dalla eventuale iscrizione ad altre istituzioni di previdenza, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, già citata in narrativa, enunciante un principio di portata generale, secondo cui la norma in questione deve essere interpretata nel senso che il presupposto dell'obbligo della comunicazione de qua sia costituito dal duplice requisito della iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense, oltre a quella nell'albo professionale.
p.2. Le censure sono infondate.
Ai sensi della L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 1, relativa alla riforma del sistema previdenziale forense, nel testo originario anteriore alla L. 24 febbraio 1997, n. 27 (che ha abolito la categoria dei procuratori legali), "tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonchè i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa, con lettera raccomandatala inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonchè il volume d'affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. nel medesimo anno".
Nei successivi commi quarto e quinto del medesimo articolo sono previste le conseguenze a carico di tali professionisti, per le ipotesi di inosservanza, o ritardo eccedente i novanta giorni, del suddetto adempimento, o di infedeltà della dichiarazione. Il relativo procedimento prevede la segnalazione, da parte della Cassa Forense, al competente C.O.A. ai fini della valutazione, da parte di quest'ultimo, del comportamento sul piano disciplinare o della sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione, sanzione quest'ultima da adottarsi, come è avvenuto nella specie, nella forme del procedimento disciplinare. Già il tenore letterale della riportata disposizione, in particolare l'uso della congiunzione distintiva "nonchè", che separa l'indicazione delle prime due categorie professionali, quelle degli avvocati e dei procuratori (a loro volta accomunate dalla congiunzione copulativa "e"), dalla terza, quella dei praticanti procuratori, è connotato da un chiaro elemento semantico di riferibilità soltanto a questi ultimi delle successive parole "iscritti alla cassa". Tale interpretazione trova riscontro, sotto il profilo sistematico, nella disciplina contenuta nell'art. 22 della legge medesima, che dopo aver previsto, al comma 1, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati e procuratori che esercitino la libera professione con carattere di continuità e, nei successivi, le modalità di tale iscrizione (che di regola avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi nell'anno successivo a quello del raggiungimento del minimo reddito o del volume di affari, di natura professionale, periodicamente fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione e, solo in difetto di tale domanda ed in presenza dei requisiti reddituali o di volume d'affari, di ufficio a cura della giunta esecutiva, con conseguente recupero dei contributi arretrati, interessi e sanzione di cui all'art. 18, commi 3 e 4, oltre all'irrogazione di una penalità pari alla metà dei contributi), al sesto comma prevede che "l'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio".
La natura facoltativa di tale iscrizione fornisce, dunque, la chiara spiegazione della diversità dei presupposti soggettivi che, all'art. 17, comma 1 citato il legislatore ha previsto fini dell'imposizione dell'obbligo di inviare la comunicazione de qua: mentre quest'ultima è obbligatoria per tutti gli avvocati (come lo era per la soppressa categoria dei procuratori) iscritti negli albi professionali nazionali, con le sole eccezioni di quelli iscritti anche in altri albi professionali ed alle relative casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una delle stesse, ove prevista (v. D.M. 22 maggio 1997, art. 1, nn. 1 e 4, contenente il regolamento per l'applicazione della L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 18), l'obbligatorietà della comunicazione per i praticanti avvocati (già praticanti procuratori) sussiste soltanto nel caso in cui gli stessi si siano avvalsi della facoltà, loro accordata dall'art. 22, comma 6, di iscriversi alla Cassa di previdenza.
p.3. Deve ritenersi pertanto non condivisibile il principio affermato, con carattere di generalità e non per i soli casi, del tutto particolari, specificamente esaminati (relativi ad avvocati, cittadini di paesi dell'Unione Europea, già iscritti negli albi dei paesi di provenienza ad alle relative casse previdenziali e, successivamente iscritti in albi professionali italiani. Optanti per il mantenimento dell'iscrizione originaria) dalla Sezione Lavoro di questa Corte, secondo cui "l'inequivocabile dato letterale della disposizione" comporterebbe che il "presupposto dell'obbligo di comunicazione....sia costituito non già dalla sola iscrizione all'Albo degli avvocati ma si richiede anche il concorrente requisito dell'iscrizione alla Cassa di previdenza che si riferisce non solo ai praticanti procuratori, ma anche agli iscritti nell'albo degli avvocati (e in passato anche procuratori), pur individuando" la ratio di tale obbligo agganciato all'iscrizione alla Cassa...nell'utilità per la Cassa di conoscere i flussi di reddito professionale degli iscritti all'albo degli avvocati, destinatari o comunque potenziali destinatari di prestazioni previdenziali della Cassa stesso ed in ogni caso soggetti all'obbligo del contributo soggettivo", (v. sent. n. 233/06).
Tale interpretazione, oltre a non rispondere all'effettivo dato letterale della disposizione, per le ragioni in precedenza esposteci palesa apodittica, nella parte in cui esclude che il requisito della già sussistente iscrizione alla Cassa sia riferibile ai soli praticanti, non cogliendo le ragioni di tale distinzione, e, nel considerare la ratio della disposizione, pur correttamente individuata nell'esigenza di conoscere i flussi di reddito dei professionisti in questione, non tiene conto tuttavia che tale conoscenza non è solo funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi già risulti iscritto, ma anche all'accertamento dei requisiti reddituali o di volume di affari, in presenza dei quali, per gli avvocati non ancora iscritti, sorge l'obbligo dell'iscrizione, cui provvede in via sostitutiva e di ufficio, nei casi di mancata domanda dell'interessato, ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 22, comma 2, la giunta esecutiva dell'ente. Tale potere quest'ultima non sarebbe in grado di esercitare, se non disponesse di uno strumento di conoscenza dei dati patrimoniali sopra indicati, proveniente dagli stessi soggetti potenzialmente tenuti agli obblighi di iscrizione e contribuzione de quibus, quale è la dichiarazione di cui all'art. 17 citato.
p.4. Così individuata la duplicità di funzioni cui assolve l'adempimento formale prescritto dall'art. 17 L. cit., e dunque la ratio legis della generalità dell'obbligo in questione, non hanno ragione di sussistere i dubbi di legittimità costituzionale, espressi nella citata sentenza della sezione lavoro (per "palese irragionevolezza" dell'imposizione di comunicare dati personali) con riferimento alla tesi interpretativa avversata, che in questa sede invece viene recepita, atteso che la scelta legislativa, di imporre anche ai non iscritti alla Cassa la comunicazione in questione (adempimento la cui generalità risulta poi ribadita nell'art. 1, comma 1 del già citato D.M. 22 maggio 1997), risulta motivata dalle meritevoli esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti.
p.5. Il ricorso va conclusivamente respinto, avendo correttamente il Consiglio Nazionale Forense affermato la generalità dell'obbligo di comunicazione in questione, indipendentemente dalla già avvenuta iscrizione, o meno, degli avvocati iscritti negli albi professionali nazionali, alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense.
p.6. Non vi è luogo, infine, a regolamento delle spese, in assenza di controparti resistenti.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.


Da: x 526/07/2012 10:43:18
scusa sono abogado non capisco la sentenza che hai postato.

Da: lillovero26/07/2012 10:56:28
"sradicare la mentalità mafiosa, che è la protezione a tutti i costi dell'amico, la protezione a tutti i costi di un beneficio raggiunto, il far raggiungere illegalmente certe posizioni a persone che non lo meritano, tutto questo è mafioso!"

piccolo quiz: chi lo ha detto? e a cosa si riferiva?

a me sembra una descrizione dell'avvocatura italiana, voi che ne dite? :)

ripropongo questo post visto che nessuno ha indovinato.

e mi permetto che bisogna sradicare anche la mentalità ignorante e gradassa dall'avvocatura (tipo formigoni che va in televisione a fare il gradasso perchè tanto la gente si beve tutto, basta che ti mostri forte).

FUORI I MAFIOSI, GLI AGGRESSIVI, I VIOLENTI E GLI IGNORANTI DALL'AVVOCATURA

Da: xlillovero26/07/2012 12:09:10
ahh(?!) perchè tu non sei aggressivo e offensivo. Ti faccio i miei complimenti per l'effettiva valutazione che hai di te stesso. 
Sono anni che offendi l'avvocatura in ogni sua parte. Riferisci genericamente che tutti sono dei banditi "a tacer d'altro", dimendicando che la maggior parte di essa si è impegnata per avere ciò che ha. Voglio presisare che certa gente (lillovero) NON è la descrizione degli avvocati stabiliti in Italia, anzi.

Da: xxlillovero26/07/2012 12:12:04
non replicare che si stanca

Da: domicilio26/07/2012 12:13:27
Devo iscrivermi in italia come avv stab. Mi serve documentazione con un mio recapito tel fax e domicilio in spagna, possibilmente anche udienze.
Qualcuno può aiutarmi ?

Da: x common e x tutti26/07/2012 12:47:20
la dichiarazione d'intesa l'allegate in originale o copia?

grazie

Da: per studia26/07/2012 12:48:01
vabbè per le udienze penali che puoi fare io non dirò mai abogado....dirò dottore...come ho sempre fatto...oppure direttamente avvocato...tanto nessuno controlla....ciao scemotto....io l abuso di titolo lo faccio quasi sempre e per ora mi è andata bene....:)

Da: Lucios26/07/2012 12:48:37
Ripassa le  fonti ....

Da: Meditate26/07/2012 13:15:45
la via rumena e'improponibile allo stato attuale per le faide tra Ordini sfociate in denuncie etc.etc.
Perche'nessun'agenzia propone questo business?
Meditate gente,meditate..

Da: €€€€€€26/07/2012 13:39:49
E' da mesi che dico che col titolo spagnolo non si esercita, men che mai nel penale e ovunque le udienze siano pubbliche (ma si esercita malissimo anche nel civile)
(e bada bene, che io HO il titolo spagnolo)
Poi non capisco come mai, invece, sul forum si legga di abogados che vanno in udienza, spaccano avvocati giudici e pm.
Ahò, fanno cose così straordinarie che nemmeno gli avvocati di esperienza trentennale si permettono........naturalmente, se è vero
(e qui sorvoliamo che è meglio)

Da: domicilio26/07/2012 14:14:14
Qualcuno può aiutarmi per il domicilio in spagna?

Da: x quello qui sopra26/07/2012 14:15:53
te lo dico io.Nei fori grandi si lavora abbastanza bene, in quelli piccoli si rischia.Nei piccoli non è agevole nemmeno per avvocati ordinari che vengono da fuori.

Da: XDomicilio26/07/2012 14:29:08
e tu vieni qui a chiedere questi servizi?Sei proprio un disperato mi sa!

Da: Nike7626/07/2012 14:35:26
lascia perdere il domicilio in Spagna costa se credi di ricevere una domiciliazione a costo zero e'pia illusione!

Da: lillovero26/07/2012 15:02:23
io dico cose scontate. che chi scrive fà stà e usa espressioni come "stare in tredici" non conosce la lingua italiana.
che chi fa battute sulle figlie dei sottosegretari e parla di praticanti che giocano con le figurine panini è aggressivo in maniera indecente.
che chi viola la legge è un delinquente.
che chi compie prepotenze è un prepotente.

sono al limite della tautologia ed essendo una persona con un minimo di decoro e dignità mi permetto di dire che certi personaggi (de tilla, mascherin, l'avvocatessa veneta - di cui non ricordo il nome - che lancia minacce mafiose dalle pagine della rivista della cassa forense, e così via) non fanno bene alla nomea dell'avvocatura.
cosa dico di talmente rivoluzionario?

siamo a casal di principe dove i nomi dei camorristi non devono essere pronunciati e saviano fece scalpore quando pronunciò determinati nomi dal palco?

a me certi comportamenti di de tilla e mascherin che scimmiottano quel volgarone di bossi fanno solo ridere; evidentemente pensano che ui loro sottosposti siano ignoranti come bestie per tollerare quel tipo di becero "folclore".

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