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Esame avvocato Spagna
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Da: sick | 17/07/2012 10:52:00 |
mi hanno detto che a Barcellona hanno nuovamente accettato la dichiarazione di exclusivitad. Per chi non lo sapesse è una dichiarazione dove dici di esercitare esclusivamente fuori dalla Spagna, quindi non sei sottoposto alla mutualitat. Allo stesso tempo non dichiari la cuenta ajena e sei esercete a tutti gli effetti. Ora la domanda è questa: c'è qualcuno di voi che a breve va in Spagna? Perchè se è vera questa notizia è una svolta. | |
Da: xsick | 17/07/2012 10:54:00 |
all'icam è dal 2010 che non l'accettano più. MAGARI!!! | |
Da: x tutti fonti interne Madrid | 17/07/2012 10:56:34 |
Ley de Acceso . Modificación definitiva de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales 10-07-2012 La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, ha sido modificada por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles (BOE de 7 de julio). Tras la modificación reseñada, el tÃtulo de abogado no será necesario para colegiarse (como ejerciente o no ejerciente) en los siguientes supuetos: a) Licenciados en Derecho y Graduados en Derecho a 31 de octubre de 2011 (fecha de entrada en vigor de la Ley 34/2006), siempre que procedan a colegiarse, a más tardar, el 31 de octubre de 2013. b) Licenciados en Derecho con posterioridad al 31 de octubre de 2011, siempre que procedan a colegiarse dentro del plazo de dos años desde el momento en que estuvieran en condiciones de solicitar la expedieción del tÃtulo de licenciado. c) TÃtulos extranjeros cuya homologación hubiera sido solicitada a 31 de octubre de 2011, siempre que se proceda a la colegiación dentro del plazo de dos años desde que dicha homologación fuera aprobada. | |
Da: - MI - | 17/07/2012 11:04:17 |
All'ICAM hanno sempre accettato la dichiarazione di esclusività . | |
Da: bainzo | 17/07/2012 11:14:52 |
all'icam mercoledì scorso ho presentato una dichiarazione di esclusività e oggi mi è arrivata la conferma della mia iscrizione | |
Da: la spagna | 17/07/2012 11:19:24 |
alla spagna di noi italiani non frega nulla basta che portate soldi loro vi iscrivono pure all'ordine dei giornalisti!!!!! | |
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Da: x spagna | 17/07/2012 11:20:15 |
:D :D :D troppo vero! | |
Da: 66038 | 17/07/2012 11:32:19 |
Per chi ha presentato o deve presentare la domanda di homologacion: è vero che se si fa entro il 26 luglio si è esonarati dal master? Come li avete presentati i documenti? Io pensavo di farlo via posta, ma vale il timbro di invio o di ricezione? Ultima domanda: i documenti vanno tradotti da un traduttore a pagamento? Grazie. | |
Da: sick | 17/07/2012 11:54:05 |
e allora perchè vi iscrivete por cuenta ajena rischiando di brutto? Brainzo, mica conosci un noto agggete sfigato detto il "venditore di pentole"? | |
Da: Frank Dammer | 17/07/2012 11:58:05 |
ora, accostare le persone a fai da te..... | |
Da: lillovero | 17/07/2012 12:29:24 |
quà ingi vole un consigl... cioè, no scusate, intendevo una agggginzia :) | |
Da: LA SPAGNA | 17/07/2012 13:30:04 |
non c'è nessuna proroga per i NON SPAGNOLI NON C'è NESSUN 26 LUGLIO 2012 | |
Da: più chiaro di cosi... | 17/07/2012 13:43:13 |
http://www.otrosi.net/article/modificación-definitiva-de-la-ley-342006-de-30-de-octubre-sobre-el-acceso-las-profesiones-de è un articolo della rivista del Colegio de Madrid. Se poi qualcuno ancora non vuol capire può sempre provare ad andarea Lourdes!! | |
Da: x più chiaro di cosi... | 17/07/2012 15:12:39 |
Era chiaro anche prima, il fatto è che continuano ad omologare a licenciado en derecho senza aggiungere null'altro nel senso che le omologazioni, ad oggi, danno gli stessi diritti degli spagnoli. | |
Da: - MI - | 17/07/2012 15:23:25 |
e quali sarebbero i rischi???? nessuno. | |
Da: x6638 | 17/07/2012 15:46:03 |
fattelo un viaggetto un madrid sono soldi ben spesi credimi! | |
Da: x MI | 17/07/2012 16:32:43 |
I rischi sono sempre gli stessi, spendere alcune centinaia di euro per avere un titolo non spendibile professionalmente. I vantaggi, in caso passasse la linea più favorevole, ed anche se fosse improbabile: dotarsi di un paracadute in caso di insuccesso nel nostro T.Nazionale. | |
Da: scusate.. | 17/07/2012 16:50:08 |
ma lo sapete che ci sono stabiliti iscritti in spagna come non esercenti?? io ne conosco 3... in ordini diversi... qualcuno mi spiega come mai?? | |
Da: x scusate | 17/07/2012 17:20:33 |
Si lo so . In molti casi non avere il cognome italiano aiuta. | |
Da: bistecca | 17/07/2012 17:55:00 |
scusate ragazzi, il modulo 5 della cassa forense non bisogna presentarlo se si è iscritti all'albo nel 2012 e non si è iscritti alla cassa vero? un iscritto all'albo nel 2012 non iscritto alla cassa forense non deve presentare nulla alla cassa quest'anno giusto? | |
Da: lillovero | 17/07/2012 18:21:53 |
aggggenti e minacciatori legati ai coa sono molto più educati e sembrano addirittura meno ignoranti della lingua italiana (forse semplicemente perchè si espongono meno....) ultimamente. cosa bolle in pentola? | |
Da: scusate.. | 17/07/2012 18:53:27 |
ma ti pare... italiani ovviamente! non conosco personalmente stabiliti stranieri! | |
Da: x scusate | 17/07/2012 19:09:16 |
allora ci sono anche stabliti no e. con nomi non italiani e non nati in Italia, la banca dati è pubblica. | |
Da: Arriva il master | 17/07/2012 19:17:20 |
Dal sito dell'ordine di Murcia: Nos complace informaros que el Máster Universitario en AbogacÃa en el que hemos venido trabajando conjuntamente la Univer*******d de Murcia y esta Ilustre Corporación, a través de la Escuela de Práctica JurÃdica, ha obtenido el informe favorable y definitivo de la Aneca, siendo habilitante para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado, conforme a la Ley34/2006, de 20 de octubre, y al Reglamento que la desarrolla. La primera edición del Máster tendrá lugar desde octubre de 2012 adiciembre de 2013, por lo que adjuntamos la información básica del mismo y el plazo de preiscripción | |
Da: Federica78 | 17/07/2012 21:12:59 |
@bistecca:interessa anche a me il quesito.Sono iscritta alla gestione separata ma mi hanno detto di inviare il modello 5 alla Cassa forense cui devo devolvere il 4%.Come avete compilato il modello?E inoltre se si superano i 10 mila euro si passa dalla gestione separata alla Cassa? | |
Da: Federica78 | 17/07/2012 21:15:17 |
@bistecca:interessa anche a me il quesito.Sono iscritta alla gestione separata ma mi hanno detto di inviare il modello 5 alla Cassa forense cui devo devolvere il 4%.Come avete compilato il modello?E inoltre se si superano i 10 mila euro si passa dalla gestione separata alla Cassa? | |
Da: mod.five | 17/07/2012 22:11:28 |
Ritardato Invio Modello 5 ■Sistema vigente relativamente al mod.5/2012: ■entro 30 gg. dal termine di legge, sanzione pari a euro 81,00; ■oltre 30 gg. dal termine di scadenza ed entro il 31 dicembre del 2012, sanzione pari a euro 163,00; ■oltre il 31 dicembre del 2012, prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa, sanzione pari a euro 244,00. La sanzione non si applica nel caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonchè agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, qualora il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. ■oltre il termine del 30 settembre 2012 il ritardo della comunicazione contenente dati reddituali pari a zero è sempre pari a euro 81,00 a condizione che l'invio avvenga prima dell'accertamento definitivo ■Sistema vigente relativamente al mod.5/2011: ■entro 30 gg. dal termine di legge, sanzione pari a euro 80,00; ■oltre 30 gg. dal termine di scadenza ed entro il 31 dicembre del 2011, sanzione pari a euro 160,00; ■oltre il 31 dicembre del 2011, prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa, sanzione pari a euro 240,00. La sanzione non si applica nel caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonchè agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, qualora il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. ■oltre il termine del 30 settembre 2011 il ritardo della comunicazione contenente dati reddituali pari a zero è sempre pari a euro 80,00 a condizione che l'invio avvenga prima dell'accertamento definitivo. ■Sistema vigente relativamente al mod.5/2010: ■entro 30 gg. dal termine di legge, sanzione pari a euro 102,00; ■oltre 30 gg. dal termine di scadenza ed entro il 31 dicembre del 2010, sanzione pari a euro 203,00; ■oltre il 31 dicembre del 2010, prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa, sanzione pari a euro 267,00. La sanzione non si applica nel caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonchè agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, qualora il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. Nel solo caso di invio telematico, il ritardo nella trasmissione del modello 5, purché contenuto entro il 30 novembre 2010, non comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per il ritardo nell'invio della comunicazione obbligatoria alla Cassa. ■Sistema vigente relativamente al mod.5/2009: ■entro 30 gg. dal termine di legge, sanzione pari a euro 99,00; ■oltre 30 gg. dal termine di scadenza ed entro il 31 dicembre del 2009, sanzione pari a euro 197,00; ■oltre il 31 dicembre del 2009, prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa, sanzione pari a euro 259,00. La sanzione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonchè agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. Nel solo caso di invio telematico, il ritardo nella trasmissione del modello 5, purché contenuto entro il 30 novembre 2009, non comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per il ritardo nell'invio della comunicazione obbligatoria alla Cassa. ■Sistema vigente relativamente al mod.5/2008: ■entro 30 gg. dal termine di legge, sanzione pari a euro 97,00; ■oltre 30 gg. dal termine di scadenza ed entro il 31 dicembre del 2008, sanzione pari a euro 194,00; ■oltre il 31 dicembre del 2008, prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa, sanzione pari a euro 255,00. La sanzione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonchè agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. Nel solo caso di invio telematico, il ritardo nella trasmissione del modello 5, purché contenuto entro il 30 novembre 2008 (termine prorogato al 1 dicembre 2008 in quanto il 30 novembre coincide con la giornata di domenica) non comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per il ritardo nell'invio della comunicazione obbligatoria alla Cassa. ■Sistema vigente relativamente al mod.5/2007: ■entro 30 gg. dal termine di legge, sanzione pari a euro 95,00; ■oltre 30 gg. dal termine di scadenza ed entro il 31 dicembre del 2007, sanzione pari a euro 190,00; ■oltre il 31 dicembre del 2007, prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa, sanzione pari a euro 250,00. La sanzione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonchè agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. ■Sistema vigente dal mod.5/2001 al mod.5/2006: ■entro 30 gg. dal termine di legge: sanzione pari al 25% del contributo integrativo minimo dovuto per l'anno in cui il modello 5 doveva essere trasmesso; ■entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata: sanzione pari al 50% del contributo integrativo minimo dovuto per l'anno in cui il modello 5 doveva essere trasmesso; ■oltre il 31 dicembre dell'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata: sanzione pari al 100% del contributo integrativo minimo dovuto per l'anno in cui il modello 5 doveva essere trasmesso. La sanzione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonchè agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. ■Sistema vigente dal mod. 5/92 al mod. 5/2000: ■entro 90 gg. dal termine di legge: sanzione pari al 25% del contributo soggettivo minimo dovuto per l'anno in cui il modello 5 doveva essere trasmesso; ■oltre 90 gg. dal termine di legge: sanzione pari al 50% del contributo soggettivo minimo dovuto per l'anno in cui il modello 5 doveva essere trasmesso. ■Sistema vigente fino al mod. 5/91: ■nessuna sanzione. N.B. : Per effetto del regime transitorio, previsto dall'art. 14 del citato regolamento, le sanzioni, da applicare con riferimento all'anno 1999 (mod. 5/2000) o precedente, non ancora pagate alla data del 19/5/2000, sono ridotte al 50%. Sono esclusi, ove previsti, gli interessi sulle sanzioni. | |
Da: Federica78 | 17/07/2012 22:28:05 |
grazie,ma vorrei capire come compilare il modello per chi e'iscritto alla Gestione separata dell'Inps | |
Da: 27 luglio | 17/07/2012 22:28:59 |
Por otra parte, se contempla la situación de los poseedores de tÃtulos extranjeros susceptibles de homologación al tÃtulo español de licenciado en Derecho, mediante la introducción de una nueva disposición adicional que permite acceder a las profesiones jurÃdicas a quienes hubiesen iniciado el procedimiento de homologación antes de la entrada en vigor de la Ley. Tres. Se añade una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción: «Disposición adicional novena. TÃtulos extranjeros homologados. Los tÃtulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley hubieran solicitado la homologación de su tÃtulo extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologación, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes. Per quel pò di spagnolo che so mi sembra di capire che la legge parla chiaro, chi richiede l'omologazione del titolo prima del 27 luglio va con la vecchia normativa. | |
Da: scusate.. | 17/07/2012 22:32:25 |
non metto in dubbio che ci siano anche stabiliti stranieri.... la mia domanda è sul fatto di essere esercenti o meno! è legittimo stabilirsi in italia se si è iscritti come non esercente in spagna? | |
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