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12 dicembre 2019 - Atto giudiziario CIVILE
393 messaggi, letto 33965 volte

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Da: confermo 212/12/2019 11:15:38
Confermo la traccia di confermo che confermo ha confermato per confermo
Rispondi

Da: Il moralizzatore 212/12/2019 11:16:16
Fate i bravi...non copiate su dai
Rispondi

Da: vinxxx12/12/2019 11:16:25
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018 Tizio, unico figlio del defunto Sempronio, cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10/04/12, Mevio aveva apparentemente venduto a Ciao un appartamento sito in Roma ma che tale vendita per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era stato suo padre, all'epoca ancora in vita.
Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l'accertamento dell'inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far avere sul cespite i diritti a lui spettanti per successione legittima.
A sostegno della propria domanda, l'attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, segnatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l'intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile con il denaro del de cuius, nonché l'omessa fissazione della residenza presso l'immobile da parte dell'acquirente apparente.
Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione.
Alla prima udienza il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/10/2019 nella quale assegna alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc e invita le stesse a prendere posizione, nei propri scritti difensivi, anche sulla questione, sollevata di ufficio, concernente l'eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l'atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
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Da: mascettixx12/12/2019 11:16:28
Col terapia tapioco come se fosse antani per due?
Rispondi

Da: collaborazione12/12/2019 11:16:30
la traccia esatta è quella di confermooooooo
Rispondi

Da: vinxxx12/12/2019 11:17:42
quella che ho appena postato è quella fake, di seguito quella giusta

Tizio concede in locazione a Caio un immobile ad un canone mensile di euro  2.000,00. Al momento della stipula del contratto viene anche corrisposto un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone di locazione.
Dopo alcuni mesi però Caio non effettua più i dovuti pagamenti per due mesi di seguito e si giustifica con Tizio facendogli presente di aver perso il lavoro e di compensare il suo debito con il deposito cauzionale a suo tempo versato.
Tizio, comunque intenzionato a risolvere il contratto, si reca quindi da un legale per avere un parere in merito alle azioni più opportune da effettuare in sua tutela.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto difensivo più opportuno svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
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Da: Già12/12/2019 11:18:42
già è quella giusta fidati
Rispondi

Da: vinxxx12/12/2019 11:18:55
sei un vero figlio di puttana
Rispondi

Da: Vabbé6512/12/2019 11:19:29
Vabbé qui ormai non si sta perdendo solo tempo, il disturbatore si sta divertendo a postare minchiate
Rispondi

Da: Confermoo12/12/2019 11:19:31
Confermo la traccia di vinxxx che ha confermato quella di confermo confermando egli stesso
Rispondi

Da: Già12/12/2019 11:19:35
già è quella giusta fidati
Rispondi

Da: Elepa12/12/2019 11:19:39
traccia confermata quella di Confermo

Rispondi

Da: vinxxx12/12/2019 11:19:56
non date retta al fake sopra che passa il tempo a insultare per creare casino. Ignoriamolo e concentriamoci sulla giusta traccia.

Tizio concede in locazione a Caio un immobile ad un canone mensile di euro  2.000,00. Al momento della stipula del contratto viene anche corrisposto un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone di locazione.
Dopo alcuni mesi però Caio non effettua più i dovuti pagamenti per due mesi di seguito e si giustifica con Tizio facendogli presente di aver perso il lavoro e di compensare il suo debito con il deposito cauzionale a suo tempo versato.
Tizio, comunque intenzionato a risolvere il contratto, si reca quindi da un legale per avere un parere in merito alle azioni più opportune da effettuare in sua tutela.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto difensivo più opportuno svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
Rispondi

Da: NON PENSATE A NESSUNO... QUESTA E'' QUELLA GIUSTA12/12/2019 11:20:55
ATTO CIVILE
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018, Tizio unico figlio del defunto Sempronio cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10 aprile 2012 Mevio aveva apparentemente venduto a Caio appartamento sito in Roma, ma che di tale vendita per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era stato suo padre, all'epoca ancora in vita. Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l'accertamento dell'inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per successione legittima.
A sostegno della propria domanda l'attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, separatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l'intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile con denaro del de cuius, nonché l'omessa fissazione della residenza presso l'immobile da parte dell'acquirente apparente.
Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 ottobre 2019, nella quale assegna alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e invita le stesse a prendere posizione nei propri scritti difensivi anche sulla questione sollevata d'ufficio concernente l'eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l'atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
Rispondi

Da: Vabb6512/12/2019 11:21:21
Su giuricivile é uscita traccia
Rispondi

Da: MA SIETE PROPRIO...12/12/2019 11:21:42
MA COME POTETE MINIMAMENTE PENSARE CHE SIA USCITA UNA CONCLUSIONALE????
Rispondi

Da: Il moralizzatore 212/12/2019 11:21:44
Fate i bravi non copiate....

E voi fake non mettete tracce false..
Rispondi

Da: vinxxx12/12/2019 11:22:01
non capisco come fa a scrivere con il mio nome, comunque fidatevi.
la traccia è quella della simulazione.
Rispondi

Da: Francesco1970012/12/2019 11:22:46
quelli che pubblicate cazzate siete gentaglia!!!
Rispondi

Da: Liky 12/12/2019 11:23:47
Traccia ufficiale
Rispondi

Da: Atto Civile VEROOOOOOO12/12/2019 11:23:56
publicato atto civile su giuricivile:

Tizio concede in locazione a Caio un immobile ad un canone mensile di euro 2.000,00. Al momento della stipula del contratto viene anche corrisposto un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone di locazione.
Dopo alcuni mesi però Caio non effettua più i dovuti pagamenti per due mesi di seguito e si giustifica con Tizio facendogli presente di aver perso il lavoro e di compensare il suo debito con il deposito cauzionale a suo tempo versato.
Tizio, comunque intenzionato a risolvere il contratto, si reca quindi da un legale per avere un parere in merito alle azioni più opportune da effettuare in sua tutela.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto difensivo più opportuno svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
Rispondi

Da: collaborazione12/12/2019 11:24:03
ATTO CIVILE
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018, Tizio unico figlio del defunto Sempronio cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10 aprile 2012 Mevio aveva apparentemente venduto a Caio appartamento sito in Roma, ma che di tale vendita per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era stato suo padre, all'epoca ancora in vita. Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l'accertamento dell'inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per successione legittima.
A sostegno della propria domanda l'attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, separatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l'intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile con denaro del de cuius, nonché l'omessa fissazione della residenza presso l'immobile da parte dell'acquirente apparente.
Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 ottobre 2019, nella quale assegna alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e invita le stesse a prendere posizione nei propri scritti difensivi anche sulla questione sollevata d'ufficio concernente l'eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l'atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
Rispondi

Da: vinxxx12/12/2019 11:24:04
Fidatevi del vero me!! controllate su giuricivile, è quella dello sfratto!!
Rispondi

Da: Verità12/12/2019 11:24:48
Non si capisce più un cazzzz
Rispondi

Da: collaborazione12/12/2019 11:25:46
le tracce sui siti non sono corrette. Quella giusta è  quella della comparsa conclusionale da redigere ai sensi del 190 cpc.
Fidatevi
Rispondi

Da: Isabibi 12/12/2019 11:26:02
nome del'atto?
Rispondi

Da: cri9012/12/2019 11:26:17
ATTO CIVILE
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018, Tizio unico figlio del defunto Sempronio cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10 aprile 2012 Mevio aveva apparentemente venduto a Caio appartamento sito in Roma, ma che di tale vendita per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era stato suo padre, all'epoca ancora in vita. Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l'accertamento dell'inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per successione legittima.
A sostegno della propria domanda l'attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, separatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l'intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile con denaro del de cuius, nonché l'omessa fissazione della residenza presso l'immobile da parte dell'acquirente apparente.
Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 ottobre 2019, nella quale assegna alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e invita le stesse a prendere posizione nei propri scritti difensivi anche sulla questione sollevata d'ufficio concernente l'eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l'atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
Rispondi

Da: DAIIIIII12/12/2019 11:26:41
SAREBBE PIù FACILE LO SFRATTO PECCATO SIA LA COMPARSA CONCLUSIONALE
Rispondi

Da: Diamond8 12/12/2019 11:26:45
Ragazzi è una conclusionale. La traccia giusta è questa. Confermato da 2 corti
Rispondi

Da: DAi12/12/2019 11:26:47
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018, Tizio unico figlio del defunto Sempronio cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10 aprile 2012 Mevio aveva apparentemente venduto a Caio appartamento sito in Roma, ma che di tale vendita per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era stato suo padre, all'epoca ancora in vita. Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l'accertamento dell'inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per successione legittima.
A sostegno della propria domanda l'attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, separatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l'intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile con denaro del de cuius, nonché l'omessa fissazione della residenza presso l'immobile da parte dell'acquirente apparente.
Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 ottobre 2019, nella quale assegna alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e invita le stesse a prendere posizione nei propri scritti difensivi anche sulla questione sollevata d'ufficio concernente l'eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l'atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
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