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12 dicembre 2019 - Atto giudiziario CIVILE
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Da: soluzione.... | 12/12/2019 13:52:53 |
Io la procura ce la metterei comunque, meglio avercela che non avercela no? | |
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Da: Ai voja | 12/12/2019 13:54:01 |
Occhio alla nota spese! | |
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Da: emanuele1957 | 12/12/2019 13:54:15 |
è giusta la Sentenza 12 ottobre 2018, n. 25578 ? | |
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Da: Guedix | 12/12/2019 13:54:38 |
Qualcuno ha svolto L atto di civile? | |
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Da: VforVendetta | 12/12/2019 13:57:48 |
X Pacuccia: la procura si allega all'atto introduttivo. Nel caso di specie, la procura sarà già stata allegata alla comparsa con la quale Caio si è costituito in giudizio. Qui siamo in una fase successiva, ed a tutto voler concedere, se vi fosse stato un vizio di procura, il giudice avrebbe concesso alla parte un termine per sanarlo. Tutto questo per dire, sintetizzando, che è corretto, in questo caso, specificare semplicemente che Caio è difeso dall'avv. ____, in forza di procura alle liti in calce (o, se preferite, a margine) della comparsa di risposta. | |
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Da: Atto Civile VEROOOOOOO | 12/12/2019 13:59:42 |
date qualche aiutooo? | |
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Da: BenitoMn | 12/12/2019 14:00:45 |
Certo che va messa, la procura, possibilmente depositandola con pct domattina, previa attestazione di conformità | |
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Da: emanuele1957 | 12/12/2019 14:00:45 |
qual'è la sentenza giusta ? | |
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Da: Pacuccia | 12/12/2019 14:01:21 |
grazie mille e la relata? a buon rendere!! | |
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Da: VforVendetta | 12/12/2019 14:01:50 |
Iniziamo col chiarire che non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del venditore, per un motivo molto semplice: il contratto (sia esso simulato o meno) ha già avuto integrale esecuzione. Il bene è stato trasferito, il prezzo è stato pagato. Mevio, in qualità di venditore, non ha alcun interesse da far valere in giudizio, né l'attore Tizio ha fornito alcuna prova in tal senso. Ergo, Mevio non è litisconsorte necessario. La sentenza "risoltiva", in tal senso, è questa: "Nel giudizio volto all'accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l'adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell'effetto traslativo, e non sussista, pertanto, alcun suo interesse ad essere parte del giudizio, a norma dell'art. 100 c.p.c., al fine di conservare come proprio acquirente l'originario stipulante, onde, trattandosi solo di accertare chi, fra interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data" (cfr. Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 11523/2013). | |
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Da: peppino78 | 12/12/2019 14:02:09 |
benitomn la devi smettere di dire caz.. te fai schifo | |
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Da: SILENZIO63 | 12/12/2019 14:04:32 |
Niente procura!!! | |
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Da: VforVendetta | 12/12/2019 14:05:53 |
Altra questione di diritto rilevante è quella della mancanza della prova della natura simulata del contratto. Tenendo presente che noi difendiamo la posizione di Caio, e che quindi dobbiamo "smontare" le argomentazioni di Tizio, dobbiamo insistere sul fatto che, nel caso di simulazione relativa avente ad oggetto un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam - come, nel caso di specie, una compravendita immobiliare - la prova dell'accordo simulatorio deve essere data con atto in forma scritta. Tizio, invece, ha portato solo prove presuntive (la procura a vendere e l'intestazione delle utenze). La "sentenza risolutiva" sul punto è questa: "In caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sua richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negoZio dissimulato, deve essere data, ai sensi dell'articolo 2725 cc, mediante atto scritto, cioè con documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti. Pertanto nell'ipotesi di compravendita immobiliare simulata per interposizione fittizia dell'acquirente, il compratore effettivo, quale parte dell'accordo simulatorio e del contratto dissimulato, deve provare per iscritto l'accordo simulatorio". Cassazione ordinanza 20857/2014 | |
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Da: Boff | 12/12/2019 14:09:56 |
Non è un atto introduttivo, non va messa la procura!! Si deve solo far riferimento "così come in atti rappresentato e difeso e domiciliato" | |
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Da: spolaus | 12/12/2019 14:16:25 |
A Napoli stanno facendo uscire Finestre aperte sotto con i msg forzaaa | |
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Da: spolaus | 12/12/2019 14:17:05 |
Consegna Napoli? | |
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Da: esameroma | 12/12/2019 14:21:03 |
ragazzi a che ora consegnano a roma? E' importante grazie mille a chi risponderà!!!!!!!!! | |
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Da: diamond8 | 12/12/2019 14:27:37 |
Una curiosità: chi dice di allegare la procura alla comparsa conclusionale, nella vita fa l'avvocato???? DIOSANTO!!!!!! da ritiro della laurea!!!! | |
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Da: scuola di legge | 12/12/2019 14:28:49 |
al corso di scuola di legge avevano dato un atto simile su simulazione e oneri probatori dell'erede... | |
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Da: Luisa 93 | 12/12/2019 14:35:34 |
Cassazione civile, sez. un., 14/05/2013, n. 11523 | |
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Da: VforVendetta | 12/12/2019 14:37:37 |
Non c'è niente da notificare: la comparsa conclusionale va DEPOSITATA, non NOTIFICATA. La procura NON VA allegata alla comparsa conclusionale, perché la stessa è allegata all'atto introduttivo, che, nel caso di specie, per Caio sarebbe stata la comparsa di risposta. Nella conclusionale, a tutto voler concedere, e per mero tuziorismo, consiglierei una dicitura del tipo "PER: Caio, rappresentato e difeso dall'avv. _____, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta". Il tutto giusto per far capire a chi correggerà che non vi siete dimenticato del problema della procura alle liti, ma che avete dato per scontato - giustamente - che la stessa sia già stata versata in atti, unitamente alla comparsa. In bocca al lupo a tutti. | |
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Da: bea | 12/12/2019 14:40:15 |
sentenza 30/7/2002 n. 11286 sulla posizione dell'erede come terzo e non parte e con conseguente applicazione dei limiti alla prova della simulazione | |
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Da: bea | 12/12/2019 14:41:26 |
sentenza 21494 31 agosto 2018 | |
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Da: BenitoMn | 12/12/2019 14:54:02 |
Meno male che hanno bannato quei due che facevano solo casino | |
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Da: Ken | 12/12/2019 14:54:54 |
Hanno pubblicato la soluzione !! Solita scuoladilegge. Che dite? Anche io avrei strutturato così | |
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Da: procura alle liti | 12/12/2019 14:57:33 |
si ma la traccia non speicifica se il cliente si è costituito con noi o con altro difensore, nel dubbio io la procura l'allegherei per sicurezza! | |
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Da: Jurista | 12/12/2019 14:58:15 |
Ragazzi, su Scuola di Legge è già uscita la soluzione dell'atto di civile!!! | |
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Da: BenitoMn | 12/12/2019 14:59:09 |
Nota spese e procura con attestazione di conformità, sono ore che lo vado dicendo | |
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Da: Ken | 12/12/2019 15:02:25 |
Ma no!! la nota spese si allega alla replica | |
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Da: Mila e shiro | 12/12/2019 15:05:43 |
La nota spese si allega alla replica.. la procura o era già regolare, o il giudice ha ordinato di integrarla.. La soluzione di scuola di legge è perfetta | |
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