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12 dicembre 2019 - Atto giudiziario CIVILE
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Da: info a roma | 12/12/2019 15:14:08 |
ciao ragazzi qualcuno sa a che ora consegnano a roma? ciao | |
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Da: Ken | 12/12/2019 15:15:07 |
@mila e shiro d'accordissimo con te | |
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Da: BenitoMn | 12/12/2019 15:20:34 |
Ma manco per niente, carpette. 75 disposizioni attuazione. Leggete poi tornate col capo cosparso di cenere | |
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Da: tHE | 12/12/2019 15:24:55 |
ile, quando la verifica della simulazione costituisce oggetto diretto di una domanda e non solo di un'eccezione, o comunque di un accertamento incidentale; in tal caso l'accertamento dell'accordo simulatorio deve necessariamente compiersi nei confronti di tutti i partecipi allo stesso, in quanto verso tutti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti dichiarativi; 2) per il secondo, non è invece indispensabile la presenza in giudizio del venditore in qualità di litisconsorte necessario nella controversia promossa dal terzo nei confronti dell'acquirente dissimulato, quando il contratto sia stato Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Tizio. Per tali motivi, sulla base di quanto sopra, Caio, confida nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Roma lì Avv. _____ | |
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Da: bmw | 12/12/2019 15:27:31 |
Sulla prova della simulazione Controparte ha allegato che il contratto di compravendita stipulato in data 10.04.2012 tra il signor Mevio e l'odierno convenuto sarebbe relativamente simulato sul piano soggettivo, per essere l'effettivo acquirente il de cuius Sempronio, indicando, a tal fine, alcuni elementi a suo dire sintomatici di una fattispecie simulatoria, quali il mancato trasferimento della residenza da parte del convenuto nell'immobile oggetto di causa, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento con denaro del de cuius e la voltura delle utenze idriche ed elettriche in favore di Sempronio. Nel ribadire che il signor Caio è l'effettivo acquirente dell'immobile per cui è causa e che nessun accordo simulatorio ha interessato il contratto di compravendita in questione, si evidenzia che, in ogni caso, gli elementi addotti da parte attrice a sostegno delle proprie pretese sono totalmente insufficienti a provare la simulazione. Infatti, a norma dell'art. 1417 c.c., mentre i terzi pregiudicati dalla simulazione possono dare prova di essa con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni o testimoni, le parti soggiacciono ai limiti probatori previsti dall'art. 2722 c.c., salvo non intendano far valere l'illiceità del contratto dissimulato. Pertanto, laddove, come nel caso di specie, la pretesa simulazione riguardi un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio deve essere data, ai sensi dell'art. 2725 c.c., mediante atto scritto, ovvero producendo un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti (cfr. Cass. Civ., 20857/2014). Orbene, nel caso di specie è pacifico che controparte ha inteso far valere la pretesa simulazione del contratto del contratto di compravendita di un appartamento stipulato tra Caio e Mevio, contratto da stipularsi in forma scritta ai sensi dell'art. 1350 c.c. Altrettanto pacifico è che parte attrice, nei propri atti difensivi, mai abbia adombrato una possibile illiceità del preteso contratto dissimulato e che Tizio, unico erede di Sempronio, abbia agito non in qualità di legittimario, non avendo avanzato alcuna domanda di riduzione, ma unicamente per far ricomprendere l'immobile oggetto del preteso contratto simulato nel compendio ereditario. Ne consegue che, non potendo dirsi controparte terza rispetto al contratto, nessuna prova può dirsi raggiunta in ordine alla pretesa simulazione del contratto di compravendita intercorso tra Mevio e Caio, essendosi Tizio limitato ad evidenziare l'esistenza di alcuni indici sintomatici della simulazione, quali l'intestazione delle utenze idriche ed elettriche in favore del de cuius, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione con denaro di Sempronio e il mancato trasferimento della residenza, da parte dell'acquirente, nell'immobile compravenduto. Un tanto trova conferma in un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte dei suoi eredi, e volta a far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge per la prova della simulazione delle parti, posto che gli eredi subentrano nella stessa posizione che faceva capo al de cuius, a meno che non agiscano in qualità di legittimari, cioè a tutela di un diritto proprio, sempre che, in tal caso, abbiano contestualmente proposto azione di riduzione (Cass. Civ., 22.05.2017, n. 12854. Nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., 24.03.2006, n. 6632; Cass. Civ., 26.03.2008, n. 7834. Con riferimento alla posizione del legittimarlo, cfr. da ultimo Cass. Civ., 22.09.2014, n. 19912). | |
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Da: consegna napoli | 12/12/2019 15:29:08 |
a che ora consegnano? | |
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Da: BenitoMn | 12/12/2019 15:35:42 |
Mila e Shiri (ma sei mila o Shiro? O siete in due?) e ken, letto l'art 75 disp attne cpc? Nota spese ragazzi, andate a leggere e controllate voi stessi. | |
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Da: BenitoMn | 12/12/2019 15:37:02 |
Per redigerla prendere il dm 55, si direbbe trovare su tutti i codici (credo..) | |
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Da: a che ora consegnano a Roma? | 12/12/2019 15:37:18 |
a che ora consegnano a Roma? | |
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Da: SILENZIO63 | 12/12/2019 15:37:33 |
Napoli consegna ore 18.00 | |
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Da: SILENZIO63 | 12/12/2019 15:37:51 |
idem Roma | |
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Da: BenitoMn | 12/12/2019 15:46:47 |
Niente, Mila e Shiro e ken si sono andati a nascondere. Nota spese!!! | |
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Da: Stella9092 | 12/12/2019 16:05:51 |
A Napoli che ora prevista la consegna? | |
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Da: GINA88888 | 12/12/2019 16:13:15 |
napoli consegna per le ore 18:00 | |
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Da: info ciao | 12/12/2019 16:14:46 |
anche a roma consegnano alle 18? | |
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Da: Aiuto x Bari | 12/12/2019 16:16:26 |
La nota spese si deposita con la conclusionale ma è un allegato quindi non va messa nell'atto !!!!!!!! Non diciamo cavolate eh ....... | |
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Da: Goldenbrunnen | 12/12/2019 17:50:49 |
Mevio non è litisconsorte necessario nella causa promossa da Tizio e manca la prova della simulazione | |
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Da: Io | 12/12/2019 17:51:01 |
È sicuro che a Napoli la consegna è alle 18? | |
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Da: collaborazione | 12/12/2019 17:52:13 |
18.15 napoli | |
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Da: Ziopollon | 12/12/2019 18:13:14 |
Sul litisconsorzio necessario anche a carico di Mevio, se ho capito bene sembrerebbe di no, in virtù di una sentenza recente del 2018. Tuttavia, sino a pochi anni fa, la giurisprudenza sosteneva che, tutti i soggetti riconducibili al contratto dovevano formare il litisconsorzio, poichè la declaratoria della simulazione aveva effetto nei confronti di tutti i soggetti del rapporto che, nel negozio impugnato, aveva la sua fonte. Ciò detto, leggere domande circa la necessità della procura in una comparsa conclusionale, o della relata di notifica, mi fa mettere le mani nei capelli.... Mi piacerebbe segnare i nomi di questi personaggi, per vedere se poi, a giugno, li ritrovo qui a piangere per aver subito l' "ingiustizia" della bocciatura.... E mi spiace dirlo, perchè sino a qualche anno fa, anche io sono stato uno di voi... | |
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Da: Vou | 12/12/2019 18:14:08 |
Ziopollon, adesso capisci perché ieri ho dato i numeri. Guarda che gente fanno copiare........... | |
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Da: Sul litisconsorzio | 1 - 12/12/2019 18:15:10 |
La simulazione è una delle tipiche ipotesi di litisconsorzio necessario. Chi dice di no non ha studiato Procedura.... | |
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Da: Davidinoxxx | 12/12/2019 18:25:30 |
Secondo voi può considerato errore avere indicato il tribunale di Roma come autorità giudiziaria? | |
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Da: Ziopollon | 12/12/2019 18:25:43 |
@ Sul litisconsorzio: Ripeto, credo che sul punto ci sia una sentenza recente del 2018, ma non ho approfondito oltre. Quanto al litisconsorzio necessario, se ci pensi, a meno che il venditore non rechi pregiudizio ai suoi eventuali creditori, ma non è questo il caso, per ipotesi potrebbe anche non essere litisconsorte necessario, considerato che "di fatto" la simulazione potrebbe semmai pregiudicare, come in questo caso, unicamente terzi che abbiano rapporti con l'interposto. Nel caso specifico gli eredi. Di fatto, il tuo ragionamento non fa una piega, però, se esiste una sentenza recente, ma contraria, qualora i candirdati non ne tengano conto, è bocciatura sicura, anche se dovessero esporre un ragionamento che per logica dovesse affermare il contrario. | |
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Da: infonapoli | 12/12/2019 18:29:33 |
ragazzi a napoli hanno consegnato? | |
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Da: Ziopollon | 12/12/2019 18:29:51 |
@Davidinoxx E' un segno distintivo, quindi di sicuro, chi lo ha scritto, bene non ha fatto. Ma può sempre essre che la commissione ci passi sopra. Detto ciò, se la traccia è quella postata, non si fa riferimento ad un luogo specifico, quindi sarebbe stato corretto scrivere TRIBUNALE DI.... Ma non fatevi fantasie in tal senso, se il compito è fatto bene, anche l'ipotesi del segno distintivo non avrebbe senso, tanto la valutazione della commissione sarà comunque positiva. | |
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Da: Hope 2345 | 12/12/2019 18:42:01 |
Ai candidati di Napoli ancora non arrivano i messaggi, quindi staranno ancora dentro | |
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Da: Bari2019 | 12/12/2019 18:47:12 |
idem Bari | |
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Da: Davidinoxxx | 1 - 12/12/2019 21:09:26 |
Io ho indicato il tribunale di Roma ma ovviamente non come segno distintivo. La traccia diceva che l'immobile era a Roma e quindi uno dei fori possibili (anche se temo non l'unico possibile) era Roma | |
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Da: Pietà | 13/12/2019 13:39:22 |
Per chi copia l esame DI stato. Voi avete sbagliato professione... Dovevate fare i ministri della giustizia eh....... Affiancando chi ha già la poltrona meritatissima | |
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