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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017 - NUOVA discussione
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Da: Oh, per Bacco...!!!25/05/2020 11:53:20
ECCO UNA DELLE SOLITE MENATE MAL SCRITTE E NAUSEANTI DELLA MONGIARDO....
Poveretta.... Compatiamola...!!!
Soprattutto perché NON HA IDEA DI CIÃ' CHE È LA LINGUA ITALIANA E LA SCRITTURA GIORNALISTICA...

MESCHINELLA...

Da: Oh, per Bacco...!!!25/05/2020 11:53:31
ECCO UNA DELLE SOLITE MENATE MAL SCRITTE E NAUSEANTI DELLA MONGIARDO....
Poveretta.... Compatiamola...!!!
Soprattutto perché NON HA IDEA DI CIÃ' CHE È LA LINGUA ITALIANA E LA SCRITTURA GIORNALISTICA...

MESCHINELLA...

Da: Oh, per Bacco...!!!25/05/2020 11:53:38
ECCO UNA DELLE SOLITE MENATE MAL SCRITTE E NAUSEANTI DELLA MONGIARDO....
Poveretta.... Compatiamola...!!!
Soprattutto perché NON HA IDEA DI CIÃ' CHE È LA LINGUA ITALIANA E LA SCRITTURA GIORNALISTICA...

MESCHINELLA...

Da: Alba 201925/05/2020 11:55:48
X......VvBb..........povero/a ignorante.......semmai è  il CdS che confernera' sentenza del TAR, non il contrario.....
Fa il paio insieme con tutte le altre castronerie riportate dagli pseudods con riserva, in odore.....di caduta libera..
Vedi quello che avete scritto sabato scorso nel pomeriggio.....lettera al Miur ed al Presidente Napolitano. ....
Questo ovviamente sta a significare la vostra ignoranza in tutte le materie, specie poi....in Diritto Costituzionale e Amministrativo.
Ecco perché  venite fuori da un concorso Annullato.....non avete proprio la cultura di base, giuridica, della materia in genere, siete proprio incompatibili, nulli a ricoprire la carica da pseudods, seppur con riserva.
Capisce?
D'altronde, venite da un concorso in cui i vostri commissari sono stati prima vostri docenti nei corsi preparatori, in cui voi stessi, a titolo oneroso, avete partecipato. E questo la dice lunga......sui vostri meriti.....ci aggiunga la fortuna spacciata x essere capitato/i in alcune commisioni che ha permesso un alto numero di promossi e il gioco è  fatto.
Dovete sperare solo che con il DL prossimo, se vi dovesse andare bene, grazie a ricorrenti, vi riescano a sanare, se no meritereste veramente, come minimo, di tornare ai ruoli di partenza, se non, proprio a casa per " Ignoranza Manifesta".
Poerelli".......come state combinati male.
Buona giornata a tutti i veri DS e a noi Ricorrenti, dignitosamente e meritatamente.

Da: Leggete25/05/2020 11:58:39
Dopo anni caratterizzati da concorsi pubblici indetti con il contagocce, le pubbliche amministrazioni sembrano vivere oggi una nuova fase. La necessità di rinforzare gli organici, ormai all'osso per effetto delle diverse uscite per pensionamenti (non solo per �«Quota 100�»), ha indotto tantissime amministrazioni ad avviare diverse procedure concorsuali. Procedure concorsuali che dovrebbero aumentare negli enti locali (almeno quelli virtuosi) una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Dl 34/2019 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 31 gennaio 2020).

È in questo contesto che diventa fondamentale per gli enti gestire correttamente tutte le fasi procedurali dei concorsi per evitare che inutili contenziosi possano produrre l'effetto di allungare i tempi per reclutamento dei neo assunti. E in queste fasi non può non essere posta particolare attenzione alla nomina delle commissioni giudicatrici. Utili indicazioni in questo senso sono contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 796/202".
Nella suddetta sentenza, il CdS ha ribaltato ribalta la decisione del Tar Puglia, che accoglieva un ricorso basato, appunto, sull'incompatibilità di alcuni membri di commissione.
Nella fattispecie, si contestava, oltre ad alcune modalità valutative, anche la presenza, tra i candidati, di tre collaboratori di un commissario, risultati vincitori di concorso, e si puntava il dito contro un dirigente sindacale della Basilicata, membro di commissione.

Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Leggete25/05/2020 11:59:28
Dopo anni caratterizzati da concorsi pubblici indetti con il contagocce, le pubbliche amministrazioni sembrano vivere oggi una nuova fase. La necessità di rinforzare gli organici, ormai all'osso per effetto delle diverse uscite per pensionamenti (non solo per �«Quota 100�»), ha indotto tantissime amministrazioni ad avviare diverse procedure concorsuali. Procedure concorsuali che dovrebbero aumentare negli enti locali (almeno quelli virtuosi) una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Dl 34/2019 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 31 gennaio 2020).

È in questo contesto che diventa fondamentale per gli enti gestire correttamente tutte le fasi procedurali dei concorsi per evitare che inutili contenziosi possano produrre l'effetto di allungare i tempi per reclutamento dei neo assunti. E in queste fasi non può non essere posta particolare attenzione alla nomina delle commissioni giudicatrici. Utili indicazioni in questo senso sono contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 796/202".
Nella suddetta sentenza, il CdS ha ribaltato ribalta la decisione del Tar Puglia, che accoglieva un ricorso basato, appunto, sull'incompatibilità di alcuni membri di commissione.
Nella fattispecie, si contestava, oltre ad alcune modalità valutative, anche la presenza, tra i candidati, di tre collaboratori di un commissario, risultati vincitori di concorso, e si puntava il dito contro un dirigente sindacale della Basilicata, membro di commissione.

Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

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Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:00:20
Nella suddetta sentenza, il CdS ha ribaltato ribalta la decisione del Tar Puglia, che accoglieva un ricorso basato, appunto, sull'incompatibilità di alcuni membri di commissione.
Nella fattispecie, si contestava, oltre ad alcune modalità valutative, anche la presenza, tra i candidati, di tre collaboratori di un commissario, risultati vincitori di concorso, e si puntava il dito contro un dirigente sindacale della Basilicata, membro di commissione.

Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Andiamo bene25/05/2020 12:00:26
Per VvBb
Concordo, l'emendamento rimasto sarà respinto, perché adesso come adesso non interessa a nessuno. È stato proposto solo per accaparrare qualche voto qua e là. Altra storia sarà se, ad ottobre, il CdS dovesse confermare il TAR.

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:01:16
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:01:29
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:01:37
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:01:59
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:02:09
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:02:35
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: X sopra25/05/2020 12:04:17
"Non ha idea di che è" ???????
Tu invece ce l'hai l'idea, vedo!

😂😂😂😂😂😂😂

Da: X sopra25/05/2020 12:06:02
Visto che Alba "lo zappatore" da dell'ignorante a vvvb in diritto, chiedo  Xxxxxxxxx di esibirsi in uno dei suoi spettacolini

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:08:48
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:09:03
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:09:23
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Se non passassero25/05/2020 12:24:43
Ma guarda guarda...

Ovvero stai chiedendo a te stessa di esibirti....

Credi che abbiamo l'anello al naso?

Ma non hai mai lezione tu?

Da: Alba 201925/05/2020 12:25:24
......ma come fate a insistere con questa sentenza del CdS, Sez.Puglia, se già  vi hanno spiegato che quella del Politico e' solo una delle incompatibilità, le altre riguardano i commissari valutatori che prima vi hanno tenuto dei corsi preparatori, a pagamento, facendo i vostri docenti e poi con "semplice autodichiarazione presentata al Miur" vi hanno fatto da commissari valutatori.
Lo avete capito, siete, o fate ancora gli ignoranti, come su tutte le altre materie da voi affrontate su questo forum.
E dai......cambiate disco, oppure prima andate a studiare un po' invece di raccontare frottole su questo forum, poi quando avrete studiato e capito, affrontiamo qualche tema in proposito, sempre se vi riterrete preparati e all'altezza....... ad affrontare temi a largo raggio, compatibili con il ruolo a DS.

Da: Alba 201925/05/2020 12:25:50
......ma come fate a insistere con questa sentenza del CdS, Sez.Puglia, se già  vi hanno spiegato che quella del Politico e' solo una delle incompatibilità, le altre riguardano i commissari valutatori che prima vi hanno tenuto dei corsi preparatori, a pagamento, facendo i vostri docenti e poi con "semplice autodichiarazione presentata al Miur" vi hanno fatto da commissari valutatori.
Lo avete capito, siete, o fate ancora gli ignoranti, come su tutte le altre materie da voi affrontate su questo forum.
E dai......cambiate disco, oppure prima andate a studiare un po' invece di raccontare frottole su questo forum, poi quando avrete studiato e capito, affrontiamo qualche tema in proposito, sempre se vi riterrete preparati e all'altezza....... ad affrontare temi a largo raggio, compatibili con il ruolo a DS.

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:37:55
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:38:10
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: VvBb.25/05/2020 12:39:21
XAlba
non ti resta che aggrapparti disperatamente ai refusi

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:48:27
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Acvz25/05/2020 12:48:41
https://www.soveratoweb.com/schiarita-sulla-incompatibilita-nei-concorsi-pubblici-con-una-sentenza-del-cds-2020/

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:48:47
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: "Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell'esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell'Ente che indice la selezione".

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:50:26
Arriva una schiarita nella nebbia delle incompatibilità nei pubblici concorsi, questione assai spinosa della nostra giurisprudenza. Una questione che negli ultimi anni è stata al centro di numerosissimi ricorsi amministrativi incentrati proprio sulla illegittimità della composizione delle Commissioni esaminatrici.
Un caso eclatante è quello del concorso per dirigenti scolastici 2017, annullato dal Tar Lazio, il 2 luglio 2019, per la presunta incompatibilità di tre membri di commissione (unica doglianza accolta su undici eccezioni proposte dai ricorrenti).

Uno dei tre personaggi "incriminati" è Angelo Marcucci, ritenuto incompatibile per via del suo ruolo di sindaco (di Alvignano), il quale, tuttavia, non si ritiene affatto incompatibile, alla luce dei chiarimenti forniti proprio dal CdS sulla differenza esistente tra carica politica e carica amministrativa.
Orbene, questa sentenza del Tar Lazio ha dato la stura ad una polemica infinita nel mondo della scuola. Per non parlare dei numerosi tentativi di "sanatoria" cavalcati da comitati di ricorrenti che, mentre da un parte sventolano la bandiera della trasparenza e della partecipazione, dall'altra chiedono alla politica di poter essere ripescati nei ruoli dirigenziali, in cambio della cessazione del conflitto. Compreso l'ultimo emendamento al vaglio del Parlamento mirato a rimettere in gioco i candidati inidonei ricorrenti del concorso 2017 e di altre precedenti selezioni.

Una soluzione mal vista da molti vincitori di concorso, i quali, al contrario, attendono la sentenza del CdS, speranzosi (e convinti) che nel secondo grado di giudizio sarà riconosciuta la regolarità del loro concorso. Per questo motivo molti sono contrari all'emendamento, che viene fatto passare da qualcuno come un'opera di bene a favore dei vincitori e dello Stato, al fine di prevenire un possibile disastro al CdS, in caso di conferma della sentenza di annullamento.

Da: Ma guarda guarda......25/05/2020 12:51:08
Arriva una schiarita nella nebbia delle incompatibilità nei pubblici concorsi, questione assai spinosa della nostra giurisprudenza. Una questione che negli ultimi anni è stata al centro di numerosissimi ricorsi amministrativi incentrati proprio sulla illegittimità della composizione delle Commissioni esaminatrici.
Un caso eclatante è quello del concorso per dirigenti scolastici 2017, annullato dal Tar Lazio, il 2 luglio 2019, per la presunta incompatibilità di tre membri di commissione (unica doglianza accolta su undici eccezioni proposte dai ricorrenti).

Uno dei tre personaggi "incriminati" è Angelo Marcucci, ritenuto incompatibile per via del suo ruolo di sindaco (di Alvignano), il quale, tuttavia, non si ritiene affatto incompatibile, alla luce dei chiarimenti forniti proprio dal CdS sulla differenza esistente tra carica politica e carica amministrativa.
Orbene, questa sentenza del Tar Lazio ha dato la stura ad una polemica infinita nel mondo della scuola. Per non parlare dei numerosi tentativi di "sanatoria" cavalcati da comitati di ricorrenti che, mentre da un parte sventolano la bandiera della trasparenza e della partecipazione, dall'altra chiedono alla politica di poter essere ripescati nei ruoli dirigenziali, in cambio della cessazione del conflitto. Compreso l'ultimo emendamento al vaglio del Parlamento mirato a rimettere in gioco i candidati inidonei ricorrenti del concorso 2017 e di altre precedenti selezioni.

Una soluzione mal vista da molti vincitori di concorso, i quali, al contrario, attendono la sentenza del CdS, speranzosi (e convinti) che nel secondo grado di giudizio sarà riconosciuta la regolarità del loro concorso. Per questo motivo molti sono contrari all'emendamento, che viene fatto passare da qualcuno come un'opera di bene a favore dei vincitori e dello Stato, al fine di prevenire un possibile disastro al CdS, in caso di conferma della sentenza di annullamento.

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