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Concorso carriera Prefettizia 2019 - 200 posti
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: vi.or  1  - 11/02/2022 11:14:25
@juriscn hai ragione. Non ricordo più le tracce non estratte di civile, ma ricordo la sensazione che ho provato, e, cioè, il mezzo sconforto/disappunto per la traccia estratta sostituito immediatamente da un elegantissimo "mamma mia che culo" ahahahahahahahah!!!

Da: Giusto per info  1  - 11/02/2022 11:31:54
@shonagai scusa non credo di essermi espresso bene. Non volevo dire che non bisognava parlare del principio di legalità ma, proprio come dici tu, che doveva essere il filo conduttore di tutta la trattazione. Quello che volevo dire è che secondo me doveva essere trattato solo ed esclusivamente in riferimento al diritto dell'emergenza e non in generale: mettersi a parlare della riserva di legge in materia penale, dell'irretroattività ecc non aveva molto senso, secondo me, perché le cose da dire erano tante, troppe.
Per me la scaletta andava sviluppata attorno al diritto dell'emergenza "alla luce", come diceva la traccia, del principio di legalità, e non il contrario.
Sulle ordinanze un cenno l'ho fatto perché sono uno strumento molto importante nel diritto dell'emergenza e sono state oggetto di importanti pronunce della Corte costituzionale proprio in relazione al principio di legalità, per cui per completezza espositiva ne ho parlato.

Da: De Virgottinis  1  - 11/02/2022 15:34:01
Salve a tutti. Per civile credo che il tema delle fondazioni fosse molto importante se non centrale nell'ottica dell'inquadramento del rapporto tra i due concetti richiesti dalla traccia (autonomia privata e destinazione allo scopo) anche solo per il richiamo letterale "dello scopo". Poi certo, si tratta di concetti talmente fluidi che è difficile stabilirne con certezza i confini, come in questo caso. Infatti mi chiedo se vi sia piena "autodeterminazione" del privato nell'ambito delle fondazioni (stabilisci uno scopo liberamente, ma non hai più la disponibilità del patrimonio destinato: fino a dove si estrinseca allora la tua autodeterminazione?). Anche la destinazione patrimoniale di cui al 2447 bis poteva essere collegata al concetto di destinazione allo scopo, ma quanto poteva collegarsi poi con "l'autonomia privata" in senso stretto, se l'articolo in questione si riferisce alle società? Nel senso, è chiaro che le società sono fatte di singoli e che ognuno è portatore di una propria sfera di autonomia e che quindi vi è autodeterminazione anche nell'ambito della destinazione patrimoniale di cui al 2447bis, ma allora la qualifica privatistica sta ad individuare "il singolo individuo" o la natura dei rapporti? E allora se si fa riferimento anche all'autonomia "dei privati" si apre tutto un mondo nel diritto societario e niente mi sono perso.

Da: Giusto per info  1  - 11/02/2022 17:35:12
In civile credo fosse importante parlare della possibilità per i privati di porre in essere vincoli di destinazione atipici, all'infuori dei casi previsti dalla legge, in considerazione dell'art. 2740 cc, comma secondo, dato che il vincolo di scopo sottrae i beni dalla responsabilità patrimoniale generica.

Da: De Virgottinis 11/02/2022 19:29:55
Ma sì, anche il discorso sul 2740 co. 2 può essere inserito nel contesto della traccia del tema, assolutamente. Secondo me non c'è una risposta univoca, data appunto la genericità dei due concetti (si potrebbe pure parlare del 2645 ter, tra gli altri). Poi ogni istituto di diritto civile porta con sé una specificità che esula dall'astrattezza sia dell'autonomia che dalla destinazione (nel caso del 2740 si tratterebbe di destinazione "patrimoniale").

Da: cenzo 11/02/2022 21:58:15
Ciao ragazzi, avete frequentato qualche corso per prepararvi agli scritti?

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Da: Cumgranosalis  1  1  - 12/02/2022 10:31:50
Autonomia privata e destinazione di scopo.

Idea di scaletta molto molto sintetica.

I principi di diritto civile (quali la resp patrimoniale generica) come limite all'autonomia nella destinazione patrimoniale.
Aggiramento dei limiti attraverso lo strumento della entificazione del patrimonio.
Apertura del legislatore. Cenno ai vari strumenti tra i quali 2645 ter che fa riferimento al 1322 cc… ulteriore collegamento all'autonomia privata.

Da: ergioviale  1  1  - 12/02/2022 12:13:09
Io ho parlato di autonomia privata, i vari istituti di destinazione allo scopo ed il rischio di violare il principio della responsabilità patrimoniale generica in danno ai creditori. Da qui la necessità di esaminare la causa in concreto per evitare che non vi siano intenti frodatori in danno ai creditori

Da: Shonagai87  3  - 12/02/2022 19:18:10
Il contratto in frode ai creditori non pone nessun problema di causa.

Da: ergioviale  1  - 13/02/2022 16:06:05
Credo di aver fatto un bel casino in civile (purtroppo la mia laurea in economia non mi ha aiutata tantissimo)... non sono riuscita ad essere molto chiara e precisa... da come ho capito, per chi prepara il concorso in magistratura è un argomento abbastanza noto...

Da: Cumgranosalis 13/02/2022 16:50:54
Ergioviale

A maggior ragione per il fatto che i tuoi studi fossero prettamente economici, voglio dirti che dalle parole che hai scritto sul tema di civile si evince un grande impegno nel cercare di entrare nella materia..
Quindi in bocca al lupo

Da: Shonagai87 13/02/2022 17:20:19
Si infatti complimenti perché  data la provenienza  hai avuto l'approccio giusto indipendentemente dalle conclusioni.

Da: ergioviale  1  - 13/02/2022 18:27:21
Grazie amici di tastiera... mi sembrate molto preparati e competenti! vi faccio un grosso in bocca a lupo

Da: Dottorzivago  1  1  - 14/02/2022 17:11:59
Io mi trovo sostanzialmente d'accordo, in civile, con cumgranosalis, e la sua scaletta, e giustoperinfo.
Ritengo però , forse con minore umiltà, che delle fondazioni poteva parlarsi e non parlarsi, essendo per lo più indifferente nell'economia dell'elaborato. Ne avrei parlato, al limite, solo per escluderle dalla destinazione di scopo! Qualcuno di voi ha citato una sentenza della cassazione che distingue tra atto costitutivo e dotazione patrimoniale. A parte che sul punto c'è molto dibattito, ma anche ammettendo che si è dinnanzi ad un fenomeno dicotomico, in ogni caso il fondatore altro non fa che donare alla fondazione, dove si rinviene la destinazione di scopo? Vigliamo forze introdurre una donazione modale? Beh in questo caso usciremmo fuori dal seminato, ammesso che la donazione modale può aversi sempre, ed allora ogni donazione sarebbe destinazione di scopo? Non vorrei che tutta questa "smania di fondazione " derivi dal ruolo svolto dal prefetto nel terzo settore! La prova di prefettura era la quarta, non la seconda!!
Credo che a distanza di tre mesi pochi possano essere i dubbi: il tema era sul 2740, sul 2645 ter e sulle conseguenze dell'articolo con riguardo alla autonomia privata.

Da: De Virgottinis 14/02/2022 18:00:44
"L'atto di fondazione [...] deve contenere le seguenti indicazioni: denominazione dell'ente; scopo; patrimonio e sede; norme sull'ordinamento e sull'amministrazione; criteri e modalità di erogazione delle rendite [...] Essenziale per la fondazione è che la stessa sia dotata di un patrimonio, destinato a consentirle la realizzazione delle proprie finalità. E' quindi necessario che il fondatore ponga in essere un atto in forza del quale si spoglia gratuitamente della proprietà dei beni a favore della fonazione, con il vincolo di destinazione degli stessi al perseguimento dello scopo indicato dal fondatore: c.d. atto di dotazione" (dal Manuale Torrente).
La fondazione è un atto di autonomia unilaterale che prevede una destinazione di scopo. Così, liberamente da internet, invece: "Inoltre, come osservato, l'atto istitutivo di fondazione è caratterizzato da una finalità di destinazione, in quanto l'attribuzione è funzionale al perseguimento di una determinata finalità. La dottrina ha al riguardo rilevato l'alterità rispetto alla donazione perché manca l'arricchimento a favore dell'altra parte. In particolare, "Chi costituisce una fondazione per atto tra vivi non attribuisce ma destina un bene per un determinato scopo" (B. Biondi, Le donazioni, nel Tratt. Vassalli, Torino, 1961, 128). La funzione di destinazione nella fondazione è destinata ad atteggiarsi in maniera diversa rispetto ad una donazione modale. Infatti, l'apposizione di un modus comporta in capo al donatario un mero obbligo in ordine ad un determinato impiego, che non assorbe necessariamente l'intera attribuzione e il cui inadempimento viene sanzionato solo a certe condizioni. Ciò a differenza dell'atto di dotazione, nel quale la destinazione si imprime obiettivamente sul bene (A. Torrente, La donazione, Milano, 1956, 165-166)."

Da: Dottorzivago  2  - 14/02/2022 18:22:53
Salve devirgolettis. Io non metto in dubbio che la fondazione sia destinata ad uno scopo, e darti torto sotto questo aspetto sarebbe assolutamente sbagliato. La domanda da porsi, però, è un'altra: lo scopo è perseguito dalla destinazione patrimoniale o dalla fondazione? Eventuali creditori "destinati" sono legati alla fondazione o al patrimonio di destinazione? La risposta, ad entrambi i quesiti è : alla fondazione. Il patrimonio viene attribuito alla fondazione, ma è la fondazione ad avere una finalità, uno scopo, non il patrimonio in se. Lo stesso torrente da te citato parla di "destinazione della fondazione" non di "destinazione del patrimonio". Del resto il discorso è similare per le società, ma a nessuno sarebbe venuto in mente di fare un tema sulle società. Anche le società hanno uno scopo (leggi oggetto), che deve essere perseguito. Anche i beni sociali non possono essere distratti (vedi il divieto dei soci di utilizzare i beni per scopi personali, o i vari reati di bancarotta). E però, queste cautele ineriscono allo scopo della società o alla destinazione del patrimonio? Direi, senza dubbio alcuno, che ineriscono allo scopo delle società. Ed infatti al più si poteva parlare dei patrimoni di destinazione societari (2447 e rotti, che non ricordo bene), in cui è il patrimonio ad essere vincolato. La fondazione, a mio parere, era inconferente. Il tema, ritengo, ma ovviamente posso sbagliarmi, non doveva essere impostato sulla creazione di un nuovo soggetto giuridico (e a maggior ragione di uno con personalità giuridica, quale la fondazione), ma doveva basarsi sulla creazione di un patrimonio in senso allo stesso soggetto che lo costituisce, è questa infatti la figura che crea problemi con l'autonomia privata.
E ribadisco che questo però è solo quello che penso io.

Da: vvva  1  - 14/02/2022 19:36:29
Dottorzivago, grazie per la condivisione. Mi ritrovo perfettamente nelle tue considerazioni. Per questo vorrei chiederti, se ti va, qualche osservazione sulla traccia di amministrativo, per molti semplice e invece per me davvero complessa per diversi motivi, primo tra tutti la necessità di impostare un discorso che avesse come filo conduttore la legalità. Ti ringrazio

Da: De Virgottinis 14/02/2022 19:47:41
Mi permetto solo di dire che la traccia di civile era molto aperta e dubito che la commissione si aspetti un'impostazione univoca (così come per tutti gli altri temi). Naturalmente rispetto il tuo pensiero secondo cui la traccia richiedeva di parlare di "creazione di un patrimonio in seno allo stesso soggetto che lo costituisce" e ti faccio un in bocca al lupo!

Da: Aspirante75 14/02/2022 19:54:32
Condivido anche io l analisi del dottorzivago, anche io mentre sviluppato la traccia ho fatto un pensiero alle società all autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta ma ho capito subito che si trattava di una fattispecie non attinente ai patrimoni separati e alle destinazioni patrimoniali.
Secondo me andava invece trattato il trust e tutta la tematica della tipicità atipicita che ne derivava...

Da: Aspirante75 14/02/2022 19:56:51
Non lo ritengo vincolante, ci mancherebbe, ma il trust rappresenta una delle fattispecie attinente alla traccia

Da: Cumgranosalis 14/02/2022 20:12:09
Si anche io.

Però era una traccia aperta come dice de virgottinis. Quindi se qualcuno si fosse discostato dallo "sviluppo tipo" che analizziamo sui forum, stesse tranquillo.
L'importante è aver ragionato e aver dimostrato di "muoversi" nella materia sviluppando un discorso in maniera fluida e logica

Da: Dottorzivago 14/02/2022 20:25:06
Salve Vvva. Quando ho tempo di rileggere la traccia di amministrativo, che al momento non ricordo con precisione, ti riporto come ho impostato io il tema.

Da: vvva  1  - 14/02/2022 20:27:53
Ti ringrazio, sei gentile

Da: Shonagai87 14/02/2022 21:03:46
Francamente mi aspetto una mezza strage :)

Da: Cumgranosalis 14/02/2022 22:28:21
Shonagai87

In ogni caso ne prenderanno 1 ogni 5/6 candidati.. inevitabilmente la selezione sarà più duretta del solito.

Io sarei stata solo molto curiosa di sapere se le correzioni sono partite da costituzionale o da civile.

Da: carlottone  1  - 15/02/2022 07:51:13
Che nella fondazione si possa rinvenire una forma di destinazione di scopo è senza dubbio. Associazioni e fondazioni potevano essere accennate in questo contesto, per dare succo al tema, ma di certo non dovevano costituire il centro dell'elaborato.
Secondo me considerazioni filosofico-giuridiche come quelle di @Dottorzivago possono andare bene in un contesto diverso, ad esempio alla discussione di una tesi di laurea o di dottorato, ma sono completamente penalizzanti in un concorso come questo, dove agli scritti è premiata la semplicità, la fluidità, l'approccio diretto con la commissione.

Da: Shonagai87  1  - 15/02/2022 08:01:34
La fondazione è  un patrimonio destinato allo scopo.
Non c'è nessuna differenza tra ente e patrimonio.
Certo che se ne doveva parlare.

Nelle associazioni non è neppure detto che il patrimonio ci sia perché l'elemento fondamentale è la collaborazione delle persone.

Cmq  c' arrivassero a correggere civile ...

Da: Controcorrente  1  - 15/02/2022 08:34:49
Inviamo una petizione per sapere quando avremo i risultati😂

Da: Dottorzivago 15/02/2022 08:42:13
@vvva Ora ho riletto la traccia di amministrativo. Mi ha spiazzato oggi , esattamente come mi spiazzò in sede concorsuale.  In ogni caso, se non ricordo male, ho fatto riferimento al principio di legalità rapportandolo al suo ruolo fondamentale, ossia quello di tutelare la libertà dei privati nelle scelte d'azione. Ho declinato il principio nella sua ragione di affidare al solo organo legislativo, il parlamento, il ruolo di produrre leggi, essendo quella la sede in cui si realizza il dibattito politico. Poi ho fatto riferimento alle ipotesi  di legislazione governativa, ed in specie ai decreti legislativi (non ho affrontato lo stato di guerra, anche se era un argomento interessante), che ammettono uno spostamento della competenza legislativa per ragioni di emergenza declinate dalla costituzione. Ho sottolineato però che anche in tali iootesi il principio di legalità è salvaguardato, seppur indirettamente, in quanto i decreti devono poi essere convalidati dal parlamento, in qualità di organo legiferante. Ho brevemente analizzato ulteriori casi in cui il principio di legalità recede, anche se solo temporaneamente, come le ordinanze  contingibili ed urgenti, accennando appena (ma un accenno vero e priorio, nulla di più) al codice di protezione civile, assieme alle ordinanze sindacali del Tuel, e a quelle prefettizie del tulps. In chiusura mi sono domandato se esiste o meno un potere regolamentare d'urgenza in capo al governo, e la risposta che ho dato è che no, non esiste affatto perché non previsto dalla costituzionale. Quindi ho ricondotto i recenti dpcm tra le schiere degli atti amministrativi non regolamentari, e ho fatto un breve riferimento alla sentenza della corte costituzionale che riconduceva la forza di quegli atti amministrativo non su di un inesistente potere regolamentare d'urgenza, non previsto in costituzione, ma immediatamente al decreto legislativo, che in se conteneva anche il potere di emanare i decreti in questione.
Mi scuso  per la poca lucidità, ma a mente fredda non ricordo con precisione cosa e come ho trattato la questione, che ritengo ad oggi ancora complicata, non fosse altro che per come è formulata la traccia.
Quanto al resto, alla traccia di civile, non fraintendetemi. Io non ritengo che parlare di fondazioni sia sbagliato. Ritengo, come ho scritto, che sia inconferente. Una persona che studia diritto civile si rende immediatamente conto, in una traccia del genere, che il problema non attiene alla destinazione delle findazioni, ma alla costituzione di un patrimonio con uno scopo; e in soecie di un patrimonio destinato anche in mancanza della nascita di un nuovo soggetto giuridico. Quanti di voi hanno fatto un accenno al fondo patrimoniale? Ebbene sul fondo patrimoniale si coglie bene la differenza tra una findazione, che ha una destinazione per lei; ed il fondo patrimoniale, in cui la destinazione è impressa al patrimono. Perché non si ammette la fondazione di famiglia (salvo che si accolgano altre, forse più recenti ma minoritarie teoria), e al contempo il legislatore ammette espressamente il fondo patrimoniale? Vi do la risposta: perché un conto è creare ex novo una persona giuridica, che deve per se seguire fini propri (con tutto ciò che ne deriva in punto di timore sovversivo tipico dell'era fascista, da cui deriva il nostro codice); un altro e limitarsi a destinare un patrimonio ad uno scopo, che crea all'opposto problemi verso i creditori.
Mi scuso per la lungaggine. E mi scuso anche con chi non segue il filo del  discorso, ma è molto, molto complicato. Buona giornata a tutti!

Da: vvva 15/02/2022 08:48:44
Grazie per il tuo intervento e complimenti per la preparazione

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