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Concorso DS 2017: per i candidati che hanno superato la prova orale
3026 messaggi, letto 140888 volte

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Da: Cosicosi 30/06/2019 16:14:04
Ma c'eri o te l'hanno detto?
Rispondi

Da: Cosicosi 30/06/2019 16:20:42
Qualche giorno fa si diceva di uno scambio di prove scritte... mah!
Rispondi

Da: Margot404 30/06/2019 16:57:55
Andiamoci cauti. Stanno circolando voci assurde e magari completamente infondate.
Questa dello scambio di prove che dice?
Rispondi

Da: Cose da pazzi!30/06/2019 18:38:23
Nessuno scambio di prove!
Rispondi

Da: Cosìcosi 30/06/2019 18:39:11
Cose da pazzi: tu come l'hai saputo?
Rispondi

Da: Marchoss 30/06/2019 18:43:22
": Un Giudice    30/06/2019 13.32.13
Come detto più volte anche io, consapevolmente, mi farei arrestare piuttosto che obbedire a Leggi Razziali come quelle del 1938."


Ok, fatti arrestare, così almeno ci risparmi la tua propaganda politica da mezzo centesimo. Non c'è un forum più adatto all'enunciazione dei tuoi alti principi morali (consistenti nella difesa d'ufficio di una miserabile trafficante di esseri umani, peraltro... mah!l)?
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Da: Cose da pazzi!30/06/2019 18:53:42
Per fortuna gli esami sono pubblici!
Rispondi

Da: Coscosi 30/06/2019 19:12:52
Benissimo, grazie mille per aver condiviso l'info. Ma quindi si sa se lo rifarà o no?
Rispondi

Da: Cose da pazzi!30/06/2019 19:30:48
Se ci sarà un decreto monocratico, sarà pubblicato su giustizia amministrativa.
Rispondi

Da: Uffa uffa 30/06/2019 21:43:01
Se si rifarà tutti i respinti faranno ricorso per ripetere l'orale con ottime probabilità di spuntarla qualunque sia il motivo.
Rispondi

Da: Lucrezio Siculo30/06/2019 21:43:15
Elianna

Infatti non mi è arrivata, perché è hotmail.com

Inviamela nuovamente per favore...
Rispondi

Da: Elianna 30/06/2019 22:59:36
Inviata di nuovo, spero all'indirizzo giusto!
Rispondi

Da: Lucrezio Siculo01/07/2019 05:29:44
Elianna,

ti ho risposto, ci sentiamo più tardi.

Buona giornata
Rispondi

Da: Ila 02/07/2019 14:30:21
In un gruppo di cui faccio parte  in cui sono presenti Ds di vecchia data un Ds ha affermato che lo stipendio netto è di 2400'euro. Che delusione! Per pochi spiccioli di delta stipendio dovrei andarmene magari fuori Regione. Pensavo ad almeno 2900.......Così un tempo avevate scritto su Minimterno........😟
Rispondi

Da: Mangone 02/07/2019 14:46:14
Ci sarà un aumento netto di circa 500 euro nel 2020
Rispondi

Da: Ila  1  - 02/07/2019 15:02:12
Si, l'hanno detto anche sul gruppo ma il contratto deve essere ancora firmato.
Rispondi

Da: è uscita!!!!!02/07/2019 15:19:40
uscita!!!!
Rispondi

Da: Pertutti 02/07/2019 15:39:45
Non è uscito ancora niente... E me la sto facendo sotto... notizie contraddittorie
Rispondi

Da: Pertutti 02/07/2019 15:40:29
Non è uscito ancora niente... E me la sto facendo sotto... notizie contraddittorie
Rispondi

Da: Questa poi...02/07/2019 16:06:34
@ Ila…
Sorprendente… non hai controllato le buste paga prima di cominciare tutto questo???
Se è così importante, forse vale la pena di farlo, non credi????
Rispondi

Da: Forse forse 02/07/2019 16:14:48
Domani o l'altro. Oggi no.
Rispondi

Da: X Lorenzo Siculo il pagliaccio 02/07/2019 16:26:14
Quindi tu saresti stato il primo ricorrente, ma ora insulti i ricorrenti.

Brutta cosa il web perché allunga la memoria corta!

Lucrezio siculo    05/04/2019 17.59.24
Io vorrei solo sapere quanto ho preso: 70-75-78, non importa, ma pretendo di saperlo. Ho il cognome iniziante con M, devo capire quale strategia impiegare. Sarebbe come impostare una gara di ritorno senza conoscere il risultato dell'andata.
Sono abbastanza amareggiato. Sapete che vi dico? Nel caso malaugurato in cui dovesse andare male, eccovi il primo ricorrente.
Io ovviamente non sono nessuno e posso sbagliare, ma qui è tutto gestito all'insegna dell'improvvisazione e dell'incompetenza.
Torno a dire questo: mi auguro che nessuno di noi finisca per gestire la sua scuola in questo tristissimo modo.
È meglio, molto meglio, se almeno per questa sera non scrivo più: potrei esagerare e poi pentirmene.
Auguro a tutti voi un proficuo studio e una buona serata.
Rispondi

Da: Un Giudice 02/07/2019 16:36:46
Da: X .....     02/07/2019 16.26.14


Abbassare i toni, calmatevi e rasserenatevi.
L'unico contrario ai ricorsi sono io, che non li ho fatti né li farò nonostante - a mio parere- l'evidenza ingiustizia all'orale.

Calmiamoci e diamoci un contegno da educatori, da insegnanti. Please!!!!
Rispondi

Da: In effetti per 2400 02/07/2019 19:02:46
Di stipendio non mi muovo dalla regione! Ne prendo quadi 2000 da docente e dovrei accettare di essere trasferita pagarmi affitto quando ho casa di proprietà e mollare la famiglia ???? Ma anche no , tutto questo sbattimento pet niente
Rispondi

Da: Annullattoooo 02/07/2019 19:18:08
Annullatoooooo
Rispondi

Da: Apotropaico 1  - 02/07/2019 19:52:22
Il TAR sez 3 ha annullato, mi pare di capire che un'unica motivazione è stata accolta:

11. Con l'undicesimo motivo poi la ricorrente lamenta che i criteri di valutazione erano ab
origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.
Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo
tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei
membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle
singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi
utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.
Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una
condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero
potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della
Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc.
29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale
componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale
componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale
componente della 18° Sotto-Commissione.
Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va
evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione
del concorso.
In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la
disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti
dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno
antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi
per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari
spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione
dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a
selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una
situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle
valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.
Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.
Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del
Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non
poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di
reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001
n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di
determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione
dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica
statale.
12. Al riguardo, deve essere sottolineato che:
a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la
Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono
adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio,
Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez.
VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente
versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con
conseguente invalidità delle attività svolte.
b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina
regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti
dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno
antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi
per il reclutamento dei dirigenti scolastici" con la conseguenza che non potevano essere
nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che
avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;
c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della
quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione
hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi
indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della
commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;
d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte
le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente
formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio
che "del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n.
96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di
preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di
un loro docente" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).
13. Inoltre il Collegio, anche se ininfluente ai fini dell'esito del presente contenzioso,
sottolinea che la prospettata illegittimità della composizione di una sottocommissione che
non ha corretto i compiti dei ricorrenti, non assume alcuna rilevanza atteso che:
a) è pacifico che la suddetta illegittimità verrebbe ad inficiare unicamente l'operato della
sottocommissione in questione;
b) tale circoscritto annullamento non apporterebbe in alcun modo alcuna utilità ai
ricorrenti avuto presente che non verrebbe ad inficiare la valutazione negativa dagli stessi
riportata.
Ciò premesso, il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza
che ha contestato la legittimità dell'operato della Commissione plenaria nella seduta in cui
sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della
procedura concorsuale in questione.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni
affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto Annulla i
provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Rispondi

Da: Lucrezio Siculo02/07/2019 19:58:33
Senti, perché non ci incontriamo così mi dici pagliaccio in faccia?

Ho sempre detto che non mi è piaciuta la questione dei codici, così come il non conoscere il voto per 50 giorni. Ma non avrei chiesto l'annullamento per cavilli.

Comunque tranquillo, ride ben chi ride ultimo


Rispondi

Da: CandidatoTipo02/07/2019 21:00:20
Colpo di scena ! Tutti col fiato sospeso per l'esito dell'udienza del 2 luglio al TAR, attesa da tutti i partecipanti al concorso per Dirigenti Scolastici e che doveva definire il destino di questo concorso. L'attesa era dovuta ad una udienza calendarizzata per oggi che riguardava un ricorso di più ricorrenti. Ebbene, è nel frattempo stata invece pubblicata una sentenza, di cui in anteprima vi mostriamo il testo, in cui i giudici del TAR hanno disposto l'annullamento dell'intero concorso in risposta al ricorso di una sola candidata che aveva invocato ben 11 motivazioni tra cui la legittimità del SW utilizzato, la composizione delle commissioni, l'anonimato. Tra queste però il TAR ha ritenuto essere accoglibile soltanto una motivazione quella della incompatibilità di un commissario che svolge anche funzione di sindaco e di due commissarie che sono state impegnate in corsi di formazione.

Una sentenza che getta nello sconforto migliaia di vincitori e idonei ma che devono comunque mantenere i nervi saldi perchè ora la sentenza sarà certamente appellata dal Miur al Consiglio di Stato come già avvenne con i precedenti ricorsi che miravano a sovvertire l'esito della preselettiva. Consiglio di stato che nel merito potrebbe completamente ribaltare l'esito della sentenza del Tar e procedere comunque in tempi brevi ad una ordinanza cautelare che annullerebbe immediatamente gli effetti di questa sentenza consentendo al Miur di procedere comunque alla immissione in ruolo dei vincitori ed idonei.

Di seguito riportiamo il testo della sentenza qui allegata a partire dalle 11 doglianze lamentate dalla ricorrente e la posizione per ciascuna di esse del collegio giudicante del TAR.
https://www.professionistiscuola.it/concorsi/3317-concorso-dirigente-scolastico-clamorosa-sentenza-tar-annulla-tutto-colpa-del-sindaco-incompatibile-e-2-commisari-concorso-va-avanti-al-cds.html
Rispondi

Da: Toc toc toc 02/07/2019 22:04:13
C'è nessunooooooo? Dove vi siete nascostii??????? E daiiiiiiiii. Marcioooooooo, dove sei????? Ho dei bei stivali da monta con speroni annessi. Dai che li proviamo!!!!
Rispondi

Da: Luisato02/07/2019 22:48:48
Comunicazione del Ministero

Il Ministero in riferimento alla sentenza del Tar ha emanato
Questo imessaggio : "Con riferimento alla sentenza del Tar di oggi sul concorso per dirigenti scolastici fonti Miur fanno sapere che il Ministero sta già predisponendo, con l'Avvocatura dello Stato, appello al Consiglio di Stato. Il TAR ha accolto il ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del MIUR: non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari."
Rispondi

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