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Concorso DS 2017: per i candidati che hanno superato la prova orale
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Da: Cosicosi | 30/06/2019 16:14:04 |
Ma c'eri o te l'hanno detto? | |
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Da: Cosicosi | 30/06/2019 16:20:42 |
Qualche giorno fa si diceva di uno scambio di prove scritte... mah! | |
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Da: Margot404 | 30/06/2019 16:57:55 |
Andiamoci cauti. Stanno circolando voci assurde e magari completamente infondate. Questa dello scambio di prove che dice? | |
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Da: Cose da pazzi! | 30/06/2019 18:38:23 |
Nessuno scambio di prove! | |
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Da: Cosìcosi | 30/06/2019 18:39:11 |
Cose da pazzi: tu come l'hai saputo? | |
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Da: Marchoss | 30/06/2019 18:43:22 |
": Un Giudice 30/06/2019 13.32.13 Come detto più volte anche io, consapevolmente, mi farei arrestare piuttosto che obbedire a Leggi Razziali come quelle del 1938." Ok, fatti arrestare, così almeno ci risparmi la tua propaganda politica da mezzo centesimo. Non c'è un forum più adatto all'enunciazione dei tuoi alti principi morali (consistenti nella difesa d'ufficio di una miserabile trafficante di esseri umani, peraltro... mah!l)? | |
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Da: Cose da pazzi! | 30/06/2019 18:53:42 |
Per fortuna gli esami sono pubblici! | |
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Da: Coscosi | 30/06/2019 19:12:52 |
Benissimo, grazie mille per aver condiviso l'info. Ma quindi si sa se lo rifarà o no? | |
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Da: Cose da pazzi! | 30/06/2019 19:30:48 |
Se ci sarà un decreto monocratico, sarà pubblicato su giustizia amministrativa. | |
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Da: Uffa uffa | 30/06/2019 21:43:01 |
Se si rifarà tutti i respinti faranno ricorso per ripetere l'orale con ottime probabilità di spuntarla qualunque sia il motivo. | |
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Da: Lucrezio Siculo | 30/06/2019 21:43:15 |
Elianna Infatti non mi è arrivata, perché è hotmail.com Inviamela nuovamente per favore... | |
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Da: Elianna | 30/06/2019 22:59:36 |
Inviata di nuovo, spero all'indirizzo giusto! | |
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Da: Lucrezio Siculo | 01/07/2019 05:29:44 |
Elianna, ti ho risposto, ci sentiamo più tardi. Buona giornata | |
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Da: Ila | 02/07/2019 14:30:21 |
In un gruppo di cui faccio parte in cui sono presenti Ds di vecchia data un Ds ha affermato che lo stipendio netto è di 2400'euro. Che delusione! Per pochi spiccioli di delta stipendio dovrei andarmene magari fuori Regione. Pensavo ad almeno 2900.......Così un tempo avevate scritto su Minimterno........😟 | |
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Da: Mangone | 02/07/2019 14:46:14 |
Ci sarà un aumento netto di circa 500 euro nel 2020 | |
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Da: Ila | 1 - 02/07/2019 15:02:12 |
Si, l'hanno detto anche sul gruppo ma il contratto deve essere ancora firmato. | |
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Da: è uscita!!!!! | 02/07/2019 15:19:40 |
uscita!!!! | |
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Da: Pertutti | 02/07/2019 15:39:45 |
Non è uscito ancora niente... E me la sto facendo sotto... notizie contraddittorie | |
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Da: Pertutti | 02/07/2019 15:40:29 |
Non è uscito ancora niente... E me la sto facendo sotto... notizie contraddittorie | |
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Da: Questa poi... | 02/07/2019 16:06:34 |
@ Ila… Sorprendente… non hai controllato le buste paga prima di cominciare tutto questo??? Se è così importante, forse vale la pena di farlo, non credi???? | |
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Da: Forse forse | 02/07/2019 16:14:48 |
Domani o l'altro. Oggi no. | |
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Da: X Lorenzo Siculo il pagliaccio | 02/07/2019 16:26:14 |
Quindi tu saresti stato il primo ricorrente, ma ora insulti i ricorrenti. Brutta cosa il web perché allunga la memoria corta! Lucrezio siculo 05/04/2019 17.59.24 Io vorrei solo sapere quanto ho preso: 70-75-78, non importa, ma pretendo di saperlo. Ho il cognome iniziante con M, devo capire quale strategia impiegare. Sarebbe come impostare una gara di ritorno senza conoscere il risultato dell'andata. Sono abbastanza amareggiato. Sapete che vi dico? Nel caso malaugurato in cui dovesse andare male, eccovi il primo ricorrente. Io ovviamente non sono nessuno e posso sbagliare, ma qui è tutto gestito all'insegna dell'improvvisazione e dell'incompetenza. Torno a dire questo: mi auguro che nessuno di noi finisca per gestire la sua scuola in questo tristissimo modo. È meglio, molto meglio, se almeno per questa sera non scrivo più: potrei esagerare e poi pentirmene. Auguro a tutti voi un proficuo studio e una buona serata. | |
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Da: Un Giudice | 02/07/2019 16:36:46 |
Da: X ..... 02/07/2019 16.26.14 Abbassare i toni, calmatevi e rasserenatevi. L'unico contrario ai ricorsi sono io, che non li ho fatti né li farò nonostante - a mio parere- l'evidenza ingiustizia all'orale. Calmiamoci e diamoci un contegno da educatori, da insegnanti. Please!!!! | |
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Da: In effetti per 2400 | 02/07/2019 19:02:46 |
Di stipendio non mi muovo dalla regione! Ne prendo quadi 2000 da docente e dovrei accettare di essere trasferita pagarmi affitto quando ho casa di proprietà e mollare la famiglia ???? Ma anche no , tutto questo sbattimento pet niente | |
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Da: Annullattoooo | 02/07/2019 19:18:08 |
Annullatoooooo | |
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Da: Apotropaico | 1 - 02/07/2019 19:52:22 |
Il TAR sez 3 ha annullato, mi pare di capire che un'unica motivazione è stata accolta: 11. Con l'undicesimo motivo poi la ricorrente lamenta che i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito. Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione. Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso. In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci. Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale. 12. Al riguardo, deve essere sottolineato che: a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici" con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso; c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità , quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione; d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che "del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965). 13. Inoltre il Collegio, anche se ininfluente ai fini dell'esito del presente contenzioso, sottolinea che la prospettata illegittimità della composizione di una sottocommissione che non ha corretto i compiti dei ricorrenti, non assume alcuna rilevanza atteso che: a) è pacifico che la suddetta illegittimità verrebbe ad inficiare unicamente l'operato della sottocommissione in questione; b) tale circoscritto annullamento non apporterebbe in alcun modo alcuna utilità ai ricorrenti avuto presente che non verrebbe ad inficiare la valutazione negativa dagli stessi riportata. Ciò premesso, il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell'operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione. Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni affrontate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto Annulla i provvedimenti impugnati. Compensa le spese di lite tra le costituite parti. Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. | |
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Da: Lucrezio Siculo | 02/07/2019 19:58:33 |
Senti, perché non ci incontriamo così mi dici pagliaccio in faccia? Ho sempre detto che non mi è piaciuta la questione dei codici, così come il non conoscere il voto per 50 giorni. Ma non avrei chiesto l'annullamento per cavilli. Comunque tranquillo, ride ben chi ride ultimo | |
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Da: CandidatoTipo | 02/07/2019 21:00:20 |
Colpo di scena ! Tutti col fiato sospeso per l'esito dell'udienza del 2 luglio al TAR, attesa da tutti i partecipanti al concorso per Dirigenti Scolastici e che doveva definire il destino di questo concorso. L'attesa era dovuta ad una udienza calendarizzata per oggi che riguardava un ricorso di più ricorrenti. Ebbene, è nel frattempo stata invece pubblicata una sentenza, di cui in anteprima vi mostriamo il testo, in cui i giudici del TAR hanno disposto l'annullamento dell'intero concorso in risposta al ricorso di una sola candidata che aveva invocato ben 11 motivazioni tra cui la legittimità del SW utilizzato, la composizione delle commissioni, l'anonimato. Tra queste però il TAR ha ritenuto essere accoglibile soltanto una motivazione quella della incompatibilità di un commissario che svolge anche funzione di sindaco e di due commissarie che sono state impegnate in corsi di formazione. Una sentenza che getta nello sconforto migliaia di vincitori e idonei ma che devono comunque mantenere i nervi saldi perchè ora la sentenza sarà certamente appellata dal Miur al Consiglio di Stato come già avvenne con i precedenti ricorsi che miravano a sovvertire l'esito della preselettiva. Consiglio di stato che nel merito potrebbe completamente ribaltare l'esito della sentenza del Tar e procedere comunque in tempi brevi ad una ordinanza cautelare che annullerebbe immediatamente gli effetti di questa sentenza consentendo al Miur di procedere comunque alla immissione in ruolo dei vincitori ed idonei. Di seguito riportiamo il testo della sentenza qui allegata a partire dalle 11 doglianze lamentate dalla ricorrente e la posizione per ciascuna di esse del collegio giudicante del TAR. https://www.professionistiscuola.it/concorsi/3317-concorso-dirigente-scolastico-clamorosa-sentenza-tar-annulla-tutto-colpa-del-sindaco-incompatibile-e-2-commisari-concorso-va-avanti-al-cds.html | |
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Da: Toc toc toc | 02/07/2019 22:04:13 |
C'è nessunooooooo? Dove vi siete nascostii??????? E daiiiiiiiii. Marcioooooooo, dove sei????? Ho dei bei stivali da monta con speroni annessi. Dai che li proviamo!!!! | |
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Da: Luisato | 02/07/2019 22:48:48 |
Comunicazione del Ministero Il Ministero in riferimento alla sentenza del Tar ha emanato Questo imessaggio : "Con riferimento alla sentenza del Tar di oggi sul concorso per dirigenti scolastici fonti Miur fanno sapere che il Ministero sta già predisponendo, con l'Avvocatura dello Stato, appello al Consiglio di Stato. Il TAR ha accolto il ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del MIUR: non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari." | |
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