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I nuovi dsga scuola! Concorso? Faremo di meglio!
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Da: Pescara70  06/03/2019 17:35:17
Arrimina  è vero, la più grande presa in giro, far concorrere tutti e inserire i soliti...
Rispondi

Da: Aggiornate valutazione  1  - 06/03/2019 17:51:58
Gentile victoria, il dpr 122/2009 è stato in
Larghissima parte abrogato dal d. Lgs. 62 del 2017. Meglio non dare informazioni sorpassate. Comunque tra i compiti di in dsga non rientrano in alcun modo la valutazione degli alunni
O la dispersione.
Rispondi

Da: Aggiornate valutazione 06/03/2019 17:58:12
Forse sarebbe opportuno studiare legislazione scolastica su un manuale decente
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 18:52:09
Ovvio ma devi conoscerla!
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 18:53:35
Parliamo di tfa sostegno .....
E cmq non e' stata abrogata tranne che per il voto.
Rispondi

Da: Aggiornate valutazione 06/03/2019 19:04:09
Non è vero. Rimangono solo alcuni articoli relativi alla scuola superiore
Rispondi

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Da: Victoria666  06/03/2019 19:29:59
Mi riporti la legge...con umiltà eh
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 21:06:27
Arrimina Pescara w chi legge sogni d'oro pciu
Rispondi

Da: Pescara70   1  - 06/03/2019 21:11:35
Buonanotte viki
Rispondi

Da: Arrimina  06/03/2019 21:47:19
Notte
Victoria e Pescara😴
Rispondi

Da: Pescara70  06/03/2019 22:56:06
Notte Arri🎇
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 10:04:32


La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17

Valutazione ed Esami

Il MIUR ha finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 112 del 16/5/2017 Supplemento ordinario n. 23 gli otto decreti delegati previsti dall'art. 1 comma 181 della l. n° 107/15 sulla "buona scuola".

Qui in particolare analizziamo il D.Lsg. n° 62/17 sulla "Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato" a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107/15.

Tale decreto non è specifico per l'inclusione scolastica, ma naturalmente le norme generali sulla valutazione riguardano anche gli alunni con disabilità e inoltre gli articoli 11 e 20 sono specifici per questa categoria di alunni.

Il Decreto si suddivide in  27 articoli distribuiti in 4 Capitoli.

CAPO I - Principi generali
art. 1
Entrata in vigore dal 1 settembre 2017

Il primo capo enuncia i principi in forza dei quali viene effettuata la valutazione e l'oggetto e le finalità della stessa. Si pone in luce come la valutazione sia finalizzata non solo alla verifica degli apprendimenti, ma anche dell'autovalutazione dell'alunno e che debba corrispondere al rispetto delle norme e dei criteri fissati dal collegio dei docenti (commi 1 e 2).

"La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli  studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali." (comma 3)

Viene evidenziata anche l'importanza della collaborazione scuola-famiglia, prevedendo "modalità di comunicazione efficaci e trasparenti" (per es. il registro elettronico) e un "coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti" (commi 4 e 5).

OSSERVAZIONI

Tra le modalità di comunicazione, quella relativa alla pubblicazione delle comunicazioni solo sul sito della scuola non sempre facilita la conoscenza delle famiglie se non stimolate ad accedervi tramite un messaggio sul cellulare o all'e-mail.

Sarebbe invece molto opportuno che all'atto dell'iscrizione di alunni con disabilità tutte le scuole fornissero e pubblicassero sul sito una sintesi della normativa specifica concernente i diritti e i doveri degli alunni con disabilità e delle loro famiglie.

L'articolo prosegue esplicitando che le scuole debbono fornire la certificazione delle competenze acquisite lungo i diversi gradi di istruzione "anche per favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi" (comma 6).

Inoltre le scuole devono partecipare alle rilevazioni internazionali e nazionali tramite prove standardizzate (prove INVALSI), per valutare i livelli di apprendimento degli studenti in alcune discipline fondamentali come italiano, matematica e inglese (comma 7). Tale attività rientra nei normali compiti di istituto anche in adesione di orientamenti giurisprudenziali che hanno ribadito la legittimità di tale attività di valutazione (Sent. Trib. Trieste n° 212/12) .

Infine il comma 8 ribadisce il diritto all'istruzione dei minori stranieri presenti in italia, anche se irregolari.

CAPO II - Valutazione, certificazione ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione
art. 2-11
Entrata in vigore dal 1 settembre 2017

Nell'art. 2 si ribadisce quanto già previsto dalla normativa circa:

la valutazione in decimi del profitto, l'effettuazione della valutazione da parte dei docenti del consiglio di classe e di docenti di specifiche discipline limitatamente agli alunni che le seguono (per es. religione cattolica).
Viene confermato anche che "la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto" (comma 3).

Si ribadisce che i docenti per il sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe e si precisa che, qualora siano più di uno a seguire lo stesso alunno con disabilità, debbano esprimere congiuntamente un unico voto (comma 6).

OSSERVAZIONI

Non viene precisato come gli insegnanti di sostegno debbano votare per gli altri alunni della classe quando vi siano più docenti per il sostegno nella stessa classe. E' da ritenere che per analogia anche in questi casi essi debbano esprimere un solo voto congiunto per ciascun alunno.

Non è riportato quanto invece era previsto dall'art. 2 comma 2 e art. 4 comma 1 del DPR n° 122/09 in merito all'oggetto della valutazione degli insegnati per il sostegno che doveva essere relativo al raggiungimento delle finalità dell'inclusione scolastica, come espressamente previsto dall'art. 314 comma 2 del Testo Unico D.Lgs n° 297/94 che veniva espressamente richiamato. Tale omissione, che potrebbe creare problemi, come pure quella relativa all'analogo oggetto della valutazione degli altri alunni della classe da parte dei docenti per il sostegno, dovrebbe essere colmata nelle ordinanze annuali sulla valutazione, pena il rischio di contestazioni qualora il voto del docente o dei docenti per il sostegno sia determinante per l'esito della valutazione.

L'art. 3 ribadisce il divieto di bocciatura nella scuola primaria, a meno che non avvenga in casi eccezionali all'unanimità  e con ampia motivazione.

Per gli alunni che non raggiungano la sufficienza nelle discipline la scuola "attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento" (per es. attività di recupero). Il verbo al presente indica che non trattasi di una mera facoltà, ma di un obbligo.

L'art. 4 ribadisce l'obbligo dello svolgimento delle prove standardizzate (prove INVALSI) per il rilevamento dei livelli di apprendimento degli alunni nelle classi seconda e quinta della scuola primaria.

L'art. 5 ribadisce il principio della validità dell'anno scolastico di scuola secondaria di primo grado se gli alunni hanno frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Pertanto per gli alunni con disabilità per i quali nel PEI è prevista una riduzione di orario, tale quota deve essere calcolata sull'orario ridotto previsto nel PEI.

Il collegio dei docenti fissa i criteri per eventuali deroghe a tale limite, che devono comunque permettere al consiglio di classe sufficienti elementi di valutazione degli apprendimenti.

L'art. 6 ribadisce che nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo avviene per delibera del consiglio di classe. Qualora non vi siano sufficienze in alcune discipline la scuola "attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento" e può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo con adeguata motivazione.

L'art. 7 ribadisce l'effettuazione delle prove standardizzate INVALSI nella terza classe della scuola secondaria di primo grado per accertare a livello nazionale i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese.

Queste prove devono essere svolte entro il mese di aprile e quindi cessano di costituire la quarta prova nazionale dell'esame, ma la partecipazione ad esse diviene un requisito di ammissione agli esami.

Questo prerequisito naturalmente vale anche per gli alunni con disabilità, però il successivo art. 11 comma 4 dello stesso D.Lgs. lascia aperta la possibilità al consiglio di classe di prevedere per essi "adeguate misure compensative o dispensative" oppure "specifici adattamenti" e addirittura, ove necessario, l'esonero da tali prove.

L'art. 8 introduce la novità che le commissioni di esame conclusivo del primo ciclo sono presiedute dal Dirigente Scolastico della stessa scuola, se trattasi di istituzione statale, e dal coordinatore delle attività educative se trattasi di scuola paritaria.

La valutazione finale viene effettuata in decimi dalla Commissione d'esame dell'istituto, su proposta delle singole sottocommissioni costituite dai Consigli delle singole classi.

Il voto finale risulta dalla media tra i voti di ammissione e quelli realizzati nelle tre prove scritte, predisposte dalla sottocommissione per italiano, matematica e le due lingue straniere, e la prova orale. I voti sono arrotondati alla cifra intera se la frazione è superiore a 0,5.

Tale norma entrerà in vigore a partire dal 1/9/2017 e un successivo decreto del Ministro dovrà definire "le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove".

L'art. 9 concerne il tema, in parte nuovo e delicato, della certificazione delle competenze.

Dovrà essere emanato un apposito decreto ministeriale per la formulazione dei modelli di certificazione che dovranno attenersi: ai principi contenuti nel "profilo dello studente" al termine del primo ciclo degli studi, alle "competenze chiave" individuate dall'Unione Europea, alla descrizione "dei diversi livelli di acquisizione delle competenze", valorizzando anche quelle più significative, nonché alla descrizione dei livelli raggiunti in ciascuna prova standardizzata nazionale (prove INVALSI).

Le certificazioni verranno rilasciate sia al termine della scuola primaria che della secondaria di primo grado.

Per gli alunni con disabilità è precisato che tale certificazione avverrà "in coerenza col piano educativo individualizzato".
Questa precisazione è assai importante poiché sino ad ora, in cui la certificazione delle competenze è stata in una fase sperimentale, rimaneva difficile e talora impossibile far rientrare i livelli di competenze degli alunni con disabilità nelle caselle standard di certificazione predisposte per tutti gli alunni.

L'art. 10 concerne gli esami di idoneità di candidati privatisti, che sono ammessi agli esami conclusivi se ottengono la valutazione di idoneità alle prove preliminari. Possono essere ammessi alle prove di idoneità i candidati privatisti che abbiano compiuto i 13 anni, che abbiano ottenuto l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado e quelli che hanno ottenuto tale ammissione da almeno tre anni.

Tutti sono tenuti a svolgere le prove INVALSI presso una scuola statale o paritaria prima degli esami.

Gli alunni stranieri privatisti che sono iscritti a scuole straniere in Italia, riconosciute secondo apposite intese, svolgono le prove di idoneità presso tali scuole.

L'art. 11 riguarda nello specifico il delicato campo degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) per gli alunni con disabilità e DSA.

Per gli alunni con disabilità "l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione avviene [...] tenendo a riferimento il PEI" (comma 3).

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI, prerequisito per l'ammissione agli esami, ove necessario, con "misure compensative e dispensative" o con "specifici adattamenti" od esonero dalle stesse (comma 4).

OSSERVAZIONI

La possibilità di utilizzare "misure compensative o dispensative" sino ad oggi era prevista dalla normativa solo per gli alunni con DSA; ora viene estesa, per le sole prove INVALSI, anche agli alunni con disabilità, ma non si capisce con quale vantaggio, anzi col probabile rischio di creare confusione. Infatti non si parla in nessun altra norma di tali misure per gli alunni con disabilità ed inoltre, subito dopo, si prevede già la possibilità di "specifici adattamenti" e addirittura l'esonero da tali prove.

Gli alunni con disabilità  si avvalgono di tempi più lunghi e mezzi tecnologici nonché dell'assistenza;

OSSERVAZIONI

L'aspetto della presenza dell'assistenza agli alunni con disabilità durante le prove non era presente nella precedente normativa, ma veniva applicata di fatto per analogia la norma che la prevede per gli esami conclusivi del secondo ciclo. La precisazione è stata opportuna onde evitare conflitti in sede di esami.

Se necessario, tali alunni possono sostenere gli esami con "prove differenziate" che "hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma".

Le prove differenziate devono essere predisposte "sulla base del PEI" e devono essere "idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali" (comma 6).

OSSERVAZIONI

Come precedentemente annunciato dal Ministro, è stata modificata la prima regressiva versione del decreto che prevedeva il diploma esclusivamente se le prove d'esame fossero state "equipollenti" a quelle dei compagni e non se erano "differenziate".

Anche se sarebbe stato più opportuno precisare che le prove differenziate sono "equivalenti a quelle ufficiali", permane comunque la modalità di valutazione già esistente per l'esame conclusivo del primo ciclo (ex terza media).

Il comma 8 dell'art. 11 introduce un'importante novità secondo la quale agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato comunque l'attestato dei credi formativi (e non il diploma) che è titolo idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale) al solo fine di conseguire altro attestato.

OSSERVAZIONI

La nuova norma è utile al fine di evitare la prassi diffusa di non fare presentare gli alunni agli esami, in modo che, dovendo essere dichiarati bocciati, potessero poi pretendere la ripetenza anche per più volte, snaturando però così la logica inclusiva a scuola, ridotta a mero "parcheggio".

Nel nuovo decreto però l'unico caso in cui è previsto che gli alunni con disabilità abbiano l'attestato al posto del diploma è quando non si presentano all'esame. Nulla è detto invece nel caso in cui il loro PEI preveda l'esonero di una o più materie; pertanto riteniamo che debba continuarsi ad applicare il principio generale secondo il quale se vi fosse l'esonero anche di una sola disciplina l'alunno non possa ottenere il diploma.

I commi successivi riguardano la valutazione e gli esami di alunni con DSA.

Per essi sono ribadite le norme già note della l. n° 170/2010 e delle norme applicative (D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011).
Si precisa che essi hanno diritto a tempi più lunghi, a misure dispensative e strumenti compensativi ed all'uso di strumenti tecnologici "solo" se utilizzati durante l'anno o se ritenuti necessari per lo svolgimento delle verifiche (comma 11).

Viene ribadito che se un'alunno con DSA viene dispensato dalla prova scritta delle lingue straniere debba compensare tale prova con una prova orale sostitutiva (comma 12).

Il comma 13 introduce invece una novità importante, che modifica la precedente normativa. Infatti inizialmente si conferma quanto già previsto: un alunno con certificazione di DSA di particolare gravità "su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato". Successivamente però si prosegue dicendo che l'alunno con DSA esonerato dalle lingue straniere "in sede d'esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma".

OSSERVAZIONI

Questo significa che gli alunni con DSA, anche se completamente esonerati da due materie (le lingue straniere) possono ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo, invece dell'attestato che era espressamente previsto dalla precedente normativa (D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 comma 6). La previsione dell'attestato conclusivo era analoga a quella che prevedeva il medesimo attestato per gli alunni con disabilità che non raggiungevano i propri obbiettivi o che nel PEI prevedevano l'esonero di una o più materie.

In questo nuovo decreto sembra dunque che sia cambiata l'impostazione generale precedentemente prevista e che gli alunni con DSA possano ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo anche se il proprio percorso personalizzato prevede che non svolgano tutte le materie. Questa innovazione è a nostro avviso è anomala e rompe l'unità del nostro sistema giuridico di valutazione; non per nulla le associazioni (compresa l'AID - Associazione italiana Dislessia) hanno chiesto l'abrogazione di tale norma innovativa.

Nulla si dice invece nel Decreto rispetto alla valutazione degli alunni con ulteriori BES, bisogni educativi speciali, individuati dai consigli di classe d'intesa con la famiglia. E' da ritenere che permangano le norme sulla possibile applicazione di strumenti compensativi, già riconosciuta dalla precedente normativa (vedi la parte dedicata agli alunni con altri BES della scheda n° 476. Anche gli alunni con DSA e altri BES tutelati agli esami di licenza media (Nota 3587/14)).

CAPO III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione
art. 12-21
Entrata in vigore dal 1 settembre 2018

Nell'art. 12 precisa oggetto e finalità dell'esame di Stato che ha anche una "funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro".

I commi 2 e 3 esplicitano che l'esame di Stato "tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali" e "delle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"".

L'art. 13 riguarda l'ammissione agli esami dei candidati interni che è disposta in sede di scrutinio finale se l'alunno è in possesso di determinati requisiti:

frequenza dei tre quarti di lezioni, partecipazione alle prove standardizzate (INVALSI) previste nel quinto anno, svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro previste nell'ultimo triennio, avere una valutazione di almeno sei decimi in tutte le discipline, raggiungibile eventualmente per voto di consiglio. avere un voto di comportamento non inferiore al sei.
L'art. 14 regola l'ammissione agli esami degli alunni privatisti. Essi possono accedere agli esami se:

compiono 19 anni nell'anno solare in cui si svolgono gli esami dimostrino di aver adempiuto l'obbligo scolastico; indipendentemente dall'età, abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni pari a quelli del corso  ai cui esami intendono partecipare; siano in possesso di un diploma quadriennale del precedente ordinamento si siano ritirati dalla frequenza scolastica  prima del 15 marzo.
Seguono norme dettagliate per l'obbligo di sostenere le prove di idoneità per quanti non dimostrino di aver frequentato utilmente sino all'ultimo anno del corso prescelto.

L'art. 15 è dedicato all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, pari al massimo a 12 punti per il terzo anno di studio, 13 per il quarto anno e 15 per l'ultimo anno di studio, per un totale di massimo 40 punti.

Il punteggio è assegnato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale in base ad una tabella allegata al decreto relativa alla media dei voti di ciascun anno.

Per i candidati privatisti il punteggio è assegnato in sede di esami preliminari.

OSSERVAZIONI

Sarebbe importante che l'emanando provvedimento annuale ministeriale sugli esami prenda in considerazione pure la situazione di candidati privatisti con disabilità che hanno svolto alcuni o tutti gli anni precedenti con un PEI differenziato o che, non ammessi agli esami dal consiglio di classe, ottengano l'ammissione con riserva da un'ordinanza sospensiva dei TAR. Infatti questi alunni dovrebbero non ottenere il punteggio del credito scolastico se non dopo lo svolgimento delle prove preliminari che si concludano con esito positivo. Infatti l'art. 15 dell'O.M. n° 90/01 stabilisce che solo se il Consiglio di classe delibera il passaggio da un PEI differenziato ad uno semplificato, non occorrono prove di idoneità; ne consegue che in caso contrario, tale beneficio non dovrebbe essere fruito. Invece in caso di ammissione con riserva da parte dei TAR, a ciò non si è provveduto, consentendo quindi degli esami anomali e ciò a danno della qualità  della normativa inclusiva.

L'art. 16 ribadisce le norme sulle commissioni di esami con tre membri interni e tre esterni più un presidente esterno.

Ad ogni classe non possono essere assegnati più di 35 candidati ed ad ogni commissione sono assegnate due classi. In caso di candidati privatisti questi non possono superare la metà dei candidati interni.

Le commissioni sono nominate dall'ufficio scolastico regionale sulla base di requisiti fissati dal Ministero dell'Istruzione.

L'art. 17 ribadisce le precedenti norme sullo svolgimento degli esami, precisando che entro il 15 maggio il consiglio di classe elabora una documento di presentazione dei candidati e del percorso formativo svolto di cui la Commissione d'esame deve tener conto.

Sono previste per l'esame solo due prove scritte a carattere nazionale (italiano e una o più discipline caratteristiche di ciascun corso di studi individuate annualmente entro gennaio) ed una orale; può esservi una terza prova scritta per particolari tipi di istituti.

Nella prova orale il candidato svolge pure una relazione sulle attività di alternanza scuola-lavoro, che per i candidati privatisti riguarderà attività lavorative svolte. La commissione sottopone ai candidati , testi, documenti e problemi per verificare la  loro capacità critica di soluzione.

L'art. 18 concerne la valutazione ed il punteggio da assegnare ai candidati che hanno sostenuto l'esame.

Il punteggio finale è espresso in centesimi ed è costituito dalla somma dei punteggi:

del credito didattico assegnato in sede di scrutinio di ammissione all'esame che è al massimo di 40 punti; dei punteggi assegnati dalla commissione d'esame a ciascuna delle tre prove; la commissione può assegnare massimo 20 punti per prova;
La commissione può anche assegnare ulteriori 5 punti o la lode in casi specifici .

L'esame è superato se il candidato totalizza almeno 60 punti.

Il punteggio assegnato al credito scolastico è stato incrementato dando così maggiore importanza allo svolgimento del corso degli studi, rispetto all'esito delle prove d'esame.

Gli esiti delle prove scritte sono pubblicati all'albo dell'istituto sede della commissione almeno due giorni prima dell'inizio delle prove orali.

Gli esiti finali sono pubblicati nella stessa sede, con la sola dizione "non diplomato" nei casi di non superamento dell'esame.

L'art. 19 concerne l'obbligo di svolgimento nell'ultimo anno delle prove nazionali INVALSI in italiano, matematica ed inglese; la partecipazione a tali prove, qualunque sia l'esito, è requisito di ammissione agli esami.

L'art. 20 concerne specificamente le prove di esami per alunni con disabilità e DSA.

Sostanzialmente sono ribadite le norme precedenti, relative alla Relazione del 15 Maggio, alla possibilità di avere tempi più lunghi, al riferimento del tipo di PEI svolto (eventuale differenziazione), alla possibilità di avvalersi dei docenti per il sostegno o degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che hanno seguito l'alunno durante l'anno "per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame".

Lascia perplessi invece la nuova circostanza del comma 2 che prevede che tutti gli alunni con disabilità debbano svolgere prove "differenziate", in linea con il PEI e delle modalità di valutazione in esso previste; tra esse poi, la Commissione decide quali abbiano valore equipollente a quelle ordinarie al fine del rilascio del diploma e quali invece non siano ad esse riconducibili (perchè tarate su un PEI differenziato o perchè gli alunni non sostengono tutte le prove) e che danno quindi luogo al solo rilascio dell'attestato coi crediti formativi maturati.

Viene introdotta anche in questo Esame la nuova norma secondo la quale agli alunni con disabilità che "non partecipano agli esami" viene comunque rilasciato l'attestato dei crediti formativi maturati (comma 5).

OSSERVAZIONI

E' da ritenere che questa terminologia non alteri la sostanza di quella della precedente normativa che distingueva tra prove equipollenti e prove differenziate. Infatti, a ben guardare, anche le prove equipollenti sono differenti rispetto a quelle ordinarie, come espressamente stabilito nell'art. 6 comma 1 del DPR n° 323/1998.

Viene confermato che il riferimento allo svolgimento di prove differenziate non viene indicato sui tabelloni affissi, ma solo sull'attestazione data allo studente (comma 6).

E' previsto anche per gli alunni con disabilità il rilascio del "Curriculum dello studente" previsto dal successivo art. 21 comma 2.

Il comma 8 ribadisce che anche gli alunni con disabilità debbano partecipare alle prove INVALSI come prerequisito di ammissione agli esami, prevedendo anche specifici adattamenti delle stesse, ove necessario. Non è previsto invece l'esonero da tali prove.

Vengono poi confermate anche le norme di ammissione e svolgimento dell'esame da parte degli alunni con DSA:

tempi più lunghi; utilizzo di strumenti compensativi previsti dal PDP o ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame; possibilità di effettuare una prova orale sostitutiva per gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera se oggetto di esame, effettuazione di prove differenziate con conseguente rilascio del solo attestato dei crediti formativi nel caso lo studente sia stato completamente esonerato dallo studio delle lingue straniere.
Anche gli studenti con DSA devono partecipare alle prove nazionali dell'INVALSI come prerequisito di ammissione agli esami. Se necessario posso disporre di strumenti compensativi per l'effettuazione di tali prove e sono esonerati dalla prova di inglese gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta o esonerati dallo studio delle lingue straniere.

OSSERVAZIONI

Anche per questo Esame di stato nulla si dice per gli alunni con ulteriori BES, per i quali è da ritenere che possano consentirsi solo gli strumenti compensativi già consentiti durante l'anno.

L'art. 21 è relativo al contenuto del "Curriculum dalla studentessa e dello studente" rilasciato in allegato al diploma finale e che deve recare:

la durata degli studi svolti col monte orario delle singole discipline, l'esito delle singole prove standardizzate INVALSI, l'esito dell'alternanza scuola-lavoro,  le competenze, conoscenze e abilità conseguite, le attività culturali, artistiche, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico.
Ciò per rendere compatibile il diploma coi diplomi rilasciati in altri Stati dell'Unione europea al fine della libera circolazione dei titoli di studio e "anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro".

Il Ministero dell'Istruzione emanerà con un decreto i modelli ufficiali di questo documento.

CAPO IV - Disposizioni finali
art. 22-27
Il Capo quarto comprende una serie di norme finali.

L'art. 22 riguarda l'istruzione in ospedale e si precisa che l'alunno rimane sempre in carico della classe cui è iscritto, ma che la valutazione e gli esami si svolgeranno presso il gruppo di docenti che ha svolto con l'alunno il maggior numero di ore di insegnamento (scuola od ospedale).

Lo stesso criterio si adotterà per gli alunni con istruzione domiciliare.

L'art. 23 riguarda l'istruzione parentale (differente da quella domiciliare), ribadendosi l'obbligo di segnalazione annuale al Dirigente scolastico della scuola di competenza dove l'alunno dovrà svolgere gli esami annuali sino al completamento dell'obbligo scolastico.

L'art. 24 riguarda gli esami nelle Provincie di Trento e Bolzano.

L'art. 25 riguarda le scuole italiane all'estero dove non si debbono svolgere le prove standardizzate INVALSI e dove è stata recepita la richiesta delle associazioni di applicare anche in queste scuole gli articoli 11 e 20 sulla valutazione degli alunni con disabilità. La prima stesura del testo del decreto infatti prevedeva espressamente, ed inspiegabilmente, la non applicazione di questi due articoli nelle scuole italiane all'estero.

Gli articoli da 26 a 28 riguardano la decorrenza delle norme sugli esami del primo ciclo che avverrà a partire dal 1 Settembre 2017 e degli esami del secondo ciclo a partire dal 1 settembre 2018, nonché l'abrogazione di una serie di norme superate dalla nuova normativa.

I contenuti di questa scheda sono stati ripresi e ampliati nel libro:
S. Nocera, N. Tagliani e AIPD, "La normativa inclusiva nella "Buona scuola". I decreti della discordia", Erickson, Trento, 2017
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 10:06:11
Mi e' piaciuta questa sintesi!

Giorno arrimina...pescara😉😉
Rispondi

Da: due cloache  1  - 07/03/2019 10:11:30

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Pescara70   1  - 07/03/2019 11:28:24
Buongiorno victoria e arrimina😵😫
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 11:33:48
Hai detto bene...i bambini dell'asilo...!!!!!
Noi ancora dobbiamo andarci all'asilo!
Ungue😋
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 12:12:50
Sia per dsga che tfa

Importante la disciplina nonché le linee guida in materia di certificazione amministrativa ovvero la cd decertificazione  degli enti pubblici....il divieto di rilasciare documenti tranne che a solo scopo del privato ...lo scopo della legge e' la semplificazione amministrativa e il conseguente avvio alle autocertificazione e dichiarazioni sostitutive ad opera del privato cittadino.
Creazione del cad codice amministrazione digitale.



Tale cambiamento, fortemente voluto dal precedente Ministro Brunetta  è conseguenza dell'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, introdotte con l'art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183.

In base a tali disposizioni, le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.

Infatti, secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n. 445/2000,


«Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»

Al fine di rendere effettiva questa disposizione e di semplificare realmente i rapporti con la PA, è previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati (come le banche). Al contrario, in base al nuovo art. 40 D.P.R. n. 445/2000, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

Pertanto, sui certificati rilasciati da oggi deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi";

senza tale dicitura le certificazioni sono nulle ed il rilascio di certificati che ne sono privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile.


In virtù delle norme appena entrate in vigore, oggetto della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, dovrà essere istituito, all'interno di ogni amministrazione, un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Inoltre, le amministrazioni devono rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituirà violazione dei doveri d'ufficio e sarà in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Appare chiaro come la piena attuazione di tale rivoluzione dovrà necessariamente passare per la completa applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa e, in particolare, del Codice dell'Amministrazione Digitale (che, agli artt. 50 e ss., prevede che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione debba essere "reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente").

Infatti l'art. 58 CAD dispone che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive…. le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico".

Visto che le linee guida sono state già adottate dal 22 aprile 2011 e sono disponibili sul sito di DigitPA, alle amministrazioni non resta che provvedere al necessario adeguamento tecnologico ed organizzativo.


Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 12:22:34
Due cosche ops
Cloache...un forum e' questo...l'altro forum a cui ti riferisci qual e'?!?
Noi rispondiamo del forum in cui siamo! Arghhhh
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 12:25:45
Ah dimenticavo....grazie per l'eleganza del termine!
Avresti potuto scrivere direttamente fogna....in fondo non siamo così raffinati!  😅
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 13:30:03
Arrimina!!!!!!
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 13:45:10
Cioè
Io metto a disposizione la mia empatia come docente di sostegno...la mia cultura e conoscenza perché le univ. Ci vogliono preparati prima ancora di accedere al corso tfa e devo pure pagare per offrire me stessa o meglio la mia preparazione e fare del bene a chi necessita ....
Stiamo fuori da ogni orbita...che dico..da ogni galassia....che dico....stiamo fuori.e basta!
Mi sfruttano e devo pagare....
Ed io pago!

Siamo pecore e basta! Nel gregge però trova di sempre una pecora nera e arrabbiata....Victoria!
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 14:41:46
Lo so e' difficile comprendermi!
Il.mio peggior nemico e' mio amico....
Un giorno una storia potrà far capire...
Rispondi

Da: Arrimina   1  - 07/03/2019 15:03:13
Scusate il ritardo.. 
Oggi lezione tosta...
Rispondi

Da: Arrimina   1  - 07/03/2019 15:11:02
La comprensione Bluvertigo

un vento

fortissimo

mentre tu fai finta di dormire

domani ci svegliamo prestissimo; in questi giorni, pare

abbiamo tutti qualcosa da fare



la comprensione

è un'utopia

come l'anarchia

ed è per questo che va ricercata








mi ripeti: se stai bene tu sto bene anch'io

e mi viene da ironizzare

forse non sono umano, o più semplicemente

per l'ennesima volta abbiamo capito male



la comprensione

è un'utopia

come l'anarchia

ed è per questo che va ricercata
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 15:26:57
Arrimina non tutti capiranno...io si! Sei speciale!
Marò che frase !
😚
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 15:39:06
La certificazione non e' tosta...
Basta fissare la legge che la prevede 445 del 2010 attuata con il sig del 2011...
Scopo semplificare l'azione ammin. Evitando il materiale cartaceo.
Previsione... divieto delle p.a di rilasciare documenti ai privati ed esibiti i ad altre p.a.
Il privato può chiedere certificati ma dolo a scopo personale...cioè non può esibirli ad altre p.a.
Il certificato rilasciato dalla p.a. e' nullo anche per il privato se non contiene la dicitura...il presente non può essere esibito ad altre p.a.
Conseguenza....
Le p.a. non possono pretendere certificati che attestino determinati requisiti status o qualità dai privati....possono dolo chiedere autocertificazione o dichiarazioni sostitutive  del cittadino....la p.a. che riceve tali autodichiarazioni k accetta per buone e veritiere talk dichiarazioni o fa i controlli telematica per accertare la veridicità di tali autodichiarazioni.
Il divieto di rilascio di certificati a fini pubblici non vale per i certificati che devono rilasciare enti stranieri non essendo in vigore la legge per loro.
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 16:04:31
I tempi sono stretti....
Codice della privacy a scuola.


giovedì 7 marzo 2019

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Privacy: vademecum del Garante per le scuole
Home > Professione > Organizzare la scuola > Sicurezza, privacy, edificio, attrezzature,digitale > Privacy: vademecum del Garante per le scuole
La guida è articolata in cinque brevi capitoli (Regole generali - Vita dello studente - Mondo connesso e nuove tecnologie - Pubblicazione online - Videosorveglianza e altri casi) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" (Parole chiave - Appendice per approfondire) per comprendere meglio la terminologia e avere un sintetico quadro giuridico di riferimento. L'opuscolo potrà essere chiesto in formato cartaceo, all'indirizzo ufficiostampa@garanteprivacy.it. 





Garante della privacy - 7 novembre 2016

VADEMECUM "A SCUOLA A PROVA DI PRIVACY"

- a cura di Giuseppe Mariani -



Lo scorso 7 novembre il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il Vademecum per la "Scuola a prova di privacy".

E' l'ultimo dei numerosi interventi che negli ultimi otto anni hanno avuto a tema il trattamento dei dati personali in ambito scolastico.

Oltre alle Linee guida, pubblicate il 2 marzo 2011 e aggiornate il 15 maggio 2014, il Garante ha fornito alle scuole istruzioni mirate anche tramite due precedenti pubblicazioni: La privacy tra i banchi di scuola (2010) e La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare" (2012).

Chiediamoci anzitutto: chi è il Garante?

La figura del Garante per la protezione dei dati personali è stata istituita con legge n. 675/1995 (art. 30). Il Garante è, in realtà, un organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato, scelti tra persone esperti di diritto e di informatica che assicurano piena indipendenza.

I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità; durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta



Il Vademecum è composto di cinque parti:

-       regole generali

-       vita dello studente

-       mondo connesso e nuove tecnologie

-       pubblicazione on line

-       videosorveglianza e altri casi.

La regola generale per il trattamento dei dati prevede che le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti.

Si noti però che alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie - come quelli sensibili e giudiziari - devono essere trattate con estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle "finalità di rilevante interesse pubblico" che si intendono perseguire.

Esempi concreti di dati sensibili e giudiziari sono quelli che interessano le origini razziali ed etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute, le convinzioni politiche, i dati di carattere giudiziario o anche le notizie relative ad eventuali contenziosi in ambito scolastico.

Nel caso di violazione della privacy, come la diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di idonea base normativa, oppure il trattamento dei dati senza aver ricevuto una adeguata informativa o senza aver espresso uno specifico e libero consenso, qualora previsto, la persona interessata (studente, professore, etc.) può presentare al Garante un'apposita "segnalazione" gratuita o un "reclamo" (più circostanziato rispetto alla semplice segnalazione e con pagamento di diritti di segreteria).

Il "ricorso", invece, è riservato al caso in cui il titolare del trattamento non abbia dato adeguato riscontro alla richiesta dell'interessato di esercitare i propri diritti (accesso ai dati personali, aggiornamento, rettifica, opposizione, …. ) assicurati dal Codice della privacy.



Nella sezione del Vademecum riservata alla vita dello studente, è possibile trovare risposte semplici e chiare sui problemi che più frequentemente si presentano nelle scuole.



Iscrizione a scuole e asili

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado, ma anche gli enti locali eventualmente competenti, devono prestare attenzione alle informazioni che richiedono per consentire l'iscrizione scolastica.

I moduli di iscrizione (on line o cartacea) possono essere adattati all'offerta formativa della scuola, ma non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e non rilevanti (ad esempio lo stato di salute o la professione dei genitori) per il perseguimento di tale finalità.



Temi in classe

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.



Voti ed esami

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.



Comunicazioni scolastiche

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.



Disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento

Le scuole devono prestare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Non è consentito, ad esempio, pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con DSA, limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati, ad esempio gli insegnanti che devono predisporre il piano didattico personalizzato (PDP).



Gestione del servizio mensa

Gli enti locali che offrono il servizio mensa possono trattare i dati sensibili degli alunni solo nel caso in cui debbano rispondere a richieste delle famiglie per la fornitura di pasti. Alcune particolari scelte, infatti (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori e degli alunni.



Dalla scuola al lavoro

Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali (esclusi quelli sensibili e giudiziari) utili ad agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero. Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.



Curriculum e identità digitale dello studente

La legge n. 107/2015 (c. 28 e 138) ha istituito il cosiddetto "curriculum dello studente" che, associato a un'identità digitale, raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

Le modalità operative per la sua realizzazione sono demandate a un apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sui cui si dovrà esprimere anche il Garante per la protezione dei dati personali.



Nella sezione del Vademecum riservata a mondo connesso e nuove tecnologie sono dati consigli importanti per la prevenzione di comportamenti di cyberbullismo, di sexting o di altre ingerenze nella vita privata altrui.

Circa l'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini, il Vademecum afferma che esso è, in genere, consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.

Afferma ancora che le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolarne o di inibirne l'uso.

Parrebbe quindi che, secondo il Vademecum, la regola generale sia quella del consenso, pur con le attenzioni sopra indicate e pur salvaguardando l'autonomia della scuola nel dare regole limitative.

In realtà, la normativa vigente (direttiva n. 30 del 15 marzo 2007) ha un'impostazione ben diversa: "è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi".

E' pur vero che nel Piano nazionale Scuola digitale (PNSD, 6 novembre 2015, emanato ex art. 1, commi 56 sgg. della legge n. 107/2015) si afferma che "la scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato" (punto 4.1, Azione #6).

La questione è discussa e ha già sollevato prese di posizione contrarie da parte di gruppi di docenti. Si attende che il ministero decida il da farsi.



L'ultima parte, dedicata alla Videosorveglianza, prevede i seguenti due casi:

A) videosorveglianza all'interno degli edifici scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad esempio quelle soggette a furti e atti vandalici, con la precisazione che le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura;

B) videosorveglianza delle aree perimetrali esterne per finalità di sicurezza, anche durante l'orario di apertura dell'istituto scolastico: in questo caso, l'angolo visuale deve essere delimitato in modo da non inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l'edificio. Questo secondo caso si riferisce ad una facoltà, disponibile sia per i privati sia per gli enti pubblici, purché la presenza di telecamere sia segnalata da appositi cartelli visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.

Si noti che il Vademecum del Garante non introduce alcuna nuova norma in tema di videosorveglianza, né potrebbe farlo. In ogni caso, lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) all'art. 4 stabilisce: "E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori": per superare questa norma occorre o un provvedimento della magistratura o un'altra legge.
A tal proposito, è noto che è passata al Senato (atto n. 2574) la discussione della proposta di legge "Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale".


Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 17:06:43
Arrimina sei sempre il migliore eh@
Rispondi

Da: Victoria666  07/03/2019 17:10:37
Manca responsabilità docenti ...
E articoli costituzione sulla scuola...

Cmq nemmeno a me e' arrivato il libro...uffi
Rispondi

Da: Pescara70   1  - 07/03/2019 18:24:22
Arrimina dove sei arrivato con il programma tfa e tu victoria, finalmente stasera ho preso il libro
Rispondi

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