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I nuovi dsga scuola! Concorso? Faremo di meglio!
1236 messaggi, letto 20174 volte

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Da: Arrimina   1  - 04/03/2019 10:18:11
Giorno Victoria
Oggi nuova giornata
Si ricomincia
Comunico a tutti gli utenti che Victoria sta tenendo una lezione su dsga

Rispondi

Da: Arrimina  04/03/2019 10:18:58
Pescara
Ti aspettiamo
Ci manchi
Rispondi

Da: grazie idiota04/03/2019 11:45:25
ma possiamo leggere sui libri tranquillamente.
Meno stronzate ripeto!
date info sulle prove..per gli argomenti i libri bastano ed avanzano.
Rispondi

Da: Pescara70  04/03/2019 15:28:40
Ciao Arrimina, sto ancora aspettando il libro per il TFA non so come andrà a finire con questi incompetenti, va a finire che prendo il simone.

Rispondi

Da: Arrimina  04/03/2019 15:42:25
Sono molto deluso da questo tfa
In quanto
1 tempi per la preparazione sono ridotti al minimo
2 non siamo in 2 fascia
3 non siamo abilitati ma solo specializzati
4 infine non indifferente il prezzo del corso

In ogni caso vale la pena
Purtroppo mi manca il tempo
Rispondi

Da: Pescara70  04/03/2019 15:50:56
Non ho ancora il libro. Tu hai preso Il simone? Ho visto che è un manuale unico teoria e quiz.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: X arrimina 04/03/2019 15:51:42
Tfa assolutamente da non fare. Dsga assolutamente da fare. Analisi costi benefici non permette dubbio alcuni
Rispondi

Da: X arrimina 04/03/2019 15:52:13
Alcuno
Rispondi

Da: Arrimina  04/03/2019 21:12:56
Pescara
Ho preso il Simon,piu" che altro per abitudine
Male che vada(probabile)mi servirà per il prossimo tfa

X arrimina
Parole sagge
Spero di non fare l'errore "faccio tutto" ma #male#

Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 10:46:37
Giorno!
Rispondi

Da: Pescara70  06/03/2019 11:09:40
Buongiorno!
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 11:18:15
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE
PERIODICA E FINALE DEGLI ALUNNI


Le presenti Linee guida per la valutazione sono redatte sulla base delle norme generali stabilite da:
 Legge n.169, 30 ottobre 2008
 DPR n.122, 22 giugno 2009 (Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli
alunni)
 Decreto 12 luglio 2011
La normativa attribuisce al collegio il compito di definire modalità e criteri per assicurare omoge￾neità, equità e trasparenza della valutazione. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del
Piano dell'offerta formativa.
Le indicazioni di carattere generale provenienti dalla legge devono tradursi in riflessione teorica e
messa a punto di criteri, linee di azione, metodologie, al fine di orientare le procedure quotidiane e
rendere coerenti i comportamenti dei docenti.
Per la realizzazione di queste finalità, nella seduta del 17 novembre 2009 il collegio dei docenti ha
nominato una commissione, la quale ha tracciato determinate modalità operative, messe in atto già
per la valutazione del 1° quadrimestre dell'a.s. 2009-2010.
Successivamente la funzione strumentale sulla valutazione, in raccordo con il dirigente scolastico,
ha elaborato il presente testo che è stato formalmente adottato dal collegio nella seduta del 10 mag￾gio 2010.
Le Linee guida vengono adesso aggiornate sulla base (a) di quanto esposto dal dirigente scolastico
nella seduta del collegio dei docenti del 10 maggio 2010 (soprattutto per l'inquadramento di alcune
pratiche amministrative alla luce di specifiche sentenze), (b) di quanto innovato dal decreto del 12
luglio 2011.
(aggiornamento al 3 ottobre 2011)
§§§
La normativa indicata stabilisce che la valutazione ha per oggetto:
1) il processo di apprendimento
2) il comportamento
3) il rendimento scolastico complessivo
Il processo di apprendimento si riferisce alle conoscenze e alle abilità riconducibili agli apprendi￾menti delle discipline. Si fa quindi riferimento ai curricoli adottati dal collegio dei docenti, Tali cur￾ricoli si riferiscono alle Indicazioni per il curricolo varate dal ministro Fioroni come "aggiornamen￾to" delle Indicazioni nazionali stabilite dal ministro Moratti. Questo riferimento è lecito sulla base
della seguente disposizione del DPR n.89/2009:
"In sede di prima attuazione del presente Regolamento e comunque per un periodo non superiore a
tre anni scolastici decorrenti dall'a.s. 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli
allegati A, B, C e D del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, come aggiornate dalle Indica￾zioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 31 luglio
2007".
Quindi, questo è l'ultimo anno scolastico (2009-10, 2010-11, 2011-12) del "triennio di convivenza"
tra le Indicazioni Moratti e quelle di Fioroni.
Il comportamento è da analizzarsi e valutarsi rispetto agli indicatori che ogni scuola deve darsi in ri￾ferimento alla qualità degli atteggiamenti e delle relazioni.
Come è noto, il voto sul comportamento è stato reintrodotto dalla legge 169/2008.
Rispondi

Da: Pescara70  06/03/2019 11:22:36
Ok... Grazie, sono ancora senza libro, tutta Italia sta acquistando i manuali per il TFA.
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 11:26:47
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE
PERIODICA E FINALE DEGLI ALUNNI
Le presenti Linee guida per la valutazione sono redatte sulla base delle norme generali stabilite da:
 Legge n.169, 30 ottobre 2008
 DPR n.122, 22 giugno 2009 (Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli
alunni)
 Decreto 12 luglio 2011
La normativa attribuisce al collegio il compito di definire modalità e criteri per assicurare omoge￾neità, equità e trasparenza della valutazione. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del
Piano dell'offerta formativa.
Le indicazioni di carattere generale provenienti dalla legge devono tradursi in riflessione teorica e
messa a punto di criteri, linee di azione, metodologie, al fine di orientare le procedure quotidiane e
rendere coerenti i comportamenti dei docenti.
Per la realizzazione di queste finalità, nella seduta del 17 novembre 2009 il collegio dei docenti ha
nominato una commissione, la quale ha tracciato determinate modalità operative, messe in atto già
per la valutazione del 1° quadrimestre dell'a.s. 2009-2010.
Successivamente la funzione strumentale sulla valutazione, in raccordo con il dirigente scolastico,
ha elaborato il presente testo che è stato formalmente adottato dal collegio nella seduta del 10 mag￾gio 2010.
Le Linee guida vengono adesso aggiornate sulla base (a) di quanto esposto dal dirigente scolastico
nella seduta del collegio dei docenti del 10 maggio 2010 (soprattutto per l'inquadramento di alcune
pratiche amministrative alla luce di specifiche sentenze), (b) di quanto innovato dal decreto del 12
luglio 2011.
(aggiornamento al 3 ottobre 2011)
§§§
La normativa indicata stabilisce che la valutazione ha per oggetto:
1) il processo di apprendimento
2) il comportamento
3) il rendimento scolastico complessivo
Il processo di apprendimento si riferisce alle conoscenze e alle abilità riconducibili agli apprendi￾menti delle discipline. Si fa quindi riferimento ai curricoli adottati dal collegio dei docenti, Tali cur￾ricoli si riferiscono alle Indicazioni per il curricolo varate dal ministro Fioroni come "aggiornamen￾to" delle Indicazioni nazionali stabilite dal ministro Moratti. Questo riferimento è lecito sulla base
della seguente disposizione del DPR n.89/2009:
"In sede di prima attuazione del presente Regolamento e comunque per un periodo non superiore a
tre anni scolastici decorrenti dall'a.s. 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli
allegati A, B, C e D del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, come aggiornate dalle Indica￾zioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 31 luglio
2007".
Quindi, questo è l'ultimo anno scolastico (2009-10, 2010-11, 2011-12) del "triennio di convivenza"
tra le Indicazioni Moratti e quelle di Fioroni.
Il comportamento è da analizzarsi e valutarsi rispetto agli indicatori che ogni scuola deve darsi in ri￾ferimento alla qualità degli atteggiamenti e delle relazioni.
Come è noto, il voto sul comportamento è stato reintrodotto dalla legge 169/2008.
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 11:29:42
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE
PERIODICA E FINALE DEGLI ALUNNI

Le presenti Linee guida per la valutazione sono redatte sulla base delle norme generali stabilite da:
    Legge n.169, 30 ottobre 2008
    DPR n.122, 22 giugno 2009 (Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni)
    Decreto 12 luglio 2011
La normativa attribuisce al collegio il compito di definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell'offerta formativa.
Le indicazioni di carattere generale provenienti dalla legge devono tradursi in riflessione teorica e messa a punto di criteri, linee di azione, metodologie, al fine di orientare le procedure quotidiane e rendere coerenti i comportamenti dei docenti.
Per la realizzazione di queste finalità, nella seduta del 17 novembre 2009 il collegio dei docenti ha nominato una commissione, la quale ha tracciato determinate modalità operative, messe in atto già per la valutazione del 1° quadrimestre dell'a.s. 2009-2010.
Successivamente la funzione strumentale sulla valutazione, in raccordo con il dirigente scolastico, ha elaborato il presente testo che è stato formalmente adottato dal collegio nella seduta del 10 maggio 2010.
Le Linee guida vengono adesso aggiornate sulla base (a) di quanto esposto dal dirigente scolastico nella seduta del collegio dei docenti del 10 maggio 2010 (soprattutto per l'inquadramento di alcune pratiche amministrative alla luce di specifiche sentenze), (b) di quanto innovato dal decreto del 12 luglio 2011.
(aggiornamento al 3 ottobre 2011)
§§§
La normativa indicata stabilisce che la valutazione ha per oggetto:
1)    il processo di apprendimento
2)    il comportamento
3)    il rendimento scolastico complessivo
Il processo di apprendimento si riferisce alle conoscenze e alle abilità riconducibili agli apprendimenti delle discipline. Si fa quindi riferimento ai curricoli adottati dal collegio dei docenti, Tali curricoli si riferiscono alle Indicazioni per il curricolo varate dal ministro Fioroni come "aggiornamento" delle Indicazioni nazionali stabilite dal ministro Moratti. Questo riferimento è lecito sulla base della seguente disposizione del DPR n.89/2009:
"In sede di prima attuazione del presente Regolamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'a.s. 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 31 luglio 2007".
Quindi, questo è l'ultimo anno scolastico (2009-10, 2010-11, 2011-12) del "triennio di convivenza" tra le Indicazioni Moratti e quelle di Fioroni.
Il comportamento è da analizzarsi e valutarsi rispetto agli indicatori che ogni scuola deve darsi in riferimento alla qualità degli atteggiamenti e delle relazioni.
Come è noto, il voto sul comportamento è stato reintrodotto  dalla legge 169/2008.
Questa legge all'art.1 introduce l'attività chiamata "Cittadinanza e Costituzione", ponendolo come un insegnamento finalizzato a favorire le competenze interpersonali, interculturali, sociali e civili; all'art.2 introduce la "valutazione del comportamento".
Nel suo lavoro interpretativo, il collegio dei docenti ha ritenuto che i due articoli fossero da leggere insieme, perché soltanto la lettura congiunta permetteva di comprendere cosa dovesse essere valutato come "comportamento": si tratta di valutare le competenze sociali e civiche degli alunni.
Il collegio stabiliva di sottoporre ad osservazione-valutazione due obiettivi educativi:
1)    l'acquisizione di una coscienza civile
2)    la partecipazione alla vita della scuola
Sulla base di questi due obiettivi, il collegio ha elaborato alcuni livelli descrittivi che devono essere messi in atto nella valutazione degli alunni.
Infine, il rendimento scolastico complessivo va riferito al quadro delle competenze personali, disciplinari e trasversali, che ogni alunno acquisisce attraverso la personalizzazione del percorso di apprendimento. Questo aspetto assume grande rilevanza quando si tratta di compilare la certificazione delle competenze per gli alunni della classe 5^.
La legge 169/2008, all'art.1, in riferimento alla scuola primaria, dice:
    la verifica periodica e annuale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sono effettuate mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dal singolo alunno.
Ovvero:
1)    la verifica degli apprendimenti si fa con i voti
2)    la certificazione delle competenze si fa  con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione
3)    questi due atti (voti e giudizi) vengono dati in ogni valutazione periodica (= primo quadrimestre) e finale (= secondo quadrimestre) di ciascuno dei 5 anni.
Poi nel Regolamento Valutazione si precisa:
    le competenze acquisite sono descritte e certificate al termine della scuola primaria.
Allora, la procedura è la seguente:
1)    in tutte le classi la valutazione degli apprendimenti avviene a mezzo dei voti
2)    in tutte le classi va prevista la valutazione, al termine del 1° e 2° quadrimestre, del livello globale di maturazione (detto anche "rendimento scolastico")
3)    all'uscita della classe 5^, oltre alla valutazione del "rendimento scolastico", occorre procedere alla certificazione delle competenze effettivamente acquisite. La valutazione complessiva viene insomma distinta in tre momenti:
    la misurazione: è una operazione che misura il livello di una prestazione
    la valutazione: dà un valore alle misurazioni effettuate nel corso del percorso didattico, mettendo tale valore in rapporto con la singola persona
    la certificazione delle competenze: è una dichiarazione e descrizione di competenze integrate, ancorate a macroaree culturali, personali e sociali, conseguite in contesti di esperienza allargati (non solo esclusivamente scolastici)
Pertanto, rispetto alla processo valutativo, i docenti sono chiamati
    a misurare le  conoscenze e le abilità nel corso della quotidiana prassi didattica
    a dare una valutazione (un valore) a queste misurazioni in ragione del percorso e delle attività svolte, del cammino personale di ciascun alunno, dei punti di partenza
    a certificare le competenze riferendosi ad altri standard, cioè ai descrittori del livello di possesso di determinate competenze individuate come essenziali dal collegio (in attesa che decida lo Stato in modo uniforme e sulla base di uno standard nazionale).
§§§
LA VICENDA DI " CITTADINANZA E COSTITUZIONE"
Il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo ha deliberato le Raccomandazioni sugli obiettivi irrinunciabili del sistema scolastico; tra di essi veniva indicato "l'insegnamento finalizzato alla promozione di precise competenze civiche e sociali, in termini cognitivi, affettivi e comportamentali". La Legge 169/2008 dava attuazione a questa direttiva europea, introducendo, insieme al voto sul comportamento, una disciplina chiamata "Cittadinanza e Costituzione" (art.1).
Seguiva una sperimentazione nell'a.s. 2008-09 in vista del passaggio di Cittadinanza e Costituzione a nuova disciplina di studio a tutti gli effetti ("Documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione", 4 marzo 2009, a firma del ministro Gelmini). Questa era l'attesa (l'interpretazione) ampiamente diffusa; ne è prova significativa l'introduzione del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al primo libro sull'argomento, pubblicato nel novembre 2009 ; vi si afferma la necessità di "conoscere i principi della Costituzione per promuovere una consapevole partecipazione delle nuove generazioni alla vita democratica".
Invece, il DPR 89/2009 (Regolamento di riordino del primo ciclo di istruzione) ridimensiona queste previsioni: l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione confluisce nell'ambito storicogeografico e storico-sociale e non ha più la quantificazione oraria.
Tutto ciò è stato poi chiarito il 27 ottobre 2010 dalla Circolare Ministeriale n.86, a firma di Mauro Dutto (Direzione generale per gli ordinamenti), che si intitola: Cittadinanza e Costituzione: attuazione dell'art.1 della legge 30 ottobre 2008, n.169, a.s. 2010-2011.
Il passo fondamentale è il seguente:
    "La valutazione di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel complessivo voto delle discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale di cui essa è parte integrante. Influisce inoltre sulla definizione del voto di comportamento" .
Si insiste, infine, nella circolare, sul carattere trasversale di questo insegnamento.
In conclusione, Cittadinanza e Costituzione:
1)    non è una autonoma disciplina di studio, ma il suo insegnamento lo si esercita nell'ambito storico-geografico-sociale, in richiami trasversali e nella elaborazione degli indicatori per la valutazione del comportamento
2)    non ha un voto specifico nel documento di valutazione
3)    non ha un orario specifico
E' pertanto decaduta la necessità che aveva indotto il collegio a incorporare gli obiettivi del progetto "città dei bambini" sotto la voce di Cittadinanza e Costituzione. §§§
GLI SCRUTINI
La scheda individuale dell'alunno prelude alla valutazione periodica secondo le disposizioni previste dalla legge 169/2008 e dal Regolamento Valutazione.
Anche nella scuola primaria lo scrutinio è un atto dovuto espresso in forma collegiale.
La valutazione di ciascun alunno è effettuata da tutti gli insegnanti della classe:
    La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente -quando è unicoâ€" ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe . Nello stesso modo è espressa la valutazione del comportamento .
C'è, infine, all'interno del Regolamento Valutazione, l'esplicito richiamo allo scrutinio finale per l'ammissione alla classe successiva, con riferimento indistinto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado:
    L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'a.s., presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato, è deliberato secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legge .
Questo significa che è necessario:
1)    formalizzare le sedute (che devono essere collegiali)
2)    fissarne il calendario e la durata
3)    verbalizzare le decisioni
Nei testi di legge in materia di valutazione, con riferimento alla scuola primaria,  non è esplicitato il diritto di voto del dirigente scolastico in sede di scrutini, ma l'interpretazione prevalente tende ampiamente a riconoscere il diritto di voto al dirigente scolastico dal momento, si dice, che siamo di fronte all'estensione alla scuola primaria delle modalità di scrutinio già in uso negli altri ordini scolastici. In pratica, si tratta di applicare le norme in atto nella scuola superiore di primo e secondo grado: il dirigente scolastico (o un suo delegato) presiede lo scrutinio e ha diritto di voto su tutte le decisioni. Pertanto si stabilisce che il dirigente scolastico (1) convocherà formalmente le sedute di scrutinio (2) delegherà un docente titolare della classe a presiedere le sedute
Problema: è possibile ammettere alla classe successiva un alunno con situazione negativa in una o più materie attribuendogli un voto inferiore al 6 nel documento di valutazione?
Per la scuola secondaria di primo grado è espressamente previsto di no, per la scuola primaria non viene detto niente:
    Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline6.
Il collegio si è accordato per una risposta negativa: non è possibile promuovere alla classe successiva un alunno che abbia una valutazione inferiore al 6 in una o più materie. Il fondamento di questa risposta sta nell'art. 2 comma 7 del Regolamento Valutazione:
    Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
Dunque, nel caso di carenze negli apprendimenti, occorre dare almeno 6 in tutte le materie, evidenziando, con apposita notazione, le carenze sul documento di valutazione.
Va tenuto presente l'art.3, comma 1-bis, della Legge 169/2008:
    Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Il testo sembra chiaro, ma non lo è fino in fondo.
E' chiaro che per non promuovere un alunno occorrono le seguenti condizioni:
1)    l'unanimità (dei docenti o dei partecipanti con diritto di voto?)
2)    la dimostrazione dell'eccezionalità del caso
3)    la specifica motivazione Non sono chiare altre cose.
Se il dirigente scolastico (o suo delegato) partecipa con diritto di voto allo scrutinio, l'unanimità non può essere soltanto dei docenti, bensì di tutto il "consiglio di classe" (docenti + dirigente).
Non è chiara la tempistica: le condizioni di "caso eccezionale" e "specifica motivazione" non possono emergere improvvisamente durante la seduta di scrutinio. E allora quando? E soprattutto a chi deve essere "comprovata" l'eccezionalità del caso? Qual è la figura che valuta il fondamento della decisione rispetto alle tre condizioni poste dalla legge 169?
Tutti gli "esperti" danno una risposta concorde: questa figura è il dirigente scolastico. Seguiamo il ragionamento.
Prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, era previsto il seguente meccanismo:
-    con largo anticipo rispetto alla valutazione finale, i docenti della classe facevano al dirigente una relazione per dimostrare l'eccezionalità del caso e illustrare la convenienza, per il bene dell'alunno, di "fermarlo"
-    il dirigente scolastico convocava il consiglio di interclasse (nella solo componente tecnica), di cui faceva parte la classe proponente la "bocciatura"
-    durante la seduta veniva illustrato e discusso il caso
-    la discussione si concludeva con una votazione formale
-    il voto della maggioranza dei membri del consiglio di interclasse decideva se promuovere o meno quell'alunno
Non solo votava il dirigente, votava anche un gran numero di docenti  !
Per quanto riguarda il 2° Circolo viene concordata la seguente procedura:
-    i docenti titolari della classi che intendono non promuovere un alunno, ne danno comunicazione scritta al dirigente scolastico, con largo anticipo rispetto alla convocazione degli scrutini finali (le date degli scrutini finali sono stati stabiliti con delibera del collegio dei docenti nel piano annuale degli impegni collegiali)
-    nella comunicazione scritta i docenti hanno l'onere di  dimostrare l'eccezionalità del caso e di darne specifica motivazione
-    data la rilevanza della decisione, il dirigente scolastico non farà la delega a presiedere gli scrutini di quella classe, ma parteciperà direttamente e con diritto di voto.
§§§
La procedura tecnica di valutazione è fissata dal Regolamento Valutazione:
1)    La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (art.2, comma 1).
2)    La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'art.309 del decreto legislativo n.297, 16 aprile 1994 (= Testo Unico), ed è espressa senza attribuzione di voto numerico (art.2, comma 4); il docente IRC partecipa alla valutazione collegiale degli alunni che hanno scelto questo insegnamento
3)    I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni (art.2, comma 5).
4)    La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti titolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione (art.2, comma 8).
5)    La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi (art.9).
6)    Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti deve tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni (art.10); ma in proposito innova profondamente il decreto del 12 luglio 2011.
SULLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.
Al di là degli aspetti burocratici e procedurali (comunque chiaribili quasi integralmente con i testi di norma alla mano), le difficoltà di certificazione delle competenze stanno nella sostanza della comune relazione insegnamento-apprendimento.
Posto di fronte ad una situazione problematica, un alunno mette in atto quattro risorse.
Le prime risorse sono ovviamente quelle cognitive. Se la situazione problematica è di tipo geometrica, per fare un esempio, la soluzione dipende certamente dalle fatto se conosce il concetto di raggio, le formule per calcolare il perimetro, come si fanno le somme ecc. La scuola da sempre dà molto valore agli aspetti cognitivi, sa come insegnarli, misurarli, valutarli.
Ma l'alunno non si limita a questo.
Ha bisogno delle cosiddette metodologie euristiche. Da queste deriva la sua capacità di individuare il "problema", metterlo a fuco, saperlo rappresentare.
Poi deve mettere in atto capacità strategiche, che riguardano le modalità con cui progettare la risposta, monitorarne la soluzione, valutarne la plausibilità.
Infine, entra in gioco il suo modo specifico di essere strutturato, in generale, certo, ma soprattutto in riferimento allo specifico campo problematico cui è posto di fronte (il campo disciplinare, la "materia"). Nel caso del nostro esempio, entra nel gioco della soluzione la sua idea di geometria e il suo rapporto con la geometria.
Queste tre "aree di risorse" (metodologie euristiche, capacità strategiche, strutture individuali) per tradizione antica la scuole le considera doti innate dell'alunno, e quindi non vengono coltivate sistematicamente.  Non è un caso che Morin e molti altri autori indichino in questo un problema strutturale dell'idea di scuola, una sua inadeguatezza di fondo, un eccesso di nozioni senza l'acquisizione di un metodo di studio (imparare ad apprendere), il riempire il magazzino senza curare l'organizzazione dello stesso.
Al contrario, quando si valutano le competenze, emergono in primo piano proprio gli aspetti meno "scolastici" del processo di apprendimento -e la scuola, appunto, è in difficoltà sia sulla misurazione che sulla valutazione di questo processo.
Per fare dei significativi passi avanti occorrono due cose.
La prima è la formazione di un gruppo che studi e faccia ricerca (come diceva il berlingueriano DPR 275: le scuole svolgono una autonoma azione di ricerca…), in modo da definire il taglio interpretativo che consapevolmente si dà di questa tematica. Attraverso la fase della ricerca, mentre si orienta il punto di vista, si individuano anche gli autori con maggiori affinità rispetto alla impostazione ritenuta più interessante.
La seconda cosa è provare ad organizzare uno o più corsi di formazione sull'argomento, tenuto da formatori individuati sulla base delle conoscenze prodotte nella fase precedente.
Questa impostazione permette di offrire a tutto il collegio una opportunità di crescita professionale, garantendo una linea di coerenza con l'impostazione generale del circolo.
LA VALUTAZIONE NEL DECRETO 12 LUGLIO 2011 SUL DSA
Art.6. Forme di verifica e di valutazione
Comma 1. La valutazione scolastica degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli [piani didattici individualizzati].
Comma 2. Le istituzioni didattiche adottano modalità valutative che consentono all' alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l' espletamento delle prestazioni da valutare (relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove) riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.
Comma 4. Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte in lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.
Comma 5. Si possono dispensare alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
•    certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte
•    richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia
•    approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.
Comma 6. Solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento l'alunno (su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe) può essere esonerato dall'insegnamento della lingue straniera e seguire un percorso didattico differenziato.
DAL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2011
CHI FA LA VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (art. 2 commi 1 e 8). Sono considerati contitolari i docenti curricolari assegnati alla classe, l'insegnante (o le insegnanti) di attività di sostegno, l'insegnante specialista di inglese, l'insegnante specialista di IRC; escludiamo le insegnanti dei vari laboratori.
Gli insegnanti di attività di sostegno e di inglese sono pienamente contitolari della classe, quindi partecipano alla valutazione di tutti gli alunni (art.2 comma 5).
Invece i docenti IRC partecipano alla valutazione collegiale limitatamente agli alunni che si avvalgono di questo insegnamento (art. 2 comma 4).
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento è svolta sulla base del piano educativo individualizzato (art. 9).
RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA VALUTAZIONE
Dopo l'emanazione del Regolamento, è stata osservata una possibile contraddizione fra quanto disposto in due diversi commi dello stesso art. 2.
Al comma 1 si dice che "la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente (quando è unico) ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe"; e lo si ripete alla lettera "a" del comma 8 in riferimento alla valutazione del comportamento. Il dirigente scolastico non è rammentato.
Invece al comma 6 si dice: "L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'a.s., presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è deliberato secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 169, 30 ottobre 2008".
La contraddizione è stata ricomposta, con orientamento largamente maggioritario, nel modo seguente:
-    il dirigente scolastico può partecipare agli scrutini intermedi
-    ha il diritto-dovere di partecipazione a quelli finali dal momento che c'è una piena assunzione di responsabilità del suo ufficio attraverso la firma posta sul documento di valutazione degli alunni (senza tale firma il documento non ha valore legale)
-    ha facoltà di esercitare la delega a presiedere a favore di un docente membro dell'organo collegiale di valutazione oppure dei suoi collaboratori
-    i docenti che ricevono la delega assumono i requisiti del presidente (p.es. in caso di parità di una votazione, si ritiene deliberato a maggioranza quanto votato dal presidente)
-    perché, una volta stabilito il diritto-dovere di partecipazione, il dirigente scolastico acquisisce il diritto di voto
LA VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI
C'è una diffusa insistenza a riguardo della necessità di formalizzare in un apposito verbale le decisioni assunte in sede di valutazione collegiale (scrutini intermedi e finali). E' ormai caduta la vecchia ipotesi che fosse sufficiente, nella scuola primaria, la sottoscrizione del documento di valutazione, dal momento che esso non reca traccia del processo di decisioni (insomma, se le decisioni sono state assunte all' unanimità o a maggioranza; e da quali docenti fosse composta la maggioranza e la minoranza).
In proposito è stata ricordata una giurisprudenza costante dal 1996.
    Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 283, 6 giugno 1996
"Il verbale della seduta di un organo collegiale amministrativo costituisce requisito sostanziale dell'attività del collegio deliberante ed è quindi elemento costitutivo della relativa fattispecie provvedi mentale, con la conseguenza che lo stesso atto deliberativo deve ritenersi giuridicamente inesistente fino al perfezionamento della procedura di verbalizzazione, dal momento che la determinazione volitiva dell'organo è esternata in forma scritta nel verbale."  Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 3708, 5 luglio 2000
"La determinazione del provvedimento e la sua verbalizzazione costituiscono elementi inscindibili dell'atto, sicché la mancanza o la non idoneità della seconda (= la verbalizzazione) comporta la nullità assoluta della prima (= la determinazione del provvedimento)."
    TAR Piemonte, sezione II, sentenza 1179, 10 giugno 2002
E' principio di diritto comune che la deliberazione di un organo collegiale si sostanzia nella determinazione volitiva e nella verbalizzazione, onde la mancanza della seconda (= la verbalizzazione) comporta la nullità della prima (= la determinazione volitiva)".
Si ricorda che il Regolamento sulla valutazione usa la dizione di organo collegiale anche per la scuola primaria, per cui le sentenze ora ricordate riguardano direttamente anche la procedura amministrativa della valutazione.
Pertanto, d'ora in poi dovrà essere previsto il verbale.
Saranno date indicazioni più precise ai presidenti delle riunioni di scrutinio; comunque gli elementi fondamentali di un verbale sono due: 1) quale decisione viene presa; 2) da chi. Quindi, nelle situazioni più semplici il verbale può ridursi alla dizione "tutte le decisioni assunte in riferimento al documento di valutazione degli alunni sono state assunte all'unanimità" (in calce le firme di tutti i membri: e bisogna ricordarsi che si tratta di un organo perfetto: non possono esserci assenti); oppure "…eccetto le seguenti:…", e saranno elencate le decisioni assunte a maggioranza, avendo la cura di indicare i nominativi di chi vota contro tale deliberazione.
I VOTI NELLA VALUTAZIONE FINALE
Nella valutazione finale riportata nel documento di valutazione non possono essere presenti voti inferiori al 6 se l'alunno viene promosso. Infatti, l'art. 2 comma 7 precisa che, nel caso di carenze nell'apprendimento in una o più attività, va dato egualmente il 6, evidenziando con apposita nota, negli spazi descrittivi del documento di valutazione, dette carenze.
QUESTIONE DELLA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Su questo argomento le nuove norme hanno cambiato profondamente la procedura. Il precedente ordinamento prevedeva che, con l'anticipo di almeno un mese dalla conclusione delle attività didattiche, i docenti interessati a procedere alla non ammissione di uno o più alunni alla classe successiva richiedessero al dirigente scolastico la convocazione del consiglio di interclasse tecnico, allegando alla richiesta tutta la documentazione ritenuta necessaria a sostegno della richiesta.
Le nuove norme rinviano invece direttamente agli scrutini di classe.
Ora, tenendo conto della particolare rilevanza che assume una decisione di questo tipo, il dirigente scolastico rinuncia ad esercitare, nel caso dello scrutinio di questa classe, il diritto di delega e ritiene indispensabile la sua partecipazione diretta. Ma ha la necessità di saperlo prima, sia per tenerne conto nella procedura organizzativa di tutti gli scrutini, sia per acquisire informazioni dirette sul merito.
Pertanto concordiamo in questa sede una procedura permanente sull'argomento:
1)    nei casi in cui tutti o una parte o anche un singolo docente, con titolarità nella classe interessata, siano interessati a discutere l'ipotesi di non ammissione alla classe successiva di uno o più alunni, devono collegialmente comunicare per scritto questa intenzione almeno con un mese di anticipo rispetto alla conclusione delle attività scolastiche
2)    nella comunicazione i docenti dovranno documentare la presenza dei due requisiti essenziali richiesti dalla legge 169/2008 (art. 3, comma 1-bis): (a) eccezionalità del caso; (b) la specifica motivazione
3)    il dirigente scolastico presiederà personalmente gli scrutini di queste classi, esercitando il diritto di voto
4)    sempre in base alla legge 169 (stesso riferimento), la non ammissione alla classe successiva richiede il voto all'unanimità (non a maggioranza)
§§§
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 11:30:34
Ciao pescarina!!!!
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 11:36:05
Domanda....
La valutazione deve essere......importante aver capito lo scopo che esula Ltte componenti da valutare....
Ed e' qui che subentrano varie teorie anche criminologiche....
Sentiamo che rispondi...
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 11:42:32
Riguardo a dsga....la pronuncia per decidere se i ff devono fare o non fare i quiz e' stata rinviata ad aprile....penso che la data sarà rinviata....che dite chiamo il miur?
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 11:43:52
Certo che sto corsi tfa so ma mazzata...
In termini economici....che schifo eh
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 11:46:11
Soldi soldi soldi
Volevo solo soldi soldi soldi
Come se avessi avuto soldi soldi soldi...
Walladi walladi habibi dare
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 12:39:58
Ehm arrimina!!!!!!!
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 13:44:58
La disciplina della valutazione scolastica a sua volta prevede 3 tipi di valutazione...

La valutazione diagnostica che viene fatta ab inizio per verificare le conoscenze ed il livello di apprendimento degli alunni..a valutazione formativa e sommativa.


VALUTAZIONE



La fase di valutazione sarà organicamente collegata alle diverse fasi della programmazione intesa come rilevazione sistematica: all0inizio, durante e alla fine del processo educativo.





VALUTAZIONE DIAGNOSTICA



Iniziale per valutare il livello di partenza.





VALUTAZIONE FORMATIVA



In itinere per verifiche effettuate alla fine di ogni unità didattica intesa a rilevare l'acquisizione degli obiettivi. Saranno verifiche di tipo diverso: interrogazioni, questionari, relazioni, produzione di testi ed esercitazioni varie.





VALUTAZIONE SOMMATIVA



Per tale valutazione si utilizzeranno gli indicatori con i rispettivi livelli individuali in fase di programmazione iniziale per materie desunti dalla scheda di valutazione ministeriale ed allegati.

Importante sapere che

La valutazione formativa o ad itinere viene fatta per aggiustare o meglio predisporre tutti gli strumenti necessari al fine di consentire all'anno di conseguire un risultato migliore. Il c.d
Apprendimento individualizzato...che  vale non solo per i bes ma i. Generale per tutti gli alunni.
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 13:59:15
Ops arrogarti.
Ehm Dalia chiedimi scusa per avermi dato della dislessica....a parte che un dislessico non merita una tale denominazione discriminatoria...

Come ti permetti di offendere la gente così?
Vergogna! Tu e chi non ti ha contraddetto.
E vorreste entrare nel mondo della scuola?
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 14:59:50
E poi se sei uomo devi chiedere tu scusa per prima....pura galanteria!
Non sono dislessica ed anche lo fossi saresti stato offensivo peggio!

Le donne seguaci non le ho mai sopportate....tacciono e sanno dire qualcosa solo se interpellate...

Ed infatti il forum e' morto se tu Dalia omino non scrivi...ma appena dici qualcosa....le seguaci scrivono per risponderti.....

Che vergogna ....Non saper nemmeno contestare un messaggio che offende un'altra donna con la

Scusate evviva gli ipocriti ....


Ma se può?

Rispondi

Da: Arrimina  06/03/2019 15:36:31
Ciao Victoria
Nell' altro forum
Dalia sta dall' altra parte....
Sto arrivando anche io...
Rispondi

Da: Pescara70  06/03/2019 15:48:31
Arrimina sei unico😊
Rispondi

Da: Arrimina   1  - 06/03/2019 15:54:15
Buon pomeriggio
Victoria e superPescara
e a tutti gli utenti
Oggi lezione lunga....
La tua polemica contro Dalia dimostra una personalità spiccata.
SIAMO NOI UNICO FORUM
DSGA/TFA
2 AL PREZZO DI UNO
Rispondi

Da: Arrimina  06/03/2019 15:58:13
Ci sono certi diplomi che manco conoscevo
In questo tfa ci sarà di tutto...
Si è passati dai soli abilitati ad oggi con i diplomati
Che coerenza
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 16:42:54
Arrimina mi fai morireeeee
Oddio ummaro....ahahuhahuhahuha
Rispondi

Da: Victoria666  06/03/2019 16:50:43
Ehm stamm inguaiat
Rispondi

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