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I nuovi dsga scuola! Concorso? Faremo di meglio!
1236 messaggi, letto 20174 volte

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Da: Victoria666   1  - 28/02/2019 12:51:09

Riforma titolo V costituzione.


Insieme alla più discussa riforma del Senato, il Disegno di Legge Costituzionale 1429 contiene anche la riforma del Titolo V.

Scompare la legislazione concorrente e parte significativa delle materie attualmente di legislazione concorrente 'migra' alla competenza statale.
Anche l'istruzione è coinvolta in questo processo, ma non si sciolgono i nodi della gestione del personale. All'interno analisi e commento del DDL.

riforma del Titolo V
Alcuni caratteri generali della riforma del Titolo V
Alcuni caratteri generali della riforma del Titolo VInsieme alla più discussa riforma del Senato, il disegno di legge costituzionale 1429 contiene anche la riforma del Titolo V.

Vediamone i tratti salienti prima di soffermarci sulla parte relativa all'istruzione.

In primo luogo, scompaiono le Province (art.114) quale articolazione territoriale della Repubblica e già questo ha alcuni riflessi sulla scuola per le competenze che le Province esercitano attualmente.

In secondo luogo si incide sul riparto di competenze legislative oggetto dell'articolo 117.

In particolare:

Scompare la legislazione concorrente.
La legislazione statale esclusiva si arricchisce di alcune nuove materie e funzioni, restando alle Regioni tutte le materie a quella non riservate.
In questa riorganizzazione, parte significativa delle materie di legislazione concorrente 'migra' dunque alla competenza statale, anche se quest'ultima viene circoscritta in alcuni casi alla determinazione di "norme generali".

Va aggiunto che la legge statale, per quanto d'iniziativa solo governativa, potrà intervenire anche in materia non ad essa riservata, nel caso in cui si ponga l'esigenza di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblicao di realizzare programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale. E', questa, come è stato scritto, "una sorta di supremacy clause che ricorda l'articolo 72 della Costituzione tedesca, che legittima la legislazione del Bund per fini di tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica".

L'istruzione tra Stato e Regioni nel rinnovellato Titolo V
Vediamo ora la nuova ripartizione tra competenze esclusive dello Stato e competenze esclusive delle Regioni, alla luce dell'eliminazione della legislazione concorrente

Competenza esclusiva dello Stato Competenza esclusiva dello Stato

Tra le funzioni delle quali si arricchisce la "competenza esclusiva dello Stato" è coinvolta anche l'istruzione.

Al comma n), dopo l'assegnazione allo Stato delle "norme generali sull'istruzione", si aggiunge: "l'ordinamento scolastico; l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica".

Competenza esclusiva delle Regioni

In merito ai servizi scolastici e all'istruzione e formazione professionale, il Nuovo Titolo V precisa che le Regioni esercitano la funzione legislativa esclusiva in riferimento "all'organizzazione in ambito regionale (….) dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché all'istruzione e formazione professionale".

Permane confusione sulle competenze gestionali
Permane confusione sulle competenze gestionaliLa confusione vissuta in questi anni di regime di "legislazione concorrente" non viene sciolta da questo nuovo testo.

Se Stato e Regioni hanno, ciascuno nel proprio ambito, solo facoltà "legislativa", a chi compete la gestione della scuola e dell'istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alla gestione del personale? Alle "Istituzioni scolastiche e/o formative autonome"? Dovrebbe essere così, ma ora non lo è, basti pensare al reclutamento e alla mobilità degli insegnanti.

Se ne deduce che occorrerà una nuova legge che precisi questo aspetto. Per la scuola si tratterrà di un nuovo Stato giuridico del personale scolastico definito con legge dello Stato? Parrebbe di sì anche alla luce dell'aggiunta, all'art. 117 comma g, che assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la "disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Rispondi

Da: Victoria666   1  - 28/02/2019 13:01:13
Quindi come deduzione...
Alla domanda la scuola stabilisce le linee di indirizzo e i programmi di istruzione? No
La scuola può sulla base degli indirizzi stabiliti dallo stato....ripartire le ore sempre secondo stabilito dallo stato....ripartire gli orari del personale scolastico sempre secondo stabilito dallo stato e nel pieno rispetto della disciplina prevista dal ccnl
Rispondi

Da: Victoria666   1  - 28/02/2019 13:07:24
Si può....
Lo stato determina anche le materie scolastiche .
Quindi competenza esclusiva dello stato....determinazione degli indirizzi generali di istruzione.
Competenza della Regione tutto il resto nel rispetto degli indirizzi emanati dal governo.

Dopo passare ai vari tipi di autonomia scolastica....leggi bassanini.

Se volete continuiamo....altrimenti ...kiss
Rispondi

Da: Victoria666  28/02/2019 13:14:55
Si ma dite che leggete....' uno stimolo per chi intende aiutare senza soldi ...
Rispondi

Da: Victoria666   1  1  - 28/02/2019 14:25:20
Arriminaaaaaaaaa
Rispondi

Da: X Victoria  2  2  - 28/02/2019 16:08:39
Grande e grazie
Rispondi

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Da: Arrimina   1  2  - 28/02/2019 21:15:11
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Lo consiglio

Rispondi

Da: Arrimina   1  - 28/02/2019 21:18:05
Non ho mai studiato così....
Rispondi

Da: Victoria666   1  - 28/02/2019 21:32:40
Arrimina ti adoro😚

Devo rispondere a Dalia che mi da della dislessia senza sapere cosa sia? O famo ma lezione di la? Ahahahaha
Rispondi

Da: Victoria666  01/03/2019 14:01:24
Autonomia scolastica.
Si parte dalla modifica al titolo V cost seconda parte...
Poi si denunciano le leggi bassanini che già avevano anticipato la disciplina.....
L. 59 del 1997 e suo regolamento di attuazione...d. 275 del 1999.....
Poi si distingue fra 4 diverti tipi di autonomia scolastiche...


Fino al 1999 le istituzioni scolastiche avevano una dipendenza diretta dall'Amministrazione scolastica (Provveditorato agli studi, Ministero dell'istruzione).

Chiariamo subito che quando si parla di istituzione scolastica non ci si riferisce alla scuola vera e propria dove vivono e studiano i ragazzi, bensì all'ufficio o alla struttura organizzativa che coordina e organizza più scuole

o plessi sul territorio (in genere almeno tre o quattro). Si tratta di direzioni didattiche, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria, con annesse segreterie e uffici amministrativi.

Dal 2000, a seguito della Legge n. 59/1997, alle istituzioni scolastiche è stata riconosciuta personalità giuridica (cioè potere proprio di azione) e autonomia. A capo di ciascuna istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico (ex direttore didattico, ex preside) che si avvale della collaborazione di un Direttore dei servizi generali e amministrativi (ex segretario) con diversi impiegati addetti a compiti di segreteria.

Dalla istituzione scolastica dipende un numero variabile di scuole distribuite sul territorio; tutti gli insegnanti e gli alunni delle scuole che fanno capo all'istituzione scolastica dipendono dal dirigente scolastico della sede centrale. Il dirigente scolastico è il legale rappresentante dell'istituzione scolastica.

La segreteria, coordinata dal Direttore dei servizi (DSGA), provvede alla gestione amministrativa dell'istituzione scolastica, e tra l'altro, agli stipendi del personale, agli acquisti, alle nomine dei supplenti.

Con apposito Regolamento (cfr. DPR 275/1999) sono state definite le forme e i contenuti dell'autonomia di cui godono le istituzioni scolastiche:

• autonomia didattica (le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni)

• autonomia organizzativa (le istituzioni scolastiche adottano modalità organizzative che siano espressione di libertà progettuale e siano coerenti con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio)

• autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo (le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali)

• funzioni amministrative di gestione (le istituzioni scolastiche provvedono all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera secondo le regole di contabilità dello Stato).

Le delibere delle istituzioni scolastiche, proprio in forza dell'autonomia, non sono soggette ad approvazione da parte di organi di controllo superiore, ma tutti gli atti amministrativi sono sottoposti alla verifica del collegio dei revisori dei conti, funzionante presso la scuola.

Ogni istituzione scolastica predispone il Piano dell'offerta formativa (POF), che è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa di ogni scuola. Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale.

Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Riguardo al calendario scolastico, è stabilito annualmente dalle singole Regioni, ferma restando la durata minima di 200 giorni di lezione. Ciascuna scuola ha tuttavia la facoltà di modificare tale calendario per particolari esigenze locali. Ai giorni delle festività nazionali civili o religiose va aggiunto, a livello comunale, quello del Santo Patrono.




Rispondi

Da: Victoria666  01/03/2019 14:09:05
Riguardo all'autonomia di ricerca sperimentazione e sviluppo....trattasi dei vari sondaggi che la scuola organizza ad esempio per capire....
I ragazzi hanno voti alti in matematica con L'uso delle lezioni on line....ed allora si vede se l'assioma risultò vero....introducendo tali lezioni....e vedendo se tale affermazione e' vera....se vera la scuola deve predisporre gli strumenti on line più adeguati per migliorare i risultati matematici.
Rispondi

Da: Victoria666  01/03/2019 14:19:42
Arrimina dove sei? Il lutto e' finito!😚
Rispondi

Da: cose serie 01/03/2019 14:24:50

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Arrimina   1  2  - 01/03/2019 18:44:50
Lezione interessante
Hai mai pensato alla carriera universitaria?

Rispondi

Da: Victoria666  01/03/2019 20:17:18
Autonomia scolastica comporta anche e soprattutto lo studio della disciplina sulla trasparenza amministrativa...regolata dalla l. 241 del 90...diritto di accesso e suoi limiti con susseguente privacy.

Non siamo abituati all'idea che il Comune , come ogni altra amministrazione pubblica, svolga una ulteriore importantissima funzione di servizio pubblico in uno stato democratico:

quella di soddisfare il bisogno di informazione, di trasparenza, di partecipazione, di facilità dell'accesso del cittadino ai servizi e alla gestione della cosa pubblica.

Il diritto a vedere tutelato e soddisfatto questo bisogno è sancito dalle Leggi dello Stato, una di queste Leggi e' la legge 241/90 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione.

In particolare l'art.2 per quello che concerne la definizione di una pratica ed essere indicato e reso pubblico il termine di conclusione il quale, se non viene definito alcun termine, la norma stabilisce che deve essere conclusa entro 30 giorni.

Il cittadino deve ricevere una comunicazione scritta (lettera, fax, telegramma) che lo avvisa dell'inizio della pratica che lo riguarda. La comunicazione è particolarmente importante quando la decisione della Amministrazione che conclude la pratica, può essere sfavorevole o comunque contro un interesse del cittadino.

Gli atti devono essere motivati, cioè devono essere spiegati i fatti e le ragioni per cui l'Amministrazione prende "particolari" decisioni e occorre altresì rendere pubblici i criteri e le modalità seguiti per dare contributi, sovvenzioni, sussidi…etc., a persone ed enti pubblici e privati che ne hanno fatto richiesta.

Esiste poi un articolo del Codice Penale che punisce il pubblico ufficiale o il responsabile amministrativo, che non abbia risposto a seguito della diffida con una ammenda e con una condanna…..ma a questo credo che non si debba mai arrivare, perché il buon senso e il rispetto verso il cittadino-utente sia doveroso da parte del responsabile del servizio e dell'Ente Locale.

Trasparenza degli atti amministrativi anche nella scuola



Un genitore ha diritto ad avere informazioni dalla  scuola circa il PEI del proprio figlio , sul perché egli non è stato convocato alla riunione di formulazione  dello stesso, cui ha diritto di partecipare ( L.n. 104/92 art 12 comma 5), circa i risultati conseguiti

Ai sensi della L.n. 241/90, chi ha interesse ad ottenere copia di un atto amministrativo, ha diritto ad averne copia. Nel caso di specie, non vi è dubbio che i genitori abbiano diritto ad avere tutta la documentazione amministrativa relativa all'integrazione scolastica del proprio figlio. Se i genitori desiderano però inoltre avere anche una "relazione sui risultati del percorso didattico svolto, il loro diritto ha come contenuto anche l'informazione sulla situazione scolastica del figlio, come per tutti i genitori. La scuola non può rifiutare tale informazione, perché ogni utente ha diritto di conoscere i risultati del servizio che viene reso. Nel caso di specie, tali risultati dovranno comunque risultare dai    verbali dei Consigli di Classe e dagli scrutini quadrimestrali, di cui i genitori hanno diritto ad avere copia, per la sola parte riguardante il loro figliolo L.n. 241/90. Anzi i genitori debbono essere convocati dal Dirigente scolastico a partecipare alle riunioni del "Gruppo di lavoro sul caso"cosiddetto G L H operativo di cui all'art 12 comma 5 L.n. 104/92.Trattandosi di un obbligo di legge, i Dirigenti scolastici che non hanno provveduto a convocare i genitori per tali riunioni potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di omissione di atti di ufficio.

In una scuola che, con la "Carta dei servizi", il Regolamento dei diritti delle studentesse e degli studenti e l'obbligo del POF che deve contenere anche i principi ed i modi concreti di rapporto con i genitori utenti, i genitori sono sempre più soggetti attivi titolari del diritto all'informazione che l'amministrazione scolastica deve soddisfare per il rispetto dell'obbligo di trasparenza amministrativa.

I genitori, in quanto utenti del servizio scolastico possono agire da soli; ma possono anche farsi assistere dalle associazioni dei Consumatori e degli utenti, di cui alla L.n. 281/98 e, nel caso di alunni con handicap, dalle associazioni di promozione sociale di cui fanno parte, secondo quanto stabilito dalla L.n. 383/00, che riprende, generalizzandolo, un principio
già sancito dalla L.n. 104/92 nell'art 36 comma 2.

In conclusione l'autonomia scolastica di cui al DPR n. 275/99 non può essere intesa nel senso che il Dirigente scolastico può fare quel che vuole, anche contro i diritti dei Genitori, ma anzi esplicita l'obbligo del Dirigente scolastico di garantire risultati di efficienza ed efficacia del servizio da lui coordinato; di tali efficienza ed efficacia fà parte ineludibile anche il diritto all'informazione dei genitori sui risultati realizzati dai propri figlioli, che per quelli con handicap, è espressamente previsto dall'art 12 comma 6
Rispondi

Da: Victoria666   1  1  - 01/03/2019 20:18:29
Arrimina dolce si me lo avevano chiesto.....ma troppo faticoso!

Sogni d'oro😚
Rispondi

Da: Arrimina   1  - 01/03/2019 20:45:17
😚🤗
Rispondi

Da: meno caxxate  1  1  - 02/03/2019 17:10:09

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: pedron 1  - 02/03/2019 18:53:28
meno caxxate
gli dai pure retta, ma lascia perdere!!
Rispondi

Da: Victoria666   2  - 02/03/2019 21:09:46
Mm dopo carnevale saprò qualcosa! Ma con questo tono non lo dico eh...tieeeeeee
Rispondi

Da: Did 2  - 02/03/2019 22:04:34
Il titolo TFA lo hai già conseguito?
Arrimina ci ha incuriositi, chi era....?
Rispondi

Da: Nei forum 2  2  - 03/03/2019 00:21:26
Ci si scambia notizie attinenti il concorso non si fanno lezioni.
Ognuno studia come meglio credo.
Invitiamo  a riportare inoformazioni attendibili concrete sulle prove e e non stronzate come fatto sinora!
Spero sia chiaro il messaggio..
Rispondi

Da: Arrimina   1  1  - 03/03/2019 16:45:40
Meno caxxate
STIAMO LAVORANDO PER VOI
Ribadisco quanto sopra da Victoria
La pazienza e è la virtù dei forti...
Rispondi

Da: Arrimina   2  2  - 03/03/2019 17:17:03
Buon CARNEVALE🤡🤡🤡🤡👹
Rispondi

Da: Arrimina   2  2  - 03/03/2019 17:20:32
Per tutti gli utenti
Come dice il titolo del forum
FAREMO DI MEGLIO
tutti insieme
FAREMO DI MEGLIO
ðŸ'ª
Rispondi

Da: Victoria666   1  - 03/03/2019 20:26:52
Buon carnevaleeeeeeeee Rriminaaaaaaaa kisss
Rispondi

Da: Did03/03/2019 22:24:57
Ci sono i pagliacci e le mashere qui? ahahahahah
Rispondi

Da: minchia ma 03/03/2019 23:32:43

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Victoria666  04/03/2019 09:44:49
Intanto e con queste c....e ehm che si superano i concorsi!

Studia!
Rispondi

Da: Victoria666  04/03/2019 09:45:16
E'
Rispondi

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