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Nuovi concorsi REGIONE CAMPANIA 2018-2020
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Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 2  1  - 29/03/2021 17:02:09
Vero nano, ma purtroppo quella graduatoria abbiamo; sicuramente saranno meno adesso anche in percentuale.

Ipswich, esatto, voglio vedere se hanno il coraggio di non farmi fare la/le prossima/e prova/e!

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 8  - 29/03/2021 17:15:44
Io nessuna assenza finora e non credo che ne farò, salvo imprevisti. Ho promesso di concludere tutte le pratiche che sto portando avanti e voglio mantenere la parola data anche se, al 99%, non resterò in questo comune. Ne faccio una questione di professionalità, come ho sempre fatto e non mi interessa se altri si avvantaggeranno sullo studio con assenze fittizie. Del resto, molti hanno fatto Smart training da  tempo per 3 giorni su 4 e sicuramente saranno avvantaggiati, visto che Smart training equivale ad assenza giustificata e si poteva utilizzare quel tempo per lo studio. Purtroppo, di queste cose non si terrà conto ai fini della valutazione finale.

Da: Nsdv 
Reputazione utente: +97
 3  - 29/03/2021 17:16:32
Ipsi, ma perché tu non ti esprimi?

Da: SaintSaga18 29/03/2021 17:23:55
fulful97 -----> minuti di applausi

Da: Nsdv 
Reputazione utente: +97
 2  1  - 29/03/2021 17:27:36
Anche io non ne farò salvo imprevisti, anche se le questioni di professionalità non mi si addicono particolarmente :P

Saint, anche la sede è secretata?

Da: SaintSaga18  1  1  - 29/03/2021 17:38:24
Nsdv la tua rettitudine morale ti rende ancor più intrigante...

Si preferirei celare il tutto al momento... come mai queste domande? vuoi conoscermi? 😏

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Da: Luna94  9  8  - 29/03/2021 17:41:18
Sento troppo spesso dire che i vincitori di questo concorso saranno più efficienti di quelli che ci sono ora, ma sono quando leggo i commenti di certi tirocinanti da strapazzo mi cadono le braccia.
Se davvero queste devono essere le nuove leve della PA allora è meglio che il concorso preveda una Complicazione piuttosto che il taglio di una prova.

Da: TheMagician95 
Reputazione utente: +72
 1  - 29/03/2021 17:42:20
Nsdv
Dillo che è per motivi di cuore che non farai assenze :).
Paul
Novità sui ricorsi di Febbraio? Mi sembra strano che ancora non si sappia nnt

Da: SaintSaga18  2  2  - 29/03/2021 17:43:43
Giusto luna94, mi vergogno io per Ipswich e per la massa di geni del male che ha partorito quest'idea del piffero...

Da: kings55 
Reputazione utente: +58
 1  - 29/03/2021 17:57:24
Fateci firmare!

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 3  1  - 29/03/2021 18:07:00
themag, manco te lo sentissi; appena uscita la sentenza del 1409: INAMMISSIBILE ma ci sono molte cose interessanti da rilevare: in primis all'interno di questo ricorso c'erano anche fenomeni che chiedevano di fare altre suppletive per i rimanenti profili D non oggetto di suppletiva (che ricordo riguardarono solo AMD/TCD) ma soprattutto è detto a chiare lettere, come fulful ed il sottoscritto hanno detto piu volte, che se qualche ricorrente avesse chiesto SOLO l'annullamento e non di restare nel concorso, c'erano tutti i presupposti per annullarlo: leggete attentamente il punto 6.2b
"A tale riguardo importa al Collegio rilevare che le censure spiegate, in particolare, con il primo motivo (ma analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla violazione della par condicio e imparzialità dedotta con i restanti motivi) - sostanzialmente rivolte a dimostrare che, nel caso concreto, si è verificato uno scostamento non ragionevole e non proporzionale dal criterio dell'anonimato e, dunque, si è concretizzato il superamento della soglia di criticità rispetto al rischio di non assicurare l'anonimato in sede di correzione - sono tali da inficiare la garanzia di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, pregiudicando irreversibilmente il conseguimento del risultato perseguito dall'amministrazione con la procedura selettiva."

Da: Lamu85 29/03/2021 18:22:52
Buonasera a tutti!
Paul 81, per cortesia potresti pubblicare la sentenza?
Grazie :)

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 1  3  - 29/03/2021 18:26:42
Come dicevamo Paul, è andata di lusso. Sin da Febbraio 2020, il Tar aveva manifestato un orientamento "caducatorio" del concorso; lo sospese e lo avrebbe sicuramente annullato se i vari felini & C. non avessero chiesto la permanenza in graduatoria dei propri assistiti. Vedremo il Consiglio di Stato cosa ne pensa al riguardo.
Fatto sta che Ripam, Formez e Regione dovrebbero andare scalzi a Pompei o a Montevergine visto che finora il concorso si è salvato solo per la "avidità" (che comunque ha un motivo, posto che distruggere per non guadagnarci nulla non avrebbe avuto nessun senso) di chi ha fatto ricorso, non certo per i loro meriti: risparmia Formez risparmia.

Da: tentarenonnuoce  1  - 29/03/2021 18:32:26
Secondo me un modo per "salvare" il concorso si sarebbe trovato ugualmente (bilanciamento interessi ecc.).
Ciò non toglie che esporsi a determinate censure è stato paradossale.

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 6  11  - 29/03/2021 18:36:16
Azz Saint, parli di meritocrazia tu che a giugno vorresti firmare direttamente il contratto senza studiare più per le altre prove! 😂. Comunque per inciso ho riportato le idee di altri, io non credo di fare assenze, era per vedere un po' come si muovessero gli altri. Mamma quanto state incattiviti qua sopra comunque, dietro l'anonimo esce solo rancore

Da: OgniGiornoESemprePeggio  3  1  - 29/03/2021 18:40:51
La prossima è per me l ultima settimana, poi mi assenteró sempre per motivi personali: cercare ed elemosinare qualche lavoretto dal 1 giugno

Da: SaintSaga18  2  5  - 29/03/2021 18:49:43
ma quale rancore, siamo su 2 rette che non si incontreranno mai io e te Ipswich... insomma, la butti sempre sulla questione di giugno e firma contratto... fino ad ora abbiamo pettinato le bambole, altro che meritocrazia no?
Ora ci sono i paladini della meritocrazia che piuttosto essere assunti preferisco continuare a passare la vita tra prove e concorsi.. beati voi! Pace e bene âï

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 2  1  - 29/03/2021 18:50:42
Fulful ti posso chiedere se il fatto che non resterai al 99% in quel Comune sia dettato da esigenze personali di vicinanza/famiglia o perchè c'è qualcosa che non hai gradito che ti ha fatto decidere di cambiare ambiente?

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 5  - 29/03/2021 19:05:52
Ipswich, semplicemente perchè a tirocinio i posti sono 2, ma il posto effettivo è uno solo. Il collega che è lì con me è più basso in graduatoria ma ha una marea di titoli, tra cui un dottorato di ricerca e, quindi, mi fregherà al 99%, salvo sorprese alla prossima o prossime prova/e. Mi trovo bene lì, nonostante tutto, nonostante stia facendo un mazzo infinito da settembre, nonostante non mi piacciano determinati atteggiamenti di chi non vuol più migliorarsi, non vuol più studiare e "approfitta" della nostra presenza e disponibilità finchè ci sarà. Sul piano umano sto bene. Ci hanno accolto bene, abbiamo fatto amicizia, andremo a mangiare fuori appena si potrà.
Era in preventivo non restare lì e se succederà me ne farò una ragione: non sono più un ragazzino e credo di potermi abituare anche da qualche altra parte :D

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 2  1  - 29/03/2021 19:13:11
Mi dispiace Ful, purtroppo solo a te è capitato un concorrente "diretto" addirittura con il dottorato, altrimenti avresti preso quel posto sicuramente. Ma sono certo ti saprai far apprezzare anche altrove. Eh beh, chi non vuol fare niente e sapprofitta degli altri più volenterosi è la grande costante presente nella vecchia generazione negli Enti Locali, si sa purtroppo

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 4  - 29/03/2021 19:14:50
Dimenticavo...ammesso che vada tutto bene alle restanti prove!! Altrimenti, credo che dirò definitivamente addio ai concorsi pubblici; non ho più la forza di ricominciare daccapo e l'unico rammarico è che solo adesso la PA ricomincia ad assumere, dopo 20/25 anni di blocco quasi totale. E' tempo per voi ragazzi!

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 1  - 29/03/2021 19:32:59
Fulful io sono sicuro che sai pure il Codice degli Appalti a memoria! Mi ricordo dicesti verso gennaio dell'anno scorso che ci sarebbe voluto un anno/un anno e mezzo per impararlo tutto, quindi adesso sei veramente imbattibile 😂

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
29/03/2021 19:53:26
hehe Ipswich, magari fosse così. Se si facesse l'orale e ci facessero portare i testi normativi, le norme potrei spiegarle abbastanza bene; se devo andare a memoria, non ho più l'età. Sai bene, poi, che oltre al codice appalti, ci sono altri 7/8 testi normativi niente male (titolo V Cost, TUEL, TUPI, 190/12, 33/13, CAD, codice penale per i reati contro la PA, 241/90 per menzionare solo quelli più importanti). Per quello dico che lo scritto, egoisticamente, sarebbe meglio dell'orale: pesco 3 domande sulla contabilità degli EE.LL ma anche sulla maggior parte di quegli altri testi e sono fregato. Se orale deve essere, spero che vada bene a tutti quanti: io non so come ci arriverò!

Da: TheMagician95 
Reputazione utente: +72
29/03/2021 20:00:16
eheh fulful l'importante che non si inventano domande specifiche sui vari servizi comunali: anagrafe, stato civile, politiche sociali ecc...o istituti poco diffusi tipo espropriazione, dissesto..
io ho paura solo di questo all'orale. Su tre domande se becchi sti argomenti sei fregato.

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
29/03/2021 20:02:57
Secondo me 20 giorni prima della prova daranno un elenco degli argomenti della prova abbastanza "ristretto", nel senso non credo lo daranno super generico in modo da contenere tutti e 7/8 testi "maestri". Ad esempio, per gli AM non credo chiederanno mai contabilità degli enti locali in maniera troppo specifica, cosa che magari potrebbero fare con i CF

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
29/03/2021 20:04:06
Comunque Paul, ricordati di questa pagina che poi devo dirti una cosa 😂

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 2  1  - 29/03/2021 20:05:26
Fulful io proporrei  Santiago di Compostela da fare tutta in ginocchio sui ceci per il Formez, davvero graziati loro e fortunatamente anche voi.
Per il resto massimo rispetto per quello che sei e quello che scrivi ma sai già l'infinita stima che ho di te.

Lamu io la volevo pubblicare direttamente la sentenza ma è davvero una cosa sterminata, non so se entra in una pagina di questo forum, ci provo e..scappo!

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 3  1  - 29/03/2021 20:06:14
Pubblicato il 29/03/2021
N. 02110/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01409/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti

-OMISSIS-
per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Sostituzione elenchi idonei profilo D» comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 23 gennaio 2020, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- dei precedenti elenchi di ammessi alla prova scritta, sostituiti da quello sopraindicato, nella parte in cui, comunque, non includevano i ricorrenti;

- del diario della prova scritta, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- del foglio contenente le «Istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva» per quanto di interesse;

- dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova preselettiva;

- dell'avviso riportante «Esito prove scritte per il concorso categoria D», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- del diario e del calendario della prova scritta, adottati dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui non includono i ricorrenti;

- del bando del «Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui:

- all'art. 6 nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato nonché nella parte in cui ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la correzione della prova»;

- all'art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissione d'esame esclusivamente per la fase selettiva;

- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente;

e per l'adozione di misure collegiali ex art. 55 c.p.a. volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere la prova scritta, mediante la predisposizione di un'apposita sessione straordinaria, per il relativo profilo, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unitaÌ di personale a tempo indeterminato e/o ogni altra misura che il Collegio riterrà utile per soddisfare l'interesse di parte ricorrente;

nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa a sostenere la prova scritta, mediante predisposizione di apposita sessione straordinaria, del «Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato»;

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante la riedizione delle prove scritte e/o l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna parte ricorrente alla partecipazione alla successiva prova orale del Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 2 settembre 2020:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito delle prove suppletive categoria C e categoria D» adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 9 giugno 2020, nella parte in cui non prevede che debbano essere disposte prove suppletive per i profili cui parte ricorrente ha interesse (CID, CUD, SAD, VGD, CFD);

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Elenchi provvisori, categoria D, degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento», adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 15 giugno 2020 e dei relativi elenchi degli ammessi per i profili CID, CUD, SAD, VGD, CFD, nella parte in cui non includono parte ricorrente, la quale è tuttora in attesa di essere convocata per svolgere la prova scritta;

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento», adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 1 luglio 2020 e dei relativi elenchi degli ammessi per i profili CID, CUD, SAD, VGD, CFD pubblicati il giorno seguente con avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento. Integrazione notizia precedente»;

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Graduatorie con l'assegnazione sede per la fase di formazione e rafforzamento», adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 13 luglio 2020, nonché dei successivi scorrimenti - pubblicati in data 23 e 27 luglio 2020 - avvenuti a seguito della scelta delle sedi compiuta dai candidati;

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Al via la fase formativa» adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 29 luglio 2020, con il quale è stato annunciato l'inizio del corso di formazione; - dell'avviso riportante «Corso-Concorso Ripam Campania. Scorrimento graduatorie e riassegnazione dei posti che si sono resi disponibili» adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 6 agosto 2020, e dei relativi elenchi degli ammessi per i profili CID, CUD, SAD, VGD, CFD, nella parte in cui non includono parte ricorrente;

nonché per l'annullamento degli atti precedentemente impugnati;

nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa a sostenere la prova scritta per i profili d'interesse (CID, CUD, SAD, VGD, CFD), mediante la predisposizione di apposita sessione straordinaria, del «Corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato»;

e la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione ad un'apposita sessione straordinaria delle prove scritte del «Corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato», nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza del giorno 16 febbraio 2021, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia all'esame concerne il corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, cat. D, bandito dalla Commissione interministeriale Ripam in data 9 luglio 2019 (G.U. IV serie speciale concorsi n. 54/2019), di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania.

1.1 La procedura concorsuale constava di una prima prova preselettiva, corretta con procedura automatizzata, consistente in risposte ad un questionario articolato in 80 quesiti a risposta multipla, di cui n. 50 quesiti attitudinali, volti a verificare le capacità logico-deduttive e di ragionamento e n. 30 volti a verificare la conoscenza di materie giuridiche, tra cui: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto regionale e degli enti locali, disciplina del lavoro pubblico.

1.2 I ricorrenti hanno partecipato alla prova preselettiva e, tuttavia, non raggiungendo la soglia utile per l'accesso alla prova scritta, determinata senza prestabilire un punteggio minimo ma garantendo l'accesso ad "un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei predetti profili" (cfr. art. 6 del bando), non sono stati ammessi alle fasi concorsuali successive.

2. Dolendosi di plurime illegittimità che in tesi attorea avrebbero irrimediabilmente pregiudicato le garanzie di anonimato, trasparenza e par condicio tra i candidati, i ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione della resistente amministrazione, nonché con motivi aggiunti, l'esito delle prove preselettive, unitamente al foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva» e i questionari somministrati in occasione della prova predetta, nonché il bando del corso-concorso pubblico adottato dalla Commissione interministeriale Ripam: I) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato; II) nella parte in cui ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la correzione della prova»; III) nella parte in cui prevede la nomina di una Commissioni d'esame esclusivamente per la fase selettiva.

I ricorrenti hanno concluso instando per l'adozione delle misure interinali, cautelari e provvisorie ex art. 56 c.p.a. volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire loro di essere ammessi a sostenere in sovrannumero le prove scritte, mediante la predisposizione di apposite sessioni straordinarie, per i relativi profili, nonché per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione alle prove scritte, nonché, e comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

2.1 Con una prima serie di censure, i ricorrenti hanno stigmatizzato le modalità operative di svolgimento della procedura preselettiva, avuto riguardo alla asserita possibilità della identificazione a fini non leciti di alterazione/sostituzione degli elaborati, stante:

- l'apposizione sia sul foglio di risposta a lettura ottica che sulla scheda anagrafica di ciascun candidato di un codice numerico di sei cifre, facilmente visualizzabile e memorizzabile e dunque equiparabile a segno di riconoscimento;

- il mancato approntamento di cautele al fine di rendere conservati in forma anonima gli elaborati, non essendo stati riposti in "plichi separati" né "in busta sigillata", come invece testualmente previsto dal foglio recante "istruzioni per lo svolgimento delle operazioni della prova preselettiva", distribuito ai candidati, contenente apposita "Regola di anonimato" che si specificava, tra l'altro, proprio nella previsione di plurime garanzie di conservazione degli elaborati in forma anonima fino alla correzione automatizzata, nonché in violazione dell'art. 14, comma 1, del d.p.r. n. 487/94;

- la circostanza che al termine della prova i concorrenti riponevano le schede anagrafiche e i moduli risposta in due differenti urne senza, tuttavia, che i predetti documenti venissero chiusi in apposita busta sigillata priva di generalità all'esterno ma, viceversa, intuitivamente munita di un semplice identificativo numerico;

- il notevole e non giustificato lasso temporale tra la data di svolgimento delle prove e la definitiva correzione automatizzata delle stesse (a distanza di circa 90 giorni) che avrebbe aggravato il rischio di manipolazioni e alterazione della prova; rischio, in tesi, non neutralizzato nemmeno dall'utilizzo di sistemi ottici di valutazione delle prove che, solo in caso di massima rapidità nella correzione, avrebbe consentito di ridurre e/o impedire possibilità di abusi.

2.2 Con una separata serie di motivi di doglianza, i ricorrenti hanno censurato la violazione e/o falsa applicazione del principio di parità concorsuale sotto ulteriori profili e, segnatamente, in ragione:

- della mancata previsione della nomina di una Commissione di concorso deputata alla supervisione delle operazioni concorsuali, quale regola imprescindibile per garantire la trasparenza e il buon andamento di una procedura pubblica (artt. 9, 11 e 12 del d.p.r. n. 487/94);

- della predisposizione e somministrazione nelle diverse sessioni d'esame di questionari non aventi lo stesso grado di difficoltà.

3. Si è costituito in resistenza il Formez PA, contestando la fondatezza nel merito dei motivi di ricorso, asserendo che i fogli risposta e le schede anagrafiche erano stati riposti "in appositi scatoloni" che si era provveduto a sigillare al termine di ogni sessione, alla presenza dei candidati testimoni, nonché a disigillare in seduta pubblica.

3.1 Si è inoltre costituita la Regione Campania, eccependo l'inammissibilità del gravame proposto nei confronti della Regione Campania, per carenza di legittimazione passiva della stessa, trattandosi di atti e comportamenti in tesi ad essa non ascrivibili ad alcun titolo, essendo piuttosto assunti per legge e per convenzione da autonomi e differenti soggetti giuridici nell'ambito di una procedura dagli stessi autonomamente gestita.

3.2 Con ordinanza n. 2269 del 10 giugno 2020, di conferma del decreto presidenziale n. 1117/2020, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare al fine di consentire ai ricorrenti di partecipare alle prove suppletive già calendarizzate dalla resistente amministrazione, concernenti solo due degli otto profili banditi (TCD e AMD), alla stregua della seguente motivazione: "Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della presente fase, che - impregiudicato l'esame di merito delle complesse questioni versate in giudizio e alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in contesa - le esigenze di tutela dei ricorrenti e l'interesse pubblico alla prosecuzione del concorso, giunto ad una fase ampiamente avanzata, possano essere contemperati confermando la partecipazione dei ricorrenti alla selezione de qua, già disposta con Decreto Presidenziale n. 1117/2020 per le prove scritte calendarizzate nei giorni 8 e 9 giugno 2020 e limitatamente a tali effetti, con riserva rispetto alla definizione nel merito della controversia; (â)".

4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 settembre 2020, i candidati -OMISSIS-hanno inoltre impugnato l'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito delle prove suppletive categoria C e categoria D» adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 9 giugno 2020, nella parte in cui detto avviso non prevedeva prove suppletive per gli ulteriori profili d'interesse (CID, CUD, SAD, VGD, CFD), deducendone l'illegittimità derivata per i medesimi vizi già dedotti avverso gli atti della procedura gravati con ricorso principale, concludendo per l'annullamento degli atti gravati e la condanna dell'amministrazione, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a "predisporre una sessione suppletiva di prove scritte per i profili per cui parte ricorrente ha concorso (CID, CUD, SAD, VGD, CFD)" (cfr. pag. 13 del ricorso per motivi aggiunti).

5. In vista della discussione di merito del ricorso, le parti hanno depositato ulteriore documentazione nonché articolate memorie difensive e di replica, instando nell'accoglimento delle rispettive tesi. In particolare, il difensore di parte ricorrente ha precisato, in punto di interesse, che:

- all'esito degli scritti sostenuti in seno alla sessione suppletiva, soltanto le candidate -OMISSIS-(profilo AMD - con punteggio di 23,65) e -OMISSIS- (profilo AMD - con punteggio di 21,35) sono risultate idonee, seppur non ammesse, alla fase di formazione e rafforzamento; di talché si trovano in graduatoria in attesa di un futuro scorrimento e conservano interesse alla decisione di merito del ricorso, al fine del consolidamento della loro posizione, ovvero, in subordine, al fine dell'annullamento dell'intera procedura;

- i candidati -OMISSIS-, che hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, hanno ancora interesse alla decisione, al fine dell'accoglimento del detto ricorso per motivi aggiunti, con cui hanno chiesto l'annullamento degli atti impugnati e l'imposizione all'amministrazione dell'obbligo "di predisporre una sessione suppletiva di prove scritte per i profili per cui parte ricorrente ha concorso (CID, CUD, SAD, VGD, CFD)" (cfr. pag. 13 del ricorso per motivi aggiunti);

- i candidati -OMISSIS- hanno formalmente rinunciato al ricorso;

- gli altri ricorrenti (-OMISSIS-) non hanno più interesse alla coltivazione della lite, non avendo superato le ulteriori fasi della procedura concorsuale.

5.1 All'udienza del 16 febbraio 2021 il Collegio ha prospettato alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, segnatamente in ragione: della sua natura collettiva, a fronte di posizioni non omogenee dei diversi ricorrenti (taluni dei quali ammessi alla fase successiva della procedura, sia pure all'esito di ammissione con riserva alla prova concorsuale, e altri non ammessi); della mancata impugnazione della graduatoria definitiva; della intrinseca contraddittorietà del petitum (consolidamento dell'ammissione alla fase successiva) a fronte dei motivi sollevati (potenzialmente idonei a vanificare l'intera procedura).

Sulle conclusioni rassegnate dalla difesa ricorrente, che ha precisato che l'interesse azionato deve intendersi limitato all'ammissione alle successive fasi concorsuali e non è inteso alla caducazione dell'intera procedura, espressamente rinunciando in tal modo i ricorrenti alla domanda di annullamento proposta in via gradata, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1 Come già rilevato dalla Sezione in occasione di precedenti giudizi afferenti alla medesima procedura concorsuale, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (cfr. sentenze nn. 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537 del 30 dicembre 2020), a tale esito conduce la rilevata contraddittorietà tra petitum e causa petendi, ovvero tra domanda di ammissione in sovrannumero alle successive fasi concorsuali e vizi procedurali dedotti, in quanto in astratto tali da inficiare radicalmente la procedura di concorso (in termini, Cons. di Stato, Sez. VI, 4358 e 313/2017; nn. 4569, 3995 e 506 del 2016; nn. 4432, 4437, 4438, 4439, 4482 del 2015).

6.1.a Ed invero, risulta dirimente la circostanza che, facendo leva sulla denunciata illegittimità della procedura concorsuale per violazione della par condicio nello svolgimento delle prove preselettive:

- alcuni ricorrenti, risultati non idonei all'esito della preselezione ma ammessi con riserva alle prove scritte, instano per il consolidamento in via definitiva della loro posizione in graduatoria, in attesa di un futuro scorrimento, avendo superato le prove scritte e orali per il profilo AMD, pur senza essere stati ammessi alla fase di rafforzamento;

- altri concorrenti, che pure sono risultati non idonei alle prove preselettive e tuttavia non ammessi con riserva alle prove concorsuali successive per altri profili (CID, CUD, SAD, VGD, CFD), aspirano comunque all'ammissione al seguito della procedura, chiedendo all'intestato Tribunale di condannare l'amministrazione a prevedere ulteriori prove straordinarie scritte ed eventualmente orali, al fine del loro inserimento nelle graduatorie finali.

6.1.b Dal tenore letterale e dalla complessiva interpretazione dell'impugnativa, come anche da ultimo ribadito dai ricorrenti, i ricorsi all'esame sono esclusivamente diretti a far conseguire, ovvero a consolidare, per ciascun ricorrente, la mera ammissione in sovrannumero alle successive fasi concorsuali e non anche il travolgimento dell'intera procedura concorsuale.

6.1.c Tuttavia, tale risultato non risulta predicabile in quanto i ricorrenti, mettendo in dubbio il rispetto del principio dell'anonimato, quale possibile declinazione delle regole di imparzialità e par condicio competitorum, hanno dedotto vizi procedurali a monte della procedura che, ove accertati, condurrebbero alla caducazione dell'intero concorso.

6.2 Ne consegue che i ricorrenti non potrebbero in ogni caso conseguire l'attribuzione del bene della vita finale auspicato (la loro ammissione alle fasi concorsuali successive), atteso che dalla statuizione di accoglimento dei motivi dedotti non potrebbe che conseguire, quale effetto finale, la caducazione in radice della procedura e la sua riedizione, a partire dalla fase preselettiva.

6.2.a Se ne inferisce, dunque, l'impossibilità giuridica del provvedimento richiesto a questo giudice, che si riflette in termini negativi sullo scrutinio di ammissibilità del ricorso proposto, stante la mancanza di una condizione essenziale dell'azione.

6.2.b A tale riguardo importa al Collegio rilevare che le censure spiegate, in particolare, con il primo motivo (ma analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla violazione della par condicio e imparzialità dedotta con i restanti motivi) - sostanzialmente rivolte a dimostrare che, nel caso concreto, si è verificato uno scostamento non ragionevole e non proporzionale dal criterio dell'anonimato e, dunque, si è concretizzato il superamento della soglia di criticità rispetto al rischio di non assicurare l'anonimato in sede di correzione - sono tali da inficiare la garanzia di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, pregiudicando irreversibilmente il conseguimento del risultato perseguito dall'amministrazione con la procedura selettiva.

6.2.c Ne consegue, dunque, in caso di accertata fondatezza delle censure, l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale, posto che è a partire dal segmento procedurale viziato che l'illegittimità derivante dal mancato rispetto delle regole di validità invocate contagia irrimediabilmente tutte le fasi selettive successive, senza possibilità di interventi frazionati volti a preservare singole parti della procedura.

6.3 I concorsi pubblici, nella unitarietà funzionale che avvince le varie fasi in cui essi si articolano, in vista del perseguimento, nel loro esito finale, della selezione dei migliori e più meritevoli, soggiacciono a regole sostanziali di trasparenza e imparzialità che non subiscono possibilità di deroghe ed eccezioni, nemmeno invocando, come pure fanno i ricorrenti, il principio di conservazione.

6.3.a Più in generale, importa rimarcare che non è consentito che dall'esito giudiziale di accertamento delle denunciate illegittimità, per quanto esposto avente necessariamente effetto caducante dell'intera procedura, coloro che tali illegittimità hanno stigmatizzato possano poi conseguire, attraverso il processo, un'utilità diretta e finale, ultronea rispetto alla reintegrazione dell'interesse leso (oggettivamente limitato alla riedizione della preselezione in condizioni di parità con gli altri concorrenti).

6.3.b Nel caso all'esame i ricorrenti, come innanzi individuati, hanno chiaramente ribadito, anche in sede di discussione di merito del ricorso, di non aver alcun interesse alla caducazione della procedura e alla riedizione delle prove di concorso nel rispetto della agognata eppur in tesi violata par condicio, essendo il loro interesse limitato ad una pronuncia di merito che, per i ricorrenti idonei, consolidi gli effetti della concessa misura cautelare, e, per i ricorrenti esclusi, imponga all'amministrazione di predisporre prove scritte suppletive onde consentire la loro partecipazione al seguito della procedura concorsuale, a titolo di risarcimento in forma specifica per il pregiudizio in tesi subito in termini di perdita delle garanzie di imparzialità e trasparenza della procedura concorsuale.

6.3.c Senonché l'equazione proposta da parte ricorrente (illegittimità del procedimento = ammissione alle fasi concorsuali successive in soprannumero) reca in sé un salto logico incolmabile, in quanto condurrebbe, secondo le richieste di parte, all'aberrante conseguenza di attribuire ai ricorrenti il bene della vita agognato attraverso una statuizione giurisdizionale inevitabilmente innestata su una situazione di accertata illegittimità, dalla quale, tuttavia, per quanto detto, non può che conseguire il limitato effetto per la parte ricorrente della riedizione ab initio della procedura selettiva nel rispetto delle regole di imparzialità in prima battuta ed in tesi violate, e non certo la promozione alla prova concorsuale successiva.

6.4 Conclusivamente, la consistenza e il contenuto delle censure articolate nei ricorsi (per tutte, violazione della par condicio e dell'imparzialità della selezione) denunciano, nella prospettazione delle parti, così gravi e radicali violazioni delle fondamentali regole di garanzia concorsuale da non poterne far discendere, se accolte, altro che l'annullamento integrale della fase preselettiva per una sua successiva ripetizione e non anche l'ammissione con riserva alla successiva fase concorsuale dei candidati che, comunque, non sono rientrati nel novero degli ammessi (in termini, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Terza Quater, 28 giugno 2017, n. 7459).

6.5 In ragione delle superiori motivazioni, dunque, ritiene pertanto il Collegio di doversi discostare dal diverso orientamento richiamato nelle difese di parte ricorrente, espresso in materia di concorsi pubblici (per tutte, T.A.R. Lazio, Roma, IQ, 21 febbraio 2018, n. 1993).

7. Conclusivamente, il ricorso, così come proposto, va dichiarato inammissibile.

8. La complessità delle questioni trattate e l'esito in rito della controversia, così come l'alterno esito della fase cautelare, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:

- dà atto della rinuncia al ricorso di -OMISSIS-;

- dichiara il ricorso improcedibile per i ricorrenti -OMISSIS-;

- dichiara, per il resto, il ricorso principale e i motivi aggiunti inammissibili nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite l'applicativo TEAMS, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio        Maria Abbruzzese
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO

Da: Lamu85  1  - 29/03/2021 20:23:35
@Paul81
Grazie!

Da: Raazor00 
Reputazione utente: +67
 3  - 29/03/2021 20:34:11
Massimo rispetto per fulful, ma una precisazione, forse due... non esistono "assenze fittizie" in questo concorso.
Siamo obbligati a fare l'80% tra TOJ e formazione online, e siamo obbligati a giustificare le nostre assenze per 3 motivi, cioè per concorsi ed esami, per motivi di salute e per motivi PERSONALI.
Inspiegabilmente, per concorsi ed esami c'è il limite di 7 assenze, per motivi di salute serve il certificato medico, ma per motivi personali se ne possono fare benissimo 36 senza dichiarare proprio nulla.

L'unico motivo per cui io non esaurirò le assenze è perché questa sentenza appena partorita ci ricorda con chi abbiamo a che fare, cioè con un ente che compie molti errori banali, tutto qui. Il discorso sulla professionalità è molto bello, ma la professionalità, almeno per me eh, se la guadagnano con i contratti di LAVORO, non "treinin on da giobba" che non ti fanno maturare contributi e che a giugno non ti danno diritto alla Naspi.
In più, proprio l'esperienza di fulful insegna... il servizio prestato nella sua sede non servirà a nulla ai fini della graduatoria finale.

Fanno fede il bando e il regolamento, che finora NOI abbiamo sempre rispettato, mentre non si può dire lo stesso di chi li ha scritti.
Quindi 0, 10, 20, 36 assenze, sono assolutamente lecite. Non sono i tirocinanti che sono stati "cazziati" dal TAR...

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