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Nuovi concorsi REGIONE CAMPANIA 2018-2020
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Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 2  - 28/12/2020 22:50:43
Entro fine 2021? Forse pure pure

Da: Eif596  1  - 29/12/2020 13:09:39
La befana?

Da: serpi92 
 Reputazione utente: -121 
 2  2  - 29/12/2020 14:48:29
Speriamo quanto prima per il nuovo concorso

Da: ilnano2 
Reputazione utente: +46
 5  - 29/12/2020 18:07:30
ma scusate sapere dei ricorsi cosa vi cambia?

Da: Arya.S  5  2  - 29/12/2020 18:38:03
Cambia che sono meno candidati a concorrere. Se i ricorsi vengono respinti i borsisti ricorrenti (quelli che hanno superato le prove scritte e sono tra di noi) devono lasciare la procedura concorsuale

Da: ilnano2 
Reputazione utente: +46
 7  - 29/12/2020 19:12:30
Arya che facciano pure loro le prove  non toglie nulla a nessuno in questa fase, e solo volersi fare pippe mentali. Ora per chi sta facendo il TOJ l'unica cosa che deve contare è studiare, pensare di fare minimo 21 nelle due restanti prove. Tutto il resto è solo voler perdere tempo dietro a questioni inutili. In sede di graduatorie finali ci si potrà porre il quesito ma i ricorsi e quei 56 che fine hanno fatto...

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Da: Eif596  4  1  - 30/12/2020 07:56:08
Secondo me non è una questione di "meno candidati a concorrere."
E' dal mio punto di vista una questione di giustizia.

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 4  2  - 30/12/2020 08:58:29
Nano, Arya e Eif: a me fa soltanto incazzare notevolmente che in condizioni normali questi sciacalli dei ricorrenti seriali avrebbero 0% di possibilità di farla franca e come diceva Eif è inaccettabile che concorsisti onesti debbano anche solo correre il rischio di concorrere con questi scarti della società. Inutile tornare sul perchè costoro abbiano invece discrete chances di restare dentro il concorso, purtroppo: aggiungo soltanto che la rabbia cresce perchè pare che Itworks avesse ragione quando affermò che le buste non furono utilizzate solo per motivi economici: all'epoca bollai costui come troll, adesso ho la fondata convinzione che molto probabilmente quello fu il vero motivo, ho trovato qualcosa su internet che avalla questa tesi, troppo lungo da postare.

PS: ho notato che sono stati cancellati tutti i post di D.law: stavolta davvero non ho una spiegazione  se non al fatto che fosse sparita da tempo. Se ti va fammi sapere se è tutto ok in privato, grazie.

Da: DidimoChierico  2  2  - 30/12/2020 11:47:06
Paul, ne sono convinto anch'io. Stanno cercando di trovare il modo per tenerli dentro.

Da: tentarenonnuoce  1  1  - 30/12/2020 16:45:39
Buonasera, anche se in tritardo, auguri a tutti.

Pongo una questione al momento irrisolta.

La nota della regione che ci autorizzava allo smart training se non erro riportava questa possibilità fino a fine 2020.

Avete avuto notizie dalla regione o dalle vs. amministrazioni su una eventuale proroga della possibilità di continuare in smart training anche nel 2021, causa il perdurare della pandemia?

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 1  2  - 30/12/2020 17:01:41
Infatti, me lo chiedevo pure io. Ma credo che al 99% verrà prorogata la cosa, e secondo me potrebbe addirittura esserlo fino a maggio

Da: Lamu85  1  1  - 30/12/2020 17:47:31
Ciao a tutti!
@Tentarnonnuoce
Nelle indicazioni operative viene indicato finora come termine il 31 gennaio 2021. Formez poi valuterà se estendere la modalità agile alla fase di formazione specialistica.

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 1  1  - 30/12/2020 18:06:33
Lamu, ora non ricordo se il termine era 31 dicembre o in effetti 31 gennaio, ma in ogni caso ti assicuro che ti stai confondendo, la fase di formazione specialistica riguarda solo la parte online, il training on the job/smart training rimane "sempre lo stesso"

Da: Lamu85  1  - 30/12/2020 18:10:09
Ciao Ipswich,
Ho riportato quanto scritto dalle indicazioni operative sulla modalità agile, arrivate alle Amministrazioni.

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 6  2  - 30/12/2020 18:19:33
Grandi novità POSITIVE dal fronte ricorsi, pare siano stati dichiarati tutti inammissibili, seguiranno aggiornamenti

Da: Lamu85  1  - 30/12/2020 18:22:15
Ipswich,
Forse intendono il periodo temporalmente coincidente con la fase di formazione specialistica, che é quello successivo al 31 gennaio.

Da: Lamu85  1  1  - 30/12/2020 18:23:47
Paul81
Grazie :)

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 5  2  - 30/12/2020 18:38:11
Pubblicato il 30/12/2020
N. 06534/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00218/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Violano in Napoli, via Mancini, 19;
contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;
nei confronti

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16;
-OMISSIS-;
Codacons, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove preselettive categoria D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 11 novembre 2019, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Aggiornamento elenchi profilo D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 17 dicembre 2019, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- del foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva» per quanto di interesse;

- dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova preselettiva;

- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;

- del bando del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui:

- all'art. 6: I) dispone di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova; II) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato; III) nella parte in cui ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la correzione della prova»;

- all'art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissioni d'esame esclusivamente per la fase selettiva;

- del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente;

per l'adozione delle misure interinali, cautelari e provvisorie ex art. 56 c.p.a. volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere in sovrannumero la prova scritta, per il relativo profilo, del «corso concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato» del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato»,

nonché per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione alla prova scritta del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato», nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Sostituzione elenchi idonei profilo D» comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 23 gennaio 2020, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- del diario e del calendario della prova scritta, adottati dalla Commissione interministeriale Ripam in data 24 gennaio 2020 con «avviso prova scritta concorso categoria D», nella parte in cui non includono parte ricorrente;

nonché per l'annullamento degli atti precedentemente impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez PA e di -OMISSIS-

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia all'esame concerne il corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, cat. D, bandito dalla Commissione interministeriale Ripam in data 9 luglio 2019 (G.U. IV serie speciale concorsi n. 54/2019), di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania.

1.1 La procedura concorsuale constava di una prima prova preselettiva, corretta con procedura automatizzata, consistente in risposte ad un questionario articolato in 80 quesiti a risposta multipla, di cui n. 50 quesiti attitudinali, volti a verificare le capacità logico-deduttive e di ragionamento e n. 30 volti a verificare la conoscenza di materie giuridiche, tra cui: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto regionale e degli enti locali, disciplina del lavoro pubblico.

1.2 I ricorrenti hanno partecipato alla prova preselettiva e, tuttavia, non raggiungendo la soglia utile per l'accesso alla prova scritta, determinata senza prestabilire un punteggio minimo ma garantendo l'accesso ad "un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei predetti profili" (cfr. art. 6 del bando), non sono stati ammessi alle fasi concorsuali successive.

2. Dolendosi di plurime illegittimità che in tesi attorea avrebbero irrimediabilmente pregiudicato le garanzie di anonimato, trasparenza e par condicio tra i candidati, i ricorrenti hanno impugnato, anche con motivi aggiunti, l'esito delle prove preselettive, unitamente al foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva» e i questionari somministrati in occasione della prova predetta, nonché il bando del corso-concorso pubblico adottato dalla Commissione interministeriale Ripam: I) nella parte in cui ha disposto di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova; II) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato; III) nella parte in cui ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la correzione della prova»; nella parte in cui ha previsto la nomina di una Commissione d'esame esclusivamente per la fase selettiva.

I ricorrenti hanno concluso instando per l'adozione delle misure interinali, cautelari e provvisorie ex art. 56 c.p.a. volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire loro di essere ammessi a sostenere in sovrannumero la prova scritta, per il relativo profilo, nonché per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione alla prova scritta, nonché, e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

2.1 Con una prima serie di censure, i ricorrenti hanno stigmatizzato le modalità operative di svolgimento della procedura preselettiva, avuto riguardo alla asserita possibilità della identificazione a fini non leciti di alterazione/sostituzione degli elaborati, stante:

- l'apposizione sia sul foglio di risposta a lettura ottica che sulla scheda anagrafica di ciascun candidato di un codice numerico di sei cifre, facilmente visualizzabile e memorizzabile e dunque equiparabile a segno di riconoscimento;

- il mancato approntamento di cautele al fine di rendere conservati in forma anonima gli elaborati, non essendo stati riposti in "plichi separati" né "in busta sigillata", come invece testualmente previsto dal foglio recante "istruzioni per lo svolgimento delle operazioni della prova preselettiva", distribuito ai candidati, contenente apposita "Regola di anonimato" che si specificava, tra l'altro, proprio nella previsione di plurime garanzie di conservazione degli elaborati in forma anonima fino alla correzione automatizzata, nonché in violazione dell'art. 14, comma 1, del d.p.r. n. 487/94;

- la circostanza che al termine della prova i concorrenti riponevano le schede anagrafiche e i moduli risposta in due differenti urne senza, tuttavia, che i predetti documenti venissero chiusi in apposita busta sigillata priva di generalità all'esterno ma, viceversa, intuitivamente munita di un semplice identificativo numerico;

- il notevole e non giustificato lasso temporale tra la data di svolgimento delle prove e la definitiva correzione automatizzata delle stesse (a distanza di circa 90 giorni) che avrebbe aggravato il rischio di manipolazioni e alterazione della prova; rischio, in tesi, non neutralizzato nemmeno dall'utilizzo di sistemi ottici di valutazione delle prove che, solo in caso di massima rapidità nella correzione, avrebbe consentito di ridurre e/o impedire possibilità di abusi.

2.2 Con una separata serie di motivi di doglianza, i ricorrenti hanno censurato la violazione e/o falsa applicazione del principio di parità concorsuale sotto ulteriori profili e, segnatamente, in ragione:

- della mancata previsione della nomina di una Commissione di concorso deputata alla supervisione delle operazioni concorsuali, quale regola imprescindibile per garantire la trasparenza e il buon andamento di una procedura pubblica (artt. 9, 11 e 12 del d.p.r. n. 487/94);

- della predisposizione e somministrazione nelle diverse sessioni d'esame di questionari non aventi lo stesso grado di difficoltà;

- della mancata pubblicazione della banca dati dei quesiti da cui sono stati sorteggiati i test somministrati alla prova preselettiva.

3. Con atto del 6 febbraio 2020 si è costituito in resistenza e con memoria di stile il Formez PA, depositando relazione dell'amministrazione con cui si è contestata la fondatezza nel merito dei motivi di ricorso, rimarcandosi la circostanza che i fogli risposta e le schede anagrafiche erano stati riposti "in appositi scatoloni" che si era provveduto a sigillare al termine di ogni sessione, alla presenza dei candidati testimoni, nonché a disigillare in seduta pubblica (come da verbali delle sedute di correzione, sebbene non allegati).

3.1 Si è inoltre costituita la Regione Campania, eccependo l'inammissibilità del gravame proposto nei confronti della Regione Campania, per carenza di legittimazione passiva della stessa, trattandosi di atti e comportamenti in tesi ad essa non ascrivibili ad alcun titolo, essendo piuttosto assunti per legge e per convenzione da autonomi e differenti soggetti giuridici nell'ambito di una procedura dagli stessi autonomamente gestita, nonché l'improcedibilità delle domande proposte, ivi compresa l'istanza cautelare, in mancanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati per ciascun profilo professionale nell'ambito della categoria D.

3.2 Si sono costituiti ad opponendum, asserendo di avervi interesse, il -OMISSIS-instando per la reiezione del ricorso.

4. Con ordinanza n. 218 del 12 febbraio 2020, questo Tribunale, sulla base dell'esame proprio della fase cautelare:

- richiamata previamente la "pacifica giurisprudenza amministrativa per cui il rigoroso rispetto del principio dell'anonimato nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi - diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione - rappresenta garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (cfr. ex multis Cons. Stato A.P. n. 28 del 20 novembre 2013; Sez. V, n. 1928 del 6 aprile 2010)";

- rilevato inoltre che "in presenza di una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato, la declinazione applicativa del principio determina la radicale invalidità della procedura comparativa, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione, posto che "se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747)";

- ritenuto sussistente il fumus sotto il profilo della dedotta violazione del principio dell'anonimato in relazione alle regole tecniche operative fissate e concretamente adoperate per lo svolgimento della prova preselettiva, apparendo emergere, ad un primo esame: a) la possibile rintracciabilità del test dopo la prova, in relazione alla denunciata facile riconducibilità ai candidati del codice numero di sei cifre apposto sia sul foglio risposte che sul cartoncino alfanumerico; b) la mancanza di adeguata conservazione dei fogli risposte e dei cartoncini contenenti i dati anagrafici in busta chiusa sigillata e priva di generalità all'esterno dai candidati, come prescritto peraltro dall'art. 14 del D.P.R. 487/94; c) la mancanza di immediata contestualità della correzione, protrattasi ingiustificatamente dopo oltre tre mesi, nonostante l'utilizzo di sistemi ottici di correzione consentisse di assicurare massima rapidità delle operazioni di valutazione;

ha sospeso la procedura concorsuale, rinviando l'esame del merito del ricorso all'udienza pubblica fissata per il 20 ottobre 2020.

4.1 A seguito di appello cautelare proposto dalla Regione Campania e dal Formez, il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanze nn. 1083 e 1090 del 6 marzo 2020 (confermando la decisione assunta in sede monocratica con decreti Presidenziali nn. 773 e 774 del 14 febbraio 2020), "Ritenuta, alla luce della ponderazione comparativa degli interessi propria della presente fase e tenuto conto del pericolo attuale di danno immediato e irreversibile, la prevalenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura concorsuale sospesa in primo grado, che si trova in avanzato stato di svolgimento", ha accolto l'appello in parte qua, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado "limitatamente all'ammissione con riserva alla prova preselettiva".

4.2 Dunque, decidendo sui proposti motivi aggiunti, la Sezione, con successiva ordinanza cautelare n. 313 del 26 febbraio 2020, ha accolto l'istanza cautelare nei seguenti termini: "Ritenuto che, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, le esigenze di tutela dei ricorrenti e l'interesse pubblico alla prosecuzione del concorso, quale evidenziato con decreto presidenziale n. 773/2020 della V sez. del Consiglio di Stato, possano essere contemperati ammettendo la partecipazione dei ricorrenti alla prova scritta, con riserva rispetto alla definizione nel merito della controversia, anche stante la non opposizione delle amministrazioni resistenti al riguardo".

5. Le parti hanno depositato ulteriore documentazione (in particolare sono stati prodotti i verbali delle operazioni concorsuali e di correzione delle prove preselettive) nonché articolate memorie difensive e di replica in vista della discussione di merito del ricorso, argomentando le rispettive tesi.

Il difensore di parte ricorrente ha anche precisato, in punto di interesse, che solamente i ricorrenti che hanno superato le prove scritte e orali e sono stati ammessi alla successiva fase concorsuale (candidati -OMISSIS-) nonché coloro che hanno superato le prove scritte e orali, ottenendo un punteggio pari o superiore a 21/30, e si trovano in graduatoria in attesa di un futuro scorrimento (candidati -OMISSIS-) conservano interesse alla decisione di merito del ricorso, mentre gli altri ricorrenti, ad eccezione di coloro che hanno rinunciato al ricorso (candidati -OMISSIS-), non hanno più interesse alla coltivazione della lite, non avendo superato le ulteriori fasi della procedura concorsuale.

5.1 Trattenuto in decisione il ricorso all'esito dell'udienza pubblica del 6 ottobre 2020, il Collegio, con ordinanza collegiale n. 4497 del 14 ottobre 2020, emessa ex art. 73 comma 3, "ha rilevato d'ufficio che sussistono seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla riscontrata incompatibilità tra causa petendi e petitum, posto che - a fronte di censure volte a mettere in luce vizi essenzialmente di carattere procedimentale (per violazione delle regole della par condicio, trasparenza e correttezza), il cui accoglimento determinerebbe l'annullamento dell'intera procedura - i ricorrenti hanno formulato domanda di annullamento nei limiti del loro interesse, al fine di conseguire un provvedimento di questo giudice amministrativo di ammissione, in soprannumero e senza riserva alcuna, alle prove concorsuali successive. …. (in termini Cons. di Stato, Sez. VI, 4358 e 313/2017; nn. 4569, 3995 e 506 del 2016; nn. 4432, 4437, 4438, 4439, 4482 del 2015; Tar Lazio, sezione terza quater, n. 07459/2017)".

5.2 Il Collegio ha dunque assegnato termine alle parti di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della precitata ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione, riservando all'esito la decisione.

Le parti hanno presentato memorie, insistendo sulle rispettive posizioni.

La Regione Campania ha conclusivamente chiesto dichiararsi la nullità del proposto ricorso, per indeterminatezza del petitum derivante dalla contraddittorietà delle domande in esso formulate.

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1 A tale esito conduce la già rilevata contraddittorietà tra petitum e causa petendi, essendo dirimente la circostanza che parte ricorrente insta per il consolidamento in via definitiva della ammissione con riserva alle prove scritte.

Dal tenore letterale e dalla complessiva interpretazione dell'impugnativa, come anche da ultimo ribadito dai ricorrenti, e alla luce del fatto che il gravame non è stato esteso alla graduatoria finale, né notificato ai candidati che, per effetto dell'ammissione dei ricorrenti, si vedrebbero esclusi dalla graduatoria degli ammessi alla fase formativa in corso - emerge che la domanda di annullamento è in realtà diretta a far conseguire a ciascun ricorrente la mera ammissione, con riserva e in sovrannumero, alle successive fasi concorsuali e non anche il travolgimento dell'intera prova.

E tuttavia i vizi procedurali dedotti dai ricorrenti sono tali da revocare in dubbio il rispetto del principio dell'anonimato, quale possibile declinazione delle regole di imparzialità e par condicio competitorum, e da inficiare radicalmente la procedura, di talché, ove accolti, i ricorrenti non potrebbero comunque conseguire l'attribuzione del bene della vita finale auspicato (la prosecuzione della procedura con la loro ammissione alle fasi successive), posto che dall'accoglimento delle censure conseguirebbe, invece, la necessaria caducazione in radice dell'intera procedura competitiva e la riedizione delle prove preselettive.

Se ne inferisce, dunque, l'impossibilità giuridica del provvedimento richiesto a questo giudice, che si riflette in termini negativi sullo scrutinio di ammissibilità del ricorso proposto, stante la mancanza di una condizione essenziale dell'azione.

A tale riguardo importa al Collegio rilevare che le censure spiegate, in particolare, con il primo motivo (ma analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla violazione della par condicio e imparzialità dedotta con i restanti motivi), sostanzialmente rivolte a dimostrare che, nel caso concreto, si è verificato uno scostamento non ragionevole e non proporzionale dal criterio dell'anonimato e, dunque, si è concretizzato il superamento della soglia di criticità rispetto al rischio di non assicurare l'anonimato in sede di correzione, sono tali da inficiare la garanzia di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, pregiudicando irreversibilmente il conseguimento del risultato perseguito dall'amministrazione con la procedura selettiva.

Ne consegue, dunque, in caso di accertata fondatezza delle censure, l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale, posto che è a partire dal segmento procedurale viziato che l'illegittimità derivante dal mancato rispetto delle regole di validità invocate contagia irrimediabilmente tutte le fasi selettive successive, senza possibilità di interventi selettivi volti a preservare singole parti della procedura.

I concorsi pubblici, nella unitarietà funzionale che avvince le varie fasi in cui essi si articolano in vista del perseguimento, nel loro esito finale, della selezione dei migliori e più meritevoli, soggiacciono a regole sostanziali di trasparenza e imparzialità che non subiscono possibilità di deroghe ed eccezioni, nemmeno invocando, come pure fanno i ricorrenti, il principio di conservazione.

Più in generale, importa rimarcare che non è consentito che dall'esito giudiziale di accertamento delle denunciate illegittimità, per quanto esposto avente necessariamente esito caducante dell'intera procedura, coloro che tali illegittimità hanno stigmatizzato possano poi conseguire attraverso il processo un'utilità diretta e finale, ultronea rispetto alla reintegrazione dell'interesse leso (oggettivamente limitato alla riedizione della preselezione in condizioni di parità con gli altri concorrenti).

Nel caso all'esame i ricorrenti, come innanzi individuati, hanno chiaramente ribadito di non aver alcun interesse alla caducazione della procedura e alla riedizione delle prove di concorso nel rispetto della agognata eppur in tesi violata par condicio, essendo il loro interesse limitato ad una pronuncia di merito che consolidi gli effetti della concessa misura cautelare, quale riconoscimento del risarcimento in forma specifica del pregiudizio in tesi subito in termini di perdita delle garanzie di imparzialità.

Senonché l'equazione proposta da parte ricorrente (illegittimità del procedimento = ammissione alle fasi concorsuali successive in soprannumero) reca in sé un salto logico incolmabile, in quanto condurrebbe, secondo le richieste di parte, all'aberrante conseguenza di attribuire al ricorrente il bene della vita agognato attraverso una statuizione giurisdizionale inevitabilmente innestata su una situazione di accertata illegittimità, dalla quale, tuttavia, per quanto detto, non può che conseguire il limitato effetto per la parte ricorrente della riedizione ab initio della procedura selettiva nel rispetto delle regole di imparzialità in prima battuta violate, e non certo la promozione alla prova concorsuale successiva.

Conclusivamente, la consistenza e il contenuto delle censure articolate in ricorso (per tutte, violazione della par condicio e dell'imparzialità della selezione) denunciano, nella prospettazione di parte ricorrente, così gravi e radicali violazioni delle fondamentali regole di garanzia concorsuale da non poterne far discendere, se accolte, altro che l'annullamento integrale della fase preselettiva per una sua successiva ripetizione e non anche l'ammissione con riserva alla successiva fase concorsuale dei candidati che, comunque, non sono rientrati nel novero degli ammessi (in termini, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Terza Quater, 28 giugno 2017, n. 7459).

In parte è dunque inconferente la giurisprudenza ripetutamente richiamata sul punto dai ricorrenti (per tutte, cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012), atteso che i precedenti in questione afferiscono per lo più a peculiari procedure selettive per l'accesso ai corsi di laura a numero chiuso e alle scuole di specializzazione in medicina, in cui la misura accordata dell'ammissione in sovrannumero è legata alle peculiarità della predetta procedura e della stringente tempistica di avvio dei corsi accademici, ritenendosi in tal caso che agli altri concorrenti non venisse arrecato un effettivo e diretto pregiudizio, stante l'effettivo approntamento di misure organizzative idonee ad assicurare il proficuo svolgimento delle attività formative con aumento dei posti disponibili.

Diversamente, nei concorsi pubblici per l'assunzione a pubblici impieghi i concorrenti aspirano a ricoprire posti di lavoro che risultano senz'altro predeterminati e limitati nel loro numero, anche perché legati a specifici vincoli di bilancio e assunzionali.

In tal caso risulta affatto probabile che dal definitivo accoglimento del ricorso consegua un irrimediabile e ingiusto pregiudizio per gli altri concorrenti, inseriti senza riserva alcuna nella graduatoria finale, all'esito del superamento con profitto di tutte le prove concorsuali, i quali potrebbero vedersi scavalcati - fino a regredire alla posizione di idonei non vincitori - dai candidati ammessi con riserva, sebbene questi non abbiano superato una delle prove in cui si è articolata la selezione.

In ragione delle superiori motivazioni, dunque, ritiene pertanto il Collegio di doversi discostare dal diverso orientamento richiamato nelle difese di parte ricorrente, espresso in materia di concorsi pubblici (per tutte, T.A.R. Lazio, Roma, IQ, 21 febbraio 2018, n. 1993).

7. Non avendo dunque i ricorrenti articolato una domanda subordinata volta ad ottenere, per il caso di fondatezza del gravame, l'unico risultato possibile dell'annullamento dell'intera prova preselettiva, la domanda giudiziale articolata in ricorso va dichiarata inammissibile.

8. La complessità delle questioni trattate e l'esito in rito della controversia, così come l'alterno esito della fase cautelare, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- dà atto della rinuncia al ricorso di -OMISSIS-;

- dichiara il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 6 ottobre 2020, 17 novembre 2020 (in quest'ultima con collegamento da remoto in videoconferenza tramite l'applicativo TEAMS ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020), con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio        Maria Abbruzzese

Da: MarioneCe  2  1  - 30/12/2020 18:41:00
Ricorsi inassimbili, pubblicate 5 sentenze

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 5  2  - 30/12/2020 18:42:35
IL SOGNOM SI E' AVVERATO: RICORRENTI A CASA: e dovranno anche restituire i soldi indebitamente percepiti; resta solo il rammarico che causa sentenze tardive questi fenomeni non credo potranno essere sostituiti e quindi un danno cmq lo hanno fatto!

Da: tentarenonnuoce  3  - 30/12/2020 18:43:48
Si Paul, per contrasto insanabile tra petitum e causa petendi.
Ricorsisti a casa.

Da: DidimoChierico  1  - 30/12/2020 18:45:10
Ma si sa in quali profili erano i corsisti?

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 4  1  - 30/12/2020 18:50:23
Didimo, certo che si sa, conosco nomi, cognomi e profili, magari con calma posterò almeno la loro dislocazione ma ripeto che mi dispiace per coloro che sono restati fuori a causa loro.

Da: tentarenonnuoce  1  - 30/12/2020 18:55:07
Ok, grazie Paul, faresti cosa graditissima. Mi associo al dispiacere per chi non potrà ormai sostituirli.

Da: Piramide 
Reputazione utente: +64
 5  2  - 30/12/2020 18:56:45
Spollicione suKa

Da: TheMagician95 
Reputazione utente: +72
 1  3  - 30/12/2020 19:02:54
Sono contento che non sia stata annullata la procedura.
Ma non doveva finire così, meglio che taccio.
Mi dispiace persino per i ricorrenti fatti fuori in questo modo, che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico.
Ma si sono fatti trascinare in questo schifo dal felino...

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 6  3  - 30/12/2020 19:06:45
allora, ricorrenti al toj, solo per anonimato, sono 43 così suddivisi:

AMC 11; CFC 1; CUC 7; ITC E SAC 0; TCC 1; CIC 4;VGC 6.

AMD 2; CFD 3;CUD 5;ITD, SAD e TCD 0; CID 1; VGD 2.

Da: DidimoChierico  2  2  - 30/12/2020 19:09:39
Grazie Paul, sempre preziosissimo.

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 7  3  - 30/12/2020 19:09:57
themag, io invece non ho alcuna pietà per loro: fatti il mazzo sui libri se vuoi vincere un concorso!

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 2  1  - 30/12/2020 19:20:15
Ragazzi, finalmente dopo quasi un anno di nervi ho capito che non ero pazzo io, ma anche i giudici hanno capito che sto ricorso era una totale barzelletta, e finalmente come ho sempre detto hanno decretato che il fatto che un ricorrente a prescindere dal punteggio della preselettiva (anche zero punti), potesse prendere un posto di lavoro a tempo indeterminato per di più concorrendo con chi se l'è meritato "perchè non c'erano le buste chiuse", sarebbe stato qualcosa di incredibilmente ridicolo e fuori da qualsivoglia logica.

"Senonché l'equazione proposta da parte ricorrente (illegittimità del procedimento = ammissione alle fasi concorsuali successive in soprannumero) reca in sé un salto logico incolmabile, in quanto condurrebbe, secondo le richieste di parte, all'aberrante conseguenza di attribuire al ricorrente il bene della vita agognato attraverso una statuizione giurisdizionale inevitabilmente innestata su una situazione di accertata illegittimità, dalla quale, tuttavia, per quanto detto, non può che conseguire il limitato effetto per la parte ricorrente della riedizione ab initio della procedura selettiva nel rispetto delle regole di imparzialità in prima battuta violate, e non certo la promozione alla prova concorsuale successiva."

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