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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: la mia prova 1  1  - 10/06/2019 18:35:16
penale: il caso concreto mi è sembrato di facile interpretazione, come anche la sua sussunzione nelle fattispecie penali ipoteticamente applicabili. Ho dato atto di tre ipotesi concorsuali alternative che ho affrontato in base al diverso grado di gravità: concorso nel 393, nel 610 e, infine, nel 629. Con riguardo al 393 ho mostrato di condividere la tesi che esclude il concorso in quanto reato proprio esclusivo, sulle restanti fattispecie ho dato atto del fatto che l'estorsione, a differenza della violenza privata, è un reato d'evento.

Da: no info 10/06/2019 18:40:11
La stanzetta?

La luce?

Il vil denaro?

Queste sono cose che affliggono voi mortali

Io sono oltre

Questi problemi per me non sono mai esistiti

I volo altissimo

E vi guardo

Potrei scendere in picchiata su di voi

Beccarvi e finirvi

Ma preferisco tuttalpiù irridervi sardonicamante nella speranza che dalle vostre terga si sviluppi un moto di orgoglio che vi porti a scattare verso l alto

Ecco perché vi pungolo

Perché vi amo

Bacino

Da: Pm 10/06/2019 18:47:59
Quanti anni hai no info?

Da: la mia prova 1  - 10/06/2019 18:51:08
amministrativo: traccia davvero ostica in quanto, a mio parere, richiedeva la conoscenza della sentenza di maggio e, soprattutto, una discreta familiarità con istituti del diritto amministrativo che si capiscono a fondo solo con la pratica. Mi riferisco al giudizio per chiarimenti che ho interpretato come una parentesi di cognizione che si svolge all'interno del giudizio di ottemperanza al fine di consentire alla p.a. di dare puntuale attuazione alla pronuncia; in tal modo evitando il rischio di dover risarcire la controparte a causa dell'inesatto adempimento. Trattandosi di un giudizio esclusivamente di cognizione non ho ritenuto fosse possibile domandare, in caso di chiarimenti richiesti dal commissario ad acta, l'applicazione delle penalità di mora.

Da: concorso2019 1  - 10/06/2019 18:55:08
civile: questione principale era la differenza tra vincoli conformativi della proprietà e rapporti di vicinato.
risalire brevemente al concetto di limiti e vincoli alla proprietà: i primi ne delimitano l'estensione i secondi il contenuto.
posta la differenza de quo, dire che le prescrizioni conformative sono pose nell'interesse della salubrità igiene decoro, e quindi non negoziabili;
i rapporti di vicinato invece nell'interesse dei proprietari finitimi, quindi negoziabili.
se sono contrattualizzabili sono pure usucapitili.
Allora Tizio sfora la distanza minima. Può chiedere a Caio un contratto in forma pubblica di servitù volontaria; oppure eccepire di avere usucapito detta servitù.
problema della tutela del terzo avente causa dal proprietario irregolare.
Caio agisce per la demolizione dell'opera. deve trascrivere la domanda oppure no per fare valere la sentenza favorevole contro l acquirente da Tizio?
tesi a: non deve, c'è il 111 cpc;
tesi b: deve perché in definitiva la domanda di demolizione è una legatoria servitutis in quanto con essa si mira a interrompere l'usucapione della servitù.
le norma sulla trascrizione dicono che le domande di interruzione usucapione vanno trascritte per poterle opporre ai terzi.
non opera allora il 111 cpc: caio deve trascrivere altrimenti tizio vende a tizia e caio non può opporre il titolo a essa.

Da: la mia prova10/06/2019 19:03:16
per concludere: mi congratulo con chi con il ragionamento ( e non perchè l'argomento era stato affrontato ai corsi) è riuscito a trattare l'istituto dell'usucapione, in civile, ed in modo appropriato del giudizio per chiarimenti in amministrativo. Cosa che io non ho fatto, e di questo me ne dispiaccio, pur nella consapevolezza di aver dato il massimo di quelle che sono le mie attuali possibilità e capacità giuridiche

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Da: concorso201910/06/2019 19:13:32
io credo di averlo trattato bene per la ragione semplice di aver studiato i diritti reali non nei corsi ricettari di cucina ma su testi in uso al concorso per notaio: nulla a che vedere con la bassa qualità di certi libracci.

ho tappato penale per eccesso di ragionamento:
ho premesso che per stabilire la resp. penale dell'esattore è preliminare stabilire se il credito stesso deriva da contratto lecito o da reato contratto o reato in contratto.
fatta la prima parte come è noto (esclusa la violenza privata sicuramente non ipotizzabile; trattato il concorso formale ecc.ecc.), sulla seconda ho distinto tre ipotesi: contratto usurario, truffa contrattuale, circonvenzione di incapace.
la distinzione era strumentale a stabilire in quali casi una volta concluso il contratto la riscossione del prezzo intero o di un rateo rientra nella consumazione (e allora c'è concorso col creditore) e quando invece basta la promessa per la consumazione, sicché la riscossione giace fuori dalla tipicità...  ecc.ecc.
evidentemente la seconda parte per molti è fuori tema... io non sono d'accordo ma sicuro la commissione non voleva sapere di ciò ma della mera e sterile minkiata della differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario...

Da: Report 1950 10/06/2019 19:20:17
3091 i candidati che hanno consegnato su 6682.

Da: X la mia prova10/06/2019 19:25:29
perdonami ma amministrativo è l'esatto contrario di ciò che hai scritto tu.
In breve: il giudizio x chiarimenti non è un giudizio di cognizione, un giudizio di merito ma serve solo a chiarire una statuizione già avvenuta ,serve a chiarire le concrete modalità dell'ottemperanza. Questa sua natura mal si concilia con la natura giuridica tipicamente sanzionatoria della penalità di mora, che x essere fissata o revocata ha bisogno di cognizione di causa, e di entrare quindi nel merito della causa.L'unica eccezione è nel caso di manifesta iniquità, dove in tal caso non c'è bisogno di cognizione di causa, ma è semplicemente evidente. qsto è qnt. il mio ragionamento mi ha portato qui e la sentenza del 9 maggio non la conoscevo, ma mi pare di aver capito che grosso modo diceva questo.

Da: X la mia prova10/06/2019 19:43:46
Quanto a civile: tutti si sono fissati sull'usucapione xke ovviamente la traccia era il frutto di una sentenza emessa dal presidente della commissione.
ma a ben vedere la traccia non parlava di usucapibilita' della servitù di un immobile costruito a distanza illegale e di uno abusivo.
la traccia parlava dei modi di acquisto( tutti) della servitù. e poi chiedeva se era ammissibile una servitù su immobile con distanza illegali e una su immobile abusivo.
Dunque, fatti brevi cenni sui modi di acquisto, qnto alla prima ipotesi le norme di riferimento sono qlle relative al principio di prevenzione,dalle quali discende che qualora  non vengano rispettate le distanze, colui che ha subito il danno può chiedere il risarcimento o la riduzione in prestino.
Quanto alla seconda ipotesi, la norma di riferimento è l'art. 46 tu edilizia, che ne sancisce l'ammissibilita'( e non la nullità come x gli altri atti inter vivos di trasferimento di un immobile abusivo).
qsto è il mio ragionamento.
La sua sentenza, ma non la traccia, parla di usucapione e di altro.

Da: Per penale 1  - 10/06/2019 19:51:48
ormai manca solo la banda armata e tutte le ipotesi plurisoggettive le hanno dette. Povero diritto.

Da: X la mia prova10/06/2019 19:58:33
qnto a penale, visto che la traccia non parlava di credito lecito, illecito, interessi e tutto qllo che ci hanno visto gli altri...attenendomi semplicemente a ciò che c'era scritto, ho concluso x la concussione xke io disgraziatamente ci ho visto l' incaricato di un servizio pubblico, nella specie l'agente alla riscossione. Dico disgraziatamente xke ovviamente, essendoci una sentenza ben precisa al riguardo, che parla di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la mia ipotesi sarà esclusa a priori.
Concludendo: non conoscevo nessuna delle sentenze, ho mostrato però di saper ragionare e di conoscere le materie e pur non avendo, a qnto pare centrato penale, ho consegnato. L'ho fatto xke secondo me penale poteva interpretarsi in mille modi x via di come era scritta la traccia, a maggior ragione x chi non conosceva la sentenza. in ogni caso qualora non dovessi passarlo farò ricorso. Dimostrando l'ambiguità delle tracce, il fatto che siano frutti di sentenze e nulla di più, il fatto di non apprezzare il ragionamento( quando non si conosce il caso), il fatto che solo chi conosceva le tre sentenze lo passerà ( perché così sarà).

Da: X la mia prova 1  - 10/06/2019 19:59:17
qnto a penale, visto che la traccia non parlava di credito lecito, illecito, interessi e tutto qllo che ci hanno visto gli altri...attenendomi semplicemente a ciò che c'era scritto, ho concluso x la concussione xke io disgraziatamente ci ho visto l' incaricato di un servizio pubblico, nella specie l'agente alla riscossione. Dico disgraziatamente xke ovviamente, essendoci una sentenza ben precisa al riguardo, che parla di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la mia ipotesi sarà esclusa a priori.
Concludendo: non conoscevo nessuna delle sentenze, ho mostrato però di saper ragionare e di conoscere le materie e pur non avendo, a qnto pare centrato penale, ho consegnato. L'ho fatto xke secondo me penale poteva interpretarsi in mille modi x via di come era scritta la traccia, a maggior ragione x chi non conosceva la sentenza. in ogni caso qualora non dovessi passarlo farò ricorso. Dimostrando l'ambiguità delle tracce, il fatto che siano frutti di sentenze e nulla di più, il fatto di non apprezzare il ragionamento( quando non si conosce il caso), il fatto che solo chi conosceva le tre sentenze lo passerà ( perché così sarà).

Da: no info  1  - 10/06/2019 20:06:51
26 anni

Ma i miei mi hanno fatto vivere tante e tali esperienze che sono molto più maturo

Per esempio, vivo da solo da quando ho 15 anni

Prima in un collegio in svizzera

Poi un anno negli usa

Poi all università

Poi con l erasmus

E ora grazie ad un post doc

In più i miei hanno sempre organizzato feste, cene e viaggi in compagnia di persone di grande spessore umano e culturale

Sono sempre stato iperstimolato

E gli effetti si vedono

Eccome se si vedono

Bacino

Poi

Da: Mah  1  - 10/06/2019 20:07:37
Ahahahahahahahahahahah

Da: Pm 10/06/2019 20:08:36
Fare ricorso è inutile dovevi non consegnare punto anche se condivido che la traccia di penale era formulata molto male

Da: Mah 10/06/2019 20:10:35
Per favore smettetela con questa stupidaggini delle sentenze! Al massimo si può condividere la poco corretta formulazione della traccia

Da: la mia prova10/06/2019 20:15:46
su civile, penso che la questione dell'usucapibilità della servitù sia il fulcro del compito, e tra i criteri di valutazione dell'elaborato sia dirimente ai fini dell'idoneità. Tutto sommato penso sia anche giusto così, ed il mio errore imperdonabile. Me la sono "svignata", bypassando completamente il problema dell'usucapibilità, semplicemente affermando la natura negativa e discontinua della servitù. Ma la traccia fa espresso riferimento alla servitù di MANTENIMENTO di una distanza illegale tra costruzioni, quindi presuppone quantomeno due fatti: il primo è che occorre considerare ANCHE l'ipotesi di due costruzioni già esistenti ed a distanza illegale, il secondo è che sono presenti opere visibili che consentono di esercitare il possesso "ad usucapionem". Concludendo su civile: se ho capito bene in che consiste questo concorso, questa è una traccia in cui l'usucapione è l'istituto preponderante, sia con riguardo alla problematica delle distanze illegali che a quella dell'abusività della costruzione.

Da: no info  1  - 10/06/2019 20:16:14
Ma il senso di parlare delle tracce?

Il senso di lamentarsi delle tracce?

Il senso di perdere tempo arrovellandosi su cose su cui ormai non avete più alcun dominio?

Una volta che la freccia è stata scottata il successo è nella mani di dio

Rilassatevi

Viaggiate

Brindate

Mangiate

Fate all amore

Ma non perdete il vostro tempo per perdere la vostra serenità

Bacino

Da: Tutti scoraggiati   1  1  - 10/06/2019 20:21:36
Ho visto le tre tracce pubblicate dai vari siti!
Secondo la mia modesta opinione erano tre tracce sentenza, sulle quali non c'era proprio nulla da ragionare; e bastava solo sapere i casi!
Leggo di usura, concorsi formali 😂😂😂😂😂
Ragazzi sto concorso lo vince chi ha dato per filo e per segno le stesse risposte della Cassazione e della AP.
Quest'anno son stati davvero ridicoli 😂😂😂

Da: la mia prova10/06/2019 20:33:30
amministrativo: non ho mai letto nulla sul giudizio per chiarimenti e ho dovuto, per forza di cose, dare sfogo alla mia fantasia che talvolta mi riserva brutte sorprese. E il frittatone è fatto. Ho ricostruito il giudizio per chiarimenti come un procedimento che precisa il significato della pronuncia di legittimità, immutabile o semplicemente esecutiva, e non della statuizione di ottemperanza già avvenuta. Da ciò ho ricavato la sua natura di mero accertamento e, di conseguenza, l'impossibilità di adottare pronunce di condanna.

Da: ildirittoperme  10/06/2019 20:37:41
quindi chi non si e' posto il problema del concorso tra mandante e mandatario non ha speranze? tipo uno che ha parlato solo della responsabilita' penale dell incaricato?

Da: Pm 10/06/2019 20:38:05
Dici bene no info inutile dibattere sul passato

Da: Xxx 1  - 10/06/2019 21:06:13
Ragazzi inutile continuare a parlare delle tracce.
Ormai quello che è fatto è fatto punto e basta!!!!

Da: no info 10/06/2019 21:07:46
Io dico sempre bene

Bacino

Da: concorso201910/06/2019 21:13:29
ildirittoperme.

dalla lettura della traccia il punto non è il concorso 110 ma 81.
questo era il tema.
poi volendo ampliare ci si poteva domandare se l'incaricato ha ricevuto indicazioni sull'esercitare minaccia o violenza oppure se fa come se fosse un proprio credito oppure esegue un incarico lecito costringendo il debitore a pagare con violenza...
alla fine risponde di estorsione, dal tenore della traccia...

Da: X tutti10/06/2019 21:25:21
Io ho capito che di penale chi più ne ha più ne metta. Penso che i commissari dovrebbero rendersi conto che la traccia era fatta male e di conseguenza, se si apprezza il ragionamento, e non una soluzione data da sentenza prestabilita di cui non se ne conosceva il risultato, tutte le soluzioni dovrebbero apprezzarsi xke è proprio lì che si vede il ragionamento. ovviamente si deve parlare solo di ragionamento plausibile e non inventato. Chi conosceva la sentenza infatti non ha ragionato, ha solo fatto copia incolla di ciò che si ricordava, troppo facile così!!!!

Da: no info 10/06/2019 21:35:48
Ora basta con questi discorsi

Bacino

Da: andrew110/06/2019 21:36:53
ART. 81 , SI DOVEVA DIRE CHE ERA UN  REATO COMPLESSO?

Da: andrew1 1  - 10/06/2019 21:37:01
ART. 81 , SI DOVEVA DIRE CHE ERA UN  REATO COMPLESSO?

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