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COME VINCERE UN CONCORSO LOCALE
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Da: caio82 12/07/2023 16:33:06
nella mia amministrazione non dico quale un dirigente fresco di nomina sbattuto agli affari generali con oo.ss. sul collo a gestire diversi capitoli di bilancio  (vedrete che gioia init e sicoge) appalti e doversi occupare di tutto. Il dirigente precedente è riuscito ad andare in ufficio che si occupa di fuffa. Hai voglia a dire soft skills quando ti chiamano per ogni cosa
Rispondi

Da: Mao 1  - 12/07/2023 20:03:28
Ciao a tutti, vorrei farvi una domanda: supponiamo che vinca un concorso come istruttore amministrativo o di vigilanza in un grosso comune lontano da casa mia e supponiamo che io presenti la 104. Secondo voi verrebbe accettata e mi trasferirebbero in un comune o altro ente vicino casa mia o ci sarebbero problemi visto che si tratta di un ente locale ? Grazie
Rispondi

Da: caio82 12/07/2023 20:44:18
scusate sbagliato forum
Rispondi

Da: Ma scusate12/07/2023 21:37:43
Ma come si fa a dire che chi non supera il periodo di prova in un ente non potrà più fare concorsi? Si chiama PERIODO DI PROVA proprio perché si é in prova per valutare da entrambi le parti, ente e dipendente, se il lavoro é adatto al dipendente stesso. Non a caso sia il dipendente che l'ente, possono RECEDERE (liberamente una volta trascorsa la prima metà del periodo). Si parla di recesso, l'ente nel caso, recede, non é che licenzia. Il periodo di prova é come un tirocinio nel privato: le parti possono recedere liberamente. Solo che nel pubblico c'è già il contratto di mezzi, solo che appunto non é definitivo fino alla fine del periodo di prova
Rispondi

Da: Non idoneo 12/07/2023 21:40:50
Concorso da C tecnico in un Comune da 10.000 abitanti in Piemonte. 1 posto a bando, 10 ammessi, 3 presenti allo scritto, 1 promosso con 21. Domande piuttosto semplici e ampie. Mi baso su quando pubblicato in amministrazione trasparente.
Rispondi

Da: Ma davvero  2  - 12/07/2023 23:14:18
Da: Ma scusate    12/07/2023 21:37:43
Ma come si fa a dire che chi non supera il periodo di prova in un ente non potrà più fare concorsi? Si chiama PERIODO DI PROVA proprio perché si é in prova per valutare da entrambi le parti, ente e dipendente, se il lavoro é adatto al dipendente stesso. Non a caso sia il dipendente che l'ente, possono RECEDERE (liberamente una volta trascorsa la prima metà del periodo). Si parla di recesso, l'ente nel caso, recede, non é che licenzia. Il periodo di prova é come un tirocinio nel privato: le parti possono recedere liberamente. Solo che nel pubblico c'è già il contratto di mezzi, solo che appunto non é definitivo fino alla fine del periodo di prova
...
Leggi la sentenza della Corte dei conti
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Da: Direttivo Comunale12/07/2023 23:22:39

- Messaggio eliminato -

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Da: Sandr0kan 
Reputazione utente: +85
13/07/2023 06:17:46
Se così è, mandar via durante il periodo di prova è una gigantesca carognata, si spera che i dirigenti delle P.A. abbiano il fair play di avvisare il dipendente e dare la possibilità di andarsene lui
"rischi seriamente di non superare il periodo di prova, trai le tue conclusioni" (tradotto: vattene tu, così non hai conseguenze).
Che poi è quello che facevano a volte le ditte private  (non durante il periodo di prova ma durante il normalr lavoro) 20-30 anni fa con i dipendenti che avevano rubato qualcosina di piccolo (es. un monitor, un computer, un po' di soldi dal fondo cassa, ecc) o commesso un reato non troppo grave contro l'azienda "non ti voglio piu' ma non ho interesse a rovinarti la vita con un licenziamento disciplinare e denuncia, se ti levi dai coglioni tu la cosa finisce qui".
Conviene a entrambi, anche al datore di lavoro, perché se è il dipendente ad andarsene, ovviamente non farà causa contro il licenziamento/recesso
Rispondi

Da: ex Centrale committenza13/07/2023 07:54:22
L'unico modo per arrivare a delle certezze è avere dei riscontri oggettivi. Se qualcuno sa qualcosa, faccia sapere.
Rispondi

Da: x sopra 1  - 13/07/2023 10:25:30
non penso
Rispondi

Da: caio82 13/07/2023 15:00:41
Ho trovato questa

dispensa dal servizio del pubblico dipendente per scarso rendimento e quello specifico per il periodo di prova

Cons. Stato Sez. VII, 06/10/2022, n. 8590
S.L. c. Ministero dell'Istruzione e altri
IMPIEGO PUBBLICODestituzione e dispensa dall'impiego
L'istituto della dispensa dal servizio del pubblico dipendente per scarso rendimento si configura quale istituto di diretta ed autonoma applicazione nei confronti dell'intero personale pubblico, costitutivo di principi generali validi per tutto il pubblico impiego ed essenzialmente applicabile alle ipotesi in cui la continuazione del rapporto di servizio risulti impossibile sulla base di una valutazione oggettiva e globale della condotta lavorativa del dipendente. Esiste identità di ratio tra l'istituto della "dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento" (prevista anche, in via generale, dall'art. art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994 in termini di requisito concorsuale oltre che dalla disciplina speciale dell'art. 512 del D.Lgs. n. 297/1994) e quello specifico per il periodo di prova previsto dalla disciplina di settore (la "dispensa dal servizio" per "l'esito sfavorevole della prova" ai sensi dell'art. 439 del D.Lgs. n. 297/1994). In entrambi i casi il presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione è rappresentato dall'oggettiva inadeguatezza dell'apporto lavorativo del dipendente alle esigenze dell'Amministrazione medesima per un apprezzabile lasso di tempo


DIRITTO
1.Con il primo motivo l'appellante deduce: violazione dei principi di difesa e di contraddittorio; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 lex specialis ddg n. 85/2018; violazione e falsa applicazione del comma 3 dell' art. 71 del dpr 445/2000; violazione e falsa applicazione dell' art. 1 commi 1 e 2 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 6,7,8,10, 10 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi generali in materia di pubblico concorso; eccesso di potere per sviamento dall' interesse pubblico e della causa tipica, travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità ed ingiustizia. arbitrarietà.
Lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che non ricorrevano i requisiti di illegittimità invalidante del provvedimento amministrativo richiesti dall'art. 21 octies della L. n. 241/90.
La censura non è fondata.
Osserva in proposito il Collegio che è indubbio che la comunicazione di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo consente al dipendente, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni e contestualmente di fornire all'Amministrazione elementi di conoscenza utili all'adozione di un atto che viene ad incidere lesivamente sul destinatario.
Tuttavia, nell'ambito del periodo di prova non è individuabile un procedimento autonomo di risoluzione del rapporto e la pretesa di introdurre una fase di contraddittorio, destinata a permettere al dipendente di far valere i propri interessi e le proprie ragioni, non è compatibile con la natura dell'istituto, in quanto il giudizio sull'esito della prova deve essere emesso dall'organo competente, senza che possa concorrervi l'apporto del valutando (C.d.S., VI, 21 maggio 1994, n. 830).
Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti, a decorrere dall'1.09.2009 il docente risultava dispensato dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova presso l'I.C. Bricherasio 2 - Bibiana. La dispensa conseguiva al mancato superamento della prova per due anni consecutivi.
L'appellante era, dunque, a conoscenza della circostanza che l'Amministrazione avrebbe dovuto nuovamente valutare la sussistenza o meno dei requisiti ed attitudini indispensabili per lo svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica per la quale era stato assunto e porre in essere il provvedimento finale, che non poteva che essere quello assunto.
L'esclusione è stata, infatti disposta ai sensi dell'art. 3 c. 6 e 7 del bando di concorso in relazione alla mancanza del requisito previsto dall'art. 4 comma 8 lettera g) del DDG 85/2018 che prevede, per l'accesso al concorso, la condizione di "non essere stato destituito o dispensato presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento", requisito generale previsto dalle disposizioni in materia di pubblici concorsi già all'art. 2, comma 3 del DPR 487/1994: "non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento".
In relazione all'art. 7 L.241/90 la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "l'interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ha anche l'onere di allegare e dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto. Ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all'Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile" (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786; Cons. St., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2257, Cons. St., sez. V, 5 dicembre 2014, n. 5989, Cons. St., sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1060). Nella specie l'appellante non ha dedotto quale specifica circostanza avrebbe, in ipotesi, potuto determinare diversamente l'amministrazione.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 lex specialis ddg n. 85/2018; violazione e falsa applicazione dell' art. 439 d.lgs. n. 297/1994; violazione e falsa applicazione dell' art. 512 del d.lgs n. 297/1994; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi generali in materia di pubblico concorso; eccesso di potere per sviamento dall' interesse pubblico e della causa tipica, travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto; eccesso di potere.
Lamenta che la sentenza impugnata si fondava sull'erroneo presupposto che la dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova (ex art. 439) può determinarsi anche come l'effetto di una constatata incapacità o del persistente insufficiente rendimento del docente durante il suddetto periodo.
La censura non è fondata.
La stessa parte ricorrente rileva come l'Amministrazione abbia equiparato la fattispecie della dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova ex art. 439 del D.lgs. N. 297/1994 e la dispensa dal servizio ex art. 512 del d.lgs n. 297/1994 per incapacità didattica ed insufficiente rendimento contestandone la fondatezza. La dispensa dal servizio del pubblico dipendente per scarso rendimento si configura quale istituto di diretta ed autonoma applicazione nei confronti dell'intero personale pubblico, costitutivo di principi generali validi per tutto il pubblico impiego ed essenzialmente applicabile alle ipotesi in cui la continuazione del rapporto di servizio risulti impossibile sulla base di una valutazione oggettiva e globale della condotta lavorativa del dipendente, se raffrontata con la condotta che il rapporto di servizio medesimo viceversa impone. La dispensa dal servizio per scarso rendimento risponde innanzitutto all'esigenza di tutelare la funzionalità e l'assetto organizzativo della pubblica amministrazione nei riguardi del comportamento del dipendente, che, complessivamente, denoti insufficiente rendimento dell'attività da lui prestata, con riguardo all'insussistenza di risultati utili, per quantità e qualità, alla funzionalità dell'ufficio, ed ha pertanto natura diversa da quella disciplinare, potendo tuttavia basarsi anche su fatti disciplinarmente rilevanti (indipendentemente dall'esito del relativo procedimento) e idonei ad apprezzare la scadente attività lavorativa e lo stesso comportamento.
L'iter argomentativo è riferito alla normativa concorsuale sul requisito in argomento, ai due articoli in discussione e ad un richiamo per relationem al decreto di dispensa; il contenuto del provvedimento appare tutt'altro che privo di motivazione.
Il Tar ha correttamente rilevato che la dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova (ex art. 439) può determinarsi anche come l'effetto di una constatata incapacità o del persistente insufficiente rendimento del docente durante il suddetto periodo. In questa variante la fattispecie di cui al citato art. 439 viene a coincidere con quella di cui all'art. 512 del medesimo d.lgs. 297/94 che disciplina, in termini generali, la dispensa da servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
Dal raffronto tra l'istituto della "dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento" (prevista anche, in via generale, dall'art. art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 487/1994 in termini di requisito concorsuale oltre che dalla disciplina speciale dell'art. 512 del D.lgs. n. 297/94) e quello specifico per il periodo di prova previsto dalla disciplina di settore (la "dispensa dal servizio" per "l'esito sfavorevole della prova" ai sensi dell'art. 439 del d.lgs. n. 297/1994) emerge l'identità della ratio dei due istituti, essendo la disciplina prevista per il periodo di prova una specificazione delle regole generali vigenti in materia di pubblico impiego. In entrambi i casi il presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione è rappresentato dall'oggettiva inadeguatezza dell'apporto lavorativo del dipendente alle esigenze dell'amministrazione medesima per un apprezzabile lasso di tempo. A tale riguardo la giurisprudenza amministrativa è pacifica nell'individuare la ratio dell'istituto della dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento nell'esigenza di "tutelare la funzionalità e l'assetto organizzativo della pubblica amministrazione nei riguardi del comportamento del dipendente, che, complessivamente, denoti insufficiente rendimento dell'attività da lui prestata, con riguardo all'insussistenza di risultati utili, per quantità e qualità, alla funzionalità dell'ufficio" (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, sent. n. 884/2017).
Nella specie è stato documentato che l'appellante è stato immesso in ruolo in data 01.09.2007 e al termine dell'anno scolastico con decreto del dirigente scolastico n. 44 del 08.10.2008 è stato dichiarato il mancato superamento del periodo di prova con effetto dal 1.09.2008 e con decreto del dirigente scolastico dell' I.C. "A. Caffaro" n. 22/Ris del 30.09.2009 emesso ai sensi dell'art. 439 d.lgs. 297/94 è stato dispensato dal servizio per mancato superamento del periodo di prova con effetto dal 1.09.2009 per il secondo anno consecutivo.
Il docente è stato sanzionato due volte per mancanze riconducibili alla sua prestazione durante l'anno di prova.
Anche l'anno scolastico 2018/2019, nel quale il docente ha prestato servizio a seguito del temporaneo inserimento nella graduatoria di merito per l'accesso al percorso FIT, si è concluso nuovamente con il mancato superamento del periodo di prova.
L'appello deve essere, conseguentemente, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte appellante



Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. contr. Delib., 05/02/2020, n. 15
IMPIEGO PUBBLICORapporto di pubblico impiego, in genere
In caso di precedente licenziamento a causa di mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 487/1994, che impone il divieto d'accesso al pubblico impiego per coloro che siano già stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una p.a. per persistente insufficiente rendimento.
Rispondi

Da: Concorso locale 1  - 13/07/2023 15:07:50
Secondo voi per un neolaureato è da presuntuosi fare un concorso D1 o ci si può provare?
Rispondi

Da: Spider world 3  - 13/07/2023 17:40:51
Mica stai a fà il concorso per entrare alla NASA
Rispondi

Da: Azzurra7 13/07/2023 17:43:45
Entro a gamba tesa... e chiedo: per scarso rendimento si può intendere anche il dipendente che nei sei mesi di prova è stato in malattia per parecchio tempo?
In quel caso come funziona?
Rispondi

Da: Sandr0kan 
Reputazione utente: +85
 1  - 13/07/2023 17:46:45
In quel caso come funziona?
=================
Si allunga il periodo di prova, ma se stai assente piu' di sei mesi mi pare che sei fuori
Rispondi

Da: Direttivo Comunale13/07/2023 18:12:35

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Sandr0kan 
Reputazione utente: +85
13/07/2023 19:40:20
Domanda: il licenziamento per superamento del comporto di malattia comporta la non possibilità di fare ulteriori concorsi?

Altra domanda: supponiamo che Paperino vince un concorso, accetta l'assunzione, fanno la determina di assunzione. Il primo giorno di lavoro, con il CONTRATTO NON ANCORA FIRMATO, Paperino fa un incidente e va in Coma una settimana, piu' altri 30 giorni di ospedale. Paperino perde tutto? O gli fano comunque poi firmare il contratto?

Rispondi

Da: Curioso13/07/2023 19:47:13
Una domanda, probabilmente stupida: che voi sappiate, esiste una sorta di piattaforma in cui ci si può candidare per svolgere ore lavorative extra a scavalco in un altro Ente??
Rispondi

Da: Nuovi concorsi13/07/2023 20:03:54
Secondo me se c'è una determina poi gli fanno firmare il contratto. Non averlo potuto firmare non è dipeso dalla sua volontà
Rispondi

Da: Sandr0kan 
Reputazione utente: +85
14/07/2023 05:43:58
SVEGLIA! A studiare!
Sapete se il maestro metterà online il video dell'ultimo convegno?
Rispondi

Da: Non idoneo 14/07/2023 06:54:55
Ti ha letto ed ha provveduto all'istante
Rispondi

Da: Ma davvero 14/07/2023 07:20:50
Farei una petizione per tornare alla pubblicazione dei concorsi sulla Gazzetta ufficiale.
Su Inpa non si capisce nulla, è tutto confusionario.
Rispondi

Da: Nuovi concorsi14/07/2023 07:37:29
Io più che maestro lo chiamerei lo ..... ma legge questo forum?
Rispondi

Da: Molto Importante14/07/2023 10:25:00
Ciao a tutti.
Venerdì scorso ho ricevuto una richiesta di disponibilità all'assunzione via pec per chiamata da graduatoria da ente diverso da quello detentore della graduatoria. Nella richiesta che indicava tutto come "eventuale", si diceva che (eventualmente) tutto sarebbe cominciato da lunedì 17.  Ho riposto dando la mia disponibilità, successivamente è stato approvato dalla giunta lo schema di convenzione con l'ente detentore, ma ad oggi, venerdì, nessuna convocazione ufficiale per il 17, tipo: si presenti lunedì 17 alle ore 8:00 in comune ecc.
Perciò ne deduco che non comincerò il 17. Qualcuno che c'è già passato (per me è la prima volta) può dirmi come funziona sta cosa? Mi arriva una convocazione, quanti giorni prima ecc? Possono cambiare idea all'ultimo momento? Grazie e buona giornata
Rispondi

Da: Testudo.14/07/2023 14:29:02
@Molto importante
Non ho capito niente
Rispondi

Da: Direttivo Comunale14/07/2023 15:02:59

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Direttivo Comunale14/07/2023 15:07:42

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: ex Centrale committenza14/07/2023 18:07:08
Nei vostri Enti che criterio usano per assegnare le indennità per specifiche responsabilità?
Mi aspetto una risposta soprattutto da Non Idoneo, Sandr0kan, Ma davvero, Direttivo Comunale, GinTonic82...ma possono rispndere tutti
Rispondi

Da: Gnao 14/07/2023 18:14:19
Se cercate il video del seminario di Prato c'è sul canale del Prof.
Rispondi

Da: Gianfri85 
Reputazione utente: +93
14/07/2023 18:41:02
@Molto importante. Ti consiglio di aspettare la PEC della convocazione DEFINITIVA.
Quando ente decide di assumere.
Rispondi

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