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INPS - 967 posti Consulente Protezione Sociale
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Da: Immagino che  1  - 22/11/2018 18:08:24
ci siano persone che aiutano il prossimo svelando le domande e al contempo fanno la guerra sui titoli sspl ... Possibile? Mi viene da sorridere.

Da: CALABRESE JUVENTINO22/11/2018 18:26:53
sono dei coglioni effettivamente.

Da: Giuristina   1  - 22/11/2018 18:39:16
Con 60 dentro? Se si continua così nemmeno nei 1400 rientri (ammesso ci siano gli altri 455 posti in più)

Da: Madame e monsieur  2  - 22/11/2018 18:48:49

- Messaggio eliminato -

Da: Mmm 1  2  - 22/11/2018 18:52:29
@madame e monsieur
quello di giuristina è un messaggio automatico, ogni giorno alla stessa ora scrive la solita tiritera

Da: secondo 1  - 22/11/2018 18:57:11
me bisognerebbe valutare di più a laurea in giurisprudenza che quella in economia o scienze politiche

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Da: Madame e monsieur  1  1  - 22/11/2018 19:11:06

- Messaggio eliminato -

Da: sandyplancton   2  3  - 22/11/2018 19:15:06
Nelle vostre statistiche dimenticate sempre che contemporaneamente a questo Inps ci sono in ballo altri 4-5 concorsi per un totale di più di 1000 posti e che la maggior parte della gente che sta partecipando a quei concorsi, sta tentando anche inps, quindi fra i 3500 che risulteranno idonei inps ci sono dentro anche quelli che, nel frattempo, vinceranno uno degli altri concorsi, levandosi da questa graduatoria.
Alla fine di idonei non vincitori in graduatoria Inps ne resteranno meno di un migliaio.

Da: Yz  1  1  - 22/11/2018 19:19:24
Concordo con sandy!brava!una voce intelligente in un covo di squinternati!

Da: Madame e monsieur  1  2  - 22/11/2018 19:28:14

- Messaggio eliminato -

Da: Narimo  2  - 22/11/2018 19:42:49
Ragazzi so che voi siete interessati esclusivamente al concorso in corso, ma girano voci circa il prossimo concorso Inps per chi ha scoperto tardi il bando di quello a cui avete partecipato?

Da: Gasparr  1  1  - 22/11/2018 19:45:37

- Messaggio eliminato -

Da: Mi dite  2  - 22/11/2018 19:52:31
Statisticamente con quanto entro?

Da: franco115  3  - 22/11/2018 19:53:54

- Messaggio eliminato -

Da: Puopuo  2  - 22/11/2018 20:42:07
Scusate ma le puzzette pesano?
Se si, non avrei dovuto indossare i pantaloni bianchi di pelle di fenicottero

Da: Merkel  2  - 22/11/2018 20:57:45
@idem

confermo io con il Presidente ci ho perso dai 3 ai 4 punti
è stato tirato con tutti
(beati quelli che non lo hanno incontrato...)
è stata tosta, molto, mi ha fatto un esame da orale di magistratura ....

in ecomomia sono andata meglio e considerato che sono laureata in giurisprudenza ....

comunque un in bocca al lupo a tutti e un consiglio:

non tralasciate inglese ed informatica, possono fare la differenza

soprattutto inglese
perchè la storia dei cerificiati regalati la sanno anche loro....

Da: @ elanie 22/11/2018 21:02:46
L'art. 17, co. 95, della L. 127/1997 ha demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti Consiglio universitario nazionale (CUN) e Commissioni parlamentari competenti  la definizione dei criteri generali cui le università devono attenersi ai fini della disciplina dell'ordinamento degli studi, l'individuazione di nuove tipologie di titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli di cui alla L. 341/1990 il loro accorpamento per aree omogenee, l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi, gli obiettivi formativi qualificanti.
In attuazione è stato emanato il DM 509/1999, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha previsto che le università rilasciano titoli di primo e di secondo livello, ossia laurea e laurea specialistica, caratterizzati da finalità diverse. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate attraverso decreti ministeriali.
Uno degli elementi principali della riforma è consistito nell'introduzione dei crediti formativi universitari (CFU), funzionali ad assicurare una maggiore mobilità internazionale degli studenti. I CFU, secondo la definizione individuata in seguito dal DM 270/2004, misurano la quantità di impegno complessivo di apprendimento richiesta allo studente, comprensivo dello studio individuale e della partecipazione a lezioni, esercitazioni, tirocini e attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 CFU. Occorrono 180 CFU per conseguire la laurea e ulteriori 120 per conseguire la laurea (ora) magistrale.
In attuazione dei criteri dettati dal DM 509/1999, con DM 4 agosto 2000 e DM 28 novembre 2000 sono state definite una prima volta le classi delle lauree e delle lauree specialistiche.
In seguito, il DM 270/2004 ha sostituito il DM 509/1999. Per quanto qui interessa, il DM ha sostituito la denominazione di laurea specialistica con quella di laurea magistrale; ha previsto che gli atenei possono attivare corsi di studio subordinatamente al loro inserimento in apposita banca dati dell'offerta formativa tenuta dal MIUR (art. 9, co. 3); ha introdotto il vincolo che per i corsi di laurea i DM riservino una percentuale non superiore al 50% dei crediti ad attività formative di base e caratterizzanti e per i corsi di laurea magistrale riservino alle attività caratterizzanti una percentuale non superiore al 40% dei crediti (art. 10, co. 2 e 4), in entrambi i casi fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle professioni; ha previsto che gli atenei rilasciano allo studente, unitamente al titolo di studio, un certificato (diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati nei paesi europei, indicazioni sul curriculum seguito (art. 11, co. 8)Viene espressamente richiamato l'art. 9, DM 270/2004, come modificato dall'art. 17, co. 3, lett. a), del d.lgs. 19/2012, il quale prevede che le tipologie di corsi di studio universitari attualmente previste dall'art. 3 (corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca) sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con DM nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Ogni ordinamento didattico determina: le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun àmbito, riferendoli per quanto riguarda quelli relativi alla formazione di base e quelli caratterizzanti, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (co. 4). Le determinazioni relative al contenuto degli ordinamenti didattici sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali (co. 4). Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore (co. 5). Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe (co. 6).Si rinvia espressamente all'art. 7, DM 270/2004, secondo cui per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative sono raggruppati in classi di appartenenza. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati (innovazione introdotta dal DM n. 270/2004) dal supplemento di diploma (di laurea) contenente le indicazioni relative al curriculum di ciascuno studente. E' inoltre prevista la possibilità, ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, di dichiarare equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

Da: @ elanie  1  - 22/11/2018 21:52:08
A livello di crediti, per quanto sopra esposto unico criterio di valutazione dei percorsi universitari, indipendentemente dal nome attribuito, l'sspl (120 cfu) è il doppio del master (60 cfu) ed equivalente ad una specialistica (120 cfu)...

Da: Voi  1  1  - 22/11/2018 21:57:06
State male. Fatevi una vita.

Da: Merkel  2  - 22/11/2018 22:09:58
comunque non capisco tutto questo polverone su sspl...lo sapete che all'abilitazione con la quale si acquisisce il titolo di avvocato non è stato attribuito alcun punto? forse un per "protettore sociale" siu poteva fare non pensate?

Da: Elanie_89 22/11/2018 22:17:26
Sì, ti ringrazio, ma questo è il valore legale dei titoli. Il valore legale non coincide con l'equipollenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego. Infatti leggi anche tu che...
"E' inoltre prevista la possibilità, ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, di dichiarare equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi."
Si tratta di un riconoscimento ulteriore che dunque va oltre il valore legale del titolo. Finalizzato ai pubblici concorsi. Demandato a decreti MIUR. Che ancora non trovo.

Da: @ merkel 22/11/2018 22:17:35
Non c'entra nulla l'abilitazione con i titoli di cui si discute... non è conseguita dopo un corsi post universitario, è sufficiente la laurea magistrale

Da: Elanie_89 22/11/2018 22:22:58
Solo una equipollenza riconosciuta da legge o decreto ministeriale può essere vincolante per un ente, anche se non prevista nel bando e dunque considerarsi implicita. Altrimenti, dev'essere lo stesso ente, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, a considerarla equivalente. Ma deve farlo nel bando. Non a posteriori.
Le Università fanno bene a sbandierare che la SSPL vale quanto un Master di II livello. Certo, vale anche di più. Ma se non si trova una dichiarazione di equivalenza ai fini dei concorsi pubblici, la cosa non opera in automatico.

Da: @ elanie  1  - 22/11/2018 22:23:55
Convieni che master ed sspl sono corsi dello stesso livello? 3 miur e 8 EQF? Posso dunque dichiarare l'equipollenza di un corso post universitario che mi conferisce 120 cfu ad uno che ne richiede solo 60?
Poi ti ripeto può anche essere che sia stata valutata semplicemente seconda laurea senza tutte ste pippe mentali, i requisiti li ha, cfu prova finale ecc.

Da: @ elanie 22/11/2018 22:26:34
Perdonami la dichiarazione la deve fare il partecipante, i decreti ministeriali al massimo stabiliscono o prevedono, di certo non dichiarano

Da: Merkel 22/11/2018 22:30:15
@ merkel

ti sei dimenticato l'esame di Stato...

Da: Elanie_89 22/11/2018 22:34:07
Allora, sto cercando una norma chiaramente non specifica, perché sarebbe troppo facile, ma un decreto (che sto esaminando) omnicomprensivo che dovrebbe equiparare tutti o una serie di titoli di stesso livello ai fini dell'accesso al pubblico concorso. Se lo trovo ve lo allego pure.

Da: @ merkel 22/11/2018 22:35:22
L'esame di stato accerta la tua idoneità a svolgere una professione, il diploma o il master che tu hai approfondito ed hai maggior conoscenza di certe materie dopo aver effettuato un percorso di studi...
Io posso fare l'esame di stato senza frequentare un corso post laurea, ma solo frequentandolo posso conseguire master o diploma di specializzazione...

Da: @ elanie 22/11/2018 22:38:41
http://europalavoro.lavoro.gov.it/Documents/Accordo%2020%20Dic%202012.pdf
http://www.quadrodeititoli.it/altrititoli.aspx?IDL=1

Da: Elanie_89 22/11/2018 22:40:30
ad es. ho trovato il decreto MIUR 2009 n. 223 che equipara però le lauree. Vecchio - Nuovo ordinamento, aventi stess aclasse e stesso valore legale.
Il valore legale dei titoli, dato dai CFU, è condizione necessaria ma non sufficiente per una equiparazione per i concorsi. Puoi leggerlo tu stesso nella spiegazione che mi hai inviato. La stessa cosa vale per le lauree. Stesso valore legale, addirittura stessa classe, eppure ci vuole un decreto MIUR per quello specifico fine.

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