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MIUR: 253 Funzionari Area III / F 1
17213 messaggi, letto 1011369 volte

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Da: Finalmente10/02/2019 00:40:45
Uno che un po' ne sa... caro, bisognerebbe leggere la sentenza è capire bene cosa dice, però a prescindere, il danno esistenziale è definibile come il danno arrecato all'esistenza, cioè quel danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute. Faccio un esempio: vengo investito da una macchina, sono un calciatore, si capisce subito quale siano le conseguenze sul mio tenore di vita ecc.. ecco il danno esistenziale.. adesso, molto probabilmente la corte dei conti - che di sicuro nn è dio in terra-  ha fatto propria la tripartizione per spiegare il danno nn patrimoniale  ecc che come dici giustamente tu è pre 2008 - finalmente uno che sa di cosa stiamo parlando- però che si possa riscontrare un peggioramento della qualità della vita della p.a. È palesemente assurdo.. senza essere giuristi.. usiamo il metodo socratico.. come può esistere un danno esistenziale della p.a.??? Scriverlo in un compito dove ti stai giocando un posto di lavoro è da pazzi
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Da: *e10/02/2019 00:41:43
Il cell
Rispondi

Da: Ccaaabbb 10/02/2019 01:00:20
Chiaramente si tratta di interpretazioni ed è ovvio che generalmente il danno esistenziale è stato individuato in un peggioramento della qualità di vità ("escludendo i cd danni bagattellari es danno da vacanza rovinata perchè mi si è rotto il tacco) ma dipende per chi ha scritto questo nel tema come lo ha argomentato e motivato. Peraltro dopo che la giurisprudenza ha ammesso il danno non pat per le pets giuridiche e poi anche per la pa ritenendo chiaramente non coincidente con con il danno morale pretium dolori che possono provare solo le persone fisiche  fisiche il danno non patrimoniale potrevbe essere stato assimilato, sempre ore 2008, dalla giurisorud come esistenziale lesivo di interessi cost rilevanti. Comunque se chi ne ha parlato nel tema aveva contezza di tali orientamenti e ha ben motivato non ci vedo nulla di strano. L'importante è che l'elaborato sia coretto logico e consequenziale.
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Da: Carissimo10/02/2019 01:04:49
non sono assolutamente d'accordo però hai argomentato benissimo quello che sostieni.. quindi un abbraccio.. trovare qualcuno che ne capisca e nn spara concetti a cazzo è tanta roba... ciauuu
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Da: Ccaaabbb 10/02/2019 01:16:20
Comunque per chi volesse leggerla e approfondire si tratta della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n° 10/QM/2003. ecifica norma di protezione.
Perfettamente applicabile alla tutela dell'immagine delle pubbliche amministrazioni si
rivela, cioè, il modello risarcitorio del danno esistenziale per le fattispecie diverse dalla
lesione del diritto alla salute e quindi dell'art. 32 della Costituzione che tale diritto tutela.
Infatti, applicando al caso di specie la generale considerazione già prima fatta, se viene
difeso il bene della salute individuale e collettiva non si vede perché, non dovrebbero
essere risarciti, secondo questo modello, ove lesi, momenti "areddituali" d'altra natura: la
famiglia, il lavoro, la libertà di espressione, la maternità, la scuola, il buon andamento
dell'amministrazione pubblica e così via, che risultino ugualmente dotati di adeguata
copertura costituzionale.
12 Tra questa fattispecie rientra certo il diritto alla propria immagine vale a dire alla
tutela della propria identità personale, del proprio buon nome, della propria reputazione e
credibilità in sé considerate.
Si tratta di diritto e tutela che l'ordinamento accorda in primo luogo alle persone fisiche.
Da esse non distingue le persone giuridiche, ugualmente soggetti dell'ordinamento, che
trovano nella tutela accordata esclusivamente le limitazioni derivanti dall'assenza di
fisicità. Non sarà, ad esempio, loro applicabile la tutela del nome per ragioni familiari di
cui all'art. 8 c.c.
Nel contesto delle persone giuridiche, la tutela di quelle pubbliche e, quindi, delle
pubbliche amministrazioni discende, con particolare evidenza, dal dettato costituzionale.
Oltre che nella generale previsione dell'art. 2 della Costituzione, relativa alla tutela delle
formazioni sociali, assume rilievo, come si è anticipato, il dettato dell'art. 97, primo e
secondo comma.


Però ripeto si tratta di orientamento pre 2008 che utilizza ancora l'art 2043 per ovviare ai limiti a suo tempo posti dall'interpretazione restrittiva dell'art. 2059.
Buona notte a tutti
Una volta ricondotto il danno non patrimoniale nell'altro dell'art 2059 non vedo cmnq il problema che è più nel nome che nella classificazione sostanziale e cioè nell'inquadramento del danno all'immagine come danno non patrimoniale unitariamente inteso come lesione di interessi costituzionalmente rilevanti. Considerando chiaramente la particolarità del caso e quindi tutti i discorsi sulle ipotesi di danno all'immagine della pa ex ai suoi presupposti (reato sent penale di condanna, reati comuni? Esponeno gli eventuali orientamenti a favore e ipotesi ulteriori previste dalla legge)
Buona notte a tutti
Rispondi

Da: Ccaaabbb 10/02/2019 01:22:11
Per carissimo: ho specificato che nel tema non ho sostenuto la tesi del danno esistenziale perchè non mi sembrava pertinente. Mi sembrava solo giusto spezzare una lancia a favore degli altri che magari hanno letto una pronuncia sul punto e non hanno saputo esprimere bene il loro pensiero. Non vuol dire che lo condivida ma semplicemente mi piace approfondire e capire e quindi mi è venuto spontaneo cercare qualcosa in merito. Un saluto
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Da: Breve storia triste10/02/2019 08:48:40
Gli ultimi interventi sono di livello
È chiaro che si tratta di un discorso pre 2008
Peraltro un conto è ciò che si scrive qui un conto è ciò che più cautamente si è scritto nel tema
Credo che si sia preferito non entrare in questi argomenti ma scrivere quelle sue cose essenziali senza strafare
Mi fa piacere che ci sia più di qualcuno che non faccia come tutte le pecore e approfondisca
Cccaaabbbbb ti temo...no scherzo però si vede che ragioni e sarai un concorrente sicuro...un posto in meno a disposizione
Rispondi

Da: Agahahaahah 10/02/2019 09:06:39
Guarda che il livello è basso per gente come te che spara concetti a cazzo e poi, siccome qualcuno gli da una sponda abbastanza debole- è chiaro che si sta parlando del pre 2008, siamo nel 2018 tonto- se ne esce fuori con aberrazioni giuridiche .. il danno esistenziale della p.a. Nn esiste proprio perché esiste il danno all'immagine, che assorbe qualsiasi discorso assurdo sulla danno alla qualità della vita della p.a.  ..parlare di danno all'immagine come danno esistenziale fa capire quanto di diritto nn sappia un cazzo.. altro che pre 2008.. cioè sparano concetti a cazzo e poi fanno anche le vittime.. ascolta nn rispondere più con le tue follie che basta vedere cosa ne hai tirato fuori ieri.. i discorsi su Platone e socrate.. incredibile.. postare la sentenza della corte dei conti che parla di danno esistenziale della p.a. Leggiamo ste cazzate..
Rispondi

Da: Agahahaahah 10/02/2019 09:14:11
"""non credo che ci siano persone che si siano approcciate agli scritti senza aver capito che in virtù di un rapporto contrattuale di lavoro (in questo caso con la pa )ne derivano necessariamente responsabilità e obblighi contrattuali
Mentr che il danno posto in essere da un dipendente nei confronti della pa ( che configura ipotesi di reato poi accertato con sentenza passata in giudicato)' sia un diverso segmento che configura la responsabilità all'immagine che è una delle varie responsabilità erariali che -come tali- risarciscono non sono i nocumenti patrimoniali ma anche i cd danni esistenziali....
non offendiamo nessuno e stiamo con i piedi per terra, please!"hai scritto che la resp. Al danno all'immagine è un segmento della resp. Erariale!!!!! Che si risarciscono i danni esistenziali!!!!
Cyorniamo alle cose serie.. x acab, perché il danno all'immagine cos'è? Perché nn l'hanno chiamato danno esistenziale? Perché forse nelle persone giuridiche il danno esistenziale nn esiste e si può parlare solo di danno all'immagine? E poi magari, ma ipotizzo, si è ricondotto tale figura pre 2008 nella classica tripartizione ma solo perché con il danno morale e biologico c entra ancora meno? E poi se fosse giusto sparare i concetti scazzo così perché poi si sostiene che col cazzo lo si scrive in un compito??
Rispondi

Da: Agahahaahah 10/02/2019 09:20:50
Quanto poi all'infallibilità  di acab storia triste, primad fare il cagnolino con il primo che dice che forse le tue follie non sono così assurde, considera che l'altra volta ha sostenuto con ohiohi che la resp. Amm è solo una resp. Contrattuale, quando qualcuno, forse buffalo, ha precisato come sia stata giustamente ricostruita come resp. Extra.. adesso acab spero nn tininfervori come sto matto citandomi nelson Mandela o cose simili, la tua ovviamente nn è una cazzata come le cose che sostiene sto scappato di casa, ma solo per far capire a storia triste che nn sei il nuovo mosè, anzi.. tutti possono sbagliare e sul danno esistenziale stai sbagliando e lo ammetti anche tu parlandomi di definizioni classificatorie che mal si conciliano con un ente pubblico. Ma vallo a spiegare a chi mi parla di resp all'immagine come tipo di resp erariale..
Rispondi

Da: Ccaaabbb 10/02/2019 09:28:13
Scusami ma di cosa stai parlando, parli del nulla e ci tiri su un castello. Ho solo fornito una pronuncia che nello specifico ha parlato di danno esistenziale all'immagine e lo ha motivato per dire che magari alcuni lo hanno preso da lì e non si sono inventati nulla. Del resto in un tema si possono esporre più tesi giurisprudenziali, se si sanno, è poi confrontarle e commentarle questo dovrebbe essere lo spirito ed è anche uno dei criteri di valutazione al concorso. Mi stupisco come tu continui a commentare senza renderti conto che, ripeto non ne ho parlato perchè non sono io che l'ho tirata fuori, sia un orientamento della Corte dei Conti e come tale va rispettato e se debitamente è storicamente contestualizzato poteva essere brevissima ente citato. Ora basta di criticare senza motivare e senza basi se lo si fa si deve fornire Seri appigli giuridici
Rispondi

Da: Agahahaahah 10/02/2019 09:28:37
La Suprema Corte ha sottolineato che la voce di danno non patrimoniale include tanto il danno morale, consistente in sofferenze, turbamenti, menomazioni dell'equilibrio psichico, quanto il danno che, pur non coinvolgendo la sfera dei sentimenti, degli affetti e della psiche, né comportando un nocumento riscontrabile in termini monetari, si evidenzi come compromissione di posizioni soggettive, parimenti tutelate, quali sono i diritti immateriali della personalità.

Orbene, prosegue la Corte, "la persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti o altre similari alterazioni, ma è portatrice di quei diritti della personalità, ove compatibili con l'assenza della fisicità, e, quindi, dei diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione…"
Rispondi

Da: Agahahaahah 10/02/2019 09:29:03
Ti devo citare la sentenza???
Rispondi

Da: Agahahaahah 10/02/2019 09:31:22
No ma io nn voglio polemizzare.. questa è cass civ che fa una disamina sul danno nn patrimoniale delle persone giuridiche e dice come la tripartizione nn ha senso.. sei tu che citi la corte dei conti.. me la puoi inviare la sentenza che voglio aggiornarmi??
Rispondi

Da: Agahahaahah 10/02/2019 09:34:23
Io sono il primo che voglio imparare cose nuove, quindi se per cortesia mi invii gli estremi della sentenza leggiamo il danno esistenziale della p.a.. sicuramente cè silos critto che alla luce della tripartizione il danno all'immagine è da ricondurre per vicinanza ontologica al danno esistenziale, ma parlare nel 2018 di questo è, x tua stessa ammissione, sbagliato.. perché ti offendi? Nn ti sto attaccando.. o solo detto che nn sei mose e che puoi sbagliare.
Rispondi

Da: Agahahaahah 10/02/2019 09:35:12
*ho
Rispondi

Da: Ccaaabbb 10/02/2019 09:36:38
Esatto. La sentenza he hai citato dice quello che si sa da anni sostiene l'inquadramento come unica voce di danno non mi sembra nulla di eccezionale. Non mi infervoro non ci sarebbe motivo per così poco.

Quanto alla classificazione della responsabilità del dipendente verso la Pa era importante qualifucarla come amministrativa da danno erariale era su questo che mi sofferma i perchè mi sembrava un concetto intuitivo.
Quanto alla classificazione della stessa come ben saprai si sono susseguite varie interpretazioni nel tempo: privatistica e pubblicistica. E all'interno della prima chi voleva utilizzare il criterio civilistico ex 2043 per violazione del neminem laedere e chi invece in virtù del rapporto di servizio l'ha assimilata a quella contrattuale e da quello che so negli ultimi tempi ha prevalso quest'ultima interpretazione e per questo l'ho citata.
Ripeto però quando sul tappeto ci sono più teorie aderire all'una o all'altra potrebbe non determinare un errore l' importante è spiegare perchè si è scelta quella strada.

Con questo chiudo
Rispondi

Da: Agahahaahah 10/02/2019 09:40:30
No ma infatti se leggi ho detto che nn hai sostenuto una cazzata.. bravo, dice quello che si sa da anni.. una cosa prima di chiudere: mi invii gli estremi della sentenza della corte dei conti che qualificanil danno nn patrimoniale della p.a. Come danno esistenziale?? Grazie..
Rispondi

Da: Ccaaabbb 10/02/2019 09:43:31
Figurati certo che posso sbagliare e sicuramente agli scritti avrò fatto errori. Due li ho individuati purtroppo dovuti alla fretta.

Sentenza la scrivo di nuovo Sezioni Riunite della Corte dei Conti n�° 10/QM/2003.

Ti incollo di nuoco il passaggio che ho trovato:
"Perfettamente applicabile alla tutela dell'immagine delle pubbliche amministrazioni si
rivela, cioè, il modello risarcitorio del danno esistenziale per le fattispecie diverse dalla
lesione del diritto alla salute e quindi dell'art. 32 della Costituzione che tale diritto tutela.
Infatti, applicando al caso di specie la generale considerazione già prima fatta, se viene
difeso il bene della salute individuale e collettiva non si vede perché, non dovrebbero
essere risarciti, secondo questo modello, ove lesi, momenti "areddituali" d'altra natura: la
famiglia, il lavoro, la libertà di espressione, la maternità, la scuola, il buon andamento
dell'amministrazione pubblica e così via, che risultino ugualmente dotati di adeguata
copertura costituzionale.
12 Tra questa fattispecie rientra certo il diritto alla propria immagine vale a dire alla
tutela della propria identità personale, del proprio buon nome, della propria reputazione e
credibilità in sé considerate.
Si tratta di diritto e tutela che l'ordinamento accorda in primo luogo alle persone fisiche.
Da esse non distingue le persone giuridiche, ugualmente soggetti dell'ordinamento, che
trovano nella tutela accordata esclusivamente le limitazioni derivanti dall'assenza di
fisicità. Non sarà, ad esempio, loro applicabile la tutela del nome per ragioni familiari di
cui all'art. 8 c.c.
Nel contesto delle persone giuridiche, la tutela di quelle pubbliche e, quindi, delle
pubbliche amministrazioni discende, con particolare evidenza, dal dettato costituzionale.
Oltre che nella generale previsione dell'art. 2 della Costituzione, relativa alla tutela delle
formazioni sociali, assume rilievo, come si è anticipato, il dettato dell'art. 97, primo e
secondo comma."

Il punto non è la sentenza (che per me è anche scritta male peraltro) era per dirti che con la grande mole di materiale che c'è in giro, (in cui si dice tutto e il contrario di tutto) ci può stare che ci siano teorie non condivise o vecchie ma è il mondo del diritto. Bisogna avere gli strumenti per orientarsi e utilizzare il materiale in modo appropriato cosa non facile sicuramente
Rispondi

Da: Xellesia10/02/2019 10:28:36
Cari amici, intanto avete innalzato il livello del forum e, perciò, bravi. Tuttavia, queste vostre dissertazioni rischiano davvero di avere un effetto letale su coloro, non pochi a questo punto, che avranno fatto lavori scadenti!
Rispondi

Da: Jocker. 1  - 10/02/2019 10:39:19
Delirio puro.
Tra gente che non sa leggere e persone che non si sanno spiegare (mettendoci in  mezzo gli affetti da delirio di onnipotenza investiti della una non meglio definita autorità di giudizio) prima degli orali qua ricoverano qualcuno.
Rispondi

Da: Agahahaahah 10/02/2019 11:18:56
Allora.. premessa.. con acab si può discutere perché sa di cosa stiamo parlando, al di là di frasi fstte tipo so di nn sapere ecc ma gli esauriti lasciamoli da parte.. quello che tu stai dicendo acab è molto, molto diverso da quello che il pazzo sosteneva.. innanzitutto leggi la data: 2003.. e mi sembra che tutti e due siamo d'accordo che si tratta di ricostruzioni antiche antiche antiche che allo stato attuale nn esistono più.. ma mettiamo anche che uno nel compito perda una pagina per spiegare che un tempo il danno all'immagjne della p.a. E delle persone giuridiche fosse da ricondurre, stante la famosa tripartizione, nel danno esistenziale.. domanda: perché nel 2008 la cassazione ha superato questa famosa tripartizione? Perché ci si è resi conto che era troppo rigida e schematica e male si adattava a febomeni particolari, come ad esempio le persone giuridiche, che difficilmente potevano vedersi riconosciuto un ristoro patrimoniale x lamentata lesione di un danno biologico - che ovviamente nn poteva esistere-, danno morale - che a forza poteva esistere ma bisognava fare un discorso molto molto particolare-  e il danno esistenziale in cui, in un unico calderone per garantire adeguata tutela,  veniva fatto rientrare di tutto: nome, immagine ecc ecc ecc.. adesso, siccome post 2003 il danno non patrimoniale è ricollegato alla violazione di diritti cost. Rilevanti e non più quindi solo alla commissione di un reato, dal 2008 si è deciso di nn utilizzare le figure sopratichjamate ma si sono sensibilizzate molteplici voci che con la premessa tripartizione poco avevano a che fare.. etimologicamente parlare di danno all'immagine nn è, evidentemente, equivalente al danno al nome, al danno alla reputazione - cosa diversa- o al danno esistenziale - cosa completamente diversa-.. ex art. 97 cost si può parlare di danno all'immagine della p.a. Senza tirare in ballo il danno esistenziale? Mi sa di sì.. e perxhw??? Perché il danno esistenziale nn c entra assolutamente nulla.. adesso, il punto qual è? Che è diffusa la tendenza a sparare concetti a caso, tanto la gente è ignorante e cogliona e di sicuro faccio bella figura.. a me nn me ne sbatte nulla se uno nel compito ha parlato del danno esistenziale, anzi, però sia chiaro: nn tutti sono ignoranti.. se questa spiegazione viene vista come delirio di onnipotenza mi scuso con le persone sensibili, ma il diritto nn è solo studiare a memoria da un compendio gli istituti generali, ma anche ragionare sugli istituti sulla base d valutazioni che tengono conto di una particolare evoluzione giurisprudenziale. Prometto che nn vi romperò più le palle.. potete iniziare a sparare concetti a caso. Invece saluto acab con cui mi ha fatto piacere confrontarmi.. un abbraccio.
Rispondi

Da: Ragazzii 10/02/2019 12:16:39
Ricostruzione perfetta... game, set, match... non c'è da aggiungere altro..,
Rispondi

Da: Infatti*10/02/2019 12:28:39
E Con queste disquisizioni avete tolto le ult speranze a più di un concorsista!
Rispondi

Da: Ragazzii 10/02/2019 12:42:39
Nn esagerare infatti. Si sta discutendo di una cosa molto marginale, non credo che nel compito si sia parlato di danno esistenziale.. almeno spero.. poi chissà chi sono i commissari.. adesso ognuno guarda a casa propria, però è evidente che rispetto al passato, vista la crisi, il livello si sia alzato enormemente.. questi ragazzi probabilmente studiano per magistratura e dunque hanno un livello di approfondimento molto alto.. ma chi correggerà il compito che livello di preparazione ha?magari al miur sono tutte eccellenze, però dubito posseggano tutte queste conoscenze.. parliamo di persone con un lavoro, con una famiglia,  che nn passano la vita sui libri.. .. a me è capitato spesso di ritrovarmi agli orali persone che facevano scena muta andomande imbarazzanti..cose che era impossibile nn sapere.. e nn erano raccomandati perché venivano bocciati.. quindi mi sono sempre chiesto: come è possibile che abbiano passato lo scritto? Per me i compiti li correggono alla carlona, i tempi sono quelli e bisogna accelerare.. e si legge con approssimazione..il pericolo però è che inizialmente facciano passare molte persone,poi si rendano conto che nn ne possono portare 1000 agli orali e inizino a fare tabula rasa.. speriamo almeno li leggano..
Rispondi

Da: Per Ahahah 10/02/2019 14:18:41
Citare un orientamento non vuol dire aderirvi
La sentenza della Corte del Conti ha fatto un ragionamento... però  essendo stata emessa nel 2003 deve ora leggersi alla luce della sentenza della Cassazione del 2008
Perché infervorarsi ?
Rispondi

Da: Ragazzii 10/02/2019 14:44:58
Magari l'orientamento era quello di acab per sua stessa ammissione. Cmq livello veramente basso..
Rispondi

Da: Che pallepine10/02/2019 14:56:53
"Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto". Tutte dicono questo. Ancora per molto dobbiamo parlare di sta fesseria???
Rispondi

Da: Seconda prova 10/02/2019 22:04:25
E smettetela cn questa ostentazione dei "saperi".....!!!!!! Era un concorso x funzionario e nn x magistrato....!!!! Temi, eccessivamente tecnici, lunghi e articolati, pieni di riferimenti giurisprudenziali e di pareri, nn saranno neanche letti in toto.....xke' fuori traccia!!!!!! Anzi, mi auguro, vivamente, ke nessuno di voi prenda 21....Una lezione di umiltà nn vi farebbe male......!!!!
Rispondi

Da: Seconda prova 10/02/2019 22:17:38
Il tema era sulla responsabilità.....nn sull'evoluzione del concetto di danno all'immagine....Ma da quanto si legge qui sopra, sembra ke quello della responsabilità, sia un concetto passato in secondo piano.....!!!! Ridimensionatevi, xke' se eravate così bravi....probabilmente, a quest'ora, indossavate, già, una bella toga nera, e nn mi riferisco a quella di avvocato, piuttosto, a quella a cui molti di voi, invano aspirano o hanno aspirato.....!!!!!
Rispondi

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